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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 20032/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20032/2019, promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Lipari, Vico Parte_1 C.F._1
Montebello, n. 18/20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Franzini e Andrea Pirri, giusta procura in atti
ATTORE
residente in [...]
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 20/04/2019, l'avv. Pt_1 conveniva in giudizio affinché venisse condannato al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza della condotta diffamatoria perpetrata in suo danno e accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.
Esponeva che “L'odierno istante, titolare dello Studio Previti Associazione Professionale, nel tempo prestava assistenza difensiva al sig. in varie controversie Controparte_1 giudiziarie civili e societarie che lo vedevano coinvolto. 2 Per l'attività difensiva prestata sino al
2008, il signor correttamente corrispondeva, a titolo di onorari, l'importo di euro CP_1
24.746,39, con tre distinti bonifici del 9 giugno 2008. 3 A fronte di tali versamenti, lo Studio
Previti Associazione Professionale emetteva corrispondenti regolari fatture in data 16 giugno pagina 1 di 5 2008… 4. In relazione ad una diversa e successiva attività difensiva del 2009 legata ai vari procedimenti civili, lo Studio Previti Associazione Professionale emetteva poi quattro ulteriori notule pro-forma (notule nn. 7, 8, 10, 11 del 2009) per complessivi euro 33.412,76” (pag. 2 citazione). Aggiungeva che “Nel 2013, il signor cercava di contestare tali ultime CP_1 debenze rassegnando un atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale azione di indebito arricchimento, nonché un ricorso in opposizione all'esecuzione.
7. Proprio in tali due atti, nonché persino in un esposto presentato alla Guardia di Finanza, il propalava la CP_1 falsa affermazione (oggetto di addebito ex art. 595 c.p. nel presente procedimento) secondo cui, in relazione ai precedenti pagamenti del 9 giugno 2008, lo Studio Previti non avrebbe mai provveduto ad emettere le necessarie fatture, macchiandosi quindi di una condotta chiaramente illegittima sotto il profilo fiscale” (pag. 3 citazione); che, dunque, a seguito della querela dal primo presentata e della costituzione nel conseguente procedimento penale incardinato a carico del CP_1
con la sentenza n. 11/2016, resa dal Giudice di Pace di Lipari in data 07/03/2016,
[...] [...]
veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595, co. 1 e 2 c.p. e Controparte_1 condannato alla multa di euro 700,00, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte offesa nonché alle spese di costituzione, liquidate in complessivi euro 600,00, oltre c.p.a., iva e spese generiche come per legge;
che avverso tale sentenza il CP_1 aveva proposto appello, accolto con la sentenza n. 11/2018 dal Tribunale di Barcellona
[...]
Pozzo di Gotto, con riforma integralmente della sentenza impugnata e assoluzione della controparte;
che avverso la ridetta pronuncia l'avv. Previti proponeva ricorso per cassazione, a sua volto accolto con rinvio al giudice civile competente con sentenza n. 2955/2019. Pertanto, l'attore chiedeva la condanna alla controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
, seppur regolarmente citato (cfr. avviso di ricevimento allegato alla nota Controparte_1 di deposito del 24/5/2019, in cui si dà atto del ricevimento della notifica da parte del destinatario in data 26/4/2019), non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
Ritiene questo decidente che la domanda risarcitoria sia infondata e che, pertanto, sia meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
pagina 2 di 5 Giova, anzitutto, premettere che il presente procedimento origina dalla querela presentata da nei confronti di in data 9/7/2013 (cfr. querela allegata Parte_1 Controparte_1 alla citazione in riassunzione), da cui è scaturito il procedimento penale n. r.g.n.r. 40/2013, definito - a seguito di sentenza di condanna in primo grado e di assoluzione in secondo grado - con sentenza n. 2955/2019, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di gravame e, per l'effetto, ha rinviato al giudice civile competente “limitatamente all'esposto inviato alla
Guardia di Finanza”.
La superiore considerazione, dunque, è atta a circoscrivere l'ambito oggettivo dell'odierna controversia, da individuarsi nella sussistenza della condotta diffamatoria e delle conseguenze danno delle quali è preteso il ristoro economico in questa sede, derivanti in particolare dall'esposto fatto dal alla Guardia di Finanza e avente ad oggetto l'ascrizione all'avv. CP_1 Parte_1 delle violazioni di natura fiscale ivi indicate (cfr. pagg. 47 e ss. della querela versata in atti), segnatamente il mancato rilascio delle fatture corrispondenti alla somma complessivamente pagata di € 24.746,39 (cfr. pag. 50 della querela allegata).
Ciò posto, in diritto si ricorda che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., sez. VI, 28/03/2018, n. 7594; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 31/03/2021, n. 8861, e Cass. civ., sez.
III, 14/06/2021, n. 16740).
Orbene, in coerenza ai principi sopra richiamati, ritiene questo decidente che l'odierno attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo in particolare rimasti privi di riscontro probatorio (oltre che di specifica deduzione assertiva) i danni effettivamente subiti per effetto della condotta illecita iscritta alla controparte.
In via di allegazione, si evidenzia in particolare che parte attrice si è limitata a dedurre che la condotta denunciata si è concretata in una “Affermazione – vale la pena di precisare per inciso - oltre che pacificamente falsa (per quanto sopra detto), senza dubbio pregna di valenza lesiva per
l'altrui reputazione, equivalendo ad una accusa quantomeno di irregolarità tributaria (il che non
è sfuggito all'intelligenza del stesso, che ha infatti icasticamente titolato il suo esposto CP_1 pagina 3 di 5 alla Guardia di Finanza: “violazioni di natura fiscale”)” (pag. 3 citazione) e che, per tale motivo, aveva egli ha agito “al fine di ottenere “il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da parte dell'avv. e degli altri componenti Parte_1 dell'Associazione Professionale “Studio Previti Associazione Professionale” (di cui l'avv. Previti
è titolare e rappresentante), in conseguenza delle condotte delittuose contestate all'imputato CP_1
con particolare riferimento al danno alla reputazione, all'onore e all'immagine subito dai
[...] professionisti dello studio Previti e – in primis – dallo stesso avv. a motivo delle Parte_1 false notizie dall'imputato propalate in più sedi circa le presunte irregolarità fiscali e tributarie commesse dallo Studio Previti, falsamente accusato di non avere emesso regolare fattura fiscale a fronte dei pagamenti ricevuti dal sig. ”” (pag. 4 citazione). È, in altri termini, agevole CP_1 evidenziare come la deduzione posta a fondamento della pretesa azionata si è limitata alla contestazione della lesione dell'interesse tutelato dalla condotta di diffamazione (il diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine), senza alcuna specificazione in merito alle effettive conseguenze dannose subite per effetto della condotta de qua.
Ad analoghe considerazioni si perviene esaminando il profilo probatorio dell'odierna controversia, posto che le conseguenze dannose sopra richiamate, oltre a non essere state espressamente dedotte, non hanno trovato uno specifico riscontro in corso di causa, non essendo stata acquisita né documentazione utile allo scopo né ulteriori risultanze istruttoria nel corso del giudizio.
Sotto il primo profilo si osserva, infatti, che i documenti allegati consistono negli atti giudiziali afferenti al procedimento per cui è causa e, inoltre, nella querela presentata dal Previti, in uno ai relativi allegati, e nel verbale di constatazione conseguente all'esposto contestato. I documenti in parola e, segnatamente, il verbale di constatazione suddetto non offre alcun indizio utile ai presenti fini, esso invero rivelando unicamente come, a fronte dell'esposto presentato dal la CP_1
Polizia finanziaria si sia attivata al fine di riscontrare – con esito negativo – le violazioni denunciate (cfr. pag. 5 verbale di constatazione del 6/3/2014). Il dato de quo, se da un lato senz'altro conferma l'idoneità della falsa accusa sollevata dall'odierno convenuto a dare impulso alla macchina amministrativa atta ad accertare la sussistenza degli illeciti denunciati, dall'altro non fornisce adeguato riscontro del danno subito dal Previti, esso non dando evidenza, ad esempio, della visibilità (per così dire) del controllo eseguito da parte di terzi e, segnatamente, dei clienti o dei colleghi dell'avv. Previti, quindi della effettiva lesività della falsa denuncia rispetto all'immagine e all'onore professionale dell'attore. Il documento in esame, dunque, rimane neutro ai presenti fini, riscontrando unicamente il dato oggettivo della illiceità della condotta ascritta a pagina 4 di 5 , ma nulla aggiungendo rispetto al profilo del danno da questa derivante Controparte_1 all'interesse di . Parte_1
Allo stesso modo, il compendio documentale acquisito non ha trovato conferme (anche solo in via indiziaria) nel corso del giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria atta a riscontrare le conseguenze dannose della condotta dedotta in giudizio. L'unica richiesta istruttoria, peraltro non meglio specificata quanto all'eventuale utilità dei documenti ivi raccolti, si è concretata nella richiesta “disporre anche ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. - la trasmissione del fascicolo R.G.N. 31477/2018 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; cfr. anche nota del 5/9/2025). L'istanza istruttoria, come detto già di per sé generica perché non consente di apprezzare l'utilità e la pertinenza degli atti dei quali è chiesta l'acquisizione, è stata condivisibilmente rigettata con l'ordinanza del 24/9/2020, essendo stata impropriamente formulata rimettendo la determinazione di assumere o meno l'atto istruttorio al decidente (“Solo ove l'Il.mo Giudice adito ritenesse necessaria l'acquisizione del fascicolo integrale del procedimento penale, si chiede voglia disporre – anche ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c. - la trasmissione del fascicolo R.G.N. 31477/2018 dalla V sezione penale della Corte di
Cassazione”: memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; cfr. anche nota del 5/9/2025).
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, la domanda deve dirsi infondata, non essendovi prova del danno (c.d. conseguenza) patrimoniale o non patrimoniale derivante dalla condotta diffamatoria ascritta a e del quale è stato chiesto in questa sede il Controparte_1 risarcimento.
Tenuto conto della contumacia del convenuto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 20032/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Dichiara le spese irripetibili.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 16/9/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20032/2019, promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Lipari, Vico Parte_1 C.F._1
Montebello, n. 18/20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Franzini e Andrea Pirri, giusta procura in atti
ATTORE
residente in [...]
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 20/04/2019, l'avv. Pt_1 conveniva in giudizio affinché venisse condannato al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza della condotta diffamatoria perpetrata in suo danno e accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.
Esponeva che “L'odierno istante, titolare dello Studio Previti Associazione Professionale, nel tempo prestava assistenza difensiva al sig. in varie controversie Controparte_1 giudiziarie civili e societarie che lo vedevano coinvolto. 2 Per l'attività difensiva prestata sino al
2008, il signor correttamente corrispondeva, a titolo di onorari, l'importo di euro CP_1
24.746,39, con tre distinti bonifici del 9 giugno 2008. 3 A fronte di tali versamenti, lo Studio
Previti Associazione Professionale emetteva corrispondenti regolari fatture in data 16 giugno pagina 1 di 5 2008… 4. In relazione ad una diversa e successiva attività difensiva del 2009 legata ai vari procedimenti civili, lo Studio Previti Associazione Professionale emetteva poi quattro ulteriori notule pro-forma (notule nn. 7, 8, 10, 11 del 2009) per complessivi euro 33.412,76” (pag. 2 citazione). Aggiungeva che “Nel 2013, il signor cercava di contestare tali ultime CP_1 debenze rassegnando un atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale azione di indebito arricchimento, nonché un ricorso in opposizione all'esecuzione.
7. Proprio in tali due atti, nonché persino in un esposto presentato alla Guardia di Finanza, il propalava la CP_1 falsa affermazione (oggetto di addebito ex art. 595 c.p. nel presente procedimento) secondo cui, in relazione ai precedenti pagamenti del 9 giugno 2008, lo Studio Previti non avrebbe mai provveduto ad emettere le necessarie fatture, macchiandosi quindi di una condotta chiaramente illegittima sotto il profilo fiscale” (pag. 3 citazione); che, dunque, a seguito della querela dal primo presentata e della costituzione nel conseguente procedimento penale incardinato a carico del CP_1
con la sentenza n. 11/2016, resa dal Giudice di Pace di Lipari in data 07/03/2016,
[...] [...]
veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595, co. 1 e 2 c.p. e Controparte_1 condannato alla multa di euro 700,00, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte offesa nonché alle spese di costituzione, liquidate in complessivi euro 600,00, oltre c.p.a., iva e spese generiche come per legge;
che avverso tale sentenza il CP_1 aveva proposto appello, accolto con la sentenza n. 11/2018 dal Tribunale di Barcellona
[...]
Pozzo di Gotto, con riforma integralmente della sentenza impugnata e assoluzione della controparte;
che avverso la ridetta pronuncia l'avv. Previti proponeva ricorso per cassazione, a sua volto accolto con rinvio al giudice civile competente con sentenza n. 2955/2019. Pertanto, l'attore chiedeva la condanna alla controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
, seppur regolarmente citato (cfr. avviso di ricevimento allegato alla nota Controparte_1 di deposito del 24/5/2019, in cui si dà atto del ricevimento della notifica da parte del destinatario in data 26/4/2019), non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
Ritiene questo decidente che la domanda risarcitoria sia infondata e che, pertanto, sia meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
pagina 2 di 5 Giova, anzitutto, premettere che il presente procedimento origina dalla querela presentata da nei confronti di in data 9/7/2013 (cfr. querela allegata Parte_1 Controparte_1 alla citazione in riassunzione), da cui è scaturito il procedimento penale n. r.g.n.r. 40/2013, definito - a seguito di sentenza di condanna in primo grado e di assoluzione in secondo grado - con sentenza n. 2955/2019, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di gravame e, per l'effetto, ha rinviato al giudice civile competente “limitatamente all'esposto inviato alla
Guardia di Finanza”.
La superiore considerazione, dunque, è atta a circoscrivere l'ambito oggettivo dell'odierna controversia, da individuarsi nella sussistenza della condotta diffamatoria e delle conseguenze danno delle quali è preteso il ristoro economico in questa sede, derivanti in particolare dall'esposto fatto dal alla Guardia di Finanza e avente ad oggetto l'ascrizione all'avv. CP_1 Parte_1 delle violazioni di natura fiscale ivi indicate (cfr. pagg. 47 e ss. della querela versata in atti), segnatamente il mancato rilascio delle fatture corrispondenti alla somma complessivamente pagata di € 24.746,39 (cfr. pag. 50 della querela allegata).
Ciò posto, in diritto si ricorda che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., sez. VI, 28/03/2018, n. 7594; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 31/03/2021, n. 8861, e Cass. civ., sez.
III, 14/06/2021, n. 16740).
Orbene, in coerenza ai principi sopra richiamati, ritiene questo decidente che l'odierno attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo in particolare rimasti privi di riscontro probatorio (oltre che di specifica deduzione assertiva) i danni effettivamente subiti per effetto della condotta illecita iscritta alla controparte.
In via di allegazione, si evidenzia in particolare che parte attrice si è limitata a dedurre che la condotta denunciata si è concretata in una “Affermazione – vale la pena di precisare per inciso - oltre che pacificamente falsa (per quanto sopra detto), senza dubbio pregna di valenza lesiva per
l'altrui reputazione, equivalendo ad una accusa quantomeno di irregolarità tributaria (il che non
è sfuggito all'intelligenza del stesso, che ha infatti icasticamente titolato il suo esposto CP_1 pagina 3 di 5 alla Guardia di Finanza: “violazioni di natura fiscale”)” (pag. 3 citazione) e che, per tale motivo, aveva egli ha agito “al fine di ottenere “il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da parte dell'avv. e degli altri componenti Parte_1 dell'Associazione Professionale “Studio Previti Associazione Professionale” (di cui l'avv. Previti
è titolare e rappresentante), in conseguenza delle condotte delittuose contestate all'imputato CP_1
con particolare riferimento al danno alla reputazione, all'onore e all'immagine subito dai
[...] professionisti dello studio Previti e – in primis – dallo stesso avv. a motivo delle Parte_1 false notizie dall'imputato propalate in più sedi circa le presunte irregolarità fiscali e tributarie commesse dallo Studio Previti, falsamente accusato di non avere emesso regolare fattura fiscale a fronte dei pagamenti ricevuti dal sig. ”” (pag. 4 citazione). È, in altri termini, agevole CP_1 evidenziare come la deduzione posta a fondamento della pretesa azionata si è limitata alla contestazione della lesione dell'interesse tutelato dalla condotta di diffamazione (il diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine), senza alcuna specificazione in merito alle effettive conseguenze dannose subite per effetto della condotta de qua.
Ad analoghe considerazioni si perviene esaminando il profilo probatorio dell'odierna controversia, posto che le conseguenze dannose sopra richiamate, oltre a non essere state espressamente dedotte, non hanno trovato uno specifico riscontro in corso di causa, non essendo stata acquisita né documentazione utile allo scopo né ulteriori risultanze istruttoria nel corso del giudizio.
Sotto il primo profilo si osserva, infatti, che i documenti allegati consistono negli atti giudiziali afferenti al procedimento per cui è causa e, inoltre, nella querela presentata dal Previti, in uno ai relativi allegati, e nel verbale di constatazione conseguente all'esposto contestato. I documenti in parola e, segnatamente, il verbale di constatazione suddetto non offre alcun indizio utile ai presenti fini, esso invero rivelando unicamente come, a fronte dell'esposto presentato dal la CP_1
Polizia finanziaria si sia attivata al fine di riscontrare – con esito negativo – le violazioni denunciate (cfr. pag. 5 verbale di constatazione del 6/3/2014). Il dato de quo, se da un lato senz'altro conferma l'idoneità della falsa accusa sollevata dall'odierno convenuto a dare impulso alla macchina amministrativa atta ad accertare la sussistenza degli illeciti denunciati, dall'altro non fornisce adeguato riscontro del danno subito dal Previti, esso non dando evidenza, ad esempio, della visibilità (per così dire) del controllo eseguito da parte di terzi e, segnatamente, dei clienti o dei colleghi dell'avv. Previti, quindi della effettiva lesività della falsa denuncia rispetto all'immagine e all'onore professionale dell'attore. Il documento in esame, dunque, rimane neutro ai presenti fini, riscontrando unicamente il dato oggettivo della illiceità della condotta ascritta a pagina 4 di 5 , ma nulla aggiungendo rispetto al profilo del danno da questa derivante Controparte_1 all'interesse di . Parte_1
Allo stesso modo, il compendio documentale acquisito non ha trovato conferme (anche solo in via indiziaria) nel corso del giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria atta a riscontrare le conseguenze dannose della condotta dedotta in giudizio. L'unica richiesta istruttoria, peraltro non meglio specificata quanto all'eventuale utilità dei documenti ivi raccolti, si è concretata nella richiesta “disporre anche ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. - la trasmissione del fascicolo R.G.N. 31477/2018 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; cfr. anche nota del 5/9/2025). L'istanza istruttoria, come detto già di per sé generica perché non consente di apprezzare l'utilità e la pertinenza degli atti dei quali è chiesta l'acquisizione, è stata condivisibilmente rigettata con l'ordinanza del 24/9/2020, essendo stata impropriamente formulata rimettendo la determinazione di assumere o meno l'atto istruttorio al decidente (“Solo ove l'Il.mo Giudice adito ritenesse necessaria l'acquisizione del fascicolo integrale del procedimento penale, si chiede voglia disporre – anche ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c. - la trasmissione del fascicolo R.G.N. 31477/2018 dalla V sezione penale della Corte di
Cassazione”: memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; cfr. anche nota del 5/9/2025).
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, la domanda deve dirsi infondata, non essendovi prova del danno (c.d. conseguenza) patrimoniale o non patrimoniale derivante dalla condotta diffamatoria ascritta a e del quale è stato chiesto in questa sede il Controparte_1 risarcimento.
Tenuto conto della contumacia del convenuto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 20032/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Dichiara le spese irripetibili.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 16/9/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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