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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 572 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Nizza di Sicilia (ME), via Umberto I, n. 453, presso lo studio dell'avv. BRIGUGLIO ANTONINO PIETRO (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, e residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME (ME), via Umberto I, n. 205, presso lo studio dell'avv. MARISCA GIUSEPPE (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
0942/744542, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/02/2024, i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...], premesso di avere
[...]
contratto matrimonio concordatario nel Comune di ME (ME) il
12.06.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3,
Parte 2, Serie A, anno 1991; che dall'unione era nato un figlio, in Per_1
data 28.07.1997, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19274/2016 del 17.10.2016; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ME in data 12.06.1991 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, n. 3, parte II, serie A del Comune di ME (ME) con la seguente condizione: nel caso in cui il sig.
dovesse vendere la casa coniugale sita in Furci Siculo Controparte_2
contrada Grotte in catasto a foglio 8 particella 1848 sub 4 e 5 di sua proprietà esclusiva corrisponderà, al momento del rogito, il 20% del prezzo di vendita alla sig.ra come già peraltro pattuito nelle condizioni di Pt_1
2 separazione;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ME, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26.03.2024. All' udienza del 07.05.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
3 negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19274/2016 del 17.10.2016 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/02/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ME (ME) il 12.06.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte 2,
Serie A, anno 1991, tra nata a [...] Parte_1
(ME) il 11/02/1964 e nato a [...] il Controparte_1
29/09/1960, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 08/02/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/05/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 572 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Nizza di Sicilia (ME), via Umberto I, n. 453, presso lo studio dell'avv. BRIGUGLIO ANTONINO PIETRO (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, e residente in [...]
elettivamente domiciliato in ME (ME), via Umberto I, n. 205, presso lo studio dell'avv. MARISCA GIUSEPPE (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
0942/744542, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 08/02/2024, i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...], premesso di avere
[...]
contratto matrimonio concordatario nel Comune di ME (ME) il
12.06.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3,
Parte 2, Serie A, anno 1991; che dall'unione era nato un figlio, in Per_1
data 28.07.1997, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19274/2016 del 17.10.2016; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ME in data 12.06.1991 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, n. 3, parte II, serie A del Comune di ME (ME) con la seguente condizione: nel caso in cui il sig.
dovesse vendere la casa coniugale sita in Furci Siculo Controparte_2
contrada Grotte in catasto a foglio 8 particella 1848 sub 4 e 5 di sua proprietà esclusiva corrisponderà, al momento del rogito, il 20% del prezzo di vendita alla sig.ra come già peraltro pattuito nelle condizioni di Pt_1
2 separazione;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ME, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26.03.2024. All' udienza del 07.05.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
3 negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19274/2016 del 17.10.2016 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/02/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ME (ME) il 12.06.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte 2,
Serie A, anno 1991, tra nata a [...] Parte_1
(ME) il 11/02/1964 e nato a [...] il Controparte_1
29/09/1960, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 08/02/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/05/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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