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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Mellone
Appellante
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: prestazione d'opera professionale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
144/2021, che ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 126/2013 emesso dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda proposta in via monitoria dal
[...] per il pagamento della somma di 40.630,08 € a titolo di saldo del corrispettivo per Pt_1 prestazioni professionali rese in favore del in forza del contratto concluso Controparte_1 tra le parti il 30 aprile 2010.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il professionista aveva diritto al pagamento del maggior compenso spettante per la redazione della perizia di variante, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. CP_1 [...] il 30 aprile 2010; Pt_1
2) il tribunale ha rigettato integralmente la domanda del professionista senza avvedersi del fatto che con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato chiesto, oltre al pagamento del maggior compenso spettante per la redazione della perizia di variante, anche il pagamento del saldo del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori;
3) l'importo spettante complessivamente al professionista per le prestazioni rese ammonta a 75.845,00 € (di cui 48.950,00 € quale compenso per l'attività di direzione lavori e
26.895,00 € quale compenso per la perizia di variante);
4) il ha ricevuto finora la somma di 35.288,19 € ed è pertanto creditore della Pt_1 differenza dovuta a saldo.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2013 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di 13.661,81 € a saldo del corrispettivo spettante al professionista per l'attività di direzione lavori svolta in forza del contratto concluso il 30 aprile 2010.
Si è costituito in giudizio il domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo al riguardo che:
1) la domanda di pagamento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è infondata, perché l'art. 4 del contratto prevede che il corrispettivo di 48.950,00 € sia fisso e omnicomprensivo di tutte le attività svolte dal professionista;
2) la pretesa dell'appellante vìola in ogni caso le norme che regolano il procedimento di
2 spesa degli enti locali e quelle che impongono la forma scritta dei contratti conclusi con la p.a.;
3) la pretesa dell'appellante di ricevere quanto meno il compenso spettante a saldo per l'attività di direzione lavori svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è inammissibile (perché domanda nuova), in quanto in via monitoria il aveva chiesto Pt_1 soltanto il pagamento del corrispettivo spettante per la redazione della perizia di variante e per l'attività di direzione dei lavori previsti in tale perizia;
4) il tribunale non si è pronunciato sulla domanda del (che in favore Controparte_1 dell'ing. ha emesso mandati di pagamento per un importo complessivo di 79.385,58 Pt_1
€) di restituzione della somma di 17.786,58 € versata in più rispetto a quanto spettante al professionista in forza del disciplinare di incarico.
Il ha concluso domandando il rigetto dell'appello e - in accoglimento Controparte_1 della “domanda incidentale proposta dall'Amministrazione” in primo grado - la condanna dell'appellante alla restituzione della somma di 17.786,58 €.
L'appello principale è fondato solo in parte.
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta
ha chiesto che venisse ingiunto al il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di 40.630,08 € portata dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 5/2011 del 15 aprile 2011 dell'importo di 9.049,48 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori (4° SAL);
2) fattura n. 6/2011 del 15 aprile 2011 dell'importo di 22.169,24 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.
1;
3) fattura n. 7/2011 del 1° giugno 2011 dell'importo di 9.411,36 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori (Stato finale dei lavori).
Contrariamente a quanto afferma il va dunque senz'altro escluso che Controparte_1
abbia agito in via monitoria soltanto per il pagamento di compensi Parte_1 connessi alla perizia di variante, avendo egli espressamente distinto nel ricorso per decreto ingiuntivo la richiesta di pagamento del compenso spettante per la redazione della perizia di variante (22.169,24 €) e la richiesta di pagamento del compenso spettante a saldo per l'attività di direzione lavori regolata dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 (18.460,84 €).
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia negato il riconoscimento del maggior compenso spettante al professionista per la redazione della perizia di variante (mancando un'apposita convenzione sottoscritta tra il
[...]
e il Comune di avente ad oggetto la redazione della perizia), in quanto le Pt_1 CP_1 ulteriori prestazioni fornite dal professionista devono considerarsi “una estensione della convenzione” sottoscritta tra le parti il 30 aprile 2010.
La tesi non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 16 e 17 del
3 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale (al pari di qualsiasi altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione e anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum) deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, essendo a tal fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista (eventualmente anche approvando il relativo disciplinare d'incarico), quando tale deliberazione non si sia tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista (dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere), atteso che detta deliberazione non costituisce proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico (avente per destinatario l'organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente all'esterno) e carattere meramente autorizzatorio (v. ex multis Cass. 10941/2023, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente;
Cass. 11465/2020; Cass. 27910/2018; Cass. 24679/2013; Cass.
1167/2013; Cass. 10910/2011; Cass. 1752/2007; Cass. 14570/2004).
Si osserva al riguardo che:
a) la delibera adottata dall'organo dotato del potere di formare la volontà dell'ente (ad es. la giunta comunale) è un atto meramente interno all'amministrazione, mentre spetta all'organo dotato del potere di rappresentanza (ad es. al sindaco) di manifestare all'esterno la volontà negoziale dell'ente, producendo effetti giuridici che vincolano quest'ultimo nei confronti dei terzi (ex multis v. Cass. 11465/2020; Cass. 27910/2018; Cass. 8192/2002);
b) la forma scritta ad substantiam rinviene la sua ratio nell'esigenza di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibile i controlli delle autorità (Cass.
2832/2002, in motivazione), è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa (costituendo remora all'arbitrio ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo) ed è quindi espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. (Cass. 1752/2007; Cass. 14570/2004, in motivazione);
c) è irrilevante il fatto che il professionista proceda direttamente all'esecuzione dell'opera prevista dalla delibera (Cass. 14570/2004; Cass. 13628/2001), così come la ricezione o l'utilizzazione dell'opera da parte dell'ente pubblico (Cass. 7819/2003), non potendosi procedere alla conclusione di un valido contratto per facta concludentia.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il 30 aprile 2010 il CP_1
e l'ing. hanno sottoscritto il disciplinare di incarico per le CP_1 Parte_1 prestazioni relative alla direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento denominato
“Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di Luna”.
Il disciplinare regola l'oggetto dell'incarico conferito al professionista (direzione, misura e contabilità dei lavori) e la determinazione del corrispettivo (stabilito nella misura omnicomprensiva di 48.950,00 €).
4 L'attività di redazione della perizia di variante e suppletiva non rientra tra le attività regolate dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 e avrebbe quindi dovuto essere approvata e regolata in forma scritta, non costituendo una semplice “estensione” dell'incarico originariamente pattuito per iscritto, trattandosi di un incarico qualitativamente diverso
(perché ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni diverse da quelle previste nel disciplinare di incarico del 30 aprile 2010).
Poiché il conferimento dell'incarico di redazione della perizia di variante e suppletiva non è munito della necessaria forma scritta richiesta ad substantiam, il primo motivo di appello va respinto, non potendo essere riconosciuto al professionista un compenso per l'attività svolta in esecuzione di un contratto nullo.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia rigettato anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo spettante in base al disciplinare di incarico del 30 aprile 2010, nonostante dalla documentazione depositata in atti risulti che il professionista ha ricevuto dal Comune di pagamenti per complessivi CP_1
35.288,19 € a fronte del corrispettivo dovuto di 48.950,00 €.
La doglianza è fondata.
Dal prospetto contenuto nel documento n. 5 allegato al fascicolo dell'appellante risulta che l'ing. ha emesso le seguenti fatture: Parte_1
1) fattura n. 8 del 28 giugno 2010 (per un importo di 12.912,15 €);
2) fattura n. 14 del 2 settembre 2010 (per un importo di 8.315,69 €);
3) fattura n. 15 del 13 ottobre 2010 (per un importo di 14.084,35 €);
4) fattura n. 5 del 15 aprile 2011 (per un importo di 9.049,48 €);
5) fattura n. 6 del 15 aprile 2011 (per un importo di 22.169,24 €);
6) fattura n. 7 del 1° giugno 2011 (per un importo di 9.411,36 €).
L'appellante riconosce che le prime 3 fatture sono state regolarmente pagate e il pagamento trova conferma nei mandati di pagamento allegati dal Controparte_1
(documento n. 9 allegato alla comparsa di costituzione del . CP_1
L'importo di cui alla fattura n. 6/2011 non è dovuto, trattandosi della fattura emessa per il pagamento del corrispettivo relativo alla redazione della perizia di variante e suppletiva (v. supra).
Quanto alla fattura n. 5/2011 (corrispettivo per la direzione lavori - 4° SAL) e alla fattura n. 7/2011 (corrispettivo per la direzione lavori – Stato finale) non vi è alcuna prova del fatto che il relativo importo sia stato corrisposto al professionista.
È infatti del tutto priva di fondamento l'affermazione della difesa del Controparte_1 secondo cui “l'Amministrazione ha emesso, in favore del professionista in relazione all'incarico in questione, mandati di pagamento per il maggior importo di € 79.385,58 €”
(così a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), dal momento che i soli mandati di pagamento depositati dalla difesa del sono quelli relativi alla fattura n. 8/2010, alla CP_1 fattura n. 14/2010 e alla fattura n. 15/2010, mentre gli altri mandati di pagamenti depositati si
5 riferiscono a pagamenti effettuati nei confronti di altro professionista estraneo al presente giudizio.
Avuto riguardo al corrispettivo pattuito dalle parti (48.950,00 €) e ai pagamenti già effettuati dal (che ammontano complessivamente a 35.312,19 € e non a Controparte_1
35.288,19 € come erroneamente indicato dall'appellante), in accoglimento del secondo motivo di appello il va quindi condannato a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di 13.637,81 € oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs.
[...]
n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture.
All'accoglimento del secondo motivo di appello segue il rigetto dell'appello incidentale proposto dal non essendo state corrisposte al professionista somme in Controparte_1 eccesso che debbano essere restituite.
L'accoglimento solo parziale dell'appello (e della domanda formulata dal Pt_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, restando la restante metà a carico dell'Amministrazione soccombente.
Il va dunque condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 2.402,00 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 402,00
€ per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Latina n. 144/2021 e per l'effetto condanna il a pagare in Controparte_1 favore di la somma di 13.637,81 €, oltre interessi legali nella misura Parte_1 prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture;
2) respinge l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3) compensa in ragione della metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il a pagare la restante metà, che liquida in 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in 2.402,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Mellone
Appellante
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: prestazione d'opera professionale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
144/2021, che ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 126/2013 emesso dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda proposta in via monitoria dal
[...] per il pagamento della somma di 40.630,08 € a titolo di saldo del corrispettivo per Pt_1 prestazioni professionali rese in favore del in forza del contratto concluso Controparte_1 tra le parti il 30 aprile 2010.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il professionista aveva diritto al pagamento del maggior compenso spettante per la redazione della perizia di variante, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. CP_1 [...] il 30 aprile 2010; Pt_1
2) il tribunale ha rigettato integralmente la domanda del professionista senza avvedersi del fatto che con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato chiesto, oltre al pagamento del maggior compenso spettante per la redazione della perizia di variante, anche il pagamento del saldo del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori;
3) l'importo spettante complessivamente al professionista per le prestazioni rese ammonta a 75.845,00 € (di cui 48.950,00 € quale compenso per l'attività di direzione lavori e
26.895,00 € quale compenso per la perizia di variante);
4) il ha ricevuto finora la somma di 35.288,19 € ed è pertanto creditore della Pt_1 differenza dovuta a saldo.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2013 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di 13.661,81 € a saldo del corrispettivo spettante al professionista per l'attività di direzione lavori svolta in forza del contratto concluso il 30 aprile 2010.
Si è costituito in giudizio il domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo al riguardo che:
1) la domanda di pagamento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è infondata, perché l'art. 4 del contratto prevede che il corrispettivo di 48.950,00 € sia fisso e omnicomprensivo di tutte le attività svolte dal professionista;
2) la pretesa dell'appellante vìola in ogni caso le norme che regolano il procedimento di
2 spesa degli enti locali e quelle che impongono la forma scritta dei contratti conclusi con la p.a.;
3) la pretesa dell'appellante di ricevere quanto meno il compenso spettante a saldo per l'attività di direzione lavori svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è inammissibile (perché domanda nuova), in quanto in via monitoria il aveva chiesto Pt_1 soltanto il pagamento del corrispettivo spettante per la redazione della perizia di variante e per l'attività di direzione dei lavori previsti in tale perizia;
4) il tribunale non si è pronunciato sulla domanda del (che in favore Controparte_1 dell'ing. ha emesso mandati di pagamento per un importo complessivo di 79.385,58 Pt_1
€) di restituzione della somma di 17.786,58 € versata in più rispetto a quanto spettante al professionista in forza del disciplinare di incarico.
Il ha concluso domandando il rigetto dell'appello e - in accoglimento Controparte_1 della “domanda incidentale proposta dall'Amministrazione” in primo grado - la condanna dell'appellante alla restituzione della somma di 17.786,58 €.
L'appello principale è fondato solo in parte.
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta
ha chiesto che venisse ingiunto al il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di 40.630,08 € portata dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 5/2011 del 15 aprile 2011 dell'importo di 9.049,48 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori (4° SAL);
2) fattura n. 6/2011 del 15 aprile 2011 dell'importo di 22.169,24 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per la redazione della perizia di variante e suppletiva n.
1;
3) fattura n. 7/2011 del 1° giugno 2011 dell'importo di 9.411,36 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di direzione lavori (Stato finale dei lavori).
Contrariamente a quanto afferma il va dunque senz'altro escluso che Controparte_1
abbia agito in via monitoria soltanto per il pagamento di compensi Parte_1 connessi alla perizia di variante, avendo egli espressamente distinto nel ricorso per decreto ingiuntivo la richiesta di pagamento del compenso spettante per la redazione della perizia di variante (22.169,24 €) e la richiesta di pagamento del compenso spettante a saldo per l'attività di direzione lavori regolata dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 (18.460,84 €).
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia negato il riconoscimento del maggior compenso spettante al professionista per la redazione della perizia di variante (mancando un'apposita convenzione sottoscritta tra il
[...]
e il Comune di avente ad oggetto la redazione della perizia), in quanto le Pt_1 CP_1 ulteriori prestazioni fornite dal professionista devono considerarsi “una estensione della convenzione” sottoscritta tra le parti il 30 aprile 2010.
La tesi non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 16 e 17 del
3 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale (al pari di qualsiasi altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione e anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum) deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, essendo a tal fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista (eventualmente anche approvando il relativo disciplinare d'incarico), quando tale deliberazione non si sia tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista (dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere), atteso che detta deliberazione non costituisce proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico (avente per destinatario l'organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente all'esterno) e carattere meramente autorizzatorio (v. ex multis Cass. 10941/2023, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente;
Cass. 11465/2020; Cass. 27910/2018; Cass. 24679/2013; Cass.
1167/2013; Cass. 10910/2011; Cass. 1752/2007; Cass. 14570/2004).
Si osserva al riguardo che:
a) la delibera adottata dall'organo dotato del potere di formare la volontà dell'ente (ad es. la giunta comunale) è un atto meramente interno all'amministrazione, mentre spetta all'organo dotato del potere di rappresentanza (ad es. al sindaco) di manifestare all'esterno la volontà negoziale dell'ente, producendo effetti giuridici che vincolano quest'ultimo nei confronti dei terzi (ex multis v. Cass. 11465/2020; Cass. 27910/2018; Cass. 8192/2002);
b) la forma scritta ad substantiam rinviene la sua ratio nell'esigenza di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibile i controlli delle autorità (Cass.
2832/2002, in motivazione), è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa (costituendo remora all'arbitrio ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo) ed è quindi espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost. (Cass. 1752/2007; Cass. 14570/2004, in motivazione);
c) è irrilevante il fatto che il professionista proceda direttamente all'esecuzione dell'opera prevista dalla delibera (Cass. 14570/2004; Cass. 13628/2001), così come la ricezione o l'utilizzazione dell'opera da parte dell'ente pubblico (Cass. 7819/2003), non potendosi procedere alla conclusione di un valido contratto per facta concludentia.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il 30 aprile 2010 il CP_1
e l'ing. hanno sottoscritto il disciplinare di incarico per le CP_1 Parte_1 prestazioni relative alla direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento denominato
“Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di Luna”.
Il disciplinare regola l'oggetto dell'incarico conferito al professionista (direzione, misura e contabilità dei lavori) e la determinazione del corrispettivo (stabilito nella misura omnicomprensiva di 48.950,00 €).
4 L'attività di redazione della perizia di variante e suppletiva non rientra tra le attività regolate dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 e avrebbe quindi dovuto essere approvata e regolata in forma scritta, non costituendo una semplice “estensione” dell'incarico originariamente pattuito per iscritto, trattandosi di un incarico qualitativamente diverso
(perché ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni diverse da quelle previste nel disciplinare di incarico del 30 aprile 2010).
Poiché il conferimento dell'incarico di redazione della perizia di variante e suppletiva non è munito della necessaria forma scritta richiesta ad substantiam, il primo motivo di appello va respinto, non potendo essere riconosciuto al professionista un compenso per l'attività svolta in esecuzione di un contratto nullo.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia rigettato anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo spettante in base al disciplinare di incarico del 30 aprile 2010, nonostante dalla documentazione depositata in atti risulti che il professionista ha ricevuto dal Comune di pagamenti per complessivi CP_1
35.288,19 € a fronte del corrispettivo dovuto di 48.950,00 €.
La doglianza è fondata.
Dal prospetto contenuto nel documento n. 5 allegato al fascicolo dell'appellante risulta che l'ing. ha emesso le seguenti fatture: Parte_1
1) fattura n. 8 del 28 giugno 2010 (per un importo di 12.912,15 €);
2) fattura n. 14 del 2 settembre 2010 (per un importo di 8.315,69 €);
3) fattura n. 15 del 13 ottobre 2010 (per un importo di 14.084,35 €);
4) fattura n. 5 del 15 aprile 2011 (per un importo di 9.049,48 €);
5) fattura n. 6 del 15 aprile 2011 (per un importo di 22.169,24 €);
6) fattura n. 7 del 1° giugno 2011 (per un importo di 9.411,36 €).
L'appellante riconosce che le prime 3 fatture sono state regolarmente pagate e il pagamento trova conferma nei mandati di pagamento allegati dal Controparte_1
(documento n. 9 allegato alla comparsa di costituzione del . CP_1
L'importo di cui alla fattura n. 6/2011 non è dovuto, trattandosi della fattura emessa per il pagamento del corrispettivo relativo alla redazione della perizia di variante e suppletiva (v. supra).
Quanto alla fattura n. 5/2011 (corrispettivo per la direzione lavori - 4° SAL) e alla fattura n. 7/2011 (corrispettivo per la direzione lavori – Stato finale) non vi è alcuna prova del fatto che il relativo importo sia stato corrisposto al professionista.
È infatti del tutto priva di fondamento l'affermazione della difesa del Controparte_1 secondo cui “l'Amministrazione ha emesso, in favore del professionista in relazione all'incarico in questione, mandati di pagamento per il maggior importo di € 79.385,58 €”
(così a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), dal momento che i soli mandati di pagamento depositati dalla difesa del sono quelli relativi alla fattura n. 8/2010, alla CP_1 fattura n. 14/2010 e alla fattura n. 15/2010, mentre gli altri mandati di pagamenti depositati si
5 riferiscono a pagamenti effettuati nei confronti di altro professionista estraneo al presente giudizio.
Avuto riguardo al corrispettivo pattuito dalle parti (48.950,00 €) e ai pagamenti già effettuati dal (che ammontano complessivamente a 35.312,19 € e non a Controparte_1
35.288,19 € come erroneamente indicato dall'appellante), in accoglimento del secondo motivo di appello il va quindi condannato a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di 13.637,81 € oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs.
[...]
n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture.
All'accoglimento del secondo motivo di appello segue il rigetto dell'appello incidentale proposto dal non essendo state corrisposte al professionista somme in Controparte_1 eccesso che debbano essere restituite.
L'accoglimento solo parziale dell'appello (e della domanda formulata dal Pt_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, restando la restante metà a carico dell'Amministrazione soccombente.
Il va dunque condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 2.402,00 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 402,00
€ per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Latina n. 144/2021 e per l'effetto condanna il a pagare in Controparte_1 favore di la somma di 13.637,81 €, oltre interessi legali nella misura Parte_1 prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture;
2) respinge l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3) compensa in ragione della metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il a pagare la restante metà, che liquida in 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in 2.402,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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