Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1991, n. 335
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 agosto 1993
Art. 2. 1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.
Entrata in vigore il 4 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente