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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 203/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa RO Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Matteotti n.62, elettivamente domiciliato in Ragusa, viale del fante n.10, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Dimartino, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], res. in Santa Croce Camerina, CP_1 via A. Moravia, n.3 ( ), elett. dom. presso lo studio in C.F._2
Comiso, Via San Biagio, n.165, dell'Avv. Giorgio Assenza, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato cartaceo depositata telematicamente nel fascicolo informatico
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.1640/2021, R.G. n.3834/21, emesso in data 20/22.11.21 dal Tribunale di Ragusa, notificato il 13/12/21, con il quale gli si intimava, su istanza di , il pagamento della somma di euro CP_1
20.862,43, oltre agli interessi legali dalla data del deposito del ricorso e alle spese legali della procedura di ingiunzione. Chiedeva l'opponente “-reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-in accoglimento della proposta opposizione e della eccezione riconvenzionale proposta annullare o revocare il decreto ingiuntivo impugnato poiché non dovuta la somma ingiunta e/o comunque non dovuta nell'importo statuito. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva , la quale chiedeva “- Rigettare la proposta CP_1 opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, per come evidenziato in narrativa;
- Conseguentemente, confermare in toto il D.I. n. 1640/2021 del 22.11.2021 emesso dal Tribunale di Ragusa del 22.11.2021, ed oggi opposto;
- condannare, comunque, il Sig. al pronto pagamento Parte_1 della somma di € 20.862,43, oltre spese liquidate nella fase monitoria ed interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo. Col favore di spese e compensi professionali”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti si evince chiaramente come le rate del mutuo, contratto in data 31.05.2005 con la Controparte_2 4
per l'acquisto dell'ex casa familiare, siano state integralmente pagate nel periodo in considerazione dall'opposta, essendo le somme versate nel conto corrente, formalmente cointestato ad entrambi gli ex coniugi, rappresentate in via esclusiva dallo stipendio percepito dalla , quale dipendente CP_1 del centro SEIA s.r.l. soc. agricola;
la stessa, inoltre, è risultata titolare in via esclusiva di altro conto corrente, dal quale sono state prelevate altre somme, sempre da destinarsi per l'estinzione del mutuo in questione.
Ciò in contrasto con quanto pattuito concordemente dalle parti medesime in seno al ricorso per la separazione consensuale tra di essi, depositato il 07.11.2013 - conclusosi con decreto di omologa in data 05.06.2014 -, nel quale si stabiliva espressamente che le parti si impegnavano a vendere l'immobile (ex casa coniugale) entro giorni trenta dal deposito del ricorso, subordinatamente all'estinzione di tutte le rate restanti del mutuo, da accollarsi ad entrambe nella misura del 50% ciascuna.
E' evidente, pertanto, il tenore dell'accordo intervenuto tra i coniugi, i quali avrebbero dovuto contribuire in pari misura, a far data dal deposito del ricorso in questione, e non già dalla pronuncia della separazione (in difetto di un'espressa indicazione in tal senso in seno al ricorso de quo), all'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'allora casa coniugale, in comproprietà tra di essi per metà ciascuno.
L'immobile, peraltro, era poi stato venduto in data 09.12.2021, con conseguente incasso da parte del della quota di sua spettanza, per Pt_1 euro 30.000,00, con conseguente arricchimento indebito del predetto, in difetto di contribuzione da parte sua al pagamento del prestito.
Appare con evidenza, peraltro, la contraddittorietà delle difese svolte dall'opponente il quale, in un primo momento, ha contestato il pagamento integrale delle rate da parte dell'ex moglie, salvo subito dopo opporre in compensazione un presunto credito dallo stesso vantato a fronte dell'asserita occupazione illegittima della della casa coniugale, CP_1 contro la volontà del medesimo, dall'epoca della separazione sino alla vendita di essa, nel dicembre 2021.
La dedotta circostanza, tuttavia, è rimasta priva di riscontri probatori in atti, non ritenendosi bastevoli le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi nel 5
corso del giudizio de quo, stante il tenore eccessivamente generico, e non circostanziato temporalmente, delle stesse.
In particolare, i testi e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 compagna e fratello dell'opponente, si sono limitati a riferire di aver accompagnato una volta il , il quale non era riuscito ad entrare in Pt_1 casa con le sue chiavi, senza null'altro aggiungere né specificare.
Incontestata è invece la circostanza relativa all'occupazione della casa da parte della , la quale ha ammesso di aver abitato lì fino alla vendita, CP_1 ma non anche di aver cambiato la serratura per l'accesso all'immobile.
E' emerso altrettanto pacificamente che l'immobile in questione era in comproprietà tra i due coniugi al 50% ciascuno, e che quindi la era CP_1 pienamente legittimata ad abitarvi, in difetto di una prova certa in ordine ad una volontà contraria espressa dall'altra parte, non essendo stata prodotta alcuna richiesta o diffida scritta in tal senso, o l'eventuale instaurazione di una causa possessoria tesa a riottenere il compossesso della casa.
Non vale a sopperire alla mancata presentazione di una diffida scritta la dichiarazione generica resa dalla teste , la quale sarebbe stata Tes_1 presente all'atto della richiesta del in ordine al rilascio Pt_1 dell'immobile e alla consegna delle chiavi.
Trattasi infatti di una circostanza documentalmente provabile.
Del tutto legittima pertanto va intesa l'occupazione della casa da parte della
, in mancanza di prova di una volontà contraria del , o CP_1 Pt_1 comunque di un intento di quest'ultimo di godere in pari misura di tale bene, in comproprietà tra le parti.
Nessuna prova l'opponente è stato in grado di produrre in merito ad un suo presunto contributo al pagamento delle rate del prestito, contratto da entrambe le parti, in difformità dalle risultanze documentali acquisite in atti.
Altrettanto privo di riscontri probatori in atti è rimasto l'asserito accordo tacito, presuntivamente intervenuto, a detta dell'opponente, tra quest'ultimo e l'ex moglie, accordo secondo cui la predetta avrebbe rinunciato a riavere il prezzo corrispondente delle rate di mutuo pagate, in 6
luogo della controparte, a fronte dell'occupazione illegittima della medesima della casa coniugale fino alla vendita di essa.
Non può pertanto che reiterarsi il già avvenuto rigetto delle ulteriori istanze istruttorie delle parti, ivi inclusa la chiesta CTU, in quanto del tutto irrilevante, avuto riguardo al tenore della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, e il decreto ingiuntivo impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1640/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
20.11.2021, depositato il 22.11.2021 (R.G.n. 3834/2021), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in euro 1.600,00 a titolo di CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 02 dicembre 2025. 7
Il Giudice
Dott.sa RO Scollo