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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3060/2025
promossa da
Parte_1
Ricorrente/opponente contro
Controparte_1
Convenuto/opposto
Oggi 23 dicembre 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. Parte_1 Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la dott.ssa Nicole Orsini
Il G.I., in via preliminare, considerato che la notifica del ricorso e del pedissequo decre-
to appare regolare, su istanza dell'avv. dichiara la contumacia del Pt_1 [...]
convenuto. Controparte_1
Il G.I. invita parte ricorrente a concludere e discutere.
L'avv. si riporta al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate. Pt_1
L'avv. discute oralmente la causa dopodiché Pt_1
1 Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2 segue verbale dell'udienza del 23 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281- sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3060/2025 promossa da:
(C.F. ), con studio in via dello Stadio 2/d a Parte_1 C.F._1 Pistoia, da se stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., già difensore di CP_2 nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 150/2011 e contraddistinto da
[...] R.G. n. 488/2025 presso il Tribunale di Livorno, con domicilio eletto presso il proprio studio Ricorrente/opponente contro
(C.F. ), con sede in Roma, via Are- Controparte_1 P.IVA_1 nula n. 70, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto/opposto contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte am- messa al beneficio del gratuito patrocinio
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza da ritenersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. nonché 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D. Lgs.
150/2011 ha adìto l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Livorno riformare il decreto di liquidazione n. cronol.
10135/2025 e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto Avv. , il compenso indica- Parte_1 to nell'istanza di liquidazione che, già detratto della metà ai sensi dell'art. 130 del
D.Lgs 115/2002, è pari ad € 2.905,00 (duemilanovecentocinque/00), o comunque liqui-
1 dare il compenso che sarà ritenuto di giustizia in misura comunque non inferiore ad €
1.452,50 (millequattrocentocinquantadue/50), secondo le previsioni del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, oltre spese forfettarie e con l'ulteriore liqui- dazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto in punto di fatto: i) di aver, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. delibera di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del
26.2.2025) del proprio assistito promosso procedimento volto ad CP_2 ottenere dall'intestato Tribunale istanza di accesso ai dati personali;
- che la causa de qua (promossa con ricorso depositato in data 28.2.2025) veniva contraddistinta dal nu- mero di ruolo 488/2025 e veniva celebrata con rito lavoro stante il richiamo di cui all'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 150/2011; - di aver depositato con nota di trattazione scritta del 17.7.2025 istanza di liquidazione del compenso per l'attività ivi espletata;
- che l'intestato Tribunale con sentenza n. 600/2025 il Tribunale di Livorno dichiarava cessata la materia del contendere, subordinando la liquidazione del compenso per il pa- trocinio a spese dello Stato alla presentazione di apposita istanza del difensore in
; - che detta istanza veniva depositata in data 12.08.2025 unitamente alla relati- Pt_2 va “notula contenente l'indicazione del compenso in base ai riferimenti tabellari ex
D.M. 55/2014 ante decurtazione ex T.U.S.G. di cui si dirà infra (docc. 5 e 6)”; - che con decreto di liquidazione n. cronol. 10135/2025, pubblicato in data 11.09.2025 e comuni- cato a mezzo pec in pari data il Tribunale di Livorno liquidava i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in misura pari ad € 684,25, oltre spese generali e accessori di legge.
In punto di diritto, il ricorrente opponente ha eccepito l'inadeguatezza ed inidoneità della liquidazione del proprio compenso. In particolare, quanto liquidato dal primo Giu- dicante sarebbe risultato inferiore ai minimi tabellari.
L'opponente, previa indicazione del valore indeterminabile della causa per la quale il suo assistito era stato ammesso al gratuito patrocinio (causa riguardante un diritto della personalità a tutela della quale veniva chiesto che alla controparte fosse imposto il ri- scontro alla istanza di accesso ai dati personali, una volta accertata la violazione dell'art. 15 Regolamento UE 2016/679) e previo rilievo secondo cui lo scaglione tabellare di ri- ferimento fosse quello di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 ex art. 5, comma 6 del D.M. 55/2014, osservava che prima delle modifiche apportate dal D.M.
2 147/2022 il G.I. poteva applicare alla causa di valore indeterminabile lo scaglione più basso di quello sopra considerato (“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a eu- ro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”) non costituendo l'inciso “di regola” ivi presente un valore base inderogabile e non fissando tale valore una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore
(in tal senso, Cass. n. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021).
Tuttavia, tale principio di diritto, ad avviso dell'opponente, sarebbe stato superato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. n. 147/2022.
Per effetto di tale disposizione – che avrebbe soppresso l'inciso “di regola” contenute nel citato art. 5, comma 6 del D.M. 55/2014 con conseguente riduzione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi “al fine di ga- rantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale” (in tal senso Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, pa- rere 19 febbraio 2022, n. 413) – lo scaglione che il Giudice della causa dal valore inde- terminabile deve considerare è quello tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, con i 26.000 euro che verrebbero a rappresentare “la soglia minima”.
Avendo il legale opponente nell'istanza di liquidazione dei compensi del 12.8.2025 ri- chiesto liquidazione dei compensi parametrati ai valori “medi” delle fasi studio, intro- duttiva e decisionale dello scaglione di riferimento (tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) per un totale di € 5.810,00, pur applicando la decurtazione della metà stante il disposto di cui all'art. 130 del D.P.R. 115/2002 e pur dando atto della possibilità del G.I. di operare l'ulteriore decurtazione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014, il com- penso liquidabile non avrebbe potuto essere comunque inferiore ad € 1.452,50 (=
5.810,00 : 2 =2.905,00 : 2).
Non consentendo la normativa di “scendere” al di sotto del sopra citato importo di €
1452,50 ed avendo il primo Giudicante liquidato l'importo di € 684,25, si imporrebbe nel caso di specie la riforma del decreto di liquidazione oggetto di opposizione.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza (23 dicembre
2025), previa declaratoria di contumacia del e previa discus- CP_1 Controparte_1 sione orale del legale ricorrente, il Giudice ha emesso la seguente decisione con motiva- zione contestuale.
*** *** ***
3 1.La domanda di parte ricorrente va accolta in conformità alla seguente motivazione.
In via preliminare deve darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio avendo il legale ricorrente/opponente rivolto la propria domanda nei confronti del Controparte_1
.
[...]
Come noto, nell'ambito del procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli unici soggetti legitti- mati a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione sono il difensore della parte ammessa al patrocinio e il Ministero della Giustizia (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020,
n. 15699; Cass. Sez. 6 - 1, 15/10/2020, n. 22281). Se, infatti, in relazione alle opposi- zioni ex art. 170 cit. alla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari giudiziali so- no legittimate e contraddittori necessari tutte le parti processuali del giudizio (civile o penale) presupposto, essendo potenzialmente ciascuna di esse titolare del rapporto di debito oggetto della liquidazione opposta, altrettanto non può dirsi in merito alle oppo- sizioni alle liquidazioni dei compensi dei difensori dei soggetti patrocinati a spese dello
Stato, atteso che tali compensi non gravano sulle parti del giudizio presupposto, ma ten- dono, per definizione, ad incidere sullo Stato (Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 5318 del 21/02/2023, Rv. 667007
- 01).
1.1 Ciò premesso, l'avv. ha puntualmente allegato e dimostrato (me- Parte_1 diante produzione sia della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno che del c.d. “stori- co del fascicolo” - all.ti 2 e 4) di aver assistito il sig. nel procedi- CP_2 mento civile celebratosi dinanzi all'intestato Tribunale e recante R.G. n. 488/2025 con- tro la CP_3
Risulta, a livello documentale, l'ammissione del sig. l beneficio del gra- CP_2 tuito patrocinio a spese dello Stato con riferimento al citato procedimento civile.
Con sentenza n. 600/2025, pubblicata il 10 luglio 2025 (R.G. 488/2025) il Tribunale di
Livorno (G.I. dott.ssa Fodra) dichiarava cessata la materia del contendere compensando integralmente tra le parti le spese processuali sulla scorta della seguente motivazione:
“Nel caso in esame, all'esito della costituzione della convenuta, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta ormai pacifico tra le parti che la società con- venuta sul sito web in questione non compie alcuna attività di trattamento dati, malgra- do l'erronea indicazione che ha tratto in inganno il ricorrente. Tanto premesso dichia-
4 ra cessata la materia del contendere. Ricorrono giusti motivi per compensare inte- gralmente tra le parti le spese processuali, atteso che nel caso in esame, come detto, non vi è stato alcun trattamento illecito di dati personali e la società convenuta si è co- stituita da subito ammettendo che sul sito web alla stessa riferibile vi fossero delle indi- cazioni che potessero trarre in errore l'utenza. La liquidazione della istanza di PSS è subordinata alla presentazione di apposita istanza del difensore in SIAMM”.
Faceva seguito l'istanza di liquidazione presentata in da parte dell'odierno le- Pt_2 gale opponente in data 12 agosto 2025 con cui veniva richiesta la liquidazione dell'attività professionale espletata nell'interesse del sig. er le fasi stu- CP_2 dio, introduttiva e decisionale per un importo complessivo di € 5.810,00.
Con decreto di liquidazione (n. cron. 10135/2025) dell'11 settembre 2025 in questa sede impugnato il G.I. previo richiamo del principio di diritto secondo cui “ai sensi del com- binato disposto degli artt. 82 e 130 del D.P.R. 115/2002 non può liquidarsi somma su- periore alla metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. Ordinanza 201/06 del 18/05/2006 e Ordinanza n. 350 del 15-
29/07/200 della Corte costituzionale)”, riteneva congruo liquidare al difensore l'importo di € 684,25 oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge ponendole a carico dello Stato. A tal fine, il primo Giudicante teneva conto “in particolare del numero delle udienze, degli atti difensivi presentati e del fatto che si è trattato di una causa con rito semplificato, in cui sono state celebrate solo n. 2 udienze e in cui il ricorrente ha depo- sitato un solo scritto difensivo, in cui la convenuta non ha commesso alcun illecito, tan- to da doversi dichiarare cessata la materia del contendere”.
1.2 Orbene, la liquidazione del compenso del legale opponente – così come operata dal primo Giudicante nel decreto di liquidazione n. cron. 10135/2025 dell'11.8.2025 ogget- to di opposizione - risulta essere non congrua e del tutto condivisibili sono le allegazioni difensive prospettate dal difensore ricorrente risultando, in tutta evidenza, una liquida- zione del compenso dell'avv. in misura oltremodo inferiore ai c.d. valori “mi- Pt_1 nimi” (segnatamente, inferiore alla metà dei minimi tabellari).
Come noto ai sensi dell'art. 4 (“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) comma 1 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55 (rubricato “Regolamen- to recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la pro- fessione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247”) “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
5 dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della diffi- coltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conse- guiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In or- dine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai sensi del comma V dell'art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”) del citato testo normativo qualora il valore effettivo della controversia non risulti determi- nabile mediante l'applicazione dei criteri enunciati ai commi precedenti, “la stessa si considererà di valore indeterminabile”.
Per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, ai sensi del comma VI dell'art. 5 “le cause di valore indeterminabile” (quale indubbiamente risulta essere quella svoltasi di- nanzi all'intestato Tribunale sub R.G. 488/2025) si considerano “a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'og- getto e della complessità della controversia”.
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte in una recente pronuncia (Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 - 01) ha avuto modo di affrontare la questione cir- ca la possibilità per il giudice, nel caso di assenza di accordo tra le parti circa la deter- minazione del compenso, ovvero in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, ovvero in caso di liquidazione del difensore della parte ammessa al patro- cinio a spese dello Stato, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi det- tati dai parametri dettati in base alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 247/2012, per effetto della novella del DM n. 55 del 2014, operata dal DM n. 37 del 2018, e con- fermata dalle previsioni di cui al DM n. 147 del 2022.
Nella citata pronuncia la Cassazione, dopo aver puntualmente ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla determinazione del compenso dei professionisti in- tellettuali (segnatamente avvocati), se da un lato ha avuto modo di rammentare che “nel- la vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente,
6 mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o dimi- nuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n.
14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021,
Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018)” e che restava tuttavia
“in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme prati- camente simboliche, non consone al decoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183; contra, Cass. civ.,
17 gennaio 2018, n. 1018 e Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28267)”, si è espressa ine- quivocabilmente per l'assoluta “inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquida- zione giudiziale”.
A tal fine la Suprema Corte ha valorizzato l'evidente “volontà del legislatore di assimi- lare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professio- nalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compen- so non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di stan- dard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di di- fesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (pri- vato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse gene- rale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)”.
La Suprema Corte nel giungere alla conclusione dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale ha precisato che tale conclusione non apparirebbe “in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n.
147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo
7 schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ri- durre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei com- pensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, peraltro, modo di affermare la piena compati- bilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria.
In conclusione, va condiviso il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 – 01; Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 10438 del 19/04/2023, Rv. 667640 - 01) secondo cui: “ai fini della liquida- zione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazio- ne del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire ol- tre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Tale principio di diritto, pur elaborato con riferimento ai valori tabellari di cui alle mo- difiche del D.M. n. 37/2018, può trovare pacifica applicazione anche ai valori di cui al
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 non avendo quest'ultima modi- fica in alcun modo attinto l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, quanto li- quidato dal primo Giudicante risulta in tutta evidenza inferiore ai minimi tariffari (se- gnatamente, in misura inferiore finanche alla metà dei minimi tabellari).
Se da un lato, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha applicato la decurta- zione del 50% ex art. 4, comma 1 D.M. 55/2014 motivando congruamente sulle ragioni a supporto di tale determinazione (“ritenuto che alla luce dell'attività effettivamente svolta, della natura e del valore della causa, dell'impegno professionale profuso, dei ri- sultati raggiunti e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, appare congruo liquidare le somme di cui al dispositivo, tenuto conto in particolare del numero delle udienze, degli atti difensivi presentati e del fatto
8 che si è trattato di una causa con rito semplificato, in cui sono state celebrate solo n. 2 udienze e in cui il ricorrente ha depositato un solo scritto difensivo, in cui la convenuta non ha commesso alcun illecito, tanto da doversi dichiarare cessata la materia del con- tendere”), dall'altro lato, nel liquidare il solo importo di € 684,25 ha liquidato all'avv. un compenso inferiore alla metà dei minimi tabellari. Pt_1
Ed invero, avuto riguardo al valore della controversia in cui il predetto legale ha presta- to la propria attività professionale nei confronti di soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (valore indeterminabile-complessità bassa), anche a voler applicare i valori “minimi” per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (rispettivamente €
851,00, € 602,00 ed €1.453,00) il G.I. avrebbe ottenuto l'importo di € 2.906,00.
Applicando a tale importo sia la prima riduzione del 50% ex art. 4 D.M. 55/2014 (€
2906,00 : 2=1.453,00) sia la doverosa riduzione del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione dell'assistito al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
(€ 1.453:2=726,50) il G.I. avrebbe dovuto liquidare all'avv. l'importo di € Pt_1
726,50; importo quest'ultimo, comunque, superiore rispetto a quanto liquidato (€
684,25).
Facendo, per contro, corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, indivi- duati nei valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile- complessità bassa) gli importi da riconoscere all'avv. con riferimento alle tre fasi richiama- Pt_1 te in sede di notula (fase studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00 e fase decisiona- le € 2.905,00) si perviene all'importo di € 5.810,00.
A tale importo va applicata la prima decurtazione del 50% ex art. 4 comma 1 D.M.
55/2014 - condiviso in parte qua il percorso argomentativo seguito dal primo Giudican- te a sostegno di tale decurtazione – così da pervenire all'importo di € 2.905,00.
A tale importo va, infine, applicata la doverosa decurtazione di un ulteriore 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione al gratuito patrocinio di CP_2 così da pervenire all'importo finale di € 1.452,50 a cui vi è da aggiungere il 15% (spese forfettarie) ed accessori come per legge.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. si Parte_1 impone la riforma del decreto di liquidazione oggetto di opposizione e la condanna del convenuto alla corresponsione in favore del predetto legale Controparte_1 dell'importo di € 1.452,50 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge,
9 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazio- ne del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori minimi1 previsti relativamente ai procedimenti di- nanzi al Tribunale di (avuto riguardo allo scaglione di riferimento: da € 1.101,00 ad €
5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata al- cuna attività istruttoria), tenendo conto dell'attività svolta in causa, dell'esiguo valore e della scarsa complessità della controversia.
Non sembra superfluo rammentare che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquida- zione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibi- lità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024, Rv. 670001 -
02).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazio- ne n. cronologico 10135/2025 del 11/09/2025 (R.G. 488/2025) oggetto di oppo- sizione, condanna parte convenuta a corrispondere all'avv. la Parte_1 somma di € 1.452,50 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge per l'attività professionale espletata nel procedimento ci- vile svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. 488/2025) nell'interesse di ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
CP_2
- Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite ad che si Parte_1 liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 852,00 per compensi (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase deci-
10 sionale), oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., pubblicata mediante let- tura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 23 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8459 del 2023; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).