Articolo 2 della Legge 14 aprile 1921, n. 595
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 giugno 1921
Art. 2.


L'edificio dovra' essere conservato nelle sue condizioni attuali per tutto quanto concerne il suo carattere monumentale ed artistico a norma delle disposizioni vigenti. Qualunque trasformazione sia interna che esterna dovra' essere approvata preventivamente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Entrata in vigore il 1 giugno 1921