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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2024, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1735/2021 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE RAFFAELE, , C.F._2
LEONE VINCENZO E LEONE SALVATORE;
Appellante contro
(già , p. iva , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. LAGOTETA GIUSEPPE, ; C.F._3
Appellato
°°°°
- 1 - All'udienza del 23.02.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
esponeva di avere richiesto, in data 27.10.1997, l'allacciamento alla rete CP_1 elettrica della propria azienda sita in Noto, c.da e che con nota dell'08.07.1999 Per_1
aveva dato positivo riscontro alla detta richiesta, determinando in £. Controparte_3
8.083.977 la quota di spese di allacciamento a carico dell'utente; che, effettuato il pagamento del contributo richiesto, l'allacciamento alla rete elettrica non era avvenuto;
che con raccomandata del 14.10.2003 aveva diffidato la società convenuta alla rapida definizione della procedura di allacciamento ed alla restituzione della somma pagata con gli interessi legali dalla data della corresponsione (28.7.99), facendo prontezza di nuovo pagamento al momento dell'inizio dei lavori di allacciamento.
Protraendosi per anni l'inerzia, dopo alcune infruttuose interlocuzioni, CP_1
citava in giudizio domandando che fosse condannata ad eseguire Controparte_3
la prestazione contrattuale (allacciamento alla rete di distribuzione della propria azienda agricola); in subordine, qualora ciò si fosse rivelato impossibile, che fosse condannata a restituire la somma di euro 4.175,02, oltre interessi legali a decorrere dal 28.7.1999; chiedeva, infine, la condanna al risarcimento del danno provocato per il grave inadempimento, quantificandolo in euro 20.000,00.
Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza 2091 del 18-12-2013, condannava
[...]
a restituire la somma di € 4.175,08 oltre interessi legali a decorrere dal Controparte_3
28.7.1999 (data del pagamento) ed al risarcimento dei danni nella misura, equitativamente determinata, di euro 5.000,00.
proponeva appello avverso la decisione del tribunale, dolendosi Controparte_3
della condanna al risarcimento del danno e della fissazione della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire dal giorno della corresponsione (28.7.1999) piuttosto che dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
- 2 - La Corte di appello di Catania, in riforma della sella sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno e fissava il decorso degli interessi sulla somma da restituire a far data dalla domanda giudiziale.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione CP_1
lamentando la violazione degli articoli 1458 c.c. e 2033 c.c. con riguardo al decorso degli interessi e l'errore commesso nel rigettare la domanda risarcitoria per violazione degli art. 1218, 2727 e 2729 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza 22200/2021, accogliendo il primo motivo di ricorso, che per il resto veniva rigettato, ha escluso che rilevasse la risoluzione del contratto per inadempimento di poiché il mancato allaccio era derivato Controparte_3 dall'inerzia della P.A., rimanendo così integrata la fattispecie dell'impossibilità totale sopravvenuta, prevista l'art. 1463 c.c., con conseguente applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Il giudice di legittimità ha poi chiarito, demandando al giudice del rinvio tale accertamento, che “… l'applicazione di tale norma … comporta che si tenga conto - ai fini dell'individuazione del momento determinante per la decorrenza degli interessi - dell'esistenza della buona o mala fede, non già al momento del pagamento, ma a quello successivo in cui la prestazione è divenuta impossibile, dovendosi inoltre valutare se la persistente ritenzione della somma già riscossa sia giustificata nonostante la sopravvenuta impossibilità di adempiere la controprestazione;
riferito al caso in esame, tale principio richiede che si accerti quando (nell'arco temporale di quasi dieci anni intercorso fra il versamento del Leone e la domanda giudiziale) l' avesse avuto contezza CP_3
dell'impossibilità di realizzare l'allacciamento e che, inoltre, si valuti se, a fronte dell'acquisita consapevolezza dell'impossibilità di adempiere, sussistessero o meno ragioni che potessero giustificare la ritenzione della somma;
al riguardo, deve peraltro rilevarsi che risulta del tutto ininfluente il fatto che il avesse continuato a chiedere CP_1
l'esecuzione dell'opera, giacché si tratta di circostanza non idonea a incidere sullo stato soggettivo dell'accipiens circa la impossibilità di dare esecuzione alla prestazione e, quindi, circa la mancanza di un titolo che consentisse di non restituire la somma”.
- 3 - ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “a) condannare CP_1
a versare a lui gli interessi legali sulla somma di € 4.175,02 dall'1-2-2001, ovvero dall'altra data che la Corte accerterà, fino al 2-2-2014, interessi ammontanti ad €
1.370,04 ovvero al diverso importo che stabilirà la medesima Corte;
b) condannare a corrispondere sulla somma determinata ai sensi della superiore lettera a) gli ulteriori interessi anatocistici partire dalla data di notifica della presente citazione e fino al soddisfo;
c) condannare alle spese processuali del primo e del secondo grado, a quelle del giudizio di Cassazione, nonché a quelle dell'odierno grado di rinvio”
Si è costituita in giudizio (già ) domandando il Controparte_2 Controparte_3
rigetto della domanda.
All'udienza del 23.02.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
In diritto
La questione che questa corte, quale giudice del rinvio, è chiamata a risolvere riguarda il momento in cui ha “…avuto contezza dell'impossibilità di CP_3 Controparte_3 realizzare l'allacciamento…” elettrico e se sussistessero (o meno) ragioni che potessero giustificare la non restituzione della quota di contributo richiesta dall' e pagata da CP_3
il 23.07.2009. In proposito, va ricordato che, alla luce della sentenza che ha CP_1 disposto il rinvio: sono irrilevanti le richieste del di ottenere l'esecuzione della CP_1
prestazione non essendo idonee ad incidere sullo stato soggettivo di (così la Controparte_2 sentenza della corte di legittimità, p. 7); l'impossibilità della prestazione non è fatto imputabile ad (come accertato, con statuizione coperta da giudicato, dal Controparte_2
primo giudice;
cfr. sentenza di rinvio, p. 6, rigo 8 ss).
°°°
L'accertamento demandato dal giudice di legittimità rende opportuno breve riepilogo della vicenda.
, nel 1999, domandava la somministrazione di energia elettrica al proprio CP_1 fondo, sito al confine dell'area di pre-riserva naturale di Vindicari (zona sottoposta a tutela
- 4 - archeologica e ambientale), e l' elaborava tre diverse ipotesi di tracciati CP_3 dell'elettrodotto che avrebbero dovuto attraversare fondi privati limitrofi.
In assenza del consenso dei proprietari dei fondi che sarebbero stati interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto, necessario per raggiungere il fondo del CP_1
venne iniziata la procedura di asservimento coattivo dei fondi, al fine di ottenere il decreto di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto quale opera di pubblica utilità.
A tal fine, con nota n. 4946 del 20.11.2000, presentava all' Controparte_3 Parte_1
Regionale dei Lavori Pubblici, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, domanda di autorizzazione provvisoria per l'immediato avvio della costruzione di una linea elettrica a
BT aerea, ai sensi dell'art. 113 T.U. n. 1775/1933, e, per accelerare l'iter, interessava direttamente i vari Enti coinvolti dal tracciato dell'elettrodotto (Soprintendenza dei Beni
Culturali, Artistici e Ambientali;
Ministero delle Comunicazioni, Corpo Regionale delle
Miniere, Provincia Regionale di Siracusa, ANAS, FF.SS., Comando III Regione Aerea,
Comune di Noto), invitandoli a rilasciare il relativo nulla-osta di competenza da rimettere direttamente all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa (cfr. docc. 8-9, allegati alla comparsa di risposta del fascicolo di parte del primo grado del giudizio).
Con ulteriore nota n. 4947 del 20.11.2000 richiedeva all'Ufficio del Controparte_3
Genio Civile di Siracusa “di voler provvedere alla pubblicazione della domanda sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avendo cura di specificare che ai sensi dell'art.
9 D.P.R. 18/3/1965 n° 342, gli impianti sono da considerarsi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili” (cfr. doc. 9, allegato alla comparsa di risposta, fascicolo di parte del primo grado).
Con nota prot. n. 4876 del 2002, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa inviava alla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia l'avviso contenente la domanda presentata dall'esponente Società da pubblicare in due esemplari, versando l'importo dovuto per la pubblicazione (cfr. doc. 9 citato).
Con lettera raccomandata del 14.10.2013 inviata all' (doc. 5 della produzione CP_3
effettuata da lamentava che, decorsi quattro anni dal pagamento del CP_1 CP_1 contributo a suo carico, non si fosse ancora provveduto ad effettuare l'allacciamento,
- 5 - invitava a provvedervi celermente e chiedeva la restituzione della somma versata (facendo prontezza di pagarla nuovamente “… nel momento in cui sarete in condizione di dare inizio ai lavori”).
Con nota n. 8123 del 26.3.2009, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa sollecitava la a far pervenire il nulla-osta Controparte_4
necessario alla definizione della pratica, rammentando di avere già inoltrato la medesima richiesta con precedente nota n. 23430 del 15.7.2002, senza alcun esito.
Pendente il giudizio di primo grado, , in data 14.3.2011, alienava il proprio CP_1 fondo, venendo così meno l'interesse all'allacciamento alla rete elettrica.
°°°
L'appellante in riassunzione assume che, accertata l'inerzia degli enti pubblici,
[...]
avrebbe dovuto avvalersi del silenzio rifiuto, là dove previsto, ovvero Controparte_3 richiedere la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 15 de11a L.R. 10/91 ed agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, nonché attivare i rimedi di cui all'art. 21-bis della L.
1034/71, come modificato dalla L. 205/2000.
Nulla di ciò era, invece, accaduto e, a fronte della domanda di autorizzazione presentata da all'assessorato regionale, “ … alla fine di gennaio 2001 è certamente Controparte_3
maturato il silenzio-rifiuto sia dell'Assessorato Reg.le LL.PP., che avrebbe dovuto autorizzare l'opera, sia delle altre Amministrazioni alle quali era stato chiesto il nulla osta. ….. Appare pertanto logico concludere che, decorso un termine ragionevole da quando aveva inoltrato la domanda di autorizzazione, era Controparte_3 consapevole che l'opera non sarebbe mai stata fatta. Il termine ragionevole può farsi risalire al mese di febbraio 2021, …. Al più tardi lo si può collocare al 16/10/2003, data in cui la Società ricevette la lettera a firma dell'avv. Raffaele Leone (doc. 5 del fasc. di parte di I grado) contenente la richiesta di restituzione del deposito e l'offerta che esso sarebbe stato riversato nuovamente, quando la Società fosse stata in grado di iniziare i lavori”.
Tale data, secondo l'appellante in riassunzione, rappresenterebbe il momento conoscitivo dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere (cfr. p. 11 atto di citazione in riassunzione) e da tale momento decorrerebbero gli interessi sulla somma da restituire.
- 6 - Nella fattispecie, tuttavia, l'Ufficio del Genio Civile non rimase inerte ma ebbe a richiedere, tempestivamente, agli enti a vario titolo coinvolti, quanto di propria competenza. Inoltre, è provato che il Genio Civile trasmise alla l'avviso da CP_5 pubblicare avente ad oggetto “Istanza dell'Enel per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica” (doc. 9 della produzione del primo grado di giudizio).
L'emersione dello stato soggettivo (di mala fede) dell' può, invece, individuarsi alla CP_3
data di ricezione (16.10.2003) della lettera raccomandata (doc. 5 della produzione effettuata da con la quale lamentava che, decorsi quattro anni dal CP_1 CP_1
pagamento del contributo a suo carico, non si fosse ancora provveduto ad effettuare l'allacciamento, invitava a provvedervi celermente e chiedeva la restituzione della somma versata (facendo prontezza di pagarla nuovamente “… nel momento in cui sarete in condizione di dare inizio ai lavori”). Il contenuto della detta missiva palesa, infatti, una situazione di assoluto stallo che, in quanto perdurante da anni, va equiparata ad una impossibilità di adempiere.
Tanto acclarato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi, sulla somma di euro 4.175,02, da restituire al (e già restituita in data 02.02.02.2014, dopo la sentenza di primo grado) CP_1
sono dovuti a far data dal 16.10.2013 (data ricezione della diffida) fino al momento del pagamento.
A sensi dell'art. 1283 c.c. va accolta anche la domanda formulata dal di pagamento CP_1 degli “… ulteriori interessi anatocistici partire dalla data di notifica della presente citazione e fino al soddisfo”.
Il solo parziale accoglimento della domanda proposta da rimasto CP_1
soccombente sulla domanda di risarcimento del danno, giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, che per la quota ulteriore vanno poste a carico di;
va, ancora, precisato che il valore del presente Controparte_2
giudizio di rinvio è determinato dalla sola domanda relativa agli interessi legali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1735/21 R.G., così statuisce: in parziale riforma della sentenza n.
- 7 - 2091/13 emessa dal Tribunale di Siracusa, condanna al pagamento Controparte_2
degli interessi al tasso legale sulla somma di euro 4.175,02 a far data dal 16.10.2013 fino al
02.02.02.2014 nonché degli interessi al tasso legale maturati sugli interessi da corrispondersi a far data dal 28.11.2021 (data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione) fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 2.900,00 per compensi di avvocato ed euro 278,24 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, liquida le spese del giudizio di appello in euro 2.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali iva e c.p.a. e quelle del giudizio dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione in euro 2.500,00 per compensi di avvocato ed euro 701,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, liquida le spese del presente giudizio di rinvio in euro 1.650,00 per compensi di avvocato ed euro 147,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna al pagamento della metà delle Controparte_2
spese liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello il 03.10.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1735/2021 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE RAFFAELE, , C.F._2
LEONE VINCENZO E LEONE SALVATORE;
Appellante contro
(già , p. iva , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. LAGOTETA GIUSEPPE, ; C.F._3
Appellato
°°°°
- 1 - All'udienza del 23.02.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
esponeva di avere richiesto, in data 27.10.1997, l'allacciamento alla rete CP_1 elettrica della propria azienda sita in Noto, c.da e che con nota dell'08.07.1999 Per_1
aveva dato positivo riscontro alla detta richiesta, determinando in £. Controparte_3
8.083.977 la quota di spese di allacciamento a carico dell'utente; che, effettuato il pagamento del contributo richiesto, l'allacciamento alla rete elettrica non era avvenuto;
che con raccomandata del 14.10.2003 aveva diffidato la società convenuta alla rapida definizione della procedura di allacciamento ed alla restituzione della somma pagata con gli interessi legali dalla data della corresponsione (28.7.99), facendo prontezza di nuovo pagamento al momento dell'inizio dei lavori di allacciamento.
Protraendosi per anni l'inerzia, dopo alcune infruttuose interlocuzioni, CP_1
citava in giudizio domandando che fosse condannata ad eseguire Controparte_3
la prestazione contrattuale (allacciamento alla rete di distribuzione della propria azienda agricola); in subordine, qualora ciò si fosse rivelato impossibile, che fosse condannata a restituire la somma di euro 4.175,02, oltre interessi legali a decorrere dal 28.7.1999; chiedeva, infine, la condanna al risarcimento del danno provocato per il grave inadempimento, quantificandolo in euro 20.000,00.
Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza 2091 del 18-12-2013, condannava
[...]
a restituire la somma di € 4.175,08 oltre interessi legali a decorrere dal Controparte_3
28.7.1999 (data del pagamento) ed al risarcimento dei danni nella misura, equitativamente determinata, di euro 5.000,00.
proponeva appello avverso la decisione del tribunale, dolendosi Controparte_3
della condanna al risarcimento del danno e della fissazione della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire dal giorno della corresponsione (28.7.1999) piuttosto che dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
- 2 - La Corte di appello di Catania, in riforma della sella sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno e fissava il decorso degli interessi sulla somma da restituire a far data dalla domanda giudiziale.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione CP_1
lamentando la violazione degli articoli 1458 c.c. e 2033 c.c. con riguardo al decorso degli interessi e l'errore commesso nel rigettare la domanda risarcitoria per violazione degli art. 1218, 2727 e 2729 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza 22200/2021, accogliendo il primo motivo di ricorso, che per il resto veniva rigettato, ha escluso che rilevasse la risoluzione del contratto per inadempimento di poiché il mancato allaccio era derivato Controparte_3 dall'inerzia della P.A., rimanendo così integrata la fattispecie dell'impossibilità totale sopravvenuta, prevista l'art. 1463 c.c., con conseguente applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Il giudice di legittimità ha poi chiarito, demandando al giudice del rinvio tale accertamento, che “… l'applicazione di tale norma … comporta che si tenga conto - ai fini dell'individuazione del momento determinante per la decorrenza degli interessi - dell'esistenza della buona o mala fede, non già al momento del pagamento, ma a quello successivo in cui la prestazione è divenuta impossibile, dovendosi inoltre valutare se la persistente ritenzione della somma già riscossa sia giustificata nonostante la sopravvenuta impossibilità di adempiere la controprestazione;
riferito al caso in esame, tale principio richiede che si accerti quando (nell'arco temporale di quasi dieci anni intercorso fra il versamento del Leone e la domanda giudiziale) l' avesse avuto contezza CP_3
dell'impossibilità di realizzare l'allacciamento e che, inoltre, si valuti se, a fronte dell'acquisita consapevolezza dell'impossibilità di adempiere, sussistessero o meno ragioni che potessero giustificare la ritenzione della somma;
al riguardo, deve peraltro rilevarsi che risulta del tutto ininfluente il fatto che il avesse continuato a chiedere CP_1
l'esecuzione dell'opera, giacché si tratta di circostanza non idonea a incidere sullo stato soggettivo dell'accipiens circa la impossibilità di dare esecuzione alla prestazione e, quindi, circa la mancanza di un titolo che consentisse di non restituire la somma”.
- 3 - ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “a) condannare CP_1
a versare a lui gli interessi legali sulla somma di € 4.175,02 dall'1-2-2001, ovvero dall'altra data che la Corte accerterà, fino al 2-2-2014, interessi ammontanti ad €
1.370,04 ovvero al diverso importo che stabilirà la medesima Corte;
b) condannare a corrispondere sulla somma determinata ai sensi della superiore lettera a) gli ulteriori interessi anatocistici partire dalla data di notifica della presente citazione e fino al soddisfo;
c) condannare alle spese processuali del primo e del secondo grado, a quelle del giudizio di Cassazione, nonché a quelle dell'odierno grado di rinvio”
Si è costituita in giudizio (già ) domandando il Controparte_2 Controparte_3
rigetto della domanda.
All'udienza del 23.02.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
In diritto
La questione che questa corte, quale giudice del rinvio, è chiamata a risolvere riguarda il momento in cui ha “…avuto contezza dell'impossibilità di CP_3 Controparte_3 realizzare l'allacciamento…” elettrico e se sussistessero (o meno) ragioni che potessero giustificare la non restituzione della quota di contributo richiesta dall' e pagata da CP_3
il 23.07.2009. In proposito, va ricordato che, alla luce della sentenza che ha CP_1 disposto il rinvio: sono irrilevanti le richieste del di ottenere l'esecuzione della CP_1
prestazione non essendo idonee ad incidere sullo stato soggettivo di (così la Controparte_2 sentenza della corte di legittimità, p. 7); l'impossibilità della prestazione non è fatto imputabile ad (come accertato, con statuizione coperta da giudicato, dal Controparte_2
primo giudice;
cfr. sentenza di rinvio, p. 6, rigo 8 ss).
°°°
L'accertamento demandato dal giudice di legittimità rende opportuno breve riepilogo della vicenda.
, nel 1999, domandava la somministrazione di energia elettrica al proprio CP_1 fondo, sito al confine dell'area di pre-riserva naturale di Vindicari (zona sottoposta a tutela
- 4 - archeologica e ambientale), e l' elaborava tre diverse ipotesi di tracciati CP_3 dell'elettrodotto che avrebbero dovuto attraversare fondi privati limitrofi.
In assenza del consenso dei proprietari dei fondi che sarebbero stati interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto, necessario per raggiungere il fondo del CP_1
venne iniziata la procedura di asservimento coattivo dei fondi, al fine di ottenere il decreto di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto quale opera di pubblica utilità.
A tal fine, con nota n. 4946 del 20.11.2000, presentava all' Controparte_3 Parte_1
Regionale dei Lavori Pubblici, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, domanda di autorizzazione provvisoria per l'immediato avvio della costruzione di una linea elettrica a
BT aerea, ai sensi dell'art. 113 T.U. n. 1775/1933, e, per accelerare l'iter, interessava direttamente i vari Enti coinvolti dal tracciato dell'elettrodotto (Soprintendenza dei Beni
Culturali, Artistici e Ambientali;
Ministero delle Comunicazioni, Corpo Regionale delle
Miniere, Provincia Regionale di Siracusa, ANAS, FF.SS., Comando III Regione Aerea,
Comune di Noto), invitandoli a rilasciare il relativo nulla-osta di competenza da rimettere direttamente all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa (cfr. docc. 8-9, allegati alla comparsa di risposta del fascicolo di parte del primo grado del giudizio).
Con ulteriore nota n. 4947 del 20.11.2000 richiedeva all'Ufficio del Controparte_3
Genio Civile di Siracusa “di voler provvedere alla pubblicazione della domanda sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avendo cura di specificare che ai sensi dell'art.
9 D.P.R. 18/3/1965 n° 342, gli impianti sono da considerarsi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili” (cfr. doc. 9, allegato alla comparsa di risposta, fascicolo di parte del primo grado).
Con nota prot. n. 4876 del 2002, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa inviava alla
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia l'avviso contenente la domanda presentata dall'esponente Società da pubblicare in due esemplari, versando l'importo dovuto per la pubblicazione (cfr. doc. 9 citato).
Con lettera raccomandata del 14.10.2013 inviata all' (doc. 5 della produzione CP_3
effettuata da lamentava che, decorsi quattro anni dal pagamento del CP_1 CP_1 contributo a suo carico, non si fosse ancora provveduto ad effettuare l'allacciamento,
- 5 - invitava a provvedervi celermente e chiedeva la restituzione della somma versata (facendo prontezza di pagarla nuovamente “… nel momento in cui sarete in condizione di dare inizio ai lavori”).
Con nota n. 8123 del 26.3.2009, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa sollecitava la a far pervenire il nulla-osta Controparte_4
necessario alla definizione della pratica, rammentando di avere già inoltrato la medesima richiesta con precedente nota n. 23430 del 15.7.2002, senza alcun esito.
Pendente il giudizio di primo grado, , in data 14.3.2011, alienava il proprio CP_1 fondo, venendo così meno l'interesse all'allacciamento alla rete elettrica.
°°°
L'appellante in riassunzione assume che, accertata l'inerzia degli enti pubblici,
[...]
avrebbe dovuto avvalersi del silenzio rifiuto, là dove previsto, ovvero Controparte_3 richiedere la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 15 de11a L.R. 10/91 ed agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, nonché attivare i rimedi di cui all'art. 21-bis della L.
1034/71, come modificato dalla L. 205/2000.
Nulla di ciò era, invece, accaduto e, a fronte della domanda di autorizzazione presentata da all'assessorato regionale, “ … alla fine di gennaio 2001 è certamente Controparte_3
maturato il silenzio-rifiuto sia dell'Assessorato Reg.le LL.PP., che avrebbe dovuto autorizzare l'opera, sia delle altre Amministrazioni alle quali era stato chiesto il nulla osta. ….. Appare pertanto logico concludere che, decorso un termine ragionevole da quando aveva inoltrato la domanda di autorizzazione, era Controparte_3 consapevole che l'opera non sarebbe mai stata fatta. Il termine ragionevole può farsi risalire al mese di febbraio 2021, …. Al più tardi lo si può collocare al 16/10/2003, data in cui la Società ricevette la lettera a firma dell'avv. Raffaele Leone (doc. 5 del fasc. di parte di I grado) contenente la richiesta di restituzione del deposito e l'offerta che esso sarebbe stato riversato nuovamente, quando la Società fosse stata in grado di iniziare i lavori”.
Tale data, secondo l'appellante in riassunzione, rappresenterebbe il momento conoscitivo dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere (cfr. p. 11 atto di citazione in riassunzione) e da tale momento decorrerebbero gli interessi sulla somma da restituire.
- 6 - Nella fattispecie, tuttavia, l'Ufficio del Genio Civile non rimase inerte ma ebbe a richiedere, tempestivamente, agli enti a vario titolo coinvolti, quanto di propria competenza. Inoltre, è provato che il Genio Civile trasmise alla l'avviso da CP_5 pubblicare avente ad oggetto “Istanza dell'Enel per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica” (doc. 9 della produzione del primo grado di giudizio).
L'emersione dello stato soggettivo (di mala fede) dell' può, invece, individuarsi alla CP_3
data di ricezione (16.10.2003) della lettera raccomandata (doc. 5 della produzione effettuata da con la quale lamentava che, decorsi quattro anni dal CP_1 CP_1
pagamento del contributo a suo carico, non si fosse ancora provveduto ad effettuare l'allacciamento, invitava a provvedervi celermente e chiedeva la restituzione della somma versata (facendo prontezza di pagarla nuovamente “… nel momento in cui sarete in condizione di dare inizio ai lavori”). Il contenuto della detta missiva palesa, infatti, una situazione di assoluto stallo che, in quanto perdurante da anni, va equiparata ad una impossibilità di adempiere.
Tanto acclarato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi, sulla somma di euro 4.175,02, da restituire al (e già restituita in data 02.02.02.2014, dopo la sentenza di primo grado) CP_1
sono dovuti a far data dal 16.10.2013 (data ricezione della diffida) fino al momento del pagamento.
A sensi dell'art. 1283 c.c. va accolta anche la domanda formulata dal di pagamento CP_1 degli “… ulteriori interessi anatocistici partire dalla data di notifica della presente citazione e fino al soddisfo”.
Il solo parziale accoglimento della domanda proposta da rimasto CP_1
soccombente sulla domanda di risarcimento del danno, giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, che per la quota ulteriore vanno poste a carico di;
va, ancora, precisato che il valore del presente Controparte_2
giudizio di rinvio è determinato dalla sola domanda relativa agli interessi legali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1735/21 R.G., così statuisce: in parziale riforma della sentenza n.
- 7 - 2091/13 emessa dal Tribunale di Siracusa, condanna al pagamento Controparte_2
degli interessi al tasso legale sulla somma di euro 4.175,02 a far data dal 16.10.2013 fino al
02.02.02.2014 nonché degli interessi al tasso legale maturati sugli interessi da corrispondersi a far data dal 28.11.2021 (data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione) fino al momento del pagamento;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 2.900,00 per compensi di avvocato ed euro 278,24 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, liquida le spese del giudizio di appello in euro 2.350,00 per compensi di avvocato oltre spese generali iva e c.p.a. e quelle del giudizio dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione in euro 2.500,00 per compensi di avvocato ed euro 701,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, liquida le spese del presente giudizio di rinvio in euro 1.650,00 per compensi di avvocato ed euro 147,00 per spese oltre spese generali, iva e c.p.a.; condanna al pagamento della metà delle Controparte_2
spese liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello il 03.10.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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