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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7/11/2014 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8046/2024, pubblicata il 16/09/2024, da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Francesco LIOIA, Parte_1 C.F._1
TT DEOS, AR ON RD e AN NE, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
LIOIA in Foggia, via Giulio De Petra n.1, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
LIMATOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via Privata
RE ST n. 2, giusta delega in atti
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
pagina 1 di 9 - condannare la convenuta in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o sito web della resistente, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica nella somma di € 300,00 ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
- condannare la medesima alla refusione del compenso del precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- il tutto con refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
-si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 8046/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 16/09/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv.
Alessandro LA per fattane anticipazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 15.11.2023, conveniva Parte_1 avanti al Tribunale di Milano deducendo che, in data 10.05.2023, aveva Controparte_1 aderito alla proposta contrattuale della resistente per l'attivazione di servizi di telefonia fissa
(voce e connettività ad internet) sull'utenza 02-82372258 (cod. cliente 8281240) e che i servizi non erano stati attivati nei tempi promessi, rimanendo, tra l'altro, inevasi i reclami inoltrati.
Deduceva altresì che, in mancanza di attivazione dei servizi, in data 1.9.2023 aveva esperito tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom competente al fine di ottenere l'attivazione nonché il ristoro dei danni patiti a seguito della condotta inadempiente di controparte. In particolare, precisava di aver richiesto al Comitato un provvedimento d'urgenza per l'attivazione dei servizi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato dalla delibera Agcom
173/07/CONS e che, in data 11.09.2023, il Corecom emetteva il provvedimento
GU5/628660/2023 con cui veniva disposto, a carico della controparte, l'obbligo di provvedere pagina 2 di 9 “a attivare l'utenza 0282372258, garantendo la piena funzionalità della stessa in tutte le sue componenti entro il giorno 13.09.2023”. A tale provvedimento non aveva CP_1 ottemperato, determinando così l'attrice a rivolgersi dapprima all'Unione dei Consumatori a supporto e tutela delle proprie ragioni e, in seguito, al Tribunale affinché, accertato l'inadempimento di agli obblighi pattuiti, quest'ultima venisse condannata CP_1 all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto, con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo;
in via subordinata, la ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della resistente e, in ogni caso, la condanna di al pagamento della prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi CP_1
e/o sito web, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, quantificati nella somma di € 300,00 ovvero in quella diversa ritenuta dal giudice, anche in via equitativa.
2. Si costituiva in giudizio deducendo la limitazione di responsabilità Controparte_1 del somministratore di utenza telefonica prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali di
Contratto nel caso, come nella specie, di attivazione rigettata dal gestore proprietario di infrastruttura per assenza di copertura e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto e l'inammissibilità della richiesta indennitaria, da rivolgere unicamente all'Agcom nell'ambito dell'apposita procedura di definizione delle controversie disciplinata dagli artt. 14 e ss. Delibera 173/07/CONS.
3. Con sentenza n. 8046/2024, pubblicata il 16.09.2024, il Tribunale dichiarava risolto, per inadempimento di il contratto di cui al ricorso introduttivo, respingeva tutte le altre CP_1 domande della ricorrente e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare il primo Giudice, qualificato il comportamento di come rifiuto ad CP_1 adempiere (non avendo la stessa provato l'impossibilità dell'attivazione della linea per l'assenza di copertura di rete), dichiarava il contratto risolto per inadempimento della resistente.
Con riferimento, invece, alla prestazione pecuniaria richiesta sulla base della Carta dei servizi di e modellata in relazione al Regolamento AGCOM sub allegato A alla delibera CP_1
n.347/18/CONS, il Giudice di prime cure riteneva che questa non esimesse la parte che agisce per la relativa condanna dall'onere di fornire la prova del danno che tale prestazione pecuniaria dovrebbe ristorare. Pertanto, ritenuto che la ricorrente non avesse offerto alcun elemento di prova a correlativo sostegno, rigettava la domanda in parola e, alla luce della reciproca soccombenza delle parti, compensava totalmente le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, formulando tre motivi di censura, Parte_1 con i quali chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di al CP_1
pagina 3 di 9 pagamento della prestazione pecuniaria promessa, a titolo di indennizzo, nella propria Carta dei
Servizi, nonché la riforma della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'insussistenza di una CP_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto unica domanda accoglibile quella di risoluzione del contratto, con rigetto della domanda risarcitoria e della richiesta indennitaria, non essendovi alcuna espressa previsione contrattuale a sostegno del riconoscimento dell'indennizzo per
“mancata attivazione”, riservato comunque alla valutazione della sola AGCOM, ed essendo in ogni caso la parte decaduta dalla relativa azione per avere formulato la richiesta ben oltre i 30 giorni dal verificarsi del disservizio, come previsto dalla Carta dei Servizi. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assunta nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
5. Deve preliminarmente osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla CP_1
Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata.
Allo stesso modo, il Collegio ritiene vada disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale si aderisce pienamente, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale del provvedimento, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. ord. 13535 del 30/05/2018, Cass. ord. n. 7675 del 19/3/2019, Cass. S.U. sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Ala luce di tali premesse, si osserva che nell'atto di appello proposto da sono Parte_1 individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte le argomentazioni pagina 4 di 9 a contrasto della valutazione del primo giudice e quelle a sostegno della richiesta di riforma della decisione del Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
6. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la
“Violazione o falsa applicazione degli artt. 1382 (Effetti della clausola penale), 2697 (Onere della prova) c.c. e 132, n. 4, c.p.c.” avendo il Tribunale errato nel ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del danno patito, dal momento che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e, persino, dalla sua sussistenza. Nello specifico, la difesa deduce che l'indennizzo richiesto, distinto Pt_1 dall'indennizzo “amministrativo” di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS, sia qualificabile come una penale contrattuale prevista nella Carta dei Servizi, ad integrazione del contratto di somministrazione ex art. 1339 c.c., pertanto dovuta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., indipendentemente dalla prova del danno in caso di inadempimento della somministratrice, a rafforzamento del vincolo contrattuale e in funzione di liquidazione anticipata della prestazione risarcitoria.
6.1 Con il secondo motivo di gravame, intitolato “Violazione o falsa applicazione art. 113, co.1,
e 132, n. 4, c.p.c., delibera AGCOM 73/11/CONS e ss.mm.ii.”, l'appellante censura la sentenza avendo il Giudice di prime cure omesso di prendere in considerazione il Regolamento in materia di indennizzi (delibera n. 73/11/CONS, come sostituita dalla delibera n. 347/18/CONS), utilizzabile nelle controversie tra utenti e operatori ai fini della determinazione dell'indennizzo, in caso di ritardo nell'attivazione del servizio.
6.2 Il terzo e ultimo motivo ha ad oggetto la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 co. 2 e 132 n. 4, c.p.c.”, per avere il Tribunale disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. e senza fornire un effettivo supporto motivazionale a corredo della predetta statuizione.
7. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante censura la statuizione impugnata laddove ha ritenuto che il danno dovesse essere provato secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio in caso di domanda risarcitoria, la Corte deve rilevare che le argomentazioni dedotte risultano sì corrette in diritto, ma infondate in fatto.
Come è noto, occorre distinguere l'onere probatorio richiesto in caso di domanda di risarcimento del danno rispetto a quello da assolvere in caso di domanda indennitaria. Se nel primo caso è onere della parte che agisce dare prova di tutti gli elementi del danno patito a pagina 5 di 9 seguito dell'inadempimento della controparte, in caso di indennizzo, qualificabile come clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la parte va esente da tale onere e ciò in ragione della pacifica funzione propria della clausola penale, quale strumento di rafforzamento del vincolo contrattuale e di quantificazione preventiva della prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno sofferto.
Come recentemente chiarito, sul punto, dalla Suprema Corte: “la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. Evidentemente la ratio e la funzione dell'istituto indennitario è quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagattellare, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. La natura giuridica dell'indennizzo, estremamente dibattuto in giurisprudenza, da taluni è ricondotta allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio. Nelle domande indennitarie
l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio (disservizio nel caso di specie) ovvero della sussistenza del medesimo;
al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno” (Cassazione civile sez. III - 10/12/2020, n. 28230).
Ne consegue pertanto che, qualora la parte invochi il pagamento di un indennizzo, il Giudice non dovrà esigere la prova del danno patito, ma dovrà valutare l'effettiva previsione della clausola indennitaria nel contratto e la riconducibilità del pregiudizio subito al danno preventivamente pattuito nella stessa.
Il giudice ordinario è chiamato infatti a vagliare solamente le previsioni contrattuali e quelle integrative, essendo invece esclusi dall'ambito della cognizione e tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nella procedura amministrativa dell'AGCOM.
Ciò premesso, venendo al caso concreto, la ricorrente - odierna appellante - invoca il pagamento dell'indennizzo previsto nella Carta dei Servizi della (allegato n. 7 al ricorso CP_1 introduttivo del fascicolo di primo grado) della quale è, pertanto, necessario analizzare la funzione e verificare, nello specifico, se la previsione dell'indennizzo integri o meno il contratto di telefonia stipulato inter partes, non potendosi azionare direttamente la pretesa indennitaria che l'ordinamento prevede esperibile in via amministrativa.
Ebbene, come si evince dalla lettura della stessa, “La Carta dei Servizi vincola verso CP_1
i clienti fruitori dei suoi servizi, è consultabile sui siti istituzionali www.vodafone.it (sezione
pagina 6 di 9 “Per il Consumatore”) e www.TeleTu.it (sezione “Il contratto”) e si affianca alle Condizioni
Generali di Contratto, alle quali si fa specifico rinvio [per] ogni ulteriore informazione relativa alla disciplina contrattuale”.
Risulta dunque evidente che, per espressa previsione della Carta dei Servizi Vodafone, questa integri le previsioni contrattuali stipulate con gli utenti, i quali possono pertanto chiederne la diretta applicazione.
Stabilito ciò, è necessario verificare se la tipologia di indennizzo richiesto sia espressamente disciplinato. La parte terza, intitolata “La tutela dei diritti”, disciplina gli indennizzi “per mancato rispetto degli standard specifici”, prevedendo che, qualora “in condizioni di normale funzionamento, non dovesse rispettare gli standard specifici, sono previsti indennizzi CP_1 ai Clienti nelle misure indicate di seguito. Resta comunque salvo il diritto per il Cliente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”. Segue un prospetto contenente, da un lato, gli indicatori e, dall'altro, gli obiettivi specifici e indennizzi per i servizi di telefonia mobile e per i servizi fissi. Scorrendo le singole voci, nessuna di esse regola la mancata attivazione del servizio, facendo la Carta espresso riferimento a ipotesi di ritardo (in relazione al tempo massimo per l'attivazione, per l'accredito al cliente delle somme dovute, per la riparazione dei malfunzionamenti, per la definizione dei reclami, per l'attivazione del servizio ) e a “condizioni di normale funzionamento”, assenti nella fattispecie in CP_2 esame, considerato che l'attivazione non è, pacificamente, mai avvenuta.
Ne consegue pertanto che il primo motivo d'appello deve essere rigettato, non avendo le parti previsto nel contratto o nelle fonti integrative alcuna ipotesi indennitaria in caso di mancata attivazione del servizio.
7.1. Anche il secondo motivo d'appello non è condivisibile.
La parte, infatti, evoca l'applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera 347/18/CONS (in modifica della delibera n. 73/11/CONS) che, come sopra evidenziato, può essere applicata solamente dall'autorità amministrativa e non in sede giurisdizionale.
E invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale) la cui fonte è l'art. 14 allegato alla Delib. 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie Delib. AGCOM, quali la Delib. n. 73-11” (Cassazione n.28230/2020 cit.).
pagina 7 di 9 7.2. Quanto al terzo motivo d'appello, la parte ha lamentato l'errata e non motivata liquidazione delle spese di lite, compensate integralmente in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 32061/22.
Anche a tale censura non è possibile dare adesione.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente compensato le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. posto che, all'esito complessivo del giudizio, nel quale la ricorrente ha formulato due domande principali
(condanna all'adempimento e al pagamento dell'indennizzo) e una subordinata (dichiarazione di risoluzione del contratto), la ricorrente è risultata vittoriosa per una sola domanda e soccombente nelle altre, vertendosi pertanto in un caso di soccombenza reciproca.
Il principio di diritto fissato dalla invocata sentenza delle Sezioni Unite, invero, ha ad oggetto l'ipotesi di un'unica domanda accolta in misura ridotta, in relazione alla quale si deve escludere la reciproca soccombenza. Al contrario, tale fattispecie ricorre non solo nell'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi o di più domande, accolte solo parzialmente.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente tra le parti un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
8. Al rigetto dell'appello segue ex art. 91 c.p.c. la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del grado, calcolate tenuto conto del valore della controversia indicato in appello
“inferiore ad € 1.100,00” (in relazione all'unico profilo di impugnazione relativo alla richiesta di indennità, quantificata in € 300,00), con applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M.
n. 147/2022 (stante la media complessità delle questioni trattate), ad eccezione della sola fase di trattazione (liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria), e così liquidate nella misura complessiva di € 584,00 per compensi, di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase di trattazione ed € 210,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8046/2024, pubblicata il 16/09/2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 584,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Alessandro LA dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa AR CP_3
Auricchio.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7/11/2014 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8046/2024, pubblicata il 16/09/2024, da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Francesco LIOIA, Parte_1 C.F._1
TT DEOS, AR ON RD e AN NE, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
LIOIA in Foggia, via Giulio De Petra n.1, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
LIMATOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via Privata
RE ST n. 2, giusta delega in atti
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
pagina 1 di 9 - condannare la convenuta in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o sito web della resistente, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica nella somma di € 300,00 ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
- condannare la medesima alla refusione del compenso del precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- il tutto con refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
-si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 8046/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 16/09/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv.
Alessandro LA per fattane anticipazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 15.11.2023, conveniva Parte_1 avanti al Tribunale di Milano deducendo che, in data 10.05.2023, aveva Controparte_1 aderito alla proposta contrattuale della resistente per l'attivazione di servizi di telefonia fissa
(voce e connettività ad internet) sull'utenza 02-82372258 (cod. cliente 8281240) e che i servizi non erano stati attivati nei tempi promessi, rimanendo, tra l'altro, inevasi i reclami inoltrati.
Deduceva altresì che, in mancanza di attivazione dei servizi, in data 1.9.2023 aveva esperito tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom competente al fine di ottenere l'attivazione nonché il ristoro dei danni patiti a seguito della condotta inadempiente di controparte. In particolare, precisava di aver richiesto al Comitato un provvedimento d'urgenza per l'attivazione dei servizi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato dalla delibera Agcom
173/07/CONS e che, in data 11.09.2023, il Corecom emetteva il provvedimento
GU5/628660/2023 con cui veniva disposto, a carico della controparte, l'obbligo di provvedere pagina 2 di 9 “a attivare l'utenza 0282372258, garantendo la piena funzionalità della stessa in tutte le sue componenti entro il giorno 13.09.2023”. A tale provvedimento non aveva CP_1 ottemperato, determinando così l'attrice a rivolgersi dapprima all'Unione dei Consumatori a supporto e tutela delle proprie ragioni e, in seguito, al Tribunale affinché, accertato l'inadempimento di agli obblighi pattuiti, quest'ultima venisse condannata CP_1 all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto, con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo;
in via subordinata, la ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della resistente e, in ogni caso, la condanna di al pagamento della prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi CP_1
e/o sito web, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, quantificati nella somma di € 300,00 ovvero in quella diversa ritenuta dal giudice, anche in via equitativa.
2. Si costituiva in giudizio deducendo la limitazione di responsabilità Controparte_1 del somministratore di utenza telefonica prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali di
Contratto nel caso, come nella specie, di attivazione rigettata dal gestore proprietario di infrastruttura per assenza di copertura e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto e l'inammissibilità della richiesta indennitaria, da rivolgere unicamente all'Agcom nell'ambito dell'apposita procedura di definizione delle controversie disciplinata dagli artt. 14 e ss. Delibera 173/07/CONS.
3. Con sentenza n. 8046/2024, pubblicata il 16.09.2024, il Tribunale dichiarava risolto, per inadempimento di il contratto di cui al ricorso introduttivo, respingeva tutte le altre CP_1 domande della ricorrente e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare il primo Giudice, qualificato il comportamento di come rifiuto ad CP_1 adempiere (non avendo la stessa provato l'impossibilità dell'attivazione della linea per l'assenza di copertura di rete), dichiarava il contratto risolto per inadempimento della resistente.
Con riferimento, invece, alla prestazione pecuniaria richiesta sulla base della Carta dei servizi di e modellata in relazione al Regolamento AGCOM sub allegato A alla delibera CP_1
n.347/18/CONS, il Giudice di prime cure riteneva che questa non esimesse la parte che agisce per la relativa condanna dall'onere di fornire la prova del danno che tale prestazione pecuniaria dovrebbe ristorare. Pertanto, ritenuto che la ricorrente non avesse offerto alcun elemento di prova a correlativo sostegno, rigettava la domanda in parola e, alla luce della reciproca soccombenza delle parti, compensava totalmente le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, formulando tre motivi di censura, Parte_1 con i quali chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di al CP_1
pagina 3 di 9 pagamento della prestazione pecuniaria promessa, a titolo di indennizzo, nella propria Carta dei
Servizi, nonché la riforma della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'insussistenza di una CP_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto unica domanda accoglibile quella di risoluzione del contratto, con rigetto della domanda risarcitoria e della richiesta indennitaria, non essendovi alcuna espressa previsione contrattuale a sostegno del riconoscimento dell'indennizzo per
“mancata attivazione”, riservato comunque alla valutazione della sola AGCOM, ed essendo in ogni caso la parte decaduta dalla relativa azione per avere formulato la richiesta ben oltre i 30 giorni dal verificarsi del disservizio, come previsto dalla Carta dei Servizi. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assunta nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
5. Deve preliminarmente osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla CP_1
Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata.
Allo stesso modo, il Collegio ritiene vada disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale si aderisce pienamente, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale del provvedimento, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. ord. 13535 del 30/05/2018, Cass. ord. n. 7675 del 19/3/2019, Cass. S.U. sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Ala luce di tali premesse, si osserva che nell'atto di appello proposto da sono Parte_1 individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte le argomentazioni pagina 4 di 9 a contrasto della valutazione del primo giudice e quelle a sostegno della richiesta di riforma della decisione del Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
6. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la
“Violazione o falsa applicazione degli artt. 1382 (Effetti della clausola penale), 2697 (Onere della prova) c.c. e 132, n. 4, c.p.c.” avendo il Tribunale errato nel ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del danno patito, dal momento che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e, persino, dalla sua sussistenza. Nello specifico, la difesa deduce che l'indennizzo richiesto, distinto Pt_1 dall'indennizzo “amministrativo” di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS, sia qualificabile come una penale contrattuale prevista nella Carta dei Servizi, ad integrazione del contratto di somministrazione ex art. 1339 c.c., pertanto dovuta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., indipendentemente dalla prova del danno in caso di inadempimento della somministratrice, a rafforzamento del vincolo contrattuale e in funzione di liquidazione anticipata della prestazione risarcitoria.
6.1 Con il secondo motivo di gravame, intitolato “Violazione o falsa applicazione art. 113, co.1,
e 132, n. 4, c.p.c., delibera AGCOM 73/11/CONS e ss.mm.ii.”, l'appellante censura la sentenza avendo il Giudice di prime cure omesso di prendere in considerazione il Regolamento in materia di indennizzi (delibera n. 73/11/CONS, come sostituita dalla delibera n. 347/18/CONS), utilizzabile nelle controversie tra utenti e operatori ai fini della determinazione dell'indennizzo, in caso di ritardo nell'attivazione del servizio.
6.2 Il terzo e ultimo motivo ha ad oggetto la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 co. 2 e 132 n. 4, c.p.c.”, per avere il Tribunale disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. e senza fornire un effettivo supporto motivazionale a corredo della predetta statuizione.
7. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante censura la statuizione impugnata laddove ha ritenuto che il danno dovesse essere provato secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio in caso di domanda risarcitoria, la Corte deve rilevare che le argomentazioni dedotte risultano sì corrette in diritto, ma infondate in fatto.
Come è noto, occorre distinguere l'onere probatorio richiesto in caso di domanda di risarcimento del danno rispetto a quello da assolvere in caso di domanda indennitaria. Se nel primo caso è onere della parte che agisce dare prova di tutti gli elementi del danno patito a pagina 5 di 9 seguito dell'inadempimento della controparte, in caso di indennizzo, qualificabile come clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la parte va esente da tale onere e ciò in ragione della pacifica funzione propria della clausola penale, quale strumento di rafforzamento del vincolo contrattuale e di quantificazione preventiva della prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno sofferto.
Come recentemente chiarito, sul punto, dalla Suprema Corte: “la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. Evidentemente la ratio e la funzione dell'istituto indennitario è quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagattellare, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. La natura giuridica dell'indennizzo, estremamente dibattuto in giurisprudenza, da taluni è ricondotta allo schema tipico della clausola penale, con conseguenza che - ove concretamente riconosciuto - esso potrebbe consentire uno scomputo della somma eventualmente riconosciuta per il diverso titolo risarcitorio. Nelle domande indennitarie
l'onere della prova si esaurisce nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio (disservizio nel caso di specie) ovvero della sussistenza del medesimo;
al contrario l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno” (Cassazione civile sez. III - 10/12/2020, n. 28230).
Ne consegue pertanto che, qualora la parte invochi il pagamento di un indennizzo, il Giudice non dovrà esigere la prova del danno patito, ma dovrà valutare l'effettiva previsione della clausola indennitaria nel contratto e la riconducibilità del pregiudizio subito al danno preventivamente pattuito nella stessa.
Il giudice ordinario è chiamato infatti a vagliare solamente le previsioni contrattuali e quelle integrative, essendo invece esclusi dall'ambito della cognizione e tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nella procedura amministrativa dell'AGCOM.
Ciò premesso, venendo al caso concreto, la ricorrente - odierna appellante - invoca il pagamento dell'indennizzo previsto nella Carta dei Servizi della (allegato n. 7 al ricorso CP_1 introduttivo del fascicolo di primo grado) della quale è, pertanto, necessario analizzare la funzione e verificare, nello specifico, se la previsione dell'indennizzo integri o meno il contratto di telefonia stipulato inter partes, non potendosi azionare direttamente la pretesa indennitaria che l'ordinamento prevede esperibile in via amministrativa.
Ebbene, come si evince dalla lettura della stessa, “La Carta dei Servizi vincola verso CP_1
i clienti fruitori dei suoi servizi, è consultabile sui siti istituzionali www.vodafone.it (sezione
pagina 6 di 9 “Per il Consumatore”) e www.TeleTu.it (sezione “Il contratto”) e si affianca alle Condizioni
Generali di Contratto, alle quali si fa specifico rinvio [per] ogni ulteriore informazione relativa alla disciplina contrattuale”.
Risulta dunque evidente che, per espressa previsione della Carta dei Servizi Vodafone, questa integri le previsioni contrattuali stipulate con gli utenti, i quali possono pertanto chiederne la diretta applicazione.
Stabilito ciò, è necessario verificare se la tipologia di indennizzo richiesto sia espressamente disciplinato. La parte terza, intitolata “La tutela dei diritti”, disciplina gli indennizzi “per mancato rispetto degli standard specifici”, prevedendo che, qualora “in condizioni di normale funzionamento, non dovesse rispettare gli standard specifici, sono previsti indennizzi CP_1 ai Clienti nelle misure indicate di seguito. Resta comunque salvo il diritto per il Cliente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”. Segue un prospetto contenente, da un lato, gli indicatori e, dall'altro, gli obiettivi specifici e indennizzi per i servizi di telefonia mobile e per i servizi fissi. Scorrendo le singole voci, nessuna di esse regola la mancata attivazione del servizio, facendo la Carta espresso riferimento a ipotesi di ritardo (in relazione al tempo massimo per l'attivazione, per l'accredito al cliente delle somme dovute, per la riparazione dei malfunzionamenti, per la definizione dei reclami, per l'attivazione del servizio ) e a “condizioni di normale funzionamento”, assenti nella fattispecie in CP_2 esame, considerato che l'attivazione non è, pacificamente, mai avvenuta.
Ne consegue pertanto che il primo motivo d'appello deve essere rigettato, non avendo le parti previsto nel contratto o nelle fonti integrative alcuna ipotesi indennitaria in caso di mancata attivazione del servizio.
7.1. Anche il secondo motivo d'appello non è condivisibile.
La parte, infatti, evoca l'applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera 347/18/CONS (in modifica della delibera n. 73/11/CONS) che, come sopra evidenziato, può essere applicata solamente dall'autorità amministrativa e non in sede giurisdizionale.
E invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni generali di contratto ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziale) la cui fonte è l'art. 14 allegato alla Delib. 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti e le varie Delib. AGCOM, quali la Delib. n. 73-11” (Cassazione n.28230/2020 cit.).
pagina 7 di 9 7.2. Quanto al terzo motivo d'appello, la parte ha lamentato l'errata e non motivata liquidazione delle spese di lite, compensate integralmente in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 32061/22.
Anche a tale censura non è possibile dare adesione.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente compensato le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. posto che, all'esito complessivo del giudizio, nel quale la ricorrente ha formulato due domande principali
(condanna all'adempimento e al pagamento dell'indennizzo) e una subordinata (dichiarazione di risoluzione del contratto), la ricorrente è risultata vittoriosa per una sola domanda e soccombente nelle altre, vertendosi pertanto in un caso di soccombenza reciproca.
Il principio di diritto fissato dalla invocata sentenza delle Sezioni Unite, invero, ha ad oggetto l'ipotesi di un'unica domanda accolta in misura ridotta, in relazione alla quale si deve escludere la reciproca soccombenza. Al contrario, tale fattispecie ricorre non solo nell'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi o di più domande, accolte solo parzialmente.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente tra le parti un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
8. Al rigetto dell'appello segue ex art. 91 c.p.c. la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del grado, calcolate tenuto conto del valore della controversia indicato in appello
“inferiore ad € 1.100,00” (in relazione all'unico profilo di impugnazione relativo alla richiesta di indennità, quantificata in € 300,00), con applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M.
n. 147/2022 (stante la media complessità delle questioni trattate), ad eccezione della sola fase di trattazione (liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria), e così liquidate nella misura complessiva di € 584,00 per compensi, di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase di trattazione ed € 210,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8046/2024, pubblicata il 16/09/2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 584,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Alessandro LA dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa AR CP_3
Auricchio.
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