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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1033 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la IG , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Eraclea (AG), nel Cortile Giunta, C.F. , elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Capitano Russo n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Piscopo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la IG dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso, Parte_1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
1 L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. Indi, all'udienza odierna dell'11 Luglio 2025 i procuratori delle parti insistono nei propri scritti difensivi e discutono la causa, concludendo in conformità dei rispettivi atti, e il Giudice designato alla sua trattazione la decide mediante sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c., di cui dà lettura integrale in loro assenza in pubblica udienza, dopo essere uscito dalla camera di consiglio nella quale si è previamente ritirato.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalla norma appena riportata non risulta soddisfatto.
Invero, la Dott.ssa consulente tecnico d'ufficio nominato nel Persona_1 procedimento de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico eseguito sulla ricorrente, è motivatamente pervenuta a una dirimente conclusione. Segnatamente che, la IG presenta una Parte_1 riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 67% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti alle osservazioni formulate dal legale della istante). Misura, questa, che è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata disposizione legislativa per accedere al beneficio da essa richiesto.
2 Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
La IG , seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento Parte_1 delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n.
326 del 24 Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n.
269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la IG non si trovava, né si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 11 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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