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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13215 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2629 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC DE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico con procura in atti;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso n. RG 2629/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“ Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l' irripetibilità del provvedimento d'indebito per euro 21.440,39 . Con vittoria di spese La parte ricorrente esponeva di essere erede unica del sig. ; che Persona_1
l' con nota del 22.11.2024 comunicava alla ricorrente :” .. per il periodo CP_1 dal 1.8.2000 al 31.5.2005, sulla pensione cat IO … del sig. Persona_1 eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo di € 21.440,39 “. Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del preteso credito e , comunque, contestava la fondatezza della pretesa. Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' aveva in autotutela ad CP_1 CP_2 annullare l'indebito di cui è causa, come da documentazione allegata. Le parti, alla odierna udienza, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il giudice, dato atto, decideva con sentenza contestuale.
Osserva il giudice che, tenuto conto della richiesta delle parti e preso atto del provvedimento di annullamento dell' indebito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Atteso che il provvedimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.143,00, oltre ina e cpa da distrarsi . Roma 18.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2629 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC DE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico con procura in atti;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso n. RG 2629/2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“ Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l' irripetibilità del provvedimento d'indebito per euro 21.440,39 . Con vittoria di spese La parte ricorrente esponeva di essere erede unica del sig. ; che Persona_1
l' con nota del 22.11.2024 comunicava alla ricorrente :” .. per il periodo CP_1 dal 1.8.2000 al 31.5.2005, sulla pensione cat IO … del sig. Persona_1 eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo di € 21.440,39 “. Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del preteso credito e , comunque, contestava la fondatezza della pretesa. Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' aveva in autotutela ad CP_1 CP_2 annullare l'indebito di cui è causa, come da documentazione allegata. Le parti, alla odierna udienza, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il giudice, dato atto, decideva con sentenza contestuale.
Osserva il giudice che, tenuto conto della richiesta delle parti e preso atto del provvedimento di annullamento dell' indebito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Atteso che il provvedimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.143,00, oltre ina e cpa da distrarsi . Roma 18.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini