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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12074 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Nocera Alessandra;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/06/2025 parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
09/10/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 01/05/1997 a Palermo, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (il 17.10.1997) e (il Persona_1 Persona_2
12.05.2000), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione del
14/07/2016, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Carini
(PA), Via del Lentisco n. 32, nonché di dichiarare cessato l'obbligo, posto a carico del resistente in sede di separazione, di versare un contributo per il mantenimento delle figlie, in quanto oggi maggiorenni ed autonome.
2. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 03/06/2025, stante la mancata comparizione del resistente, il Giudice delegato, non ricorrendo i presupposti per adottare provvedimenti provvisori e urgenti, in assenza di richieste istruttorie, ha posto la causa in decisione.
3. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di
, il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel presen- Controparte_1 te giudizio, ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data
18/10/2012.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza di questo Tribunale, n. 3806/2016 del 14/07/2016, muni- ta dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampia- mente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurispruden- za della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimen- to è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosuf- ficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio
2008 , n. 3934).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dalla legge, sicché ogni questione relativa al predetto immobile, di proprietà del padre della ri- corrente, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
6. Provvedimenti di carattere economico
Va, infine, revocato l'obbligo posto con la sentenza di separazione a carico di di versare la somma di euro 350,00 mensili a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie e , avendo le stesse Per_1 Per_2 raggiunto la propria autonomia e indipendenza economica come allegato dal- la ricorrente.
Nessuna altra domanda risulta essere stata proposta in questo giudizio da
. Parte_1
7. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitiva- mente pronunciando nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 01/05/1997 da , nata a [...]- Parte_1 lermo il 28/05/1977 e da nato a [...] il Controparte_1
13/12/1958 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 12, parte II serie A dell'anno 1997;
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
3. revoca l'obbligo posto a carico di con la sentenza di Controparte_1 separazione di versare la somma di euro 350,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie delle parti e;
Per_2 Per_1
4. lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate per pro- muovere il presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12074 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Nocera Alessandra;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/06/2025 parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
09/10/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 01/05/1997 a Palermo, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (il 17.10.1997) e (il Persona_1 Persona_2
12.05.2000), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione del
14/07/2016, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Carini
(PA), Via del Lentisco n. 32, nonché di dichiarare cessato l'obbligo, posto a carico del resistente in sede di separazione, di versare un contributo per il mantenimento delle figlie, in quanto oggi maggiorenni ed autonome.
2. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 03/06/2025, stante la mancata comparizione del resistente, il Giudice delegato, non ricorrendo i presupposti per adottare provvedimenti provvisori e urgenti, in assenza di richieste istruttorie, ha posto la causa in decisione.
3. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di
, il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel presen- Controparte_1 te giudizio, ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data
18/10/2012.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza di questo Tribunale, n. 3806/2016 del 14/07/2016, muni- ta dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampia- mente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurispruden- za della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimen- to è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosuf- ficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio
2008 , n. 3934).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dalla legge, sicché ogni questione relativa al predetto immobile, di proprietà del padre della ri- corrente, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
6. Provvedimenti di carattere economico
Va, infine, revocato l'obbligo posto con la sentenza di separazione a carico di di versare la somma di euro 350,00 mensili a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie e , avendo le stesse Per_1 Per_2 raggiunto la propria autonomia e indipendenza economica come allegato dal- la ricorrente.
Nessuna altra domanda risulta essere stata proposta in questo giudizio da
. Parte_1
7. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitiva- mente pronunciando nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 01/05/1997 da , nata a [...]- Parte_1 lermo il 28/05/1977 e da nato a [...] il Controparte_1
13/12/1958 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 12, parte II serie A dell'anno 1997;
2. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
3. revoca l'obbligo posto a carico di con la sentenza di Controparte_1 separazione di versare la somma di euro 350,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie delle parti e;
Per_2 Per_1
4. lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate per pro- muovere il presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.