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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/06/2025, n. 12150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12150 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2022, proposto da
MA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IZ SC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 16 del 16 dicembre 2021 emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza/Commissione permanente di avanzamento sede in Roma (RM) - notificato a mezzo pec in data 20 gennaio 2022, riguardante la non idoneità del ricorrente all''avanzamento al grado superiore per l''anno 2021, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. AL ha impugnato i provvedimenti più puntualmente indicati in epigrafe.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
Con memoria in data 27.01.2025, depositata posteriormente alla nomina del magistrato relatore, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
2. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La natura in rito della presente decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO