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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4056/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2025, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Brugherio (MB) in Via Volturno Cigni n. 80, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto
Bono che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de Parte_2 C.F._2
IA (SU) in Via G. Pascoli n. 14, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberto Bono che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Dichiarare e prendere atto che tra i Sig.ri e sono intervenuti i seguenti accordi a titolo di Parte_2 Parte_1 regolamentazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e di divisione dei beni che erano rimasti comuni ed
OMOLOGARE le conseguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n° 15049/08 del Tribunale di Milano Sez. IX
Civ. -RG 61487/08 del 26.11.2008 pubblicata il 18.12.2008 di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) I Sig.ri e dichiarano di aver completamente definito tutti i rapporti economici tra loro Parte_2 Parte_1 intercorsi relativi all'ex casa coniugale sita in Cologno NZ Via Piemonte 5 (di cui il Sig. aveva la nuda proprietà Pt_2 al 50%), al prezzo di vendita della stessa, all'avvenuto versamento dell'intero prezzo da parte dell'acquirente per accordo con il
Sig. sul conto corrente della Sig.ra ed alla divisione del prezzo, tutto essendo stato regolato e non sussistendo Pt_2 Pt_1 alcun rapporto di debito/credito fra di loro e pertanto in relazione ai predetti rapporti e essi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno/a dall'altro/a per qualsiasi titolo, ragione o causa.
2) La Sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal Sig. per quanto riguarda gli oneri (contributo mensile, Pt_1 Pt_2
Per_ spese, rivalutazione ISTAT) relativi al contributo al mantenimento della figlia di cui alla clausola 4) delle condizioni di divorzio di cui alla suddetta sentenza per il periodo antecedente al mese di marzo 2025.
3) i Sig.ri e revocano di comune accordo e dichiarano nulla ed inefficace la clausola 9) delle Parte_2 Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla suindicata sentenza;
detta clausola 9) pertanto è completamente eliminata;
le parti confermano l'accordo già da essi raggiunto prima della vendita dell'ex casa coniugale sita in Cologno NZ Via Piemonte 5 con il quale si liberavano reciprocamente da ogni vincolo posto dalla citata clausola 9) delle condizioni di divorzio che già revocavano e consideravano nulla ed inefficace e confermano e convengono che la Sig.ra è legittimamente piena proprietaria senza alcun Pt_1 vincolo e/od onere della nuova casa di abitazione e box e che di questi ultimi quindi ella può liberamente disporre come crede;
4) si conviene tra i Sig.ri e che dal mese di marzo 2025, dal quale la figlia maggiorenne Parte_2 Parte_1 [...] ha iniziato a lavorare con impiego retribuito a tempo determinato raggiungendo così l'autosufficienza economica, cessi Per_2
l'obbligo di ogni contributo economico paterno al mantenimento, ordinario ed extra, della figlia da parte del padre Persona_2
GN e pertanto la clausola 4) delle condizioni di divorzio di cui alla precitata sentenza è modificata come Parte_2 segue: «dal mese di marzo 2025 è cessato l'obbligo di ogni contributo economico paterno al mantenimento, ordinario ed extra, della figlia maggiorenne ed indipendente economicamente, da parte del padre GN »; Persona_2 Parte_2
5) si conviene tra i Sig.ri e che dal mese di aprile 2025 in considerazione delle mutate condizioni Parte_2 Parte_1 economiche del Sig. cessi l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla Sig.ra l' assegno divorzile e pertanto la Pt_2 Pt_1 clausola 5) delle condizioni di divorzio di cui alla suindicata sentenza, che prevedeva e regolamentava l'obbligo del Sig.
[...] di versare alla Sig.ra un assegno divorzile periodico, è modificata come segue: “in conseguenza delle Pt_2 Parte_1 mutate condizioni economiche del Sig. dal mese di aprile 2025 è cessato l'obbligo del Sig. di Parte_2 Parte_2 versare alla Sig.ra l' assegno divorzile.”; Parte_1 pagina 2 di 4 6) la Sig.ra rinuncia a pretendere dal Sig. gli adeguamenti ISTAT maturati fino ad oggi Parte_1 Parte_2 sull'assegno divorzile che non le sono stati corrisposti;
7) la clausola 10) delle condizioni di divorzio di cui alla precitata sentenza, che prevedeva l'obbligo del Sig. di mantenere Pt_2
Per_ e rinnovare le polizze vita e infortuni esistenti indicando come beneficiari la Sig.ra e la figlia con rinuncia del Sig. Pt_1 al potere di revoca del beneficio ed alla libera disponibilità delle polizze, è eliminata;
Pt_2
8) le parti confermano tutte le altre condizioni recepite nella sentenza di divorzio n. 15049/08 del 26.11.2008 del Tribunale di Milano non modificate o eliminate con il presente ricorso;
9) i Sig.ri e dichiarano di aver completamente e soddisfacentemente definito ogni loro questione Parte_2 Parte_1 patrimoniale ed economica sino ad oggi e dichiarano che allo stato non esistono altre questioni in sospeso ed in particolare il Sig. dichiara di non aver percepito alcuna indennità di fine rapporto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Pt_2
Società DWS Investment GmBH e pertanto i Sigg.ri e dichiarano che allo stato non hanno Parte_2 Parte_1 più nulla a pretendere l'uno/a dall'altro/a per nessun titolo, ragione o causa;
10) le spese e le competenze legali saranno ripartite al 50% tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Capannori (LU) in data Parte_1 Parte_2
4.7.1992; Per_
- dalla loro unione è nata (26.9.1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.15049 emessa dal
Tribunale di Milano in data 26.11.2008, pubblicata il 18.12.2008 e passata in giudicato come da attestazione apposta in calce;
ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] così provvede: Pt_2
pagina 3 di 4 1. provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 3.7.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2025, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Brugherio (MB) in Via Volturno Cigni n. 80, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto
Bono che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de Parte_2 C.F._2
IA (SU) in Via G. Pascoli n. 14, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberto Bono che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 “Dichiarare e prendere atto che tra i Sig.ri e sono intervenuti i seguenti accordi a titolo di Parte_2 Parte_1 regolamentazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e di divisione dei beni che erano rimasti comuni ed
OMOLOGARE le conseguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n° 15049/08 del Tribunale di Milano Sez. IX
Civ. -RG 61487/08 del 26.11.2008 pubblicata il 18.12.2008 di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) I Sig.ri e dichiarano di aver completamente definito tutti i rapporti economici tra loro Parte_2 Parte_1 intercorsi relativi all'ex casa coniugale sita in Cologno NZ Via Piemonte 5 (di cui il Sig. aveva la nuda proprietà Pt_2 al 50%), al prezzo di vendita della stessa, all'avvenuto versamento dell'intero prezzo da parte dell'acquirente per accordo con il
Sig. sul conto corrente della Sig.ra ed alla divisione del prezzo, tutto essendo stato regolato e non sussistendo Pt_2 Pt_1 alcun rapporto di debito/credito fra di loro e pertanto in relazione ai predetti rapporti e essi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno/a dall'altro/a per qualsiasi titolo, ragione o causa.
2) La Sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal Sig. per quanto riguarda gli oneri (contributo mensile, Pt_1 Pt_2
Per_ spese, rivalutazione ISTAT) relativi al contributo al mantenimento della figlia di cui alla clausola 4) delle condizioni di divorzio di cui alla suddetta sentenza per il periodo antecedente al mese di marzo 2025.
3) i Sig.ri e revocano di comune accordo e dichiarano nulla ed inefficace la clausola 9) delle Parte_2 Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla suindicata sentenza;
detta clausola 9) pertanto è completamente eliminata;
le parti confermano l'accordo già da essi raggiunto prima della vendita dell'ex casa coniugale sita in Cologno NZ Via Piemonte 5 con il quale si liberavano reciprocamente da ogni vincolo posto dalla citata clausola 9) delle condizioni di divorzio che già revocavano e consideravano nulla ed inefficace e confermano e convengono che la Sig.ra è legittimamente piena proprietaria senza alcun Pt_1 vincolo e/od onere della nuova casa di abitazione e box e che di questi ultimi quindi ella può liberamente disporre come crede;
4) si conviene tra i Sig.ri e che dal mese di marzo 2025, dal quale la figlia maggiorenne Parte_2 Parte_1 [...] ha iniziato a lavorare con impiego retribuito a tempo determinato raggiungendo così l'autosufficienza economica, cessi Per_2
l'obbligo di ogni contributo economico paterno al mantenimento, ordinario ed extra, della figlia da parte del padre Persona_2
GN e pertanto la clausola 4) delle condizioni di divorzio di cui alla precitata sentenza è modificata come Parte_2 segue: «dal mese di marzo 2025 è cessato l'obbligo di ogni contributo economico paterno al mantenimento, ordinario ed extra, della figlia maggiorenne ed indipendente economicamente, da parte del padre GN »; Persona_2 Parte_2
5) si conviene tra i Sig.ri e che dal mese di aprile 2025 in considerazione delle mutate condizioni Parte_2 Parte_1 economiche del Sig. cessi l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla Sig.ra l' assegno divorzile e pertanto la Pt_2 Pt_1 clausola 5) delle condizioni di divorzio di cui alla suindicata sentenza, che prevedeva e regolamentava l'obbligo del Sig.
[...] di versare alla Sig.ra un assegno divorzile periodico, è modificata come segue: “in conseguenza delle Pt_2 Parte_1 mutate condizioni economiche del Sig. dal mese di aprile 2025 è cessato l'obbligo del Sig. di Parte_2 Parte_2 versare alla Sig.ra l' assegno divorzile.”; Parte_1 pagina 2 di 4 6) la Sig.ra rinuncia a pretendere dal Sig. gli adeguamenti ISTAT maturati fino ad oggi Parte_1 Parte_2 sull'assegno divorzile che non le sono stati corrisposti;
7) la clausola 10) delle condizioni di divorzio di cui alla precitata sentenza, che prevedeva l'obbligo del Sig. di mantenere Pt_2
Per_ e rinnovare le polizze vita e infortuni esistenti indicando come beneficiari la Sig.ra e la figlia con rinuncia del Sig. Pt_1 al potere di revoca del beneficio ed alla libera disponibilità delle polizze, è eliminata;
Pt_2
8) le parti confermano tutte le altre condizioni recepite nella sentenza di divorzio n. 15049/08 del 26.11.2008 del Tribunale di Milano non modificate o eliminate con il presente ricorso;
9) i Sig.ri e dichiarano di aver completamente e soddisfacentemente definito ogni loro questione Parte_2 Parte_1 patrimoniale ed economica sino ad oggi e dichiarano che allo stato non esistono altre questioni in sospeso ed in particolare il Sig. dichiara di non aver percepito alcuna indennità di fine rapporto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Pt_2
Società DWS Investment GmBH e pertanto i Sigg.ri e dichiarano che allo stato non hanno Parte_2 Parte_1 più nulla a pretendere l'uno/a dall'altro/a per nessun titolo, ragione o causa;
10) le spese e le competenze legali saranno ripartite al 50% tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Capannori (LU) in data Parte_1 Parte_2
4.7.1992; Per_
- dalla loro unione è nata (26.9.1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.15049 emessa dal
Tribunale di Milano in data 26.11.2008, pubblicata il 18.12.2008 e passata in giudicato come da attestazione apposta in calce;
ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] così provvede: Pt_2
pagina 3 di 4 1. provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 3.7.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4