TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2301/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avvocato Debora Francesca Lambertini (c.f. – deborafrancesca. C.F._2
del Foro di Milano, con Studio in Milano – Corso Venezia n. 35 Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino:italiano codice fiscale: C.F._3 residente a [...] con gli avvocati Loredana Molinaro (c.f. – C.F._4
e Ilaria Invidia (c.f. – Email_2 C.F._5
del Foro di Monza, con Studio in Monza (MB) – Via Manzoni Email_3
n. 37 presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE CI (MI) in data 14/11/2009
(il relativo atto risulta trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 – Parte 1 –
Anno 2009, nonché nel Registro di Stato Civile del Comune di Mesero – MI - al N. 4, P. II, S. C,
Anno 2009) In regime patrimoniale di comunione dei beni.
con i seguenti figli: (c.f. ), nata a Magenta (MI) in [...] Persona_1 C.F._6
21/10/2011, cittadina italiana e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._7
(MI) in data 21/05/2017, cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. il marito continuerà a vivere coi due figli minori nella casa coniugale (da intendersi appartamento e box), sita in EZ (MI) alla Via Del Carso n. 10, di proprietà dei Sig.ri e al CP_1 Parte_1
50% ciascuno. La moglie si impegna a liberare l'immobile da ogni bene personale, entro il termine di 6 (sei) mesi dal deposito del presente ricorso;
2. nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici di cui alle condizioni qui di seguito indicate, il Sig. si obbliga irrevocabilmente ad acquistare – Controparte_1 con atto da rogitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione - dalla Sig.ra che si obbliga irrevocabilmente a vendere, il 50% della Parte_1 proprietà della casa familiare con il box e le annesse pertinenze, ubicata a EZ (MI) – Via Del
Carso n. 10, alle tassative seguenti condizioni sospensive che, entro la data della sottoscrizione del suddetto atto di compravendita, il Sig. provveda: Controparte_1
- a sue esclusive cure e spese, ad estinguere il mutuo ipotecario frazionato di euro 190.000,00
(centonovantamila/00), in virtù di Atto di erogazione finale – Determinazione del piano di ammortamento – Frazionamento e svincolo ipotecario, con atto a rogito del Notaio di Persona_2
Parabiago, del 09/03/2011, Rep. n. 25247 - Raccolta n. 17886, registrato a Legnano il 14/03/2011 N.
1403 S 1T, dell'originario mutuo complessivo di euro 859.000,00, con ipoteca di euro 2.000.000,00, iscritta il 06/08/2007, ai nn. 220018/5356 presso l'Ufficio del Territorio di Pavia, frazionamento annotato il 27/04/2011, ai nn. Reg. gen. n. 7457 Reg. Part. n. 1474 a tale originaria iscrizione ipotecaria;
- sempre a sue esclusive cure e spese, a cancellare l'ipoteca frazionata di euro 380.000,00
(trecentottantamila/00), gravante sulle unità immobiliari in oggetto, in forza del frazionamento e relativo annotamento sopra indicati, in modo tale che i suddetti beni siano svincolati dalla sopra indicata iscrizione ipotecaria frazionata, così che la Sig.ra sia liberata Parte_1 prima del suddetto rogito notarile di compravendita da ogni obbligo discendente dal summenzionato mutuo nei confronti dell'Istituto Mutuante Banco BPM S.p.a. (già Banca di Legnano S.p.a.) e venda al Sig. le porzioni immobiliari in parola libere da iscrizioni ipotecarie. Controparte_1
Con precisazione che le citate porzioni immobiliari, oggetto della compravendita, sono costituite da: porzioni di fabbricato site in Comune di EZ (MI), facenti parte del complesso denominato
“Residenza Le Volte”, aventi accesso pedonale da Via Del Carso n. 10 e carraio da Via Del Carso
n. 10A, costituite da un appartamento a piano terra con annessa area di proprietà composto da un soggiorno, cottura, disimpegno, due camere, bagno, balcone, porticato e vasca a fioriera, nonché pertinenziale autorimessa a piano terra;
il tutto censito al Catasto Urbano del suddetto Comune come segue: Foglio 5, Mappale 875, Subalterno 2 graffato al Mappale 877 Subalterno 1, ubicazione catastale
Via Del Carso n. 10, piano T, zona censuaria U, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5, R.C.
Euro 464,81;
Foglio 5, Mappale 877, Subalterno 2, ubicazione catastale Via Del Carso n. 10/A, piano T, zona censuaria U, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 25, R.C. Euro 64,56. Rendite proposte con
D.M. 701/94.
Confini in un sol corpo da nord -est in senso orario: prospetto su corsello comune distinto dal mappale 875/1, appartamento al mappale 875/3 e vano scala e passaggi comuni distinti dal mappale 875/1, Via Del Carso, mappali 605, 607 e 606, mappale
603.
I coniugi convengono espressamente che il corrispettivo della compravendita in oggetto dovrà essere versato dal Sig. alla Sig.ra in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del CP_1 Parte_1 rogito notarile di compravendita, tramite assegno circolare alla stessa intestato e che l'entità del corrispettivo sarà costituita dall'importo pari al 50% delle somme che, dalla data del 30/04/2011 e sino alla data della sottoscrizione dell'atto di compravendita, sono state versate complessivamente da entrambi i Signori e alla Banca mutuante a titolo di sorte capitale del mutuo sopra CP_1 Parte_1 richiamato di € 190.000,00.
Il Notaio presso il quale dovrà stipularsi il suddetto rogito verrà scelto dal Sig. con ogni spesa CP_1
(notaio, broker), imposta e tassa ad esclusivo carico del medesimo, il quale avviserà almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo e-mail la Sig.ra della data, dell'ora e del luogo della stipula. Parte_1
I coniugi riconoscono che la liberazione della Sig.ra da ogni obbligo relativo al mutuo Parte_1 ipotecario oggi gravante sulla casa coniugale, nonché la cancellazione della relativa ipoteca prima della stipulazione dell'atto di compravendita sono condizioni essenziali per addivenire alla stipulazione della compravendita stessa. I medesimi riconoscono altresì che il trasferimento patrimoniale immobiliare, nelle modalità così come regolamentate nel presente accordo, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3. la Sig.ra riconosce che il mobilio e gli arredi attualmente presenti nella casa familiare Parte_1 sono destinati alle esigenze dei figli e si impegna sin da ora a rinunciare nei confronti del Sig. CP_1 che accetta, ad ogni richiesta e/o pretesa anche a seguito del perfezionamento dalla compravendita di cui alla condizione al precedente punto 2.
Circa i figli e Per_1 Pt_2
4. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Parte_2 paritario presso ciascun genitore e residenza anagrafica degli stessi presso la casa coniugale, sita in
EZ (MI) alla Via Del Carso n. 10. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai figli potranno essere assunte singolarmente dal genitore con cui gli stessi si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno dei genitori a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei minori in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Per quanto concerne i tempi ordinari di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i Sig.ri e dichiarano di aver concordato il seguente calendario sviluppato su due settimane CP_1 Parte_1 che si impegnano a rispettare: Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
Mattino P P P M M P P M M M P P M M
Scuola (in P P P M M P P M M M P P M M caso di non frequenza
)
P P M M P P M M M P P M M P Sera con pernotto fatta salva diversa organizzazione preventivamente concordata tra i genitori nell'interesse primario dei figli.
6. I Sig.ri e potranno altresì vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1 Parte_1
• per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, che i Sig.ri e dovranno concordare tra di loro entro la fine del mese di maggio di ogni CP_1 Parte_1 anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro;
• per quanto concerne le festività natalizie, i Sig.ri e terranno con sé i figli CP_1 Parte_1 minori, in alternanza, il 24 o il 25 dicembre dalle ore 9.00 sino alle 9.00 del mattino seguente;
• i Sig.ri e concorderanno la suddivisione del restante periodo di sospensione CP_1 Parte_1 dell'attività scolastica di e (pertanto dal 26.12 sino al rientro a scuola) in Per_1 Pt_2 modo paritetico tra loro, con accordo da raggiungersi, con rispetto del principio dell'alternanza, ogni anno entro la fine del mese di novembre;
• per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo i Sig.ri terranno con sé CP_1 Parte_1 Per_1
e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre dalle ore 9.00 Pt_2 alle ore 23.00;
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, e trascorreranno le stesse Per_1 Pt_2 con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico dei minori, sempre tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze dei figli minori;
• eventuali ulteriori periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica dei figli durante l'anno (compresa la pausa estiva) saranno gestiti tra i Sig.ri con la massima CP_1 Parte_1 collaborazione, nel primario interesse di e e comunque nel rispetto del Per_1 Pt_2 criterio dell'alternanza e della suddivisione paritetica del tempo.
7. I Sig.ri e consapevoli delle responsabilità connesse alla gestione dei CP_1 Parte_1 minori nell'ambito dell'affidamento congiunto paritetico, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mettere in contatto con i minori quotidianamente, nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa ai figli minori.
I Sig.ri e si impegnano altresì, a comunicarsi ogni informazione sulla gestione CP_1 Parte_1 scolastica (riunioni, convocazioni da maestri, professori ecc.) mantenendo costante l'informativa sulla vita scolastica e/o di relazione dei figli minori. 8. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori e , per il tempo di Per_1 Pt_2 permanenza degli stessi presso ciascuno.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come indicate e disciplinate nelle “Linee Guida concernenti le spese per i figli” di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, da intendersi qui ritrascritto ed accettato dalle Parti, anche in merito alle modalità ed ai tempi ivi indicati per ottenere il rimborso di quanto anticipato, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60%
(sessanta) a carico del Sig. e del 40 % (quaranta) a carico della Sig.ra Controparte_1
Parte_1
I Sig.ri e in deroga a quanto previsto dal richiamato Protocollo, stabiliscono di CP_1 Parte_1 trattare come spesa straordinaria, da suddividere con le percentuali già pattuite sopra, la voce di spesa
“abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione”.
10. Le ricevute e/o i giustificativi delle spese relative ai figli andranno consegnati da un genitore all'altro in copia onde consentire ad entrambi la detrazione fiscale, nelle percentuali stabilite per il pagamento delle spese straordinarie, nella dichiarazione dei redditi.
11. L'assegno unico universale (già assegni familiari) per i figli e , se spettante, Per_1 Pt_2 verrà percepito al 50% da ognuno dei genitori, i quali lo utilizzeranno nell'esclusivo interesse dei figli.
12. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento.
Circa gli ulteriori accordi economici
13. La Sig.ra si impegna irrevocabilmente ad acquistare, entro 60 (sessanta) giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, l'autovettura Citroen, modello C3, targata GE389TV, attualmente di proprietà del Sig. che accetta e si impegna irrevocabilmente a vendere, con CP_1 spese di trapasso da suddividersi al 50% tra i predetti. Il corrispettivo per la compravendita dell'auto in commento è stato concordato tra i coniugi in euro 2.907,06= (duemilanovecentosette/06) e sarà versato dalla Signora all'atto del trasferimento di proprietà dell'auto, da stipularsi entro il Parte_1 giorno successivo rispetto alla data del rogito di cui al superiore punto 2.;
14. La autovettura Citroen modello C4, targata FJ714YY, già intestata al PRA al marito, rimane a lui definitivamente assegnata in proprietà, con accollo al medesimo della relativa assicurazione e di ogni spesa connessa al suo utilizzo, senza conguagli di sorta alla moglie.
15. Il conto corrente n. 000100699060 presso Unicredit S.p.a, intestato ad entrambi i coniugi, verrà estinto a seguito del perfezionamento della compravendita della quota del 50% della casa coniugale di cui si è detto al precedente punto 2, e le eventuali somme giacenti saranno divise pariteticamente al 50% tra i Sig.ri e CP_1 Parte_1
16. Con riferimento alle due polizze indicate nelle premesse, i Sig.ri e CP_1 Parte_1 reciprocamente si impegnano a rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi richiesta e/o pretesa in relazione alla polizza dell'altro coniuge. Ognuno rimarrà esclusivo titolare della polizza ad esso intestata.
17. Le Parti, con l'adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo ragione o causa inerente il loro rapporto coniugale.
18. Le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse dei minori, che risultano muniti di autonomi documenti;
19. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le Parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in TE CI (MI) in data CP_1
14/11/2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE CI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avvocato Debora Francesca Lambertini (c.f. – deborafrancesca. C.F._2
del Foro di Milano, con Studio in Milano – Corso Venezia n. 35 Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino:italiano codice fiscale: C.F._3 residente a [...] con gli avvocati Loredana Molinaro (c.f. – C.F._4
e Ilaria Invidia (c.f. – Email_2 C.F._5
del Foro di Monza, con Studio in Monza (MB) – Via Manzoni Email_3
n. 37 presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE CI (MI) in data 14/11/2009
(il relativo atto risulta trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 – Parte 1 –
Anno 2009, nonché nel Registro di Stato Civile del Comune di Mesero – MI - al N. 4, P. II, S. C,
Anno 2009) In regime patrimoniale di comunione dei beni.
con i seguenti figli: (c.f. ), nata a Magenta (MI) in [...] Persona_1 C.F._6
21/10/2011, cittadina italiana e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._7
(MI) in data 21/05/2017, cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. il marito continuerà a vivere coi due figli minori nella casa coniugale (da intendersi appartamento e box), sita in EZ (MI) alla Via Del Carso n. 10, di proprietà dei Sig.ri e al CP_1 Parte_1
50% ciascuno. La moglie si impegna a liberare l'immobile da ogni bene personale, entro il termine di 6 (sei) mesi dal deposito del presente ricorso;
2. nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici di cui alle condizioni qui di seguito indicate, il Sig. si obbliga irrevocabilmente ad acquistare – Controparte_1 con atto da rogitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione - dalla Sig.ra che si obbliga irrevocabilmente a vendere, il 50% della Parte_1 proprietà della casa familiare con il box e le annesse pertinenze, ubicata a EZ (MI) – Via Del
Carso n. 10, alle tassative seguenti condizioni sospensive che, entro la data della sottoscrizione del suddetto atto di compravendita, il Sig. provveda: Controparte_1
- a sue esclusive cure e spese, ad estinguere il mutuo ipotecario frazionato di euro 190.000,00
(centonovantamila/00), in virtù di Atto di erogazione finale – Determinazione del piano di ammortamento – Frazionamento e svincolo ipotecario, con atto a rogito del Notaio di Persona_2
Parabiago, del 09/03/2011, Rep. n. 25247 - Raccolta n. 17886, registrato a Legnano il 14/03/2011 N.
1403 S 1T, dell'originario mutuo complessivo di euro 859.000,00, con ipoteca di euro 2.000.000,00, iscritta il 06/08/2007, ai nn. 220018/5356 presso l'Ufficio del Territorio di Pavia, frazionamento annotato il 27/04/2011, ai nn. Reg. gen. n. 7457 Reg. Part. n. 1474 a tale originaria iscrizione ipotecaria;
- sempre a sue esclusive cure e spese, a cancellare l'ipoteca frazionata di euro 380.000,00
(trecentottantamila/00), gravante sulle unità immobiliari in oggetto, in forza del frazionamento e relativo annotamento sopra indicati, in modo tale che i suddetti beni siano svincolati dalla sopra indicata iscrizione ipotecaria frazionata, così che la Sig.ra sia liberata Parte_1 prima del suddetto rogito notarile di compravendita da ogni obbligo discendente dal summenzionato mutuo nei confronti dell'Istituto Mutuante Banco BPM S.p.a. (già Banca di Legnano S.p.a.) e venda al Sig. le porzioni immobiliari in parola libere da iscrizioni ipotecarie. Controparte_1
Con precisazione che le citate porzioni immobiliari, oggetto della compravendita, sono costituite da: porzioni di fabbricato site in Comune di EZ (MI), facenti parte del complesso denominato
“Residenza Le Volte”, aventi accesso pedonale da Via Del Carso n. 10 e carraio da Via Del Carso
n. 10A, costituite da un appartamento a piano terra con annessa area di proprietà composto da un soggiorno, cottura, disimpegno, due camere, bagno, balcone, porticato e vasca a fioriera, nonché pertinenziale autorimessa a piano terra;
il tutto censito al Catasto Urbano del suddetto Comune come segue: Foglio 5, Mappale 875, Subalterno 2 graffato al Mappale 877 Subalterno 1, ubicazione catastale
Via Del Carso n. 10, piano T, zona censuaria U, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5, R.C.
Euro 464,81;
Foglio 5, Mappale 877, Subalterno 2, ubicazione catastale Via Del Carso n. 10/A, piano T, zona censuaria U, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 25, R.C. Euro 64,56. Rendite proposte con
D.M. 701/94.
Confini in un sol corpo da nord -est in senso orario: prospetto su corsello comune distinto dal mappale 875/1, appartamento al mappale 875/3 e vano scala e passaggi comuni distinti dal mappale 875/1, Via Del Carso, mappali 605, 607 e 606, mappale
603.
I coniugi convengono espressamente che il corrispettivo della compravendita in oggetto dovrà essere versato dal Sig. alla Sig.ra in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del CP_1 Parte_1 rogito notarile di compravendita, tramite assegno circolare alla stessa intestato e che l'entità del corrispettivo sarà costituita dall'importo pari al 50% delle somme che, dalla data del 30/04/2011 e sino alla data della sottoscrizione dell'atto di compravendita, sono state versate complessivamente da entrambi i Signori e alla Banca mutuante a titolo di sorte capitale del mutuo sopra CP_1 Parte_1 richiamato di € 190.000,00.
Il Notaio presso il quale dovrà stipularsi il suddetto rogito verrà scelto dal Sig. con ogni spesa CP_1
(notaio, broker), imposta e tassa ad esclusivo carico del medesimo, il quale avviserà almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo e-mail la Sig.ra della data, dell'ora e del luogo della stipula. Parte_1
I coniugi riconoscono che la liberazione della Sig.ra da ogni obbligo relativo al mutuo Parte_1 ipotecario oggi gravante sulla casa coniugale, nonché la cancellazione della relativa ipoteca prima della stipulazione dell'atto di compravendita sono condizioni essenziali per addivenire alla stipulazione della compravendita stessa. I medesimi riconoscono altresì che il trasferimento patrimoniale immobiliare, nelle modalità così come regolamentate nel presente accordo, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3. la Sig.ra riconosce che il mobilio e gli arredi attualmente presenti nella casa familiare Parte_1 sono destinati alle esigenze dei figli e si impegna sin da ora a rinunciare nei confronti del Sig. CP_1 che accetta, ad ogni richiesta e/o pretesa anche a seguito del perfezionamento dalla compravendita di cui alla condizione al precedente punto 2.
Circa i figli e Per_1 Pt_2
4. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Parte_2 paritario presso ciascun genitore e residenza anagrafica degli stessi presso la casa coniugale, sita in
EZ (MI) alla Via Del Carso n. 10. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai figli potranno essere assunte singolarmente dal genitore con cui gli stessi si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno dei genitori a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei minori in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Per quanto concerne i tempi ordinari di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i Sig.ri e dichiarano di aver concordato il seguente calendario sviluppato su due settimane CP_1 Parte_1 che si impegnano a rispettare: Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
Mattino P P P M M P P M M M P P M M
Scuola (in P P P M M P P M M M P P M M caso di non frequenza
)
P P M M P P M M M P P M M P Sera con pernotto fatta salva diversa organizzazione preventivamente concordata tra i genitori nell'interesse primario dei figli.
6. I Sig.ri e potranno altresì vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1 Parte_1
• per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, che i Sig.ri e dovranno concordare tra di loro entro la fine del mese di maggio di ogni CP_1 Parte_1 anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro;
• per quanto concerne le festività natalizie, i Sig.ri e terranno con sé i figli CP_1 Parte_1 minori, in alternanza, il 24 o il 25 dicembre dalle ore 9.00 sino alle 9.00 del mattino seguente;
• i Sig.ri e concorderanno la suddivisione del restante periodo di sospensione CP_1 Parte_1 dell'attività scolastica di e (pertanto dal 26.12 sino al rientro a scuola) in Per_1 Pt_2 modo paritetico tra loro, con accordo da raggiungersi, con rispetto del principio dell'alternanza, ogni anno entro la fine del mese di novembre;
• per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo i Sig.ri terranno con sé CP_1 Parte_1 Per_1
e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre dalle ore 9.00 Pt_2 alle ore 23.00;
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, e trascorreranno le stesse Per_1 Pt_2 con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico dei minori, sempre tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze dei figli minori;
• eventuali ulteriori periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica dei figli durante l'anno (compresa la pausa estiva) saranno gestiti tra i Sig.ri con la massima CP_1 Parte_1 collaborazione, nel primario interesse di e e comunque nel rispetto del Per_1 Pt_2 criterio dell'alternanza e della suddivisione paritetica del tempo.
7. I Sig.ri e consapevoli delle responsabilità connesse alla gestione dei CP_1 Parte_1 minori nell'ambito dell'affidamento congiunto paritetico, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mettere in contatto con i minori quotidianamente, nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa ai figli minori.
I Sig.ri e si impegnano altresì, a comunicarsi ogni informazione sulla gestione CP_1 Parte_1 scolastica (riunioni, convocazioni da maestri, professori ecc.) mantenendo costante l'informativa sulla vita scolastica e/o di relazione dei figli minori. 8. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori e , per il tempo di Per_1 Pt_2 permanenza degli stessi presso ciascuno.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come indicate e disciplinate nelle “Linee Guida concernenti le spese per i figli” di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, da intendersi qui ritrascritto ed accettato dalle Parti, anche in merito alle modalità ed ai tempi ivi indicati per ottenere il rimborso di quanto anticipato, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60%
(sessanta) a carico del Sig. e del 40 % (quaranta) a carico della Sig.ra Controparte_1
Parte_1
I Sig.ri e in deroga a quanto previsto dal richiamato Protocollo, stabiliscono di CP_1 Parte_1 trattare come spesa straordinaria, da suddividere con le percentuali già pattuite sopra, la voce di spesa
“abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione”.
10. Le ricevute e/o i giustificativi delle spese relative ai figli andranno consegnati da un genitore all'altro in copia onde consentire ad entrambi la detrazione fiscale, nelle percentuali stabilite per il pagamento delle spese straordinarie, nella dichiarazione dei redditi.
11. L'assegno unico universale (già assegni familiari) per i figli e , se spettante, Per_1 Pt_2 verrà percepito al 50% da ognuno dei genitori, i quali lo utilizzeranno nell'esclusivo interesse dei figli.
12. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento.
Circa gli ulteriori accordi economici
13. La Sig.ra si impegna irrevocabilmente ad acquistare, entro 60 (sessanta) giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, l'autovettura Citroen, modello C3, targata GE389TV, attualmente di proprietà del Sig. che accetta e si impegna irrevocabilmente a vendere, con CP_1 spese di trapasso da suddividersi al 50% tra i predetti. Il corrispettivo per la compravendita dell'auto in commento è stato concordato tra i coniugi in euro 2.907,06= (duemilanovecentosette/06) e sarà versato dalla Signora all'atto del trasferimento di proprietà dell'auto, da stipularsi entro il Parte_1 giorno successivo rispetto alla data del rogito di cui al superiore punto 2.;
14. La autovettura Citroen modello C4, targata FJ714YY, già intestata al PRA al marito, rimane a lui definitivamente assegnata in proprietà, con accollo al medesimo della relativa assicurazione e di ogni spesa connessa al suo utilizzo, senza conguagli di sorta alla moglie.
15. Il conto corrente n. 000100699060 presso Unicredit S.p.a, intestato ad entrambi i coniugi, verrà estinto a seguito del perfezionamento della compravendita della quota del 50% della casa coniugale di cui si è detto al precedente punto 2, e le eventuali somme giacenti saranno divise pariteticamente al 50% tra i Sig.ri e CP_1 Parte_1
16. Con riferimento alle due polizze indicate nelle premesse, i Sig.ri e CP_1 Parte_1 reciprocamente si impegnano a rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi richiesta e/o pretesa in relazione alla polizza dell'altro coniuge. Ognuno rimarrà esclusivo titolare della polizza ad esso intestata.
17. Le Parti, con l'adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo ragione o causa inerente il loro rapporto coniugale.
18. Le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse dei minori, che risultano muniti di autonomi documenti;
19. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le Parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in TE CI (MI) in data CP_1
14/11/2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE CI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG