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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI STEFANIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DE BERARDINIS
[...]
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE BERARDINIS CARLO
APPELLATI
C.F. ), Controparte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 24 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'interposto appello:
- dichiarare erronea, nulla e/o illegittima e comunque inefficace e quindi revocare, in relazione ai punti oggetto della presente impugnazione dettagliatamente indicati e sviluppati in premessa, sentenza n.
487/2021 emessa in data 26/4/2021 dal Giudice Unico del Tribunale civile ordinario di Forlì D.ssa Giorgia
Sartoni, pubblicata tramite deposito in Cancelleria il successivo 28/4/2021, comunicata tramite PEC dalla
Cancelleria in pari data e notificata il medesimo 28/4/2021, all'esito della causa civile n. 5389/2015 R.G.
Tribunale Forlì; di conseguenza, nel merito:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'intervenuta prescrizione / decadenza nei confronti della ditta Clima. e del P.I. di ogni diritto ed azione inerente i fatti Parte_1 Controparte_3 oggetto del presente giudizio, sia in relazione alle domande attoree, sia in relazione alla domanda di manleva della convenuta e ad ogni altra eventuale pretesa proposta e proponibile da Controparte_4 qualsiasi parte processuale;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, che la ditta Clima avendo correttamente Parte_1 svolto - per il tramite dell'operato professionale del P.I. - l'incarico di progettazione ed Controparte_3 ogni prestazione ad essa contrattualmente commissionato da in relazione all'edificio Controparte_4 di cui è causa, non ha alcuna responsabilità, al pari del P.I. in relazione agli eventi Controparte_3 oggetto di causa e ai danni lamentati da parte attrice in I grado;
in particolare, accertare l'infondatezza delle pretese dei Sigg.ri e come proposte dai medesimi attori in I grado, così come CP_1 CP_2
l'infondatezza della domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_4 confronti di Clima. conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla ditta Pt_1
Clima. e al P.I. di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti degli attori in I Parte_1 Controparte_3 grado;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di e P.I. Parte_1 [...]
quantificare, per i motivi esposti in premessa e, in particolare, in accoglimento dei motivi di CP_3 impugnazione nn. II - III, l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in I grado in misura nettamente inferiore all'importo accertato nella sentenza impugnata ed oggetto della conseguente condanna comminata a Clima. e P.I. TT;
Parte_1
pagina 2 di 24 - In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di Clima. e del Parte_1
P.I. Controparte_3
- per i motivi esposti in premessa e, in particolare, nel V motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che, nei rapporti interni fra e P.I. la responsabilità in relazione al risarcimento dei Parte_1 CP_3 danni denegatamente accertati in favore degli attori in I grado va imputata integralmente e, quindi, in misura del 100% al P.I. Controparte_3
- In ogni caso, in ipotesi di accoglimento totale o - denegatamente - parziale del presente appello:
- per i motivi sopra esposti e documentati, condannare i Sigg.ri e Controparte_1 [...] all'integrale restituzione / rimborso della somma versata da Clima. in forza della CP_2 Parte_1 provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di I grado pari a complessivi € 151.371,63= o, in subordine e in ipotesi di accoglimento solo parziale del presente gravame, condannare gli stessi Controparte_1
e alla restituzione / rimborso di una somma pari alla differenza fra il predetto
[...] Controparte_2 importo di € 151.371,63= corrisposto da Clima. e le minori somme denegatamente riconosciute a Parte_1 credito dei medesimi convenuti appellati ed attori in I grado;
oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dei relativi pagamenti fino all'effettiva restituzione integrale del dovuto.
- Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio e con sentenza immediatamente esecutiva ex lege".
In via istruttoria: previa eventuale convocazione a chiarimenti il CTU Ing. affinché prenda Persona_1 compiutamente posizione (per la prima volta) sulle puntuali osservazioni del CTP Per. Ind. Persona_2 come riepilogate nelle lettere da a) ad i) del IV motivo di impugnazione del presente gravame, disporre la rinnovazione della CTU in considerazione delle plurime incongruenze che la connotano e, altresì, in ragione dell'assenza in capo al CTU dei requisiti normativamente previsti ai fini dell'effettuazione delle prove termografiche (ulteriore aspetto decisivo su cui il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi). In subordine ovvero in ogni caso, ove ritenuto necessario, si chiede altresì disporre CTU integrativa volta a stabilire l'incidenza percentuale delle responsabilità autonome e concorrenti accertate e ascritte a diversi soggetti nel prospetto di pag. 41 (paragrafo relativo alla risposta al Quesito n. 7) della CTU esperita e depositata nel giudizio di I grado dal Consulente d'Ufficio Ing. Persona_1
Conclusioni per gli appellati e Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
I) Rigettare l'appello proposto dalla CLIMA. e l'appello incidentale proposto dal P.I. Parte_1 [...] in quanto infondati per i motivi menzionati nella comparsa di costituzione e risposta e, per CP_3
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 487/2021 datata 26.04.2021, pubblicata il 28/4/2021 e pagina 3 di 24 notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Forlì, G.U. D.ssa Giorgia Sartoni, che ha deciso in primo grado la causa civile R.G. n. 5389/2015;
II) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della CLIMA. di accertamento e Parte_1 dichiarazione della responsabilità integrale del P.I. in relazione al risarcimento dei danni Controparte_3 accertati in favore degli attori in I grado, condannare il P.I. a rifondere alla CLIMA Controparte_3 [...]
l'importo da quest'ultima corrisposto ai sigg.ri e in Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 esecuzione della sentenza impugnata;
III) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello incidentale spiegato dal P.I. per i Controparte_3 motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta;
IV) Con vittoria di spese del presente giudizio e compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Conclusioni per l'appellato CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, previo integrale rigetto - in quanto del tutto infondata - dell'eccezione avversaria di improcedibilità / inammissibilità del proposto gravame incidentale, ai fini della riforma - in relazione ai capi di seguito indicati - della sentenza n. 487/2021 emessa il 26/4/2021 dal
Tribunale di Forlì (G.U. D.ssa Giorgia Sartoni), pubblicata il 28/4/2021 e notificata in pari data, all'esito della causa civile n. 5389/2015 R.G. Trib. Forlì, promossa da e Parte_2 CP_2 verso con la chiamata in causa di e di
[...] Controparte_5 Controparte_6
CLIMA. e con intervento ex art. 105 c.p.c. del P.I. Parte_1 Controparte_3
In via pregiudiziale ed assorbente: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'intervenuta prescrizione / decadenza nei confronti della ditta Clima. e del P.I. ex art. 1667 Parte_1 Controparte_3
e/o 1669 c.c., di ogni diritto ed azione inerente i fatti di causa, sia in relazione alle domande degli attori in I grado, sia rispetto alla domanda di manleva della convenuta e ad ogni altra eventuale Controparte_4 pretesa proposta e proponibile da qualsiasi parte processuale;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che Clima avendo Parte_1 correttamente svolto - per il tramite dell'operato professionale del P.I. - l'incarico di Controparte_3 progettazione ed ogni prestazione ad essa contrattualmente commissionato da in Controparte_4 relazione all'edificio di cui è causa, non ha alcuna responsabilità, al pari del P.I. in Controparte_3 relazione ai danni lamentati da parte attrice in I grado;
in particolare, accertare l'infondatezza delle pretese dei Sigg.ri e come proposte in I grado, così come l'infondatezza della domanda CP_1 CP_2 subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Clima.Pro.; Controparte_4
pagina 4 di 24 conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla ditta Clima. e al P.I. Parte_1 [...]
di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti degli attori in I grado;
CP_3
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di Parte_1
e P.I. quantificare, per i motivi esposti in premessa e, in particolare, in accoglimento
[...] Controparte_3 dei motivi di impugnazione nn. II - III tanto dell'appello principale quanto del gravame incidentale,
l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in I grado in misura nettamente inferiore all'importo dichiarato nella sentenza impugnata ed oggetto della conseguente condanna comminata a Clima. e P.I. Pt_1
TT;
- Nel merito dell'appello principale di Clima. per i motivi di cui in premessa e ferma la richiesta di Parte_1
CP_ accoglimento dei restanti motivi di gravame principale riproposti con appello incidentale dal CP_3 limitatamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni fra e in relazione al Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni che dovessero essere in via denegata riconosciuti in favore degli attori in I grado, confermare la sentenza di prime cure.
- Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio e con sentenza immediatamente esecutiva ex lege".
In via istruttoria: ci si associa alla richiesta dell'appellante principale Clima affinché la Corte adita Parte_1 disponga la rinnovazione della CTU in considerazione dei profili di nullità e delle plurime incongruenze che la connotano e, altresì, in ragione dell'assenza in capo al CTU dei requisiti e dell'abilitazione ex lege dettati per l'effettuazione delle prove termografiche e termoflussometriche (ulteriore aspetto decisivo su cui il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi).
In subordine ovvero in ogni caso, ove ritenuto necessario, ci si associa parimenti alla richiesta di Clima
[...] di ammissione di CTU integrativa volta a stabilire l'incidenza percentuale delle responsabilità Pt_1 autonome e concorrenti accertate e ascritte a diversi soggetti nel prospetto di pag. 41 (paragrafo in risposta al Quesito n. 7) della CTU esperita e depositata nel giudizio di I grado dal Consulente d'Ufficio Ing. Per_1
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio la società Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della sua Controparte_5
responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. nella determinazione degli elevati consumi per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda sanitaria, non corrispondenti alla classe energetica attestata e contrattualmente convenuta, in relazione all'immobile oggetto contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 3.08.2009 tra le parti, e, per pagina 5 di 24 l'effetto, la condanna di quest'ultima all'esecuzione delle opere e degli interventi necessari per ripristinare la conformità dei consumi alla classe energetica C contrattualmente convenuta, unitamente alla condanna al risarcimento dei danni per le spese da sostenere a causa degli interventi richiesti, ovvero spese di alloggio durante l'esecuzione dei lavori e per il trasloco del mobilio, quantificati approssimativamente nella somma di euro 15.000,00, oltre alla condanna al risarcimento dei danni derivanti al disagio e dalle oggettive difficoltà causate quantificati in euro 20.000,00; in via subordinata, nell'impossibilità di eseguire gli interventi necessari, la condanna di al risarcimento dei danni pari al Controparte_4
15% del prezzo di acquisto dell'immobile ovvero ad euro 56.865,00, oltre all'importo forfettariamente quantificato in euro 60.000,00 per i danni che gli attori subiranno in futuro dovendo continuare a sostenere spese più alte rispetto alla classe energetica, nonché ad un indennizzo equitativamente stabilito per le maggiori difficoltà alla vendita o alla locazione dell'immobile sul mercato e per i possibili pericoli alla salute;
in ogni caso, la condanna del venditore/costruttore Immobiliare OL al risarcimento della somma di euro 8.941,05, oltre a quelle per l'anno 2015 e i successivi anni, per i maggiori esborsi per spese involontarie sostenuti e da sostenere;
con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_4
deducendo che i consumi per fabbisogno di riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria erano in linea con la tipologia dell'immobile, come evidenziato anche nella relazione tecnica del proprio consulente.
Inoltre, parte convenuta, per il caso in cui l'avversa pretesa risarcitoria fosse accolta, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_8
con cui aveva stipulato contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori e, per altro
[...]
verso, di società incaricata di progettare e di dirigere tutti i lavori relativi agli Parte_1
impianti meccanici del fabbricato condominiale, compresi gli impianti di riscaldamento e termoidraulici, e proponeva nei loro confronti domanda di garanzia e manleva in ordine a qualsiasi avversa domanda promossa dagli attori, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza e responsabilità.
3. Si costituiva che a sua volta chiedeva la chiamata in causa a garanzia e Parte_1
pagina 6 di 24 manleva del terzo professionista a cui aveva affidato l'effettiva Controparte_3
realizzazione delle attività di progettazione concernenti l'edificio.
Nel merito ed in sintesi, respingeva ogni addebito di responsabilità ed in Parte_1
particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei presupposti ovvero dei gravi difetti di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei propri confronti;
in ogni caso deduceva l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità di , incaricata esclusivamente dell'attività di progettazione e non già di attività Parte_1
costruttiva o comunque esecutiva degli impianti dell'edificio.
4. Si costituiva che domandava l'accertamento Controparte_8
della propria estraneità e mancanza di responsabilità in ordine ai vizi e ai difetti denunciati ed in ogni caso il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
5. Nonostante il Tribunale non autorizzasse la chiamata in causa in manleva del P.I.
non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario e per motivi di economia CP_3
processuale, lo stesso interveniva in giudizio con atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., allegando un proprio interesse tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate a suo carico in caso di esito sfavorevole per la parte vista la preannunciata azione di manleva nei propri Parte_1
6. La causa veniva istruita con espletamento di CTU e successivamente al deposito della consulenza, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della terza chiamata
, il giudice dichiarava l'interruzione del processo che veniva Controparte_8
regolarmente riassunto da parte attrice;
a seguito dell'intervenuto fallimento anche della veniva ulteriormente dichiarata l'interruzione del processo che Controparte_4
veniva nuovamente riassunto dagli attori.
7. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Forlì dichiarava l'improcedibilità delle domande attoree dei confronti del Fallimento Immobiliare OL s.r.l.; rigettava le domande attoree nei confronti della tenuto conto Controparte_8
che le domande attoree in sede di prima memoria istruttoria erano state precisate ed estese anche nei confronti delle parti terze chiamate, accoglieva le domande attoree proposte nei pagina 7 di 24 confronti di e nei confronti di;
accertava la responsabilità Parte_1 Controparte_3
solidale ai sensi dell'art. 1669 c.c. in capo a e , e li Parte_1 Controparte_3
dichiarava responsabili al 50% nei loro rapporti interni;
condannava e Parte_1
, in solido tra loro, a favore degli attori, e Controparte_3 Controparte_1
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma in linea Controparte_2
capitale già devalutata e rivalutata alla data della sentenza di euro 79.796,16, oltre agli interessi legali sulla somma dal 3.08.2009 sino alla proposizione della domanda e di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
condannava e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a Parte_1 Controparte_3
favore degli attori, e;
condannava gli attori, Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del terzo chiamato
[...]
poneva il costo di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente Controparte_8
a carico di e , in solido tra loro. Parte_1 Controparte_3
8. Preliminarmente, il Tribunale rilevava l'improcedibilità di tutte le domande attoree tanto di accertamento finalizzato alla condanna, quanto di condanna, formulate in sede di cognizione ordinaria nei confronti del Fallimento Immobiliare OL s.r.l. in quanto soggette al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.
9. Osservava, inoltre, il giudicante che i vizi lamentati riguardavano la funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria ovvero gli elevati e sproporzionati consumi, non conformi alla classe energetica attestata e pattuita tra le parti, e che tali difetti rientravano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti ex art. 1669 c.c., nella misura in cui gli stessi compromettevano la complessiva e normale funzionalità dell'immobile acquistato, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne rappresentano imprescindibili componenti, essenziali per un corretto rapporto costi/efficienza che permettono un normale godimento dell'immobile.
10. Rilevava, in particolare, che il CTU aveva riscontrato, da un lato, vizi strutturali di progettazione dell'impianto non conforme alla vigente normativa nonché la presenza di ponti termici non corretti e, dall'altro lato, aveva accertato quali cause delle sottostime pagina 8 di 24 energetiche contenute nell'attestato di quantificazione energetica e nell'attestato di certificazione energetica, tra le altre, “maggiori dispersioni riconducibili all'ubicazione dei satelliti di utenza, alla differenza tra rendimenti di generazione e distribuzione reali e calcolati, all'insufficiente isolamento termico delle reti di distribuzione centralizzate, alle dispersioni termiche riconducibili all'eccessiva lunghezza della rete di distribuzione ad alta temperatura”, in gran parte riconducibili alla progettazione dell'intero impianto condominiale. Peraltro, evidenziava il giudice di prime cure, indici della gravità e della strutturalità dei vizi riscontrati erano insiti nel fatto che era lo stesso CTU ad evidenziare la sostanziale antieconomicità degli interventi necessari per la risoluzione definitiva del generalizzato problema dello scostamento tra i consumi reali e teorici degli impianti.
11. Per tutte queste ragioni, il Tribunale riteneva che sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione non potessero trovare accoglimento in quanto, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplice sospetto, nel caso di specie il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti poteva decorrere solo all'atto dell'accertamento peritale condotto in sede giudiziale.
12. Quanto all'individuazione dei soggetti responsabili, il giudice di primo grado osservava che alcun profilo di responsabilità era emerso in capo all'appaltatore Controparte_8
, nei cui confronti la domanda era comunque diventata improcedibile a seguito della
[...]
messa in liquidazione coatta amministrativa, mentre le risultanze della CTU avevano individuato come responsabili dei vizi il progettista e direttore lavori impianti meccanici, il perito industriale , e la società come impresa esecutrice degli Controparte_3 Parte_1
impianti. Nella specie, con riferimento alle domande attoree di accertamento della responsabilità e di conseguente risarcimento del danno ancora ammissibili, a fronte delle intervenute procedure concorsuali che avevano investito il costruttore/venditore e l'appaltatore risultava una Controparte_4 CP_8 Controparte_8
concorrente responsabilità della società progettista e direttrice dei lavori e del Parte_1
perito industriale in ordine alle carenze progettuali dell'impianto Controparte_3
termoidraulico sopra evidenziate.
13. Quanto all'entità del risarcimento il Tribunale, stante l'accertata non convenienza tecnica pagina 9 di 24 ed economica di provvedere in forma specifica alla riparazione degli accertati difetti, richiamava integralmente l'elaborato peritale per la specifica quantificazione dei danni stimati in complessivi € 58.500,00 in relazione alla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, in quanto il CTU aveva puntualmente quantificato, in base a criteri oggettivi e di mercato, un adeguato ristoro degli specifici danni patrimoniali sostenuti e da sostenere
(danno attuale e futuro), comprensivo dunque tanto del lucro cessante ovvero della perdita economica già subita, quanto del danno emergente – variazione negativa del patrimonio del danneggiato dovuta dalla condotta inesatta -, in relazione al parametro prudenziale ed oggettivo della “vita utile dell'immobile pari a 50 anni”, preso in esame dallo stesso consulente tecnico d'ufficio.
Il Tribunale, inoltre, riconosceva agli attori il danno futuro da deprezzamento dell'immobile nel suo complesso, a causa della reale ed inferiore classe energetica attestata dal CTU ovvero la classe E, per un ammontare stimato di € 20.654,37.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si sono Parte_1
costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e comunque di rigettarlo, mentre ha proposto anche appello incidentale aderendo alle Controparte_3
doglianze dell'appellante principale ad eccezione del V° motivo relativo al riparto di responsabilità al 50% nei rapporti interni fra e Parte_1 CP_3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione / decadenza dei diritti e dell'azione dei committenti ai sensi degli artt. 1667 - 1669 c.c., deducendo che l'erroneità della decisione, da un lato, per aver qualificato indistintamente i vizi ex adverso lamentati come rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, riguardo alla prescrizione ex art. 1667
c.c., ritenuta più consona al caso di specie e alla tipologia e natura delle doglianze avversarie, omettendo di applicare il comma 3 secondo cui, a prescindere dalla tempestività delle pagina 10 di 24 denunce e dalla loro reiterazione, “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
16. Quanto all'erronea applicabilità dell'art. 1669 c.c. si deduce che la giurisprudenza di legittimità richiede inequivocabilmente la sussistenza di gravi vizi e difetti che, se anche non pregiudicano la stabilità dell'edificio sul piano strutturale, siano tali da incidere “in maniera notevole sulla fruizione dell'immobile” al punto da pregiudicarne l'agibilità o, quanto meno, la vivibilità, e che tali non sarebbero i maggiori oneri per consumi eccessivi e/o l'asserito deprezzamento dell'immobile.
17. In ogni caso, le pretese attoree fondate sugli artt. 1667-1669 c.c. risulterebbero irrimediabilmente colpite da prescrizione/decadenza: infatti, mentre l'ipotetica responsabilità ex art. 1669 c.c. è oggetto di decadenza se i vizi/difetti non vengono denunciati entro un anno dalla scoperta e, in ogni caso, il diritto si prescrive entro un anno dalla denuncia, ciò che più rileva in questa sede è che la responsabilità ex art. 1667 c.c.
(l'unica qui astrattamente ipotizzabile) richiede tassativamente che gli eventuali vizi/difformità vengano denunziati entro 60 giorni dalla scoperta e soprattutto comporta, in ogni caso ed a prescindere da ogni questione relativa a conoscenza e denuncia dei vizi stessi, che l'azione si prescriva in due anni dalla consegna.
Pertanto, una volta esclusa la configurabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c., si sostiene che gli attori sarebbero decaduti dalla relativa azione ex art. 1667 c. 3 c.c., non essendo possibile ovviare all'irrimediabile decadenza/prescrizione di un'azione se non attraverso il deposito e/o la notifica di un atto giudiziario entro il termine tassativo normativamente previsto che, nel caso di specie, coincide con il termine di due anni decorrente non già dalla consapevolezza dei presunti vizi, bensì dalla consegna delle opere oggetto di appalto/vendita;
18. Inoltre, anche a prescindere dalla predetta eccezione, nessun dubbio potrebbe sussistere ad avviso dell'appellante circa il fatto che gli ipotetici diritti e la relativa azione attorea, sia ai sensi dell'art. 1667 che in forza dell'art. 1669 c.c., siano comunque colpiti da prescrizione/decadenza, considerando che: 1) gli attori hanno avuto, per loro stessa ammissione, compiuta consapevolezza dei problemi per cui agiscono in questa sede “fin pagina 11 di 24 dall'inizio” (si ribadisce che hanno acquistato il loro immobile nel 2009); 2) la denuncia ad
Imm.re è avvenuta quanto meno contestualmente alla prima assemblea CP_4
condominiale che si è svolta su tale questione e che risale al 2010; 3) la presente azione giudiziale è stata promossa solo nel 2015, senza che, evidentemente, si possa attribuire alcun pregio e rilievo ad una perizia di parte che gli attori hanno commissionato 5-6 anni dopo la denuncia ed al solo fine di precostituirsi un'inammissibile “rimessione in termini” rispetto alle eccepite prescrizioni e decadenze.
19. D'altro lato, si deduce che anche la domanda di manleva proposta da Imm.re OL nei confronti di CLIMA. arebbe irrimediabilmente colpita da prescrizione/decadenza Pt_1
stante l'inequivocabile disposto dell'art. 2226 c.c. secondo il quale il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna;
anche laddove si ritenga di far rientrare le prestazioni commissionate a CLIMA.PRO. nella fattispecie dell'appalto di servizi, non vi sarebbe dubbio che siano ampiamente decorsi i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c., pacificamente applicabile non solo al contratto d'opera ma anche a quello di servizi.
20. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà e l'incongruenza della sentenza impugnata per aver imputato, in via integrale ed esclusiva, a Clima.Pro il Controparte_9
“danno futuro da deprezzamento dell'immobile nel suo complesso, a causa della reale ed inferiore classe energetica attestata dal CTU ovvero la classe E” quantificato in € 20.654,37.
A tale riguardo si deduce che il giudice a quo non ha tenuto in alcun conto le distinte e concorrenti responsabilità di altri soggetti in quanto l' (predisposto da altro professionista successivamente all'esaurimento dell'incarico professionale della parte esponente e nell'imminenza del rogito), allegato e citato nello stesso atto di compravendita dell'immobile degli attori e non rientrava affatto fra le competenze ed CP_1 CP_2
obbligazioni contrattualmente assunte da CLIMA.PRO. - P.I. a cui non è stato CP_3
imposto alcun obiettivo e connessa obbligazione circa una specifica classe energetica (fermo restando che la classe energetica “E” attestata come effettiva è assolutamente legittima e conforme alla legge); con la conseguenza che non si comprenderebbe a quale titolo si possa pagina 12 di 24 pretendere di imputare a Clima. e P.I. la mancata rispondenza Pt_1 CP_3
dell'appartamento ad una specifica classe energetica che altri (la venditrice immobiliare in base alle valutazioni di altro professionista successivamente intervenuto (il CP_4
certificatore Ing. , si sono impegnati ad assicurare agli acquirenti. Per_3
21. A supporto del motivo di impugnazione, l'appellante ribadisce che l'assenza di ogni responsabilità di Clima. e del P.I. discenderebbe dai seguenti decisivi aspetti di CP_3
natura contrattuale di seguito ulteriormente riepilogati: il contratto di vendita, in forza del quale gli attori in I grado hanno acquistato il loro immobile nulla indica riguardo le specifiche prestazioni termiche dell'impianto termoidraulico mentre, per quanto attiene la classe energetica, nessun riferimento alla stessa era contenuto né negli accordi venditore / compratori antecedenti alla stipula del rogito definitivo e, tanto meno, nell'incarico professionale conferito a Clima. - P.I. TT 5 che, pertanto, non possono Parte_1
avere alcuna responsabilità al riguardo, specie in relazione alla classe energetica risultante da una certificazione predisposta - da altro tecnico ad essi estraneo, Ing. - pochi Per_3
giorni prima (15/7/2009) rispetto al rogito definitivo di compravendita concluso dagli odierni attori datato 3/8/2009 e, comunque, in data ampiamente successiva all'esaurimento dell'incarico professionale di Clima. ai quali, pertanto, non è mai Controparte_11 CP_3
stato imposto alcun obiettivo contrattuale riferito all'una piuttosto che ad un'altra specifica classe energetica bensì, unicamente, il rispetto (senza dubbio assicurato) dei requisiti minimi imposti dalle norme allora vigenti
22. Con il terzo motivo si lamenta che il giudice a quo, muovendo da un'erronea ricostruzione fattuale e dal pedissequo recepimento delle risultanze peritali, avrebbe compiuto un decisivo errore laddove, oltre a non considerare l'assenza di obbligazioni contrattuali a carico dell'esponente in relazione ad una specifica classe energetica, ha altresì ignorato le rilevanti - distinte ed autonome - responsabilità / corresponsabilità degli stessi attori e di altri soggetti individuati dal CTU, in particolare nel dettagliato prospetto di pag.
41 della CTU definitiva inerente la risposta al quesito n.
7. Questo anche con riferimento all'ulteriore e complessiva voce di danno, oggetto di condanna, stimata dal CTU in totali €
58.500=, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente relativi al rendimento dell'impianto pagina 13 di 24 di riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sanitaria in termini di maggior consumi ed al conseguente deprezzamento dell'immobile; voce di danno che secondo l'appellante non può affatto essere imputata - quanto meno, senza dubbio, non in toto - a Clima.Pro. -
P.I. TT per un duplice ordine di ragioni:
a) anzitutto, per i medesimi motivi evidenziati nel punto che precede, in quanto anche tale ipotetico danno si ricollega alla classe energetica “E” accertata come effettiva dal CTU ed inferiore a quella indicata nel rogito notarile di compravendita dell'immobile da parte degli attori in I grado, trattandosi di classificazione basata su certificazione energetica predisposta da altro professionista dopo il completamento dell'incarico professionale Clima - P.I. Pt_1
e, soprattutto, in assenza di qualsivoglia obbligazione contrattuale imposta a loro CP_3
carico sul punto;
b) in ogni caso, anche ove fossero confermate le corresponsabilità ipotizzate dal CTU in relazione all'operato professionale del P.I. tale voce di danno dovrebbe Controparte_3
essere, quanto meno, proporzionalmente suddivisa anche in relazione agli altri soggetti giudicati dal perito d'ufficio responsabili.
23. Per tali ragioni, in riforma della sentenza appellata, nella peggiore ipotesi per l'appellante, anche la misura della presente voce di danno da imputare a Clima. e Parte_1
P.I. andrebbe quanto meno, in via equitativa e/o previa eventuale rimessione in CP_3
istruttoria della causa in vista di un'integrazione della CTU su questo specifico punto, proporzionalmente ridotta tramite decurtazione delle porzioni di danno ascrivibili alle acclarate responsabilità di altri soggetti.
24. Con il quarto motivo si lamenta, in via subordinata, come in ogni caso la sentenza sarebbe gravemente inficiata da un'inidonea disamina sul piano tecnico delle questioni che connotano la complessiva vertenza e, nello specifico, dall'acritico recepimento delle risultanze di una CTU viziata da gravi incongruenze e contraddizioni, oggetto delle puntuali osservazioni del CTP di Clima. e P.I. su cui il CTU Ing. avrebbe Pt_1 CP_3 Persona_1
omesso di rispondere e/o non avrebbe preso posizione in modo minimamente adeguato.
25. Al riguardo, l'appellante preliminarmente ribadisce che Clima. per il tramite del P.I. Pt_1
e in adempimento dell'incarico assunto, ha svolto esclusivamente attività di CP_3
pagina 14 di 24 progettazione dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idrico e dell'impianto relativo agli scarichi interni (acque nere e saponose), e nessuna attività costruttiva e, comunque, esecutiva di impianti e/o parti dell'edificio è mai stata commissionata a Clima. - P.I. Pt_1
al tempo stesso, nessuna attività di Direzione Lavori spettante, in via generale, ad CP_3
altro professionista (Ing. , con la conseguenza che le relative responsabilità, Persona_4
anche e principalmente in termini di mancata vigilanza sull'operato delle ditte intervenute in cantiere, non possono essere, in alcun modo e neppure parzialmente, ascritte a Clima e Pt_1
CP_3
26. Muovendo da tale presupposto, l'appellante reitera le censure proposte alla CTU dell'Ing. Persona_1
- anzitutto, all'opposto di quanto afferma il CTU, si deduce che i ponti termici erano assolutamente corretti, con la precisazione che non sono stati verificati ai sensi della L. 10 in quanto all'epoca la normativa vigente non imponeva alcun obbligo in tal senso ma, in accordo con l'impresa costruttrice, tutte le pareti in calcestruzzo sono state comunque protette termicamente tramite applicazione del relativo isolante. Quel che più grave sotto questo profilo sarebbe che le foto attestanti l'applicazione di tale isolante sono state esibite nel corso delle operazioni peritali al CTU, il quale non le ha tenute in alcun conto limitandosi a mettere in dubbio che si riferissero effettivamente al fabbricato di cui è causa senza peraltro procedere, come richiesto dal CTP ad alcuna prova “a campione” Per_2
sulle pareti dell'edificio;
- altro decisivo ed insanabile vulnus che impedirebbe di fondare la decisione della vertenza sulle errate conclusioni del CTU (imponendo, al limite, la rinnovazione della CTU) è rappresentato, inoltre, dalla mancata abilitazione a norma di legge dello stesso CTU Ing. ai fini dell'effettuazione delle prove termografiche e termoflussometriche. Persona_1
27. Ciò premesso, l'appellante ribadisce che:
a) per quanto attiene l'Attestato di certificazione Energetica (A.C.E.), si richiama quanto evidenziato dal CTP Per. Ind. circa la metodologia di calcolo a cui è erroneamente Per_2
ricorso il CTU e, in particolare, il fatto che l'Attestato di Certificazione/Prestazione
Energetica non può in nessun modo rappresentare il consumo reale di un immobile: ciò in pagina 15 di 24 quanto “la norma impone l'utilizzo delle metodologie A1 e A2 per la certificazione energetica, ovvero un calcolo regolamentare basato su parametri ed impostazioni convenzionali prescindendo dalle reali condizioni di utilizzo” (specie a fronte di un utilizzo improprio quale quello degli attori, a partire dalle condizioni di scarsa / nulla areazione degli ambienti);
b) d'altro lato, si ribadisce che la definizione del CTU di “scarso isolamento termico” risulta quanto mai impropria, non essendo menzionato il termine di paragone sulle temperature superficiali e, in ogni caso, i “valori di trasmittanza” delle pareti sono conformi alla legge;
del pari, l'affermazione del CTU relativa all'asserita “presenza di ponti termici non corretti” sarebbe assolutamente censurabile e non rispondente a realtà, come tra l'altro attestato dalle fotografie riportate nelle osservazioni del CTP Per. Ind. che evidenziano come i Per_2
ponti termici siano in realtà corretti;
c) per quanto attiene la conformità dei progetti alle normative vigenti, alle prescrizioni urbanistiche comunali e ai contratti di appalto e vendita, viene nuovamente sottolineato come il progetto degli impianti meccanici a servizio del fabbricato condominiale e dell'appartamento attoreo risulti eseguito in piena conformità alla normativa vigente;
d) d'altro lato, al momento del sopralluogo eseguito durante le operazioni peritali, non erano presenti muffe o condense superficiali visibili e, muovendo da tale premessa, come evidenziato dal CTP Per. Ind. viene ribadito che: 1) la correzione dei ponti termici Per_2
realizzata era conforme alle indicazioni normative/legislative in vigore all'epoca; 2) pertanto, sarebbe evidente come la possibile formazione di muffa sia “imputabile esclusivamente alla conduzione dell'appartamento in termini di riscaldamento e ricambio igienico dell'aria negli ambienti”; 3) “la presenza di elementi di chiusura in arredo (pensili cucina, armadi camera letto)” non solo costituiscono un impedimento al ricambio d'aria localizzato ma alterano la “resistenza superficiale” interna della parete esterna, con conseguente abbassamento della temperatura superficiale interna che acuisce le condizioni critiche favorevoli alla formazione di muffa;
4) la quantificazione dei costi operata dal CTU, in relazione all'eventuale installazione di impianto di ventilazione e applicazione di pannelli isolanti, rappresenta una stima non supportata da computi metrici e preventivi reali di pagina 16 di 24 realizzazione e, pertanto, non può essere considerata in alcun modo attendibile e condivisibile;
e) quanto al quesito “se il certificato energetico rilasciato all'immobile acquistato dagli attori
è conforme agli impianti realizzati ed al contratti di acquisto dell'appartamento”, si contesta la correttezza e congruità delle valutazioni del CTU per le ragioni già evidenziate nelle difese di primo grado;
f) anche in risposta al quesito volto a verificare se i consumi relativi al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria nell'immobile attoreo dal momento dell'acquisto sino alla data della perizia erano in ipotesi conformi alla classe attestata e/o pattuita, il CTU avrebbe risposto ancora una volta in modo improprio sia perché finisce comunque per comparare inammissibilmente una valutazione fondata su indici convenzionali quale quella sottesa alla determinazione della classe energetica attestata nell'A.C.E. con le concrete modalità di utilizzo dell'impianto ed i relativi consumi reali che derivano in via pressoché esclusiva da un utilizzo improprio da parte degli attori e da condizioni di scarsa / nulla areazione degli ambienti.
28. Con il quinto motivo si lamenta l'erroneità della pronuncia relativamente alla ripartizione interna di responsabilità in misura del 50% fra Clima. e P.I. Parte_1 [...]
in quanto emessa ultra petitum e, in ogni caso, errata stante l'eventuale esclusiva CP_3
responsabilità (in misura del 100%) del P.I. A. che ha integralmente e CP_3
personalmente eseguito le prestazioni professionali oggetto di appalto a Clima. Parte_1
Ciò premesso, si sostiene che nessun dubbio sussista circa il fatto che, nei rapporti interni con fra P.I. TT e Clima. non vi sia spazio per alcuna ripartizione di Parte_1
responsabilità al 50%, con la conseguenza che il motivo di gravame meriterebbe integrale accoglimento, sotto un duplice profilo:
a) anzitutto, perché difetta alcuna specifica domanda in tal senso proposta in I grado da qualsivoglia parte processuale (e, tanto meno, da parte degli unici soggetti astrattamente e potenzialmente interessati, ovvero Clima. e P.I. e pertanto la pronuncia Pt_1 CP_3
sarebbe stata emessa ultra petitum e, quindi, in insanabile violazione del principio generale di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.; pagina 17 di 24 b) in secondo luogo, nel caso di specie, la presunta responsabilità trarrebbe origine da attività professionali pacificamente svolte in via esclusiva dal P.I. al di là Controparte_3
dell'ipotetica responsabilità solidale “esterna” e su tali basi, Clima aveva richiesto, nella Pt_1
medesima comparsa di risposta la chiamata in causa a propria garanzia e manleva del P.I.
il giudice di primo grado, dopo avere negato la chiamata in causa del P.I. Controparte_3
che a sua volta avrebbe richiesto la chiamata in causa della propria Assicurazione, CP_3
senza alcuna ragione in fatto e in diritto avrebbe sancito un riparto “interno” di responsabilità al 50%.
29. Con il sesto motivo lamenta il difetto di motivazione della sentenza Parte_1
impugnata, deducendo che sarebbe costituita da contraddizioni ed errori nella ricostruzione fattuale e giuridica della vertenza, tali da inficiare la sentenza impugnata, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado anche riguardo l'imputazione delle spese di lite.
30. Anche il P.I. ha proposto appello incidentale affidandosi a cinque Controparte_3
motivi con i quali ha aderito a quelli proposti ai nn. I - II - III - IV – VI dell'appello principale, di cui ha richiesto l'accoglimento, con la sola eccezione del V motivo di impugnazione di Clima. inerente la percentuale di suddivisione “interna” di Parte_1
responsabilità al 50% fra i condannati in solido, della quale ha chiesto la conferma, deducendo che, pur avendo il P.I. TT contratto la polizza assicurativa per responsabilità professionale citata nell'appello di Clima.Pro., è altrettanto vero che ha negato di potere dare corso ad alcun indennizzo, significando che “allo Controparte_12
stato attuale il sinistro è contestato e chiuso”, assumendo una posizione che costringerà il
P.I. ad agire giudizialmente per il riconoscimento della dovuta manleva. CP_3
31. Gli appellati si sono costituiti resistendo ai motivi di appello principale ed hanno eccepito l'inammissibilità del gravame incidentale del P.I richiamando il principio CP_3
di diritto stabilito da Cass. Civ. n. 20559 del 30.09.2014, secondo cui: “…la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei
pagina 18 di 24 loro confronti, ancorchè altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento
o la riforma”
A sua volta, la difesa del P.I. ha contro dedotto che l'appello incidentale CP_3
risulterebbe ammissibile sulla base di Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 8486/2024 la quale ha stabilito che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche come reazione adesiva verso la parte che ha presentato l'impugnazione principale, quando l'interesse a impugnare deriva proprio da quella impugnazione principale, come avvenuto in concreto nel caso di specie, in ragione del fatto che l'appello principale ha rimesso in discussione l'assetto sostanziale degli interessi delineati dalla sentenza di prime cure, con possibili gravi ripercussioni pregiudizievoli - specie considerando le rilevanti somme oggetto di condanna - per il P.I. CP_3
32. Così riassunti i motivi dell'appello principale e di quello incidentale, la Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia infondato vertendosi nel caso di specie di vizi rientranti, pacificamente, nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, in quanto vizi riguardanti la funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, ovvero gli elevati e sproporzionati consumi, non conformi alla classe energetica attestata e pattuita tra le parti.
Tali difetti rientrano nella nozione giurisprudenziale di gravi difetti elaborata dalla consolidata giurisprudenza della S.C. (da ultimo Cass. Ordinanza 4.03.2024 n. 5648:
“
5.1. in punto di diritto, la premessa è che i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669, cod. civ., legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento di essa (Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021,
Rv. 663254-01, in connessione con Sez. 2, nn. 22093/2019, 11740/2003; in termini, Sez. 2,
Ordinanza n. 18061 del 23/06/2023, Rv. 668332-01, che, in motivazione, menziona Cass. n.
8140/2004), non essendovi dubbio che l'inefficienza dell'impianto di riscaldamento comprometta la complessiva e normale funzionalità dell'immobile, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne pagina 19 di 24 rappresentano imprescindibili componenti essenziali per il normale godimento dell'immobile.
33. In conseguenza dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. al caso di specie, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione non possono trovare accoglimento, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure la cui motivazione sul punto la Corte ritiene di condividere e di richiamare integralmente per motivi di economia processuale, non essendo pertanto necessario esaminare le altre doglianze dell'appellante che si fondano sul preteso inquadramento della fattispecie nella disciplina dell'art. 1667 c.c.
34. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L'accertamento della responsabilità di e del P.I. per i difetti Parte_1 CP_3
dell'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, è stato correttamente stabilito dal Tribunale, con motivazione escludendo la concorrente responsabilità di terzi soggetti, tenuto conto, da un lato, dell'intervenuta improcedibilità della domanda attorea sia nei confronti della venditrice immobiliare fallita, sia CP_4
dell'appaltatore Cooperativa Umanitaria Edile, messa in liquidazione coatta amministrativa;
dall'altra, della concorrente responsabilità della terza chiamata in causa e Parte_1
dell'intervenuto ad adiuvandum P.I. , sulla base delle conclusioni della CTU. Controparte_3
Quanto alla doglianza relativa al mancato accertamento della responsabilità concorrente dell'Ing. , si deve rilevare che la stessa è inammissibile in quanto CP_13
l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla motivazione del giudice di primo grado, che sul punto ha stabilito: “Ferma dunque l'impossibilità per il giudice, nel rispetto dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di muovere alcun rimprovero di responsabilità in capo all'ing. quale tecnico realizzatore dell'attestato di certificazione CP_13
energetica allegato all'atto di compravendita del 3.08.2009…”
35. Quanto alla responsabilità della e del progettista degli impianti, si osserva Parte_1
particolare che il CTU ha evidenziato che: “il progetto degli impianti meccanici a servizio del fabbricato condominiale e dell'appartamento di proprietà degli attori, non risulta eseguito in conformità alla normativa vigente per il mancato rispetto del D. Lgs 192/05 e smi relativo alla mancata correzione dei pagina 20 di 24 ponti termici ("ponti termici non corretti" come da indicazioni nella legge 10), l'indicazione di spessori di isolamento termico della rete di distribuzione inferiori ai pertinenti limiti normativi stabiliti dal DPR
412/93 e smi, e la sovrastima dei rendimenti delle componenti impiantistiche” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 37). E ancora: “il fattore preponderante di scostamento tra i consumi reali e teorici sia da imputarsi all'elevato livello di consumo involontario (riconducibile sostanzialmente alle perdite di energia delle reti di distribuzione). I dati di origine utilizzati per l'ACE, così come indicato in calce al documento dal tecnico compilatore Ing. sono stati desunti “previa verifica ed aggiornamento” CP_13
dall'AQE (redatto dal Per. Ind. il quale è stato verificato contenesse, fin dalla Legge CP_3
10, errori di sottostima delle perdite energetiche dell'impianto termico progettato. Tali sottostime energetiche dell'AQE e sono state individuate nelle maggiori dispersioni riconducibili all'ubicazione all'esterno dei satelliti di utenza, alla differenza tra rendimenti di generazione e distribuzione reali e calcolati, all'insufficiente isolamento termico delle reti di distribuzione centralizzate, alle dispersioni termiche riconducibili all'eccessiva lunghezza della rete di distribuzione ad alta temperatura, alle problematiche di gestione dell'impianto” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 40).
36. Ciò posto, in conseguenza di quanto inequivocabilmente accertato dal CTU, è evidente che tanto in qualità di società progettista e direttrice dei lavori, quanto il P.I. Parte_1
in qualità di tecnico redattore dell'Attestato di qualificazione energetica (AQE) CP_3
devono rispondere, solidalmente, sia del danno futuro da deprezzamento dell'immobile de quo quantificato in € 20.654,37, non rilevando per l'affermazione della loro responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. la mancata assunzione di una diretta obbligazione verso i compratori a garantire una specifica classe energetica dell'appartamento, sia del risarcimento dei danni relativi al rendimento dell'impianto di riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sanitaria in termini di maggior consumi, quantificato in 58.500,00.
37. Parimenti infondata è la censura mossa nel quarto motivo con la quale l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe viziata dal recepimento delle risultanze di una CTU viziata da gravi incongruenze e contraddizioni, oggetto delle puntuali osservazioni del CTP di
Clima. e del P.I. su cui il CTU Ing. avrebbe omesso di Pt_1 CP_3 Persona_1
rispondere e/o non avrebbe preso posizione in modo minimamente adeguato.
pagina 21 di 24 Sul punto la Corte osserva, invece, che la CTU si è svolta nel più ampio contraddittorio tecnico tra le parti e che il consulente d'ufficio ha puntualmente, ed esaurientemente, risposto a tutte le osservazioni dei ctp, compreso quello dell'odierna appellante, come risulta dall'ampiezza delle controdeduzioni illustrate da pag. 29 a 36 della relazione, alle quali si rimanda integralmente per ragioni di economia espositiva, e che hanno già dato compiuta risposta a tutte le osservazioni dell'appellante riproposte in questo grado di giudizio.
38. E' invece fondato il quinto motivo con il quale si lamenta la violazione del principio della domanda relativamente alla ripartizione interna di responsabilità in misura del 50% fra
Clima. e P.I. sulla quale il Tribunale si è effettivamente Parte_1 Controparte_3
pronunciato ultra petitum nel dispositivo, pur essendosi nella motivazione correttamente limitato a rilevare che: “…risulta una concorrente responsabilità della società progettista e direttrice dei lavori e del perito industriale in ordine alle carenze progettuali dell'impianto Parte_1 Controparte_3
termoidraulico sopra evidenziate.”
39. Sul punto si deve condividere quanto osservato dall'appellante principale circa il fatto che il Tribunale, non avendo autorizzato la chiamata in causa del ai fini CP_3
dell'esercizio della domanda di rivalsa proposta da , e non avendo lo stesso P.I. Parte_1
richiesto tale accertamento nell'atto di intervento volontario in giudizio, con il CP_3
quale si è limitato ad aderire alle difese di , non poteva accertare d'ufficio né tanto Parte_1
meno stabilire una ripartizione interna di responsabilità tra e il P.I. Parte_1 CP_3
A tale riguardo Cass. 30952/2023: “Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma,
c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
Sicché nessuna chiamata, ai fini dell'esercizio anticipato del regresso, è stata effettuata dall'impresa, che ha espressamente negato la sussistenza dei presupposti di una responsabilità solidale. pagina 22 di 24 Ne discende che la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate non poteva costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, in quanto detta questione può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 18497 del
25/08/2006; Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 12/12/2001). (sottolineatura del redattore).
40. Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale del P.I. CP_3
in disparte la questione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata CP_1
e deve essere totalmente rigettato.
[...] CP_2
Le spese del grado seguono la soccombenza, non rilevando a tale riguardo il limitato accoglimento dell'unico motivo che riguarda i soli rapporti interni tra l'appellante principale e quello incidentale, e si liquidano in dispositivo a favore degli appellati Controparte_1
e sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento,
[...] Controparte_2
ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la statuizione contenuta nel capo 5 del dispositivo “…responsabili al 50% nei loro rapporti interni.”;
- rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese del grado Parte_1 Controparte_3
di giudizio in favore di e liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 23 di 24 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 10.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI STEFANIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DE BERARDINIS
[...]
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE BERARDINIS CARLO
APPELLATI
C.F. ), Controparte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 24 Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'interposto appello:
- dichiarare erronea, nulla e/o illegittima e comunque inefficace e quindi revocare, in relazione ai punti oggetto della presente impugnazione dettagliatamente indicati e sviluppati in premessa, sentenza n.
487/2021 emessa in data 26/4/2021 dal Giudice Unico del Tribunale civile ordinario di Forlì D.ssa Giorgia
Sartoni, pubblicata tramite deposito in Cancelleria il successivo 28/4/2021, comunicata tramite PEC dalla
Cancelleria in pari data e notificata il medesimo 28/4/2021, all'esito della causa civile n. 5389/2015 R.G.
Tribunale Forlì; di conseguenza, nel merito:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'intervenuta prescrizione / decadenza nei confronti della ditta Clima. e del P.I. di ogni diritto ed azione inerente i fatti Parte_1 Controparte_3 oggetto del presente giudizio, sia in relazione alle domande attoree, sia in relazione alla domanda di manleva della convenuta e ad ogni altra eventuale pretesa proposta e proponibile da Controparte_4 qualsiasi parte processuale;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, che la ditta Clima avendo correttamente Parte_1 svolto - per il tramite dell'operato professionale del P.I. - l'incarico di progettazione ed Controparte_3 ogni prestazione ad essa contrattualmente commissionato da in relazione all'edificio Controparte_4 di cui è causa, non ha alcuna responsabilità, al pari del P.I. in relazione agli eventi Controparte_3 oggetto di causa e ai danni lamentati da parte attrice in I grado;
in particolare, accertare l'infondatezza delle pretese dei Sigg.ri e come proposte dai medesimi attori in I grado, così come CP_1 CP_2
l'infondatezza della domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_4 confronti di Clima. conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla ditta Pt_1
Clima. e al P.I. di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti degli attori in I Parte_1 Controparte_3 grado;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di e P.I. Parte_1 [...]
quantificare, per i motivi esposti in premessa e, in particolare, in accoglimento dei motivi di CP_3 impugnazione nn. II - III, l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in I grado in misura nettamente inferiore all'importo accertato nella sentenza impugnata ed oggetto della conseguente condanna comminata a Clima. e P.I. TT;
Parte_1
pagina 2 di 24 - In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di Clima. e del Parte_1
P.I. Controparte_3
- per i motivi esposti in premessa e, in particolare, nel V motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che, nei rapporti interni fra e P.I. la responsabilità in relazione al risarcimento dei Parte_1 CP_3 danni denegatamente accertati in favore degli attori in I grado va imputata integralmente e, quindi, in misura del 100% al P.I. Controparte_3
- In ogni caso, in ipotesi di accoglimento totale o - denegatamente - parziale del presente appello:
- per i motivi sopra esposti e documentati, condannare i Sigg.ri e Controparte_1 [...] all'integrale restituzione / rimborso della somma versata da Clima. in forza della CP_2 Parte_1 provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di I grado pari a complessivi € 151.371,63= o, in subordine e in ipotesi di accoglimento solo parziale del presente gravame, condannare gli stessi Controparte_1
e alla restituzione / rimborso di una somma pari alla differenza fra il predetto
[...] Controparte_2 importo di € 151.371,63= corrisposto da Clima. e le minori somme denegatamente riconosciute a Parte_1 credito dei medesimi convenuti appellati ed attori in I grado;
oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dei relativi pagamenti fino all'effettiva restituzione integrale del dovuto.
- Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio e con sentenza immediatamente esecutiva ex lege".
In via istruttoria: previa eventuale convocazione a chiarimenti il CTU Ing. affinché prenda Persona_1 compiutamente posizione (per la prima volta) sulle puntuali osservazioni del CTP Per. Ind. Persona_2 come riepilogate nelle lettere da a) ad i) del IV motivo di impugnazione del presente gravame, disporre la rinnovazione della CTU in considerazione delle plurime incongruenze che la connotano e, altresì, in ragione dell'assenza in capo al CTU dei requisiti normativamente previsti ai fini dell'effettuazione delle prove termografiche (ulteriore aspetto decisivo su cui il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi). In subordine ovvero in ogni caso, ove ritenuto necessario, si chiede altresì disporre CTU integrativa volta a stabilire l'incidenza percentuale delle responsabilità autonome e concorrenti accertate e ascritte a diversi soggetti nel prospetto di pag. 41 (paragrafo relativo alla risposta al Quesito n. 7) della CTU esperita e depositata nel giudizio di I grado dal Consulente d'Ufficio Ing. Persona_1
Conclusioni per gli appellati e Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
I) Rigettare l'appello proposto dalla CLIMA. e l'appello incidentale proposto dal P.I. Parte_1 [...] in quanto infondati per i motivi menzionati nella comparsa di costituzione e risposta e, per CP_3
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 487/2021 datata 26.04.2021, pubblicata il 28/4/2021 e pagina 3 di 24 notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Forlì, G.U. D.ssa Giorgia Sartoni, che ha deciso in primo grado la causa civile R.G. n. 5389/2015;
II) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della CLIMA. di accertamento e Parte_1 dichiarazione della responsabilità integrale del P.I. in relazione al risarcimento dei danni Controparte_3 accertati in favore degli attori in I grado, condannare il P.I. a rifondere alla CLIMA Controparte_3 [...]
l'importo da quest'ultima corrisposto ai sigg.ri e in Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 esecuzione della sentenza impugnata;
III) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello incidentale spiegato dal P.I. per i Controparte_3 motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta;
IV) Con vittoria di spese del presente giudizio e compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Conclusioni per l'appellato CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, previo integrale rigetto - in quanto del tutto infondata - dell'eccezione avversaria di improcedibilità / inammissibilità del proposto gravame incidentale, ai fini della riforma - in relazione ai capi di seguito indicati - della sentenza n. 487/2021 emessa il 26/4/2021 dal
Tribunale di Forlì (G.U. D.ssa Giorgia Sartoni), pubblicata il 28/4/2021 e notificata in pari data, all'esito della causa civile n. 5389/2015 R.G. Trib. Forlì, promossa da e Parte_2 CP_2 verso con la chiamata in causa di e di
[...] Controparte_5 Controparte_6
CLIMA. e con intervento ex art. 105 c.p.c. del P.I. Parte_1 Controparte_3
In via pregiudiziale ed assorbente: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'intervenuta prescrizione / decadenza nei confronti della ditta Clima. e del P.I. ex art. 1667 Parte_1 Controparte_3
e/o 1669 c.c., di ogni diritto ed azione inerente i fatti di causa, sia in relazione alle domande degli attori in I grado, sia rispetto alla domanda di manleva della convenuta e ad ogni altra eventuale Controparte_4 pretesa proposta e proponibile da qualsiasi parte processuale;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che Clima avendo Parte_1 correttamente svolto - per il tramite dell'operato professionale del P.I. - l'incarico di Controparte_3 progettazione ed ogni prestazione ad essa contrattualmente commissionato da in Controparte_4 relazione all'edificio di cui è causa, non ha alcuna responsabilità, al pari del P.I. in Controparte_3 relazione ai danni lamentati da parte attrice in I grado;
in particolare, accertare l'infondatezza delle pretese dei Sigg.ri e come proposte in I grado, così come l'infondatezza della domanda CP_1 CP_2 subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Clima.Pro.; Controparte_4
pagina 4 di 24 conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla ditta Clima. e al P.I. Parte_1 [...]
di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti degli attori in I grado;
CP_3
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenessero accertate responsabilità di Parte_1
e P.I. quantificare, per i motivi esposti in premessa e, in particolare, in accoglimento
[...] Controparte_3 dei motivi di impugnazione nn. II - III tanto dell'appello principale quanto del gravame incidentale,
l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in I grado in misura nettamente inferiore all'importo dichiarato nella sentenza impugnata ed oggetto della conseguente condanna comminata a Clima. e P.I. Pt_1
TT;
- Nel merito dell'appello principale di Clima. per i motivi di cui in premessa e ferma la richiesta di Parte_1
CP_ accoglimento dei restanti motivi di gravame principale riproposti con appello incidentale dal CP_3 limitatamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni fra e in relazione al Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni che dovessero essere in via denegata riconosciuti in favore degli attori in I grado, confermare la sentenza di prime cure.
- Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio e con sentenza immediatamente esecutiva ex lege".
In via istruttoria: ci si associa alla richiesta dell'appellante principale Clima affinché la Corte adita Parte_1 disponga la rinnovazione della CTU in considerazione dei profili di nullità e delle plurime incongruenze che la connotano e, altresì, in ragione dell'assenza in capo al CTU dei requisiti e dell'abilitazione ex lege dettati per l'effettuazione delle prove termografiche e termoflussometriche (ulteriore aspetto decisivo su cui il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi).
In subordine ovvero in ogni caso, ove ritenuto necessario, ci si associa parimenti alla richiesta di Clima
[...] di ammissione di CTU integrativa volta a stabilire l'incidenza percentuale delle responsabilità Pt_1 autonome e concorrenti accertate e ascritte a diversi soggetti nel prospetto di pag. 41 (paragrafo in risposta al Quesito n. 7) della CTU esperita e depositata nel giudizio di I grado dal Consulente d'Ufficio Ing. Per_1
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio la società Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della sua Controparte_5
responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. nella determinazione degli elevati consumi per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda sanitaria, non corrispondenti alla classe energetica attestata e contrattualmente convenuta, in relazione all'immobile oggetto contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 3.08.2009 tra le parti, e, per pagina 5 di 24 l'effetto, la condanna di quest'ultima all'esecuzione delle opere e degli interventi necessari per ripristinare la conformità dei consumi alla classe energetica C contrattualmente convenuta, unitamente alla condanna al risarcimento dei danni per le spese da sostenere a causa degli interventi richiesti, ovvero spese di alloggio durante l'esecuzione dei lavori e per il trasloco del mobilio, quantificati approssimativamente nella somma di euro 15.000,00, oltre alla condanna al risarcimento dei danni derivanti al disagio e dalle oggettive difficoltà causate quantificati in euro 20.000,00; in via subordinata, nell'impossibilità di eseguire gli interventi necessari, la condanna di al risarcimento dei danni pari al Controparte_4
15% del prezzo di acquisto dell'immobile ovvero ad euro 56.865,00, oltre all'importo forfettariamente quantificato in euro 60.000,00 per i danni che gli attori subiranno in futuro dovendo continuare a sostenere spese più alte rispetto alla classe energetica, nonché ad un indennizzo equitativamente stabilito per le maggiori difficoltà alla vendita o alla locazione dell'immobile sul mercato e per i possibili pericoli alla salute;
in ogni caso, la condanna del venditore/costruttore Immobiliare OL al risarcimento della somma di euro 8.941,05, oltre a quelle per l'anno 2015 e i successivi anni, per i maggiori esborsi per spese involontarie sostenuti e da sostenere;
con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_4
deducendo che i consumi per fabbisogno di riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria erano in linea con la tipologia dell'immobile, come evidenziato anche nella relazione tecnica del proprio consulente.
Inoltre, parte convenuta, per il caso in cui l'avversa pretesa risarcitoria fosse accolta, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_8
con cui aveva stipulato contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori e, per altro
[...]
verso, di società incaricata di progettare e di dirigere tutti i lavori relativi agli Parte_1
impianti meccanici del fabbricato condominiale, compresi gli impianti di riscaldamento e termoidraulici, e proponeva nei loro confronti domanda di garanzia e manleva in ordine a qualsiasi avversa domanda promossa dagli attori, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza e responsabilità.
3. Si costituiva che a sua volta chiedeva la chiamata in causa a garanzia e Parte_1
pagina 6 di 24 manleva del terzo professionista a cui aveva affidato l'effettiva Controparte_3
realizzazione delle attività di progettazione concernenti l'edificio.
Nel merito ed in sintesi, respingeva ogni addebito di responsabilità ed in Parte_1
particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei presupposti ovvero dei gravi difetti di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei propri confronti;
in ogni caso deduceva l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità di , incaricata esclusivamente dell'attività di progettazione e non già di attività Parte_1
costruttiva o comunque esecutiva degli impianti dell'edificio.
4. Si costituiva che domandava l'accertamento Controparte_8
della propria estraneità e mancanza di responsabilità in ordine ai vizi e ai difetti denunciati ed in ogni caso il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
5. Nonostante il Tribunale non autorizzasse la chiamata in causa in manleva del P.I.
non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario e per motivi di economia CP_3
processuale, lo stesso interveniva in giudizio con atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., allegando un proprio interesse tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate a suo carico in caso di esito sfavorevole per la parte vista la preannunciata azione di manleva nei propri Parte_1
6. La causa veniva istruita con espletamento di CTU e successivamente al deposito della consulenza, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della terza chiamata
, il giudice dichiarava l'interruzione del processo che veniva Controparte_8
regolarmente riassunto da parte attrice;
a seguito dell'intervenuto fallimento anche della veniva ulteriormente dichiarata l'interruzione del processo che Controparte_4
veniva nuovamente riassunto dagli attori.
7. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Forlì dichiarava l'improcedibilità delle domande attoree dei confronti del Fallimento Immobiliare OL s.r.l.; rigettava le domande attoree nei confronti della tenuto conto Controparte_8
che le domande attoree in sede di prima memoria istruttoria erano state precisate ed estese anche nei confronti delle parti terze chiamate, accoglieva le domande attoree proposte nei pagina 7 di 24 confronti di e nei confronti di;
accertava la responsabilità Parte_1 Controparte_3
solidale ai sensi dell'art. 1669 c.c. in capo a e , e li Parte_1 Controparte_3
dichiarava responsabili al 50% nei loro rapporti interni;
condannava e Parte_1
, in solido tra loro, a favore degli attori, e Controparte_3 Controparte_1
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma in linea Controparte_2
capitale già devalutata e rivalutata alla data della sentenza di euro 79.796,16, oltre agli interessi legali sulla somma dal 3.08.2009 sino alla proposizione della domanda e di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
condannava e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a Parte_1 Controparte_3
favore degli attori, e;
condannava gli attori, Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del terzo chiamato
[...]
poneva il costo di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente Controparte_8
a carico di e , in solido tra loro. Parte_1 Controparte_3
8. Preliminarmente, il Tribunale rilevava l'improcedibilità di tutte le domande attoree tanto di accertamento finalizzato alla condanna, quanto di condanna, formulate in sede di cognizione ordinaria nei confronti del Fallimento Immobiliare OL s.r.l. in quanto soggette al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.
9. Osservava, inoltre, il giudicante che i vizi lamentati riguardavano la funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria ovvero gli elevati e sproporzionati consumi, non conformi alla classe energetica attestata e pattuita tra le parti, e che tali difetti rientravano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti ex art. 1669 c.c., nella misura in cui gli stessi compromettevano la complessiva e normale funzionalità dell'immobile acquistato, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne rappresentano imprescindibili componenti, essenziali per un corretto rapporto costi/efficienza che permettono un normale godimento dell'immobile.
10. Rilevava, in particolare, che il CTU aveva riscontrato, da un lato, vizi strutturali di progettazione dell'impianto non conforme alla vigente normativa nonché la presenza di ponti termici non corretti e, dall'altro lato, aveva accertato quali cause delle sottostime pagina 8 di 24 energetiche contenute nell'attestato di quantificazione energetica e nell'attestato di certificazione energetica, tra le altre, “maggiori dispersioni riconducibili all'ubicazione dei satelliti di utenza, alla differenza tra rendimenti di generazione e distribuzione reali e calcolati, all'insufficiente isolamento termico delle reti di distribuzione centralizzate, alle dispersioni termiche riconducibili all'eccessiva lunghezza della rete di distribuzione ad alta temperatura”, in gran parte riconducibili alla progettazione dell'intero impianto condominiale. Peraltro, evidenziava il giudice di prime cure, indici della gravità e della strutturalità dei vizi riscontrati erano insiti nel fatto che era lo stesso CTU ad evidenziare la sostanziale antieconomicità degli interventi necessari per la risoluzione definitiva del generalizzato problema dello scostamento tra i consumi reali e teorici degli impianti.
11. Per tutte queste ragioni, il Tribunale riteneva che sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione non potessero trovare accoglimento in quanto, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplice sospetto, nel caso di specie il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti poteva decorrere solo all'atto dell'accertamento peritale condotto in sede giudiziale.
12. Quanto all'individuazione dei soggetti responsabili, il giudice di primo grado osservava che alcun profilo di responsabilità era emerso in capo all'appaltatore Controparte_8
, nei cui confronti la domanda era comunque diventata improcedibile a seguito della
[...]
messa in liquidazione coatta amministrativa, mentre le risultanze della CTU avevano individuato come responsabili dei vizi il progettista e direttore lavori impianti meccanici, il perito industriale , e la società come impresa esecutrice degli Controparte_3 Parte_1
impianti. Nella specie, con riferimento alle domande attoree di accertamento della responsabilità e di conseguente risarcimento del danno ancora ammissibili, a fronte delle intervenute procedure concorsuali che avevano investito il costruttore/venditore e l'appaltatore risultava una Controparte_4 CP_8 Controparte_8
concorrente responsabilità della società progettista e direttrice dei lavori e del Parte_1
perito industriale in ordine alle carenze progettuali dell'impianto Controparte_3
termoidraulico sopra evidenziate.
13. Quanto all'entità del risarcimento il Tribunale, stante l'accertata non convenienza tecnica pagina 9 di 24 ed economica di provvedere in forma specifica alla riparazione degli accertati difetti, richiamava integralmente l'elaborato peritale per la specifica quantificazione dei danni stimati in complessivi € 58.500,00 in relazione alla domanda subordinata di risarcimento per equivalente, in quanto il CTU aveva puntualmente quantificato, in base a criteri oggettivi e di mercato, un adeguato ristoro degli specifici danni patrimoniali sostenuti e da sostenere
(danno attuale e futuro), comprensivo dunque tanto del lucro cessante ovvero della perdita economica già subita, quanto del danno emergente – variazione negativa del patrimonio del danneggiato dovuta dalla condotta inesatta -, in relazione al parametro prudenziale ed oggettivo della “vita utile dell'immobile pari a 50 anni”, preso in esame dallo stesso consulente tecnico d'ufficio.
Il Tribunale, inoltre, riconosceva agli attori il danno futuro da deprezzamento dell'immobile nel suo complesso, a causa della reale ed inferiore classe energetica attestata dal CTU ovvero la classe E, per un ammontare stimato di € 20.654,37.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si sono Parte_1
costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e comunque di rigettarlo, mentre ha proposto anche appello incidentale aderendo alle Controparte_3
doglianze dell'appellante principale ad eccezione del V° motivo relativo al riparto di responsabilità al 50% nei rapporti interni fra e Parte_1 CP_3
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Con il primo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione / decadenza dei diritti e dell'azione dei committenti ai sensi degli artt. 1667 - 1669 c.c., deducendo che l'erroneità della decisione, da un lato, per aver qualificato indistintamente i vizi ex adverso lamentati come rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, riguardo alla prescrizione ex art. 1667
c.c., ritenuta più consona al caso di specie e alla tipologia e natura delle doglianze avversarie, omettendo di applicare il comma 3 secondo cui, a prescindere dalla tempestività delle pagina 10 di 24 denunce e dalla loro reiterazione, “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
16. Quanto all'erronea applicabilità dell'art. 1669 c.c. si deduce che la giurisprudenza di legittimità richiede inequivocabilmente la sussistenza di gravi vizi e difetti che, se anche non pregiudicano la stabilità dell'edificio sul piano strutturale, siano tali da incidere “in maniera notevole sulla fruizione dell'immobile” al punto da pregiudicarne l'agibilità o, quanto meno, la vivibilità, e che tali non sarebbero i maggiori oneri per consumi eccessivi e/o l'asserito deprezzamento dell'immobile.
17. In ogni caso, le pretese attoree fondate sugli artt. 1667-1669 c.c. risulterebbero irrimediabilmente colpite da prescrizione/decadenza: infatti, mentre l'ipotetica responsabilità ex art. 1669 c.c. è oggetto di decadenza se i vizi/difetti non vengono denunciati entro un anno dalla scoperta e, in ogni caso, il diritto si prescrive entro un anno dalla denuncia, ciò che più rileva in questa sede è che la responsabilità ex art. 1667 c.c.
(l'unica qui astrattamente ipotizzabile) richiede tassativamente che gli eventuali vizi/difformità vengano denunziati entro 60 giorni dalla scoperta e soprattutto comporta, in ogni caso ed a prescindere da ogni questione relativa a conoscenza e denuncia dei vizi stessi, che l'azione si prescriva in due anni dalla consegna.
Pertanto, una volta esclusa la configurabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c., si sostiene che gli attori sarebbero decaduti dalla relativa azione ex art. 1667 c. 3 c.c., non essendo possibile ovviare all'irrimediabile decadenza/prescrizione di un'azione se non attraverso il deposito e/o la notifica di un atto giudiziario entro il termine tassativo normativamente previsto che, nel caso di specie, coincide con il termine di due anni decorrente non già dalla consapevolezza dei presunti vizi, bensì dalla consegna delle opere oggetto di appalto/vendita;
18. Inoltre, anche a prescindere dalla predetta eccezione, nessun dubbio potrebbe sussistere ad avviso dell'appellante circa il fatto che gli ipotetici diritti e la relativa azione attorea, sia ai sensi dell'art. 1667 che in forza dell'art. 1669 c.c., siano comunque colpiti da prescrizione/decadenza, considerando che: 1) gli attori hanno avuto, per loro stessa ammissione, compiuta consapevolezza dei problemi per cui agiscono in questa sede “fin pagina 11 di 24 dall'inizio” (si ribadisce che hanno acquistato il loro immobile nel 2009); 2) la denuncia ad
Imm.re è avvenuta quanto meno contestualmente alla prima assemblea CP_4
condominiale che si è svolta su tale questione e che risale al 2010; 3) la presente azione giudiziale è stata promossa solo nel 2015, senza che, evidentemente, si possa attribuire alcun pregio e rilievo ad una perizia di parte che gli attori hanno commissionato 5-6 anni dopo la denuncia ed al solo fine di precostituirsi un'inammissibile “rimessione in termini” rispetto alle eccepite prescrizioni e decadenze.
19. D'altro lato, si deduce che anche la domanda di manleva proposta da Imm.re OL nei confronti di CLIMA. arebbe irrimediabilmente colpita da prescrizione/decadenza Pt_1
stante l'inequivocabile disposto dell'art. 2226 c.c. secondo il quale il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna;
anche laddove si ritenga di far rientrare le prestazioni commissionate a CLIMA.PRO. nella fattispecie dell'appalto di servizi, non vi sarebbe dubbio che siano ampiamente decorsi i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c., pacificamente applicabile non solo al contratto d'opera ma anche a quello di servizi.
20. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà e l'incongruenza della sentenza impugnata per aver imputato, in via integrale ed esclusiva, a Clima.Pro il Controparte_9
“danno futuro da deprezzamento dell'immobile nel suo complesso, a causa della reale ed inferiore classe energetica attestata dal CTU ovvero la classe E” quantificato in € 20.654,37.
A tale riguardo si deduce che il giudice a quo non ha tenuto in alcun conto le distinte e concorrenti responsabilità di altri soggetti in quanto l' (predisposto da altro professionista successivamente all'esaurimento dell'incarico professionale della parte esponente e nell'imminenza del rogito), allegato e citato nello stesso atto di compravendita dell'immobile degli attori e non rientrava affatto fra le competenze ed CP_1 CP_2
obbligazioni contrattualmente assunte da CLIMA.PRO. - P.I. a cui non è stato CP_3
imposto alcun obiettivo e connessa obbligazione circa una specifica classe energetica (fermo restando che la classe energetica “E” attestata come effettiva è assolutamente legittima e conforme alla legge); con la conseguenza che non si comprenderebbe a quale titolo si possa pagina 12 di 24 pretendere di imputare a Clima. e P.I. la mancata rispondenza Pt_1 CP_3
dell'appartamento ad una specifica classe energetica che altri (la venditrice immobiliare in base alle valutazioni di altro professionista successivamente intervenuto (il CP_4
certificatore Ing. , si sono impegnati ad assicurare agli acquirenti. Per_3
21. A supporto del motivo di impugnazione, l'appellante ribadisce che l'assenza di ogni responsabilità di Clima. e del P.I. discenderebbe dai seguenti decisivi aspetti di CP_3
natura contrattuale di seguito ulteriormente riepilogati: il contratto di vendita, in forza del quale gli attori in I grado hanno acquistato il loro immobile nulla indica riguardo le specifiche prestazioni termiche dell'impianto termoidraulico mentre, per quanto attiene la classe energetica, nessun riferimento alla stessa era contenuto né negli accordi venditore / compratori antecedenti alla stipula del rogito definitivo e, tanto meno, nell'incarico professionale conferito a Clima. - P.I. TT 5 che, pertanto, non possono Parte_1
avere alcuna responsabilità al riguardo, specie in relazione alla classe energetica risultante da una certificazione predisposta - da altro tecnico ad essi estraneo, Ing. - pochi Per_3
giorni prima (15/7/2009) rispetto al rogito definitivo di compravendita concluso dagli odierni attori datato 3/8/2009 e, comunque, in data ampiamente successiva all'esaurimento dell'incarico professionale di Clima. ai quali, pertanto, non è mai Controparte_11 CP_3
stato imposto alcun obiettivo contrattuale riferito all'una piuttosto che ad un'altra specifica classe energetica bensì, unicamente, il rispetto (senza dubbio assicurato) dei requisiti minimi imposti dalle norme allora vigenti
22. Con il terzo motivo si lamenta che il giudice a quo, muovendo da un'erronea ricostruzione fattuale e dal pedissequo recepimento delle risultanze peritali, avrebbe compiuto un decisivo errore laddove, oltre a non considerare l'assenza di obbligazioni contrattuali a carico dell'esponente in relazione ad una specifica classe energetica, ha altresì ignorato le rilevanti - distinte ed autonome - responsabilità / corresponsabilità degli stessi attori e di altri soggetti individuati dal CTU, in particolare nel dettagliato prospetto di pag.
41 della CTU definitiva inerente la risposta al quesito n.
7. Questo anche con riferimento all'ulteriore e complessiva voce di danno, oggetto di condanna, stimata dal CTU in totali €
58.500=, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente relativi al rendimento dell'impianto pagina 13 di 24 di riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sanitaria in termini di maggior consumi ed al conseguente deprezzamento dell'immobile; voce di danno che secondo l'appellante non può affatto essere imputata - quanto meno, senza dubbio, non in toto - a Clima.Pro. -
P.I. TT per un duplice ordine di ragioni:
a) anzitutto, per i medesimi motivi evidenziati nel punto che precede, in quanto anche tale ipotetico danno si ricollega alla classe energetica “E” accertata come effettiva dal CTU ed inferiore a quella indicata nel rogito notarile di compravendita dell'immobile da parte degli attori in I grado, trattandosi di classificazione basata su certificazione energetica predisposta da altro professionista dopo il completamento dell'incarico professionale Clima - P.I. Pt_1
e, soprattutto, in assenza di qualsivoglia obbligazione contrattuale imposta a loro CP_3
carico sul punto;
b) in ogni caso, anche ove fossero confermate le corresponsabilità ipotizzate dal CTU in relazione all'operato professionale del P.I. tale voce di danno dovrebbe Controparte_3
essere, quanto meno, proporzionalmente suddivisa anche in relazione agli altri soggetti giudicati dal perito d'ufficio responsabili.
23. Per tali ragioni, in riforma della sentenza appellata, nella peggiore ipotesi per l'appellante, anche la misura della presente voce di danno da imputare a Clima. e Parte_1
P.I. andrebbe quanto meno, in via equitativa e/o previa eventuale rimessione in CP_3
istruttoria della causa in vista di un'integrazione della CTU su questo specifico punto, proporzionalmente ridotta tramite decurtazione delle porzioni di danno ascrivibili alle acclarate responsabilità di altri soggetti.
24. Con il quarto motivo si lamenta, in via subordinata, come in ogni caso la sentenza sarebbe gravemente inficiata da un'inidonea disamina sul piano tecnico delle questioni che connotano la complessiva vertenza e, nello specifico, dall'acritico recepimento delle risultanze di una CTU viziata da gravi incongruenze e contraddizioni, oggetto delle puntuali osservazioni del CTP di Clima. e P.I. su cui il CTU Ing. avrebbe Pt_1 CP_3 Persona_1
omesso di rispondere e/o non avrebbe preso posizione in modo minimamente adeguato.
25. Al riguardo, l'appellante preliminarmente ribadisce che Clima. per il tramite del P.I. Pt_1
e in adempimento dell'incarico assunto, ha svolto esclusivamente attività di CP_3
pagina 14 di 24 progettazione dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idrico e dell'impianto relativo agli scarichi interni (acque nere e saponose), e nessuna attività costruttiva e, comunque, esecutiva di impianti e/o parti dell'edificio è mai stata commissionata a Clima. - P.I. Pt_1
al tempo stesso, nessuna attività di Direzione Lavori spettante, in via generale, ad CP_3
altro professionista (Ing. , con la conseguenza che le relative responsabilità, Persona_4
anche e principalmente in termini di mancata vigilanza sull'operato delle ditte intervenute in cantiere, non possono essere, in alcun modo e neppure parzialmente, ascritte a Clima e Pt_1
CP_3
26. Muovendo da tale presupposto, l'appellante reitera le censure proposte alla CTU dell'Ing. Persona_1
- anzitutto, all'opposto di quanto afferma il CTU, si deduce che i ponti termici erano assolutamente corretti, con la precisazione che non sono stati verificati ai sensi della L. 10 in quanto all'epoca la normativa vigente non imponeva alcun obbligo in tal senso ma, in accordo con l'impresa costruttrice, tutte le pareti in calcestruzzo sono state comunque protette termicamente tramite applicazione del relativo isolante. Quel che più grave sotto questo profilo sarebbe che le foto attestanti l'applicazione di tale isolante sono state esibite nel corso delle operazioni peritali al CTU, il quale non le ha tenute in alcun conto limitandosi a mettere in dubbio che si riferissero effettivamente al fabbricato di cui è causa senza peraltro procedere, come richiesto dal CTP ad alcuna prova “a campione” Per_2
sulle pareti dell'edificio;
- altro decisivo ed insanabile vulnus che impedirebbe di fondare la decisione della vertenza sulle errate conclusioni del CTU (imponendo, al limite, la rinnovazione della CTU) è rappresentato, inoltre, dalla mancata abilitazione a norma di legge dello stesso CTU Ing. ai fini dell'effettuazione delle prove termografiche e termoflussometriche. Persona_1
27. Ciò premesso, l'appellante ribadisce che:
a) per quanto attiene l'Attestato di certificazione Energetica (A.C.E.), si richiama quanto evidenziato dal CTP Per. Ind. circa la metodologia di calcolo a cui è erroneamente Per_2
ricorso il CTU e, in particolare, il fatto che l'Attestato di Certificazione/Prestazione
Energetica non può in nessun modo rappresentare il consumo reale di un immobile: ciò in pagina 15 di 24 quanto “la norma impone l'utilizzo delle metodologie A1 e A2 per la certificazione energetica, ovvero un calcolo regolamentare basato su parametri ed impostazioni convenzionali prescindendo dalle reali condizioni di utilizzo” (specie a fronte di un utilizzo improprio quale quello degli attori, a partire dalle condizioni di scarsa / nulla areazione degli ambienti);
b) d'altro lato, si ribadisce che la definizione del CTU di “scarso isolamento termico” risulta quanto mai impropria, non essendo menzionato il termine di paragone sulle temperature superficiali e, in ogni caso, i “valori di trasmittanza” delle pareti sono conformi alla legge;
del pari, l'affermazione del CTU relativa all'asserita “presenza di ponti termici non corretti” sarebbe assolutamente censurabile e non rispondente a realtà, come tra l'altro attestato dalle fotografie riportate nelle osservazioni del CTP Per. Ind. che evidenziano come i Per_2
ponti termici siano in realtà corretti;
c) per quanto attiene la conformità dei progetti alle normative vigenti, alle prescrizioni urbanistiche comunali e ai contratti di appalto e vendita, viene nuovamente sottolineato come il progetto degli impianti meccanici a servizio del fabbricato condominiale e dell'appartamento attoreo risulti eseguito in piena conformità alla normativa vigente;
d) d'altro lato, al momento del sopralluogo eseguito durante le operazioni peritali, non erano presenti muffe o condense superficiali visibili e, muovendo da tale premessa, come evidenziato dal CTP Per. Ind. viene ribadito che: 1) la correzione dei ponti termici Per_2
realizzata era conforme alle indicazioni normative/legislative in vigore all'epoca; 2) pertanto, sarebbe evidente come la possibile formazione di muffa sia “imputabile esclusivamente alla conduzione dell'appartamento in termini di riscaldamento e ricambio igienico dell'aria negli ambienti”; 3) “la presenza di elementi di chiusura in arredo (pensili cucina, armadi camera letto)” non solo costituiscono un impedimento al ricambio d'aria localizzato ma alterano la “resistenza superficiale” interna della parete esterna, con conseguente abbassamento della temperatura superficiale interna che acuisce le condizioni critiche favorevoli alla formazione di muffa;
4) la quantificazione dei costi operata dal CTU, in relazione all'eventuale installazione di impianto di ventilazione e applicazione di pannelli isolanti, rappresenta una stima non supportata da computi metrici e preventivi reali di pagina 16 di 24 realizzazione e, pertanto, non può essere considerata in alcun modo attendibile e condivisibile;
e) quanto al quesito “se il certificato energetico rilasciato all'immobile acquistato dagli attori
è conforme agli impianti realizzati ed al contratti di acquisto dell'appartamento”, si contesta la correttezza e congruità delle valutazioni del CTU per le ragioni già evidenziate nelle difese di primo grado;
f) anche in risposta al quesito volto a verificare se i consumi relativi al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria nell'immobile attoreo dal momento dell'acquisto sino alla data della perizia erano in ipotesi conformi alla classe attestata e/o pattuita, il CTU avrebbe risposto ancora una volta in modo improprio sia perché finisce comunque per comparare inammissibilmente una valutazione fondata su indici convenzionali quale quella sottesa alla determinazione della classe energetica attestata nell'A.C.E. con le concrete modalità di utilizzo dell'impianto ed i relativi consumi reali che derivano in via pressoché esclusiva da un utilizzo improprio da parte degli attori e da condizioni di scarsa / nulla areazione degli ambienti.
28. Con il quinto motivo si lamenta l'erroneità della pronuncia relativamente alla ripartizione interna di responsabilità in misura del 50% fra Clima. e P.I. Parte_1 [...]
in quanto emessa ultra petitum e, in ogni caso, errata stante l'eventuale esclusiva CP_3
responsabilità (in misura del 100%) del P.I. A. che ha integralmente e CP_3
personalmente eseguito le prestazioni professionali oggetto di appalto a Clima. Parte_1
Ciò premesso, si sostiene che nessun dubbio sussista circa il fatto che, nei rapporti interni con fra P.I. TT e Clima. non vi sia spazio per alcuna ripartizione di Parte_1
responsabilità al 50%, con la conseguenza che il motivo di gravame meriterebbe integrale accoglimento, sotto un duplice profilo:
a) anzitutto, perché difetta alcuna specifica domanda in tal senso proposta in I grado da qualsivoglia parte processuale (e, tanto meno, da parte degli unici soggetti astrattamente e potenzialmente interessati, ovvero Clima. e P.I. e pertanto la pronuncia Pt_1 CP_3
sarebbe stata emessa ultra petitum e, quindi, in insanabile violazione del principio generale di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.; pagina 17 di 24 b) in secondo luogo, nel caso di specie, la presunta responsabilità trarrebbe origine da attività professionali pacificamente svolte in via esclusiva dal P.I. al di là Controparte_3
dell'ipotetica responsabilità solidale “esterna” e su tali basi, Clima aveva richiesto, nella Pt_1
medesima comparsa di risposta la chiamata in causa a propria garanzia e manleva del P.I.
il giudice di primo grado, dopo avere negato la chiamata in causa del P.I. Controparte_3
che a sua volta avrebbe richiesto la chiamata in causa della propria Assicurazione, CP_3
senza alcuna ragione in fatto e in diritto avrebbe sancito un riparto “interno” di responsabilità al 50%.
29. Con il sesto motivo lamenta il difetto di motivazione della sentenza Parte_1
impugnata, deducendo che sarebbe costituita da contraddizioni ed errori nella ricostruzione fattuale e giuridica della vertenza, tali da inficiare la sentenza impugnata, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado anche riguardo l'imputazione delle spese di lite.
30. Anche il P.I. ha proposto appello incidentale affidandosi a cinque Controparte_3
motivi con i quali ha aderito a quelli proposti ai nn. I - II - III - IV – VI dell'appello principale, di cui ha richiesto l'accoglimento, con la sola eccezione del V motivo di impugnazione di Clima. inerente la percentuale di suddivisione “interna” di Parte_1
responsabilità al 50% fra i condannati in solido, della quale ha chiesto la conferma, deducendo che, pur avendo il P.I. TT contratto la polizza assicurativa per responsabilità professionale citata nell'appello di Clima.Pro., è altrettanto vero che ha negato di potere dare corso ad alcun indennizzo, significando che “allo Controparte_12
stato attuale il sinistro è contestato e chiuso”, assumendo una posizione che costringerà il
P.I. ad agire giudizialmente per il riconoscimento della dovuta manleva. CP_3
31. Gli appellati si sono costituiti resistendo ai motivi di appello principale ed hanno eccepito l'inammissibilità del gravame incidentale del P.I richiamando il principio CP_3
di diritto stabilito da Cass. Civ. n. 20559 del 30.09.2014, secondo cui: “…la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei
pagina 18 di 24 loro confronti, ancorchè altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento
o la riforma”
A sua volta, la difesa del P.I. ha contro dedotto che l'appello incidentale CP_3
risulterebbe ammissibile sulla base di Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 8486/2024 la quale ha stabilito che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche come reazione adesiva verso la parte che ha presentato l'impugnazione principale, quando l'interesse a impugnare deriva proprio da quella impugnazione principale, come avvenuto in concreto nel caso di specie, in ragione del fatto che l'appello principale ha rimesso in discussione l'assetto sostanziale degli interessi delineati dalla sentenza di prime cure, con possibili gravi ripercussioni pregiudizievoli - specie considerando le rilevanti somme oggetto di condanna - per il P.I. CP_3
32. Così riassunti i motivi dell'appello principale e di quello incidentale, la Corte ritiene che il primo motivo dell'appello principale sia infondato vertendosi nel caso di specie di vizi rientranti, pacificamente, nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, in quanto vizi riguardanti la funzionalità degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, ovvero gli elevati e sproporzionati consumi, non conformi alla classe energetica attestata e pattuita tra le parti.
Tali difetti rientrano nella nozione giurisprudenziale di gravi difetti elaborata dalla consolidata giurisprudenza della S.C. (da ultimo Cass. Ordinanza 4.03.2024 n. 5648:
“
5.1. in punto di diritto, la premessa è che i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669, cod. civ., legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento di essa (Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021,
Rv. 663254-01, in connessione con Sez. 2, nn. 22093/2019, 11740/2003; in termini, Sez. 2,
Ordinanza n. 18061 del 23/06/2023, Rv. 668332-01, che, in motivazione, menziona Cass. n.
8140/2004), non essendovi dubbio che l'inefficienza dell'impianto di riscaldamento comprometta la complessiva e normale funzionalità dell'immobile, in quanto gli impianti, sebbene non costituiscano primari elementi legati alla stabilità dell'immobile, ne pagina 19 di 24 rappresentano imprescindibili componenti essenziali per il normale godimento dell'immobile.
33. In conseguenza dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. al caso di specie, sia l'eccezione di decadenza sia l'eccezione di prescrizione non possono trovare accoglimento, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure la cui motivazione sul punto la Corte ritiene di condividere e di richiamare integralmente per motivi di economia processuale, non essendo pertanto necessario esaminare le altre doglianze dell'appellante che si fondano sul preteso inquadramento della fattispecie nella disciplina dell'art. 1667 c.c.
34. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L'accertamento della responsabilità di e del P.I. per i difetti Parte_1 CP_3
dell'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, è stato correttamente stabilito dal Tribunale, con motivazione escludendo la concorrente responsabilità di terzi soggetti, tenuto conto, da un lato, dell'intervenuta improcedibilità della domanda attorea sia nei confronti della venditrice immobiliare fallita, sia CP_4
dell'appaltatore Cooperativa Umanitaria Edile, messa in liquidazione coatta amministrativa;
dall'altra, della concorrente responsabilità della terza chiamata in causa e Parte_1
dell'intervenuto ad adiuvandum P.I. , sulla base delle conclusioni della CTU. Controparte_3
Quanto alla doglianza relativa al mancato accertamento della responsabilità concorrente dell'Ing. , si deve rilevare che la stessa è inammissibile in quanto CP_13
l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla motivazione del giudice di primo grado, che sul punto ha stabilito: “Ferma dunque l'impossibilità per il giudice, nel rispetto dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di muovere alcun rimprovero di responsabilità in capo all'ing. quale tecnico realizzatore dell'attestato di certificazione CP_13
energetica allegato all'atto di compravendita del 3.08.2009…”
35. Quanto alla responsabilità della e del progettista degli impianti, si osserva Parte_1
particolare che il CTU ha evidenziato che: “il progetto degli impianti meccanici a servizio del fabbricato condominiale e dell'appartamento di proprietà degli attori, non risulta eseguito in conformità alla normativa vigente per il mancato rispetto del D. Lgs 192/05 e smi relativo alla mancata correzione dei pagina 20 di 24 ponti termici ("ponti termici non corretti" come da indicazioni nella legge 10), l'indicazione di spessori di isolamento termico della rete di distribuzione inferiori ai pertinenti limiti normativi stabiliti dal DPR
412/93 e smi, e la sovrastima dei rendimenti delle componenti impiantistiche” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 37). E ancora: “il fattore preponderante di scostamento tra i consumi reali e teorici sia da imputarsi all'elevato livello di consumo involontario (riconducibile sostanzialmente alle perdite di energia delle reti di distribuzione). I dati di origine utilizzati per l'ACE, così come indicato in calce al documento dal tecnico compilatore Ing. sono stati desunti “previa verifica ed aggiornamento” CP_13
dall'AQE (redatto dal Per. Ind. il quale è stato verificato contenesse, fin dalla Legge CP_3
10, errori di sottostima delle perdite energetiche dell'impianto termico progettato. Tali sottostime energetiche dell'AQE e sono state individuate nelle maggiori dispersioni riconducibili all'ubicazione all'esterno dei satelliti di utenza, alla differenza tra rendimenti di generazione e distribuzione reali e calcolati, all'insufficiente isolamento termico delle reti di distribuzione centralizzate, alle dispersioni termiche riconducibili all'eccessiva lunghezza della rete di distribuzione ad alta temperatura, alle problematiche di gestione dell'impianto” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 40).
36. Ciò posto, in conseguenza di quanto inequivocabilmente accertato dal CTU, è evidente che tanto in qualità di società progettista e direttrice dei lavori, quanto il P.I. Parte_1
in qualità di tecnico redattore dell'Attestato di qualificazione energetica (AQE) CP_3
devono rispondere, solidalmente, sia del danno futuro da deprezzamento dell'immobile de quo quantificato in € 20.654,37, non rilevando per l'affermazione della loro responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. la mancata assunzione di una diretta obbligazione verso i compratori a garantire una specifica classe energetica dell'appartamento, sia del risarcimento dei danni relativi al rendimento dell'impianto di riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sanitaria in termini di maggior consumi, quantificato in 58.500,00.
37. Parimenti infondata è la censura mossa nel quarto motivo con la quale l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe viziata dal recepimento delle risultanze di una CTU viziata da gravi incongruenze e contraddizioni, oggetto delle puntuali osservazioni del CTP di
Clima. e del P.I. su cui il CTU Ing. avrebbe omesso di Pt_1 CP_3 Persona_1
rispondere e/o non avrebbe preso posizione in modo minimamente adeguato.
pagina 21 di 24 Sul punto la Corte osserva, invece, che la CTU si è svolta nel più ampio contraddittorio tecnico tra le parti e che il consulente d'ufficio ha puntualmente, ed esaurientemente, risposto a tutte le osservazioni dei ctp, compreso quello dell'odierna appellante, come risulta dall'ampiezza delle controdeduzioni illustrate da pag. 29 a 36 della relazione, alle quali si rimanda integralmente per ragioni di economia espositiva, e che hanno già dato compiuta risposta a tutte le osservazioni dell'appellante riproposte in questo grado di giudizio.
38. E' invece fondato il quinto motivo con il quale si lamenta la violazione del principio della domanda relativamente alla ripartizione interna di responsabilità in misura del 50% fra
Clima. e P.I. sulla quale il Tribunale si è effettivamente Parte_1 Controparte_3
pronunciato ultra petitum nel dispositivo, pur essendosi nella motivazione correttamente limitato a rilevare che: “…risulta una concorrente responsabilità della società progettista e direttrice dei lavori e del perito industriale in ordine alle carenze progettuali dell'impianto Parte_1 Controparte_3
termoidraulico sopra evidenziate.”
39. Sul punto si deve condividere quanto osservato dall'appellante principale circa il fatto che il Tribunale, non avendo autorizzato la chiamata in causa del ai fini CP_3
dell'esercizio della domanda di rivalsa proposta da , e non avendo lo stesso P.I. Parte_1
richiesto tale accertamento nell'atto di intervento volontario in giudizio, con il CP_3
quale si è limitato ad aderire alle difese di , non poteva accertare d'ufficio né tanto Parte_1
meno stabilire una ripartizione interna di responsabilità tra e il P.I. Parte_1 CP_3
A tale riguardo Cass. 30952/2023: “Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma,
c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
Sicché nessuna chiamata, ai fini dell'esercizio anticipato del regresso, è stata effettuata dall'impresa, che ha espressamente negato la sussistenza dei presupposti di una responsabilità solidale. pagina 22 di 24 Ne discende che la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate non poteva costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, in quanto detta questione può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 18497 del
25/08/2006; Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 12/12/2001). (sottolineatura del redattore).
40. Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale del P.I. CP_3
in disparte la questione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata CP_1
e deve essere totalmente rigettato.
[...] CP_2
Le spese del grado seguono la soccombenza, non rilevando a tale riguardo il limitato accoglimento dell'unico motivo che riguarda i soli rapporti interni tra l'appellante principale e quello incidentale, e si liquidano in dispositivo a favore degli appellati Controparte_1
e sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento,
[...] Controparte_2
ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la statuizione contenuta nel capo 5 del dispositivo “…responsabili al 50% nei loro rapporti interni.”;
- rigetta per il resto l'appello principale e quello incidentale;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese del grado Parte_1 Controparte_3
di giudizio in favore di e liquidate in euro Controparte_1 Controparte_2
9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 23 di 24 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 10.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 24 di 24