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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 5766/2023
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U.Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
Per:
La dott.ssa AN IN C.F. e l'ing. C.F. C.F._1 Parte_1
rapp.ti e difesi dagli avvocati . Luigi Torrese e C.F._2 CP_1
elett.te dom.ti in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso lo
[...] studio dell'avv Luigi Torrese , giusta procura in atti;
Attore
c.f. C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Mario Castellano presso il cui studio in Vico Equense, al C.so
Umberto I° n. 49 elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Al presente è stato riunito per ragioni di connessione il procedimento avente il numero di Rg 5768/2023 avendo il medesimo oggetto ed il medesimo resistente.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di precetto notificato alla dottoressa AN IN in data 7.11.2023 per un importo di € 2.340,02 nonché il precetto dell'importo di € 2.459,69 notificato in pari data all'ing. . Parte_1
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Sussiste la competenza per territorio e per valore dell'autorità adita del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà della controparte di procedere ad esecuzione cui l'atto di precetto dà l'avvio ed è quindi parte del suddetto processo.
Al pari risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi né tanto meno sono stati avanzati dalle parti elementi tali da giustificare una differente determinazione sul punto.
All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e pertanto meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Dalla lettura della documentazione in atti e all'esito della vicenda processuale in ogni si rileva come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi .
In via preliminare gli odierni opponenti si dolgono della mancata notifica integrale del titolo esecutivo in quanto il ricorso ex art 702 bis da cui ha origine l'ordinanza non è stato loro notificato.
Dalla lettura della documentazione in atti tale rilievo risulta fondato perché documentalmente provato. Ne deriva che i precetti notificati sono nulli ex art.479 cpc e art.480 cpc per il quali l'esecuzione deve essere proceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
Nella circostanza in questione deve essere salvaguardato il diritto alla difesa degli intimati che devono essere posti in condizione di avere contezza della documentazione integrale che li riguarda e su cui si fonda il titolo esecutivo anche per meglio valutare la pretesa creditoria di controparte: vale a dire il ricorso ex art.702 bis emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata.
Tanto più che nell'ordinanza notificata viene fatto esplicito riferimento al ricorso da cui questa è scaturita;
quindi a maggior ragione, a fronte di un atto di precetto che li riguarda e i cui effetti si dispiegano nella loro sfera personale sia la dott.ssa che l'ing.IN hanno tutto il diritto a Pt_1 conoscerne il contenuto.
Sul punto quindi non può che quindi sancirsi la nullità dei precetti notificati alla luce di quanto evidenziato nel corso della vicenda processuale.
Del resto il concetto è supportato da copiosa giurisprudenza Cfr. su tutte
Cassazione Civile n.1096 del 2021 e Tribunale di Bergamo Ordinanza del
14.2.2022.
Nello circostanza siamo davanti ad una nullità testuale che non può essere classificata semplicemente come mera irregolarità poiché determina l'invalidità formale del titolo esecutivo.
In altre parole in questo caso è evidente come la notifica del titolo esecutivo sia presupposto di validità dell'azione esecutiva la quale senza non ha alcun effetto per il destinatario.
Sono quindi da rigettare le argomentazioni di parte opposta secondo cui non fosse da notificare anche il ricorso ex art.702 bis in quanto il titolo esecutivo è costituito anche dal relativo ricorso da cui scaturisce poi l'ordinanza. In ogni caso resta inteso che la pronunzia dell'autorità adita attiene esclusivamente agli atti di precetto impugnati e che la pretesa dell'odierna parte opposta può essere fatta valere in altra sede laddove lo si ritenga opportuno.
L'accertamento della nullità degli atti di precetto notificati agli opponenti , rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni avanzate dalle parti e sulle reciproche doglianze.
Questo perché alla luce della suddetta nullità non sussiste l'esigenza di entrare nel merito della questione.
Pertanto all'esito dell'istruttoria processuale espletata e vista la documentazione e gli atti di causa la domanda attorea è meritevole dell'accoglimento .
Non sussistono in questa sede sulla scorta di quanto evidenziato dagli atti i presupposti per una condanna ex art. cpc di parte soccombente.
Infatti malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- ai procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla dott.ssa dott.ssa AN IN e dall'ing. Pt_1
nei confronti di provvede come di seguito :
[...] Controparte_2
1 Accoglie le opposizioni spiegate da AN IN e avverso Parte_1 gli atti di precetto notificati in loro danno entrambe in data 7.11.2023 e per l' importo ognuno di € 2.459,69 da parte di;
Controparte_2
2. Dichiara nulli gli atti di precetto in questione e di conseguenza senza efficacia;
3. Condanna al pagamento delle competenze e spese Controparte_2 di lite che si determinano complessivamente in € 2252,60 di cui € 2000,00 per onorario ed € 252,60 per spese vive ed oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione al procuratore antistatario avvocati Luigi Torrese e Avv.to CP_1 cui sono da aggiungere in ogni caso eventuali spese successive se documentate.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 26.02.2025
Dott.Domenico Dente Gattola