Art. 15.
In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.