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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2023, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2171/2023 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 121/2023, pubblicata il 13 settembre 2023 - con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di
– proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della PA
crisi d'impresa e dell'insolvenza, o per semplicità, C.C.I.I. ), con ricorso depositato il 12 ottobre 2023,
DA la (c.f.: ), società soggetta ad attività di Parte_2 P.IVA_1
direzione e coordinamento della con sede legale in Organizzazione_1
Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07, racc. 32937, rep. 151152 per Notar di Roma, dall'Avv. Aldo Corvino (c.f.: ) del Persona_1 C.F._1
Foro di Napoli
- RECLAMANTE -
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il [...], PA C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Luciano Carrella (c.f.: ) C.F._3
- RECLAMATA -
Pag. 1 di 13 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
NONCHE'
l' nelle persone degli avv. Angela Ambrosio e Parte_3
Giuseppe Sparano
- INTIMATO -
E
l' (c.f.: ) ed il (c.f. NTroparte_1 P.IVA_2 NTroparte_2
P.IVA_3
- INTIMATI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un ricorso depositato il 15 maggio 2023 i gestori nominati dall'Organismo di composizione della crisi presentavano al Tribunale di Napoli domanda per la ristrutturazione dei debiti di e la loro relazione particolareggiata in PA
cui chiedevano omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti di quest'ultima. Il
Tribunale adìto, previa sospensione della procedura esecutiva in atto azionata dalla
(d'ora in poi, per maggiore comodità, anche solo Parte_2
, disponeva darsene avviso ai creditori. CP_3
Nello specifico, presentava una debitoria di complessivi PA
98.083,33 € , così strutturata: a) 86.938,88 € nei confronti della per residuo CP_3
credito ipotecario derivante da un mutuo fondiario stipulato dall' in data 8 Pt_1
febbraio 2010 di originari 90.000,00 €, da restituire in 25 anni con rate mensili crescenti,
e garantito da ipoteca sull'immobile sito in Napoli, alla via Ignazio Falconieri, n. 47, identificato al NCEU al foglio 22, part. 80, sub. 121, z.c. 3, cat. a/3, cl. 4, vani 4, r.c.
433,82€ ); b) 8.772,00 € sempre nei confronti della per un credito chirografario di CP_3
derivante da prestito personale stipulato dall'Esposito sempre nel 2010; c) 1.781,00 € in prededuzione nei confronti della per spese legali dalla banca sostenute nel CP_3
procedimento esecutivo in precedenza iniziato;
d) di 702,05 € in privilegio e 158,78 € in chirografo nei confronti dell' ; e) 387,50 € in chirografo NTroparte_1
nei confronti del NTroparte_2
2. Il Tribunale di Napoli - qualificata l' come consumatore, ai sensi Pt_1
dell'art. 2, comma 1, lett. e), c.c.i.i., ritenuto che la stessa non avesse dato causa al suo
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 2 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis indebitamento, avendo assunto la parte rilevante dei propri debiti quando era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (poi cessato per licenziamento nel dicembre del 2013), e pertanto, in grado di sostenere la restituzione delle rate dei contratti stipulati con la banca (mutuo e prestito personale), valutata altresì la completezza della documentazione depositata e la fattibilità del piano, come attestata dai gestori della crisi - con la sentenza impugnata omologava il piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la possibilità di soddisfare la debitoria dell' , pur solo Pt_1
parzialmente, mediante l'intervento di finanza esterna messa a disposizione dal fratello della ricorrente, , dipendente del , che si Testimone_1 NTroparte_4
impegnava a corrispondere l'importo complessivo di 50.131,42 € mediante 140 rate, di cui 139 rate mensili di 360,00 € ed un'ulteriore rata di 135,97 € per la durata di complessivi anni 11 e mesi 8. Nello specifico, con tale importo il piano omologato prevedeva di soddisfare, nel rispetto della par condicio creditorum, le classi di creditori secondo le seguenti percentuali: A) in misura integrale tutti i crediti in prededuzione, NT cioè le spese legali della nonché quelle vantate dai gestori della crisi per il loro compenso;
B) nella percentuale del 46,75% per complessivi 40.693,43 € per il credito NT privilegiato della C) nella percentuale del 2,5% per i crediti chirografari, sia originari sia quelli divenuti tali a seguito di degradazione a chirografo (nello specifico ci si riferiva NT al credito ipotecario residuo della e di quello privilegiato vantato da
[...]
degradato a chirografo). NTroparte_1
Il Tribunale rigettava anche le osservazioni presentate dal creditore ipotecario NT
il quale contestava: I) che, nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata dalla possibilità di porre in vendita l'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, il Tribunale avesse attribuito a tale bene un valore iniziale di 65.000,00 € - sulla base della stima di parte presentata dalla ricorrente, tenuto conto dell'ubicazione del cespite e dei lavori di ristrutturazione di cui aveva bisogno – e che dalla sua liquidazione, tenuto conto di almeno due/tre ribassi d'asta, nonché delle spese dell'esecuzione (compensi custode e delegato e spese di pubblicità), si sarebbe potuto ricavare meno di 40.000,00 €, e dunque, un importo inferiore rispetto a quello messo a disposizione dalla ricorrente mediante il ricorso alla
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 3 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis finanza esterna; II) che anche sotto l'aspetto della durata dei pagamenti, il Tribunale non avesse considerato che un pagamento oltre i dieci anni di un creditore ipotecario si poneva in contrasto con la normativa in materia che prevedeva una moratoria solo annuale .
NT 3. Avverso tale sentenza di omologazione ha proposto reclamo la con ricorso del 12 ottobre 2023 fondato sui seguenti motivi: 1) errata valutazione della convenienza economica della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria. In particolare, la banca ha contestato che il Tribunale abbia ritenuto valida la valutazione economica dell'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, fondata sulla stima peritale da quest'ultima prodotta, redatta sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (cd. OMI), risultanti dal sito web dell'
[...]
, e pertanto, non avente un valore di prova tipica, ma solo un valore di CP_1
“larga massima”, utilizzabile dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, senza valorizzare adeguatamente le due perizie da essa prodotte, la prima a firma dell'ing. che attribuiva al cespite Per_2
un valore di 150.000,00 € all'atto di erogazione del mutuo, la seconda redatta in data 7 giugno 2023 dalla con attestazione di corrispondenza dei dati a verità, Organizzazione_2
che aveva indicato come valore del bene in esame quello di 126.850,00 €, diminuito del
20% a 101.480,00 €. Ha contestato altresì l'eccessiva dilazione temporale per oltre dieci anni del pagamento derivante dall'esecuzione del piano omologato, a fronte di un pagamento molto più tempestivo (oltre che per una quantità maggiore rispetto al
46,75% offerto dall ) derivante dalla liquidazione in sede di esecuzione Pt_1
individuale. In particolare, ha contestato che il Tribunale abbia consentito la citata dilazione ultrannuale senza il consenso espresso e nonostante l'opposizione del creditore ipotecario;
2) mancato esame della disciplina in tema di assegnazione del bene ex art. 589 c.p.c. In particolare, la banca ha contestato che il Tribunale, al fine di individuare il più probabile valore di mercato del bene, rilevante per valutare la convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, abbia detratto dal valore del bene immobile di 65.000,00 €, già da essa contestato, la diminuzione prevista per il caso di due/tre esperimenti d'asta deserti, così pervenendo ad individuare un
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 4 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis valore del cespite immobiliare di meno di 40.000,00 €, laddove al contrario, la normativa in tema di assegnazione del bene consente agli altri creditori di ottenere il bene ad un valore non inferiore a quello stabilito per l'esperimento di vendita per cui è stata presentata;
3) percentuale di soddisfo in favore dei creditori chirografari. La banca ha contestato che il Tribunale abbia ritenuto conveniente l'offerta, contenuta nel piano, di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 2,5%, laddove tale offerta – a giudizio dell'ente creditizio - si presenta, per la sua esiguità, priva di causa concreta .
Ha quindi concluso chiedendo a questa Corte di voler “1) accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla
SI.ra , revocando le misure protettive accordate;
2) In subordine, in PA
riforma della sentenza impugnata e stante la natura di procedimento totalmente devolutivo del presente reclamo, previa nomina di CTU che accerti il valore del bene ipotecato, chiede che le venga riconosciuto, a totale ovvero parziale soddisfo del credito ipotecario vantato in virtù del mutuo fondiario, il rimborso dell'importo pari all'effettivo valore di mercato nella misura che sarà indicata dall'esperto nominato, ed in ogni caso in misura non inferiore ad € 65.000,00, valore di mercato del bene immobile risultante dalla perizia allegata dalla ricorrente;
3) Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
4. Con comparsa del 22 novembre 2023 si è costituita in giudizio PA
, eccependo l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 69, comma 2,
[...]
c.c.i.i., avendo la banca col suo comportamento contribuito a determinare la situazione di sovraindebitamento della ricorrente con la stipula del mutuo e del prestito personale nello stesso anno 2010 e nello stesso mese di febbraio, con la conseguente determinazione di una rata complessiva di circa 651,60 €, a suo dire palesemente non sostenibile a fronte del suo stipendio di 1.185,00 €, contestando nel merito le doglianze della banca, sia di quella relativa alla possibilità di esprimere un parere sulla fattibilità e convenienza del piano, ciò che la banca aveva già fatto nel procedimento innanzi al
Tribunale, con conseguente rigetto delle sue lamentele, sia di quella relativa alla violazione della normativa in tema di dilazione ultrannuale del debito ipotecario nonché
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 5 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis di quella relativa alla convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, individuata dal Tribunale sulla base del valore di mercato del bene desunta dai ribassi d'asta del 25%, nonché, infine, di quella relativa alla mancata valutazione della disciplina dell'assegnazione del bene di cui all'art.589 c.p.c, e di quella relativa all'assenza di causa con riferimento all'offerta economica del 2,5% del credito da destinare ai creditori chirografari. Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del reclamo, la sua infondatezza nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni, per violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., ossia per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alle spese del giudizio.
3. Nessuno si è costituito per l' per il NTroparte_5
nonché per i gestori della crisi. CP_2 CP_2
4. All'udienza del 19 dicembre 2023, la Corte si è riservata la decisione.
5. Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo avanzata dalla reclamata e fondata - a suo dire - sul comportamento gravemente colposo della banca che avrebbe determinato il sovraindebitamento della debitrice, consentendo a quest'ultima di stipulare, nel medesimo anno, due contratti, di mutuo e di finanziamento personale, da cui sarebbe derivata una rata complessivamente alta rispetto alle capacità economiche della contraente, derivanti dal suo stipendio.
La norma in esame stabilisce che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nel caso in esame, il comportamento della banca non può ritenersi gravemente colpevole;
infatti, a seguito della stipula nell'anno 2010 dei citati contratti, l Pt_1
che viveva da sola, accumulava – come riferito dai gestori nella relazione particolareggiata depositata unitamente al ricorso – un debito di 542,50 € (476,50 € come rata mensile del contratto di mutuo e 66,00 € come rata del contratto di finanziamento personale) a fronte di una retribuzione mensile media di 1.185,00 €, che
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 6 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis le avrebbe consentito, al netto delle citate rate, di provvedere alle spese del suo sostentamento (anche in considerazione del fatto che l'assegno sociale per l'anno 2010 Org_ era stato fissato dall' in 411,53 €).
6. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi. NT
7. Con il suo reclamo la si duole che il Tribunale, in sede di valutazione della convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, abbia attribuito all'unico bene immobile di proprietà della , già sottoposto ad esecuzione Pt_1
individuale poi sospesa con la misura protettiva emessa dal Tribunale il 19 maggio 2023, un valore di molto inferiore rispetto a quello reale, desunto dalla stima depositata dall' . Pt_1
La doglianza non merita accoglimento.
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dall si fonda infatti Pt_1
sull'apporto di finanza esterna da parte del fratello per l'importo di circa 50.000,00 €, di NT cui almeno 43.583,20 € sono stati destinati al creditore (40.693,43€, corrispondente al 46,75% dell'importo totale, per il credito ipotecario, 1.781,90 € per le spese legali in prededuzione e 1.157,37€ in chirografo). A fronte di tale percentuale di soddisfacimento, la banca si duole che il secondo termine di paragone per valutare la convenienza di quanto offerto, ovvero quanto ricavabile dalla liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà dell' , sia stato non correttamente valutato dall'OCC Pt_1
e poi dal Tribunale, partendo da un valore di mercato di 65.000,00 €, anziché di quello di almeno 101.480,00 € .
La norma dell'art. 67, comma 4, del C.C.I.I. stabilisce al riguardo che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.
Orbene, la valutazione operata dalla Banca di 150.000,00 €- come correttamente evidenziato dal primo Giudice – si fondava su una perizia dell'anno 2009, ed è risaputo che il valore degli immobili nei successivi anni e sino all'attualità, è crollato di almeno il
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 7 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
20%. Tale perizia è pertanto inutilizzabile perché anacronistica. Anche la perizia redatta dalla società con relativa attestazione e dichiarazione di Organizzazione_2
corrispondenza dei dati a verità), pure prodotta in giudizio dalla banca, è inutilizzabile: infatti, il valore dell'immobile ivi indicato di 101.480,00 €, già decurtato del 20%, prende in considerazione, senza alcuna giustificazione, il valore medio, anziché quello minimo, delle case di vecchia fattura (si specifica che, nel caso in esame, si trattava di appartamento di circa 50 mq, facente parte di un edificio costruito prima del 1967 sito nella zona semicentrale di Napoli di San Carlo all'Arena). Per le abitazioni in esame, al contrario, deve prendersi in considerazione il valore minimo di 1.500,00 €/mq, corrispondente a quello indicato nella perizia della , e per lo più coincidente Org_2
con quello desunto dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell' CP_1
- allegata alla perizia prodotta in giudizio dai gestori della crisi, e redatta su
[...]
incarico della debitrice dall'arch. - di 1.450,00 €/mq. Per_3
Il valore dell'immobile in esame, di circa 75.000,00 € (1.500,00 € x 50), andava poi decurtato di almeno il 10% (7.500,00 €), tenuto conto che, sulla base della perizia dell'arch. l'unica fondata su di un'ispezione personale dell'immobile e Per_3
corredata di foto interne dell'appartamento, oltre che del palazzo in cui esso era sito -
l'immobile necessitava di lavori di ristrutturazione interna.
Ne consegue che il valore di mercato dell'immobile in esame doveva considerarsi di 67.500,00 €, valore più o meno vicino a quello di 65.000,00 €, individuato dalla debitrice ed attestato dall'OCC.
Del resto tale valutazione è quella che maggiormente risponde alle caratteristiche specifiche dell'immobile, ed è redatta sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (cd. OMI), risultanti dal sito web dell'
[...]
, che- come pure sostenuto dalla reclamante – pur non avendo un valore di CP_1
prova tipica, ma solo un valore di “larga massima”, può essere utilizzato dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, non contraddetta dalla perizia redatta dalla banca ed adeguata alla specificità dell'immobile oggetto di valutazione (cfr. Cass. 25707/2015).
Quanto poi alla doglianza relativa alla decurtazione ulteriore operata dal
Tribunale sul detto valore, corrispondente a due ribassi d'asta, va da sé che un immobile
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 8 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis soggetto a liquidazione giudiziale, non viene venduto alla prima udienza fissata, ma subisce di regola almeno due ribassi.
Anche la doglianza relativa alla tempistica dei pagamenti prevista nel piano di ristrutturazione (cioè tramite rate mensili per dieci anni) - a dire della reclamante comunque eccessiva rispetto all'alternativa liquidatoria (pagamento immediato derivante dalla vendita giudiziale dell'immobile) - è infondata. A tal riguardo, va evidenziato che il citato art. 67, comma 4 del C.C.I.I., attribuisce rilevanza alla vendita giudiziale per individuare l'alternativa liquidatoria ai fini dell'individuazione del quantum attribuibile al creditore, lasciando alla valutazione di convenienza del giudice stabilire se la tempistica dei pagamenti prevista nel piano sia più o meno conveniente rispetto alla vendita giudiziale.
In tal senso depone il combinato disposto dei commi 3 e 9 dell'art. 67 del C.C.I.I. che prevedono che il creditore può presentare osservazioni alla proposta contenuta nel piano, contestandone la convenienza, ma che, “il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.
Del resto, la presentazione delle dette osservazioni e la successiva possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. rappresentano le uniche modalità con cui il creditore può opporsi alla valutazione di convenienza operata dal primo Giudice, non risultando disciplinata - a differenze dell'ipotesi di concordato, anche minore - altra possibilità di intervento dello stesso (sia come manifestazione di voto sia come manifestazione di consenso espresso al piano).
Quanto poi alla contestazione - riproposta dalla BNL in sede di reclamo - della ritenuta convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come valutata dal
Tribunale in relazione alla dilazione decennale, va evidenziato che la nuova disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non fà più accenno ai limiti posti dalla tempistica dei pagamenti, contenuti nel testo dell'abrogato art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 (moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati), prevedendo, al contrario, all'art. 67 la possibilità di presentare una proposta dal contenuto libero che indichi, in modo specifico, i tempi e le modalità di superamento della crisi;
inoltre, è espressamente disciplinata all'art. 67, comma 5,
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 9 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis c.c.i.i., la possibilità di rimborsare alle scadenze convenute le rate a scadere del mutuo
(non risolto) garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, sia pure condizionato al pagamento di quanto già scaduto, così prevedendo la possibilità che quanto meno il debito contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire l'abitazione principale del debitore sia sottratto alle regole del concorso, e dunque, oltre a poter essere pagato nei limiti del valore di mercato attribuibile al bene (cd. alternativa liquidatoria) (arg. ex art. 67, comma 4, c.c.i.i.), possa essere pagato anche ratealmente e non in modo immediato.
Del resto, ragioni di giustizia sostanziale e di tutela del favor debitoris, cui è ispirata la normativa in materia di sovraindebitamento, inducono a ritenere ammissibile anche per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la moratoria prevista per le procedure in cui è parte un debitore imprenditore (cfr. art. 74, comma 4, che richiama il capo III del c.c.i.i., e dunque, l'art. 86 di tale testo), cui pertanto, può farsi ricorso in via analogica, stante l'identità di ratio.
Né puo' ritenersi che - come affermato dalla reclamante - in tal modo il creditore subirebbe un pregiudizio derivante dalla trasformazione del proprio contratto da oneroso (previsione di interessi) in gratuito (assenza di interessi), ciò che- a suo dire- sarebbe impedito dalla liquidazione del bene in sede esecutiva ovvero dal rispetto del piano di ammortamento previsto nel piano. Infatti, escluso di poter considerare la seconda ipotesi, trattandosi di un contratto di mutuo già risolto, la prima ipotesi rientra nella valutazione giudiziale di convenienza di cui all'art. 67, comma 4, c.c.i.i. : è evidente che tramite la liquidazione dell'unico bene di proprietà della debitrice, l'intero suo valore, comprensivo del calcolo degli interessi sul credito privilegiato, sarebbe destinato al soddisfacimento del creditore con diritto di prelazione, non potendosi, pertanto, ritenere che l'esecuzione individuale possa attribuire alla banca, per il solo decorso degli interessi sul credito, un vantaggio maggiore di quello ricavabile dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dell , che- sostenuto dal primo Giudice- Pt_1 Parte_4
attribuisce alla banca, a fronte dell'incertezza derivante dalla liquidazione in sede individuale (incerta oltre che onerosa per i costi generati), il vantaggio di ottenere alle scadenze convenute, le rate dell'importo messo a disposizione dal fratello della debitrice.
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 10 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
Per il medesimo motivo, risulta infondata la contestazione del reclamante secondo cui l'esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 67 c.c.i.i. impedirebbe di considerare l'eventualità di poter assegnare l'immobile, ai sensi dell'art. 589 c.p.c., ad altri creditori in sede esecutiva secondo il valore di cui all'art. 506 c.p.c., non inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori, ed a prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Infatti, a parte l'incertezza delle offerte di altri creditori, nel caso specifico, tenuto conto della stima del bene immobile di
65.000,00/67.000,00 €, sarebbe praticamente improbabile l'offerta proveniente dagli altri creditori ( per un importo pari al valore Organizzazione_4 NTroparte_2
NT del credito della di molto superiore, ovvero per un valore pari a quello alla base d'asta.
Infine, è infondata anche la contestazione della banca relativa all'esiguità della percentuale di soddisfacimento del 2,5% attribuita alla parte del proprio credito degradato a chirografo, ciò che renderebbe tale offerta non solo non conveniente ma priva di causa concreta .
Sulla convenienza la Corte non può che richiamare quanto già detto con riguardo al credito privilegiato della banca reclamante ed alla valutazione giudiziale prevista dall'art. 67, comma 4, c.c.i.i. Anche la doglianza dell'assenza della causa in concreto in verità va risolta sulla base della valutazione del giudice ai sensi della citata norma.
Nel recente precedente intervenuto in tema di “causa” del piano del consumatore disciplinato dalla legge n. 3/2012, la Suprema Corte ha stabilito che “il
"piano" del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art.
1324 cod. civ.), ha, alla stregua delle previsioni del 1° co. bis e del 10co. dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012, una ben precisa - "tipica" - connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità - mediata poi dal giudizio di "convenienza" che il 4° co. dell'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti - della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti… In ogni caso l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale - "piano" - de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta "binaria" funzione
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 11 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
economico-individuale… il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" e che sia idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. Cass. 28013/2022).
Nella specie, non può dubitarsi che il Tribunale abbia condotto una simile valutazione pervenendo alla conclusione che la percentuale attribuita ai creditori, sia privilegiati che chirografari, fosse idonea a raggiungere sia la finalità di ristrutturazione dei debiti dell' sia quella del maggior possibile soddisfacimento dei creditori di Pt_1
quest'ultima.
8. In conclusione, per i motivi sopra detti, il reclamo va rigettato.
9. Va parimenti rigettata la domanda dell' di condanna della reclamante Pt_1
al risarcimento dei danni, per violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., ossia per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa, atteso che tutte le contestazioni della NT hanno riguardato aspetti della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore su cui la relativa disciplina dell'art. 67 del C.C.I.I. presenta lacune, e pertanto, oggetto di differenti interpretazioni giurisprudenziali, ciò che da solo esclude la temerarietà della lite, e dunque, l'applicazione del risarcimento richiesto.
NT 10. Al rigetto del reclamo consegue la condanna della a rifondere all' le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa Pt_1
notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e tenuto conto della tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto e del valore indeterminato della controversia – in complessivi 7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per i compensi professionali (1.300,00 € per la fase di studio, 1000,00 € per la fase introduttiva, 1.800,00 € per la fase di trattazione e 2.000,00 € per la fase decisoria) e 915,00 € per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
11. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre infine dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 12 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_2
con ricorso depositato il 12 ottobre 2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Napoli n. 121/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di : PA
A) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la a rifondere a le Parte_2 PA
spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 7.015,00
€, di cui 6.100,00 € per i compensi professionali e 915,00 € per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 19 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 13 di 13 Parte_2 PA
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2023, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2171/2023 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 121/2023, pubblicata il 13 settembre 2023 - con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di
– proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della PA
crisi d'impresa e dell'insolvenza, o per semplicità, C.C.I.I. ), con ricorso depositato il 12 ottobre 2023,
DA la (c.f.: ), società soggetta ad attività di Parte_2 P.IVA_1
direzione e coordinamento della con sede legale in Organizzazione_1
Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07, racc. 32937, rep. 151152 per Notar di Roma, dall'Avv. Aldo Corvino (c.f.: ) del Persona_1 C.F._1
Foro di Napoli
- RECLAMANTE -
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il [...], PA C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Luciano Carrella (c.f.: ) C.F._3
- RECLAMATA -
Pag. 1 di 13 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
NONCHE'
l' nelle persone degli avv. Angela Ambrosio e Parte_3
Giuseppe Sparano
- INTIMATO -
E
l' (c.f.: ) ed il (c.f. NTroparte_1 P.IVA_2 NTroparte_2
P.IVA_3
- INTIMATI -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un ricorso depositato il 15 maggio 2023 i gestori nominati dall'Organismo di composizione della crisi presentavano al Tribunale di Napoli domanda per la ristrutturazione dei debiti di e la loro relazione particolareggiata in PA
cui chiedevano omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti di quest'ultima. Il
Tribunale adìto, previa sospensione della procedura esecutiva in atto azionata dalla
(d'ora in poi, per maggiore comodità, anche solo Parte_2
, disponeva darsene avviso ai creditori. CP_3
Nello specifico, presentava una debitoria di complessivi PA
98.083,33 € , così strutturata: a) 86.938,88 € nei confronti della per residuo CP_3
credito ipotecario derivante da un mutuo fondiario stipulato dall' in data 8 Pt_1
febbraio 2010 di originari 90.000,00 €, da restituire in 25 anni con rate mensili crescenti,
e garantito da ipoteca sull'immobile sito in Napoli, alla via Ignazio Falconieri, n. 47, identificato al NCEU al foglio 22, part. 80, sub. 121, z.c. 3, cat. a/3, cl. 4, vani 4, r.c.
433,82€ ); b) 8.772,00 € sempre nei confronti della per un credito chirografario di CP_3
derivante da prestito personale stipulato dall'Esposito sempre nel 2010; c) 1.781,00 € in prededuzione nei confronti della per spese legali dalla banca sostenute nel CP_3
procedimento esecutivo in precedenza iniziato;
d) di 702,05 € in privilegio e 158,78 € in chirografo nei confronti dell' ; e) 387,50 € in chirografo NTroparte_1
nei confronti del NTroparte_2
2. Il Tribunale di Napoli - qualificata l' come consumatore, ai sensi Pt_1
dell'art. 2, comma 1, lett. e), c.c.i.i., ritenuto che la stessa non avesse dato causa al suo
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 2 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis indebitamento, avendo assunto la parte rilevante dei propri debiti quando era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (poi cessato per licenziamento nel dicembre del 2013), e pertanto, in grado di sostenere la restituzione delle rate dei contratti stipulati con la banca (mutuo e prestito personale), valutata altresì la completezza della documentazione depositata e la fattibilità del piano, come attestata dai gestori della crisi - con la sentenza impugnata omologava il piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la possibilità di soddisfare la debitoria dell' , pur solo Pt_1
parzialmente, mediante l'intervento di finanza esterna messa a disposizione dal fratello della ricorrente, , dipendente del , che si Testimone_1 NTroparte_4
impegnava a corrispondere l'importo complessivo di 50.131,42 € mediante 140 rate, di cui 139 rate mensili di 360,00 € ed un'ulteriore rata di 135,97 € per la durata di complessivi anni 11 e mesi 8. Nello specifico, con tale importo il piano omologato prevedeva di soddisfare, nel rispetto della par condicio creditorum, le classi di creditori secondo le seguenti percentuali: A) in misura integrale tutti i crediti in prededuzione, NT cioè le spese legali della nonché quelle vantate dai gestori della crisi per il loro compenso;
B) nella percentuale del 46,75% per complessivi 40.693,43 € per il credito NT privilegiato della C) nella percentuale del 2,5% per i crediti chirografari, sia originari sia quelli divenuti tali a seguito di degradazione a chirografo (nello specifico ci si riferiva NT al credito ipotecario residuo della e di quello privilegiato vantato da
[...]
degradato a chirografo). NTroparte_1
Il Tribunale rigettava anche le osservazioni presentate dal creditore ipotecario NT
il quale contestava: I) che, nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata dalla possibilità di porre in vendita l'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, il Tribunale avesse attribuito a tale bene un valore iniziale di 65.000,00 € - sulla base della stima di parte presentata dalla ricorrente, tenuto conto dell'ubicazione del cespite e dei lavori di ristrutturazione di cui aveva bisogno – e che dalla sua liquidazione, tenuto conto di almeno due/tre ribassi d'asta, nonché delle spese dell'esecuzione (compensi custode e delegato e spese di pubblicità), si sarebbe potuto ricavare meno di 40.000,00 €, e dunque, un importo inferiore rispetto a quello messo a disposizione dalla ricorrente mediante il ricorso alla
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 3 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis finanza esterna; II) che anche sotto l'aspetto della durata dei pagamenti, il Tribunale non avesse considerato che un pagamento oltre i dieci anni di un creditore ipotecario si poneva in contrasto con la normativa in materia che prevedeva una moratoria solo annuale .
NT 3. Avverso tale sentenza di omologazione ha proposto reclamo la con ricorso del 12 ottobre 2023 fondato sui seguenti motivi: 1) errata valutazione della convenienza economica della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria. In particolare, la banca ha contestato che il Tribunale abbia ritenuto valida la valutazione economica dell'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, fondata sulla stima peritale da quest'ultima prodotta, redatta sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (cd. OMI), risultanti dal sito web dell'
[...]
, e pertanto, non avente un valore di prova tipica, ma solo un valore di CP_1
“larga massima”, utilizzabile dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, senza valorizzare adeguatamente le due perizie da essa prodotte, la prima a firma dell'ing. che attribuiva al cespite Per_2
un valore di 150.000,00 € all'atto di erogazione del mutuo, la seconda redatta in data 7 giugno 2023 dalla con attestazione di corrispondenza dei dati a verità, Organizzazione_2
che aveva indicato come valore del bene in esame quello di 126.850,00 €, diminuito del
20% a 101.480,00 €. Ha contestato altresì l'eccessiva dilazione temporale per oltre dieci anni del pagamento derivante dall'esecuzione del piano omologato, a fronte di un pagamento molto più tempestivo (oltre che per una quantità maggiore rispetto al
46,75% offerto dall ) derivante dalla liquidazione in sede di esecuzione Pt_1
individuale. In particolare, ha contestato che il Tribunale abbia consentito la citata dilazione ultrannuale senza il consenso espresso e nonostante l'opposizione del creditore ipotecario;
2) mancato esame della disciplina in tema di assegnazione del bene ex art. 589 c.p.c. In particolare, la banca ha contestato che il Tribunale, al fine di individuare il più probabile valore di mercato del bene, rilevante per valutare la convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, abbia detratto dal valore del bene immobile di 65.000,00 €, già da essa contestato, la diminuzione prevista per il caso di due/tre esperimenti d'asta deserti, così pervenendo ad individuare un
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 4 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis valore del cespite immobiliare di meno di 40.000,00 €, laddove al contrario, la normativa in tema di assegnazione del bene consente agli altri creditori di ottenere il bene ad un valore non inferiore a quello stabilito per l'esperimento di vendita per cui è stata presentata;
3) percentuale di soddisfo in favore dei creditori chirografari. La banca ha contestato che il Tribunale abbia ritenuto conveniente l'offerta, contenuta nel piano, di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 2,5%, laddove tale offerta – a giudizio dell'ente creditizio - si presenta, per la sua esiguità, priva di causa concreta .
Ha quindi concluso chiedendo a questa Corte di voler “1) accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla
SI.ra , revocando le misure protettive accordate;
2) In subordine, in PA
riforma della sentenza impugnata e stante la natura di procedimento totalmente devolutivo del presente reclamo, previa nomina di CTU che accerti il valore del bene ipotecato, chiede che le venga riconosciuto, a totale ovvero parziale soddisfo del credito ipotecario vantato in virtù del mutuo fondiario, il rimborso dell'importo pari all'effettivo valore di mercato nella misura che sarà indicata dall'esperto nominato, ed in ogni caso in misura non inferiore ad € 65.000,00, valore di mercato del bene immobile risultante dalla perizia allegata dalla ricorrente;
3) Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
4. Con comparsa del 22 novembre 2023 si è costituita in giudizio PA
, eccependo l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 69, comma 2,
[...]
c.c.i.i., avendo la banca col suo comportamento contribuito a determinare la situazione di sovraindebitamento della ricorrente con la stipula del mutuo e del prestito personale nello stesso anno 2010 e nello stesso mese di febbraio, con la conseguente determinazione di una rata complessiva di circa 651,60 €, a suo dire palesemente non sostenibile a fronte del suo stipendio di 1.185,00 €, contestando nel merito le doglianze della banca, sia di quella relativa alla possibilità di esprimere un parere sulla fattibilità e convenienza del piano, ciò che la banca aveva già fatto nel procedimento innanzi al
Tribunale, con conseguente rigetto delle sue lamentele, sia di quella relativa alla violazione della normativa in tema di dilazione ultrannuale del debito ipotecario nonché
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 5 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis di quella relativa alla convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, individuata dal Tribunale sulla base del valore di mercato del bene desunta dai ribassi d'asta del 25%, nonché, infine, di quella relativa alla mancata valutazione della disciplina dell'assegnazione del bene di cui all'art.589 c.p.c, e di quella relativa all'assenza di causa con riferimento all'offerta economica del 2,5% del credito da destinare ai creditori chirografari. Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del reclamo, la sua infondatezza nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni, per violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., ossia per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alle spese del giudizio.
3. Nessuno si è costituito per l' per il NTroparte_5
nonché per i gestori della crisi. CP_2 CP_2
4. All'udienza del 19 dicembre 2023, la Corte si è riservata la decisione.
5. Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo avanzata dalla reclamata e fondata - a suo dire - sul comportamento gravemente colposo della banca che avrebbe determinato il sovraindebitamento della debitrice, consentendo a quest'ultima di stipulare, nel medesimo anno, due contratti, di mutuo e di finanziamento personale, da cui sarebbe derivata una rata complessivamente alta rispetto alle capacità economiche della contraente, derivanti dal suo stipendio.
La norma in esame stabilisce che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nel caso in esame, il comportamento della banca non può ritenersi gravemente colpevole;
infatti, a seguito della stipula nell'anno 2010 dei citati contratti, l Pt_1
che viveva da sola, accumulava – come riferito dai gestori nella relazione particolareggiata depositata unitamente al ricorso – un debito di 542,50 € (476,50 € come rata mensile del contratto di mutuo e 66,00 € come rata del contratto di finanziamento personale) a fronte di una retribuzione mensile media di 1.185,00 €, che
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 6 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis le avrebbe consentito, al netto delle citate rate, di provvedere alle spese del suo sostentamento (anche in considerazione del fatto che l'assegno sociale per l'anno 2010 Org_ era stato fissato dall' in 411,53 €).
6. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi. NT
7. Con il suo reclamo la si duole che il Tribunale, in sede di valutazione della convenienza economica del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, abbia attribuito all'unico bene immobile di proprietà della , già sottoposto ad esecuzione Pt_1
individuale poi sospesa con la misura protettiva emessa dal Tribunale il 19 maggio 2023, un valore di molto inferiore rispetto a quello reale, desunto dalla stima depositata dall' . Pt_1
La doglianza non merita accoglimento.
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dall si fonda infatti Pt_1
sull'apporto di finanza esterna da parte del fratello per l'importo di circa 50.000,00 €, di NT cui almeno 43.583,20 € sono stati destinati al creditore (40.693,43€, corrispondente al 46,75% dell'importo totale, per il credito ipotecario, 1.781,90 € per le spese legali in prededuzione e 1.157,37€ in chirografo). A fronte di tale percentuale di soddisfacimento, la banca si duole che il secondo termine di paragone per valutare la convenienza di quanto offerto, ovvero quanto ricavabile dalla liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà dell' , sia stato non correttamente valutato dall'OCC Pt_1
e poi dal Tribunale, partendo da un valore di mercato di 65.000,00 €, anziché di quello di almeno 101.480,00 € .
La norma dell'art. 67, comma 4, del C.C.I.I. stabilisce al riguardo che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.
Orbene, la valutazione operata dalla Banca di 150.000,00 €- come correttamente evidenziato dal primo Giudice – si fondava su una perizia dell'anno 2009, ed è risaputo che il valore degli immobili nei successivi anni e sino all'attualità, è crollato di almeno il
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 7 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
20%. Tale perizia è pertanto inutilizzabile perché anacronistica. Anche la perizia redatta dalla società con relativa attestazione e dichiarazione di Organizzazione_2
corrispondenza dei dati a verità), pure prodotta in giudizio dalla banca, è inutilizzabile: infatti, il valore dell'immobile ivi indicato di 101.480,00 €, già decurtato del 20%, prende in considerazione, senza alcuna giustificazione, il valore medio, anziché quello minimo, delle case di vecchia fattura (si specifica che, nel caso in esame, si trattava di appartamento di circa 50 mq, facente parte di un edificio costruito prima del 1967 sito nella zona semicentrale di Napoli di San Carlo all'Arena). Per le abitazioni in esame, al contrario, deve prendersi in considerazione il valore minimo di 1.500,00 €/mq, corrispondente a quello indicato nella perizia della , e per lo più coincidente Org_2
con quello desunto dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell' CP_1
- allegata alla perizia prodotta in giudizio dai gestori della crisi, e redatta su
[...]
incarico della debitrice dall'arch. - di 1.450,00 €/mq. Per_3
Il valore dell'immobile in esame, di circa 75.000,00 € (1.500,00 € x 50), andava poi decurtato di almeno il 10% (7.500,00 €), tenuto conto che, sulla base della perizia dell'arch. l'unica fondata su di un'ispezione personale dell'immobile e Per_3
corredata di foto interne dell'appartamento, oltre che del palazzo in cui esso era sito -
l'immobile necessitava di lavori di ristrutturazione interna.
Ne consegue che il valore di mercato dell'immobile in esame doveva considerarsi di 67.500,00 €, valore più o meno vicino a quello di 65.000,00 €, individuato dalla debitrice ed attestato dall'OCC.
Del resto tale valutazione è quella che maggiormente risponde alle caratteristiche specifiche dell'immobile, ed è redatta sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (cd. OMI), risultanti dal sito web dell'
[...]
, che- come pure sostenuto dalla reclamante – pur non avendo un valore di CP_1
prova tipica, ma solo un valore di “larga massima”, può essere utilizzato dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, non contraddetta dalla perizia redatta dalla banca ed adeguata alla specificità dell'immobile oggetto di valutazione (cfr. Cass. 25707/2015).
Quanto poi alla doglianza relativa alla decurtazione ulteriore operata dal
Tribunale sul detto valore, corrispondente a due ribassi d'asta, va da sé che un immobile
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 8 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis soggetto a liquidazione giudiziale, non viene venduto alla prima udienza fissata, ma subisce di regola almeno due ribassi.
Anche la doglianza relativa alla tempistica dei pagamenti prevista nel piano di ristrutturazione (cioè tramite rate mensili per dieci anni) - a dire della reclamante comunque eccessiva rispetto all'alternativa liquidatoria (pagamento immediato derivante dalla vendita giudiziale dell'immobile) - è infondata. A tal riguardo, va evidenziato che il citato art. 67, comma 4 del C.C.I.I., attribuisce rilevanza alla vendita giudiziale per individuare l'alternativa liquidatoria ai fini dell'individuazione del quantum attribuibile al creditore, lasciando alla valutazione di convenienza del giudice stabilire se la tempistica dei pagamenti prevista nel piano sia più o meno conveniente rispetto alla vendita giudiziale.
In tal senso depone il combinato disposto dei commi 3 e 9 dell'art. 67 del C.C.I.I. che prevedono che il creditore può presentare osservazioni alla proposta contenuta nel piano, contestandone la convenienza, ma che, “il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.
Del resto, la presentazione delle dette osservazioni e la successiva possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. rappresentano le uniche modalità con cui il creditore può opporsi alla valutazione di convenienza operata dal primo Giudice, non risultando disciplinata - a differenze dell'ipotesi di concordato, anche minore - altra possibilità di intervento dello stesso (sia come manifestazione di voto sia come manifestazione di consenso espresso al piano).
Quanto poi alla contestazione - riproposta dalla BNL in sede di reclamo - della ritenuta convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come valutata dal
Tribunale in relazione alla dilazione decennale, va evidenziato che la nuova disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non fà più accenno ai limiti posti dalla tempistica dei pagamenti, contenuti nel testo dell'abrogato art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 (moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati), prevedendo, al contrario, all'art. 67 la possibilità di presentare una proposta dal contenuto libero che indichi, in modo specifico, i tempi e le modalità di superamento della crisi;
inoltre, è espressamente disciplinata all'art. 67, comma 5,
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 9 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis c.c.i.i., la possibilità di rimborsare alle scadenze convenute le rate a scadere del mutuo
(non risolto) garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, sia pure condizionato al pagamento di quanto già scaduto, così prevedendo la possibilità che quanto meno il debito contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire l'abitazione principale del debitore sia sottratto alle regole del concorso, e dunque, oltre a poter essere pagato nei limiti del valore di mercato attribuibile al bene (cd. alternativa liquidatoria) (arg. ex art. 67, comma 4, c.c.i.i.), possa essere pagato anche ratealmente e non in modo immediato.
Del resto, ragioni di giustizia sostanziale e di tutela del favor debitoris, cui è ispirata la normativa in materia di sovraindebitamento, inducono a ritenere ammissibile anche per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la moratoria prevista per le procedure in cui è parte un debitore imprenditore (cfr. art. 74, comma 4, che richiama il capo III del c.c.i.i., e dunque, l'art. 86 di tale testo), cui pertanto, può farsi ricorso in via analogica, stante l'identità di ratio.
Né puo' ritenersi che - come affermato dalla reclamante - in tal modo il creditore subirebbe un pregiudizio derivante dalla trasformazione del proprio contratto da oneroso (previsione di interessi) in gratuito (assenza di interessi), ciò che- a suo dire- sarebbe impedito dalla liquidazione del bene in sede esecutiva ovvero dal rispetto del piano di ammortamento previsto nel piano. Infatti, escluso di poter considerare la seconda ipotesi, trattandosi di un contratto di mutuo già risolto, la prima ipotesi rientra nella valutazione giudiziale di convenienza di cui all'art. 67, comma 4, c.c.i.i. : è evidente che tramite la liquidazione dell'unico bene di proprietà della debitrice, l'intero suo valore, comprensivo del calcolo degli interessi sul credito privilegiato, sarebbe destinato al soddisfacimento del creditore con diritto di prelazione, non potendosi, pertanto, ritenere che l'esecuzione individuale possa attribuire alla banca, per il solo decorso degli interessi sul credito, un vantaggio maggiore di quello ricavabile dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dell , che- sostenuto dal primo Giudice- Pt_1 Parte_4
attribuisce alla banca, a fronte dell'incertezza derivante dalla liquidazione in sede individuale (incerta oltre che onerosa per i costi generati), il vantaggio di ottenere alle scadenze convenute, le rate dell'importo messo a disposizione dal fratello della debitrice.
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 10 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
Per il medesimo motivo, risulta infondata la contestazione del reclamante secondo cui l'esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 67 c.c.i.i. impedirebbe di considerare l'eventualità di poter assegnare l'immobile, ai sensi dell'art. 589 c.p.c., ad altri creditori in sede esecutiva secondo il valore di cui all'art. 506 c.p.c., non inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori, ed a prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Infatti, a parte l'incertezza delle offerte di altri creditori, nel caso specifico, tenuto conto della stima del bene immobile di
65.000,00/67.000,00 €, sarebbe praticamente improbabile l'offerta proveniente dagli altri creditori ( per un importo pari al valore Organizzazione_4 NTroparte_2
NT del credito della di molto superiore, ovvero per un valore pari a quello alla base d'asta.
Infine, è infondata anche la contestazione della banca relativa all'esiguità della percentuale di soddisfacimento del 2,5% attribuita alla parte del proprio credito degradato a chirografo, ciò che renderebbe tale offerta non solo non conveniente ma priva di causa concreta .
Sulla convenienza la Corte non può che richiamare quanto già detto con riguardo al credito privilegiato della banca reclamante ed alla valutazione giudiziale prevista dall'art. 67, comma 4, c.c.i.i. Anche la doglianza dell'assenza della causa in concreto in verità va risolta sulla base della valutazione del giudice ai sensi della citata norma.
Nel recente precedente intervenuto in tema di “causa” del piano del consumatore disciplinato dalla legge n. 3/2012, la Suprema Corte ha stabilito che “il
"piano" del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art.
1324 cod. civ.), ha, alla stregua delle previsioni del 1° co. bis e del 10co. dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012, una ben precisa - "tipica" - connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità - mediata poi dal giudizio di "convenienza" che il 4° co. dell'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti - della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti… In ogni caso l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale - "piano" - de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta "binaria" funzione
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 11 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
economico-individuale… il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" e che sia idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. Cass. 28013/2022).
Nella specie, non può dubitarsi che il Tribunale abbia condotto una simile valutazione pervenendo alla conclusione che la percentuale attribuita ai creditori, sia privilegiati che chirografari, fosse idonea a raggiungere sia la finalità di ristrutturazione dei debiti dell' sia quella del maggior possibile soddisfacimento dei creditori di Pt_1
quest'ultima.
8. In conclusione, per i motivi sopra detti, il reclamo va rigettato.
9. Va parimenti rigettata la domanda dell' di condanna della reclamante Pt_1
al risarcimento dei danni, per violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., ossia per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa, atteso che tutte le contestazioni della NT hanno riguardato aspetti della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore su cui la relativa disciplina dell'art. 67 del C.C.I.I. presenta lacune, e pertanto, oggetto di differenti interpretazioni giurisprudenziali, ciò che da solo esclude la temerarietà della lite, e dunque, l'applicazione del risarcimento richiesto.
NT 10. Al rigetto del reclamo consegue la condanna della a rifondere all' le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa Pt_1
notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e tenuto conto della tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto e del valore indeterminato della controversia – in complessivi 7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per i compensi professionali (1.300,00 € per la fase di studio, 1000,00 € per la fase introduttiva, 1.800,00 € per la fase di trattazione e 2.000,00 € per la fase decisoria) e 915,00 € per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
11. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre infine dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della
N. 2171/2023 R.G.V.G. . +1 Pag. 12 di 13 Parte_2 PA R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_2
con ricorso depositato il 12 ottobre 2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Napoli n. 121/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di : PA
A) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la a rifondere a le Parte_2 PA
spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 7.015,00
€, di cui 6.100,00 € per i compensi professionali e 915,00 € per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 19 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
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