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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2307/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
DA LA, LA
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18815/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT043517000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnano l'avviso di liquidazione Atto n. 20221T043517000 recante la richiesta della somma complessiva di € 9.797,98 (per imposta di Registro, tributi speciali ed entrate eventuali, oltre a sanzioni ed interessi), dovuta in dipendenza della Sentenza n. 10676/17/25, depositata il 17/06/2025, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
La predetta sentenza è stata emessa in riferimento alla controversia sorta in relazione all'atto di compravendita per Notaio Nominativo_3, registrato il 03/11/2022 al n. 43517 serie 1T.
Le ricorrenti, dopo aver esposto i fatti che hanno portato all'impugnato provvedimento chiedono la rettifica delle sanzioni nel minimo edittale, ritenendo il tutto scaturito da un errore dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, DPI, si costituisce ed evidenzia che rilevata l'erronea applicazione delle sanzioni nella misura riportata nell'impugnato avviso di liquidazione, nell'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994, ha provveduto all'emissione degli avvisi di liquidazione prot. n.
22391_2026 e n. 23363_2026, recanti l'applicazione della sanzione del 70% calcolato sull'imposta decisa pari a € 4.067,64 e di una ulteriore sanzione del 25% (ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in vigore dal
29/06/2024) da applicare sull'importo di € 1.925,33 dovuto in pendenza del giudizio riguardante l'atto di accertamento (R.G.R. N. 322/2025).
Pertanto, in base al provvedimento di autotutela allegato alla propria costituzione chiede la parziale cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Preliminarmente si evidenzia che non può essere accolta la richiesta di estinzione del processo per parziale cessata materia del contendere in quanto, innanzitutto, non vi è concorde richiesta delle parti, ed in secondo luogo la richiesta delle ricorrenti non è nel merito ma proprio sui limiti edittali delle sanzioni. In altri termini, le contribuenti non chiedono di rivedere il merito della sentenza ma come si legge nelle conclusioni e come affermato dalla stessa ADE chiedono “la rettifica delle sanzioni nel minimo edittale considerato che tutto scaturisce per un errore dell'Ufficio”
Quindi, proprio in quanto la stessa ADE con l'esercizio del proprio potere di autotutela rettifica il precedente erroneamente esercitato il ricorso è fondato.
Come esposto nella parte in fatto la stessa Agenzia ha riconosciuto l'errore effettuato ed ha provveduto ad autotutela e a rettificare le sanzioni che le stese ricorrenti non intendono disconoscere ed anzi intendono pagare.
Il ricorso pertanto è da accogliere. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, condanna
L'ADE DPI alle spese di lite che liquida in euro cinquecento, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
DA LA, LA
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18815/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT043517000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnano l'avviso di liquidazione Atto n. 20221T043517000 recante la richiesta della somma complessiva di € 9.797,98 (per imposta di Registro, tributi speciali ed entrate eventuali, oltre a sanzioni ed interessi), dovuta in dipendenza della Sentenza n. 10676/17/25, depositata il 17/06/2025, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
La predetta sentenza è stata emessa in riferimento alla controversia sorta in relazione all'atto di compravendita per Notaio Nominativo_3, registrato il 03/11/2022 al n. 43517 serie 1T.
Le ricorrenti, dopo aver esposto i fatti che hanno portato all'impugnato provvedimento chiedono la rettifica delle sanzioni nel minimo edittale, ritenendo il tutto scaturito da un errore dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, DPI, si costituisce ed evidenzia che rilevata l'erronea applicazione delle sanzioni nella misura riportata nell'impugnato avviso di liquidazione, nell'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994, ha provveduto all'emissione degli avvisi di liquidazione prot. n.
22391_2026 e n. 23363_2026, recanti l'applicazione della sanzione del 70% calcolato sull'imposta decisa pari a € 4.067,64 e di una ulteriore sanzione del 25% (ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in vigore dal
29/06/2024) da applicare sull'importo di € 1.925,33 dovuto in pendenza del giudizio riguardante l'atto di accertamento (R.G.R. N. 322/2025).
Pertanto, in base al provvedimento di autotutela allegato alla propria costituzione chiede la parziale cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Preliminarmente si evidenzia che non può essere accolta la richiesta di estinzione del processo per parziale cessata materia del contendere in quanto, innanzitutto, non vi è concorde richiesta delle parti, ed in secondo luogo la richiesta delle ricorrenti non è nel merito ma proprio sui limiti edittali delle sanzioni. In altri termini, le contribuenti non chiedono di rivedere il merito della sentenza ma come si legge nelle conclusioni e come affermato dalla stessa ADE chiedono “la rettifica delle sanzioni nel minimo edittale considerato che tutto scaturisce per un errore dell'Ufficio”
Quindi, proprio in quanto la stessa ADE con l'esercizio del proprio potere di autotutela rettifica il precedente erroneamente esercitato il ricorso è fondato.
Come esposto nella parte in fatto la stessa Agenzia ha riconosciuto l'errore effettuato ed ha provveduto ad autotutela e a rettificare le sanzioni che le stese ricorrenti non intendono disconoscere ed anzi intendono pagare.
Il ricorso pertanto è da accogliere. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, condanna
L'ADE DPI alle spese di lite che liquida in euro cinquecento, oltre oneri accessori se dovuti.