TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7738/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7738/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Bisazza Parte_1 CP_1
TE
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito omologare con sentenza la separazione consensuale dei sig.ri
e autorizzandoli a vivere separatamente con reciproco Parte_1 CP_1
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
1 obblighi di Legge, alle condizioni di cui al ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Padova il 12.03.1986, contraevano matrimonio con rito civile a Padova in data 17.03.2016, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 45 parte I, anno 2016.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 23.07.2025, e depositavano congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( Parte_1
è nata in [...]), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se
[...]
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 23.07.2025.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli
2 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. c) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti sono residenti in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
La condizione concordata dai coniugi è priva di profili di illegittimità e conforme all'interesse delle parti;
pertanto, la condizioni di cui in epigrafe va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale tra coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 45 parte I, anno 2016.;
3. omologa la separazione alla condizione di cui in epigrafe;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25.
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7738/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Bisazza Parte_1 CP_1
TE
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito omologare con sentenza la separazione consensuale dei sig.ri
e autorizzandoli a vivere separatamente con reciproco Parte_1 CP_1
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
1 obblighi di Legge, alle condizioni di cui al ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Padova il 12.03.1986, contraevano matrimonio con rito civile a Padova in data 17.03.2016, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 45 parte I, anno 2016.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 23.07.2025, e depositavano congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( Parte_1
è nata in [...]), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se
[...]
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 23.07.2025.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli
2 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. c) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti sono residenti in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
La condizione concordata dai coniugi è priva di profili di illegittimità e conforme all'interesse delle parti;
pertanto, la condizioni di cui in epigrafe va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale tra coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 45 parte I, anno 2016.;
3. omologa la separazione alla condizione di cui in epigrafe;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25.
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4