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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vincenzo SELMI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
CE AR TO e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Nomentana n. 91 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9545/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 02/02/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa subordinata - con Controparte_1 mansioni di medico specialista in oftalmologia - alle dipendenze del Parte_1 dal 12/11/2008 al 31/12/2018 in virtù di fittizi contratti di
[...] collaborazione libera-professionale reiteratamente prorogati, e dedotto di aver diritto a percepire la differenza tra i compensi corrisposti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici di ruolo del Servizio sanitario nazionale, oltre al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001,
1 ha agito in giudizio contro l' Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che tra
[...] la dott.ssa e l è intercorso un Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 12/11/2008 al 31/12/2018; 2. per l'effetto condannare l Parte_1 al pagamento in favore della ricorrente di €. 353.322,54 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima
[...] al pagamento in favore della stessa Parte_1 ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 calcolata sulla retribuzione mensile globale di fatto lorda di €. 5.456,63 per le ragioni in fatto ed in diritto specificate nel corpo dell'atto, nella misura maggiore di legge o, comunque, in quella ritenuta di giustizia;
4. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' Parte_1
I, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara la sussistenza di un rapporto di
[...] lavoro subordinato tra il ricorrente e l dal 12-11- Parte_1
2008 al 31-12-2018, con inquadramento di dirigente medico del Per l'effetto CP_2 condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della somma di euro 353.322,5a a favore della ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre interessi come per legge;
condanna l Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro
[...]
65.479,56 in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 36 d. lgs. 165/2001, e 32, l. 183/2010, oltre interessi come per legge;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata la domanda di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della prova emergente dall'istruttoria testimoniale svolta, dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di esecuzione tipiche della subordinazione, sia pure nella forma attenuata propria delle professioni intellettuali, senza alcuna distinzione rispetto all'attività lavorativa dei medici strutturati;
b) fondata, per l'effetto, la domanda di corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti di collaborazione e quanto dovuto in base al CCNL di settore, ivi compresa l'indennità di esclusività; c) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, trattandosi di rapporto che, al momento del suo svolgimento, non era assistito da stabilità reale ed essendo, pertanto, decorsa la prescrizione soltanto dal 31/12/2018; d) fondata la domanda di condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, essendo stato il contratto di collaborazione di fatto utilizzato per aggirare le norme sul reclutamento della P.A. ed essendo lo stesso per tale ragione nullo per violazione di norme
2 imperative, con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, da quantificare nella misura massima di 12 mensilità dato il notevole protrarsi dei contratti libero-professionali fittizi. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla lavoratrice come prestazioni di lavoro subordinato, nella parte in cui ha accordato alla predetta il rivendicato diritto alle pretese differenze retributive per un importo pari ad € 353.322,54, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della originaria ricorrente al risarcimento del danno, liquidandolo, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, in un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione, e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal in primo grado. Parte_1
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Invitata la parte appellata alla produzione di conteggi alternativi a quelli depositati in atti, e disposto ulteriore rinvio con termine per note in tema di prescrizione, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3 3.1. La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, l' appellante lamenta l'erroneità Pt_1 dell'affermazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sostenendo, in particolare, che: i) tra la dott.ssa e il CP_1 Parte_1 non è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma un
[...] rapporto di collaborazione continuativa del tutto genuino, nell'ambito della UOC di Oftalmologia, nell'ambito del progetto di inserire i dottorandi nell'ambito dell'attività assistenziale e consulenziale;
ii) il fatto che la stessa eseguisse dei turni presso il reparto di Oftalmologia, peraltro in maniera davvero sporadica rispetto al personale subordinato, posto che il nome della ricorrente appare al massimo una/due volte al mese, non esclude in alcun modo la sussistenza del rapporto di lavoro autonomo nell'ambito del sistema sanitario, secondo quanto ormai stabilito dalla giurisprudenza, né l'identità con il personale di ruolo, ma anzi denota la peculiarità del rapporto, considerata la citata sporadicità rispetto agli altri nominativi;
iii) l'inserimento del suo nome in una o due e-mail della mailing list non indica un potere direttivo sulla ricorrente, in quanto il mero invio della comunicazione da parte della dirigenza, non esclude che le medesime comunicazioni siano state inviate per errore o solo per conoscenza alla stessa, né che sia stata sottoposta al potere direttivo del direttore generale, né che la medesima abbia poi adempiuto alla prescrizione;
iv) l'utilizzo dei ricettari, così come le istruzioni sulla prescrizione dei medicinali e la conoscenza dell'opuscolo, non denota, in alcun modo, né un'attività di tipo subordinato né l'identità con il personale di ruolo, in quanto trattasi di mezzi e circostanze proprie della professione medica, sia essa subordinata o autonoma, mentre il pagamento del compenso a cadenza fissa non è in alcun modo incompatibile con la natura coordinata e continuativa del rapporto;
v) l'obbligo di comunicazione di ferie, permessi e malattia è stato dedotto, ma non documentato, tanto che la ricorrente non ha prodotto alcun piano ferie né alcuna comunicazione di assenza o malattia;
ciò a riprova della mancata sottoposizione ad orari rigidi nonché a qualsivoglia potere direttivo, e, in ogni caso, anche qualora la ricorrente avesse presentato la relativa documentazione, dalla semplice comunicazione - di ferie, assenze o malattie - non potrebbe direttamente collegarsi un vincolo di subordinazione, bensì la semplice sussistenza di esigenze di organizzazione della struttura in cui la professionista svolge la propria attività; vi) la natura subordinata del rapporto non può ritenersi provata neppure alla luce dell'istruttoria svolta, atteso che nelle dichiarazioni dei testi è stato genericamente affermato che la ricorrente svolgesse la propria attività nell'ambito della UOC di riferimento con i colleghi strutturati per 38 ore settimanali diversamente dagli strutturati che invece ne eseguivano 28, ma ciò non esclude che la medesima svolgesse elevata professionalità di natura parasubordinata: le circostanze su cui i testimoni sono
4 stati chiamati a testimoniare appaiono del tutto generiche e inidonee a provare la domanda di controparte, posto che non è mai stata descritta in che cosa esattamente si concretizzasse la prestazione professionale richiesta.
4.1. Osserva la Corte, in primo luogo, che se è vero che ogni attività lavorativa può essere svolta sia sotto le forme del lavoro subordinato che del lavoro autonomo, è altresì corretto affermare che, in disparte il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti, poiché ciò che conta è la volontà espressa dalle medesime al momento della stipula, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va accertata sulla base di taluni indici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che vanno individuati mediante un accertamento fattuale compiuto dal giudice.
4.2. Come è noto, la Suprema Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, ha affermato i seguenti principi: i) occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009); ii) l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013); iii) nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale, il criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, quali ad esempio l'inserimento in turni lavorativi predisposti dal datore di lavoro, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione in ordine alla fruizione delle ferie (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del 25/05/2004).
4.3. Applicando i riportati principi al caso di specie, ritiene la Corte che le censure del gravame siano destituite di fondamento, alla stregua di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie in atti.
4.4. Vanno considerate, a tal proposito, innanzitutto le dichiarazione rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.4.1. Il teste , collega della dott.ssa dal 2008 e suo Testimone_1 CP_1 responsabile diretto in qualità di Direttore della U.O.C., ha riferito che: i) la dott.ssa ha lavorato presso l'OR , CP_1 Controparte_3
5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alternandosi nei turni ed assistendo i pazienti con patologie oculari infiammatorie, osservando orari di entrata e di uscita dalle ore 8,00 alle ore 14,30-15,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00, alternandosi con il personale medico della UOC, tra cui anche dipendenti dell'azienda; il turno era unico per tutti senza differenze con i dipendenti, e veniva predisposto dai tre Direttori dell'UOC; ii) la dott.ssa si occupava delle visite ambulatoriali CP_1
e delle visite ai degenti e di consulenze presso la e la Controparte_4
, dove veniva chiamata a dare la propria consulenza Controparte_5 oculistica quando vi erano pazienti per cui si sospettava anche la presenza di patologie oculistiche, essendo esperta della materia;
iii) egli predisponeva la ripartizione dei carichi di lavoro tra i medici, tra cui anche la dott.ssa CP_1 la quale doveva timbrare il cartellino in entrata ed in uscita, dapprima un cartellino cartaceo e poi un badge elettronico;
iv) periodicamente, circa una volta al mese o anche più spesso, si tenevano riunioni cui partecipavano tutti i medici della UOC, sia dipendenti che collaboratori: in tutto vi erano 7 medici, di cui 4 dipendenti e 3 collaboratori, e non vi era alcuna concreta differenza nel loro modo di lavorare;
le riunioni periodiche venivano organizzate per stabilire i turni e per confrontarci sui casi clinici più complessi;
v) i collaboratori erano inseriti nella struttura e facevano tutto ciò che c'era bisogno di fare: in caso di impedimento lo dovevano rappresentare al Direttore (ossia al teste), che autorizzava i permessi in caso di malattia, mentre nessuno dei medici, né collaboratori né dipendenti, potevano chiedere di assentarsi senza una giustificazione, e ciò in quanto gli appuntamenti erano tutti fissati e non potevano essere disdetti senza motivo;
vi) il piano ferie era unico per l'UOC, e in esso erano inclusi tutti i 7 medici della UOC: egli predisponeva il piano ferie, acquisendo le preferenze dei colleghi e decidevo in caso di mancato accordo;
vii) la dott.ssa in ambulatorio visitava i pazienti prenotati tramite CUP e durante CP_1
l'attività lavorativa era tenuta a indossare un cartellino con il logo dell' Pt_1 oltre che con il suo nominativo;
viii) nel periodo estivo era capitato che la dott.ssa lo avesse sostituito quale Direttore facente funzioni della UOC. CP_1
4.4.2. Il teste , dipendente dell'odierna appellante, da ultimo Testimone_2 responsabile della e collega della parte appellata dal 2008 al Parte_2 luglio 2016, ha riferito quanto segue: i) pur lavorando in un reparto diverso, la dott.ssa si occupava soprattutto di attività ambulatoriale e di CP_1 consulenze, ed anche delle visite ai degenti;
ii) i collaboratori svolgevano un numero di ore di 38 alla settimana, superiore rispetto a quelle degli strutturati universitari, che ne svolgevano 28; iii) venivano stabiliti orari per le visite ambulatoriali, dalle 8,00-8,30 alle 14,00 circa, ed eventualmente dei turni di pomeriggio determinati dai direttori delle UOC, ed in questi orari erano inglobate anche le attività di visita dei degenti, nonché di consulenza;
iv) quando la dott.ssa era di turno il pomeriggio doveva visitare eventuali pazienti di altri CP_1 reparti o dei nostri posti letto per cui era richiesta una consulenza oculistica, ed era tenuta altresì a rispettare i turni altrimenti il servizio sarebbe rimasto scoperto;
v) nei turni erano inseriti sia i collaboratori che i dipendenti, peraltro tra questi ultimi erano esclusi i dipendenti che svolgevano reperibilità chirurgica, perché diversamente organizzati;
vi) la dott.ssa doveva farsi CP_1 autorizzare dal responsabile per essere sostituita: ciò poteva accadere per varie
6 ragioni di carattere personale ma non c'era alcuna differenza tra strutturati e collaboratori in quanto era solo importante che la sostituzione risultasse in bacheca;
il Direttore in genere dava l'autorizzazione senza problemi;
vii) il responsabile della UOC predisponeva un unico piano ferie per collaboratori e dipendenti, cercando di venire incontro alle esigenze dei medici, mentre in caso di mancato accordo i responsabili imponevano le presenze nei turni;
viii) la dott.ssa aveva un cartellino per timbrare l'entrata e l'uscita ed un CP_1 cartellino da indossare, con il logo dell'Azienda ed il proprio nominativo;
ix) in linea di massima la dott.ssa lavorava cinque giorni alla settimana, dal CP_1 lunedì al venerdì svolgendo complessivamente 38 ore;
x) periodicamente si tenevano riunioni organizzative sia all'interno di ciascuna UOC che tra varie UOC, in cui si discuteva anche di adempimenti amministrativi, oltre che di casi medici particolari, ed a tali riunioni partecipavano sia i collaboratori che gli strutturati.
4.5. Va sottolineata, inoltre, la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in atti ai fini della qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti, documentazione proveniente dal' appellante e non oggetto di Pt_1 contestazione.
4.5.1. Rilevano, in particolare: a) il contratto stipulato in data 29/12/2008, oggetto di successive proroghe, che prevedeva espressamente all'art. 5 l'obbligo di giustificare le assenze dal servizio, ivi comprese le assenze per malattia;
b) i cartellini di presenza, che attestano regolari timbrature e registrazioni sia all'entrata che all'uscita dal luogo di lavoro;
c) le tabelle dei turni di consulenza, in cui la dott.ssa risulta sempre inserita;
d) il cartellini identificativo CP_1 della dott.ssa che reca il logo del il numero di CP_1 Parte_1 matricola della lavoratrice e la qualifica “dirigente medico”.
4.5.2. Si consideri, inoltre, che il contratto di collaborazione prevedeva altresì all'art. 4 che “La presenza nell'Azienda, sia pure in termini non vincolanti, si determina per effetto di una programmazione concordata in relazione alle esigenze di efficiente funzionamento della struttura e dovrà formare oggetto, comunque, di preventivo e documentabile accordo tra il Professionista e l'Azienda, rappresentata, nella fattispecie, dal Responsabile del Servizio presso il quale il professionista inizierà a prestare la propria attività”. Tuttavia, sia del richiamato
“preventivo e documentabile accordo”, che della “programmazione concordata” parte appellante non ha fornito alcuna prova, anzi, come sopra riportato, dall'istruttoria espletata è emerso in modo evidente che gli orari di lavoro erano imposti unilateralmente dal datore, avendo i testimoni riferito che la dott.ssa osservava un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali di lavoro, allo CP_1 stesso modo dei dirigenti medici di ruolo, in cui rientravano anche i turni di guardia, e che il responsabile dell'U.O.C. Oftalmologia era colui che organizzava unilateralmente i turni di presenza del personale medico, in cui era inserito anche l'odierna appellata (circostanza confermata anche dalle tabelle già richiamate).
4.6. Appare, pertanto, evidente come sia emerso con chiarezza un quadro del tutto incompatibile con i presupposti della collaborazione autonoma, in ragione sia dell'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Amministrazione, nell'ambito della quale la dott.ssa svolgeva la CP_1 propria attività lavorativa conformando la prestazione alle esigenze del datore di
7 lavoro nonché rispettando le procedure operative prestabilite, sia della sottoposizione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, sia infine dell'inserimento stabile nell'organizzazione dell'Azienda, presso la quale si recava quotidianamente, nel rispetto dell'orario di lavoro ed utilizzando esclusivamente strumentazione aziendale posta a sua disposizione. Inoltre, la lavoratrice disponeva di una propria postazione di lavoro ed utilizzava mezzi e strumenti di proprietà dell'appellante: insomma, era del tutto priva di una seppur minima struttura imprenditoriale, non assumeva alcun rischio di impresa e percepiva una retribuzione fissa e predeterminata e mensilmente corrisposta, circostanza pacifica e non contestata.
4.7. Il giudizio espresso dal Tribunale appare coerente rispetto ai principi espressi dalla Suprema Corte in tema di qualificazione della subordinazione per le prestazioni a carattere intellettuale, nonché corretto alla luce dell'accertato inserimento stabile della dr.ssa nell'organizzazione aziendale, tenuto CP_1 conto della continuità della prestazione protrattasi per oltre dieci anni senza soluzione di continuità, nonché dell'ampiezza delle mansioni affidatele, della mancanza di autonomia nei tempi e nelle modalità della prestazione, e della sottoposizione ad un potere direttivo che non si è limitato al mero coordinamento della attività del medico con quella dell' , ma è consistito Pt_3 nella puntuale gestione di tale attività sulla base di un modello organizzativo che non presenta alcun elemento di difformità rispetto al lavoro dei medici strutturati (cfr. ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedente conforme sentenza Corte di appello di Roma Sez. lavoro n. 207/2023).
4.8. Il primo motivo di appello deve pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, ritenersi infondato.
5. Il secondo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice, sostenendo, in sintesi, che: i) le domande della ricorrente soggiacciano al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. ed ha errato il primo giudice nell'individuare il dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, poiché non può sostenersi che il termine di prescrizione, nei casi di pubblico impiego privatizzato, cominci a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato;
ii) dalla giurisprudenza costituzionale in materia emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sè del rapporto stesso, bensì l'esistenza di una condizione psicologica di metus, condizione che non si verifica nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, poiché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi;
iii) il termine di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente in primo grado decorreva dal giorno dell'insorgenza dei crediti stessi, dunque il Tribunale avrebbe dovuto ritenere prescritto il diritto al pagamento delle differenze retributive per i ratei anteriori al quinquennio, decorrente, in assenza di atti interruttivi, dalla notifica del ricorso introduttivo (o quantomeno dalla sua proposizione), e dunque per tutte le somme maturate prima del 17/09/2014. 5.1. In merito alla questione della decorrenza della prescrizione nel rapporto di pubblico impiego, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già
8 assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 4776/2022, sentenza n. 665/2023).
5.2. In materia di prescrizione nei rapporti di lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene in alcuni casi intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
5.3. Ed invero, i giudici di legittimità (sentenza n. 35676/2021) hanno osservato che, a differenza di quanto accade nei rapporti di lavoro di cui all'art. 2126 c.c. interamente regolati dal diritto privato, per i quali la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, in merito al pubblico impiego la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143/1969, ha fornito diverse indicazioni. La Consulta, infatti, ha affermato che “la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto”; ha, altresì, evidenziato che
“secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato”; ha inoltre chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» (sent. Corte Cost. nr. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto)”.
5.4. Su tali premesse i giudici di legittimità hanno quindi affermato che “42. La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs nr. 165/2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.Lgs nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001). 43. In definitiva: — da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 63/1966, che — come chiarito nella sentenza nr. 143/1969 — riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
— dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. 44. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di
9 lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. 45. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
5.5. Anche nel caso in esame, così come in quelli esaminati dalla S.C., viene in rilievo una prestazione di fatto resa a favore di un soggetto pubblico in violazione di legge con diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. e anche in questo caso deve escludersi la configurabilità di un metus in ordine alla continuazione del rapporto, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e quindi non riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
5.6. Nel pubblico impiego c.d. contrattualizzato, dunque, la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto non solo nelle ipotesi di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro (Cass. n. 10219 del 28/5/2020, che ha enunciato tale principio ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), ma anche nelle fattispecie di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata (Cass. n. 35676 del 19/11/2021 cit.), poiché nell'uno e nell'altro caso difetta ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego ed è conseguentemente inconfigurabile un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
5.7. Trattasi di principi che la Suprema Corte ha confermato anche a Sezioni Unite (sentenza n. 36197 del 28/12/2023), alla cui stregua “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
5.7.1. Anche in epoca recente la Suprema Corte (ordinanza n. 11622/2024) ha ribadito quanto di seguito per completezza si riporta: “La Corte territoriale,
10 infatti, ha ritenuto di disattendere l'eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l'elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro. Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023). È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro lato, il rapporto di pubblico impiego. Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge. In questo quadro - nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego - emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione. Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del 19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto. A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame. Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto. Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso”.
11 5.8. Applicando tali principi al caso che occupa discende che la prescrizione delle pretese oggetto del presente giudizio è iniziata a decorrere sin dalla data iniziale di instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti, individuata dal primo giudice, senza che sul punto sia stata mossa alcuna censura, nella data del 12/11/2008. 5.9. Conseguentemente le rivendicazioni retributive dell'appellata potranno trovare accoglimento solo a decorrere dal 18/02/2014, ossia a partire dal quinquennio anteriore a quella che risulta essere la data di ricezione da parte dell' appellante della missiva datata 18/02/2019, primo atto interruttivo Pt_1 validamente effettuato tramite pec in pari data nei confronti dell'
[...]
. Parte_4
5.10. Il secondo motivo di appello deve, quindi, ritenersi fondato ed il suo accoglimento conduce ad una necessaria rideterminazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice, nei termini di cui si dirà oltre.
6. Diversamente, è infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui l'
[...]
lamenta una errata quantificazione delle differenze retributive Parte_4 sostenendo che: i) l' ha non soltanto contestato Parte_5
i conteggi di controparte, ma ha proposto conteggi alternativi, aderenti al CCNL di categoria, da cui risultavano, anche volendo considerare l'indennità di esclusività, differenze retributive per € 333.366,54, ed in assenza dell'indennità di esclusività € 262.652,29; ii) di tali conteggi alternativi il Tribunale non ha tenuto conto, erroneamente ritenendo che i conteggi di controparte dovessero ritenersi non contestati;
iii) si torna a ribadire che, posto che la Dott.ssa nell'ambito dei 10 anni di collaborazione ha percepito oltre € CP_1
450.000,00, i conteggi alla base della sentenza di prime cure appaiono del tutto sproporzionati rispetto a quanto stabilito dal CCNL;
iv) quanto all'indennità di esclusività, è stato ampiamente dedotto che la dott.ssa non è mai stata CP_1 sottoposta ad alcun vincolo di esclusiva nei confronti del Policlinico, come risulta dal contratto di lavoro.
6.1. Sul punto, ribadisce il Collegio che la contestazione mossa in primo grado dal' odierna appellante ai conteggi elaborati dalla ricorrente non può che Pt_1 essere definita oltremodo generica: difatti, parte convenuta nel giudizio di primo grado ha contestato in modo specifico unicamente la spettanza della c.d. indennità di esclusività, mentre per il resto si è limitata ad affermare che i conteggi dovevano ritenersi “sproporzionati” in quanto la dott.ssa CP_1 avrebbe percepito nel corso del rapporto somme ben maggiori, senza, tuttavia, precisare importi e relativi periodi, e soprattutto fornire prova documentale di tale assunto, come era suo onere.
6.2. Con riguardo alla indennità di esclusività, si osserva che l'argomento della mancata previsione nel contratto stipulato tra le parti di tale vincolo è del tutto irrilevante: come evidenziato correttamente dal primo giudice, il carattere esclusivo è connaturato al rapporto di lavoro a tempo determinato o anche di tipo professionale instaurato con le aziende sanitarie.
6.3. Difatti, l'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 prevede: i) al comma 1 “I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo a laureati di particolare e
12 comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”; ii) al comma 5 bis “Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi… Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
6.4. Appare evidente che, alla stregua della previsione di cui al comma 1, il rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetto esterno è sempre di carattere esclusivo, a meno che - come previsto dal comma 5 bis per il personale assunto con rapporto professionale - l' dimostri la previsione di una Pt_1 espressa deroga, mentre nel caso di specie l'odierna appellante sul punto nulla ha allegato né ha chiesto di dimostrare.
6.5. D'altro canto, come evidenziato dalla parte appellata, l'art. 15 quater, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 prevede espressamente che “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, …, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”, mentre il comma 4 della medesima norma statuisce che “I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo …”.
6.6. Nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la circostanza della esercitata opzione per il rapporto non esclusivo, ovvero dello svolgimento di attività professionale da parte della dott.ssa anche in favore di terzi, CP_1 va confermata la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto dovuta alla lavoratrice anche l'indennità di esclusività.
7. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, che censura la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata disposta la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno in favore della dott.ssa Parte_1 ai sensi dell'art. 36, d. lgs. 165/2001, sostenendo che: i) secondo la CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuative, non può trovare applicazione la tutela risarcitoria prevista per i contratti a termine;
ii) ciò in quanto non sussistono i presupposti
13 per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tanto ostando la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e nell'art. 97 della Costituzione;
iii) l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 riconosce al lavoratore pubblico dipendente soltanto le eventuali retribuzioni perse di cui all'art. 2126 c.c., che non hanno natura risarcitoria, ma retributiva, e comunque non è stata posta la questione della nullità della clausola di apposizione del termine.
7.1. Ritiene il Collegio, con richiamo anche in tal caso a precedenti conformi della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (ex multiis sentenza n. 324/2023, sentenza n. 1792/2023, sentenza n. 207/2023), che il danno subito dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 si identifichi con un danno c.d. da precarizzazione, ossia un danno da illegittima negazione della stabilità occupazionale, senza peraltro coincidere con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali (in tesi non percepiti), dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (Cass. n. 6046 del 13/3/2018).
7.2. Non può, in altri termini, essere confuso il diritto alle retribuzioni ex art. 2126 c.c. con il diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione “il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 15/03/2016 n. 5072 con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia subito detto abuso di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. 55. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno individuato una norma idonea allo scopo nell'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 56. Il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, , e nella sentenza della Corte Per_1 costituzionale n. 248 del 2018 ed è stato posto a base di tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. un. 02 agosto 2017, n. 19165)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 35676 del 2021).
7.3. Qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione professionale e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione
14 Europea (Cass. 8/05/2018 n. 10951; Cass. 19/11/2018 n. 29779; Cass. 24/12/2021 n. 41464). Nella specie, l'atteggiarsi del rapporto contrattuale secondo forme proprie del lavoro subordinato costituisce proprio l'ipotesi prevista (e vietata) dall'art. 7, comma 6, secondo capoverso d.lgs. 165/2001, laddove puntualizza che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
7.4. La simulazione del tipo contrattuale - e quindi in sostanza l'inquadramento del prestatore d'opera come lavoratore autonomo, laddove più correttamente egli avrebbe diritto ad essere assunto (a tempo indeterminato o, nelle ipotesi consentite dalla legge o dai contatti collettivi, a tempo determinato) - certamente costituisce una violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'impiego e l'assunzione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36, comma 5 d.lgs. 165/2001, poiché gli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis alla data di stipula del contratto, consentivano il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
7.5. In definitiva, l'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è norma di carattere generale che prevede il diritto al risarcimento del danno del lavoratore in tutti i casi derivanti dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative (cfr. Corte di appello di Roma sentenza n. 207/2023 cit.). Il principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” sentenza n. 5072/2016), pronunciato con riferimento a fattispecie relativa a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è certamente estensibile a tutte le ipotesi – quale quella oggetto del presente giudizio – di illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro mediante il ricorso reiterato a forme contrattuali di lavoro flessibile da parte della pubblica amministrazione.
7.6. La domanda risarcitoria della dott.ssa è stata, dunque, CP_1 correttamente ritenuta fondata dal primo giudice, anche tenuto conto del fatto che i vizi che dall'illegittimità del contratto di collaborazione autonoma non può che determinare l'illegittimità anche delle successive proroghe, con le quali in sostanza si è reiterata una prestazione lavorativa di natura subordinata resa in
15 violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, in quanto formalmente qualificata come lavoro autonomo. Le proroghe, peraltro, sarebbero da considerarsi illegittime anche se valutate alla luce della disciplina di cui all'art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, sia nel testo allora vigente e sia nel testo novellato dall'art. 1, comma 147 l. 24/12/2012 n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013. Tale novella, infatti, ha vietato il rinnovo dell'incarico della prestazione coordinata e continuativa e ne ha ammesso la proroga soltanto in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
8. Tenuto conto di tutto quanto sinora esposto, ed in particolare della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria della lavoratrice, le differenze retributive dovute a , nei limiti della Controparte_1 maturata prescrizione quinquennale, vanno quantificate, sulla base dei dati desumibili dai conteggi alternativi prodotti nel corso del giudizio di appello, nel complessivo importo lordo di € 199.452,93, di cui € 23.623,27 a titolo di TFR, in luogo della maggior somma di € 353.322,54 determinata in primo grado. Tuttavia, tale importo dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici.
9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della parte appellata giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria della lavoratrice, anche se per un importo inferiore a quello oggetto della domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' Controparte_6 al pagamento in favore di della minor
[...] Controparte_1 somma di € 199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo della maggior somma di € 353.322,54 determinata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ai sensi dell'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in € 7.200,00 e per il grado di appello in € 7.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i restanti due terzi a carico di parte appellante con distrazione in favore del procuratore di parte appellata.
Roma, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
16
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vincenzo SELMI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
CE AR TO e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Nomentana n. 91 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9545/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 02/02/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa subordinata - con Controparte_1 mansioni di medico specialista in oftalmologia - alle dipendenze del Parte_1 dal 12/11/2008 al 31/12/2018 in virtù di fittizi contratti di
[...] collaborazione libera-professionale reiteratamente prorogati, e dedotto di aver diritto a percepire la differenza tra i compensi corrisposti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici di ruolo del Servizio sanitario nazionale, oltre al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001,
1 ha agito in giudizio contro l' Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che tra
[...] la dott.ssa e l è intercorso un Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 12/11/2008 al 31/12/2018; 2. per l'effetto condannare l Parte_1 al pagamento in favore della ricorrente di €. 353.322,54 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima
[...] al pagamento in favore della stessa Parte_1 ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 calcolata sulla retribuzione mensile globale di fatto lorda di €. 5.456,63 per le ragioni in fatto ed in diritto specificate nel corpo dell'atto, nella misura maggiore di legge o, comunque, in quella ritenuta di giustizia;
4. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' Parte_1
I, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara la sussistenza di un rapporto di
[...] lavoro subordinato tra il ricorrente e l dal 12-11- Parte_1
2008 al 31-12-2018, con inquadramento di dirigente medico del Per l'effetto CP_2 condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della somma di euro 353.322,5a a favore della ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre interessi come per legge;
condanna l Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro
[...]
65.479,56 in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 36 d. lgs. 165/2001, e 32, l. 183/2010, oltre interessi come per legge;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata la domanda di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della prova emergente dall'istruttoria testimoniale svolta, dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di esecuzione tipiche della subordinazione, sia pure nella forma attenuata propria delle professioni intellettuali, senza alcuna distinzione rispetto all'attività lavorativa dei medici strutturati;
b) fondata, per l'effetto, la domanda di corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti di collaborazione e quanto dovuto in base al CCNL di settore, ivi compresa l'indennità di esclusività; c) infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, trattandosi di rapporto che, al momento del suo svolgimento, non era assistito da stabilità reale ed essendo, pertanto, decorsa la prescrizione soltanto dal 31/12/2018; d) fondata la domanda di condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, essendo stato il contratto di collaborazione di fatto utilizzato per aggirare le norme sul reclutamento della P.A. ed essendo lo stesso per tale ragione nullo per violazione di norme
2 imperative, con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, da quantificare nella misura massima di 12 mensilità dato il notevole protrarsi dei contratti libero-professionali fittizi. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla lavoratrice come prestazioni di lavoro subordinato, nella parte in cui ha accordato alla predetta il rivendicato diritto alle pretese differenze retributive per un importo pari ad € 353.322,54, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della originaria ricorrente al risarcimento del danno, liquidandolo, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, in un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione, e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal in primo grado. Parte_1
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Invitata la parte appellata alla produzione di conteggi alternativi a quelli depositati in atti, e disposto ulteriore rinvio con termine per note in tema di prescrizione, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3 3.1. La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, l' appellante lamenta l'erroneità Pt_1 dell'affermazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sostenendo, in particolare, che: i) tra la dott.ssa e il CP_1 Parte_1 non è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma un
[...] rapporto di collaborazione continuativa del tutto genuino, nell'ambito della UOC di Oftalmologia, nell'ambito del progetto di inserire i dottorandi nell'ambito dell'attività assistenziale e consulenziale;
ii) il fatto che la stessa eseguisse dei turni presso il reparto di Oftalmologia, peraltro in maniera davvero sporadica rispetto al personale subordinato, posto che il nome della ricorrente appare al massimo una/due volte al mese, non esclude in alcun modo la sussistenza del rapporto di lavoro autonomo nell'ambito del sistema sanitario, secondo quanto ormai stabilito dalla giurisprudenza, né l'identità con il personale di ruolo, ma anzi denota la peculiarità del rapporto, considerata la citata sporadicità rispetto agli altri nominativi;
iii) l'inserimento del suo nome in una o due e-mail della mailing list non indica un potere direttivo sulla ricorrente, in quanto il mero invio della comunicazione da parte della dirigenza, non esclude che le medesime comunicazioni siano state inviate per errore o solo per conoscenza alla stessa, né che sia stata sottoposta al potere direttivo del direttore generale, né che la medesima abbia poi adempiuto alla prescrizione;
iv) l'utilizzo dei ricettari, così come le istruzioni sulla prescrizione dei medicinali e la conoscenza dell'opuscolo, non denota, in alcun modo, né un'attività di tipo subordinato né l'identità con il personale di ruolo, in quanto trattasi di mezzi e circostanze proprie della professione medica, sia essa subordinata o autonoma, mentre il pagamento del compenso a cadenza fissa non è in alcun modo incompatibile con la natura coordinata e continuativa del rapporto;
v) l'obbligo di comunicazione di ferie, permessi e malattia è stato dedotto, ma non documentato, tanto che la ricorrente non ha prodotto alcun piano ferie né alcuna comunicazione di assenza o malattia;
ciò a riprova della mancata sottoposizione ad orari rigidi nonché a qualsivoglia potere direttivo, e, in ogni caso, anche qualora la ricorrente avesse presentato la relativa documentazione, dalla semplice comunicazione - di ferie, assenze o malattie - non potrebbe direttamente collegarsi un vincolo di subordinazione, bensì la semplice sussistenza di esigenze di organizzazione della struttura in cui la professionista svolge la propria attività; vi) la natura subordinata del rapporto non può ritenersi provata neppure alla luce dell'istruttoria svolta, atteso che nelle dichiarazioni dei testi è stato genericamente affermato che la ricorrente svolgesse la propria attività nell'ambito della UOC di riferimento con i colleghi strutturati per 38 ore settimanali diversamente dagli strutturati che invece ne eseguivano 28, ma ciò non esclude che la medesima svolgesse elevata professionalità di natura parasubordinata: le circostanze su cui i testimoni sono
4 stati chiamati a testimoniare appaiono del tutto generiche e inidonee a provare la domanda di controparte, posto che non è mai stata descritta in che cosa esattamente si concretizzasse la prestazione professionale richiesta.
4.1. Osserva la Corte, in primo luogo, che se è vero che ogni attività lavorativa può essere svolta sia sotto le forme del lavoro subordinato che del lavoro autonomo, è altresì corretto affermare che, in disparte il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti, poiché ciò che conta è la volontà espressa dalle medesime al momento della stipula, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va accertata sulla base di taluni indici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che vanno individuati mediante un accertamento fattuale compiuto dal giudice.
4.2. Come è noto, la Suprema Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, ha affermato i seguenti principi: i) occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009); ii) l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013); iii) nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale, il criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, quali ad esempio l'inserimento in turni lavorativi predisposti dal datore di lavoro, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione in ordine alla fruizione delle ferie (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del 25/05/2004).
4.3. Applicando i riportati principi al caso di specie, ritiene la Corte che le censure del gravame siano destituite di fondamento, alla stregua di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie in atti.
4.4. Vanno considerate, a tal proposito, innanzitutto le dichiarazione rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.4.1. Il teste , collega della dott.ssa dal 2008 e suo Testimone_1 CP_1 responsabile diretto in qualità di Direttore della U.O.C., ha riferito che: i) la dott.ssa ha lavorato presso l'OR , CP_1 Controparte_3
5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alternandosi nei turni ed assistendo i pazienti con patologie oculari infiammatorie, osservando orari di entrata e di uscita dalle ore 8,00 alle ore 14,30-15,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00, alternandosi con il personale medico della UOC, tra cui anche dipendenti dell'azienda; il turno era unico per tutti senza differenze con i dipendenti, e veniva predisposto dai tre Direttori dell'UOC; ii) la dott.ssa si occupava delle visite ambulatoriali CP_1
e delle visite ai degenti e di consulenze presso la e la Controparte_4
, dove veniva chiamata a dare la propria consulenza Controparte_5 oculistica quando vi erano pazienti per cui si sospettava anche la presenza di patologie oculistiche, essendo esperta della materia;
iii) egli predisponeva la ripartizione dei carichi di lavoro tra i medici, tra cui anche la dott.ssa CP_1 la quale doveva timbrare il cartellino in entrata ed in uscita, dapprima un cartellino cartaceo e poi un badge elettronico;
iv) periodicamente, circa una volta al mese o anche più spesso, si tenevano riunioni cui partecipavano tutti i medici della UOC, sia dipendenti che collaboratori: in tutto vi erano 7 medici, di cui 4 dipendenti e 3 collaboratori, e non vi era alcuna concreta differenza nel loro modo di lavorare;
le riunioni periodiche venivano organizzate per stabilire i turni e per confrontarci sui casi clinici più complessi;
v) i collaboratori erano inseriti nella struttura e facevano tutto ciò che c'era bisogno di fare: in caso di impedimento lo dovevano rappresentare al Direttore (ossia al teste), che autorizzava i permessi in caso di malattia, mentre nessuno dei medici, né collaboratori né dipendenti, potevano chiedere di assentarsi senza una giustificazione, e ciò in quanto gli appuntamenti erano tutti fissati e non potevano essere disdetti senza motivo;
vi) il piano ferie era unico per l'UOC, e in esso erano inclusi tutti i 7 medici della UOC: egli predisponeva il piano ferie, acquisendo le preferenze dei colleghi e decidevo in caso di mancato accordo;
vii) la dott.ssa in ambulatorio visitava i pazienti prenotati tramite CUP e durante CP_1
l'attività lavorativa era tenuta a indossare un cartellino con il logo dell' Pt_1 oltre che con il suo nominativo;
viii) nel periodo estivo era capitato che la dott.ssa lo avesse sostituito quale Direttore facente funzioni della UOC. CP_1
4.4.2. Il teste , dipendente dell'odierna appellante, da ultimo Testimone_2 responsabile della e collega della parte appellata dal 2008 al Parte_2 luglio 2016, ha riferito quanto segue: i) pur lavorando in un reparto diverso, la dott.ssa si occupava soprattutto di attività ambulatoriale e di CP_1 consulenze, ed anche delle visite ai degenti;
ii) i collaboratori svolgevano un numero di ore di 38 alla settimana, superiore rispetto a quelle degli strutturati universitari, che ne svolgevano 28; iii) venivano stabiliti orari per le visite ambulatoriali, dalle 8,00-8,30 alle 14,00 circa, ed eventualmente dei turni di pomeriggio determinati dai direttori delle UOC, ed in questi orari erano inglobate anche le attività di visita dei degenti, nonché di consulenza;
iv) quando la dott.ssa era di turno il pomeriggio doveva visitare eventuali pazienti di altri CP_1 reparti o dei nostri posti letto per cui era richiesta una consulenza oculistica, ed era tenuta altresì a rispettare i turni altrimenti il servizio sarebbe rimasto scoperto;
v) nei turni erano inseriti sia i collaboratori che i dipendenti, peraltro tra questi ultimi erano esclusi i dipendenti che svolgevano reperibilità chirurgica, perché diversamente organizzati;
vi) la dott.ssa doveva farsi CP_1 autorizzare dal responsabile per essere sostituita: ciò poteva accadere per varie
6 ragioni di carattere personale ma non c'era alcuna differenza tra strutturati e collaboratori in quanto era solo importante che la sostituzione risultasse in bacheca;
il Direttore in genere dava l'autorizzazione senza problemi;
vii) il responsabile della UOC predisponeva un unico piano ferie per collaboratori e dipendenti, cercando di venire incontro alle esigenze dei medici, mentre in caso di mancato accordo i responsabili imponevano le presenze nei turni;
viii) la dott.ssa aveva un cartellino per timbrare l'entrata e l'uscita ed un CP_1 cartellino da indossare, con il logo dell'Azienda ed il proprio nominativo;
ix) in linea di massima la dott.ssa lavorava cinque giorni alla settimana, dal CP_1 lunedì al venerdì svolgendo complessivamente 38 ore;
x) periodicamente si tenevano riunioni organizzative sia all'interno di ciascuna UOC che tra varie UOC, in cui si discuteva anche di adempimenti amministrativi, oltre che di casi medici particolari, ed a tali riunioni partecipavano sia i collaboratori che gli strutturati.
4.5. Va sottolineata, inoltre, la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in atti ai fini della qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti, documentazione proveniente dal' appellante e non oggetto di Pt_1 contestazione.
4.5.1. Rilevano, in particolare: a) il contratto stipulato in data 29/12/2008, oggetto di successive proroghe, che prevedeva espressamente all'art. 5 l'obbligo di giustificare le assenze dal servizio, ivi comprese le assenze per malattia;
b) i cartellini di presenza, che attestano regolari timbrature e registrazioni sia all'entrata che all'uscita dal luogo di lavoro;
c) le tabelle dei turni di consulenza, in cui la dott.ssa risulta sempre inserita;
d) il cartellini identificativo CP_1 della dott.ssa che reca il logo del il numero di CP_1 Parte_1 matricola della lavoratrice e la qualifica “dirigente medico”.
4.5.2. Si consideri, inoltre, che il contratto di collaborazione prevedeva altresì all'art. 4 che “La presenza nell'Azienda, sia pure in termini non vincolanti, si determina per effetto di una programmazione concordata in relazione alle esigenze di efficiente funzionamento della struttura e dovrà formare oggetto, comunque, di preventivo e documentabile accordo tra il Professionista e l'Azienda, rappresentata, nella fattispecie, dal Responsabile del Servizio presso il quale il professionista inizierà a prestare la propria attività”. Tuttavia, sia del richiamato
“preventivo e documentabile accordo”, che della “programmazione concordata” parte appellante non ha fornito alcuna prova, anzi, come sopra riportato, dall'istruttoria espletata è emerso in modo evidente che gli orari di lavoro erano imposti unilateralmente dal datore, avendo i testimoni riferito che la dott.ssa osservava un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali di lavoro, allo CP_1 stesso modo dei dirigenti medici di ruolo, in cui rientravano anche i turni di guardia, e che il responsabile dell'U.O.C. Oftalmologia era colui che organizzava unilateralmente i turni di presenza del personale medico, in cui era inserito anche l'odierna appellata (circostanza confermata anche dalle tabelle già richiamate).
4.6. Appare, pertanto, evidente come sia emerso con chiarezza un quadro del tutto incompatibile con i presupposti della collaborazione autonoma, in ragione sia dell'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Amministrazione, nell'ambito della quale la dott.ssa svolgeva la CP_1 propria attività lavorativa conformando la prestazione alle esigenze del datore di
7 lavoro nonché rispettando le procedure operative prestabilite, sia della sottoposizione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, sia infine dell'inserimento stabile nell'organizzazione dell'Azienda, presso la quale si recava quotidianamente, nel rispetto dell'orario di lavoro ed utilizzando esclusivamente strumentazione aziendale posta a sua disposizione. Inoltre, la lavoratrice disponeva di una propria postazione di lavoro ed utilizzava mezzi e strumenti di proprietà dell'appellante: insomma, era del tutto priva di una seppur minima struttura imprenditoriale, non assumeva alcun rischio di impresa e percepiva una retribuzione fissa e predeterminata e mensilmente corrisposta, circostanza pacifica e non contestata.
4.7. Il giudizio espresso dal Tribunale appare coerente rispetto ai principi espressi dalla Suprema Corte in tema di qualificazione della subordinazione per le prestazioni a carattere intellettuale, nonché corretto alla luce dell'accertato inserimento stabile della dr.ssa nell'organizzazione aziendale, tenuto CP_1 conto della continuità della prestazione protrattasi per oltre dieci anni senza soluzione di continuità, nonché dell'ampiezza delle mansioni affidatele, della mancanza di autonomia nei tempi e nelle modalità della prestazione, e della sottoposizione ad un potere direttivo che non si è limitato al mero coordinamento della attività del medico con quella dell' , ma è consistito Pt_3 nella puntuale gestione di tale attività sulla base di un modello organizzativo che non presenta alcun elemento di difformità rispetto al lavoro dei medici strutturati (cfr. ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedente conforme sentenza Corte di appello di Roma Sez. lavoro n. 207/2023).
4.8. Il primo motivo di appello deve pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, ritenersi infondato.
5. Il secondo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice, sostenendo, in sintesi, che: i) le domande della ricorrente soggiacciano al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. ed ha errato il primo giudice nell'individuare il dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, poiché non può sostenersi che il termine di prescrizione, nei casi di pubblico impiego privatizzato, cominci a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato;
ii) dalla giurisprudenza costituzionale in materia emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sè del rapporto stesso, bensì l'esistenza di una condizione psicologica di metus, condizione che non si verifica nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, poiché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi;
iii) il termine di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente in primo grado decorreva dal giorno dell'insorgenza dei crediti stessi, dunque il Tribunale avrebbe dovuto ritenere prescritto il diritto al pagamento delle differenze retributive per i ratei anteriori al quinquennio, decorrente, in assenza di atti interruttivi, dalla notifica del ricorso introduttivo (o quantomeno dalla sua proposizione), e dunque per tutte le somme maturate prima del 17/09/2014. 5.1. In merito alla questione della decorrenza della prescrizione nel rapporto di pubblico impiego, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già
8 assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 4776/2022, sentenza n. 665/2023).
5.2. In materia di prescrizione nei rapporti di lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene in alcuni casi intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
5.3. Ed invero, i giudici di legittimità (sentenza n. 35676/2021) hanno osservato che, a differenza di quanto accade nei rapporti di lavoro di cui all'art. 2126 c.c. interamente regolati dal diritto privato, per i quali la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, in merito al pubblico impiego la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143/1969, ha fornito diverse indicazioni. La Consulta, infatti, ha affermato che “la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto”; ha, altresì, evidenziato che
“secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato”; ha inoltre chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» (sent. Corte Cost. nr. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto)”.
5.4. Su tali premesse i giudici di legittimità hanno quindi affermato che “42. La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs nr. 165/2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.Lgs nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001). 43. In definitiva: — da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 63/1966, che — come chiarito nella sentenza nr. 143/1969 — riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
— dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. 44. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di
9 lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. 45. In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
5.5. Anche nel caso in esame, così come in quelli esaminati dalla S.C., viene in rilievo una prestazione di fatto resa a favore di un soggetto pubblico in violazione di legge con diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. e anche in questo caso deve escludersi la configurabilità di un metus in ordine alla continuazione del rapporto, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e quindi non riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
5.6. Nel pubblico impiego c.d. contrattualizzato, dunque, la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto non solo nelle ipotesi di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro (Cass. n. 10219 del 28/5/2020, che ha enunciato tale principio ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), ma anche nelle fattispecie di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata (Cass. n. 35676 del 19/11/2021 cit.), poiché nell'uno e nell'altro caso difetta ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego ed è conseguentemente inconfigurabile un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
5.7. Trattasi di principi che la Suprema Corte ha confermato anche a Sezioni Unite (sentenza n. 36197 del 28/12/2023), alla cui stregua “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
5.7.1. Anche in epoca recente la Suprema Corte (ordinanza n. 11622/2024) ha ribadito quanto di seguito per completezza si riporta: “La Corte territoriale,
10 infatti, ha ritenuto di disattendere l'eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l'elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro. Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023). È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro lato, il rapporto di pubblico impiego. Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge. In questo quadro - nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego - emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione. Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del 19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto. A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame. Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto. Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso”.
11 5.8. Applicando tali principi al caso che occupa discende che la prescrizione delle pretese oggetto del presente giudizio è iniziata a decorrere sin dalla data iniziale di instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti, individuata dal primo giudice, senza che sul punto sia stata mossa alcuna censura, nella data del 12/11/2008. 5.9. Conseguentemente le rivendicazioni retributive dell'appellata potranno trovare accoglimento solo a decorrere dal 18/02/2014, ossia a partire dal quinquennio anteriore a quella che risulta essere la data di ricezione da parte dell' appellante della missiva datata 18/02/2019, primo atto interruttivo Pt_1 validamente effettuato tramite pec in pari data nei confronti dell'
[...]
. Parte_4
5.10. Il secondo motivo di appello deve, quindi, ritenersi fondato ed il suo accoglimento conduce ad una necessaria rideterminazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice, nei termini di cui si dirà oltre.
6. Diversamente, è infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui l'
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lamenta una errata quantificazione delle differenze retributive Parte_4 sostenendo che: i) l' ha non soltanto contestato Parte_5
i conteggi di controparte, ma ha proposto conteggi alternativi, aderenti al CCNL di categoria, da cui risultavano, anche volendo considerare l'indennità di esclusività, differenze retributive per € 333.366,54, ed in assenza dell'indennità di esclusività € 262.652,29; ii) di tali conteggi alternativi il Tribunale non ha tenuto conto, erroneamente ritenendo che i conteggi di controparte dovessero ritenersi non contestati;
iii) si torna a ribadire che, posto che la Dott.ssa nell'ambito dei 10 anni di collaborazione ha percepito oltre € CP_1
450.000,00, i conteggi alla base della sentenza di prime cure appaiono del tutto sproporzionati rispetto a quanto stabilito dal CCNL;
iv) quanto all'indennità di esclusività, è stato ampiamente dedotto che la dott.ssa non è mai stata CP_1 sottoposta ad alcun vincolo di esclusiva nei confronti del Policlinico, come risulta dal contratto di lavoro.
6.1. Sul punto, ribadisce il Collegio che la contestazione mossa in primo grado dal' odierna appellante ai conteggi elaborati dalla ricorrente non può che Pt_1 essere definita oltremodo generica: difatti, parte convenuta nel giudizio di primo grado ha contestato in modo specifico unicamente la spettanza della c.d. indennità di esclusività, mentre per il resto si è limitata ad affermare che i conteggi dovevano ritenersi “sproporzionati” in quanto la dott.ssa CP_1 avrebbe percepito nel corso del rapporto somme ben maggiori, senza, tuttavia, precisare importi e relativi periodi, e soprattutto fornire prova documentale di tale assunto, come era suo onere.
6.2. Con riguardo alla indennità di esclusività, si osserva che l'argomento della mancata previsione nel contratto stipulato tra le parti di tale vincolo è del tutto irrilevante: come evidenziato correttamente dal primo giudice, il carattere esclusivo è connaturato al rapporto di lavoro a tempo determinato o anche di tipo professionale instaurato con le aziende sanitarie.
6.3. Difatti, l'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 prevede: i) al comma 1 “I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo a laureati di particolare e
12 comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”; ii) al comma 5 bis “Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi… Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
6.4. Appare evidente che, alla stregua della previsione di cui al comma 1, il rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetto esterno è sempre di carattere esclusivo, a meno che - come previsto dal comma 5 bis per il personale assunto con rapporto professionale - l' dimostri la previsione di una Pt_1 espressa deroga, mentre nel caso di specie l'odierna appellante sul punto nulla ha allegato né ha chiesto di dimostrare.
6.5. D'altro canto, come evidenziato dalla parte appellata, l'art. 15 quater, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 prevede espressamente che “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, …, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”, mentre il comma 4 della medesima norma statuisce che “I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo …”.
6.6. Nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la circostanza della esercitata opzione per il rapporto non esclusivo, ovvero dello svolgimento di attività professionale da parte della dott.ssa anche in favore di terzi, CP_1 va confermata la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto dovuta alla lavoratrice anche l'indennità di esclusività.
7. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, che censura la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata disposta la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno in favore della dott.ssa Parte_1 ai sensi dell'art. 36, d. lgs. 165/2001, sostenendo che: i) secondo la CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuative, non può trovare applicazione la tutela risarcitoria prevista per i contratti a termine;
ii) ciò in quanto non sussistono i presupposti
13 per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tanto ostando la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e nell'art. 97 della Costituzione;
iii) l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 riconosce al lavoratore pubblico dipendente soltanto le eventuali retribuzioni perse di cui all'art. 2126 c.c., che non hanno natura risarcitoria, ma retributiva, e comunque non è stata posta la questione della nullità della clausola di apposizione del termine.
7.1. Ritiene il Collegio, con richiamo anche in tal caso a precedenti conformi della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (ex multiis sentenza n. 324/2023, sentenza n. 1792/2023, sentenza n. 207/2023), che il danno subito dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 si identifichi con un danno c.d. da precarizzazione, ossia un danno da illegittima negazione della stabilità occupazionale, senza peraltro coincidere con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali (in tesi non percepiti), dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (Cass. n. 6046 del 13/3/2018).
7.2. Non può, in altri termini, essere confuso il diritto alle retribuzioni ex art. 2126 c.c. con il diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione “il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 15/03/2016 n. 5072 con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia subito detto abuso di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. 55. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno individuato una norma idonea allo scopo nell'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 56. Il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, , e nella sentenza della Corte Per_1 costituzionale n. 248 del 2018 ed è stato posto a base di tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. un. 02 agosto 2017, n. 19165)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 35676 del 2021).
7.3. Qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione professionale e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione
14 Europea (Cass. 8/05/2018 n. 10951; Cass. 19/11/2018 n. 29779; Cass. 24/12/2021 n. 41464). Nella specie, l'atteggiarsi del rapporto contrattuale secondo forme proprie del lavoro subordinato costituisce proprio l'ipotesi prevista (e vietata) dall'art. 7, comma 6, secondo capoverso d.lgs. 165/2001, laddove puntualizza che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
7.4. La simulazione del tipo contrattuale - e quindi in sostanza l'inquadramento del prestatore d'opera come lavoratore autonomo, laddove più correttamente egli avrebbe diritto ad essere assunto (a tempo indeterminato o, nelle ipotesi consentite dalla legge o dai contatti collettivi, a tempo determinato) - certamente costituisce una violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'impiego e l'assunzione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36, comma 5 d.lgs. 165/2001, poiché gli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis alla data di stipula del contratto, consentivano il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
7.5. In definitiva, l'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è norma di carattere generale che prevede il diritto al risarcimento del danno del lavoratore in tutti i casi derivanti dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative (cfr. Corte di appello di Roma sentenza n. 207/2023 cit.). Il principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” sentenza n. 5072/2016), pronunciato con riferimento a fattispecie relativa a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è certamente estensibile a tutte le ipotesi – quale quella oggetto del presente giudizio – di illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro mediante il ricorso reiterato a forme contrattuali di lavoro flessibile da parte della pubblica amministrazione.
7.6. La domanda risarcitoria della dott.ssa è stata, dunque, CP_1 correttamente ritenuta fondata dal primo giudice, anche tenuto conto del fatto che i vizi che dall'illegittimità del contratto di collaborazione autonoma non può che determinare l'illegittimità anche delle successive proroghe, con le quali in sostanza si è reiterata una prestazione lavorativa di natura subordinata resa in
15 violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, in quanto formalmente qualificata come lavoro autonomo. Le proroghe, peraltro, sarebbero da considerarsi illegittime anche se valutate alla luce della disciplina di cui all'art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, sia nel testo allora vigente e sia nel testo novellato dall'art. 1, comma 147 l. 24/12/2012 n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013. Tale novella, infatti, ha vietato il rinnovo dell'incarico della prestazione coordinata e continuativa e ne ha ammesso la proroga soltanto in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
8. Tenuto conto di tutto quanto sinora esposto, ed in particolare della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria della lavoratrice, le differenze retributive dovute a , nei limiti della Controparte_1 maturata prescrizione quinquennale, vanno quantificate, sulla base dei dati desumibili dai conteggi alternativi prodotti nel corso del giudizio di appello, nel complessivo importo lordo di € 199.452,93, di cui € 23.623,27 a titolo di TFR, in luogo della maggior somma di € 353.322,54 determinata in primo grado. Tuttavia, tale importo dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici.
9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della parte appellata giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria della lavoratrice, anche se per un importo inferiore a quello oggetto della domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' Controparte_6 al pagamento in favore di della minor
[...] Controparte_1 somma di € 199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo della maggior somma di € 353.322,54 determinata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ai sensi dell'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in € 7.200,00 e per il grado di appello in € 7.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i restanti due terzi a carico di parte appellante con distrazione in favore del procuratore di parte appellata.
Roma, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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