Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3179 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via G. Marconi C.F._1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Cave n. C.F._2
109, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Pellegrino che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come note scritte depositate rispettivamente il 24 e 25 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata fuori Persona_1
dal matrimonio a Viterbo il 9 ottobre 2007.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“A) Affido della figlia minor ad entrambi i genitori, secondo le disposi- Per_1
zioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) In considerazione dell'età della figlia minore (anni 17) e dell'ottimo Per_1
rapporto affettivo esistente sia con il padre che con la madre, la stessa sarà libera di decidere la permanenza con l'uno o l'altro genitore, nel rispetto del principio dell'affido condiviso. Nel caso di mancato accordo si stabilisce che: la signor
[...]
avrà facoltà di tenere con sé la figlia il martedì e giovedì pomeriggio, dall'ora Pt_3
di pranzo fino alle ore 21.30 durante il periodo scolastico e alla 22.30 nel periodo estivo. La madre potrà altresì tenere con sé la figlia alternandosi con il padre, nel fine settimana;
per quanto concerne le festività natalizie la signor avrà la Pt_2
facoltà di trascorrere con la figlia la Vigilia di Natale, alternandosi negli anni con il padre, così come il giorno di Natale e Capodanno. Relativamente alle vacanze pa- squali, la signora avrà la facoltà di trascorrere con la figlia la Pasqua e la Pt_2
Pasquetta e l'anno successiv trascorrere le suddette festività con il padre. Per_1
In ordine alle vacanze estive, la signor avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_2
figlia due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località dove porteranno la figlia. Qualora il sig. decida di trascorrere pe- Pt_1
riodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia alla signor con congruo Pt_2
preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
C) La signora corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso alle spese Pt_2
per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 100,00 (euro cento/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del pre- sente ricorso, secondo la rivalutazione degli indici ISTAT. Il succitato importo do- vrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico sul nuovo conto-cor- rente intestato alla minore (che si impegna ad aprire press e a comu- CP_1
nicarne il codice IBAN) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
D) Le spese straordinarie verranno ripartite secondo il Protocollo del Tribunale di
Viterbo, da qui intendersi integralmente trascritto, nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre. Le spese straordinarie che non necessitano di preventiva autorizzazione saranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa previa presentazione del documento fiscale giustificativo. Per le spese straor- dinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione di una ricevuta, fiscalmente valida e intestata al minore, attestante l'acquisto.
E) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dal Sig Parte_4
dro, quale genitore collocatario.
F) La signora rimarrà obbligata a corrispondere i sopracitati contributi Pt_2
nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con il padre e
/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e con- tinuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la propria figlia nel pro- prio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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