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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 27.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1073 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea de Cadilhac e domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Roma, Via Francesco Grimaldi, 47 in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rona Via Ciro Il CP_1
Grande, 21
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2022 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto, con esito negativo, il pagamento dell'assegno sociale all' in data 26.1.2021. CP_1
La domanda veniva respinta con comunicazione del 1.3.2021 per la seguente motivazione:
““non si ravvisa lo stato di non autosufficienza economica involontaria in considerazione dell'accordo patrimoniale raggiunto e del reddito del coniuge separato;
- le residenze dei coniugi pur essendo identificate catastalmente in due unità abitative risultano avere lo stesso indirizzo Via Diocleziano 37”.
Deduce la ricorrente di essere in possesso dei requisiti socio economici per il conseguimento della prestazione richiesta, non essendo titolare di alcun reddito da lavoro o trattamento pensionistico o di altro tipo, salvo l'assegno di € 100 mensili a titolo di alimenti, versato dal coniuge separato.
Precisa, infatti, la ricorrente di essersi separata dal coniuge con ER CP_2 di separazione omologato il 24.6.2015 dal Tribunale Civile di Civitavecchia e di percepire l'assegno alimentare di € 100,00 mensili dall'ex marito a partire dal 2018 data in cui, a seguito di un modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale le riconosceva la predetta somma.
Chiarisce, infine, che la sua abitazione, pur trovandosi al medesimo indirizzo del coniuge separato, è fisicamente e catastalmente distinta dalla sua.
Ritenendo pertanto illegittimo il provvedimento di diniego della prestazione, in data
14.5.2021, l'istante inoltrava ricorso amministrativo che rimaneva privo di riscontro e pertanto si vedeva costretta ad introdurre il presente giudizio per il riconoscimento del proprio diritto.
Radicatosi il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusive e di trattazione scritta, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
L'assegno sociale di cui all'art.3, comma 6, della l. 335/1995 è una prestazione di carattere assistenziale, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che: abbiano 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019); risiedano in Italia effettivamente ed abitualmente;
siano sprovvisti del tutto di reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge;
per l'anno 2021 i limiti di reddito massimo per accedere all'assegno sono i seguenti:
€ 5.983,64 annui se il richiedente non è coniugato;
€ 11.967,28 annui, se il richiedente è coniugato, in questo caso si effettua la somma tra il reddito personale e quello del coniuge;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ebbene, parte ricorrente al momento della domanda aveva compiuto 67 anni, ha dimostrato di essere cittadina italiana e di risiedere effettivamente ed abitualmente nel territorio italiano.
In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta quindi all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.
La Cassazione, con la sentenza 13.3.2023, n. 7235, ha riaffermato il principio, già più volte espresso e, in particolar modo, fissato nella nota sentenza della Cassazione Civile,
Sez. Lavoro, n. 24954 del 2021, secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale dev'essere esclusivamente ancorata a rigidi requisiti reddituali.
L'unico requisito richiesto dalla legge per ottenere la corresponsione dell'assegno sociale,
è lo stato di bisogno effettivo del titolare, che dev'essere desunto solo ed esclusivamente dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
La Corte ha chiarito, altresì, che ai fini della concessione dell'assegno sociale non rileva il comportamento dell'interessato, né può farsi ricorso a processi interpretativi che mettano in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario.
Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole.
L'assegno sociale quale misura introdotta dallo Stato con l'obiettivo di aiutare le persone che non hanno i mezzi necessari per vivere dignitosamente disponendo di redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, non ha carattere sussidiario, nel senso che esso ha luogo a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.
La Suprema Corte avverte, comunque, che è fatto sempre salvo l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
In conclusione il provvedimento di rigetto del 1.3.2021 va annullato e l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, deve essere dunque condannato ad erogare l'assegno sociale in favore della parte ricorrente dal 01.2.2021 , ossia dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento di rigetto del 1.3.2021 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare l'assegno CP_1 sociale in favore della parte ricorrente dal 01.2.2021, oltre interessi legali.
2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che CP_1 liquida in € 1.865,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Civitavecchia, lì 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis