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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2633/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Comune di Ferentino - Piazza Matteotti 03013 Ferentino FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21879 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21878 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 523/1/2022 del 10/10/22 (dep. il 9/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva i ricorsi riuniti del sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 24, per IMU 2016, e l'avviso di accertamento n. 21879, per TASI 2016, emessi dal Comune di Ferentino ed entrambi notificati in data 11/11/2021, rispettivamente dell'importo di Euro 27.393,94 (euro 17.810,00 di imposta;
euro
5.343,00 di sanzioni;
euro 244,94 di interessi e spese di notifica) e di Euro 3.866,08 (Euro 2.936,00 di imposta;
euro 880,80 di sanzioni;
euro 49,28 di interessi e spese di notifica).
Il ricorrente aveva eccepito, nel corso del giudizio di primo grado, che non era stato notificato alcun atto prodromico;
che, inoltre, vi era un “evidente errore” con doppia tassazione con riguardo alla p.lla 218 sub 5 del foglio 42 – presente per due volte nella lista degli immobili – e che mancava l'indicazione degli elementi essenziali legittimanti la richiesta di imposta, oltre a non essere stata considerata la condizione familiare di persona vittima di usura.
Quanto alla TASI, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della attività di gestione di impianto carburanti in
Indirizzo_1, come già accertato da precedenti sentenze passate in giudicato.
Il Comune non si costituiva nel primo grado di giudizio.
La CGT di I° grado, respingendo la preliminare eccezione di difetto di notificazione dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo ufficio postale, riteneva fondate le argomentazioni del contribuente sia sotto il profilo della eccepita doppia tassazione sia sotto il profilo della mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa impositiva, stante “l'assenza di controdeduzioni e documentazione a contrario” ed in considerazione del “giudicato costituitosi a seguito delle sentenze CRT sez. Latina n. 5107/2018 e, prima, CTP Frosinone n. 723/2016 in punto di inesistenza di attività in corso di gestione di impianto di carburanti comportante la sottoposizione all'imposta ancor oggi richiesta”.
Ha proposto appello il Comune di Ferentino eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. n.
472/97, posto che, nella specie, troverebbe applicazione l'art. 17 stesso testo, e, dunque “con riferimento agli atti di accertamento per omesso pagamento” non vi sarebbe “doppio passaggio della contestazione e della irrogazione della sanzione di stampo penalistico, ma l'irrogazione immediata della sanzione all'interno dell'atto di accertamento”.
Quanto all'errata doppia imposizione, il Comune appellante, riconoscendo l'errore materiale, ha rideterminato gli atti di accertamento nella misura di Euro 13.512,00 per l'IMU e nella misura di Euro 2.935,72 per la TASI.
Ha eccepito infine che sulla questione trattata dalla sentenza impugnata vi sono sentenze, allegate, divenute definitive per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Si è costituito il contribuente depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito inammissibilità dell'appello per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza;
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non essendo pienamente indicate le ragioni delle doglianze;
inammissibilità delle prove prodotte in secondo grado ex art. 58 d.lgs. n. 546/92. Il resistente ha rappresentato inoltre che una delle sentenze indicate come irrevocabili dall'Ufficio appellante (n. 700/4/2015 della CTP di Frosinone, relativa ad ICI 2009), è stata invece oggetto di impugnazione, il cui giudizio si è concluso con la sentenza
CTR Lazio n. 4300/18/2017 favorevole al contribuente e divenuta irrevocabile. Relativamente alla valutazione dei beni operata negli avvisi impugnati, essa apparirebbe, secondo il contribuente, eccessiva e priva di motivazione logico-giuridica.
Parte appellata ha depositato successive memorie nelle quali, eccepite preliminarmente violazione dell'art. 10 decreto MEF del 4/8/2015 in ordine al formato dell'atto di appello depositato nel SIGIT in PDF semplice e non PDF/A e difetto di rappresentanza processuale del dirigente del Comune, ribadisce le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del Comune deve essere respinto.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte resistente secondo cui l'appello del
Comune sarebbe inammissibile per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza, ossia non da difensore abilitato dotato di procura speciale ma dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio
Tributi, con conseguente violazione degli artt. 11, 12, 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. n. 546/92.
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/92 (come modificato dal d.l. n. 44/05 conv. con modificazioni dalla L. n. 88/05), infatti, “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi …”
Con recente ordinanza (n. 12550/24), la Corte di Cassazione ha ribadito che “…in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
in tal senso, Cass. n. 3941/17; n. 3439/21)”, non essendo pertanto necessaria una specifica delega per la proposizione dell'atto di appello.
Quanto al merito, e tenendo conto che lo stesso Comune appellante aveva provveduto a rideterminare l'importo delle imposte, a causa della rilevata doppia imposizione relativamente all'immobile accatastato al
Foglio 42, p.lla 218, sub. 5 (identificato, all'interno degli avvisi, ai nn. 2 e 3 nell'accertamento IMU e ai nn.
3 e 4 nell'accertamento TASI), cosicchè oggetto della pretesa tributaria deve intendersi l'importo di Euro
17.754,00 per l'IMU ed Euro 2.935,72 per la TASI (entrambi comprensivi di interessi e sanzioni), questa
Corte ritiene di confermare il giudizio di illegittimità dell'atto impositivo per mancata indicazione degli elementi essenziali, anche in punto di rendita e valore degli immobili oggetto di tassazione.
Ai sensi dell'art.1, comma 162, L. n. 296/06, infatti, “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha di recente (sent. n. 26336/24) reiterato il principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto solo quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,
e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex multis, Cass. 30/12/2019…). La sufficienza della motivazione dell'atto impositivo non può quindi essere dedotta dal fatto che il ricorrente abbia, successivamente, potuto esperire compiutamente le proprie difese in giudizio”.
Quanto all'eccezione dell'intervenuto giudicato esterno sulla questione, sollevato da parte appellante (per mancata impugnazione da parte del contribuente delle sentenze della CTP di Frosinone nn. 1237/14, per
ICI 2008; 700/15, per ICI 2009; n. 723/18, per IMU 2012), va considerato che, pur facendo stato “nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti”, la sentenza
“con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta…per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente” (in tal senso da ultimo Cass. n. 38950/21), le sentenze indicate non affrontano specificamente la questione di merito inerente il valore degli immobili oggetto di accertamento, risultando l'avviso qui in esame carente di motivazione, anche alla luce delle deduzioni contenute nella perizia prodotta dalla parte che evidenzia lo stato pericolante e “di abbandono” degli immobili de quo.
Con assorbimento dei restanti motivi.
Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22,
e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune e lo condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in Euro 2.000,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2633/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Comune di Ferentino - Piazza Matteotti 03013 Ferentino FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21879 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21878 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 523/1/2022 del 10/10/22 (dep. il 9/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva i ricorsi riuniti del sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 24, per IMU 2016, e l'avviso di accertamento n. 21879, per TASI 2016, emessi dal Comune di Ferentino ed entrambi notificati in data 11/11/2021, rispettivamente dell'importo di Euro 27.393,94 (euro 17.810,00 di imposta;
euro
5.343,00 di sanzioni;
euro 244,94 di interessi e spese di notifica) e di Euro 3.866,08 (Euro 2.936,00 di imposta;
euro 880,80 di sanzioni;
euro 49,28 di interessi e spese di notifica).
Il ricorrente aveva eccepito, nel corso del giudizio di primo grado, che non era stato notificato alcun atto prodromico;
che, inoltre, vi era un “evidente errore” con doppia tassazione con riguardo alla p.lla 218 sub 5 del foglio 42 – presente per due volte nella lista degli immobili – e che mancava l'indicazione degli elementi essenziali legittimanti la richiesta di imposta, oltre a non essere stata considerata la condizione familiare di persona vittima di usura.
Quanto alla TASI, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della attività di gestione di impianto carburanti in
Indirizzo_1, come già accertato da precedenti sentenze passate in giudicato.
Il Comune non si costituiva nel primo grado di giudizio.
La CGT di I° grado, respingendo la preliminare eccezione di difetto di notificazione dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo ufficio postale, riteneva fondate le argomentazioni del contribuente sia sotto il profilo della eccepita doppia tassazione sia sotto il profilo della mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa impositiva, stante “l'assenza di controdeduzioni e documentazione a contrario” ed in considerazione del “giudicato costituitosi a seguito delle sentenze CRT sez. Latina n. 5107/2018 e, prima, CTP Frosinone n. 723/2016 in punto di inesistenza di attività in corso di gestione di impianto di carburanti comportante la sottoposizione all'imposta ancor oggi richiesta”.
Ha proposto appello il Comune di Ferentino eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. n.
472/97, posto che, nella specie, troverebbe applicazione l'art. 17 stesso testo, e, dunque “con riferimento agli atti di accertamento per omesso pagamento” non vi sarebbe “doppio passaggio della contestazione e della irrogazione della sanzione di stampo penalistico, ma l'irrogazione immediata della sanzione all'interno dell'atto di accertamento”.
Quanto all'errata doppia imposizione, il Comune appellante, riconoscendo l'errore materiale, ha rideterminato gli atti di accertamento nella misura di Euro 13.512,00 per l'IMU e nella misura di Euro 2.935,72 per la TASI.
Ha eccepito infine che sulla questione trattata dalla sentenza impugnata vi sono sentenze, allegate, divenute definitive per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Si è costituito il contribuente depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito inammissibilità dell'appello per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza;
inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non essendo pienamente indicate le ragioni delle doglianze;
inammissibilità delle prove prodotte in secondo grado ex art. 58 d.lgs. n. 546/92. Il resistente ha rappresentato inoltre che una delle sentenze indicate come irrevocabili dall'Ufficio appellante (n. 700/4/2015 della CTP di Frosinone, relativa ad ICI 2009), è stata invece oggetto di impugnazione, il cui giudizio si è concluso con la sentenza
CTR Lazio n. 4300/18/2017 favorevole al contribuente e divenuta irrevocabile. Relativamente alla valutazione dei beni operata negli avvisi impugnati, essa apparirebbe, secondo il contribuente, eccessiva e priva di motivazione logico-giuridica.
Parte appellata ha depositato successive memorie nelle quali, eccepite preliminarmente violazione dell'art. 10 decreto MEF del 4/8/2015 in ordine al formato dell'atto di appello depositato nel SIGIT in PDF semplice e non PDF/A e difetto di rappresentanza processuale del dirigente del Comune, ribadisce le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del Comune deve essere respinto.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte resistente secondo cui l'appello del
Comune sarebbe inammissibile per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza, ossia non da difensore abilitato dotato di procura speciale ma dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio
Tributi, con conseguente violazione degli artt. 11, 12, 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. n. 546/92.
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/92 (come modificato dal d.l. n. 44/05 conv. con modificazioni dalla L. n. 88/05), infatti, “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi …”
Con recente ordinanza (n. 12550/24), la Corte di Cassazione ha ribadito che “…in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
in tal senso, Cass. n. 3941/17; n. 3439/21)”, non essendo pertanto necessaria una specifica delega per la proposizione dell'atto di appello.
Quanto al merito, e tenendo conto che lo stesso Comune appellante aveva provveduto a rideterminare l'importo delle imposte, a causa della rilevata doppia imposizione relativamente all'immobile accatastato al
Foglio 42, p.lla 218, sub. 5 (identificato, all'interno degli avvisi, ai nn. 2 e 3 nell'accertamento IMU e ai nn.
3 e 4 nell'accertamento TASI), cosicchè oggetto della pretesa tributaria deve intendersi l'importo di Euro
17.754,00 per l'IMU ed Euro 2.935,72 per la TASI (entrambi comprensivi di interessi e sanzioni), questa
Corte ritiene di confermare il giudizio di illegittimità dell'atto impositivo per mancata indicazione degli elementi essenziali, anche in punto di rendita e valore degli immobili oggetto di tassazione.
Ai sensi dell'art.1, comma 162, L. n. 296/06, infatti, “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha di recente (sent. n. 26336/24) reiterato il principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto solo quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,
e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex multis, Cass. 30/12/2019…). La sufficienza della motivazione dell'atto impositivo non può quindi essere dedotta dal fatto che il ricorrente abbia, successivamente, potuto esperire compiutamente le proprie difese in giudizio”.
Quanto all'eccezione dell'intervenuto giudicato esterno sulla questione, sollevato da parte appellante (per mancata impugnazione da parte del contribuente delle sentenze della CTP di Frosinone nn. 1237/14, per
ICI 2008; 700/15, per ICI 2009; n. 723/18, per IMU 2012), va considerato che, pur facendo stato “nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti”, la sentenza
“con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta…per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente” (in tal senso da ultimo Cass. n. 38950/21), le sentenze indicate non affrontano specificamente la questione di merito inerente il valore degli immobili oggetto di accertamento, risultando l'avviso qui in esame carente di motivazione, anche alla luce delle deduzioni contenute nella perizia prodotta dalla parte che evidenzia lo stato pericolante e “di abbandono” degli immobili de quo.
Con assorbimento dei restanti motivi.
Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22,
e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune e lo condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in Euro 2.000,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.