Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2025, proposto da
-OMISSIS- Nella Qualità di Genitore Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico D D Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 11831 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali;
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua
patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Circolo Didattico D D Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato preliminarmente che con atto depositato in data 25 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha chiesto al Collegio di volere disporre la riunione ex art. 70 c.p.a. del presente ricorso con quello pendente Rg. n. 29/2026, mediante il quale è stato impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 24.11.2025 redatto pe rlo stesso minore in epigrafe , con Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare fissata, anche per il secondo ricorso, per la data odierna;
Considerato che il ricorso RG 29/2026, proposto tra le stesse parti, benché incardinato successivamente, riguarda l’atto effettivamente lesivo, ovvero il PEI per il minore in epigrafe, mentre con il presente è impugnata una nota endoprocedimentale del dirigente scolastico ;
Ritenuto che l’istanza di riunione non può essere accolta, in quanto la proposizione di due ricorsi separati è dipesa da una scelta processuale della parte, che avrebbe ben potuto proporre motivi aggiunti nel presente giudizio avverso l’atto successivamente emanato; per cui non può con la successiva istanza, venire contra factum proprium ;
Rilevato ,ai fini della decisione del presente giudizio, che lo stesso, come già dedotto nell’ordinanza cautelare, riguarda un atto del dirigente scolastico, emesso prima della scadenza del termine prescritto per la redazione del PEI e comunque non promanante dall’organo competente ad esprimersi in merito, avendo il dirigente compiuto una sorta di ricognizione previsionale in base all’organico di fatto piuttosto che in base alle necessità del minore;
Rilevato infatti che è stata impugnata la comunicazione nota prot. n. 11831 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale il dirigente scolastico, in risposta alla richiesta dell’odierna parte ricorrente, ha comunicato che all’alunno -OMISSIS-., per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore
settimanali ( incrementabili a 23) anziché la copertura totale secondo il rapporto 1:1 (30 ore), pur avendo questi diritto al sostegno intensivo in base all’art. 3 comma 3 della l. 104/92;
Considerato che la normativa attualmente vigente, e in particolare l’art. 7 co. 2 del d.lgs. 66 del 2017, stabilisce:
i)che le ore di sostegno da assegnare annualmente all’alunno con disabilità devono essere previste nel PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 7, comma 2, lett. d);
ii)che il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la cui proposta è stata ritenuta obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, rendendo illegittimi i PEI che ne fossero privi;
iii) che il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter della norma in questione;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza inoltrata alla scuola dalla famiglia, in via sostanzialmente “preventiva”, ha ottenuto una risposta meramente interlocutoria con l’atto gravato, atteso che in assenza del PEI la quantificazione definitiva delle ore non è legittima, e qualsivoglia risposta in tal senso non corrisponde a una quantificazione operata secondo la normativa vigente, stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile;
Ritenuto che le doglianze avverso la mancata o inesatta assegnazione delle ore di sostegno con il PEI sono state veicolate nel separato ricorso proposto dalla parte in via autonoma per propria scelta processuale;
Considerato pertanto che il presente ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell’atto impugnato, mentre le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.