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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 294/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
GI IR Presidente
Carmine Di LV IC Relatore
IG IA GA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 294/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISLA Parte_1 C.F._1
FORCUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. MIRCO D'ALICANDRO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del presente giudizio, avente ad oggetto anche l'invalidità e l'inefficacia delle delibere assunte dal convenuto nell'assemblea del 04 Dic. 2021, in quanto non regolarmente CP_1 costituitasi per omessa convocazione dell'attore Sig. , il medesimo attore, a seguito di Parte_1 autorizzazione da parte del giudice concessa con ordinanza del 16.6.2023, ha presentato all'udienza del
27.6.2023 querela di falso nei confronti del , in persona del suo amministratore Controparte_1
p.t. - che aveva dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato di falso – “ avente ad oggetto il documento prodotto da denominato “DISTINTA DI RECAPITO PER CP_2
PORTALETTERE”, in data 22.11.2021, riferibile alla sede di Santa Maria Capua Vetere (CE), ove al punto 2, sullo stesso rigo risultano annotati quale codice invio il n. 0562368 2532-6 RV, quale
[...]
, quale destinatario (annotato a mani) e firma illegibile Controparte_3 Parte_1 ed apocrifa, in quanto non appartenente all'attore. “.
A seguito dell'istruttoria e dopo che la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice unico su tutte le domande, il medesimo giudice ha pronunciato in data 18.7.2025 la seguente ordinanza:
“ considerato che:
1) Il presente procedimento è stato instaurato in data 20.1.2022 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del D.lgs.149/2022;
2) In corso di causa l'attore, previa autorizzazione di questo giudice, ha presentato una querela di falso, proposta in via incidentale;
3) Ai sensi dell'art.225 c.p.c., come vigente prima delle modifiche introdotte dall'art.3 D.lgs. 149/2022
e come applicabile, secondo quanto disposto dall'art.35 stesso D.lgs., al presente giudizio, sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione collegiale;
4) Occorre, dunque, rimettere gli atti al collegio per la decisione sulla querela di falso e solo all'esito di detta decisione trattenere la causa in decisione sulle restanti domande di competenza del tribunale in composizione monocratica, la cui definizione dipende anche dall'esito del giudizio di querela di falso;
p.q.m.
revoca l'ordinanza del 21.1.2025, con cui la causa è stata trattenuta in decisione, rimette la causa sul ruolo e fissa per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di querela di falso l'udienza del
11.9.2025, invitando il Pubblico Ministero a formulare le sue conclusioni con atto scritto entro la prossima udienza.
pagina 2 di 5 visto l'art.127 ter c.p.c. dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare entro lo stesso 11.9.2025, nelle quali le parti dovranno precisare le conclusioni specificamente o mediante richiamo alle conclusioni rese in un ben determinato precedente atto difensivo.”.
Quindi le parti hanno così precisato le conclusioni: parte attrice
“ L'esponente si riporta a quanto dedotto all'udienza del 21.01.2025. In particolare, torna ad insistere affinché il IC voglia ammettere tutti i capitoli di prova articolati nella 2^ memoria istruttoria, volti a dimostrare l'illegittimità del deliberato, soprattutto alla luce dell'esito negativo dell'appalto oggetto di delibera impugnata. Qualora il IC fosse di diverso avviso e ritenere del tutto assorbente su ogni altro il primo motivo di impugnazione, relativo al mancato recapito della convocazione e, pertanto, superfluo estendere l'istruttoria agli ulteriori motivi, l'esponente conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, chiedendone integrale accoglimento. “ parte convenuta
“ Il insiste, pertanto, affinchè il Tribunale dichiari inammissibile, non rilevante, Controparte_1
e comunque infondata la proposta querela di falso “; il Pubblico Ministero
“ si conclude per l'accoglimento della querela di falso, con adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 226, comma 2°, c.p.c. “.
………
Come sopra esposto, ha presentato querela di falso avente ad oggetto il documento Parte_1 prodotto da (rectius esibito in giudizio da in esecuzione di ordine emesso CP_2 CP_2 dal ttribunae in composizione monocratica), denominato “DISTINTA DI RECAPITO PER
PORTALETTERE”, in data 22.11.2021, riferibile alla sede di Santa Maria Capua Vetere (CE), ove al punto 2, sullo stesso rigo risultano annotati quale codice invio il n. 2532-6 RV, quale P.IVA_2 [...]
CP, quale destinatario (annotato a mani) e firma illegibile Controparte_3 Parte_1 ed apocrifa, in quanto non appartenente all'attore “.
In proposito va osservato che ai sensi dell'art.18 D.gs.261/1999 “ Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art.358 del codice penale “ e solo “ Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti “.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie non si verte in materia di notificazione a mezzo posta e, quindi, il portalettere che ha redatto la predetta distinta non è pubblico ufficiale.
Conseguentemente quello impugnato di falso non è ai sensi degli artt.2699 e 2700 c.c. un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ma una scrittura privata, peraltro priva anche dell'efficacia probatoria prevista dall'art.2702 c.c. atteso che l'attore all'udienza del 23.2.2023, cioè nel primo atto difensivo successivo all'esibizione del documento in questione ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento e a lui riferibile.
La querela di falso, a fronte di tale disconoscimento, sarebbe, perciò, stata superflua;
ma non per questo
è inammissibile, atteso che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (Cass. Civile 15823/2020, 1789/2007).
Tantomeno è inammissibile, come sostenuto da parte convenuta, per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità, atteso che l'attore querelante ha negato di aver apposto la sottoscrizione sul citato documento ed ha offerto quali scritture di comparazione numerosi documenti sui quali erano apposte proprie sottoscrizioni ictu oculi tra di esse corrispondenti e diverse da quella apposta sul documento impugnato di falso, scritture di comparazione tempestivamente depositate in data 24.2.2023 (seppure, per mero errore materiale, nel subprocedimento).
Quanto alla rilevanza del documento ai fini della decisione, non può che confermarsi la valutazione effettuata dall'istruttore; ed invero:
1) nel caso in esame il principale motivo di impugnazione delle delibere assunte dal CP_1 convenuto nell'assemblea del 04.12.2021 è stato indicato nell'omessa convocazione dell'attore alla stessa assemblea;
2) il documento impugnato di falso rappresenta la prova della ricezione da parte del della Pt_1 convocazione e, quindi, non vi è dubbio sull'astratta rilevanza del documento ai fini della decisione.
Sicchè, anche sotto tale profilo, la querela è ammissibile.
Passando al merito, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare se la sottoscrizione che risulta apposta sul documento impugnato di falso a nome di Parte_1 appartiene o meno allo stesso . Parte_1
pagina 4 di 5 La CTU, dott.ssa , grafologa, con valutazione pienamente condivisibile in quanto Persona_1 esente da vizi logici e basata sulla documentazione in atti e su saggi grafici rilasciati dall'attore, ha verificato che la sottoscrizione che risulta apposta sul documento impugnato di falso a nome di
[...] non appartiene all'attore, in quanto l'esame delle sottoscrizioni in verifica e comparative e il Pt_1 lavoro di confronto fra le stesse ne hanno evidenziato in maniera inequivocabile la sostanziale differenza, non soltanto nelle forme esteriori del tracciato ma soprattutto nelle caratteristiche intrinseche proprie della personalità grafica della mano scrivente, e mostrano che la firma in verifica è il risultato di una imitazione cosiddetta di fantasia, eseguita cioè non conoscendo affatto il modello da imitare.
La domanda va, quindi, accolta.
Non esistendo più l'originale della suddetta distinta di recapito in quanto dematerializzata, ma solo la relativa scansione, ai sensi degli 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p. va ordinata la cancellazione della citata sottoscrizione su detta scansione oltre che sulle copie già rilasciate.
La decisione sulle spese del presente giudizio incidentale andrà assunta al momento della pronuncia della sentenza definitiva del giudizio di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale;
il relativo giudizio prosegue innanzi al tribunale in composizione monocratica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sulla distinta di recapito per portalettere dell di Santa Maria Capua Vetere Controparte_4
(CE), datata 22.11.2021, al punto 2 e dopo le annotazioni “ 0562368 2532-6 RV Pescara CP 0
“; Parte_1
2) ordina ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p. la cancellazione di detta sottoscrizione, dalla copia scansionata della predetta distinta di recapito per portalettere e dalle relative copie già rilasciate, mediante un segno di grafico che tracci un rettangolo intorno alla sottoscrizione e una linea obliqua su di essa e mediante annotazione della presente sentenza a margine o in calce al medesimo documento;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, nella persona del dr. Carmine Di LV, all'udienza del 18.12.2025 ore 9,30.
Pescara 3 ottobre 2025
Il IC estensore Il Presidente
Carmine Di LV GI IR pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
GI IR Presidente
Carmine Di LV IC Relatore
IG IA GA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 294/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISLA Parte_1 C.F._1
FORCUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. MIRCO D'ALICANDRO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del presente giudizio, avente ad oggetto anche l'invalidità e l'inefficacia delle delibere assunte dal convenuto nell'assemblea del 04 Dic. 2021, in quanto non regolarmente CP_1 costituitasi per omessa convocazione dell'attore Sig. , il medesimo attore, a seguito di Parte_1 autorizzazione da parte del giudice concessa con ordinanza del 16.6.2023, ha presentato all'udienza del
27.6.2023 querela di falso nei confronti del , in persona del suo amministratore Controparte_1
p.t. - che aveva dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato di falso – “ avente ad oggetto il documento prodotto da denominato “DISTINTA DI RECAPITO PER CP_2
PORTALETTERE”, in data 22.11.2021, riferibile alla sede di Santa Maria Capua Vetere (CE), ove al punto 2, sullo stesso rigo risultano annotati quale codice invio il n. 0562368 2532-6 RV, quale
[...]
, quale destinatario (annotato a mani) e firma illegibile Controparte_3 Parte_1 ed apocrifa, in quanto non appartenente all'attore. “.
A seguito dell'istruttoria e dopo che la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice unico su tutte le domande, il medesimo giudice ha pronunciato in data 18.7.2025 la seguente ordinanza:
“ considerato che:
1) Il presente procedimento è stato instaurato in data 20.1.2022 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del D.lgs.149/2022;
2) In corso di causa l'attore, previa autorizzazione di questo giudice, ha presentato una querela di falso, proposta in via incidentale;
3) Ai sensi dell'art.225 c.p.c., come vigente prima delle modifiche introdotte dall'art.3 D.lgs. 149/2022
e come applicabile, secondo quanto disposto dall'art.35 stesso D.lgs., al presente giudizio, sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione collegiale;
4) Occorre, dunque, rimettere gli atti al collegio per la decisione sulla querela di falso e solo all'esito di detta decisione trattenere la causa in decisione sulle restanti domande di competenza del tribunale in composizione monocratica, la cui definizione dipende anche dall'esito del giudizio di querela di falso;
p.q.m.
revoca l'ordinanza del 21.1.2025, con cui la causa è stata trattenuta in decisione, rimette la causa sul ruolo e fissa per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di querela di falso l'udienza del
11.9.2025, invitando il Pubblico Ministero a formulare le sue conclusioni con atto scritto entro la prossima udienza.
pagina 2 di 5 visto l'art.127 ter c.p.c. dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare entro lo stesso 11.9.2025, nelle quali le parti dovranno precisare le conclusioni specificamente o mediante richiamo alle conclusioni rese in un ben determinato precedente atto difensivo.”.
Quindi le parti hanno così precisato le conclusioni: parte attrice
“ L'esponente si riporta a quanto dedotto all'udienza del 21.01.2025. In particolare, torna ad insistere affinché il IC voglia ammettere tutti i capitoli di prova articolati nella 2^ memoria istruttoria, volti a dimostrare l'illegittimità del deliberato, soprattutto alla luce dell'esito negativo dell'appalto oggetto di delibera impugnata. Qualora il IC fosse di diverso avviso e ritenere del tutto assorbente su ogni altro il primo motivo di impugnazione, relativo al mancato recapito della convocazione e, pertanto, superfluo estendere l'istruttoria agli ulteriori motivi, l'esponente conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, chiedendone integrale accoglimento. “ parte convenuta
“ Il insiste, pertanto, affinchè il Tribunale dichiari inammissibile, non rilevante, Controparte_1
e comunque infondata la proposta querela di falso “; il Pubblico Ministero
“ si conclude per l'accoglimento della querela di falso, con adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 226, comma 2°, c.p.c. “.
………
Come sopra esposto, ha presentato querela di falso avente ad oggetto il documento Parte_1 prodotto da (rectius esibito in giudizio da in esecuzione di ordine emesso CP_2 CP_2 dal ttribunae in composizione monocratica), denominato “DISTINTA DI RECAPITO PER
PORTALETTERE”, in data 22.11.2021, riferibile alla sede di Santa Maria Capua Vetere (CE), ove al punto 2, sullo stesso rigo risultano annotati quale codice invio il n. 2532-6 RV, quale P.IVA_2 [...]
CP, quale destinatario (annotato a mani) e firma illegibile Controparte_3 Parte_1 ed apocrifa, in quanto non appartenente all'attore “.
In proposito va osservato che ai sensi dell'art.18 D.gs.261/1999 “ Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art.358 del codice penale “ e solo “ Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti “.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie non si verte in materia di notificazione a mezzo posta e, quindi, il portalettere che ha redatto la predetta distinta non è pubblico ufficiale.
Conseguentemente quello impugnato di falso non è ai sensi degli artt.2699 e 2700 c.c. un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ma una scrittura privata, peraltro priva anche dell'efficacia probatoria prevista dall'art.2702 c.c. atteso che l'attore all'udienza del 23.2.2023, cioè nel primo atto difensivo successivo all'esibizione del documento in questione ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento e a lui riferibile.
La querela di falso, a fronte di tale disconoscimento, sarebbe, perciò, stata superflua;
ma non per questo
è inammissibile, atteso che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (Cass. Civile 15823/2020, 1789/2007).
Tantomeno è inammissibile, come sostenuto da parte convenuta, per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità, atteso che l'attore querelante ha negato di aver apposto la sottoscrizione sul citato documento ed ha offerto quali scritture di comparazione numerosi documenti sui quali erano apposte proprie sottoscrizioni ictu oculi tra di esse corrispondenti e diverse da quella apposta sul documento impugnato di falso, scritture di comparazione tempestivamente depositate in data 24.2.2023 (seppure, per mero errore materiale, nel subprocedimento).
Quanto alla rilevanza del documento ai fini della decisione, non può che confermarsi la valutazione effettuata dall'istruttore; ed invero:
1) nel caso in esame il principale motivo di impugnazione delle delibere assunte dal CP_1 convenuto nell'assemblea del 04.12.2021 è stato indicato nell'omessa convocazione dell'attore alla stessa assemblea;
2) il documento impugnato di falso rappresenta la prova della ricezione da parte del della Pt_1 convocazione e, quindi, non vi è dubbio sull'astratta rilevanza del documento ai fini della decisione.
Sicchè, anche sotto tale profilo, la querela è ammissibile.
Passando al merito, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare se la sottoscrizione che risulta apposta sul documento impugnato di falso a nome di Parte_1 appartiene o meno allo stesso . Parte_1
pagina 4 di 5 La CTU, dott.ssa , grafologa, con valutazione pienamente condivisibile in quanto Persona_1 esente da vizi logici e basata sulla documentazione in atti e su saggi grafici rilasciati dall'attore, ha verificato che la sottoscrizione che risulta apposta sul documento impugnato di falso a nome di
[...] non appartiene all'attore, in quanto l'esame delle sottoscrizioni in verifica e comparative e il Pt_1 lavoro di confronto fra le stesse ne hanno evidenziato in maniera inequivocabile la sostanziale differenza, non soltanto nelle forme esteriori del tracciato ma soprattutto nelle caratteristiche intrinseche proprie della personalità grafica della mano scrivente, e mostrano che la firma in verifica è il risultato di una imitazione cosiddetta di fantasia, eseguita cioè non conoscendo affatto il modello da imitare.
La domanda va, quindi, accolta.
Non esistendo più l'originale della suddetta distinta di recapito in quanto dematerializzata, ma solo la relativa scansione, ai sensi degli 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p. va ordinata la cancellazione della citata sottoscrizione su detta scansione oltre che sulle copie già rilasciate.
La decisione sulle spese del presente giudizio incidentale andrà assunta al momento della pronuncia della sentenza definitiva del giudizio di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale;
il relativo giudizio prosegue innanzi al tribunale in composizione monocratica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sulla distinta di recapito per portalettere dell di Santa Maria Capua Vetere Controparte_4
(CE), datata 22.11.2021, al punto 2 e dopo le annotazioni “ 0562368 2532-6 RV Pescara CP 0
“; Parte_1
2) ordina ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p. la cancellazione di detta sottoscrizione, dalla copia scansionata della predetta distinta di recapito per portalettere e dalle relative copie già rilasciate, mediante un segno di grafico che tracci un rettangolo intorno alla sottoscrizione e una linea obliqua su di essa e mediante annotazione della presente sentenza a margine o in calce al medesimo documento;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, nella persona del dr. Carmine Di LV, all'udienza del 18.12.2025 ore 9,30.
Pescara 3 ottobre 2025
Il IC estensore Il Presidente
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