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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2532/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250008529292000 BOLLO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 8.12.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento numero 02420250008529292000, notificata in data 16 ottobre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2023, per il veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, che dichiarava di difendersi personalmente ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo numero
546 del 1992, esponeva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento o di alcun altro atto presupposto emesso dall'ente creditore, assumendo che tale omissione integrasse un vizio procedurale tale da inficiare la legittimità della cartella stessa.
Egli invocava, a sostegno della propria tesi, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza numero 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, potendo il contribuente impugnare direttamente quest'ultimo facendo valere il vizio derivante.
Il ricorrente eccepiva altresì che, anche qualora l'ente impositore o l'agente della riscossione avessero prodotto documentazione volta a comprovare l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, occorreva comunque verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
Quanto alla legittimazione passiva, il ricorrente richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione avverso la cartella poteva essere promossa indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario, senza che tra loro si configurasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il ricorrente proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo numero 546 del 1992, deducendo, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, e quanto al periculum in mora, il pericolo di subire azioni cautelari ed esecutive quali il fermo amministrativo del veicolo, l'ipoteca sui beni immobili o il pignoramento, con conseguente danno grave e irreparabile.
Egli chiedeva infine la condanna delle resistenti alle spese processuali e al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, assumendo di aver diritto, pur agendo personalmente, alla rifusione delle spese vive sostenute per l'instaurazione del giudizio.
La Regione Puglia, nella qualità di ente impositore, si costituiva in giudizio depositando proprie controdeduzioni, nelle quali contestava integralmente la fondatezza del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure concernenti l'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa accertativa, ossia la stessa fondatezza del tributo per come richiesto, la legittima controparte in giudizio è la Regione Puglia, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva di ADER e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02420250008529292000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2023 si fonda essenzialmente sull'asserita nullità dell'atto esattivo per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, vizio che, a dire del ricorrente, inficerebbe l'intera procedura di riscossione e lederebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Tuttavia, una disamina attenta delle disposizioni normative applicabili e della consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità rivela l'infondatezza di tali censure, imponendo il rigetto del ricorso.
La Regione Puglia, nelle proprie controdeduzioni, ha correttamente richiamato il quadro giuridico di riferimento, a partire dall'articolo 6, comma 7-bis, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, il quale espressamente contempla la possibilità di procedere all'iscrizione diretta a ruolo del credito per tassa automobilistica «senza previa contestazione
», mediante l'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
Tale scelta legislativa, lungi dal rappresentare un'anomalia procedurale, risponde a esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed è stata avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 2018, che ha scrutinato una analoga disciplina della Regione Siciliana, dichiarandola non contrastante con i principi costituzionali.
I giudici delle leggi hanno infatti chiarito che, in ragione della semplicità dell'accertamento della tassa automobilistica, il quale si risolve in un mero controllo cartolare basato sull'incrocio di dati relativi alla titolarità del veicolo e ai versamenti effettuati, non è essenziale la previa notifica dell'avviso di accertamento, poiché il contribuente può comunque far valere le proprie ragioni impugnando la cartella, la quale contiene già tutti gli elementi necessari per conoscere l'oggetto della pretesa e per contestarne il merito, compreso l'effettivo debito d'imposta.
La Corte ha quindi escluso che tale modalità di riscossione determini una lesione del diritto di difesa, atteso che l'impugnazione della cartella consente di dedurre non solo vizi propri dell'atto esattivo, ma anche vizi relativi all'an e al quantum della pretesa tributaria, come espressamente ribadito al punto 13 della medesima sentenza.
Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente per la mancata notifica dell'avviso di accertamento è priva di fondamento, non essendo tale atto presupposto richiesto dalla legge regionale e risultando la cartella di pagamento idonea a soddisfare pienamente l'obbligo motivazionale, avendo indicato con chiarezza gli estremi oggettivi e soggettivi della pretesa, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata in atti.
Quanto poi alla dedotta violazione della sequenza procedimentale e al richiamo alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 10012 del 2021, occorre osservare che tale pronuncia concerne l'ipotesi in cui l'atto presupposto sia effettivamente previsto dall'ordinamento e la sua omissione determini una nullità derivata, ma nel caso di specie l'atto presupposto non è affatto richiesto, sicché il vizio lamentato non sussiste in radice.
Peraltro, anche l'eccezione relativa alla mancata prova della notifica dell'atto presupposto risulta inconferente, poiché l'ente impositore ha legittimamente omesso di porre in essere tale atto, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge regionale. In ogni caso, la cartella è stata notificata tempestivamente entro il termine triennale previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53, come correttamente rilevato nelle controdeduzioni.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso si rivela infondato in ogni sua parte e deve, pertanto, essere respinto. La declaratoria di infondatezza nel fulcro di merito della vicenda assorbe ogni altra questione di mera irregolarità e rende superfluo l'esame di ulteriori profili, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria regionale.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2532/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250008529292000 BOLLO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 8.12.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento numero 02420250008529292000, notificata in data 16 ottobre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2023, per il veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, che dichiarava di difendersi personalmente ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo numero
546 del 1992, esponeva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento o di alcun altro atto presupposto emesso dall'ente creditore, assumendo che tale omissione integrasse un vizio procedurale tale da inficiare la legittimità della cartella stessa.
Egli invocava, a sostegno della propria tesi, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza numero 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, potendo il contribuente impugnare direttamente quest'ultimo facendo valere il vizio derivante.
Il ricorrente eccepiva altresì che, anche qualora l'ente impositore o l'agente della riscossione avessero prodotto documentazione volta a comprovare l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, occorreva comunque verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
Quanto alla legittimazione passiva, il ricorrente richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione avverso la cartella poteva essere promossa indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario, senza che tra loro si configurasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il ricorrente proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo numero 546 del 1992, deducendo, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, e quanto al periculum in mora, il pericolo di subire azioni cautelari ed esecutive quali il fermo amministrativo del veicolo, l'ipoteca sui beni immobili o il pignoramento, con conseguente danno grave e irreparabile.
Egli chiedeva infine la condanna delle resistenti alle spese processuali e al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, assumendo di aver diritto, pur agendo personalmente, alla rifusione delle spese vive sostenute per l'instaurazione del giudizio.
La Regione Puglia, nella qualità di ente impositore, si costituiva in giudizio depositando proprie controdeduzioni, nelle quali contestava integralmente la fondatezza del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure concernenti l'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa accertativa, ossia la stessa fondatezza del tributo per come richiesto, la legittima controparte in giudizio è la Regione Puglia, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva di ADER e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02420250008529292000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2023 si fonda essenzialmente sull'asserita nullità dell'atto esattivo per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, vizio che, a dire del ricorrente, inficerebbe l'intera procedura di riscossione e lederebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Tuttavia, una disamina attenta delle disposizioni normative applicabili e della consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità rivela l'infondatezza di tali censure, imponendo il rigetto del ricorso.
La Regione Puglia, nelle proprie controdeduzioni, ha correttamente richiamato il quadro giuridico di riferimento, a partire dall'articolo 6, comma 7-bis, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, il quale espressamente contempla la possibilità di procedere all'iscrizione diretta a ruolo del credito per tassa automobilistica «senza previa contestazione
», mediante l'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
Tale scelta legislativa, lungi dal rappresentare un'anomalia procedurale, risponde a esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed è stata avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 2018, che ha scrutinato una analoga disciplina della Regione Siciliana, dichiarandola non contrastante con i principi costituzionali.
I giudici delle leggi hanno infatti chiarito che, in ragione della semplicità dell'accertamento della tassa automobilistica, il quale si risolve in un mero controllo cartolare basato sull'incrocio di dati relativi alla titolarità del veicolo e ai versamenti effettuati, non è essenziale la previa notifica dell'avviso di accertamento, poiché il contribuente può comunque far valere le proprie ragioni impugnando la cartella, la quale contiene già tutti gli elementi necessari per conoscere l'oggetto della pretesa e per contestarne il merito, compreso l'effettivo debito d'imposta.
La Corte ha quindi escluso che tale modalità di riscossione determini una lesione del diritto di difesa, atteso che l'impugnazione della cartella consente di dedurre non solo vizi propri dell'atto esattivo, ma anche vizi relativi all'an e al quantum della pretesa tributaria, come espressamente ribadito al punto 13 della medesima sentenza.
Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente per la mancata notifica dell'avviso di accertamento è priva di fondamento, non essendo tale atto presupposto richiesto dalla legge regionale e risultando la cartella di pagamento idonea a soddisfare pienamente l'obbligo motivazionale, avendo indicato con chiarezza gli estremi oggettivi e soggettivi della pretesa, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata in atti.
Quanto poi alla dedotta violazione della sequenza procedimentale e al richiamo alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 10012 del 2021, occorre osservare che tale pronuncia concerne l'ipotesi in cui l'atto presupposto sia effettivamente previsto dall'ordinamento e la sua omissione determini una nullità derivata, ma nel caso di specie l'atto presupposto non è affatto richiesto, sicché il vizio lamentato non sussiste in radice.
Peraltro, anche l'eccezione relativa alla mancata prova della notifica dell'atto presupposto risulta inconferente, poiché l'ente impositore ha legittimamente omesso di porre in essere tale atto, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge regionale. In ogni caso, la cartella è stata notificata tempestivamente entro il termine triennale previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53, come correttamente rilevato nelle controdeduzioni.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso si rivela infondato in ogni sua parte e deve, pertanto, essere respinto. La declaratoria di infondatezza nel fulcro di merito della vicenda assorbe ogni altra questione di mera irregolarità e rende superfluo l'esame di ulteriori profili, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria regionale.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026