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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1787/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Goles
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dagli Avv. L. V. Panaro e E. Pofi
E
Controparte_2
- Chiamato in causa - rappresentato e difeso dagli Avv. L. Barbari e P. Malferrari
in punto a: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, vista la nullità del contratto d'appalto e le inadempienze allo stesso ed in ogni caso non può considerarsi di pronta o facile soluzione, visto anche il procedimento per accertamento tecnico preventivo sui lavori di cui è causa, ancora pendente;
Nel merito • accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità del decreto ingiuntivo n° 249/2022 del 01/02/2022 RG 488/2022 emesso dal Tribunale di Modena e conseguentemente
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°249/2022 del 01/02/2022 RG 488/2022 per le ragioni tutte esposte nei motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata •
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_3 difetti nell'esecuzione delle opere, ed alla luce delle risultanze probatorie esperite in corso di causa;
In via riconvenzionale
accertare e dichiarare la nullità del contratto sottoscritto tra il e la Parte_1 società e conseguentemente condannare la predetta società alla Controparte_3 restituzione dell'intero importo ricevuto pari ad €. 26.857,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e dichiarazione di non debenza della somma ingiunta;
in alternativa accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra il Parte_1
e la società per inadempimento con conseguente Parte_1 Controparte_3 condanna della predetta società alla restituzione dell'intero importo ricevuto pari ad €. 26.857,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e dichiarazione di non debenza della somma ingiunta. Con vittoria di spese e competenze di causa;
e si chiede a codesto Ill.mo Tribunale di voler accogliere le seguenti domande nei confronti della terza chiamata : CP_4
Nel merito, respingere le domande tutte poste da parte terza chiamata nei confronti del CP_4
in quanto destituite di fondamento, non provate e non fondate su alcun Parte_1 rapporto contrattuale né extracontrattuale”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previi i necessari accertamenti e declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) in via pregiudiziale, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto emesso da Codesto Tribunale in data 1/2/2022 n. 249/2022, nel procedimento n.rg. 488/2022; B) nel merito, rigettare l'opposizione del e la domanda riconvenzionale in essa Parte_1 contenuta, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in subordine, accertare la legittimità della a richiedere il corrispettivo per l'esecuzione CP_1 del contratto, pari ad € 45.100,00 e condannare il a corrispondere il dovuto, detratti gli Parte_1 acconti ricevuti, e dunque la somma di € 18.243,00=, oltre interessi e rivalutazione;
D) sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riscontrati vizi nella esecuzione delle opere e/o una diminuzione del valore di esse, accertare e dichiarare il diritto della ad essere garantita e tenuta indenne dalla e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_5 quest'ultimo al pagamento di quanto fosse tenuta a corrispondere al , nonché CP_1 Parte_1 all'eventuale ripristino delle opere, con ogni ulteriore conseguenziale provvedimento”;
per parte terza chiamata:
“Voglia, Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione respinta: In via preliminare, cautelare e d'urgenza:
- rigettata la domanda di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. formulata da , CP_1 ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a e in Parte_2 Controparte_3 solido tra loro, di pagare in favore di la somma di €. 36.500,00 oltre IVA (ovvero € Controparte_2 40.150,00 iva compresa) salva la maggior somma dovuta all'esito del giudizio, dotando l'ordinanza della provvisoria esecuzione ex artt. 186 e 648 c.p.c.; in subordine:
- ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a di pagare in favore di Controparte_3 Controparte_2 la somma di €. 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) salva la maggior somma dovuta all'esito del giudizio, dotando l'ordinanza della provvisoria esecuzione ex artt. 186 e 648 c.p.c. in via di ulteriore subordine:
- ci si riserva sin d'ora di esperire istanze cautelari in corso di causa, quale il sequestro delle somme per cui oggi è causa;
2 Nel merito:
- rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti di CP_1 Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto, anche, ma non solo, alla luce della formulata eccezione ex art. 1460 c.c.; in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda di garanzia e manleva, compensare ogni eventuale somma dovuta a con quota parte delle maggiori somme oggetto della Parte_3 successiva domanda riconvenzionale. In via riconvenzionale:
- accertare che le opere per cui oggi è causa sono state svolte dalla ditta individuale
[...]
, e conseguentemente condannare, in solido tra loro per l'intero, Controparte_6 Parte_2
e al saldo del corrispettivo delle stesse quantificato in
[...] Controparte_3 complessivi € 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. in subordine:
- condannare il , ex art. 2041 C.C., al pagamento della somma di € Parte_2 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria a favore della ditta individuale Controparte_6 stante l'ingiustificato arricchimento dovuto alle opere ed attività poste in essere da questi
[...] nel loro interesse. in via di ulteriore subordine:
- condannare, al saldo del corrispettivo delle opere realizzate da Controparte_3 [...]
quantificato in complessivi € 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva Controparte_6 compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria In ogni caso - condannare, in solido tra loro per l'intero, e Parte_2 [...] alla refusione delle spese tutte di cui all'A.T.P. R.G. 7464/2020 ad oggi integralmente CP_3 sopportate da;
Controparte_6
- con vittoria di competenze, onorari spese e accessori, compreso le spese generali nella misura del 15%. In via Istruttoria
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a , l'esibizione ed il deposito del verbale di Parte_1 data 30/06/2020 di cui al punto 2.4) in narrativa;
- acquisire le risultanze, e l'intero fascicolo telematico, della procedura di istruzione preventiva rubricata al RG 7464/2020 del Tribunale di Modena”.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 23.3.2022 il Parte_2 proponeva opposizione nei confronti di unipersonale avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 249 emesso in data 1.2.2022 del Tribunale di Modena per € 18.242,00 oltre ad interessi e spese, in relazione ad opere di copertura del tetto CP_7 eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, a causa delle molteplici contestazioni inviate all'opposta, e l'inadempimento e vizi dell'opera, ed in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di appalto e la restituzione di quanto versato per avere l'appaltatore concesso in subappalto parte delle opere senza il consenso del committente o, in alternativa, la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione degli importi già versati oltre ad interessi e rivalutazione.
3 Allegava l'opponente che il contratto, stipulato in data 22.11.2019, con un'appendice sottoscritta il 29.11.2019, prevedeva opere di rifacimento della copertura del tetto condominiale per l'importo complessivo di € 41.000, 00 più IVA
(e dunque 45.100,00), con termine dei lavori fissato al 30.1.2020. e che era stata pattuita una riduzione del prezzo del preventivo
Il dava inoltre atto dell'esistenza di un ricorso per TP, Parte_1 depositato presso il tribunale di Modena, ancora pendente al momento della citazione in opposizione.
2. Si costituiva la convenuta opposta unipersonale, evidenziando: CP_1 quanto alle nullità del contratto per l'avvenuto affidamento in subappalto, che l'art. 14 del contratto prevedeva espressamente la possibilità del subappalto di parte dei lavori, pur non essendo esplicitato il nominativo del subappaltatore, che poi fu individuato successivamente e la cui presenza nel cantiere, nota sia all'Amministrazione del condominio sia a singoli condomini, non era mai stata oggetto di contestazione;
quanto all'inadempimento per mancato rispetto del termine, che la scadenza del
30.1.2020 non era da ritenersi perentoria, poiché in data 28.1.2020 il Condominio stesso aveva richiesto di integrare le lavorazioni con opere di isolamento, con conseguente rivisitazione dei prezzi concordati;
mentre relativamente ai vizi se ne contestava l'esistenza, trattandosi di affermazioni generiche e non provate.
Secondo parte convenuta nel mese di gennaio 2020, nell'ottica CP_1 di affidare i lavori in subappalto, incaricò delle lavorazioni;
tuttavia non CP_5 firmò il preventivo di € 36.500, 00 da questa inviato in data 28.1.2020, ma il procuratore di a causa di una sua improvvisa ospedalizzazione, arrivò CP_1 ad un accordo verbale con la subappaltatrice per il minore importo di €v25.000, 00; successivamente partecipò ad una riunione con i condomini, assicurando CP_5 che i lavori si sarebbero comunque effettuati e in data 4.2.2020 inviò al Condominio una email, a firma relativa ai lavori da eseguire per l'isolamento, CP_1 indicando le modalità di esecuzione ed in seguito eseguì le opere di rispristino della copertura del tetto condominiale.
4 Pertanto chiedeva al giudice l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa del terzo , essendo portatore di un duplice Controparte_6 interesse: poiché le opere erano state realizzate quest'ultima, nel caso che le stesse, a causa delle modalità di esecuzione, avessero determinato un pregiudizio o un disvalore, avrebbe dovuto garantire e manlevare l'appaltatore, ed inoltre la CP_5 chiamata era finalizzata all'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 C.c.
Con provvedimento del 9.8.2022 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo, che si costituiva evidenziando di essere l'unico soggetto ad avere prestato la propria opera sul tetto del , asserendo di avere eseguito le opere su incarico del CP_8
e di che le stesse erano state oggetto di collaudo da parte del Parte_1 CP_1
Condominio e che solo successivamente il Condominio aveva sollevato rilievi su presunte difformità. Queste, peraltro, secondo il terzo chiamato, consistevano solo in piccole finiture, che non erano state sanate in quanto, non avendo ricevuto neanche un acconto per il lavoro svolto nonostante le spese effettuate anche per la fornitura dei materiali, aveva sospeso le lavorazioni, sollevando eccezione di inadempimento.
Evidenziava di avere inutilmente promosso un invito a negoziazione assistita e poi un TP, in base al quale era stato poi stabilito che le opere svolte ammontavano a
45.000 euro, che i lavori non erano ultimati e che le modifiche apportate alle lavorazioni rispetto al contratto (fissaggio delle tegole con schiuma anziché meccanico) sarebbero migliorative dell'opera.
Quanto al rapporto con e alla situazione giuridica sostanziale, CP_1 sosteneva che non potrebbe configurarsi come mero subappalto, ma piuttosto come co-appalto ovvero deve considerarsi avere agito quale “procacciatore CP_1
d'affari”.
Eccepiva pertanto un arricchimento senza causa da parte del e di Parte_1
si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo in quanto riferito ad una prestazione fornita da e non da e CP_2 CP_1 chiedeva a sua volta emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio e di per il pagamento della somma di € €36.500 oltre IVA, con provvisoria CP_1 esecuzione, rigettando nel merito le richieste di garanzia e manleva di e nel CP_1
5 merito svolgeva domande in via riconvenzionale nei confronti di entrambe le controparti
Motivi della decisione.
3. La presente controversia prende avvio quando, con notifica a mezzo pec del
05.01.2021, il e la ricevevono notifica Parte_1 Controparte_3 di ricorso per accertamento tecnico preventivo da parte della impresa individuale
(nr. 7464/2020 R.G.) con il quale la ricorrente chiede Controparte_6
l'accertamento del valore delle opere asseritamente svolte ed eseguite presso il
, nonché l'accertamento della loro esecuzione a regola d'arte. Parte_1
In pendenza del procedimento di istruzione preventiva, CP_3
, odierna convenuta opposta, ottiene dal Tribunale di Modena, il decreto
[...] ingiuntivo n. 249/2022 nei confronti del , odierna parte Parte_1 attrice opponente, per il pagamento della somma di € 18.243,00 oltre interessi e spese legali, per attività edili relative al rifacimento della copertura del fabbricato sito, appunto, in Modena, via Cervino n. 90/142.
Il Condominio, attore in opposizione al decreto ingiuntivo, allega che, a fronte dell'avvenuto pagamento di €. 26.875,00, i lavori non erano stati ancora completati ed erano insorti problemi di infiltrazione nei locali sottotetto.
La convenuta allega che l'attività di rifacimento della Controparte_3 copertura era stata affidata in subappalto alla Ditta Individuale IL di CP_2
procedendo quindi alla chiamata in causa della medesima.
[...]
La terza chiamata allega che le opere sono state completate in data 30.06.2020 e che eventuali difformità sono marginali rispetto all'intero contenuto dell'opera; l'impresa lamenta inoltre di non aver ricevuto alcuna somma per l'attività eseguita, di cui chiede in via riconvenzionale il pagamento
4. In diritto, vanno anzitutto ricordati i criteri normativi ed interpretativi, anche in tema di onere probatorio, applicabili secondo consolidata giurisprudenza, al caso in esame, e cioè che il creditore che promuova le azioni di cui all'art. 1453 c.c. può limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione (Cacc. SU 30.10.2001 n.
13533), di risultato o di mezzi (Cass. SU 28.7.2005 n. 15781), mentre deve provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore (Cass.
6 SU 6.5.2015 n. 9100); l'allegazione deve essere specifica e attenere «ad un inadempimento […] astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), in modo da consentire l'accertamento del suo legame eziologico con il danno di cui si pretende il risarcimento (Cass. SU 6.5.2015 n. 9100); questo criterio di riparto dell'onere probatorio è ugualmente applicabile se il debitore eccepisce l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 C.c. o se il creditore lamenta l'inesatto adempimento dell'obbligazione (Cass. SU 30.10.2001 n.
13533); in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della ripartizione dell'onere probatorio (Cass. II 9.8.2013 n.
19146).
5. In secondo luogo, non può essere accolta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto in conseguenza dell'avvenuto affidamento delle opere in subappalto senza la espressa accettazione del Condominio: l'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto tra il e Parte_1 CP_3
(doc. n. 14 att.) prevede la possibilità dell'affidamento delle opere in
[...] tutto o in parte ad altra impresa, restando indeterminato solo il nominativo del subappaltatore.
In sede di interpretazione, si è affermato che l'art. 1656 C.c. non richiede che l'autorizzazione del committente sia specificamente riferita ad un determinato soggetto, né quindi esclude che essa sia preventiva e generica, giacché, restando il committente estraneo al subappalto, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed alla oculatezza della scelta del subappaltatore (Cass. II, 5/9/1994, n. 7649).
Quanto alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, inadempimento individuato dall'opponente nel mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori e nei vizi dell'opera, si osserva, relativamente al primo profilo, che il termine del 30.1.2020 non poteva ritenersi essenziale, in quanto il Condominio stesso allega di aver effettuato riunioni per deliberare un nuovo intervento nella prossimità della scadenza, con ciò accettando implicitamente il rinvio della consegna dell'opera.
7 6. Per quanto riguarda, invece, l'allegazione della presenza di vizi, nel caso in esame l'accertamento dell'inadempimento è stato compiuto mediante la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa e affidata al Geom. sul seguente Persona_1 quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresi quelli relativi al procedimento per TP n. R.G. 7464/2020, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali nonché ad avvalersi di ausiliari e a svolgere l'incarico anche in modalità da remoto:
1. descriva i lavori eseguiti presso il , verificando la loro Parte_1 conformità a quanto pattuito dalle parti nel contratto del 23/09/2019 e nella successiva appendice del 29/11/2019, distinguendo le opere già compiutamente realizzate da quelle ancora in corso di realizzazione;
2. riferisca se l'esecuzione non a regola d'arte, così come già accertata in sede di
TP, sia dovuta al mancato completamento delle opere oppure a vizi e/o difformità delle stesse;
3. riferisca, inoltre, se siano riscontrabili altri vizi e/o difformità, in aggiunta a quelli riportati nel verbale di sopralluogo per TP e se questi siano antecedenti o successivi all'intervento della;
Controparte_6
4. dica se i vizi ed i difetti riscontrati siano eliminabili e, nel caso contrario, determini il minor valore delle opere appaltate con riferimento al corrispettivo convenuto, anche rispetto alla diminuzione di preventivo concordata tra le parti;
5. valuti il danno da infiltrazioni esistente presso le singole proprietà condominiali e sulla copertura stessa. In particolare, accerti se eventuali danni da infiltrazione/percolamento potevano essere evitati e/o diminuiti intervenendo per
l'ultimazione dei lavori (e/o rimozione degli stessi) successivamente alla conclusione del procedimento per TP, avvenuta in data 21/10/20223 o se questi si siano verificati per eventi atmosferici (precipitazioni), successivi a tale data;
6. quantifichi il costo delle opere ancora da eseguirsi e la sua incidenza sul valore delle opere eseguite;
8
7. quantifichi in ogni caso i danni provocati al dalla non corretta Parte_1 esecuzione delle opere;
8. dica, dunque, quale sia l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti;
9. tenti la conciliazione”.
7. Il consulente nominato, dopo una analisi per quanto possibile approfondita, in fatto, dello svolgimento dei rapporti tra le parti e delle soluzioni tecniche alternative prospettabili, delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo a suo tempo svolto e del relativo verbale di sopralluogo, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, fornito risposte puntuali, accertando la sussistenza di vizi e difetti -per i quali nel dettaglio si rimanda all'elaborato peritale- e, poi, la ripartizione di responsabilità tra i diversi soggetti.
Quanto alla individuazione delle opere realizzate, il consulente segnala in primo luogo che <Il rapporto tra le parti 90/142 e Parte_1 [...]
è regolato dal contratto di appalto Prot. n. 02111/19>>, Controparte_3 specificando anche che <Come riportato all'art. 5 del contratto di appalto,
l'importo dei lavori veniva stabilito a corpo e non a misura nella somma complessiva di €. 41.000,00 oltre IV, come anche riportato nel sottostante stralcio dell'appendice contrattuale del 29.11.2019, sottoscritta da e Controparte_3 dall'amministratore condominiale del ; invece, per Parte_1 quanto riguarda i rapporti tra parte convenuta e terza chiamata: <In base alla documentazione depositata in atti, non sussiste invece alcun contratto sottoscritto che regoli il rapporto tra le parti e Ditta Individuale Controparte_3
IL di ; al riguardo il consulente indica i soli dati Controparte_2 documentali effettivamente disponibili: <Tra la documentazione agli atti risulta invece depositata, sia da che da Ditta Individuale Controparte_3
IL di , un preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori Controparte_2 commissionati dal privo di sottoscrizione per Parte_1 accettazione, per un importo complessivo di €. 36.500,00 oltre IV. Sul punto, la
9 parte riferisce in atti che il preventivo inviato dalla Controparte_3
in data 28/1/2020 venne prontamente discusso per le vie brevi in data CP_5
30/1/2020 in una telefonata tra il Sig. della ed il Sig. Pt_4 CP_1 CP_2
…. a seguito di trattativa telefonica con il Sig. della venne
[...] Pt_4 CP_1 concordato di eseguire le opere commissionate alle alla somma di € CP_1
25.000,00 omnia. A tal proposito, lo scrivente si limita ad osservare come tale ricostruzione non sia suffragata da alcun riscontro documentale>>. Inoltre, sull'oggetto del subappalto, il consulente segnala: <Poiché di interesse rispetto al presente quesito, si evidenzia come nel preventivo della Ditta Individuale IL di , il fissaggio delle tegole viene previsto diversamente rispetto da Controparte_2 quanto contrattualizzato tra le parti e Parte_1 CP_3
.
[...]
Quanto alla conformità delle opere rispetto agli accordi pattuiti nel contratto di appalto, riferisce il CTU che: <in sede di sopralluogo è stato possibile accertare come l'opera eseguita non sia conforme al contratto di appalto per i seguenti elementi: a) le tegole sono fissate alla sottostante guaina tramite schiuma poliuretanica adesiva e non mediante i listelli di legno indicati al punto 4 del contratto;
b) non è stata rilasciata, da parte della ditta esecutrice, la dichiarazione di conformità della nuova linea vita, come indicato al punto 8 del contratto.
Si precisa inoltre che le opere sono da considerarsi già tutte compiutamente realizzate, ad eccezione della sola rimozione dei parapetti anticaduta e delle relative staffe di ancoraggio, che risultano ancora installate su quasi tutto il perimetro dei due corpi di Si ritiene che tutti i vizi sopra dettagliati siano successivi all'intervento della Ditta Individuale EdilCirillo di per quanto attiene ai locali Controparte_2 interni (soffitte di proprietà privata e vano scala condominiale);
Si ritiene quindi di escludere che l'esecuzione non a regola d'arte sia dovuta al mancato completamento delle opere, che risultano sostanzialmente terminate>>.
In secondo luogo, il consulente procede ad una analisi dettagliata (pag. 13-18 elaborato peritale) dei vizi e difformità delle opere, individuando e specificando anche quelli direttamente rilevati rispetto a quelli già riscontrarti in sede di TP e, quindi, rileva che: < Si ritiene che tutti i vizi sopra dettagliati siano:
10 - successivi all'intervento della Ditta Individuale EdilCirillo di , per Controparte_2 quanto attiene ai locali interni (soffitte di proprietà privata e vano scala condominiale);
- realizzati in corso di esecuzione lavori per quanto attiene alla copertura (vizi a-b-c-
d-e), con la precisazione che in riferimento all'assenza di scossalina (punto b), lo scrivente non è in grado di accertare lo stato ante operam ma risulta depositata agli atti di parte ricorrente11, una relazione tecnica di parte in cui sono riportate almeno
n. 2 foto che dimostrerebbero l'originaria presenza di tale scossalina.
In ogni caso, la buona norma costruttiva imporrebbe la realizzazione di adeguata scossalina in corrispondenza dei lucernai, a maggior ragione nel caso in esame poiché l'innalzamento della copertura, a seguito dell'inserimento del pannello in stiferite isolante, ha abbassato la “quota lucernario” al di sotto delle tegole>>.
In terzo luogo, il consulente specifica che <L'esecuzione non a regola d'arte delle opere è quindi integralmente attribuibile a vizi e/o difformità delle stesse>>
(pag.19 elaborato peritale); al riguardo esamina le conseguenze dei vizi e delle difformità (pag. 20-21 elaborato peritale), con particolare attenzione al danno da infiltrazioni, distinguendo tra quelle verificatesi antecedentemente alla conclusione del procedimento per TP e quelle verificatesi successivamente alla conclusione del procedimento, per poi valutare gli interventi ed i costi di ripristino, affermando sul punto che <Si ritiene che la sommatoria dei costi necessari alle attività di ripristino come in seguito calcolate, corrisponda anche ai danni provocati al Condominio per la non corretta esecuzione delle opere>>.
In quarto luogo, dunque, il consulente quantifica i danni provocati al dalla non corretta esecuzione delle opere (pag. 22-23 elaborato peritale), Parte_1 indicando nel dettaglio le varie voci, per una stima complessiva di € 22.225,00, e specificando anche che: <Tutte le opere sopra descritte devono intendersi come comprensive di ogni onere ed attività per eseguire un'opera conforme alla regola dell'arte, anche se non espressamente citate nella precedente tabella;
a tal proposito, si precisa che si è ritenuto corretto computare anche i costi necessari ad affidare incarico ad un professionista abilitato di supervisionare i lavori di ripristino
11 individuati. Agli importi sopra calcolati dovrà aggiungersi l'IV di legge e la cassa di previdenza del professionista cui verrà affidata la supervisione dei lavori>>.
8. Successivamente, il consulente procede alla ripartizione degli oneri risarcitori (pag.
24-26 elaborato peritale), individuando dapprima i -logicamente fondati e pienamente condivisibili- criteri metodologici e poi i calcoli concreti per rispondere alla parte di quesito sui rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti;
le premesse sono che,
<almeno per quanto riguarda il rapporto tra 90/142 e Parte_1 [...]
, la base di calcolo del rapporto dare/avere debba essere la Controparte_3 somma complessiva di €. 41.000,00 oltre IV prevista contrattualmente>>, mentre
<Più complicato risulta inquadrare l'importo dare/avere tra le parti CP_3
e Ditta Individuale . Come prima cosa,
[...] CP_6 Controparte_2 si ritiene che la base di calcolo debba essere la somma complessiva di €. 36.500,00 oltre IV indicata nel preventivo di spesa depositato tra gli atti della procedura…>>.
Da ciò discende che, tenuto debito conto del fatto che i lavori eseguiti presentano vizi e difetti tutti imputabili all'impresa esecutrice, ossia la Ditta Pa Individuale IL e che, pertanto, dal corrispettivo lavori Controparte_2 sopra calcolato dovranno essere scomputate le relative somme, e tenuto altresì conto delle somme già versate dal a Parte_1 Controparte_3
(€. 26.857,00 ossia €. 24.415,45 oltre IV) mentre la Ditta Individuale
[...]
non ha ricevuto alcuna somma per l'attività eseguita, ne consegue Controparte_6 in definitiva che, il rapporto dare/avere tra le parti risulta essere il seguente: la somma che Whitec S.r.l. Unip. deve restituire al ammonta ad € Parte_1
8.100,45; la somma che Whitec S.r.l. Unip. deve versare a Controparte_9
ammonta ad € 12.085,00; conseguentemente, della somma già
[...] percepita (€ 16.315,00), resta di spettanza di l'importo di € Controparte_3
4.230,00.
Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio risponde puntualmente ai vari quesiti posti, specificando (pagg. 36-38 elaborato peritale) conclusivamente quanto segue: <- sono stati descritti i lavori eseguiti presso il , Parte_1 accertando il loro completamento ad eccezione della sola rimozione dei parapetti
12 anticaduta e delle relative staffe di ancoraggio e rilevando che l'opera eseguita non è conforme al contratto d'appalto per quanto riguarda il metodo di fissaggio delle tegole e per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità della nuova linea vita (si veda Cap. 4.1);
- sono stati riscontrati altri vizi e/o difformità in aggiunta a quelli riportati nel verbale di sopralluogo per TP ed è stato determinato se questi siano antecedenti o successivi all'intervento della Ditta Individuale (si Controparte_6 veda Cap. 4.2) ed alla conclusione del procedimento per TP (si veda Cap. 4.4);
- è stato accertato che l'esecuzione non a regola d'arte delle opere è attribuibile a vizi e/o difformità delle stesse (si veda Cap. 4.3);
- è stato quantificato il costo delle opere non completate o non eseguite in complessivi €. 2.460,00 oltre IV (si veda Cap. 4.3);
- è stato accertato che i vizi e difetti rilevati sono tutti eliminabili, quantificando costi di ripristino per €. 22.225,00 oltre IV e C.P. (si veda Cap. 4.4);
- è stato determinato l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti (si veda Cap. 4.5);
- non è stato possibile espletare un approfondito tentativo conciliatorio per le ragioni espresse al Cap 4.6>>.
Tuttavia, sul punto della “sommatoria dei costi necessari alle attività di ripristino”, rispetto ai calcoli dell'elaborato peritale, tuttavia, merita accoglimento il rilievo svolto dalla terza chiamata nella comparsa conclusionale, laddove evidenzia che dall'importo degli oneri stabiliti per il ripristino devono essere defalcate le somme riferite al ripristino delle parti di proprietà privata non condominiali, corrispondente ad € 2.000,00.
Resta, pertanto, accertata e determinata nella misura di € 20.225,00 l'entità del danno provocato al dalla non corretta esecuzione delle opere. Parte_1
9. In definitiva, la sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento dell'impresa convenuta sono, nel caso di specie, indiscutibili, giacché le risultanze e le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio sono inequivocabili;
peraltro, attesa la natura dei vizi delle opere e l'entità della percentuale di riduzione, l'inadempimento non assume
13 importanza e gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, peraltro nemmeno richiesta dalle parti.
Quanto, quindi, alle conseguenze dell'inadempimento, va in primo luogo rilevato che le conseguenze verificatesi non sono addebitabili a condotte di parte attrice, e non erano evitabili da parte del committente, danneggiato dall'inadempimento, trattandosi (come spiegato nella consulenza tecnica d'ufficio) di difetti non rimediabili senza un'adeguata risistemazione dell'opera.
Posto, poi, che, come già evidenziato, nella specie non ricorrono i requisiti di gravità per la risoluzione negoziale, anche se sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza, atteso altresì che pure la consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo opportuno non calcolare una percentuale di riduzione del valore delle opere realizzate, ha indicato invece la somma necessaria al ripristino.
Peraltro, per quanto il danno calcolato si avvicini alla metà del valore complessivo, in tema di gravità dell'inadempimento a fini risolutori del contratto va ribadito l'orientamento consolidato di legittimità e condiviso da questo stesso ufficio:
<Qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concreti in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli della norma speciale dell'art. 1668 c.c., che prevale sulle regole generali dell'art.1453 cc. e la responsabilità dell'appaltatore va quantificata nella spesa necessaria per
l'eliminazione degli stessi. Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, ai sensi dell'art.1668 cc, si richiede un inadempimento più grave rispetto
a quello richiesto per la risoluzione della compravendita per vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 cc co .2 la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione,
l'art.1490 cc. stabilisce che la risoluzione va pronunziata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza al principio generaledell'art.1455cc. secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore>> (Trib. Modena - Pagliani-
24.11.2022, n.1444);
14 <In materia di appalto (art. 1655 cc e ss.), la disciplina dettata dell'art. 1668 cc in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto>> (Trib. Modena -
Bagnoli- 7/12/2022, n. 1515);
<Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 cc co. 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cc stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cc, secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal 1° co. dell'art. 1668 cc, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore>> (Trib. Modena -Masoni- 17/3/2023, n. 440).
10. Nel caso in esame, dunque, le conseguenze dell'inadempimento in capo a parte attrice si concretano nelle voci di danno emergente evidenziate nell'elaborato peritale, il quale peraltro, in risposta a specifico quesito, ha provveduto a quantificare le conseguenze dell'inadempimento in termini di riduzione del prezzo residuo dovuto.
Le conclusioni della relazione peritale sono, riassunte in una tabella che riassume, rispetto al quesito n. 8, i rapporti di dare/avere tra le parti, prendendo come
15 base di calcolo dei rapporti Condominio/Whitec la somma originariamente pattuita di
€ 41.000,00 oltre IVA, mentre nei rapporti Whitec/ IL, la base di calcolo è quella del preventivo , pari ad € 36.500 oltre IVA. CP_5
In una successiva tabella la consulenza tecnica accerta altresì l'incidenza rispettivamente in capo a e a rispetto all'importo dei lavori CP_1 CP_5 come segue: percentuale in capo a : 10,9756%; percentuale Controparte_3 in capo a : 89,0444%, Controparte_6
La relazione peritale indica di avere assunto a base di calcolo il valore del contratto di appalto stabilito in € 41.000,00, in quanto la avvenuta riduzione al minor importo di 37.160,00, allegata da parte opponente, non risultava provata documentalmente ed in effetti era oggetto di una prova orale, ancora da esperirsi al momento dell'incarico. Parimenti, in assenza di altri valori comprovati, il valore assunto a base di calcolo per il corrispettivo pattuito per l'intervento della CP_5 veniva necessariamente individuato nell'importo di 36.500 ,00riportato nel preventivo.
La correttezza delle basi di calcolo adottate dal consulente tecnico d'ufficio trova parziale conferma nell'esito delle prove orali, esperite successivamente, che hanno permesso di stabilire l'allegata riduzione del prezzo dell'appalto rispetto al preventivo iniziale (ridotto quindi a 37.160,00 oltre IVA) atteso che l'accettazione di della richiesta di riduzione inviata dal non formalizzata in CP_1 Parte_1 un documento o una email, è stata affermata espressamente da un testimone e confermata da un altro, desumendola in base alla avvenuta prosecuzione dei lavori, mentre non è stato confermato il contenuto economico dell'accordo tra e CP_1 il subappaltatore per la riduzione del preventivo di , accordo che, CP_5 asseritamente raggiunto verbalmente, non è stato poi formalizzato, ma è stato solo desunto dalla presenza di all'assemblea condominiale che Controparte_2 deliberava l'approvazione dei lavori.
11. All'esito, dunque, dei conteggi effettuati, valutate le opere eseguite e detratti i vizi e gli acconti erogati, e tenuto conto di quanto sopra rilevato al par 8. in fine, le risultanze del rapporto dare/avere tra le parti ricalcolato secondo le considerazioni
16 sopra svolte comportano che il credito restitutorio di parte convenuta ammonta attualmente ad € 9.709,45, cioè la somma corrispondente alla differenza tra il valore totale delle opere oggetto dell'appalto e l'insieme di acconti erogati e stima dei vizi da detrarre;
inoltre, come corrispettivo delle opere svolte, e detratto l'importo dei danni ad essa imputabili, alla terza chiamata Controparte_9 spetta la somma di € 10.879,09, dovuta dalla convenuta . Controparte_3
12. Quanto alla richiesta della convenuta opposta di essere manlevata e garantita dal terzo chiamato per ottenerne la condanna al pagamento di quanto va CP_1 condannata a restituire al condominio e all'eventuale ripristino, occorre analizzare il rapporto intercorrente tra le due società.
È un dato non contestato che richiese un preventivo a CP_1 CP_9
per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del tetto, e che
[...] nella stessa giornata della richiesta fece pervenire un preventivo, Controparte_9 che tuttavia non venne sottoscritto per accettazione dal procuratore di e CP_1 che si allega essere stato seguito da un nuovo accordo verbale tra le parti comportante una significativa riduzione del prezzo.
In assenza di prova documentale sul punto, sono state ammesse testimonianze, che però hanno confermato l'esistenza dell'accordo ma non l'importo definitivamente pattuito. In ogni caso, il rapporto che emerge essersi instaurato tra le due imprese non può essere configurato altro che come subappalto, non essendovi alcuna documentazione atta a dimostrare né un affidamento diretto in appalto a CP_9
da parte del committente , che era estraneo a tale accordo,
[...] Parte_1 anche se a conoscenza del fatto che sul tetto del proprio immobile operava la
[...]
, né una forma di contratto di mediazione, alla quale sembra riferirsi la Controparte_9 terza chiamata, quando configura quale “procacciatore di affari” per CP_1
. Controparte_9
Si assume, infatti, da parte della terza chiamata che la posizione di CP_1 sia stata meramente interpositoria, o quanto meno funzionale a facilitare i
[...] contatti tra ed esecutore materiale, senza un'effettiva assunzione Parte_1 dell'obbligazione di risultato e senza intervenire nelle opere. Tale affermazione è, in
17 fatto, smentita sia dalla posizione contrattuale di nei confronti del CP_1
Condominio e dal contenuto del contatto di appalto che prevede la possibilità del subappalto sia dall'intervento di nelle attività di realizzazione della CP_1 copertura, con la fornitura di tegole olandesi in sostituzione di altro materiale utilizzato da (all. n. 2 memoria replica conv.). Controparte_9
Pur in assenza degli elementi formali (quali l'accettazione espressa del preventivo da parte di , il comportamento concludente delle parti -ossia CP_1 la partecipazione di ad un'assemblea condominiale per Controparte_9 assicurare la prosecuzione dei lavori e indicare come gli stessi si sarebbero svolti, il mantenimento di contatti stabili con l'Amministrazione del condominio e con CP_1
e soprattutto la realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto senza
[...] interventi in senso contrario da parte di dimostrano la natura del CP_1 rapporto intercorrente tra le due imprese, l'una delle quali aveva affidato all'altra la realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto.
Pertanto, qualificato come subappalto il rapporto intercorrente tra CP_1
e , non possono essere accolte le
[...] Controparte_9 Controparte_2 domande dirette di nei confronti del Condominio: Controparte_9
<In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione>> (Cass. II, 2/8/2011, n. 16917; conf.: Cass. II, 27/8/2019, n. 21719; Trib.
Lecce, 4/3/2021, n. 636; Corte app. Milano, IV, 4/6/2019, n. 2435; Trib. Milano VII,
1/2/2019, n. 1079; Trib. Modena. II, 10/12/2012, n. 1889);
<L'autorizzazione al subappalto da parte del committente comporta solo la legittimità del contratto di subappalto, senza far sorgere un nuovo soggetto nel
18 rapporto originario. La consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgano soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cc, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore>> (Cass. I, 12/1/2018, n. 648);
<Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., il subappaltatore non può esercitare azione diretta nei confronti del committente per far valere le sue pretese: pertanto il subappaltatore risponde dell'esecuzione del contratto nei confronti del solo appaltatore e correlativamente solo verso quest'ultimo - e non anche nei confronti del committente - può rivolgersi per reclamare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal subcontratto>> (Trib. Roma II, 2/5/2023, n. 6809);
<Il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur se legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono pienamente distinti ed autonomi.
Ciò comporta che il rapporto diretto intercorre solo tra l'originario committente e
l'appaltatore, restando del tutto estraneo il subappaltatore, contro cui dunque il committente non può esercitare azione diretta. Per l'effetto, in caso di vizi dell'immobile, il committente può agire per il risarcimento del danno nei confronti del solo appaltatore che, a sua volta, potrà chiamare a garanzia il subappaltatore in virtù del rapporto di subappalto>> (Trib. Potenza, 29/03/2023, n. 375).
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza locale: <Salvo specifica diversa pattuizione, non sussiste alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore e quest'ultimo risponde della esecuzione delle opere a lui affidate solo verso l'appaltatore e non anche nei confronti del committente e correlativamente per richiedere l'adempimento della obbligazione ed il pagamento di quanto dovuto non ha azione diretta verso i committenti ma potrà rivolgersi solo all'appaltatore, il quale a sua volta ha diritto a richiedere il pagamento ai committenti anche delle opere realizzate dai sub appaltatori delle quali egli risponde direttamente>> (Trib.
Modena -Salvatore- 22/1/2019, n. 111).
Conseguentemente, nessuna delle domande svolte, anche in via solidale, dalla terza chiamata subappaltatrice nei confronti del committente può essere Parte_1
19 accolta, in quanto il è estraneo al rapporto di subappalto instauratosi tra Parte_1 le due imprese.
Dal contratto di subappalto derivano rapporti giuridici tra subcommittente e subappaltatore, il quale non può formulare domande nei confronti del committente principale, mentre l'appaltatore subcommittente rimane responsabile per l'esecuzione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 C.c. nei confronti del committente e risponde verso lo stesso anche della condotta del subappaltatore di cui si avvale, in forza del principio generale emergente dall'art. 1228 C.c..
Trattandosi di un contratto di subappalto, inoltre, non sussiste in favore del subcommittente la garanzia patrimoniale del subappaltatore CP_1 CP_9
, verso il quale sussiste unicamente l'azione di regresso di cui all'art. 1670
[...]
C.c., svolta appunto da unipersonale con la chiamata in causa e la CP_1 denunzia nei termini previsti.
Va, pertanto, rigettata la domanda di manleva di parte opposta nei confronti della terza chiamata, ed accolta la domanda di regresso: in considerazione delle risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche riferita al quesito posto circa i rapporti dare/avere tra le parti, resta accertato il diritto di
[...]
al pagamento del saldo del corrispettivo delle opere Controparte_9 realizzate, secondo la misura come sopra accertata e determinata;
ne consegue che risulta superfluo l'esame della domanda della chiamata in causa nei confronti delle altre parti per arricchimento senza causa, stante anche la natura sussidiaria dell'azione, ed essendo accolta la pretesa in via principale.
13. Ne consegue che nella specie il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, atteso l'ampliamento della materia del contendere determinatosi nel giudizio ordinario di cognizione introdotto con l'opposizione, parte convenuta va condannata a corrispondere alle altre parti le somme già indicate, in ragione delle conseguenze economiche del parziale accoglimento delle domande svolte da parte opponente e terza chiamata, secondo quanto già esposto nella soprastante motivazione;
in base alle risultanze istruttorie, ed ai calcoli della consulenza tecnica d'ufficio sul definitivo assetto di dare e avere tra le parti.
20 14. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza;
pertanto, parte convenuta deve rifondere alle altre parti le spese processuali, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e chiamata in causai, in misura della metà per ciascuna parte, con diritto reciproco di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccesso sulla quota di spettanza.
Risulta infine non accoglibile la richiesta di condanna in solido e per l'intero svolta da nei confronti delle altre parti alla Controparte_9 rifusione delle spese sopportate per la procedura di accertamento tecnico preventivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda elle parti respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione di Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 249 dell'1/2/2022 del Tribunale di Modena;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte, dichiara tenuta e condanna la società a corrispondere al CP_1 [...]
la somma di € 9.709,45 al netto di IVA di legge, oltre interessi in Parte_1 misura legale dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (23/2/2022) fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna la società a corrispondere alla CP_1 [...]
la somma di € 10.879,09, oltre interessi in misura Controparte_9 legale dalla data della costituzione in giudizio (3/1/2023) fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna la società a rifondere al CP_1 Parte_1
ed alla le spese
[...] Controparte_9 processuali, che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di € 4.380,25, di cui € 571,35, oltre accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate, per metà ciascuna a carico di parte convenuta e chiamata in causa, con obbligo di restituzione tra le parti di quanto eventualmente anticipato in eccesso sulla quota dovuta. Così deciso in Modena, il giorno 15/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1787/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Goles
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dagli Avv. L. V. Panaro e E. Pofi
E
Controparte_2
- Chiamato in causa - rappresentato e difeso dagli Avv. L. Barbari e P. Malferrari
in punto a: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, vista la nullità del contratto d'appalto e le inadempienze allo stesso ed in ogni caso non può considerarsi di pronta o facile soluzione, visto anche il procedimento per accertamento tecnico preventivo sui lavori di cui è causa, ancora pendente;
Nel merito • accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità del decreto ingiuntivo n° 249/2022 del 01/02/2022 RG 488/2022 emesso dal Tribunale di Modena e conseguentemente
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°249/2022 del 01/02/2022 RG 488/2022 per le ragioni tutte esposte nei motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata •
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_3 difetti nell'esecuzione delle opere, ed alla luce delle risultanze probatorie esperite in corso di causa;
In via riconvenzionale
accertare e dichiarare la nullità del contratto sottoscritto tra il e la Parte_1 società e conseguentemente condannare la predetta società alla Controparte_3 restituzione dell'intero importo ricevuto pari ad €. 26.857,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e dichiarazione di non debenza della somma ingiunta;
in alternativa accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra il Parte_1
e la società per inadempimento con conseguente Parte_1 Controparte_3 condanna della predetta società alla restituzione dell'intero importo ricevuto pari ad €. 26.857,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e dichiarazione di non debenza della somma ingiunta. Con vittoria di spese e competenze di causa;
e si chiede a codesto Ill.mo Tribunale di voler accogliere le seguenti domande nei confronti della terza chiamata : CP_4
Nel merito, respingere le domande tutte poste da parte terza chiamata nei confronti del CP_4
in quanto destituite di fondamento, non provate e non fondate su alcun Parte_1 rapporto contrattuale né extracontrattuale”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previi i necessari accertamenti e declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) in via pregiudiziale, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto emesso da Codesto Tribunale in data 1/2/2022 n. 249/2022, nel procedimento n.rg. 488/2022; B) nel merito, rigettare l'opposizione del e la domanda riconvenzionale in essa Parte_1 contenuta, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in subordine, accertare la legittimità della a richiedere il corrispettivo per l'esecuzione CP_1 del contratto, pari ad € 45.100,00 e condannare il a corrispondere il dovuto, detratti gli Parte_1 acconti ricevuti, e dunque la somma di € 18.243,00=, oltre interessi e rivalutazione;
D) sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riscontrati vizi nella esecuzione delle opere e/o una diminuzione del valore di esse, accertare e dichiarare il diritto della ad essere garantita e tenuta indenne dalla e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_5 quest'ultimo al pagamento di quanto fosse tenuta a corrispondere al , nonché CP_1 Parte_1 all'eventuale ripristino delle opere, con ogni ulteriore conseguenziale provvedimento”;
per parte terza chiamata:
“Voglia, Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione respinta: In via preliminare, cautelare e d'urgenza:
- rigettata la domanda di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. formulata da , CP_1 ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a e in Parte_2 Controparte_3 solido tra loro, di pagare in favore di la somma di €. 36.500,00 oltre IVA (ovvero € Controparte_2 40.150,00 iva compresa) salva la maggior somma dovuta all'esito del giudizio, dotando l'ordinanza della provvisoria esecuzione ex artt. 186 e 648 c.p.c.; in subordine:
- ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a di pagare in favore di Controparte_3 Controparte_2 la somma di €. 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) salva la maggior somma dovuta all'esito del giudizio, dotando l'ordinanza della provvisoria esecuzione ex artt. 186 e 648 c.p.c. in via di ulteriore subordine:
- ci si riserva sin d'ora di esperire istanze cautelari in corso di causa, quale il sequestro delle somme per cui oggi è causa;
2 Nel merito:
- rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti di CP_1 Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto, anche, ma non solo, alla luce della formulata eccezione ex art. 1460 c.c.; in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda di garanzia e manleva, compensare ogni eventuale somma dovuta a con quota parte delle maggiori somme oggetto della Parte_3 successiva domanda riconvenzionale. In via riconvenzionale:
- accertare che le opere per cui oggi è causa sono state svolte dalla ditta individuale
[...]
, e conseguentemente condannare, in solido tra loro per l'intero, Controparte_6 Parte_2
e al saldo del corrispettivo delle stesse quantificato in
[...] Controparte_3 complessivi € 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. in subordine:
- condannare il , ex art. 2041 C.C., al pagamento della somma di € Parte_2 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria a favore della ditta individuale Controparte_6 stante l'ingiustificato arricchimento dovuto alle opere ed attività poste in essere da questi
[...] nel loro interesse. in via di ulteriore subordine:
- condannare, al saldo del corrispettivo delle opere realizzate da Controparte_3 [...]
quantificato in complessivi € 36.500,00 oltre IVA (ovvero € 40.150,00 iva Controparte_6 compresa) o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria In ogni caso - condannare, in solido tra loro per l'intero, e Parte_2 [...] alla refusione delle spese tutte di cui all'A.T.P. R.G. 7464/2020 ad oggi integralmente CP_3 sopportate da;
Controparte_6
- con vittoria di competenze, onorari spese e accessori, compreso le spese generali nella misura del 15%. In via Istruttoria
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a , l'esibizione ed il deposito del verbale di Parte_1 data 30/06/2020 di cui al punto 2.4) in narrativa;
- acquisire le risultanze, e l'intero fascicolo telematico, della procedura di istruzione preventiva rubricata al RG 7464/2020 del Tribunale di Modena”.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 23.3.2022 il Parte_2 proponeva opposizione nei confronti di unipersonale avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 249 emesso in data 1.2.2022 del Tribunale di Modena per € 18.242,00 oltre ad interessi e spese, in relazione ad opere di copertura del tetto CP_7 eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, a causa delle molteplici contestazioni inviate all'opposta, e l'inadempimento e vizi dell'opera, ed in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di appalto e la restituzione di quanto versato per avere l'appaltatore concesso in subappalto parte delle opere senza il consenso del committente o, in alternativa, la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione degli importi già versati oltre ad interessi e rivalutazione.
3 Allegava l'opponente che il contratto, stipulato in data 22.11.2019, con un'appendice sottoscritta il 29.11.2019, prevedeva opere di rifacimento della copertura del tetto condominiale per l'importo complessivo di € 41.000, 00 più IVA
(e dunque 45.100,00), con termine dei lavori fissato al 30.1.2020. e che era stata pattuita una riduzione del prezzo del preventivo
Il dava inoltre atto dell'esistenza di un ricorso per TP, Parte_1 depositato presso il tribunale di Modena, ancora pendente al momento della citazione in opposizione.
2. Si costituiva la convenuta opposta unipersonale, evidenziando: CP_1 quanto alle nullità del contratto per l'avvenuto affidamento in subappalto, che l'art. 14 del contratto prevedeva espressamente la possibilità del subappalto di parte dei lavori, pur non essendo esplicitato il nominativo del subappaltatore, che poi fu individuato successivamente e la cui presenza nel cantiere, nota sia all'Amministrazione del condominio sia a singoli condomini, non era mai stata oggetto di contestazione;
quanto all'inadempimento per mancato rispetto del termine, che la scadenza del
30.1.2020 non era da ritenersi perentoria, poiché in data 28.1.2020 il Condominio stesso aveva richiesto di integrare le lavorazioni con opere di isolamento, con conseguente rivisitazione dei prezzi concordati;
mentre relativamente ai vizi se ne contestava l'esistenza, trattandosi di affermazioni generiche e non provate.
Secondo parte convenuta nel mese di gennaio 2020, nell'ottica CP_1 di affidare i lavori in subappalto, incaricò delle lavorazioni;
tuttavia non CP_5 firmò il preventivo di € 36.500, 00 da questa inviato in data 28.1.2020, ma il procuratore di a causa di una sua improvvisa ospedalizzazione, arrivò CP_1 ad un accordo verbale con la subappaltatrice per il minore importo di €v25.000, 00; successivamente partecipò ad una riunione con i condomini, assicurando CP_5 che i lavori si sarebbero comunque effettuati e in data 4.2.2020 inviò al Condominio una email, a firma relativa ai lavori da eseguire per l'isolamento, CP_1 indicando le modalità di esecuzione ed in seguito eseguì le opere di rispristino della copertura del tetto condominiale.
4 Pertanto chiedeva al giudice l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa del terzo , essendo portatore di un duplice Controparte_6 interesse: poiché le opere erano state realizzate quest'ultima, nel caso che le stesse, a causa delle modalità di esecuzione, avessero determinato un pregiudizio o un disvalore, avrebbe dovuto garantire e manlevare l'appaltatore, ed inoltre la CP_5 chiamata era finalizzata all'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 C.c.
Con provvedimento del 9.8.2022 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo, che si costituiva evidenziando di essere l'unico soggetto ad avere prestato la propria opera sul tetto del , asserendo di avere eseguito le opere su incarico del CP_8
e di che le stesse erano state oggetto di collaudo da parte del Parte_1 CP_1
Condominio e che solo successivamente il Condominio aveva sollevato rilievi su presunte difformità. Queste, peraltro, secondo il terzo chiamato, consistevano solo in piccole finiture, che non erano state sanate in quanto, non avendo ricevuto neanche un acconto per il lavoro svolto nonostante le spese effettuate anche per la fornitura dei materiali, aveva sospeso le lavorazioni, sollevando eccezione di inadempimento.
Evidenziava di avere inutilmente promosso un invito a negoziazione assistita e poi un TP, in base al quale era stato poi stabilito che le opere svolte ammontavano a
45.000 euro, che i lavori non erano ultimati e che le modifiche apportate alle lavorazioni rispetto al contratto (fissaggio delle tegole con schiuma anziché meccanico) sarebbero migliorative dell'opera.
Quanto al rapporto con e alla situazione giuridica sostanziale, CP_1 sosteneva che non potrebbe configurarsi come mero subappalto, ma piuttosto come co-appalto ovvero deve considerarsi avere agito quale “procacciatore CP_1
d'affari”.
Eccepiva pertanto un arricchimento senza causa da parte del e di Parte_1
si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo in quanto riferito ad una prestazione fornita da e non da e CP_2 CP_1 chiedeva a sua volta emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio e di per il pagamento della somma di € €36.500 oltre IVA, con provvisoria CP_1 esecuzione, rigettando nel merito le richieste di garanzia e manleva di e nel CP_1
5 merito svolgeva domande in via riconvenzionale nei confronti di entrambe le controparti
Motivi della decisione.
3. La presente controversia prende avvio quando, con notifica a mezzo pec del
05.01.2021, il e la ricevevono notifica Parte_1 Controparte_3 di ricorso per accertamento tecnico preventivo da parte della impresa individuale
(nr. 7464/2020 R.G.) con il quale la ricorrente chiede Controparte_6
l'accertamento del valore delle opere asseritamente svolte ed eseguite presso il
, nonché l'accertamento della loro esecuzione a regola d'arte. Parte_1
In pendenza del procedimento di istruzione preventiva, CP_3
, odierna convenuta opposta, ottiene dal Tribunale di Modena, il decreto
[...] ingiuntivo n. 249/2022 nei confronti del , odierna parte Parte_1 attrice opponente, per il pagamento della somma di € 18.243,00 oltre interessi e spese legali, per attività edili relative al rifacimento della copertura del fabbricato sito, appunto, in Modena, via Cervino n. 90/142.
Il Condominio, attore in opposizione al decreto ingiuntivo, allega che, a fronte dell'avvenuto pagamento di €. 26.875,00, i lavori non erano stati ancora completati ed erano insorti problemi di infiltrazione nei locali sottotetto.
La convenuta allega che l'attività di rifacimento della Controparte_3 copertura era stata affidata in subappalto alla Ditta Individuale IL di CP_2
procedendo quindi alla chiamata in causa della medesima.
[...]
La terza chiamata allega che le opere sono state completate in data 30.06.2020 e che eventuali difformità sono marginali rispetto all'intero contenuto dell'opera; l'impresa lamenta inoltre di non aver ricevuto alcuna somma per l'attività eseguita, di cui chiede in via riconvenzionale il pagamento
4. In diritto, vanno anzitutto ricordati i criteri normativi ed interpretativi, anche in tema di onere probatorio, applicabili secondo consolidata giurisprudenza, al caso in esame, e cioè che il creditore che promuova le azioni di cui all'art. 1453 c.c. può limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione (Cacc. SU 30.10.2001 n.
13533), di risultato o di mezzi (Cass. SU 28.7.2005 n. 15781), mentre deve provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore (Cass.
6 SU 6.5.2015 n. 9100); l'allegazione deve essere specifica e attenere «ad un inadempimento […] astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), in modo da consentire l'accertamento del suo legame eziologico con il danno di cui si pretende il risarcimento (Cass. SU 6.5.2015 n. 9100); questo criterio di riparto dell'onere probatorio è ugualmente applicabile se il debitore eccepisce l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 C.c. o se il creditore lamenta l'inesatto adempimento dell'obbligazione (Cass. SU 30.10.2001 n.
13533); in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della ripartizione dell'onere probatorio (Cass. II 9.8.2013 n.
19146).
5. In secondo luogo, non può essere accolta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto in conseguenza dell'avvenuto affidamento delle opere in subappalto senza la espressa accettazione del Condominio: l'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto tra il e Parte_1 CP_3
(doc. n. 14 att.) prevede la possibilità dell'affidamento delle opere in
[...] tutto o in parte ad altra impresa, restando indeterminato solo il nominativo del subappaltatore.
In sede di interpretazione, si è affermato che l'art. 1656 C.c. non richiede che l'autorizzazione del committente sia specificamente riferita ad un determinato soggetto, né quindi esclude che essa sia preventiva e generica, giacché, restando il committente estraneo al subappalto, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed alla oculatezza della scelta del subappaltatore (Cass. II, 5/9/1994, n. 7649).
Quanto alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, inadempimento individuato dall'opponente nel mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori e nei vizi dell'opera, si osserva, relativamente al primo profilo, che il termine del 30.1.2020 non poteva ritenersi essenziale, in quanto il Condominio stesso allega di aver effettuato riunioni per deliberare un nuovo intervento nella prossimità della scadenza, con ciò accettando implicitamente il rinvio della consegna dell'opera.
7 6. Per quanto riguarda, invece, l'allegazione della presenza di vizi, nel caso in esame l'accertamento dell'inadempimento è stato compiuto mediante la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa e affidata al Geom. sul seguente Persona_1 quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresi quelli relativi al procedimento per TP n. R.G. 7464/2020, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali nonché ad avvalersi di ausiliari e a svolgere l'incarico anche in modalità da remoto:
1. descriva i lavori eseguiti presso il , verificando la loro Parte_1 conformità a quanto pattuito dalle parti nel contratto del 23/09/2019 e nella successiva appendice del 29/11/2019, distinguendo le opere già compiutamente realizzate da quelle ancora in corso di realizzazione;
2. riferisca se l'esecuzione non a regola d'arte, così come già accertata in sede di
TP, sia dovuta al mancato completamento delle opere oppure a vizi e/o difformità delle stesse;
3. riferisca, inoltre, se siano riscontrabili altri vizi e/o difformità, in aggiunta a quelli riportati nel verbale di sopralluogo per TP e se questi siano antecedenti o successivi all'intervento della;
Controparte_6
4. dica se i vizi ed i difetti riscontrati siano eliminabili e, nel caso contrario, determini il minor valore delle opere appaltate con riferimento al corrispettivo convenuto, anche rispetto alla diminuzione di preventivo concordata tra le parti;
5. valuti il danno da infiltrazioni esistente presso le singole proprietà condominiali e sulla copertura stessa. In particolare, accerti se eventuali danni da infiltrazione/percolamento potevano essere evitati e/o diminuiti intervenendo per
l'ultimazione dei lavori (e/o rimozione degli stessi) successivamente alla conclusione del procedimento per TP, avvenuta in data 21/10/20223 o se questi si siano verificati per eventi atmosferici (precipitazioni), successivi a tale data;
6. quantifichi il costo delle opere ancora da eseguirsi e la sua incidenza sul valore delle opere eseguite;
8
7. quantifichi in ogni caso i danni provocati al dalla non corretta Parte_1 esecuzione delle opere;
8. dica, dunque, quale sia l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti;
9. tenti la conciliazione”.
7. Il consulente nominato, dopo una analisi per quanto possibile approfondita, in fatto, dello svolgimento dei rapporti tra le parti e delle soluzioni tecniche alternative prospettabili, delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo a suo tempo svolto e del relativo verbale di sopralluogo, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, fornito risposte puntuali, accertando la sussistenza di vizi e difetti -per i quali nel dettaglio si rimanda all'elaborato peritale- e, poi, la ripartizione di responsabilità tra i diversi soggetti.
Quanto alla individuazione delle opere realizzate, il consulente segnala in primo luogo che <Il rapporto tra le parti 90/142 e Parte_1 [...]
è regolato dal contratto di appalto Prot. n. 02111/19>>, Controparte_3 specificando anche che <Come riportato all'art. 5 del contratto di appalto,
l'importo dei lavori veniva stabilito a corpo e non a misura nella somma complessiva di €. 41.000,00 oltre IV, come anche riportato nel sottostante stralcio dell'appendice contrattuale del 29.11.2019, sottoscritta da e Controparte_3 dall'amministratore condominiale del ; invece, per Parte_1 quanto riguarda i rapporti tra parte convenuta e terza chiamata: <In base alla documentazione depositata in atti, non sussiste invece alcun contratto sottoscritto che regoli il rapporto tra le parti e Ditta Individuale Controparte_3
IL di ; al riguardo il consulente indica i soli dati Controparte_2 documentali effettivamente disponibili: <Tra la documentazione agli atti risulta invece depositata, sia da che da Ditta Individuale Controparte_3
IL di , un preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori Controparte_2 commissionati dal privo di sottoscrizione per Parte_1 accettazione, per un importo complessivo di €. 36.500,00 oltre IV. Sul punto, la
9 parte riferisce in atti che il preventivo inviato dalla Controparte_3
in data 28/1/2020 venne prontamente discusso per le vie brevi in data CP_5
30/1/2020 in una telefonata tra il Sig. della ed il Sig. Pt_4 CP_1 CP_2
…. a seguito di trattativa telefonica con il Sig. della venne
[...] Pt_4 CP_1 concordato di eseguire le opere commissionate alle alla somma di € CP_1
25.000,00 omnia. A tal proposito, lo scrivente si limita ad osservare come tale ricostruzione non sia suffragata da alcun riscontro documentale>>. Inoltre, sull'oggetto del subappalto, il consulente segnala: <Poiché di interesse rispetto al presente quesito, si evidenzia come nel preventivo della Ditta Individuale IL di , il fissaggio delle tegole viene previsto diversamente rispetto da Controparte_2 quanto contrattualizzato tra le parti e Parte_1 CP_3
.
[...]
Quanto alla conformità delle opere rispetto agli accordi pattuiti nel contratto di appalto, riferisce il CTU che: <in sede di sopralluogo è stato possibile accertare come l'opera eseguita non sia conforme al contratto di appalto per i seguenti elementi: a) le tegole sono fissate alla sottostante guaina tramite schiuma poliuretanica adesiva e non mediante i listelli di legno indicati al punto 4 del contratto;
b) non è stata rilasciata, da parte della ditta esecutrice, la dichiarazione di conformità della nuova linea vita, come indicato al punto 8 del contratto.
Si precisa inoltre che le opere sono da considerarsi già tutte compiutamente realizzate, ad eccezione della sola rimozione dei parapetti anticaduta e delle relative staffe di ancoraggio, che risultano ancora installate su quasi tutto il perimetro dei due corpi di Si ritiene che tutti i vizi sopra dettagliati siano successivi all'intervento della Ditta Individuale EdilCirillo di per quanto attiene ai locali Controparte_2 interni (soffitte di proprietà privata e vano scala condominiale);
Si ritiene quindi di escludere che l'esecuzione non a regola d'arte sia dovuta al mancato completamento delle opere, che risultano sostanzialmente terminate>>.
In secondo luogo, il consulente procede ad una analisi dettagliata (pag. 13-18 elaborato peritale) dei vizi e difformità delle opere, individuando e specificando anche quelli direttamente rilevati rispetto a quelli già riscontrarti in sede di TP e, quindi, rileva che: < Si ritiene che tutti i vizi sopra dettagliati siano:
10 - successivi all'intervento della Ditta Individuale EdilCirillo di , per Controparte_2 quanto attiene ai locali interni (soffitte di proprietà privata e vano scala condominiale);
- realizzati in corso di esecuzione lavori per quanto attiene alla copertura (vizi a-b-c-
d-e), con la precisazione che in riferimento all'assenza di scossalina (punto b), lo scrivente non è in grado di accertare lo stato ante operam ma risulta depositata agli atti di parte ricorrente11, una relazione tecnica di parte in cui sono riportate almeno
n. 2 foto che dimostrerebbero l'originaria presenza di tale scossalina.
In ogni caso, la buona norma costruttiva imporrebbe la realizzazione di adeguata scossalina in corrispondenza dei lucernai, a maggior ragione nel caso in esame poiché l'innalzamento della copertura, a seguito dell'inserimento del pannello in stiferite isolante, ha abbassato la “quota lucernario” al di sotto delle tegole>>.
In terzo luogo, il consulente specifica che <L'esecuzione non a regola d'arte delle opere è quindi integralmente attribuibile a vizi e/o difformità delle stesse>>
(pag.19 elaborato peritale); al riguardo esamina le conseguenze dei vizi e delle difformità (pag. 20-21 elaborato peritale), con particolare attenzione al danno da infiltrazioni, distinguendo tra quelle verificatesi antecedentemente alla conclusione del procedimento per TP e quelle verificatesi successivamente alla conclusione del procedimento, per poi valutare gli interventi ed i costi di ripristino, affermando sul punto che <Si ritiene che la sommatoria dei costi necessari alle attività di ripristino come in seguito calcolate, corrisponda anche ai danni provocati al Condominio per la non corretta esecuzione delle opere>>.
In quarto luogo, dunque, il consulente quantifica i danni provocati al dalla non corretta esecuzione delle opere (pag. 22-23 elaborato peritale), Parte_1 indicando nel dettaglio le varie voci, per una stima complessiva di € 22.225,00, e specificando anche che: <Tutte le opere sopra descritte devono intendersi come comprensive di ogni onere ed attività per eseguire un'opera conforme alla regola dell'arte, anche se non espressamente citate nella precedente tabella;
a tal proposito, si precisa che si è ritenuto corretto computare anche i costi necessari ad affidare incarico ad un professionista abilitato di supervisionare i lavori di ripristino
11 individuati. Agli importi sopra calcolati dovrà aggiungersi l'IV di legge e la cassa di previdenza del professionista cui verrà affidata la supervisione dei lavori>>.
8. Successivamente, il consulente procede alla ripartizione degli oneri risarcitori (pag.
24-26 elaborato peritale), individuando dapprima i -logicamente fondati e pienamente condivisibili- criteri metodologici e poi i calcoli concreti per rispondere alla parte di quesito sui rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti;
le premesse sono che,
<almeno per quanto riguarda il rapporto tra 90/142 e Parte_1 [...]
, la base di calcolo del rapporto dare/avere debba essere la Controparte_3 somma complessiva di €. 41.000,00 oltre IV prevista contrattualmente>>, mentre
<Più complicato risulta inquadrare l'importo dare/avere tra le parti CP_3
e Ditta Individuale . Come prima cosa,
[...] CP_6 Controparte_2 si ritiene che la base di calcolo debba essere la somma complessiva di €. 36.500,00 oltre IV indicata nel preventivo di spesa depositato tra gli atti della procedura…>>.
Da ciò discende che, tenuto debito conto del fatto che i lavori eseguiti presentano vizi e difetti tutti imputabili all'impresa esecutrice, ossia la Ditta Pa Individuale IL e che, pertanto, dal corrispettivo lavori Controparte_2 sopra calcolato dovranno essere scomputate le relative somme, e tenuto altresì conto delle somme già versate dal a Parte_1 Controparte_3
(€. 26.857,00 ossia €. 24.415,45 oltre IV) mentre la Ditta Individuale
[...]
non ha ricevuto alcuna somma per l'attività eseguita, ne consegue Controparte_6 in definitiva che, il rapporto dare/avere tra le parti risulta essere il seguente: la somma che Whitec S.r.l. Unip. deve restituire al ammonta ad € Parte_1
8.100,45; la somma che Whitec S.r.l. Unip. deve versare a Controparte_9
ammonta ad € 12.085,00; conseguentemente, della somma già
[...] percepita (€ 16.315,00), resta di spettanza di l'importo di € Controparte_3
4.230,00.
Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio risponde puntualmente ai vari quesiti posti, specificando (pagg. 36-38 elaborato peritale) conclusivamente quanto segue: <- sono stati descritti i lavori eseguiti presso il , Parte_1 accertando il loro completamento ad eccezione della sola rimozione dei parapetti
12 anticaduta e delle relative staffe di ancoraggio e rilevando che l'opera eseguita non è conforme al contratto d'appalto per quanto riguarda il metodo di fissaggio delle tegole e per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità della nuova linea vita (si veda Cap. 4.1);
- sono stati riscontrati altri vizi e/o difformità in aggiunta a quelli riportati nel verbale di sopralluogo per TP ed è stato determinato se questi siano antecedenti o successivi all'intervento della Ditta Individuale (si Controparte_6 veda Cap. 4.2) ed alla conclusione del procedimento per TP (si veda Cap. 4.4);
- è stato accertato che l'esecuzione non a regola d'arte delle opere è attribuibile a vizi e/o difformità delle stesse (si veda Cap. 4.3);
- è stato quantificato il costo delle opere non completate o non eseguite in complessivi €. 2.460,00 oltre IV (si veda Cap. 4.3);
- è stato accertato che i vizi e difetti rilevati sono tutti eliminabili, quantificando costi di ripristino per €. 22.225,00 oltre IV e C.P. (si veda Cap. 4.4);
- è stato determinato l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti (si veda Cap. 4.5);
- non è stato possibile espletare un approfondito tentativo conciliatorio per le ragioni espresse al Cap 4.6>>.
Tuttavia, sul punto della “sommatoria dei costi necessari alle attività di ripristino”, rispetto ai calcoli dell'elaborato peritale, tuttavia, merita accoglimento il rilievo svolto dalla terza chiamata nella comparsa conclusionale, laddove evidenzia che dall'importo degli oneri stabiliti per il ripristino devono essere defalcate le somme riferite al ripristino delle parti di proprietà privata non condominiali, corrispondente ad € 2.000,00.
Resta, pertanto, accertata e determinata nella misura di € 20.225,00 l'entità del danno provocato al dalla non corretta esecuzione delle opere. Parte_1
9. In definitiva, la sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento dell'impresa convenuta sono, nel caso di specie, indiscutibili, giacché le risultanze e le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio sono inequivocabili;
peraltro, attesa la natura dei vizi delle opere e l'entità della percentuale di riduzione, l'inadempimento non assume
13 importanza e gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, peraltro nemmeno richiesta dalle parti.
Quanto, quindi, alle conseguenze dell'inadempimento, va in primo luogo rilevato che le conseguenze verificatesi non sono addebitabili a condotte di parte attrice, e non erano evitabili da parte del committente, danneggiato dall'inadempimento, trattandosi (come spiegato nella consulenza tecnica d'ufficio) di difetti non rimediabili senza un'adeguata risistemazione dell'opera.
Posto, poi, che, come già evidenziato, nella specie non ricorrono i requisiti di gravità per la risoluzione negoziale, anche se sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza, atteso altresì che pure la consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo opportuno non calcolare una percentuale di riduzione del valore delle opere realizzate, ha indicato invece la somma necessaria al ripristino.
Peraltro, per quanto il danno calcolato si avvicini alla metà del valore complessivo, in tema di gravità dell'inadempimento a fini risolutori del contratto va ribadito l'orientamento consolidato di legittimità e condiviso da questo stesso ufficio:
<Qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concreti in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli della norma speciale dell'art. 1668 c.c., che prevale sulle regole generali dell'art.1453 cc. e la responsabilità dell'appaltatore va quantificata nella spesa necessaria per
l'eliminazione degli stessi. Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, ai sensi dell'art.1668 cc, si richiede un inadempimento più grave rispetto
a quello richiesto per la risoluzione della compravendita per vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 cc co .2 la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione,
l'art.1490 cc. stabilisce che la risoluzione va pronunziata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza al principio generaledell'art.1455cc. secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore>> (Trib. Modena - Pagliani-
24.11.2022, n.1444);
14 <In materia di appalto (art. 1655 cc e ss.), la disciplina dettata dell'art. 1668 cc in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto>> (Trib. Modena -
Bagnoli- 7/12/2022, n. 1515);
<Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 cc co. 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cc stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cc, secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal 1° co. dell'art. 1668 cc, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore>> (Trib. Modena -Masoni- 17/3/2023, n. 440).
10. Nel caso in esame, dunque, le conseguenze dell'inadempimento in capo a parte attrice si concretano nelle voci di danno emergente evidenziate nell'elaborato peritale, il quale peraltro, in risposta a specifico quesito, ha provveduto a quantificare le conseguenze dell'inadempimento in termini di riduzione del prezzo residuo dovuto.
Le conclusioni della relazione peritale sono, riassunte in una tabella che riassume, rispetto al quesito n. 8, i rapporti di dare/avere tra le parti, prendendo come
15 base di calcolo dei rapporti Condominio/Whitec la somma originariamente pattuita di
€ 41.000,00 oltre IVA, mentre nei rapporti Whitec/ IL, la base di calcolo è quella del preventivo , pari ad € 36.500 oltre IVA. CP_5
In una successiva tabella la consulenza tecnica accerta altresì l'incidenza rispettivamente in capo a e a rispetto all'importo dei lavori CP_1 CP_5 come segue: percentuale in capo a : 10,9756%; percentuale Controparte_3 in capo a : 89,0444%, Controparte_6
La relazione peritale indica di avere assunto a base di calcolo il valore del contratto di appalto stabilito in € 41.000,00, in quanto la avvenuta riduzione al minor importo di 37.160,00, allegata da parte opponente, non risultava provata documentalmente ed in effetti era oggetto di una prova orale, ancora da esperirsi al momento dell'incarico. Parimenti, in assenza di altri valori comprovati, il valore assunto a base di calcolo per il corrispettivo pattuito per l'intervento della CP_5 veniva necessariamente individuato nell'importo di 36.500 ,00riportato nel preventivo.
La correttezza delle basi di calcolo adottate dal consulente tecnico d'ufficio trova parziale conferma nell'esito delle prove orali, esperite successivamente, che hanno permesso di stabilire l'allegata riduzione del prezzo dell'appalto rispetto al preventivo iniziale (ridotto quindi a 37.160,00 oltre IVA) atteso che l'accettazione di della richiesta di riduzione inviata dal non formalizzata in CP_1 Parte_1 un documento o una email, è stata affermata espressamente da un testimone e confermata da un altro, desumendola in base alla avvenuta prosecuzione dei lavori, mentre non è stato confermato il contenuto economico dell'accordo tra e CP_1 il subappaltatore per la riduzione del preventivo di , accordo che, CP_5 asseritamente raggiunto verbalmente, non è stato poi formalizzato, ma è stato solo desunto dalla presenza di all'assemblea condominiale che Controparte_2 deliberava l'approvazione dei lavori.
11. All'esito, dunque, dei conteggi effettuati, valutate le opere eseguite e detratti i vizi e gli acconti erogati, e tenuto conto di quanto sopra rilevato al par 8. in fine, le risultanze del rapporto dare/avere tra le parti ricalcolato secondo le considerazioni
16 sopra svolte comportano che il credito restitutorio di parte convenuta ammonta attualmente ad € 9.709,45, cioè la somma corrispondente alla differenza tra il valore totale delle opere oggetto dell'appalto e l'insieme di acconti erogati e stima dei vizi da detrarre;
inoltre, come corrispettivo delle opere svolte, e detratto l'importo dei danni ad essa imputabili, alla terza chiamata Controparte_9 spetta la somma di € 10.879,09, dovuta dalla convenuta . Controparte_3
12. Quanto alla richiesta della convenuta opposta di essere manlevata e garantita dal terzo chiamato per ottenerne la condanna al pagamento di quanto va CP_1 condannata a restituire al condominio e all'eventuale ripristino, occorre analizzare il rapporto intercorrente tra le due società.
È un dato non contestato che richiese un preventivo a CP_1 CP_9
per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del tetto, e che
[...] nella stessa giornata della richiesta fece pervenire un preventivo, Controparte_9 che tuttavia non venne sottoscritto per accettazione dal procuratore di e CP_1 che si allega essere stato seguito da un nuovo accordo verbale tra le parti comportante una significativa riduzione del prezzo.
In assenza di prova documentale sul punto, sono state ammesse testimonianze, che però hanno confermato l'esistenza dell'accordo ma non l'importo definitivamente pattuito. In ogni caso, il rapporto che emerge essersi instaurato tra le due imprese non può essere configurato altro che come subappalto, non essendovi alcuna documentazione atta a dimostrare né un affidamento diretto in appalto a CP_9
da parte del committente , che era estraneo a tale accordo,
[...] Parte_1 anche se a conoscenza del fatto che sul tetto del proprio immobile operava la
[...]
, né una forma di contratto di mediazione, alla quale sembra riferirsi la Controparte_9 terza chiamata, quando configura quale “procacciatore di affari” per CP_1
. Controparte_9
Si assume, infatti, da parte della terza chiamata che la posizione di CP_1 sia stata meramente interpositoria, o quanto meno funzionale a facilitare i
[...] contatti tra ed esecutore materiale, senza un'effettiva assunzione Parte_1 dell'obbligazione di risultato e senza intervenire nelle opere. Tale affermazione è, in
17 fatto, smentita sia dalla posizione contrattuale di nei confronti del CP_1
Condominio e dal contenuto del contatto di appalto che prevede la possibilità del subappalto sia dall'intervento di nelle attività di realizzazione della CP_1 copertura, con la fornitura di tegole olandesi in sostituzione di altro materiale utilizzato da (all. n. 2 memoria replica conv.). Controparte_9
Pur in assenza degli elementi formali (quali l'accettazione espressa del preventivo da parte di , il comportamento concludente delle parti -ossia CP_1 la partecipazione di ad un'assemblea condominiale per Controparte_9 assicurare la prosecuzione dei lavori e indicare come gli stessi si sarebbero svolti, il mantenimento di contatti stabili con l'Amministrazione del condominio e con CP_1
e soprattutto la realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto senza
[...] interventi in senso contrario da parte di dimostrano la natura del CP_1 rapporto intercorrente tra le due imprese, l'una delle quali aveva affidato all'altra la realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto.
Pertanto, qualificato come subappalto il rapporto intercorrente tra CP_1
e , non possono essere accolte le
[...] Controparte_9 Controparte_2 domande dirette di nei confronti del Condominio: Controparte_9
<In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione>> (Cass. II, 2/8/2011, n. 16917; conf.: Cass. II, 27/8/2019, n. 21719; Trib.
Lecce, 4/3/2021, n. 636; Corte app. Milano, IV, 4/6/2019, n. 2435; Trib. Milano VII,
1/2/2019, n. 1079; Trib. Modena. II, 10/12/2012, n. 1889);
<L'autorizzazione al subappalto da parte del committente comporta solo la legittimità del contratto di subappalto, senza far sorgere un nuovo soggetto nel
18 rapporto originario. La consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgano soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cc, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore>> (Cass. I, 12/1/2018, n. 648);
<Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., il subappaltatore non può esercitare azione diretta nei confronti del committente per far valere le sue pretese: pertanto il subappaltatore risponde dell'esecuzione del contratto nei confronti del solo appaltatore e correlativamente solo verso quest'ultimo - e non anche nei confronti del committente - può rivolgersi per reclamare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal subcontratto>> (Trib. Roma II, 2/5/2023, n. 6809);
<Il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur se legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono pienamente distinti ed autonomi.
Ciò comporta che il rapporto diretto intercorre solo tra l'originario committente e
l'appaltatore, restando del tutto estraneo il subappaltatore, contro cui dunque il committente non può esercitare azione diretta. Per l'effetto, in caso di vizi dell'immobile, il committente può agire per il risarcimento del danno nei confronti del solo appaltatore che, a sua volta, potrà chiamare a garanzia il subappaltatore in virtù del rapporto di subappalto>> (Trib. Potenza, 29/03/2023, n. 375).
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza locale: <Salvo specifica diversa pattuizione, non sussiste alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore e quest'ultimo risponde della esecuzione delle opere a lui affidate solo verso l'appaltatore e non anche nei confronti del committente e correlativamente per richiedere l'adempimento della obbligazione ed il pagamento di quanto dovuto non ha azione diretta verso i committenti ma potrà rivolgersi solo all'appaltatore, il quale a sua volta ha diritto a richiedere il pagamento ai committenti anche delle opere realizzate dai sub appaltatori delle quali egli risponde direttamente>> (Trib.
Modena -Salvatore- 22/1/2019, n. 111).
Conseguentemente, nessuna delle domande svolte, anche in via solidale, dalla terza chiamata subappaltatrice nei confronti del committente può essere Parte_1
19 accolta, in quanto il è estraneo al rapporto di subappalto instauratosi tra Parte_1 le due imprese.
Dal contratto di subappalto derivano rapporti giuridici tra subcommittente e subappaltatore, il quale non può formulare domande nei confronti del committente principale, mentre l'appaltatore subcommittente rimane responsabile per l'esecuzione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 C.c. nei confronti del committente e risponde verso lo stesso anche della condotta del subappaltatore di cui si avvale, in forza del principio generale emergente dall'art. 1228 C.c..
Trattandosi di un contratto di subappalto, inoltre, non sussiste in favore del subcommittente la garanzia patrimoniale del subappaltatore CP_1 CP_9
, verso il quale sussiste unicamente l'azione di regresso di cui all'art. 1670
[...]
C.c., svolta appunto da unipersonale con la chiamata in causa e la CP_1 denunzia nei termini previsti.
Va, pertanto, rigettata la domanda di manleva di parte opposta nei confronti della terza chiamata, ed accolta la domanda di regresso: in considerazione delle risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche riferita al quesito posto circa i rapporti dare/avere tra le parti, resta accertato il diritto di
[...]
al pagamento del saldo del corrispettivo delle opere Controparte_9 realizzate, secondo la misura come sopra accertata e determinata;
ne consegue che risulta superfluo l'esame della domanda della chiamata in causa nei confronti delle altre parti per arricchimento senza causa, stante anche la natura sussidiaria dell'azione, ed essendo accolta la pretesa in via principale.
13. Ne consegue che nella specie il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, atteso l'ampliamento della materia del contendere determinatosi nel giudizio ordinario di cognizione introdotto con l'opposizione, parte convenuta va condannata a corrispondere alle altre parti le somme già indicate, in ragione delle conseguenze economiche del parziale accoglimento delle domande svolte da parte opponente e terza chiamata, secondo quanto già esposto nella soprastante motivazione;
in base alle risultanze istruttorie, ed ai calcoli della consulenza tecnica d'ufficio sul definitivo assetto di dare e avere tra le parti.
20 14. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza;
pertanto, parte convenuta deve rifondere alle altre parti le spese processuali, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e chiamata in causai, in misura della metà per ciascuna parte, con diritto reciproco di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccesso sulla quota di spettanza.
Risulta infine non accoglibile la richiesta di condanna in solido e per l'intero svolta da nei confronti delle altre parti alla Controparte_9 rifusione delle spese sopportate per la procedura di accertamento tecnico preventivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda elle parti respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione di Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 249 dell'1/2/2022 del Tribunale di Modena;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte, dichiara tenuta e condanna la società a corrispondere al CP_1 [...]
la somma di € 9.709,45 al netto di IVA di legge, oltre interessi in Parte_1 misura legale dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (23/2/2022) fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna la società a corrispondere alla CP_1 [...]
la somma di € 10.879,09, oltre interessi in misura Controparte_9 legale dalla data della costituzione in giudizio (3/1/2023) fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna la società a rifondere al CP_1 Parte_1
ed alla le spese
[...] Controparte_9 processuali, che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di € 4.380,25, di cui € 571,35, oltre accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate, per metà ciascuna a carico di parte convenuta e chiamata in causa, con obbligo di restituzione tra le parti di quanto eventualmente anticipato in eccesso sulla quota dovuta. Così deciso in Modena, il giorno 15/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
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