Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5272/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Catania in via O. Scammacca n. 17 presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Papotto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Noto (SR) in via Carrozzieri n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesco
Balsamo e dell'avv. Valentina Balsamo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
Con decreto del 08/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 34/2022 emessa dal Giudice di Pace di Noto in data 08/08/2021, notificata il 25/10//2022 con la quale era stata rigettata la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2021, con spese processuali a carico dell'opponente .
Lamentava l'appellante, articolando una serie di motivi, l'erroneità della sentenza, e chiedeva in riforma della sentenza e in accoglimento della opposizione dichiararsi nullo, improcedibile e/o senza effetto il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
342 n. 2) cpc e dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. ricorrendone la ipotesi di non probabilità di accoglimento.
Ne deduceva inoltre la infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese e compensi
Con decreto del 08/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Vanno preliminarmente disattese le doglianze di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa di parte appellata nella comparsa di costituzione
Quanto alla inammissibilità correlata alla criticità dell'atto introduttivo del giudizio di appello rilevata dal giudice alla prima udienza ( 8 luglio 2023) vale solo osservare che la rilevata discrasia della vocatio in ius ( riguardo al luogo sede del giudice adito) è stata corretta rinnovazione che non ha determinato le conseguenze pretesa dall'appellato, in quanto il giudice alla prima udienza ha nel disporre la rinnovazione ha ritenuto che nonostante l'errore del luogo del giudice adito ( Catania piuttosto che Siracusa) , attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica,
l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado vi fossero concludenti elementi fattuali per potere individuarlo correttamente.
Ne deriva che non può ritenersi avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza appellata come sostenuto dall'appellato.
Quanto alla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c va rilevato che i motivi svolti a sostegno della impugnazione non appaiono affatto lesivi del canone di specificità e chiarezza imposti dall'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte con orientamento pienamente condivisibile secondo cui “…..gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. 36841/2022).
Infatti nel caso di specie l'appellante ha esattamente espresso e individuato i capi della sentenza appellata dei quali chiedeva la riforma.
Quanto alla denunciata non ragionevole probabilità di accoglimento del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc non se ne ravvisano neanche gli estremi attesa la mera assertività della deduzione 3
da parte dell'appellato che non ha evidenziato le ragioni che condurrebbero alal rievata improcedibilità.
Ciò premesso va esaminato il primo motivo d'appello con cui lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il giudice di primo grado, negata alla ordinanza di inammissibilità emessa nel procedimento ex art. 669 c.p.c. la qualifica di titolo esecutivo, ha ritenuto la condanna alle spese ivi stabilita una sanzione per aver azionato il procedimento di reclamo in assenza dei presupposti e senza attendere l'esito del procedimento di merito derivante dall'azione cautelare, e che quindi solo proponendo un autonomo procedimento monitorio avrebbe potuto concretamente ottenere il soddisfacimento di tale credito.
La censura appare fondata per le ragioni che seguono.
Va rilevato che l'ordinanza di cui si discute, ha dichiarato inammissibile il reclamo sul presupposto che il provvedimento reclamato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. era affetto da vizi formali, disponendo la condanna alle spese del reclamante.
Secondo l'appellante l'ordinanza reclamata, seppur non costituisse un provvedimento decisorio sulla fondatezza della domanda cautelare, aveva comunque rilevato la inammissibilità del procedimento volto alla revoca del provvedimento reclamato per vizio della citazione.
Ora ad avviso di questo giudice la condanna alle spese correlata ad un provvedimento giurisdizionale in ogni caso definitorio di una fase processuale, nel caso per l'appunto quella del reclamo, non può non rilevarsi dotata di idoneità esecutiva, seppur correlata all'esito della eventualmente istaurata fase di merito, nel caso di specie successivamente peraltro conclusasi.
Del resto diversamente argomentando dovrebbe sostenersi che nei confronti del reclamante, odierno opponente, il reclamato potrebbe annoverare un doppio titolo, ovverosia quello correlato direttamente alla ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 bis cpc e il decreto ingiuntivo.
Deve invece ritenersi anche in conformità alla esigenza di osservare le regole di correttezza e di buona fede scongiurando una duplicazione della medesima pretesa ( non essendovi ragione alcuna di cautela per poter agire) l'appellato avrebbe dovuto attendere l'esito della fase di merito per azionare la predetta ordinanza, che ben poteva configurarsi quale titolo esecutivo.
Invero qualora il giudizio di merito sia instaurato, resta sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, il merito della tutela sia in ordine al profilo cautelare che a quello di merito (cfr. Cass. Civ. 6180/2019).
Non è inutile richiamare ancora l' orientamento della giurisprudenza di legittimità che ribadisce l'autonomia del procedimento cautelare e impone la distinzione nella liquidazione delle spese legali 4
rispetto al giudizio di merito ( così Cass. n. 3180/2025, che ha stabilito che i compensi per la fase cautelare devono essere liquidati separatamente da quelli della fase di merito).
Ne risulta che l'attuale appellato doveva ritenersi in possesso di un titolo che gli consentiva il recupero delle spese liquidate con l'ordinanza reclamata notificata e che quindi non avrebbe dovuto azionare la pretesa in via monitoria in quanto la pretesa era senz'altro esigibile .
Ne deriva che la pretesa azionata mediante il decreto ingiuntivo opposto doveva comunque ritenersi improponibile in quanto nascente dal rapporto obbligatorio di cui all'ordinanza come era stato rilevato dall'opponente all'udienza ex art. 320 c.p.c., del 04.05.2022, nei termini di legge.
Per queste assorbenti ragioni l'appello va accolto e dichiarata la improponibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 633 cpc, revocandosi il decreto opposto.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi per entrambi i gradi come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva prestata, secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n.5272/2022 r.g. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Noto n. 34/2022 in riforma Controparte_2 dell'appellata decisione dichiara improponibile la domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto che revoca e condanna l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese processuali che si liquidano per il giudizio di primo grado nella somma di euro 633,00 e in quella di euro 1278,00 per il presente grado, oltre al rimborso spese generali iva e CPA.
Siracusa 21 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore