CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE RT, RE
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 515/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02565 INPS 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02565 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
- sul ricorso n. 516/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02575 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
- sul ricorso n. 517/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02571 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento dei ricorsi riuniti. Resistente: il Resistente insiste nel rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi di accertamento in atti (nn. THQ014C02565/2011, THQ014C02571/2011 e THQ014C02575/2011), con i quali l'Ufficio ha imputato ai predetti , in quanto soci (ciascuno per quota di 1/3) della società “Società_1
di Ricorrente_1 & C. S.a.s.”, un maggior reddito di partecipazione pari ad euro 57.271,00 pro capite, derivante dal maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società, per l'anno d'imposta 2006, pari ad euro 171.830,00.
2. Detti avvisi discendevano direttamente dall'avviso n. THF02G102545/2011 emesso dall'Ufficio Controlli della D.P. di Forlì-Cesena e notificato alla società, a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione, tra l'altro, costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società Società_1. SAS ritenuti indeducibili in quanto qualificati come spese di rappresentanza e non spese di pubblicità, con conseguente possibilità di dedurle nella misura massima di un terzo del loro ammontare.
3.- All'udienza del 4.12.2013 i giudizi sono stati sospesi fino al passaggio in giudicato del giudizio pregiudiziale promosso dalla società avverso il suddetto avviso. Tale giudizio si era concluso nei gradi di merito con due sentenze di rigetto.
Nelle more del giudizio promosso avanti la Corte di cassazione, la società ha definito in via agevolata la controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, corrispondendo le imposte accertate, senza sanzioni e interessi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 36179/2023, tuttavia preso atto della intervenuta definizione e stante la mancata richiesta di estinzione del giudizio da parte della società, ha cassato con rinvio al primo giudice per difetto di litisconsorzio necessario tra società e soci.
Il giudizio non è stato riassunto nei termini di legge presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Forlì, cosicché il processo relativo alla società si è certamente estinto.
4.- In questo giudizio i soci si sono difesi nel merito con il ricorso introduttivo e con la memoria depositata prima dell'udienza; in particolare con questa ultima memoria hanno sostenuto, tra l'altro, la natura di società sportiva dilettantistica della società Società_2 SRL che ha percepito le somme relative alla presunta sponsorizzazione ( tale iure et de iure ex art. 90,comma 8 legge 289/2002).
5.- L'Ufficio aveva resistito al ricorso introduttivo con articolata memoria nella quale aveva richiesto il rigetto nel merito di tutti i motivi. Con la memoria depositata il 23.5.2025 l'Ufficio ha chiesto l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa nei termini di legge.
6.- La Corte ha proceduto alla riunione dei giudizi promossi dai singoli soci per motivi di connessione e dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve dichiararsi in via preliminare l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione semestrale dei processi già sospesi in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società, ex artt.
43 e 45 d.lgs.546/1992.
2.- Ed invero il giudizio nei confronti della società non è stata mai riassunto;
mentre il presente giudizio andava riassunto a seguito del passaggio in giudicato dell'ordinanza n. 36179/2023 del 28.12.2023 con cui la Corte aveva definito il giudizio nei confronti della società rinviando per l'integrazione del contraddittorio.
3.- Per mero tuziorismo, può aggiungersi, nel merito della natura delle somme contestate erogate come sponsorizzazione, che questa Corte ritiene di doversi conformare all'accertamento effettuato sulle identiche questioni con le precedenti pronunce che sono state confermate nei successivi gradi di giudizio fino in cassazione in relazione ad altra annualità ovvero per il 2007 in presenza delle medesime circostanze.
4.- Si richiamano le seguenti sentenze tutte favorevoli all'Ufficio: - CTP di Ravenna n. 902/2014 emessa nei confronti di Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 (doc. 1); - CTR dell'Emilia Romagna 946/17 emessa nei confronti di Ricorrente_1 (doc. 2); - CTR dell'Emilia Romagna 945/17 emessa nei confronti di Ricorrente_3 (doc. 3); - CTR dell'Emilia Romagna 947/17 emessa nei confronti di Ricorrente_2 (doc. 4); - Cassazione n. 28973/2018 emessa nei confronti di Ricorrente_1 (doc. 5); - Cassazione n. 28972/2018 emessa nei confronti di Ricorrente_3 (doc. 6); - Cassazione n. 1922/2019 emessa nei confronti di Ricorrente_2 (doc. 7).
In tale ultima pronuncia la Suprema Corte espressamente affermato che “poiché il contratto di sponsorizzazione aveva ad oggetto un marchio della moda su delle auto da corsa - la qualificazione di tale spesa per sponsorizzazione come spesa di rappresentanza e non di pubblicità per un verso si giustifica in quanto, trattandosi di beni da un punto di vista merceologico nettamente diversi, manca un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione del prodotto o della produzione, per un altro l'incremento dei ricavi e degli utili è ben compatibile con gli obiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le spese di sponsorizzazione consistenti nella crescita dell'immagine e del prestigio del marchio, cui quindi ben può conseguire, anche se solo in via mediata e indiretta, un aumento dei ricavi e degli utili”.
5.- Inoltre non può accogliersi la questione sollevata in questo giudizio circa la natura di società sportiva dilettantistica della società Società_2 SRL che ha percepito le somme relative alla presunta sponsorizzazione ( tale iure et de iure ex 90,comma 8 legge 289/2002); poiché si tratta di circostanza indimostrata e di questione in ogni caso preclusa perché non sollevata ritualmente in ricorso.
6.- Il giudizio deve essere quindi estinto nei termini di cui al dispositivo. La questione di merito trattata, di incerta demarcazione, consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione dei giudizi. Compensa le spese processuali.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
VE RT, RE
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 515/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02565 INPS 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02565 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
- sul ricorso n. 516/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02575 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
- sul ricorso n. 517/2012 depositato il 24/05/2012
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ014C02571 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento dei ricorsi riuniti. Resistente: il Resistente insiste nel rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi di accertamento in atti (nn. THQ014C02565/2011, THQ014C02571/2011 e THQ014C02575/2011), con i quali l'Ufficio ha imputato ai predetti , in quanto soci (ciascuno per quota di 1/3) della società “Società_1
di Ricorrente_1 & C. S.a.s.”, un maggior reddito di partecipazione pari ad euro 57.271,00 pro capite, derivante dal maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società, per l'anno d'imposta 2006, pari ad euro 171.830,00.
2. Detti avvisi discendevano direttamente dall'avviso n. THF02G102545/2011 emesso dall'Ufficio Controlli della D.P. di Forlì-Cesena e notificato alla società, a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione, tra l'altro, costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società Società_1. SAS ritenuti indeducibili in quanto qualificati come spese di rappresentanza e non spese di pubblicità, con conseguente possibilità di dedurle nella misura massima di un terzo del loro ammontare.
3.- All'udienza del 4.12.2013 i giudizi sono stati sospesi fino al passaggio in giudicato del giudizio pregiudiziale promosso dalla società avverso il suddetto avviso. Tale giudizio si era concluso nei gradi di merito con due sentenze di rigetto.
Nelle more del giudizio promosso avanti la Corte di cassazione, la società ha definito in via agevolata la controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, corrispondendo le imposte accertate, senza sanzioni e interessi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 36179/2023, tuttavia preso atto della intervenuta definizione e stante la mancata richiesta di estinzione del giudizio da parte della società, ha cassato con rinvio al primo giudice per difetto di litisconsorzio necessario tra società e soci.
Il giudizio non è stato riassunto nei termini di legge presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Forlì, cosicché il processo relativo alla società si è certamente estinto.
4.- In questo giudizio i soci si sono difesi nel merito con il ricorso introduttivo e con la memoria depositata prima dell'udienza; in particolare con questa ultima memoria hanno sostenuto, tra l'altro, la natura di società sportiva dilettantistica della società Società_2 SRL che ha percepito le somme relative alla presunta sponsorizzazione ( tale iure et de iure ex art. 90,comma 8 legge 289/2002).
5.- L'Ufficio aveva resistito al ricorso introduttivo con articolata memoria nella quale aveva richiesto il rigetto nel merito di tutti i motivi. Con la memoria depositata il 23.5.2025 l'Ufficio ha chiesto l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa nei termini di legge.
6.- La Corte ha proceduto alla riunione dei giudizi promossi dai singoli soci per motivi di connessione e dopo la discussione ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve dichiararsi in via preliminare l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione semestrale dei processi già sospesi in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società, ex artt.
43 e 45 d.lgs.546/1992.
2.- Ed invero il giudizio nei confronti della società non è stata mai riassunto;
mentre il presente giudizio andava riassunto a seguito del passaggio in giudicato dell'ordinanza n. 36179/2023 del 28.12.2023 con cui la Corte aveva definito il giudizio nei confronti della società rinviando per l'integrazione del contraddittorio.
3.- Per mero tuziorismo, può aggiungersi, nel merito della natura delle somme contestate erogate come sponsorizzazione, che questa Corte ritiene di doversi conformare all'accertamento effettuato sulle identiche questioni con le precedenti pronunce che sono state confermate nei successivi gradi di giudizio fino in cassazione in relazione ad altra annualità ovvero per il 2007 in presenza delle medesime circostanze.
4.- Si richiamano le seguenti sentenze tutte favorevoli all'Ufficio: - CTP di Ravenna n. 902/2014 emessa nei confronti di Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 (doc. 1); - CTR dell'Emilia Romagna 946/17 emessa nei confronti di Ricorrente_1 (doc. 2); - CTR dell'Emilia Romagna 945/17 emessa nei confronti di Ricorrente_3 (doc. 3); - CTR dell'Emilia Romagna 947/17 emessa nei confronti di Ricorrente_2 (doc. 4); - Cassazione n. 28973/2018 emessa nei confronti di Ricorrente_1 (doc. 5); - Cassazione n. 28972/2018 emessa nei confronti di Ricorrente_3 (doc. 6); - Cassazione n. 1922/2019 emessa nei confronti di Ricorrente_2 (doc. 7).
In tale ultima pronuncia la Suprema Corte espressamente affermato che “poiché il contratto di sponsorizzazione aveva ad oggetto un marchio della moda su delle auto da corsa - la qualificazione di tale spesa per sponsorizzazione come spesa di rappresentanza e non di pubblicità per un verso si giustifica in quanto, trattandosi di beni da un punto di vista merceologico nettamente diversi, manca un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione del prodotto o della produzione, per un altro l'incremento dei ricavi e degli utili è ben compatibile con gli obiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le spese di sponsorizzazione consistenti nella crescita dell'immagine e del prestigio del marchio, cui quindi ben può conseguire, anche se solo in via mediata e indiretta, un aumento dei ricavi e degli utili”.
5.- Inoltre non può accogliersi la questione sollevata in questo giudizio circa la natura di società sportiva dilettantistica della società Società_2 SRL che ha percepito le somme relative alla presunta sponsorizzazione ( tale iure et de iure ex 90,comma 8 legge 289/2002); poiché si tratta di circostanza indimostrata e di questione in ogni caso preclusa perché non sollevata ritualmente in ricorso.
6.- Il giudizio deve essere quindi estinto nei termini di cui al dispositivo. La questione di merito trattata, di incerta demarcazione, consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione dei giudizi. Compensa le spese processuali.