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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279/2018 R.G. avente ad oggetto “riduzione per lesione di legittima” promossa da:
, nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Miriam Gallo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Curciullo, presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto, CF: Controparte_3
C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
ATTORI Ritenere e dichiarare che gli odierni concludenti hanno un credito nei confronti dello zio
[...]
di € 169.050,00, ovvero € 64.246,14 (quota di riserva lesa eredità nonni) + € 54.829,83 CP_1 (quota di riserva lesa eredità zio + € 49.974,03 (frutti immobili pro quota) e, Controparte_3 pertanto, disporre il trasferimento a e della proprietà dell'immobile Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 sito in Vittoria, via Cavour, n. 233 Piano Terra e Piano 1, foglio 209, part. 4344, sub. 1 stimato dal C.T.U. € 182.626,09, con conguaglio in denaro a favore di di € 13.576,09; CP_1
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non considerare la quota di eredità di (figlio dei coniugi e zio degli attori) ritenere e Controparte_3 Controparte_4 dichiarare che gli odierni concludenti hanno un credito nei confronti dello zio di Controparte_1
€ 114.220,04 ovvero € 64.246,14 (quota di riserva lesa eredità nonni) + € 49.974,03 (frutti immobili pro quota) e, pertanto, disporre il trasferimento a e della proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Vittoria, via Cavour, n. 233, piano 3°, foglio 209, part. 4344, sub. 3 stimato dal C.T.U. € 114.229,62, con conguaglio in denaro di soli € 9,57 a favore di . Controparte_1
Vittoria di spese e compensi e definitiva imputazione delle spese di CTU a . CP_1
Controparte_1
a) Dire e ritenere inammissibile e comunque rigettare la richiesta di dichiarare le disposizioni testamentarie di lesive della quota necessaria riservata al coniuge;
CP_5 Parte_1
b) Dire e ritenere inammissibile e comunque rigettare quanto richiesto riguardo alla quota di riserva del de cuius come spettante agli attori in rappresentazione;
Controparte_3 c) Procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'immobile riconosciuto come abusivo e pertanto non divisibile;
d) adottare per detto scioglimento la terza ipotesi delle tre possibili proposte di suddivisione dei beni relitti indicate dal CTU e precisamente quella indicata nella TAB.
6.16 con le dovute correzioni in ordine all'immobile abusivo e adottando la valutazione dell'immobile già donato a Parte_3 come rifinito e come già stimato dal nominato CTU;
e) considerare nella stima dei valori da attribuire con la divisione degli immobili quanto pagato dal convenuto in adempimento al modus che gli è stato imposto dai testatori;
f) con vittoria di spese e compensi difensivi o in subordine con spese a carico della massa ereditaria.
Controparte_2 Controparte_2
In via preliminare:
1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità / improponibilità / improcedibilità della domanda / della azione
/ del giudizio introdotti dalla dott.ssa nella qualità, siccome la predetta attrice non Parte_4 ha preventivamente provveduto alla accettazione con beneficio di inventario della eredità.
2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità / improponibilità / improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, siccome essa potrà essere esperita soltanto dopo l'eventuale e denegato accoglimento della azione di riduzione.
Nel merito
- rigettare la domanda proposta dalla dott.ssa nella qualità, siccome destituita di Parte_4 fondamento di fatto e di diritto;
In ogni caso,
- condannare la dott.ssa nella qualità al pagamento delle spese processuali. Parte_4
pagina 2 di 11
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sui figli minori e , citava in giudizio Parte_1 Parte_2 dinnanzi il Tribunale di US AG , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 rappresentando che le disposizioni del testamento pubblico di (nonna paterna degli CP_5 odierni attori) fossero lesive della quota necessaria riservata agli stessi (figli del premorto
[...]
e, altresì, della quota necessaria riservata al di lei coniuge . Rappresentava, Pt_3 Parte_1 inoltre, che le disposizioni testamentarie di , nonno paterno degli odierni attori Parte_1
(deceduto pochi mesi dopo) fossero lesive della quota necessaria riservata agli stessi. Preliminarmente, in ossequio al disposto dell'art. 551, comma 2 c.c. parte attrice procedeva alla rinunzia del legato in sostituzione di legittima disposto dai testatori avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Vittoria, via Carlo Alberto n. 226, con annesso magazzino/deposito al piano terra. Chiedeva, pertanto, di ridurre le disposizioni testamentarie lesive con correlata assegnazione di quanto ridotto agli attori a titolo di reintegra della quota di legittima e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alle successioni dei predetti e , previa CP_5 Parte_1 formazione di un'unica massa ereditaria dei numerosi beni immobili descritti in seno all'atto di citazione. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del legatario i frutti dei cespiti Controparte_1 costituiti dai beni immobili di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'atto di citazione. Con Nelle more della notifica dell'atto di citazione decedeva anche figlio di Controparte_3 CP_5
e e zio degli odierni attori.
[...] Parte_1 Il Giudice dichiarava l'interruzione del processo e parte attrice provvedeva a notificare il ricorso in riassunzione.
Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e CP_1 Controparte_2 chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda e, comunque, di rigettarla nel merito non sussistendo la lamentata lesione.
Con ordinanza del 8/06/2020 il G.I., su ricorso degli attori, autorizzava il sequestro giudiziario degli immobili facenti parte del compendio ereditario, nominando custode la dott.ssa . Persona_1
In data 22/09/2020 e , avendo raggiunto la maggiore età, si Parte_1 Parte_2 costituivano in giudizio personalmente. Espletate istruttoria orale e CTU, con ordinanza del 22/05/2024 il G.I., ritenuto che l'immobile sito in Vittoria via Carlo Alberto n. 226 dovesse essere escluso dalla divisione in quanto totalmente abusivo e non sanabile, come accertato dal CTU, invitava le parti a chiarire se intendessero procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'edificio abusivo. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 gli attori e il convenuto CP_1 dichiaravano di volere procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'edificio abusivo. Alla stessa udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima di formulata dagli attori nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del Controparte_3
25/10/2023. Si tratta invero di una domanda tardiva in quanto proposta oltre il termine delle preclusioni assertive, essendo stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. all'udienza dell'11/03/2019, successivamente al decesso di . Controparte_3
Va peraltro evidenziato che gli stessi attori, nel ricorso per riassunzione del 15/10/2018 successivo alla dichiarazione di interruzione per il decesso di hanno precisato che al medesimo Controparte_3 era stato attribuito in sostituzione della legittima il solo usufrutto di alcuni beni Controparte_3 immobili (il quale ovviamente si estingue alla morte dell'usufruttuario) e che non rilevava nella specie pagina 3 di 11 l'eventuale intervenuta accettazione o rinunzia al predetto legato sostitutivo da parte del legatario defunto, in quanto il legatario rinunziante, perché potesse ritenersi titolare di una quota qualsiasi delle masse ereditarie, “avrebbe dovuto a sua volta avanzare apposita domanda di riduzione per lesione, circostanza in realtà mai avvenuta”. Nel merito, è fondata e deve pertanto essere accolta la domanda degli attori di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di , per lesione della quota legittima di Controparte_1
padre degli attori e figlio dei testatori e . Parte_3 Parte_1 CP_5
Giova innanzitutto osservare che, ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che va limitata alla quota di colui che agisce. È infondata l'eccezione di improponibilità della domanda per la mancata accettazione con beneficio d'inventario prevista dall'art. 564 c.c.; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (Cass. n. 25441/2017). Gli odierni attori, per mezzo dei testamenti delle cui disposizioni si chiede la riduzione, sono stati nominati legatari, con disposizione a titolo particolare ed espressamente operata in sostituzione della legittima;
per tale ragione, gli stessi hanno rinunziato al legato sostitutivo, giusta il disposto di cui all'art. 551 c.c., al fine di conseguire la quota di legittima, mentre non avrebbero potuto accettare con beneficio d'inventario in difetto di vocazione ereditaria. È, poi, pacifico in giurisprudenza che in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. “A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). Ciò posto, risulta dagli atti che con donazione del 23/05/1995 repertorio 94541 raccolta 20274 i coniugi e hanno donato al figlio i seguenti beni: Parte_1 CP_5 Parte_3
- il quarto piano dell'unità immobiliare ubicata in Vittoria in via Cavour 233, distinta in catasto al foglio 209 part. 4344 sub 4 (ex foglio 209 part. 1592/6); detta unità immobiliare occupa interamente il quarto piano e consta solamente delle strutture in cemento armato e dei tamponamenti esterni;
- porzione di terrazza posta al quinto piano dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour con ingresso dal civico 233 di 31,00 m2, distinta in catasto al foglio 209, part. 4344, sub. 8 (ex foglio 209, particella
1592/11);
pagina 4 di 11 - quota indivisa di terrazza pari a 1/3 posta al quinto piano dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour con ingresso dal civico 233 di 23,00 m2, (superficie catastale), distinta in catasto al foglio 209, part. 4344, sub. 9 (ex foglio 209, particella 1592/8).
Con il testamento del 04/01/2017 rep. 290 redatto presso il Notaio , , ha Persona_2 Parte_1 disposto dei suoi beni nel seguente modo: A. alla moglie in sostituzione della legittima ha legato: CP_5
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour 233/235 composto dal locale commerciale al piano terra, dal locale ammezzato ad esso soprastante e da tre appartamenti ubicati rispettivamente al piano secondo, terzo e quarto dello stesso immobile;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà del garage al piano interrato ubicato in Vittoria in via P.pe
Umberto 149;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà di un appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis.
B. al figlio in sostituzione della legittima ha legato: Controparte_3
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C. Alberto 226;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P. Umberto 185;
C. al figlio ha lasciato: Controparte_1
- la nuda proprietà della sua quota di sua spettanza dell'intero immobile sito in Vittoria in via Cavour
233/235 composto dal locale commerciale, a piano terra e al piano primo, e dalle tre unità immobiliari soprastanti, nonché le quote della terrazza soprastante;
- la nuda proprietà del garage posto al piano interrato dell'immobile sito in Vittoria in via P.pe Umberto
149;
- la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185;
D. a e , eredi del defunto figlio in sostituzione Parte_2 Parte_1 Parte_3 della legittima ha legato:
- la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
E. a ha legato la nuda proprietà della quota di sua spettanza Controparte_2 dell'appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis. Con il testamento del 04/01/2017 rep. 291 redatto presso il Notaio , ha Persona_2 CP_5 disposto dei suoi beni nel seguente modo:
A. al marito in sostituzione della legittima ha legato: Parte_1
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour 233/235 composto dal locale commerciale al piano terra, dal locale ammezzato ad esso soprastante e da tre appartamenti ubicati rispettivamente al piano secondo, terzo e quarto dello stesso immobile, nonché delle quote della terrazza soprastante;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà del garage al piano interrato ubicato in Vittoria in via P.pe
Umberto 149;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà di un appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis.
B. al figlio in sostituzione della legittima ha legato: Controparte_3
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185;
C. al figlio ha lasciato: Controparte_1
- la nuda proprietà della sua quota di sua spettanza dell'intero immobile sito in Vittoria in via Cavour
233/235 composto dal locale commerciale, a piano terra e al piano primo, e dalle tre unità immobiliari soprastanti, nonché le quote della terrazza soprastante;
- la nuda proprietà del garage posto al piano interrato dell'immobile sito in Vittoria in via P.pe Umberto
149;
- la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185; pagina 5 di 11 D. a e , eredi del defunto figlio in sostituzione Pt_1 Pt_2 Parte_1 Parte_3 della legittima ha legato:
- la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
E. a ha legato la nuda proprietà della quota di sua spettanza Controparte_2 dell'appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis. I beni rientranti nell'asse ereditario di e , nonché quelli oggetto della Parte_1 CP_5 donazione da considerare per la riunione fittizia, sono i seguenti, tutti siti in Vittoria:
1. Immobile in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub
1;
2. Immobile in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38;
3. Immobile in via Cavour nn. 235/237, piano t/1, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. Immobile in via Cavour n. 233, piano 2, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2;
5. Immobile in via Cavour n. 233, piano 3, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3;
6. Immobile in via Cavour n. 233, piano 4, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4;
7. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 8;
8. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 9;
9. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10;
10. Immobile in via Carlo Alberto n. 226, piani t, 1-2, censito in catasto al foglio 213 particella
4121 sub 1 e sub 2; 11. Immobile in via Del Tennis s.n., censito in catasto al foglio 142 particelle 214, 224, 225 e 227.
In base alla donazione e alle disposizioni testamentarie di cui sopra gli attuali proprietari dei beni sono:
- per gli immobili indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9; Controparte_1
- Eredi di – padre degli odierni attori – per gli immobili indicati ai punti 6, 7 e Parte_3 9, quest'ultimo per la quota di 1/3;
- e per l'immobile indicato al punto 10; Parte_1 Parte_2
- per l'immobile indicato al punto 11. Controparte_2
e hanno tuttavia rinunciato al legato in sostituzione di legittima, per Parte_1 Parte_2 cui l'immobile sub 10 rientra nella massa ereditaria. Si deve a questo punto considerare il valore che avevano i beni al momento dell'apertura delle due successioni, entrambe risalenti al 2017, 16 marzo per e 3 settembre per facendo CP_5 Pt_1 riferimento alle risultanze della CTU dell'ing. pienamente condivisibili essendo Per_3 puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'applicazione di consolidati criteri di stima, facendo la media aritmetica tra i valori risultanti dal metodo diretto, dal metodo indiretto (dati OMI) e dalla capitalizzazione dei redditi (cfr. relazione di CTU, pagg. 10-14).
Gli immobili hanno i seguenti valori:
Immobile 1 – locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1, € 14.106,52;
Immobile 2 – posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38, € 5.833,33;
Immobile 3 – locale commerciale adibito alla vendita di prodotti per l'abbigliamento, via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1, € 182.626,09;
Immobile 4 – appartamento, via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2, € 108.396,74;
Immobile 5 – appartamento, via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, € 114.229,63;
Immobile 6 – appartamento, via Cavour 233, quarto piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4, € 41.117,22; al momento della donazione l'unità immobiliare al quarto piano consisteva pagina 6 di 11 della sola struttura in cemento armato, il cui costo è stato stimato dal CTU nel 35% dell'opera finita, cioè € 117.477,77; Immobili 7, 8 e 9 – terrazza, via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 8, 9 e 10, rispettivamente € 3.444,44, € 2.555,56 ed € 2.888,89; Immobile 10 – fabbricato, via Carlo Alberto n. 226, piani t, 1-2, censito in catasto al foglio 213 particella 4121 sub 2, € 11.936,72; Immobile 11 – Terreno in via Del Tennis s.n., censito in catasto al foglio 142 particelle 214, 224, 225 e 227, su cui è realizzato un fabbricato totalmente abusivo da demolire, € 6.333,33. La stima totale dei beni (relictum + donatum) al 2017 è di € 493.468,48, di cui un mezzo ricadente Con nell'asse ereditario di , cioè € 246.734,24 e l'altro mezzo nell'asse ereditario di CP_5 [...]
. Parte_1
è deceduta il 16/03/2017, lasciando il coniuge , i figli CP_5 Parte_1 Controparte_1
e e i nipoti e , figli del figlio premorto
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_2
in base al disposto dell'art. 542 c.c. la quota di riserva era di un quarto per il coniuge Parte_3
e di metà per i figli. Agli odierni attori, quali eredi di spetta pertanto la quota di un Parte_3 sesto (metà divisa per tre), cioè € 41.122,37.
è deceduto il 3/09/2017, lasciando i figli e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
i nipoti e , figli del figlio premorto in base al Parte_1 Parte_2 Parte_3 disposto dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di riserva per i figli è di due terzi. Nella determinazione dell'asse ereditario dello va considerata la quota di riserva di un quarto a cui avrebbe avuto Pt_1 diritto rispetto all'eredità della moglie, avendo gli attori esercitato anche l'azione di riduzione spettante al nonno. Il compendio ereditario di ammonta pertanto a complessivi € 308.417,80 Parte_1 (€ 246.734,24 + € 61.683,56), su cui spetta pertanto agli odierni attori, quali eredi di Parte_3 la quota di due noni (due terzi diviso tre), cioè € 68.537,29. Dall'importo di € 109.659,66 (€ 41.122,37 + € 68.537,29), deve essere sottratto il valore dei beni donati a in quanto la donazione è stata fatta e accettata a titolo di anticipata Parte_3 successione da imputare sulla quota di legittima e l'eventuale esubero sulla disponibile (cfr. doc. 4 degli attori); i beni donati sono stati stimati al 2017 in complessivi € 45.413,51, per cui gli attori hanno diritto ad ottenere beni per un valore di € 64.246,15.
Devono pertanto essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di , che Controparte_1 eccedono la quota disponibile, pari a complessivi € 164.489,49, cioè € 61.683,56 dell'eredità CP_5 ed € 102.805,93 dell'eredità Pt_1
La domanda di riduzione degli attori deve invece essere rigettata nei confronti di Controparte_2
in quanto il legato in suo favore ha ad oggetto un bene di valore inferiore alla quota
[...] disponibile (€ 6.333,33). Secondo l'art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente. La stima complessiva dei beni lasciati in eredità a con i due testamenti è di € Controparte_1
429.784,89, per cui gli attori hanno diritto ad una quota complessiva del 14,95% (€ 64.246,15 rispetto a
€ 429.784,89). Gli attori hanno altresì diritto ai frutti dei beni lasciati in eredità a , per la quota del CP_1
14,95%, con decorrenza dalla domanda giudiziale e fino alla presente sentenza, cioè nel periodo da aprile 2018 a gennaio 2025. Come chiarito dalla Suprema Corte, “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti”. (Cass. n. 4709/2020).
pagina 7 di 11 Va poi osservato che l'obbligo alla restituzione dei frutti è un debito di valuta e non di valore:
“L'obbligo di uno dei coeredi, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi (art. 724 secondo comma cod. civ.), di restituire in tutto o parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra "ab origine" un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno "ex" art. 1224 secondo comma cod. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti (inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento)” (Cass. II n. 13595 /1991). Infine, sulle somme dovute a titolo di fruttificazione non maturano interessi. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il comproprietario tenuto a restituire agli altri comproprietari i frutti di immobili da esso goduti in via esclusiva non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili (Cass. n. 2453/76).
Devono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione dei frutti, l'immobile in via Cavour 235-237, piano terra e primo, concesso in locazione a che vi esercita un'attività Parte_5 commerciale, e l'appartamento in via Cavour n. 233, terzo piano, escludendo l'appartamento in via Cavour n. 233 al secondo piano e l'immobile monovano di via Principe Umberto n. 85 piano terra, che non sono idonei a essere locati, necessitando di importanti lavori di manutenzione, come risulta dalla
CTU.
Dalla testimonianza di , locataria del locale commerciale sito in Vittoria via Cavour n. Parte_5 235, risulta quanto segue: “Fino al sequestro giudiziario dell'immobile che conduco in locazione, in Vittoria via Cavour 235, piano terra, ho pagato il canone di locazione di € 1.000,00 al mese a
[...]
; durante il lock-down ho pagato € 750,00; pago il canone mediante bonifico bancario;
CP_1 pago allo da quando è morto suo padre, soggetto al quale pagavo in precedenza e con il quale Pt_1 avevo stipulato il contratto unitamente alla madre dello;
in precedenza pagavo con assegno Pt_1 intestato a ”. Su domanda dell'avv. “Preciso che prima della pandemia Parte_1 CP_6 pagavo allo € 1.500,00 al mese;
pago € 1.000,00 a seguito di un accordo successivo legato Pt_1 alla crisi conseguente al Covid.” (cfr. verbale d'udienza del 27/04/2021). Risulta dalle relazioni del custode degli immobili sequestrati che dal 3/06/2022 il canone è passato a € 1.200,00 al mese. Pertanto, l'ammontare complessivo dei canoni dalla data della domanda (aprile 2018) al gennaio 2015, data della presente sentenza, è di € 98.950,00. Per quanto riguarda l'appartamento al terzo piano, l'ammontare complessivo della fruttificazione da aprile 2018 a gennaio 2025, determinato sulla base di una proporzione sulla base dei calcoli del CTU è di € 35.671,60. Gli attori hanno pertanto diritto, a titolo di fruttificazione, alla somma di € 20.125,92 (14,95% di € 134.621,60), per cui deve essere condannato al relativo pagamento. Controparte_1
Si deve a questo punto procedere allo scioglimento della comunione tra gli attori e Controparte_1
sugli immobili facenti parte dell'asse ereditario di e
[...] Parte_1 CP_5 considerando gli attuali valori di stima – scesi di circa il 9% rispetto al 2017 come stimato dal CTU – ovvero:
Immobile 1 – locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1, € 12.978,00;
Immobile 2 – posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38, € 5.250,00;
Immobile 3 – locale commerciale adibito alla vendita di prodotti per l'abbigliamento, via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1, € 168.016,00;
Immobile 4 – appartamento, via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2, € 97.557,07;
pagina 8 di 11 Immobile 5 – appartamento, via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, € 102.806,66; Immobili 8 e 9 – terrazza, via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 9 e 10, rispettivamente € 2.300,00 ed € 2.600,00. Non vanno presi in considerazione l'immobile 6 (appartamento via Cavour 233, quarto piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4) e l'immobile 7 (terrazza via Cavour 233 censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 8), trattandosi di beni donati a che non rientrano Parte_3 pertanto nella comunione ereditaria tra gli attori e . Controparte_1
Non va preso in considerazione neanche l'immobile 10 – fabbricato, via Carlo Alberto n. 226, piani t,
1-2, censito in catasto al foglio 213 particella 4121 sub 2 – che le parti hanno chiesto di escludere dalla divisione, trattandosi di immobile totalmente abusivo e non sanabile, come accertato dal CTU.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. sez. unite n. 25021/2019). Atteso che nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, ciascuno dei quali non è in sé comodamente divisibile, ritiene il Collegio che il diritto dei condividenti siano meglio soddisfatti attraverso l'assegnazione di un intero immobile agli attori, salvo il conguaglio in favore del convenuto.
Nella specie appare opportuno assegnare agli attori – come da loro richiesta effettuata in via subordinata all'udienza di precisazione delle conclusioni – l'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, del valore di € 102.806,66, essendo gli stessi proprietari, quali eredi di dell'appartamento sito al quarto piano dello stesso Parte_3 stabile. Il conguaglio a carico degli attori e in favore di ammonta ad € 38.560,51 Controparte_1
(102.806,66 - € 64.246,15).
Attesto che il conguaglio in denaro cui ha diritto il condividente costituisce credito di valore, esprimendo l'equivalente economico in termini monetari della sua quota sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, devono essere operati la rivalutazione e riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno tra il momento della stima effettuata dal CTU (febbraio 2023) e la data della presente sentenza. Si ottiene in tal modo la somma complessiva di € 41.851,27. In definitiva, deve essere dichiarato che le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 CP_5 che nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge Controparte_1
e del figlio mentre le disposizioni del testamento di Parte_1 Parte_3 [...]
del 4/01/2017 che nominano erede sono lesive della quota di riserva Parte_1 Controparte_1 in favore del figlio Parte_3
Deve pertanto essere disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Controparte_1
in favore degli attori e , figli di nella misura
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 del 14,95%, pari ad € 64.246,15, con il riconoscimento in loro favore dei frutti nella stessa percentuale, per un ammontare di € 20.125,92. Va poi disposto lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_1 Parte_2 [...]
sulle eredità di e , mediante l'attribuzione: Parte_1 CP_5 Parte_1
- a e dell'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, censito in Parte_2 Parte_1 catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, con un conguaglio a loro carico di € 41.851,27;
- a dei seguenti immobili: Controparte_1
1. locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1;
2. posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38;
pagina 9 di 11 3. locale commerciale in via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. appartamento in via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub
2;
5. terrazza in via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10.
Deve infine essere revocato il sequestro giudiziario sugli immobili autorizzato con ordinanza del 7/06/2020, disponendo che il custode restituisca l'immobile in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, agli attori, l'immobile in via Carlo Alberto n. 226 sia agli attori sia al convenuto e gli altri immobili a . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di valore da € 52.000 a € 260.000 tra gli attori e il convenuto e in base Controparte_1 allo scaglione di valore tra € 5.200 e € 26.000 tra gli attori e la convenuta Controparte_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1279/2018 R.G.: DICHIARA che le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 che nominano erede CP_5
sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge e del Controparte_1 Parte_1 figlio mentre le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 che Parte_3 Parte_1 nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del figlio Controparte_1 [...]
Pt_3
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di in favore Controparte_1 degli attori e , figli di nella misura del 14,95%, Parte_2 Parte_1 Parte_3 pari ad € 64.246,15. DISPONE lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_1 Parte_2 [...]
sulle eredità di e – ad eccezione dell'immobile sito in Parte_1 CP_5 Parte_1
Vittoria via Carlo Alberto n. 226 che resta in comunione – e per l'effetto:
ATTRIBUISCE a e l'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, Parte_2 Parte_1 censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3.
ATTRIBUISCE a i seguenti immobili: Pt_1 CP_1
1. locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1;
2. posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub
38;
3. locale commerciale in via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. appartamento in via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2;
5. terrazza in via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10.
CONDANNA e a corrispondere a , a titolo di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 conguaglio, la somma di € 41.851,27.
CONDANNA a corrispondere a e , a titolo di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 fruttificazione, la somma di € 20.125,92. RIGETTA la domanda nei confronti di Controparte_2
REVOCA il sequestro giudiziario sugli immobili autorizzato con ordinanza del 7/06/2020, disponendo che il custode restituisca l'immobile in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, agli attori, l'immobile in via Carlo Alberto n. 226 sia agli attori sia al convenuto e gli altri immobili a . Controparte_1
pagina 10 di 11 CONDANNA alla rifusione delle spese in favore degli attori, liquidandole in € Controparte_1 545,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. CONDANNA gli attori alla rifusione delle spese in favore di Controparte_2 liquidandole in € 4.227,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. PONE le spese della CTU e il compenso del custode a carico di . Controparte_1
Così deciso a US nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279/2018 R.G. avente ad oggetto “riduzione per lesione di legittima” promossa da:
, nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Miriam Gallo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Curciullo, presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto, CF: Controparte_3
C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
ATTORI Ritenere e dichiarare che gli odierni concludenti hanno un credito nei confronti dello zio
[...]
di € 169.050,00, ovvero € 64.246,14 (quota di riserva lesa eredità nonni) + € 54.829,83 CP_1 (quota di riserva lesa eredità zio + € 49.974,03 (frutti immobili pro quota) e, Controparte_3 pertanto, disporre il trasferimento a e della proprietà dell'immobile Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 sito in Vittoria, via Cavour, n. 233 Piano Terra e Piano 1, foglio 209, part. 4344, sub. 1 stimato dal C.T.U. € 182.626,09, con conguaglio in denaro a favore di di € 13.576,09; CP_1
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non considerare la quota di eredità di (figlio dei coniugi e zio degli attori) ritenere e Controparte_3 Controparte_4 dichiarare che gli odierni concludenti hanno un credito nei confronti dello zio di Controparte_1
€ 114.220,04 ovvero € 64.246,14 (quota di riserva lesa eredità nonni) + € 49.974,03 (frutti immobili pro quota) e, pertanto, disporre il trasferimento a e della proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Vittoria, via Cavour, n. 233, piano 3°, foglio 209, part. 4344, sub. 3 stimato dal C.T.U. € 114.229,62, con conguaglio in denaro di soli € 9,57 a favore di . Controparte_1
Vittoria di spese e compensi e definitiva imputazione delle spese di CTU a . CP_1
Controparte_1
a) Dire e ritenere inammissibile e comunque rigettare la richiesta di dichiarare le disposizioni testamentarie di lesive della quota necessaria riservata al coniuge;
CP_5 Parte_1
b) Dire e ritenere inammissibile e comunque rigettare quanto richiesto riguardo alla quota di riserva del de cuius come spettante agli attori in rappresentazione;
Controparte_3 c) Procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'immobile riconosciuto come abusivo e pertanto non divisibile;
d) adottare per detto scioglimento la terza ipotesi delle tre possibili proposte di suddivisione dei beni relitti indicate dal CTU e precisamente quella indicata nella TAB.
6.16 con le dovute correzioni in ordine all'immobile abusivo e adottando la valutazione dell'immobile già donato a Parte_3 come rifinito e come già stimato dal nominato CTU;
e) considerare nella stima dei valori da attribuire con la divisione degli immobili quanto pagato dal convenuto in adempimento al modus che gli è stato imposto dai testatori;
f) con vittoria di spese e compensi difensivi o in subordine con spese a carico della massa ereditaria.
Controparte_2 Controparte_2
In via preliminare:
1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità / improponibilità / improcedibilità della domanda / della azione
/ del giudizio introdotti dalla dott.ssa nella qualità, siccome la predetta attrice non Parte_4 ha preventivamente provveduto alla accettazione con beneficio di inventario della eredità.
2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità / improponibilità / improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, siccome essa potrà essere esperita soltanto dopo l'eventuale e denegato accoglimento della azione di riduzione.
Nel merito
- rigettare la domanda proposta dalla dott.ssa nella qualità, siccome destituita di Parte_4 fondamento di fatto e di diritto;
In ogni caso,
- condannare la dott.ssa nella qualità al pagamento delle spese processuali. Parte_4
pagina 2 di 11
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sui figli minori e , citava in giudizio Parte_1 Parte_2 dinnanzi il Tribunale di US AG , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 rappresentando che le disposizioni del testamento pubblico di (nonna paterna degli CP_5 odierni attori) fossero lesive della quota necessaria riservata agli stessi (figli del premorto
[...]
e, altresì, della quota necessaria riservata al di lei coniuge . Rappresentava, Pt_3 Parte_1 inoltre, che le disposizioni testamentarie di , nonno paterno degli odierni attori Parte_1
(deceduto pochi mesi dopo) fossero lesive della quota necessaria riservata agli stessi. Preliminarmente, in ossequio al disposto dell'art. 551, comma 2 c.c. parte attrice procedeva alla rinunzia del legato in sostituzione di legittima disposto dai testatori avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Vittoria, via Carlo Alberto n. 226, con annesso magazzino/deposito al piano terra. Chiedeva, pertanto, di ridurre le disposizioni testamentarie lesive con correlata assegnazione di quanto ridotto agli attori a titolo di reintegra della quota di legittima e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alle successioni dei predetti e , previa CP_5 Parte_1 formazione di un'unica massa ereditaria dei numerosi beni immobili descritti in seno all'atto di citazione. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del legatario i frutti dei cespiti Controparte_1 costituiti dai beni immobili di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'atto di citazione. Con Nelle more della notifica dell'atto di citazione decedeva anche figlio di Controparte_3 CP_5
e e zio degli odierni attori.
[...] Parte_1 Il Giudice dichiarava l'interruzione del processo e parte attrice provvedeva a notificare il ricorso in riassunzione.
Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e CP_1 Controparte_2 chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda e, comunque, di rigettarla nel merito non sussistendo la lamentata lesione.
Con ordinanza del 8/06/2020 il G.I., su ricorso degli attori, autorizzava il sequestro giudiziario degli immobili facenti parte del compendio ereditario, nominando custode la dott.ssa . Persona_1
In data 22/09/2020 e , avendo raggiunto la maggiore età, si Parte_1 Parte_2 costituivano in giudizio personalmente. Espletate istruttoria orale e CTU, con ordinanza del 22/05/2024 il G.I., ritenuto che l'immobile sito in Vittoria via Carlo Alberto n. 226 dovesse essere escluso dalla divisione in quanto totalmente abusivo e non sanabile, come accertato dal CTU, invitava le parti a chiarire se intendessero procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'edificio abusivo. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 gli attori e il convenuto CP_1 dichiaravano di volere procedere allo scioglimento della comunione con esclusione dell'edificio abusivo. Alla stessa udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima di formulata dagli attori nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del Controparte_3
25/10/2023. Si tratta invero di una domanda tardiva in quanto proposta oltre il termine delle preclusioni assertive, essendo stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. all'udienza dell'11/03/2019, successivamente al decesso di . Controparte_3
Va peraltro evidenziato che gli stessi attori, nel ricorso per riassunzione del 15/10/2018 successivo alla dichiarazione di interruzione per il decesso di hanno precisato che al medesimo Controparte_3 era stato attribuito in sostituzione della legittima il solo usufrutto di alcuni beni Controparte_3 immobili (il quale ovviamente si estingue alla morte dell'usufruttuario) e che non rilevava nella specie pagina 3 di 11 l'eventuale intervenuta accettazione o rinunzia al predetto legato sostitutivo da parte del legatario defunto, in quanto il legatario rinunziante, perché potesse ritenersi titolare di una quota qualsiasi delle masse ereditarie, “avrebbe dovuto a sua volta avanzare apposita domanda di riduzione per lesione, circostanza in realtà mai avvenuta”. Nel merito, è fondata e deve pertanto essere accolta la domanda degli attori di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di , per lesione della quota legittima di Controparte_1
padre degli attori e figlio dei testatori e . Parte_3 Parte_1 CP_5
Giova innanzitutto osservare che, ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che va limitata alla quota di colui che agisce. È infondata l'eccezione di improponibilità della domanda per la mancata accettazione con beneficio d'inventario prevista dall'art. 564 c.c.; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (Cass. n. 25441/2017). Gli odierni attori, per mezzo dei testamenti delle cui disposizioni si chiede la riduzione, sono stati nominati legatari, con disposizione a titolo particolare ed espressamente operata in sostituzione della legittima;
per tale ragione, gli stessi hanno rinunziato al legato sostitutivo, giusta il disposto di cui all'art. 551 c.c., al fine di conseguire la quota di legittima, mentre non avrebbero potuto accettare con beneficio d'inventario in difetto di vocazione ereditaria. È, poi, pacifico in giurisprudenza che in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. “A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). Ciò posto, risulta dagli atti che con donazione del 23/05/1995 repertorio 94541 raccolta 20274 i coniugi e hanno donato al figlio i seguenti beni: Parte_1 CP_5 Parte_3
- il quarto piano dell'unità immobiliare ubicata in Vittoria in via Cavour 233, distinta in catasto al foglio 209 part. 4344 sub 4 (ex foglio 209 part. 1592/6); detta unità immobiliare occupa interamente il quarto piano e consta solamente delle strutture in cemento armato e dei tamponamenti esterni;
- porzione di terrazza posta al quinto piano dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour con ingresso dal civico 233 di 31,00 m2, distinta in catasto al foglio 209, part. 4344, sub. 8 (ex foglio 209, particella
1592/11);
pagina 4 di 11 - quota indivisa di terrazza pari a 1/3 posta al quinto piano dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour con ingresso dal civico 233 di 23,00 m2, (superficie catastale), distinta in catasto al foglio 209, part. 4344, sub. 9 (ex foglio 209, particella 1592/8).
Con il testamento del 04/01/2017 rep. 290 redatto presso il Notaio , , ha Persona_2 Parte_1 disposto dei suoi beni nel seguente modo: A. alla moglie in sostituzione della legittima ha legato: CP_5
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour 233/235 composto dal locale commerciale al piano terra, dal locale ammezzato ad esso soprastante e da tre appartamenti ubicati rispettivamente al piano secondo, terzo e quarto dello stesso immobile;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà del garage al piano interrato ubicato in Vittoria in via P.pe
Umberto 149;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà di un appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis.
B. al figlio in sostituzione della legittima ha legato: Controparte_3
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C. Alberto 226;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P. Umberto 185;
C. al figlio ha lasciato: Controparte_1
- la nuda proprietà della sua quota di sua spettanza dell'intero immobile sito in Vittoria in via Cavour
233/235 composto dal locale commerciale, a piano terra e al piano primo, e dalle tre unità immobiliari soprastanti, nonché le quote della terrazza soprastante;
- la nuda proprietà del garage posto al piano interrato dell'immobile sito in Vittoria in via P.pe Umberto
149;
- la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185;
D. a e , eredi del defunto figlio in sostituzione Parte_2 Parte_1 Parte_3 della legittima ha legato:
- la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
E. a ha legato la nuda proprietà della quota di sua spettanza Controparte_2 dell'appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis. Con il testamento del 04/01/2017 rep. 291 redatto presso il Notaio , ha Persona_2 CP_5 disposto dei suoi beni nel seguente modo:
A. al marito in sostituzione della legittima ha legato: Parte_1
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Vittoria in via Cavour 233/235 composto dal locale commerciale al piano terra, dal locale ammezzato ad esso soprastante e da tre appartamenti ubicati rispettivamente al piano secondo, terzo e quarto dello stesso immobile, nonché delle quote della terrazza soprastante;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà del garage al piano interrato ubicato in Vittoria in via P.pe
Umberto 149;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà di un appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis.
B. al figlio in sostituzione della legittima ha legato: Controparte_3
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
- l'usufrutto della sua quota di proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185;
C. al figlio ha lasciato: Controparte_1
- la nuda proprietà della sua quota di sua spettanza dell'intero immobile sito in Vittoria in via Cavour
233/235 composto dal locale commerciale, a piano terra e al piano primo, e dalle tre unità immobiliari soprastanti, nonché le quote della terrazza soprastante;
- la nuda proprietà del garage posto al piano interrato dell'immobile sito in Vittoria in via P.pe Umberto
149;
- la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Vittoria in via P.pe Umberto 185; pagina 5 di 11 D. a e , eredi del defunto figlio in sostituzione Pt_1 Pt_2 Parte_1 Parte_3 della legittima ha legato:
- la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Vittoria in via C.Alberto 226;
E. a ha legato la nuda proprietà della quota di sua spettanza Controparte_2 dell'appezzamento di terreno e della casa ivi insistente ubicata in Vittoria viale del Tennis. I beni rientranti nell'asse ereditario di e , nonché quelli oggetto della Parte_1 CP_5 donazione da considerare per la riunione fittizia, sono i seguenti, tutti siti in Vittoria:
1. Immobile in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub
1;
2. Immobile in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38;
3. Immobile in via Cavour nn. 235/237, piano t/1, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. Immobile in via Cavour n. 233, piano 2, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2;
5. Immobile in via Cavour n. 233, piano 3, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3;
6. Immobile in via Cavour n. 233, piano 4, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4;
7. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 8;
8. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 9;
9. Immobile in via Cavour n. 233, piano 5, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10;
10. Immobile in via Carlo Alberto n. 226, piani t, 1-2, censito in catasto al foglio 213 particella
4121 sub 1 e sub 2; 11. Immobile in via Del Tennis s.n., censito in catasto al foglio 142 particelle 214, 224, 225 e 227.
In base alla donazione e alle disposizioni testamentarie di cui sopra gli attuali proprietari dei beni sono:
- per gli immobili indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9; Controparte_1
- Eredi di – padre degli odierni attori – per gli immobili indicati ai punti 6, 7 e Parte_3 9, quest'ultimo per la quota di 1/3;
- e per l'immobile indicato al punto 10; Parte_1 Parte_2
- per l'immobile indicato al punto 11. Controparte_2
e hanno tuttavia rinunciato al legato in sostituzione di legittima, per Parte_1 Parte_2 cui l'immobile sub 10 rientra nella massa ereditaria. Si deve a questo punto considerare il valore che avevano i beni al momento dell'apertura delle due successioni, entrambe risalenti al 2017, 16 marzo per e 3 settembre per facendo CP_5 Pt_1 riferimento alle risultanze della CTU dell'ing. pienamente condivisibili essendo Per_3 puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'applicazione di consolidati criteri di stima, facendo la media aritmetica tra i valori risultanti dal metodo diretto, dal metodo indiretto (dati OMI) e dalla capitalizzazione dei redditi (cfr. relazione di CTU, pagg. 10-14).
Gli immobili hanno i seguenti valori:
Immobile 1 – locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1, € 14.106,52;
Immobile 2 – posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38, € 5.833,33;
Immobile 3 – locale commerciale adibito alla vendita di prodotti per l'abbigliamento, via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1, € 182.626,09;
Immobile 4 – appartamento, via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2, € 108.396,74;
Immobile 5 – appartamento, via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, € 114.229,63;
Immobile 6 – appartamento, via Cavour 233, quarto piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4, € 41.117,22; al momento della donazione l'unità immobiliare al quarto piano consisteva pagina 6 di 11 della sola struttura in cemento armato, il cui costo è stato stimato dal CTU nel 35% dell'opera finita, cioè € 117.477,77; Immobili 7, 8 e 9 – terrazza, via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 8, 9 e 10, rispettivamente € 3.444,44, € 2.555,56 ed € 2.888,89; Immobile 10 – fabbricato, via Carlo Alberto n. 226, piani t, 1-2, censito in catasto al foglio 213 particella 4121 sub 2, € 11.936,72; Immobile 11 – Terreno in via Del Tennis s.n., censito in catasto al foglio 142 particelle 214, 224, 225 e 227, su cui è realizzato un fabbricato totalmente abusivo da demolire, € 6.333,33. La stima totale dei beni (relictum + donatum) al 2017 è di € 493.468,48, di cui un mezzo ricadente Con nell'asse ereditario di , cioè € 246.734,24 e l'altro mezzo nell'asse ereditario di CP_5 [...]
. Parte_1
è deceduta il 16/03/2017, lasciando il coniuge , i figli CP_5 Parte_1 Controparte_1
e e i nipoti e , figli del figlio premorto
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_2
in base al disposto dell'art. 542 c.c. la quota di riserva era di un quarto per il coniuge Parte_3
e di metà per i figli. Agli odierni attori, quali eredi di spetta pertanto la quota di un Parte_3 sesto (metà divisa per tre), cioè € 41.122,37.
è deceduto il 3/09/2017, lasciando i figli e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
i nipoti e , figli del figlio premorto in base al Parte_1 Parte_2 Parte_3 disposto dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di riserva per i figli è di due terzi. Nella determinazione dell'asse ereditario dello va considerata la quota di riserva di un quarto a cui avrebbe avuto Pt_1 diritto rispetto all'eredità della moglie, avendo gli attori esercitato anche l'azione di riduzione spettante al nonno. Il compendio ereditario di ammonta pertanto a complessivi € 308.417,80 Parte_1 (€ 246.734,24 + € 61.683,56), su cui spetta pertanto agli odierni attori, quali eredi di Parte_3 la quota di due noni (due terzi diviso tre), cioè € 68.537,29. Dall'importo di € 109.659,66 (€ 41.122,37 + € 68.537,29), deve essere sottratto il valore dei beni donati a in quanto la donazione è stata fatta e accettata a titolo di anticipata Parte_3 successione da imputare sulla quota di legittima e l'eventuale esubero sulla disponibile (cfr. doc. 4 degli attori); i beni donati sono stati stimati al 2017 in complessivi € 45.413,51, per cui gli attori hanno diritto ad ottenere beni per un valore di € 64.246,15.
Devono pertanto essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di , che Controparte_1 eccedono la quota disponibile, pari a complessivi € 164.489,49, cioè € 61.683,56 dell'eredità CP_5 ed € 102.805,93 dell'eredità Pt_1
La domanda di riduzione degli attori deve invece essere rigettata nei confronti di Controparte_2
in quanto il legato in suo favore ha ad oggetto un bene di valore inferiore alla quota
[...] disponibile (€ 6.333,33). Secondo l'art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente. La stima complessiva dei beni lasciati in eredità a con i due testamenti è di € Controparte_1
429.784,89, per cui gli attori hanno diritto ad una quota complessiva del 14,95% (€ 64.246,15 rispetto a
€ 429.784,89). Gli attori hanno altresì diritto ai frutti dei beni lasciati in eredità a , per la quota del CP_1
14,95%, con decorrenza dalla domanda giudiziale e fino alla presente sentenza, cioè nel periodo da aprile 2018 a gennaio 2025. Come chiarito dalla Suprema Corte, “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti”. (Cass. n. 4709/2020).
pagina 7 di 11 Va poi osservato che l'obbligo alla restituzione dei frutti è un debito di valuta e non di valore:
“L'obbligo di uno dei coeredi, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi (art. 724 secondo comma cod. civ.), di restituire in tutto o parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra "ab origine" un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno "ex" art. 1224 secondo comma cod. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti (inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento)” (Cass. II n. 13595 /1991). Infine, sulle somme dovute a titolo di fruttificazione non maturano interessi. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il comproprietario tenuto a restituire agli altri comproprietari i frutti di immobili da esso goduti in via esclusiva non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili (Cass. n. 2453/76).
Devono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione dei frutti, l'immobile in via Cavour 235-237, piano terra e primo, concesso in locazione a che vi esercita un'attività Parte_5 commerciale, e l'appartamento in via Cavour n. 233, terzo piano, escludendo l'appartamento in via Cavour n. 233 al secondo piano e l'immobile monovano di via Principe Umberto n. 85 piano terra, che non sono idonei a essere locati, necessitando di importanti lavori di manutenzione, come risulta dalla
CTU.
Dalla testimonianza di , locataria del locale commerciale sito in Vittoria via Cavour n. Parte_5 235, risulta quanto segue: “Fino al sequestro giudiziario dell'immobile che conduco in locazione, in Vittoria via Cavour 235, piano terra, ho pagato il canone di locazione di € 1.000,00 al mese a
[...]
; durante il lock-down ho pagato € 750,00; pago il canone mediante bonifico bancario;
CP_1 pago allo da quando è morto suo padre, soggetto al quale pagavo in precedenza e con il quale Pt_1 avevo stipulato il contratto unitamente alla madre dello;
in precedenza pagavo con assegno Pt_1 intestato a ”. Su domanda dell'avv. “Preciso che prima della pandemia Parte_1 CP_6 pagavo allo € 1.500,00 al mese;
pago € 1.000,00 a seguito di un accordo successivo legato Pt_1 alla crisi conseguente al Covid.” (cfr. verbale d'udienza del 27/04/2021). Risulta dalle relazioni del custode degli immobili sequestrati che dal 3/06/2022 il canone è passato a € 1.200,00 al mese. Pertanto, l'ammontare complessivo dei canoni dalla data della domanda (aprile 2018) al gennaio 2015, data della presente sentenza, è di € 98.950,00. Per quanto riguarda l'appartamento al terzo piano, l'ammontare complessivo della fruttificazione da aprile 2018 a gennaio 2025, determinato sulla base di una proporzione sulla base dei calcoli del CTU è di € 35.671,60. Gli attori hanno pertanto diritto, a titolo di fruttificazione, alla somma di € 20.125,92 (14,95% di € 134.621,60), per cui deve essere condannato al relativo pagamento. Controparte_1
Si deve a questo punto procedere allo scioglimento della comunione tra gli attori e Controparte_1
sugli immobili facenti parte dell'asse ereditario di e
[...] Parte_1 CP_5 considerando gli attuali valori di stima – scesi di circa il 9% rispetto al 2017 come stimato dal CTU – ovvero:
Immobile 1 – locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1, € 12.978,00;
Immobile 2 – posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38, € 5.250,00;
Immobile 3 – locale commerciale adibito alla vendita di prodotti per l'abbigliamento, via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1, € 168.016,00;
Immobile 4 – appartamento, via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2, € 97.557,07;
pagina 8 di 11 Immobile 5 – appartamento, via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, € 102.806,66; Immobili 8 e 9 – terrazza, via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 9 e 10, rispettivamente € 2.300,00 ed € 2.600,00. Non vanno presi in considerazione l'immobile 6 (appartamento via Cavour 233, quarto piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 4) e l'immobile 7 (terrazza via Cavour 233 censita in catasto al foglio 209 particelle 4344 sub 8), trattandosi di beni donati a che non rientrano Parte_3 pertanto nella comunione ereditaria tra gli attori e . Controparte_1
Non va preso in considerazione neanche l'immobile 10 – fabbricato, via Carlo Alberto n. 226, piani t,
1-2, censito in catasto al foglio 213 particella 4121 sub 2 – che le parti hanno chiesto di escludere dalla divisione, trattandosi di immobile totalmente abusivo e non sanabile, come accertato dal CTU.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. sez. unite n. 25021/2019). Atteso che nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, ciascuno dei quali non è in sé comodamente divisibile, ritiene il Collegio che il diritto dei condividenti siano meglio soddisfatti attraverso l'assegnazione di un intero immobile agli attori, salvo il conguaglio in favore del convenuto.
Nella specie appare opportuno assegnare agli attori – come da loro richiesta effettuata in via subordinata all'udienza di precisazione delle conclusioni – l'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, del valore di € 102.806,66, essendo gli stessi proprietari, quali eredi di dell'appartamento sito al quarto piano dello stesso Parte_3 stabile. Il conguaglio a carico degli attori e in favore di ammonta ad € 38.560,51 Controparte_1
(102.806,66 - € 64.246,15).
Attesto che il conguaglio in denaro cui ha diritto il condividente costituisce credito di valore, esprimendo l'equivalente economico in termini monetari della sua quota sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, devono essere operati la rivalutazione e riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno tra il momento della stima effettuata dal CTU (febbraio 2023) e la data della presente sentenza. Si ottiene in tal modo la somma complessiva di € 41.851,27. In definitiva, deve essere dichiarato che le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 CP_5 che nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge Controparte_1
e del figlio mentre le disposizioni del testamento di Parte_1 Parte_3 [...]
del 4/01/2017 che nominano erede sono lesive della quota di riserva Parte_1 Controparte_1 in favore del figlio Parte_3
Deve pertanto essere disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Controparte_1
in favore degli attori e , figli di nella misura
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 del 14,95%, pari ad € 64.246,15, con il riconoscimento in loro favore dei frutti nella stessa percentuale, per un ammontare di € 20.125,92. Va poi disposto lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_1 Parte_2 [...]
sulle eredità di e , mediante l'attribuzione: Parte_1 CP_5 Parte_1
- a e dell'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, censito in Parte_2 Parte_1 catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, con un conguaglio a loro carico di € 41.851,27;
- a dei seguenti immobili: Controparte_1
1. locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1;
2. posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub 38;
pagina 9 di 11 3. locale commerciale in via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. appartamento in via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub
2;
5. terrazza in via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10.
Deve infine essere revocato il sequestro giudiziario sugli immobili autorizzato con ordinanza del 7/06/2020, disponendo che il custode restituisca l'immobile in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, agli attori, l'immobile in via Carlo Alberto n. 226 sia agli attori sia al convenuto e gli altri immobili a . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di valore da € 52.000 a € 260.000 tra gli attori e il convenuto e in base Controparte_1 allo scaglione di valore tra € 5.200 e € 26.000 tra gli attori e la convenuta Controparte_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1279/2018 R.G.: DICHIARA che le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 che nominano erede CP_5
sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge e del Controparte_1 Parte_1 figlio mentre le disposizioni del testamento di del 4/01/2017 che Parte_3 Parte_1 nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del figlio Controparte_1 [...]
Pt_3
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di in favore Controparte_1 degli attori e , figli di nella misura del 14,95%, Parte_2 Parte_1 Parte_3 pari ad € 64.246,15. DISPONE lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_1 Parte_2 [...]
sulle eredità di e – ad eccezione dell'immobile sito in Parte_1 CP_5 Parte_1
Vittoria via Carlo Alberto n. 226 che resta in comunione – e per l'effetto:
ATTRIBUISCE a e l'appartamento, in via Cavour 233, terzo piano, Parte_2 Parte_1 censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3.
ATTRIBUISCE a i seguenti immobili: Pt_1 CP_1
1. locale in via P.pe Umberto n. 85, piano t, censito in catasto al foglio 209 particella 247 sub 1;
2. posto auto in via P.pe Umberto n. 149, piano S1, censito in catasto al foglio 209 particella 546 sub
38;
3. locale commerciale in via Cavour 235/37, piano terra e primo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 1;
4. appartamento in via Cavour 233, secondo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 2;
5. terrazza in via Cavour 233, quinto piano, censita in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 10.
CONDANNA e a corrispondere a , a titolo di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 conguaglio, la somma di € 41.851,27.
CONDANNA a corrispondere a e , a titolo di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 fruttificazione, la somma di € 20.125,92. RIGETTA la domanda nei confronti di Controparte_2
REVOCA il sequestro giudiziario sugli immobili autorizzato con ordinanza del 7/06/2020, disponendo che il custode restituisca l'immobile in via Cavour 233, terzo piano, censito in catasto al foglio 209 particella 4344 sub 3, agli attori, l'immobile in via Carlo Alberto n. 226 sia agli attori sia al convenuto e gli altri immobili a . Controparte_1
pagina 10 di 11 CONDANNA alla rifusione delle spese in favore degli attori, liquidandole in € Controparte_1 545,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. CONDANNA gli attori alla rifusione delle spese in favore di Controparte_2 liquidandole in € 4.227,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. PONE le spese della CTU e il compenso del custode a carico di . Controparte_1
Così deciso a US nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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