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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15537 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 64573 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé stesso e dell'avv. Laura Totino ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio in Roma, al Largo Messico n. 7, per procura in atti;
Pt_1
ATTORE
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
EL NN ed elettivamente domiciliato in Bari, via S. Francesco d'Assisi n. 15, in forza di procura rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c. in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Alfieri ed elettivamente domiciliato in Lecce, viale Michele
De Pietro, 17, in virtù di procura ad litem in atti;
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 08.11.2021 proponeva opposizione alla cartella di Parte_1
pagamento n. 014 2020 001188 90 69 000 notificata a mezzo pec in data 20.09.2021 per l'importo complessivo di euro 8.699,10, con riferimento al ruolo esattoriale reso esecutivo dal CP_1
in relazione alle entrate coattive anni 2017, 2018, 2019 per il “recupero somme a seguito
[...]
di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione del ne bis in idem sostanziale e processuali poiché: - i crediti azionati con la cartella erano stati sospesi con ordinanza resa nel giudizio n.r.g.
80680/2016 dinanzi al Tribunale di Roma, G.E., nonché annullati a seguito della sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 5915/2016 e della sentenza della Commissione Tributaria n. 12440/2016
sezione 65 del 19.04.2016 depositata il 24.05.2016 e della sentenza n. 35579/2013 del Giudice di
Pace di Roma, nonché del versamento di imposte a titolo di ravvedimento;
- di vantare nei confronti del un credito pari a € 7.585,89 oltre spese, onorari e interessi di mora ulteriori, Controparte_1
giusta Ordinanza n. 17362/2020 del 27/11/2020 RG n. 94000311/2013 e precetto;
di vantare nei confronti del un credito di € 14.000,00 giusta ordinanze della Corte di Controparte_3
Appello rg 50957/20, 50901/2020, 50907/20, 51166/2020, 52853/19, 51261/20; - che, in ogni caso,
aveva presentato istanza di rateizzazione all per € 59.510,04 per 72 rate e il Controparte_2
pagamento in compensazione del modello F24 presentato in via telematica per € 9.670,94; di vantare nei confronti dell' un credito di imposta pari a € 89.663 ( dichiarazione dei Controparte_2
redditi del 2017) e credito di imposta per € 42.787,82 (scheda contabile certificata) per un importo totale di € 132.450 in relazione al quale eccepiva la compensazione con i crediti iscritti a ruolo nella cartella opposta.
Invocava, inoltre, la nullità della cartella sotto vari profili: violazione di legge: art. 139 c.p.c, art. 50
c. 1 del D.P.R. 602 del 1973, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, omessa individuazione dell'anagrafica del notificante e del destinatario;
violazione art. 6 comma 5 L.
212/2000; omessa notifica dell'avviso bonario;
inesistenza e/o nullità della notificazione per mancanza di potere. Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, si costituiva il Controparte_1
precisando che crediti azionati dall'Ente erano fondati su sentenze passate in giudicato, nelle quali il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore dell'ente e mai corrisposte.
In particolare, evidenziava che i crediti facevano riferimento: - a imposta di registrazione di alcune pronunce di condanna del Tribunale di Bari (“sent. nn. 12772-12773/3172-73-74”) per complessivi
€ 1.445,10 tra capitale ed oneri di riscossione;
- spese processuali del giudizio n. 3955/2018 R.G. del
Tribunale di Bari conclusosi con ordinanza di condanna n. 5438/2018, per complessivi € 3.750,66
tra capitale ed oneri di riscossione;
-spese del giudizio n. 3868/2018 R.G. del Tribunale di Bari
conclusosi con ordinanza di condanna n. 2090/2019, per complessivi € 3.750,66 tra capitale ed oneri di riscossione.
Eccepiva, nel merito, la non compensabilità del credito portato dalla cartella impugnata con i contro crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'erario statale, data l'evidente disomogeneità in ordine alle loro rispettive titolarità, né con l'invocato ulteriore controcredito di € 7.585,89, oltre accessori, liquidato a suo favore dal Tribunale di Bari con ordinanza 27.11.2020, perché già oggetto di compensazione giudiziale nel giudizio di opposizione a precetto n. 13785/2021 R.G.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva con Controparte_4
ogni conseguenza di legge ivi compresa l'eventuale determinazione sulle spese di lite, atteso che ogni eventuale accertamento circa le vicende originarie, estintive o modificative dell'obbligazione sono di esclusiva competenza dell'Ente Creditore;
eccepiva la regolare notifica della cartella esattoriale avvenuta con consegna della PEC che attesta l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente;
eccepiva puntualmente tutti gli altri motivi di opposizione relativi a vizi formali della cartella.
Il restava contumace Controparte_3
Con memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. il rilevava che, a Controparte_1
seguito dell'opposizione a precetto, il Tribunale di Bari con sentenza 26.1.2023 n. 285 aveva ridotto il credito ex adverso opposto a soli € 5.330,10 oltre accessori, ma anche dichiarato estinto il credito,
per effetto di compensazione col maggior controcredito (di oltre € 14.000,00) già maturato in precedenza dall'ente, con condanna di alle spese e competenze di giudizio. Successivamente Pt_1 la pronuncia del Tribunale di Bari veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza
2.10.2024 n. 1247, esponendo, quindi, che il controcredito € 7.585,89 chiesto in compensazione è
definitivamente dichiarato estinto e, dunque, inopponibile.
2 – La presente controversia muove da opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale per crediti iscritti a suolo dal Comune di imposta di registrazione di sentenza CP_1
(“sent. nn. 12772-12773/3172-73-74”) per complessivi € 1.445,10 e recupero spese processuali di giudizio a seguito di ordinanza n. 5438/2018 del Tribunale di Bari per complessivi € 3.750,66 e ordinanza di condanna n. 2090/2019 per complessivi € 3.750,66 tra capitale ed oneri di riscossione.
Il credito iscritto a ruolo attiene a spese processuali vantati dal a seguito di Controparte_1
giudizi all'esito dei quali è rimasto soccombente. Parte_1
In tema di opposizione preventiva all'esecuzione non possono essere sollevate questioni attinenti al contenuto delle decisioni giudiziali, nonché attinenti al rapporto sostanziale sottostante intercorso tra le parti. In sede di opposizione ad esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto)
in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la verifica coinvolge fatti estintivi o modificativi della pretesa verificatosi successivamente alla formazione del titolo della pretesa (cfr. Cass.
28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass. 28.8.1999 n. 9061, Cass. 30.11.2005 n. 26089 ex
plurimis). Nella fattispecie in esame ogni riferimento a posizione intercorse tra le parti in causa e riferite ad altri titoli giudiziali richiamati in atti (per fatti non facilmente collegabili con il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto) non possono essere prese in considerazione.
Ciò in quanto, qualunque azione esecutiva collegata al titolo giudiziale non può essere oggetto di controllo da parte del giudice dell'esecuzione ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667).
La domanda di compensazione avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento con riferimento ai controcrediti vantati dallo stesso nei confronti dell'RA data la disomogeneità in ordine alle loro rispettive titolarità.
A norma degli artt. 1241 e 1243 c.c., non può trovare applicazione la compensazione dei crediti iscritti a ruolo con i contro crediti vantati dall'attore nei confronti dell'erario poiché difetta il requisito essenziale della corrispondenza di titolarità, attiva e passiva, tra i crediti in cartella e quelli vantati nei confronti del Ministero delle Finanze ed al , poiché la pretesa creditoria Controparte_3
di cui si controverte nel presente giudizio appartiene al Controparte_1
Quanto invece all'operatività dell'art. 1241 c.c. nei confronti del , Controparte_1
l'estinzione per compensazione dei debiti opera solo “quando due persone sono obbligate l'una
verso l'altra”. Nel caso in esame, come documentato dal il credito di € Controparte_1
7.585,89, oltre accessori, come liquidato dal Tribunale di Bari con ordinanza 27.11.2020, è risultato oggetto di compensazione giudiziale nel giudizio di opposizione a precetto n. 13785/2021 R.G. col maggior contro credito (di oltre € 14.000,00) dell'Ente, giudizio pendente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio. Con la sentenza n. 385 del 26.01.2023 il Tribunale di Bari ha definitivamente rideterminato l'importo in € 5.330,10, oltre agli accessori e dichiarato estinto per compensazione dal maggiore controcredito vantato dal La suddetta decisione è stata confermata dalla Corte di CP_1
Appello di Bari con sentenza 2.10.2024 n. 1247. Ne consegue che il credito iscritto a ruolo dal non può essere posto in compensazione atteso che “se è controversa, nel Controparte_1
medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza
del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la
compensazione, nè legale nè giudiziale…. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c.,
comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la
medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza
dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto
definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta (altresì) esclusa la possibilità di disporre la sospensione
della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità
della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in
considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”. ( Cass. SS.UU.
n. 23225/2016). Nella valutazione complessiva della domanda, sulla base del principio di disposizione, il giudice deve decidere la causa in base ai soli elementi sottoposti al suo esame in sede di decisione, restando nell'esclusivo potere dispositivo delle parti ogni valutazione in ordine agli atti da sottoporre all'esame del giudicante al momento della decisione (tra le tante, cass. sez. II 15 maggio 1987, n. 4479). Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito risalente al 2017 e 2019
attesi gli atti interruttivi (diffida e messa in mora) comunicati all'opponente, come documentati in atti dal idonei ad interrompere la prescrizione decennale. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del come da Controparte_1
dispositivo ai sensi del DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, mentre devono ritenersi compensate nei confronti dell' e del . Controparte_4 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – Rigetta l'opposizione;
2 – Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
3 – Compensa le spese di lite con e;
Controparte_2 Controparte_3
Così deciso il 6 novembre 2025
IL GIUDICE
ON ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 64573 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé stesso e dell'avv. Laura Totino ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio in Roma, al Largo Messico n. 7, per procura in atti;
Pt_1
ATTORE
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
EL NN ed elettivamente domiciliato in Bari, via S. Francesco d'Assisi n. 15, in forza di procura rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c. in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Alfieri ed elettivamente domiciliato in Lecce, viale Michele
De Pietro, 17, in virtù di procura ad litem in atti;
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 08.11.2021 proponeva opposizione alla cartella di Parte_1
pagamento n. 014 2020 001188 90 69 000 notificata a mezzo pec in data 20.09.2021 per l'importo complessivo di euro 8.699,10, con riferimento al ruolo esattoriale reso esecutivo dal CP_1
in relazione alle entrate coattive anni 2017, 2018, 2019 per il “recupero somme a seguito
[...]
di sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione del ne bis in idem sostanziale e processuali poiché: - i crediti azionati con la cartella erano stati sospesi con ordinanza resa nel giudizio n.r.g.
80680/2016 dinanzi al Tribunale di Roma, G.E., nonché annullati a seguito della sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 5915/2016 e della sentenza della Commissione Tributaria n. 12440/2016
sezione 65 del 19.04.2016 depositata il 24.05.2016 e della sentenza n. 35579/2013 del Giudice di
Pace di Roma, nonché del versamento di imposte a titolo di ravvedimento;
- di vantare nei confronti del un credito pari a € 7.585,89 oltre spese, onorari e interessi di mora ulteriori, Controparte_1
giusta Ordinanza n. 17362/2020 del 27/11/2020 RG n. 94000311/2013 e precetto;
di vantare nei confronti del un credito di € 14.000,00 giusta ordinanze della Corte di Controparte_3
Appello rg 50957/20, 50901/2020, 50907/20, 51166/2020, 52853/19, 51261/20; - che, in ogni caso,
aveva presentato istanza di rateizzazione all per € 59.510,04 per 72 rate e il Controparte_2
pagamento in compensazione del modello F24 presentato in via telematica per € 9.670,94; di vantare nei confronti dell' un credito di imposta pari a € 89.663 ( dichiarazione dei Controparte_2
redditi del 2017) e credito di imposta per € 42.787,82 (scheda contabile certificata) per un importo totale di € 132.450 in relazione al quale eccepiva la compensazione con i crediti iscritti a ruolo nella cartella opposta.
Invocava, inoltre, la nullità della cartella sotto vari profili: violazione di legge: art. 139 c.p.c, art. 50
c. 1 del D.P.R. 602 del 1973, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, omessa individuazione dell'anagrafica del notificante e del destinatario;
violazione art. 6 comma 5 L.
212/2000; omessa notifica dell'avviso bonario;
inesistenza e/o nullità della notificazione per mancanza di potere. Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, si costituiva il Controparte_1
precisando che crediti azionati dall'Ente erano fondati su sentenze passate in giudicato, nelle quali il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore dell'ente e mai corrisposte.
In particolare, evidenziava che i crediti facevano riferimento: - a imposta di registrazione di alcune pronunce di condanna del Tribunale di Bari (“sent. nn. 12772-12773/3172-73-74”) per complessivi
€ 1.445,10 tra capitale ed oneri di riscossione;
- spese processuali del giudizio n. 3955/2018 R.G. del
Tribunale di Bari conclusosi con ordinanza di condanna n. 5438/2018, per complessivi € 3.750,66
tra capitale ed oneri di riscossione;
-spese del giudizio n. 3868/2018 R.G. del Tribunale di Bari
conclusosi con ordinanza di condanna n. 2090/2019, per complessivi € 3.750,66 tra capitale ed oneri di riscossione.
Eccepiva, nel merito, la non compensabilità del credito portato dalla cartella impugnata con i contro crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'erario statale, data l'evidente disomogeneità in ordine alle loro rispettive titolarità, né con l'invocato ulteriore controcredito di € 7.585,89, oltre accessori, liquidato a suo favore dal Tribunale di Bari con ordinanza 27.11.2020, perché già oggetto di compensazione giudiziale nel giudizio di opposizione a precetto n. 13785/2021 R.G.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva con Controparte_4
ogni conseguenza di legge ivi compresa l'eventuale determinazione sulle spese di lite, atteso che ogni eventuale accertamento circa le vicende originarie, estintive o modificative dell'obbligazione sono di esclusiva competenza dell'Ente Creditore;
eccepiva la regolare notifica della cartella esattoriale avvenuta con consegna della PEC che attesta l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente;
eccepiva puntualmente tutti gli altri motivi di opposizione relativi a vizi formali della cartella.
Il restava contumace Controparte_3
Con memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. il rilevava che, a Controparte_1
seguito dell'opposizione a precetto, il Tribunale di Bari con sentenza 26.1.2023 n. 285 aveva ridotto il credito ex adverso opposto a soli € 5.330,10 oltre accessori, ma anche dichiarato estinto il credito,
per effetto di compensazione col maggior controcredito (di oltre € 14.000,00) già maturato in precedenza dall'ente, con condanna di alle spese e competenze di giudizio. Successivamente Pt_1 la pronuncia del Tribunale di Bari veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza
2.10.2024 n. 1247, esponendo, quindi, che il controcredito € 7.585,89 chiesto in compensazione è
definitivamente dichiarato estinto e, dunque, inopponibile.
2 – La presente controversia muove da opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale per crediti iscritti a suolo dal Comune di imposta di registrazione di sentenza CP_1
(“sent. nn. 12772-12773/3172-73-74”) per complessivi € 1.445,10 e recupero spese processuali di giudizio a seguito di ordinanza n. 5438/2018 del Tribunale di Bari per complessivi € 3.750,66 e ordinanza di condanna n. 2090/2019 per complessivi € 3.750,66 tra capitale ed oneri di riscossione.
Il credito iscritto a ruolo attiene a spese processuali vantati dal a seguito di Controparte_1
giudizi all'esito dei quali è rimasto soccombente. Parte_1
In tema di opposizione preventiva all'esecuzione non possono essere sollevate questioni attinenti al contenuto delle decisioni giudiziali, nonché attinenti al rapporto sostanziale sottostante intercorso tra le parti. In sede di opposizione ad esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto)
in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la verifica coinvolge fatti estintivi o modificativi della pretesa verificatosi successivamente alla formazione del titolo della pretesa (cfr. Cass.
28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass. 28.8.1999 n. 9061, Cass. 30.11.2005 n. 26089 ex
plurimis). Nella fattispecie in esame ogni riferimento a posizione intercorse tra le parti in causa e riferite ad altri titoli giudiziali richiamati in atti (per fatti non facilmente collegabili con il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto) non possono essere prese in considerazione.
Ciò in quanto, qualunque azione esecutiva collegata al titolo giudiziale non può essere oggetto di controllo da parte del giudice dell'esecuzione ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667).
La domanda di compensazione avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento con riferimento ai controcrediti vantati dallo stesso nei confronti dell'RA data la disomogeneità in ordine alle loro rispettive titolarità.
A norma degli artt. 1241 e 1243 c.c., non può trovare applicazione la compensazione dei crediti iscritti a ruolo con i contro crediti vantati dall'attore nei confronti dell'erario poiché difetta il requisito essenziale della corrispondenza di titolarità, attiva e passiva, tra i crediti in cartella e quelli vantati nei confronti del Ministero delle Finanze ed al , poiché la pretesa creditoria Controparte_3
di cui si controverte nel presente giudizio appartiene al Controparte_1
Quanto invece all'operatività dell'art. 1241 c.c. nei confronti del , Controparte_1
l'estinzione per compensazione dei debiti opera solo “quando due persone sono obbligate l'una
verso l'altra”. Nel caso in esame, come documentato dal il credito di € Controparte_1
7.585,89, oltre accessori, come liquidato dal Tribunale di Bari con ordinanza 27.11.2020, è risultato oggetto di compensazione giudiziale nel giudizio di opposizione a precetto n. 13785/2021 R.G. col maggior contro credito (di oltre € 14.000,00) dell'Ente, giudizio pendente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio. Con la sentenza n. 385 del 26.01.2023 il Tribunale di Bari ha definitivamente rideterminato l'importo in € 5.330,10, oltre agli accessori e dichiarato estinto per compensazione dal maggiore controcredito vantato dal La suddetta decisione è stata confermata dalla Corte di CP_1
Appello di Bari con sentenza 2.10.2024 n. 1247. Ne consegue che il credito iscritto a ruolo dal non può essere posto in compensazione atteso che “se è controversa, nel Controparte_1
medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza
del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la
compensazione, nè legale nè giudiziale…. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c.,
comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la
medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza
dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto
definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta (altresì) esclusa la possibilità di disporre la sospensione
della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità
della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in
considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”. ( Cass. SS.UU.
n. 23225/2016). Nella valutazione complessiva della domanda, sulla base del principio di disposizione, il giudice deve decidere la causa in base ai soli elementi sottoposti al suo esame in sede di decisione, restando nell'esclusivo potere dispositivo delle parti ogni valutazione in ordine agli atti da sottoporre all'esame del giudicante al momento della decisione (tra le tante, cass. sez. II 15 maggio 1987, n. 4479). Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito risalente al 2017 e 2019
attesi gli atti interruttivi (diffida e messa in mora) comunicati all'opponente, come documentati in atti dal idonei ad interrompere la prescrizione decennale. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del come da Controparte_1
dispositivo ai sensi del DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, mentre devono ritenersi compensate nei confronti dell' e del . Controparte_4 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – Rigetta l'opposizione;
2 – Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
3 – Compensa le spese di lite con e;
Controparte_2 Controparte_3
Così deciso il 6 novembre 2025
IL GIUDICE
ON ON