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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 941/2021 vertente
TRA
Parte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1
CARMINE RUSSO
Appellante
E
(C.F.: , con l'avv. ALESSANDRO ODDI AR C.F._1
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato
[...] ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 11251/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato tutte le domande proposte dall' ; Parte_1 ha condannato a rimborsare a le spese processuali del procedimento, CP_2 AR che si sono liquidate in euro 700, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione, l'
[...]
del Comune di ha chiesto all'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale di accertare e dichiarare che è occupante senza titolo di un alloggio AR di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in via Fiastra n. 90, lotto CP_2 Pt_1
1 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, identificato con matricola n. 2223138518, e di condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma risarcitoria di euro 40.095,03 (comprensiva di interessi) per l'occupazione sine titulo a far data dal 28 gennaio 2008 e fino al 31 agosto 2018; l' ha altresì domandato la condanna di al CP_2 AR pagamento delle successive somme risarcitorie maturate e maturande fino al rilascio dell'alloggio, oltre interessi maturati e maturandi, sulla somma richiesta, nonché il pagamento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. si è costituito in giudizio, eccependo l'irritualità della domanda - che, Controparte_3
a suo avviso, avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. -, l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento della procedura di mediazione, infondatezza in fatto e in diritto della domanda e, via subordinata, qualora venisse riconosciuta l'occupazione sine titulo, la prescrizione biennale degli oneri accessori, la prescrizione quinquennale delle somme eventualmente dovute a titolo dell'indennità di occupazione antecedenti al mese di ottobre 2013 e, sempre in via subordinata, la compensazione della somma di euro 12.863,83, quale importo già versato. Con ordinanza del 9 maggio 3019, il precedente giudice istruttore ha onerato le parti dell'introduzione del procedimento di mediazione, che è stato poi instaurato e si è concluso negativamente. Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la scrivente ha rigettato l'unica istanza probatoria formulata dalla convenuta “atteso che il signor come AR unica richiesta istruttoria, ha chiesto di ordinare all'A.t.e.r. del l'esibizione Parte_1 in giudizio del fascicolo amministrativo relativo all'immobile sito in via Fiastra n. Pt_1
90, lotto 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, matricola 2223138518 e, in particolare, di tutta la documentazione inerente alla domanda di ampliamento del nucleo familiare e alla domanda di subentro asseritamente presentate dal convenuta, nonché di ogni altro documento concernente i rapporti giuridici sussistenti tra questi e l'attrice;
ritenuto che
tale acquisizione nella sua eccessiva ampiezza, essendo riferita a tutto il rapporto intersoggettivo per cui è causa, è, in sostanza, finalizzata a sopperire a una carenza probatoria del convenuto in ordine alle proprie eccezioni, basate su documenti, che, laddove esistenti, dovrebbero essere, almeno in parte, nella disponibilità dell'istante, cosicché un eventuale accoglimento della richiesta comporterebbe una modificazione del criterio di riparto dell'onere della prova così come scolpito dall'art. scolpito dall'art. 2697 del codice civile”. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, e trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis, si osserva che a nulla rileva ai fini della soluzione del presente giudizio la presenza di una sanatoria (L.R.
Lazio 1/2020) delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a far data dal maggio 2014 - invocata dal convenuto per sollecitare un rinvio della decisione -, visto che oggetto della controversia è il diritto al subentro dell'interessato e non il suo diritto alla sanatoria intervenuta successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso e di cui egli, in presenza dei requisiti, potrà sempre beneficiare. In via pregiudiziale va nuovamente respinta la reiterata richiesta di parte resistente di conversione del rito. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto un ristoro da responsabilità extracontrattuale, presupponendo la domanda di parte attrice l'assenza di un titolo contrattuale di detenzione dell'immobile, sicché il rito applicabile è quello ordinario e non quello speciale locatizio. Le domande sono infondate e devono essere rigettate alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. Dalla documentazione versata in atti emerge che: - l'A.t.e.r. del è proprietaria Parte_1 ed ente gestore dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in via Fiastra n. 90, Pt_1 lotto 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, identificato con matricola n. 2223138518; - siffatto alloggio è stato assegnato e concesso in locazione a quale unica componente Parte_2 del nucleo familiare, con un contratto stipulato il 1° dicembre 1987 dall'allora Istituto
2 autonomo case popolari della Provincia di a cui è succeduta l'A.t.e.r. del Pt_1 Parte_1 a seguito di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 427 dell'11 novembre 2003;
[...]
4 - a far data dal 31 maggio 2006 figlio dell'assegnataria, ha trasferito la AR propria residenza anagrafica presso il su menzionato alloggio;
- è deceduta Parte_2 il 28 gennaio 2008; - ha pagato ininterrottamente il canone di locazione, così AR come conteggiato dall' con cui c'è stato un dialogo per acquisizioni documentali;
- CP_2 con nota prot. n. 31966 del 17 maggio 2011, ricevuta il 20 giugno 2011, l'A.t.e.r. del Comune di ha diffidato al rilascio dell'alloggio occupato abusivamente;
- con Pt_1 AR lettera raccomandata del 1° luglio 2011, ricevuta il 4 luglio 2011, ha AR rappresentato all'Ater la legittimità della propria posizione;
- con raccomandata del 24 febbraio 2016 l'A.t.e.r. del ha diffidato al pagamento della Parte_1 AR somma di euro 26.182,55, a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 28 gennaio 2008 (data del decesso di al 30 settembre 2015, oltre interessi;
- negli anni Parte_2 ha continuato a pagare il canone locatizio. Tanto rilevato, si osserva che AR non è l'assegnatario originario dell'immobile oggetto del giudizio. In AR particolare, come risulta dall'art. 6 del contratto di locazione, sottoscritto da Parte_2 madre del convenuto, non figura come componente del nucleo familiare. Sul AR punto giova precisare che, in mancanza di formale provvedimento di assegnazione, il godimento di fatto di alloggi popolari, seppur tollerato, non è idoneo ad istaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario e gestore dell'immobile e l'occupante senza titolo. Tuttavia l'autorità giudiziaria ordinaria può accertare in via incidentale la sussistenza dei requisiti d'accesso all'edilizia residenziale pubblica normativamente previsti, senza peraltro sostituirsi all'Ente gestore nell'adozione del provvedimento di assegnazione. Orbene, va evidenziato che nel caso di specie l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica non è stato chiesto in via di azione, ma in via d'eccezione. In particolare si tratta di un'eccezione riconvenzionale, in cui l'accertamento del diritto è finalizzato strumentalmente semplicemente a paralizzare la domanda dell'attore e non ad ottenere un beneficio finale per il convenuto, diverso e ulteriore rispetto al rigetto della domande della controparte. Ciò posto, si rileva che rientra nel novero degli CP_1 aventi dritto al subentro nell'assegnazione ex art 12, comma 4, della legge regionale del Lazio n. 12/1999. Al riguardo parte convenuta ha richiamato la lettera e) del suddetto art. 12, comma 4, dove si consente l'ampliamento del nucleo in favore, tra gli altri, dei figli dell'originario assegnatario (“ingresso o rientro dei figli”), sempreché “in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”, il che nel caso de quo non è stato contestato dall' e CP_2 comunque appare sorretto da un elevato grado di credibilità logico-razionale, stante la situazione reddituale del convenuto al limite del minimo vitale, atteso che AR soggetto ultrasettantenne invalido civile al 75%, è titolare di assegno pensionistico pari a 729,38 euro nel 2018 e che precedentemente, almeno fino all'agosto 2014 e, quindi, anche al momento della decesso di sua madre nel 2008, era di 446 euro. Sussiste, dunque, in capo al convenuto un diritto al subentro nel rapporto di locazione in virtù di ampliamento del nucleo familiare, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 12, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 12/1999. In base alle suesposte considerazioni, avendo AR dimostrato il proprio diritto al subentro nell'immobile, anche in assenza di un formale provvedimento di assegnazione, non può essere considerato occupante sine titulo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa, sicché va respinta la domanda di accertamento dell'occupazione abusiva. Acclarata l'insussistenza di un'occupazione abusiva, la domanda risarcitoria non può che essere pertanto rigettata in radice, stante la mancanza del suo presupposto fattuale, ovverosia il danno da occupazione abusiva di immobile di proprietà dell' del con consequenziale assorbimento CP_2 Parte_1
3 di tutte le questioni sollevate sul punto dalle parti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.”
3.- L ha Parte_3 proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre ha AR chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 12/1999”. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare sussistente in capo al un diritto al subentro in quanto il CP_1 contratto di locazione è stato originariamente sottoscritto dalla madre, , la Parte_2 quale non avrebbe né comunicato la presenza dell'appellato all'interno dell'immobile, né avrebbe fatto richiesta di ampliamento del nucleo familiare. Pertanto, secondo l'appellante con la morte dell'assegnataria si sarebbe risolto il precedente rapporto giuridico.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto. Preliminarmente, si rileva che l'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica è frutto di un procedimento amministrativo in cui l'ente gestore emette un provvedimento formale di assegnazione a seguito della verifica circa la sussistenza di determinati requisiti, espressamente richiesti dalla L. 12/1999. Nel caso che qui ci occupa, l'originaria assegnataria dell'immobile è , la quale non ha provveduto né a comunicare Parte_2 l'ingresso nell'abitazione, né a richiedere l'ampliamento del nucleo familiare. Invero, l'appellato si è limitato a comunicare il cambio di residenza all'anagrafe. Tale condotta non assolve l'obbligo di comunicazione previsto, posto che i soggetti destinatari sono differenti.
Non sussiste dunque un diritto al subentro da parte del figlio dell'originaria CP_1 assegnataria. Di ciò si trova riscontro anche nella sanatoria avvenuta con L.R. Lazio 1/2020 delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a far data dal maggio 2014, di cui l'occupante ha beneficiato. Fino a quando non è intervenuta la predetta sanatoria il ha dunque occupato CP_1 l'immobile oggetto di controversia senza alcun titolo.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697 c.c., artt. 416 e 167 c.p.c.”. Il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda dell'appellante sull'errata individuazione di un'eccezione riconvenzionale del Si sarebbe, dunque, verificata CP_1 una violazione dell'art. 167 c.p.c in quanto, le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio dovrebbero essere proposte entro venti giorni prima dell'udienza; al contrario, l'appellato si sarebbe costituito il giorno prima della stessa.
In ossequio al principio della ragione più liquida, si ritiene che tale censura risulti assorbita dall'accoglimento degli altri motivi di gravame.
Con il terzo motivo l'appellante censura la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697 c.c., art. 15 co. 5 della L. Regionale del Lazio n. 12/1999, art. 115 c.p.c.”. In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente un titolo in capo all'appellato che ne legittimi la presenza e la permanenza all'interno dell'immobile; dunque, il sarebbe un mero occupante abusivo da cui CP_1 deriverebbe un danno in re ipsa dato dalla lesione della facoltà di godimento del bene spettante al proprietario che non necessiterebbe di specifica prova. Inoltre, sarebbe stata depositata scheda contabile relativa alla posizione dell'appellato da cui emergerebbe sia
4 l'importo dovuto per ogni singolo anno e mese a titolo di indennità di occupazione, sia gli importi versati dallo stesso.
L'assunto è fondato e deve essere accolto. In materia di danno da occupazione abusiva di immobile si è recentemente espressa la
Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. n. 33645/2022) che ha affermato che il danno risarcibile non è da considerarsi in re ipsa, in quanto non può trascurarsi, neppure in queste fattispecie, la teoria causale del danno. Ciò che rileva è, dunque, un alleggerimento dell'onere probatorio da parte del proprietario che, in relazione al danno emergente, alleghi la sussistenza di un danno definito “normale”, insito nel mancato godimento del bene di cui è proprietario. Tuttavia, qualora l'occupante contesti la sussistenza dello stesso, il sistema dell'onere probatorio torna a seguire le normali regole previste dall'art. 2043 c.c., secondo cui è il danneggiante a dover provare la sussistenza di un danno conseguenza risarcibile.
In ogni caso, nella fattispecie che qui ci occupa, trattasi di un ente pubblico che avrebbe assegnato il bene ad altro soggetto legittimato e, dunque, secondo l'id quod plerumque accidit non vi è dubbio che l' avrebbe ricevuto un canone di locazione a seguito di CP_2 legittima assegnazione. Ciò posto, si rileva che l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei canoni di locazione. Si rammenta che la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. decorre da ogni scadenza del canone mensile pattuito, salvo che il titolare del diritto compia atti idonei ad interrompere la stessa, così come previsto dall'art. 2943 c.c.. Orbene, è emerso che l' ha atti posto in essere CP_2 atti interruttivi quali la richiesta di rilascio dell'immobile avvenuta il 17 maggio 2011, nonché la diffida di pagamento datata 26.02.2016 e l'atto introduttivo del primo giudizio del 2018. Pertanto, non si può condividere quanto affermato dall'appellato sull'intervenuta prescrizione. Di conseguenza, così come evidenziato dalla scheda contabile l'importo dovuto dal detratta delle somme già versate dallo stesso, ammonta alla cifra di CP_1 euro 38.808,76.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 92 e ss. c.p.c” L'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha previsto almeno la compensazione delle spese in quanto la motivazione, se non riformata, integrerebbe una novità. L'accoglimento dei precedenti motivi comporta l'accoglimento del presente motivo, in materia di spese conseguenti.
5.- In conclusione, l'appello di Parte_1
è fondato e deve essere accolto.
[...]
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, in riforma Parte_1 della sentenza n. 11251/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) condanna al pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di AR euro 38.808,76 oltre interessi dalla debenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellante AR
, che si Parte_1
5 liquidano in complessivi euro 700 per il primo grado di giudizio ed euro 1200 per questo grado per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 941/2021 vertente
TRA
Parte_1 (C.F.: ), in persona del Direttore Generale, con l'Avv.
[...] P.IVA_1
CARMINE RUSSO
Appellante
E
(C.F.: , con l'avv. ALESSANDRO ODDI AR C.F._1
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nelle note in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato
[...] ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 11251/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato tutte le domande proposte dall' ; Parte_1 ha condannato a rimborsare a le spese processuali del procedimento, CP_2 AR che si sono liquidate in euro 700, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione, l'
[...]
del Comune di ha chiesto all'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale di accertare e dichiarare che è occupante senza titolo di un alloggio AR di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in via Fiastra n. 90, lotto CP_2 Pt_1
1 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, identificato con matricola n. 2223138518, e di condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma risarcitoria di euro 40.095,03 (comprensiva di interessi) per l'occupazione sine titulo a far data dal 28 gennaio 2008 e fino al 31 agosto 2018; l' ha altresì domandato la condanna di al CP_2 AR pagamento delle successive somme risarcitorie maturate e maturande fino al rilascio dell'alloggio, oltre interessi maturati e maturandi, sulla somma richiesta, nonché il pagamento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. si è costituito in giudizio, eccependo l'irritualità della domanda - che, Controparte_3
a suo avviso, avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. -, l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento della procedura di mediazione, infondatezza in fatto e in diritto della domanda e, via subordinata, qualora venisse riconosciuta l'occupazione sine titulo, la prescrizione biennale degli oneri accessori, la prescrizione quinquennale delle somme eventualmente dovute a titolo dell'indennità di occupazione antecedenti al mese di ottobre 2013 e, sempre in via subordinata, la compensazione della somma di euro 12.863,83, quale importo già versato. Con ordinanza del 9 maggio 3019, il precedente giudice istruttore ha onerato le parti dell'introduzione del procedimento di mediazione, che è stato poi instaurato e si è concluso negativamente. Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la scrivente ha rigettato l'unica istanza probatoria formulata dalla convenuta “atteso che il signor come AR unica richiesta istruttoria, ha chiesto di ordinare all'A.t.e.r. del l'esibizione Parte_1 in giudizio del fascicolo amministrativo relativo all'immobile sito in via Fiastra n. Pt_1
90, lotto 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, matricola 2223138518 e, in particolare, di tutta la documentazione inerente alla domanda di ampliamento del nucleo familiare e alla domanda di subentro asseritamente presentate dal convenuta, nonché di ogni altro documento concernente i rapporti giuridici sussistenti tra questi e l'attrice;
ritenuto che
tale acquisizione nella sua eccessiva ampiezza, essendo riferita a tutto il rapporto intersoggettivo per cui è causa, è, in sostanza, finalizzata a sopperire a una carenza probatoria del convenuto in ordine alle proprie eccezioni, basate su documenti, che, laddove esistenti, dovrebbero essere, almeno in parte, nella disponibilità dell'istante, cosicché un eventuale accoglimento della richiesta comporterebbe una modificazione del criterio di riparto dell'onere della prova così come scolpito dall'art. scolpito dall'art. 2697 del codice civile”. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, e trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis, si osserva che a nulla rileva ai fini della soluzione del presente giudizio la presenza di una sanatoria (L.R.
Lazio 1/2020) delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a far data dal maggio 2014 - invocata dal convenuto per sollecitare un rinvio della decisione -, visto che oggetto della controversia è il diritto al subentro dell'interessato e non il suo diritto alla sanatoria intervenuta successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso e di cui egli, in presenza dei requisiti, potrà sempre beneficiare. In via pregiudiziale va nuovamente respinta la reiterata richiesta di parte resistente di conversione del rito. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto un ristoro da responsabilità extracontrattuale, presupponendo la domanda di parte attrice l'assenza di un titolo contrattuale di detenzione dell'immobile, sicché il rito applicabile è quello ordinario e non quello speciale locatizio. Le domande sono infondate e devono essere rigettate alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. Dalla documentazione versata in atti emerge che: - l'A.t.e.r. del è proprietaria Parte_1 ed ente gestore dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in via Fiastra n. 90, Pt_1 lotto 5, fabbricato 4, scala I, interno 8, identificato con matricola n. 2223138518; - siffatto alloggio è stato assegnato e concesso in locazione a quale unica componente Parte_2 del nucleo familiare, con un contratto stipulato il 1° dicembre 1987 dall'allora Istituto
2 autonomo case popolari della Provincia di a cui è succeduta l'A.t.e.r. del Pt_1 Parte_1 a seguito di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 427 dell'11 novembre 2003;
[...]
4 - a far data dal 31 maggio 2006 figlio dell'assegnataria, ha trasferito la AR propria residenza anagrafica presso il su menzionato alloggio;
- è deceduta Parte_2 il 28 gennaio 2008; - ha pagato ininterrottamente il canone di locazione, così AR come conteggiato dall' con cui c'è stato un dialogo per acquisizioni documentali;
- CP_2 con nota prot. n. 31966 del 17 maggio 2011, ricevuta il 20 giugno 2011, l'A.t.e.r. del Comune di ha diffidato al rilascio dell'alloggio occupato abusivamente;
- con Pt_1 AR lettera raccomandata del 1° luglio 2011, ricevuta il 4 luglio 2011, ha AR rappresentato all'Ater la legittimità della propria posizione;
- con raccomandata del 24 febbraio 2016 l'A.t.e.r. del ha diffidato al pagamento della Parte_1 AR somma di euro 26.182,55, a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 28 gennaio 2008 (data del decesso di al 30 settembre 2015, oltre interessi;
- negli anni Parte_2 ha continuato a pagare il canone locatizio. Tanto rilevato, si osserva che AR non è l'assegnatario originario dell'immobile oggetto del giudizio. In AR particolare, come risulta dall'art. 6 del contratto di locazione, sottoscritto da Parte_2 madre del convenuto, non figura come componente del nucleo familiare. Sul AR punto giova precisare che, in mancanza di formale provvedimento di assegnazione, il godimento di fatto di alloggi popolari, seppur tollerato, non è idoneo ad istaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario e gestore dell'immobile e l'occupante senza titolo. Tuttavia l'autorità giudiziaria ordinaria può accertare in via incidentale la sussistenza dei requisiti d'accesso all'edilizia residenziale pubblica normativamente previsti, senza peraltro sostituirsi all'Ente gestore nell'adozione del provvedimento di assegnazione. Orbene, va evidenziato che nel caso di specie l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica non è stato chiesto in via di azione, ma in via d'eccezione. In particolare si tratta di un'eccezione riconvenzionale, in cui l'accertamento del diritto è finalizzato strumentalmente semplicemente a paralizzare la domanda dell'attore e non ad ottenere un beneficio finale per il convenuto, diverso e ulteriore rispetto al rigetto della domande della controparte. Ciò posto, si rileva che rientra nel novero degli CP_1 aventi dritto al subentro nell'assegnazione ex art 12, comma 4, della legge regionale del Lazio n. 12/1999. Al riguardo parte convenuta ha richiamato la lettera e) del suddetto art. 12, comma 4, dove si consente l'ampliamento del nucleo in favore, tra gli altri, dei figli dell'originario assegnatario (“ingresso o rientro dei figli”), sempreché “in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”, il che nel caso de quo non è stato contestato dall' e CP_2 comunque appare sorretto da un elevato grado di credibilità logico-razionale, stante la situazione reddituale del convenuto al limite del minimo vitale, atteso che AR soggetto ultrasettantenne invalido civile al 75%, è titolare di assegno pensionistico pari a 729,38 euro nel 2018 e che precedentemente, almeno fino all'agosto 2014 e, quindi, anche al momento della decesso di sua madre nel 2008, era di 446 euro. Sussiste, dunque, in capo al convenuto un diritto al subentro nel rapporto di locazione in virtù di ampliamento del nucleo familiare, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 12, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 12/1999. In base alle suesposte considerazioni, avendo AR dimostrato il proprio diritto al subentro nell'immobile, anche in assenza di un formale provvedimento di assegnazione, non può essere considerato occupante sine titulo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa, sicché va respinta la domanda di accertamento dell'occupazione abusiva. Acclarata l'insussistenza di un'occupazione abusiva, la domanda risarcitoria non può che essere pertanto rigettata in radice, stante la mancanza del suo presupposto fattuale, ovverosia il danno da occupazione abusiva di immobile di proprietà dell' del con consequenziale assorbimento CP_2 Parte_1
3 di tutte le questioni sollevate sul punto dalle parti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.”
3.- L ha Parte_3 proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre ha AR chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 12/1999”. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare sussistente in capo al un diritto al subentro in quanto il CP_1 contratto di locazione è stato originariamente sottoscritto dalla madre, , la Parte_2 quale non avrebbe né comunicato la presenza dell'appellato all'interno dell'immobile, né avrebbe fatto richiesta di ampliamento del nucleo familiare. Pertanto, secondo l'appellante con la morte dell'assegnataria si sarebbe risolto il precedente rapporto giuridico.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto. Preliminarmente, si rileva che l'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica è frutto di un procedimento amministrativo in cui l'ente gestore emette un provvedimento formale di assegnazione a seguito della verifica circa la sussistenza di determinati requisiti, espressamente richiesti dalla L. 12/1999. Nel caso che qui ci occupa, l'originaria assegnataria dell'immobile è , la quale non ha provveduto né a comunicare Parte_2 l'ingresso nell'abitazione, né a richiedere l'ampliamento del nucleo familiare. Invero, l'appellato si è limitato a comunicare il cambio di residenza all'anagrafe. Tale condotta non assolve l'obbligo di comunicazione previsto, posto che i soggetti destinatari sono differenti.
Non sussiste dunque un diritto al subentro da parte del figlio dell'originaria CP_1 assegnataria. Di ciò si trova riscontro anche nella sanatoria avvenuta con L.R. Lazio 1/2020 delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a far data dal maggio 2014, di cui l'occupante ha beneficiato. Fino a quando non è intervenuta la predetta sanatoria il ha dunque occupato CP_1 l'immobile oggetto di controversia senza alcun titolo.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697 c.c., artt. 416 e 167 c.p.c.”. Il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda dell'appellante sull'errata individuazione di un'eccezione riconvenzionale del Si sarebbe, dunque, verificata CP_1 una violazione dell'art. 167 c.p.c in quanto, le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio dovrebbero essere proposte entro venti giorni prima dell'udienza; al contrario, l'appellato si sarebbe costituito il giorno prima della stessa.
In ossequio al principio della ragione più liquida, si ritiene che tale censura risulti assorbita dall'accoglimento degli altri motivi di gravame.
Con il terzo motivo l'appellante censura la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697 c.c., art. 15 co. 5 della L. Regionale del Lazio n. 12/1999, art. 115 c.p.c.”. In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente un titolo in capo all'appellato che ne legittimi la presenza e la permanenza all'interno dell'immobile; dunque, il sarebbe un mero occupante abusivo da cui CP_1 deriverebbe un danno in re ipsa dato dalla lesione della facoltà di godimento del bene spettante al proprietario che non necessiterebbe di specifica prova. Inoltre, sarebbe stata depositata scheda contabile relativa alla posizione dell'appellato da cui emergerebbe sia
4 l'importo dovuto per ogni singolo anno e mese a titolo di indennità di occupazione, sia gli importi versati dallo stesso.
L'assunto è fondato e deve essere accolto. In materia di danno da occupazione abusiva di immobile si è recentemente espressa la
Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. n. 33645/2022) che ha affermato che il danno risarcibile non è da considerarsi in re ipsa, in quanto non può trascurarsi, neppure in queste fattispecie, la teoria causale del danno. Ciò che rileva è, dunque, un alleggerimento dell'onere probatorio da parte del proprietario che, in relazione al danno emergente, alleghi la sussistenza di un danno definito “normale”, insito nel mancato godimento del bene di cui è proprietario. Tuttavia, qualora l'occupante contesti la sussistenza dello stesso, il sistema dell'onere probatorio torna a seguire le normali regole previste dall'art. 2043 c.c., secondo cui è il danneggiante a dover provare la sussistenza di un danno conseguenza risarcibile.
In ogni caso, nella fattispecie che qui ci occupa, trattasi di un ente pubblico che avrebbe assegnato il bene ad altro soggetto legittimato e, dunque, secondo l'id quod plerumque accidit non vi è dubbio che l' avrebbe ricevuto un canone di locazione a seguito di CP_2 legittima assegnazione. Ciò posto, si rileva che l'appellato nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei canoni di locazione. Si rammenta che la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. decorre da ogni scadenza del canone mensile pattuito, salvo che il titolare del diritto compia atti idonei ad interrompere la stessa, così come previsto dall'art. 2943 c.c.. Orbene, è emerso che l' ha atti posto in essere CP_2 atti interruttivi quali la richiesta di rilascio dell'immobile avvenuta il 17 maggio 2011, nonché la diffida di pagamento datata 26.02.2016 e l'atto introduttivo del primo giudizio del 2018. Pertanto, non si può condividere quanto affermato dall'appellato sull'intervenuta prescrizione. Di conseguenza, così come evidenziato dalla scheda contabile l'importo dovuto dal detratta delle somme già versate dallo stesso, ammonta alla cifra di CP_1 euro 38.808,76.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 92 e ss. c.p.c” L'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha previsto almeno la compensazione delle spese in quanto la motivazione, se non riformata, integrerebbe una novità. L'accoglimento dei precedenti motivi comporta l'accoglimento del presente motivo, in materia di spese conseguenti.
5.- In conclusione, l'appello di Parte_1
è fondato e deve essere accolto.
[...]
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, in riforma Parte_1 della sentenza n. 11251/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) condanna al pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di AR euro 38.808,76 oltre interessi dalla debenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellante AR
, che si Parte_1
5 liquidano in complessivi euro 700 per il primo grado di giudizio ed euro 1200 per questo grado per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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