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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1893 / 2022 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. BIAGINI LUCIA, presso il cui Studio ha Parte_1 C.F._1 eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con l'avv. SPAGNESI BEATRICE, presso il cui Controparte_1 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta ● disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...]
Firenze il 23/8/2013 con collocamento prevalente presso la madre in Prato, Via Castelnuovo n.
6. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'interesse, delle capacità e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, così che di volta in volta le decisioni saranno assunte dal genitore presso il quale si trovano il figlio. ● disporre
pag. 1 che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente schema, fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta dai genitori: - il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 - nel giorno di riposo lavorativo del padre per l'intera giornata sino alle 19.30; - Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. trascorrerà una settimana di dette vacanze Pt_1 Persona_1 con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che il figlio possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. - Relativamente alle ferie estive il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane consecutive di vacanza oltre una settimana anche non consecutiva, nel periodo che si avrà cura di comunicare entro il 30 Maggio di ogni anno. I genitori inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e si impegnano, nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro, a far osservare al figlio i vari impegni scolastici, ludici e sportivi. ● respingere la domanda di contributo al mantenimento di nella misura di € Persona_1
500,00 e disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 Persona_1 pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla sig.ra CP_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dal Giudice
[...] della Fase Presidenziale nel provvedimento provvisorio del 14/02/2023. ● disporre che i benefici per il figlio a carico, assegno unico universale e/o altre indennità, vengano interamente percepiti dalla sig.ra CP_1
● respingere la richiesta di versamento da parte del sig. della somma annuale di € 500,00 sul
[...] Pt_1 libretto postale intestato a . Con vittoria di spese e compensi” Persona_1
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: • Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...]
Firenze il 23/8/2013 con collocamento prevalente presso la madre in Prato, Via Castelnuovo n. 6/B. • Per quanto riguarda il diritto di visita del sig. nei confronti del figlio , disporre che il padre Parte_1 Per_1 possa tenere con sé il figlio , compatibilmente ai propri turni di lavoro, un pomeriggio a settimana Persona_1 dall'uscita di scuola di fino alle ore 21 e nel giorno di riposo lavorativo per l'intera giornata fino alle Per_1 ore 19.30. Ad ogni modo, i coniugi potranno accordarsi, di volta in volta, anche in relazione alle esigenze e agli orari lavorativi di ciascuno;
• Con riferimento al mantenimento del figlio minore, disporre che il sig. Pt_1 sia tenuto al versamento di un assegno mensile in suo favore per un importo pari ad Euro 500,00 mensili
(rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT) o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
il mantenimento potrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alle coordinate bancarie che la signora comunicherà all'ex marito, o comunque secondo le modalità CP_1 che il sig. riterrà più opportune purché tracciabili. Quanto alle spese straordinarie per il bambino, i Pt_1 coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa ad opera del genitore che ha anticipato la relativa spesa. • Disporre che il sig. si impegni Pt_1
a versare sul libretto di risparmio postale intestato a , già aperto presso Poste Italiane (Libretto Persona_1
pag. 2 n. 1-0690490206) la somma annuale di Euro 500,00, con le cadenze temporali prescelte dallo stesso Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 04.07.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02/08/2022, a chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
19/09/2004, in Prato (PO), trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 2004, parte II, Serie A, Atto n. 253.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: (1) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
in data 23/08/2013; (2) che la separazione è intervenuta in data 29-30/8/2019 a mezzo di
[...] accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 conv. nella
L. n. 162/2014, autorizzato con provvedimento del 03/9/2019 nel procedimento rubricato al N. Reg.
145/2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Prato al n. 703 P. II Serie C anno 2019; (3) che da allora non si è più ricostituita l'unione familiare;
(4) che gli accordi in sede di negoziazione assistita prevedevano, oltre all'affidamento condiviso di , un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del Persona_1 padre, dell'importo di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché l'impegno del padre a versare su un libretto di risparmio intestato al figlio, la somma annuale di € 500,00; (5) che il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente e le mutate condizioni economiche del medesimo impongono la revisione degli accordi raggiunti in sede di separazione.
Ha chiesto, quindi, quali provvedimenti accessori (a) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
(b) il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità stabilite nel ricorso introduttivo;
(c) la riduzione del contributo, a carico del padre, di mantenimento per il figlio, da stabilirsi in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione al 50% ad entrambi i coniugi dei benefici per il figlio a carico. si è ritualmente costituita in giudizio, associandosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, nel merito, ha dedotto: (1) che il padre non ha mai corrisposto il 50% delle spese straordinarie e pretende che la madre sopporti per intero le spese per attività ludiche e sportive, nonché per le ripetizioni scolastiche e per le baby sitter;
(2) che, in ogni caso, dagli atti non emergono modifiche tali da giustificare la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre, il quale percepisce uno stipendio fisso, mentre la madre, che ha un contratto di lavoro a chiamata, nell'ultimo anno non ha dichiarato redditi;
(3) che il padre ha una nuova compagna e non coinvolge nel nuovo assetto familiare;
(4) che il Per_1
pag. 3 ricorrente ultimamente ha difficoltà a tenere con sé il figlio per più di tre ore consecutive, tanto che non riesce più a pernottare presso il padre;
(5) che vi è un'alta conflittualità tra i genitori con Per_1 inevitabili ricadute sul figlio, il quale mostra un profondo disagio psicologico nel relazionarsi con il padre.
Ha chiesto, pertanto, di ammettere una CTU volta a verificare la capacità genitoriale del padre ed altresì di voler disporre un percorso di sostegno psicologico sia per i genitori, che per il figlio;
al contempo ha domandato l'affidamento di in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nei tempi indicati in comparsa di costituzione e risposta, nonché la conferma, a carico del padre, di un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinari, con conferma, altresì, del versamento annuale nella misura di € 500,00, da parte del ricorrente, sul libretto intestato al figlio.
Con ordinanza del 14.02.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 08.02.2023, il Presidente delegato f.f. del Tribunale di Prato, in via urgente e temporanea, ha disposto: l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del genitore non collocatario alle modalità stabilite in ordinanza;
la determinazione di un assegno periodico di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendo, infine, la causa innanzi al Giudice istruttore per la sua prosecuzione.
Avanti al G.I., in sede di udienza ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha insistito nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo status ed all'esito nella richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; parte convenuta nulla ha opposto, associandosi alla richiesta dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sullo status, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 532/2023, pubblicata in data 02.08.2023, l'intestato Tribunale ha, dunque, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per gli ulteriori approfondimenti istruttori.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale attestante le condizioni economiche delle parti e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 4 Affidamento, collocamento, diritto di visita del minore – Sul punto il Tribunale, alla luce delle richieste avanzate dalle parti nonché di quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria dal Presidente f.f. in sede presidenziale, non ravvisando motivi per derogare alla regola dettata dal legislatore, disponendo, pertanto,
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre. Tale regime, oltre a costituire la regola legislativa, rappresenta la soluzione più tutelante il benessere psico-fisico del minore, il quale ha recentemente dimostrato di avere qualche disagio nella relazione con il padre. Quest'ultimo, dal canto suo, ha dichiarato negli scritti difensivi conclusivi di essersi rivolto al Servizio Sociale per essere coadiuvato nella relazione padre/figlio
(circostanza questa non contestata dalla madre) dimostrando, con tale presa di coscienza, di avere buone capacità genitoriali e di non sottovalutare il malessere del figlio minore.
Con riguardo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, questo Tribunale ritiene di dover accogliere sul punto le richieste avanzate da parte ricorrente, sempre fatti salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra le parti. Pertanto, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 - nel giorno di riposo lavorativo del padre per l'intera giornata sino alle 19.30. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. Relativamente alle ferie estive il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane consecutive di vacanza oltre una settimana anche non consecutiva, nel periodo che si avrà cura di comunicare entro il 30 Maggio di ogni anno. Si precisa, tuttavia, che qualora il minore continui a manifestare disagio nel pernottare dal padre quest'ultimo dovrà rispettare i desideri del figlio, supportato dal servizio sociale autonomamente interpellato.
Mantenimento del minore - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147
e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame, allo stato attuale, si ritiene congruo confermare la somma di euro 350,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio che il padre dovrà corrispondere alla madre pag. 5 entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La ripartizione delle spese straordinarie dovrà avvenire in misura equivalente per entrambi i genitori.
Si evidenzia, sul punto, che il ricorrente ha uno stipendio di euro 1.300,00 mensili, non ha spese di locazione o di mutui, gode di alcuni risparmi ed ha un piccolo finanziamento con rata mensile di euro 137,00 circa. Al contrario, la convenuta è attualmente disoccupata e si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane e organizzative del figlio che non pernotta dal padre.
Per questi motivi
si ritiene che anche l'assegno unico dovrà essere versato interamente alla madre, quale genitore collocatario del minore.
Sulla domanda di versamento dell'importo di € 500,00 annui sul libretto intestato al figlio – Tale domanda deve ritenersi inammissibile, non costituendo oggetto di accertamento giudiziale. Le parti erano addivenute a tale accordo in sede di separazione, ma senza la concorde volontà delle stesse, non sussiste potere giurisdizionale sul punto, essendo una decisione rientrante nella libertà negoziale e privata delle parti.
Spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura dello stesso il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'integralmente compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede
1. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2. Salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, DISPONE che il padre possa vedere il figlio il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 - nel giorno di riposo lavorativo del padre per l'intera giornata sino alle 19.30. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. Relativamente alle ferie estive il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane consecutive di vacanza oltre una settimana anche non consecutiva, nel periodo che dovrà essere comunicato entro il 30 Maggio di ogni anno. Qualora il minore continui a manifestare disagio nel pernottare dal padre quest'ultimo dovrà rispettare i desideri del figlio, supportato dal servizio sociale autonomamente interpellato;
3. DISPONE che versi a entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1 Controparte_1
350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma Persona_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
pag. 6 4. PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
pag. 7 5. DISPONE che l'assegno unico e universale erogato dall' venga versato interamente alla CP_2 madre del minore, Controparte_1
6. DICHIARA inammissibile la domanda relativa al versamento della somma di euro 500,00 su libretto postale intestato al minore;
7. Spese compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
pag. 8