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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10706 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26175/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 26175/2021 pendente tra (Avv. Stefania Parte_1
Ponzi) e (Avv.ti Parte_2
CH TO e GI CC); rilevato che la convenuta, previo accertamento dell'esercizio della professione di Pt_2 dottore commercialista in condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore unico e socio di maggioranza della società annullava le annualità dal 2011 Pt_3 CP_1 al 2018 non riconoscendole ai fini previdenziali e assistenziali;
rilevato che detto deliberazione veniva impugnata con l'odierno ricorso sulla base del disposto di cui all'articolo 4 comma 2 d.lgs. 139/2005 che esclude l'incompatibilità quando si è in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione ovvero quando il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico; rilevato che parte ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico e socio di maggioranza della società società iscritta con codice ATECO 58.14 - Pt_3 CP_1 inerente ad attività di periodico tecnico professionale di informazione economica -, con dichiarazioni fiscali che indicano, nel periodo di riferimento, importi da un minimo di euro 255.814,00 (anno d'imposta 2011) a un massimo di euro 327.179,00 (anno d'imposta 2015); rilevato, contrariamente alle pur suggestive difese di parte ricorrente, che la società in oggetto non risulta essere una società di servizi strumentali e nemmeno ausiliari rispetto alla professione, trattandosi di stampa di periodici;
rilevato che non ricorre neppure l'ipotesi di cui al n. 2 del comma 4 ult.cit., non avendo il ricorrente neppure dedotto il conferimento di un incarico professionale nel perseguimento del cui interesse abbia accetto la carica de qua;
pagina 1 di 2 rilevato per tutto quanto sopra precede l'infondatezza della domanda attorea la stessa va rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5.6.2025
IL g.l.
P. IN
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 26175/2021 pendente tra (Avv. Stefania Parte_1
Ponzi) e (Avv.ti Parte_2
CH TO e GI CC); rilevato che la convenuta, previo accertamento dell'esercizio della professione di Pt_2 dottore commercialista in condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore unico e socio di maggioranza della società annullava le annualità dal 2011 Pt_3 CP_1 al 2018 non riconoscendole ai fini previdenziali e assistenziali;
rilevato che detto deliberazione veniva impugnata con l'odierno ricorso sulla base del disposto di cui all'articolo 4 comma 2 d.lgs. 139/2005 che esclude l'incompatibilità quando si è in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione ovvero quando il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico; rilevato che parte ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico e socio di maggioranza della società società iscritta con codice ATECO 58.14 - Pt_3 CP_1 inerente ad attività di periodico tecnico professionale di informazione economica -, con dichiarazioni fiscali che indicano, nel periodo di riferimento, importi da un minimo di euro 255.814,00 (anno d'imposta 2011) a un massimo di euro 327.179,00 (anno d'imposta 2015); rilevato, contrariamente alle pur suggestive difese di parte ricorrente, che la società in oggetto non risulta essere una società di servizi strumentali e nemmeno ausiliari rispetto alla professione, trattandosi di stampa di periodici;
rilevato che non ricorre neppure l'ipotesi di cui al n. 2 del comma 4 ult.cit., non avendo il ricorrente neppure dedotto il conferimento di un incarico professionale nel perseguimento del cui interesse abbia accetto la carica de qua;
pagina 1 di 2 rilevato per tutto quanto sopra precede l'infondatezza della domanda attorea la stessa va rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5.6.2025
IL g.l.
P. IN
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