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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/08/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Carucci Enrico e dell'avvocato Crispino PA
Pasquale;
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Albertin Lucia Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“in via principale:
Attesa la sentenza parziale n. 57/2024, pubblicata il 10/1/2024 e passata in giudicato in data
13/2/2024, con la quale il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunziando, ha già dichiarato la separazione personale dei coniugi e , voglia l'adito Tribunale, per PA Controparte_1
tutti i motivi indicati in atti, rigettando ogni altra diversa domanda ex adverso avanzata,
1) rigettare integralmente la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 e/o 433 c.c., poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: pagina 1 di 8 1) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 e/o 433 c.c., determinarsi l'assegno di mantenimento nella ridotta somma di € 500,00 di cui ai provvedimenti provvisori contenuti nell'ordinanza pubblicata in data
6/7/2023 o nella minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, atteso il contegno processuale e per le ragioni esposte in atti, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Si chiede inoltre che l'adito Tribunale, attesa la mala fede o quanto meno la colpa grave con la quale la SInora ha resistito nel presente procedimento, voglia disporre la revoca del beneficio del CP_1 gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002.
Con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi come da parametri ex D.M. 147/2022, con aumento del 30% attesa la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dei medesimi e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli stessi”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che il marito corrisponda, entro il quinto giorno di ogni mese, alla moglie, la somma mensile di € 2.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) condannare il SI. all'integrale rifusione di spese e competenze del procedimento. Pt_1
In via istruttoria
• Si chiede che il Tribunale ordini: al ricorrente e/o a , con sede legale in Palazzo Meucci, via Ennio Doris, Milano 3, Controparte_2
20079, BaSIlio (MI), l'esibizione degli estratti di tutti i conti correnti e delle carte ad essi collegati, di tutta la documentazione relativa a depositi titoli, cassette di sicurezza e investimenti, nonché polizze e fondi pensione, intestati o cointestati a relativamente agli ultimi dieci anni;
PA al ricorrente e/o Cassa di Risparmio di Ferrara, Agenzia di Montecchio Emilia, l'esibizione degli estratti del conto con IBAN [...], su cui viene versato il canone di locazione dell'unità immobiliare sita a Ciano d'Enza di Canossa (RE), in via Val D'enza Nord n. 1 (cfr. doc. 11 di questa difesa e doc. 54 avversario);
pagina 2 di 8 al ricorrente di tutta la documentazione relativa ai beni immobili intestati/cointestati a PA con i relativi contratti di locazione, uso, comodato, nonché la documentazione relativa all'attuale ammontare dei relativi canoni di locazione;
• Si chiede che il Tribunale disponga consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'accertamento dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del SI. mediante indagini ed accertamenti da Pt_1
svolgersi anche a mezzo della Guardia di Finanza, abilitando il consulente a prendere visione e estrarre copia di ogni documento ritenuto utile, anche presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l' e in genere di ogni altra Pubblica Amministrazione che possa fornire dati utili CP_3 per l'espletamento dell'incombente, oltre agli Istituti di credito che hanno avuto e/o mantengono rapporti con il ricorrente.
• Si chiede l'ammissione e l'assunzione di prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: “vero che nel 2021 prima del matrimonio con , affermava davanti ai membri della PA CP_1
famiglia di origine della moglie e al sacerdote che lo avrebbe celebrato che voleva dare loro il denaro per costruire una casa in Tanzania”; si indica a teste la SI.ra . Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.1.2023 chiedeva la separazione giudiziale nei confronti di PA
, con cui aveva contratto matrimonio in Tanzania in data 22.1.2022 e la declaratoria Controparte_1
di addebito nei confronti della moglie.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda di addebito ed un assegno di Controparte_1 mantenimento per sé a carico del marito di € 2.000,00 mensili, sulla base di quanto allegato in comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti, con ordinanza del 5.7.2023 il Presidente delegato poneva a carico di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, rimettendo le parti PA
davanti al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 21.12.2023 veniva dichiarato lo status di separazione dei coniugi e, con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., autorizzando parte attrice a prendere posizione sull'istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei, nelle more formulata dalla parte convenuta.
Con ordinanza in data 5.9.2024 il Giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti presidenziali, aumentava l'assegno di mantenimento a favore della convenuta ad € 750,00 mensili e, rigettate le pagina 3 di 8 istanze istruttorie delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti di depositare documentazione di aggiornamento delle rispettive condizioni economiche.
Le parti, con note scritte depositate telematicamente, precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
1.
Poiché è già stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva, occorre statuire soltanto sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta.
Parte attrice ha infatti espressamente rinunciato, sin dalla memoria integrativa per la fase davanti al
Giudice istruttore, alla domanda di addebito della separazione nei confronti di e, Controparte_1 per l'effetto, le questioni relative alle cause della crisi matrimoniale allegate da entrambe le parti non possono essere oggetto di esame.
2.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento, premesso che sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito e che a tale domanda deve applicarsi la legge italiana, giusta gli artt. 3 lett. b)
e 15 del Regolamento n. 4/2009 dal momento che la convenuta, creditrice della prestazione, ha residenza abituale in Italia, si osserva quanto segue.
Condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione sono, ai sensi dell'art. 156 c.c., la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. 12196/2017).
Emerge dagli atti di causa che le parti si erano conosciute in Tanzania, paese originario di CP_1
e dove avevano contratto matrimonio nel gennaio del 2022, per poi trasferirsi in Italia;
la
[...]
convivenza terminava il 6.12.2022, allorquando il marito denunciava la moglie per un fatto di aggressione in suo danno e quest'ultima, dopo il ricovero in psichiatria, veniva stata ospitata presso la
Comunità Welcome, ove tuttora risiede;
successivamente, la convenuta veniva sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto nel procedimento penale a suo carico per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 577 comma 2 e 612 c.p. veniva accertato che, all'epoca dei fatti del 6.12.2022, la stessa fosse affetta da un episodio di psicosi acuta in stato di forte malnutrizione con totale infermità di mente e profilo di pericolosità giuridicamente rilevante (cfr. perizia psichiatrica doc. 22 attore).
pagina 4 di 8 Al momento della cessazione della convivenza, la convenuta non conosceva la lingua italiana e non aveva svolto alcuna attività lavorativa in Italia, come risulta dal verbale di udienza presidenziale, ove la convenuta veniva sentita con l'ausilio di un mediatore culturale, nonché dalle relazioni della comunità
e delle UVMD depositate da parte convenuta;
considerato che
la convenuta fosse sostanzialmente priva di una capacità lavorativa spendibile in Italia, non conoscendo nemmeno la lingua e trovandosi in una condizione di fragilità psicofisica, in sede presidenziale le era stato riconosciuto un assegno di € 500,00 mensili.
In corso di causa, la quantificazione veniva aumentata ad € 750,00 mensili su istanza della convenuta, la quale aveva chiesto sul punto una modifica allegando che il Servizio Sociale del Comune di Padova, che si era fatto carico della retta per l'accoglienza presso la comunità in considerazione dello stato di emergenza della SI.ra nel 2022, non avrebbe più potuto sostenere i costi necessari sia al suo CP_1
inserimento in comunità, sia al percorso di graduale autonomizzazione sociale e lavorativa per lei previsto (lezioni di alfabetizzazione, corso della scuola secondaria di primo grado, con successiva progettualità di frequentare il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario).
In tale sede, il contributo veniva aumentato sulla base dei seguenti elementi: la non imputabilità alla convenuta del mancato reperimento di una soluzione lavorativa e la necessità di proseguire i percorsi intrapresi, funzionali alla sua salute e al suo inserimento in società proprio per rendersi autonoma;
la vigenza della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti della SI.ra , con prescrizione CP_1 di non allontanarsi dal territorio della Regione del Veneto senza autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria (e non più nell'ambito del Comune di Padova), proprio al fine di consentire più agevolmente la partecipazione alle attività organizzate dalla comunità (cfr. ordinanza confermativa della misura di sicurezza del 18.12.2023 sub doc. 57 parte attrice); la possibilità, in capo al marito tenendo conto della situazione economica emergente dagli atti, di corrispondere mensilmente una somma maggiore rispetto a quella prevista in sede presidenziale (cfr. ordinanza Giudice istruttore del
5.9.2025).
Nella medesima sede, il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale formulate dalle parti, in quanto relative a fatti irrilevanti ai fini della decisione e rigettava gli ordini di esibizione documentale formulati dalla convenuta, ritenendo la documentazione agli atti sulla situazione economica delle parti esaustiva ai fini della decisione, salvo l'ordine a parte attrice di produrre le dichiarazioni dei redditi e la percezione degli assegni vitalizi nel 2024 e, a parte convenuta, buste paga ed eventuali contratti di lavoro che potessero medio tempore sopraggiungere.
pagina 5 di 8 Premesso che il Collegio condivide, anche in punto di motivazione, i provvedimenti istruttori sopra richiamati, si osserva che la situazione della convenuta è ulteriormente mutata rispetto all'ordinanza di modifiche sopra richiamata.
La SI.ra , che attualmente ha 26 anni, dal luglio del 2024 ha sottoscritto un contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato con la Fondazione Opera Immacolata Concezione, con la qualifica di “operatore generico di assistenza”; il contratto è stato prorogato rispetto all'originario termine previsto, per la durata complessiva di un anno (cfr. docc. 30 e 31 convenuta).
In tale periodo, la convenuta ha percepito uno stipendio medio di circa € 850,00/900,00 mensili, sostenendo la spesa di € 250,00 di compartecipazione alla retta della comunità di accoglienza, che le ha chiesto tale contribuzione a seguito dell'aumento dell'assegno corrisposto dal marito;
dall'aprile del
2023, la SI.ra si trova presso struttura di sgancio (cfr. doc. 29 convenuta) ed è pacificamente CP_1
venuta meno la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Con riferimento, invece, alla situazione economica dell'attore, dall'ultima Certificazione Unica agli atti risulta che egli percepisca redditi esenti, quale pensionato e vittima di terrorismo, per € 29.191,76 (cfr. doc. 83 attore); egli è comproprietario, insieme al padre e al fratello di tre immobili (per le quote di 1/3
e 1/9) ricevendo, dalla locazione di uno di questi (cfr. doc. 54), redditi pro quota derivanti dai canoni di locazione tra € 100 ed € 250,00 mensili calcolati su dodici mensilità, come da dichiarazioni dei redditi agli atti.
Sin dalla fase presidenziale è stato inoltre evidenziato che il SI. percepisce due assegni vitalizi, Pt_1 di € 500,00 ed € 1.033,00 mensili con decorrenza dal 2009; ora, per quanto la difesa del SI. non Pt_1
abbia depositato documentazione aggiornata su tali assegni, dal doc. 5 emerge che i relativi importi erano stati stabiliti con decorrenza dal 2009 e sono soggetti a perequazione automatica, di talché è evidente che le somme ivi indicate debbano considerarsi ad oggi aumentate;
già in sede presidenziale era stata valutata la percezione da parte dell'attore, nel 2021, di € 37.000,00 a titolo di arretrati, atteso il ridotto importo percepito negli anni precedenti (cfr. docc. 14, 15 e 16 ricorso); infine, l'attore è proprietario di un furgone, come da visura allegata dalla convenuta.
Tanto premesso, si rileva che la convenuta in memoria di replica ha dedotto che la SI.ra ha CP_1
avuto delle ricadute sul piano della salute, a causa di una deflessione del tono dell'umore che ha comportato un aumento della terapia e un periodo di riposo dal lavoro, producendo la relativa documentazione.
pagina 6 di 8 Ora, non vi è bisogno di considerare tali documenti (prodotti al di fuori del contraddittorio) ai fini della valutazione della capacità lavorativa della convenuta, che deve in ogni caso tenere in considerazione
“ogni fattore individuale e ambientale” del soggetto richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 24049/2021); in altri termini, è già noto che la SI.ra stia seguendo una terapia farmacologica ed è in carico al CSM, CP_1
ciò che senza dubbio condiziona la sua capacità lavorativa.
Per quanto il lavoro da lei prestato non possa rappresentare una stabilizzazione economica, idonea di per sé a garantirle sin da ora di essere autonoma, lo svolgimento di attività retribuita per € 850,00 mensili per un anno è circostanza quantomeno indicativa di una capacità di guadagno, conforme alla formazione che ella sta acquisendo e che, in corso di causa, era stata invece considerata sostanzialmente nulla.
Sempre ai fini della quantificazione, occorre poi considerare che la disparità reddituale tra coniugi è chiaramente rilevante, ma non costituisce l'unico criterio cui attenersi nella valutazione in esame.
Ed infatti, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n.25618/2007); recentemente, con riferimento ai matrimoni di durata molto contenuta, la Cassazione ha anche specificato che, se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude, di per sé, il diritto all'assegno, quest'ultimo potrebbe anche essere escluso, in caso di mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. Cass. n. 16737/2018; Cass. n.
20507/2024).
Nel caso di specie, si ritiene che l'affectio coniugalis si fosse costituita tra le parti, considerandosi il progetto per la moglie di trasferirsi in Italia dalla Tanzania con il marito e tenendo conto delle fotografie e della corrispondenza prodotte da parte attrice, da cui emerge la sussistenza di una comunione di affetti;
nondimeno, la breve durata del matrimonio, di appena undici mesi, rappresenta un dato importante ai fini della quantificazione, anche perché tale arco temporale è incompatibile con il godimento di un consolidato tenore di vita matrimoniale che, peraltro, non era nemmeno agiato.
La coppia viveva infatti in locazione con un canone di € 350,00 mensili, faceva molto sport all'aria aperta in autonomia e gli spostamenti per viaggi erano spesso in furgone e in luoghi vicini alla loro residenza (la prenotazione del viaggio in Thailandia, mai realizzato, di per sé non può certo rappresentare prova di un tenore di vita elevato).
Tenendo conto di tutte le circostanze sopra esposte, pertanto, il Collegio stima congruo porre definitivamente a carico di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, PA
pagina 7 di 8 annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza trattandosi di decisione assunta all'esito dell'istruttoria.
3.
Venendo alle spese di lite, considerate le ragioni della decisione, la quantificazione richiesta dalla convenuta e la domanda subordinata di parte attrice, si stima congruo compensare le spese del giudizio.
Il difetto del presupposto della soccombenza in capo alla convenuta esclude la valutazione della domanda formulata da controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né si ravvisano elementi di mala fede o colpa grave nella sua condotta processuale ai fini delle statuizioni ex art. 136 D.P.R. 115/2002 sollecitate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dispone che corrisponda a , a titolo di assegno di PA Controparte_1
mantenimento, la somma di € 500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 23 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Carucci Enrico e dell'avvocato Crispino PA
Pasquale;
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Albertin Lucia Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“in via principale:
Attesa la sentenza parziale n. 57/2024, pubblicata il 10/1/2024 e passata in giudicato in data
13/2/2024, con la quale il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunziando, ha già dichiarato la separazione personale dei coniugi e , voglia l'adito Tribunale, per PA Controparte_1
tutti i motivi indicati in atti, rigettando ogni altra diversa domanda ex adverso avanzata,
1) rigettare integralmente la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 e/o 433 c.c., poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: pagina 1 di 8 1) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156 e/o 433 c.c., determinarsi l'assegno di mantenimento nella ridotta somma di € 500,00 di cui ai provvedimenti provvisori contenuti nell'ordinanza pubblicata in data
6/7/2023 o nella minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, atteso il contegno processuale e per le ragioni esposte in atti, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Si chiede inoltre che l'adito Tribunale, attesa la mala fede o quanto meno la colpa grave con la quale la SInora ha resistito nel presente procedimento, voglia disporre la revoca del beneficio del CP_1 gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002.
Con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi come da parametri ex D.M. 147/2022, con aumento del 30% attesa la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dei medesimi e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli stessi”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che il marito corrisponda, entro il quinto giorno di ogni mese, alla moglie, la somma mensile di € 2.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) condannare il SI. all'integrale rifusione di spese e competenze del procedimento. Pt_1
In via istruttoria
• Si chiede che il Tribunale ordini: al ricorrente e/o a , con sede legale in Palazzo Meucci, via Ennio Doris, Milano 3, Controparte_2
20079, BaSIlio (MI), l'esibizione degli estratti di tutti i conti correnti e delle carte ad essi collegati, di tutta la documentazione relativa a depositi titoli, cassette di sicurezza e investimenti, nonché polizze e fondi pensione, intestati o cointestati a relativamente agli ultimi dieci anni;
PA al ricorrente e/o Cassa di Risparmio di Ferrara, Agenzia di Montecchio Emilia, l'esibizione degli estratti del conto con IBAN [...], su cui viene versato il canone di locazione dell'unità immobiliare sita a Ciano d'Enza di Canossa (RE), in via Val D'enza Nord n. 1 (cfr. doc. 11 di questa difesa e doc. 54 avversario);
pagina 2 di 8 al ricorrente di tutta la documentazione relativa ai beni immobili intestati/cointestati a PA con i relativi contratti di locazione, uso, comodato, nonché la documentazione relativa all'attuale ammontare dei relativi canoni di locazione;
• Si chiede che il Tribunale disponga consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'accertamento dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del SI. mediante indagini ed accertamenti da Pt_1
svolgersi anche a mezzo della Guardia di Finanza, abilitando il consulente a prendere visione e estrarre copia di ogni documento ritenuto utile, anche presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l' e in genere di ogni altra Pubblica Amministrazione che possa fornire dati utili CP_3 per l'espletamento dell'incombente, oltre agli Istituti di credito che hanno avuto e/o mantengono rapporti con il ricorrente.
• Si chiede l'ammissione e l'assunzione di prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: “vero che nel 2021 prima del matrimonio con , affermava davanti ai membri della PA CP_1
famiglia di origine della moglie e al sacerdote che lo avrebbe celebrato che voleva dare loro il denaro per costruire una casa in Tanzania”; si indica a teste la SI.ra . Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.1.2023 chiedeva la separazione giudiziale nei confronti di PA
, con cui aveva contratto matrimonio in Tanzania in data 22.1.2022 e la declaratoria Controparte_1
di addebito nei confronti della moglie.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda di addebito ed un assegno di Controparte_1 mantenimento per sé a carico del marito di € 2.000,00 mensili, sulla base di quanto allegato in comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti, con ordinanza del 5.7.2023 il Presidente delegato poneva a carico di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, rimettendo le parti PA
davanti al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 21.12.2023 veniva dichiarato lo status di separazione dei coniugi e, con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., autorizzando parte attrice a prendere posizione sull'istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei, nelle more formulata dalla parte convenuta.
Con ordinanza in data 5.9.2024 il Giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti presidenziali, aumentava l'assegno di mantenimento a favore della convenuta ad € 750,00 mensili e, rigettate le pagina 3 di 8 istanze istruttorie delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti di depositare documentazione di aggiornamento delle rispettive condizioni economiche.
Le parti, con note scritte depositate telematicamente, precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
1.
Poiché è già stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva, occorre statuire soltanto sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta.
Parte attrice ha infatti espressamente rinunciato, sin dalla memoria integrativa per la fase davanti al
Giudice istruttore, alla domanda di addebito della separazione nei confronti di e, Controparte_1 per l'effetto, le questioni relative alle cause della crisi matrimoniale allegate da entrambe le parti non possono essere oggetto di esame.
2.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento, premesso che sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito e che a tale domanda deve applicarsi la legge italiana, giusta gli artt. 3 lett. b)
e 15 del Regolamento n. 4/2009 dal momento che la convenuta, creditrice della prestazione, ha residenza abituale in Italia, si osserva quanto segue.
Condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione sono, ai sensi dell'art. 156 c.c., la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. 12196/2017).
Emerge dagli atti di causa che le parti si erano conosciute in Tanzania, paese originario di CP_1
e dove avevano contratto matrimonio nel gennaio del 2022, per poi trasferirsi in Italia;
la
[...]
convivenza terminava il 6.12.2022, allorquando il marito denunciava la moglie per un fatto di aggressione in suo danno e quest'ultima, dopo il ricovero in psichiatria, veniva stata ospitata presso la
Comunità Welcome, ove tuttora risiede;
successivamente, la convenuta veniva sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto nel procedimento penale a suo carico per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 577 comma 2 e 612 c.p. veniva accertato che, all'epoca dei fatti del 6.12.2022, la stessa fosse affetta da un episodio di psicosi acuta in stato di forte malnutrizione con totale infermità di mente e profilo di pericolosità giuridicamente rilevante (cfr. perizia psichiatrica doc. 22 attore).
pagina 4 di 8 Al momento della cessazione della convivenza, la convenuta non conosceva la lingua italiana e non aveva svolto alcuna attività lavorativa in Italia, come risulta dal verbale di udienza presidenziale, ove la convenuta veniva sentita con l'ausilio di un mediatore culturale, nonché dalle relazioni della comunità
e delle UVMD depositate da parte convenuta;
considerato che
la convenuta fosse sostanzialmente priva di una capacità lavorativa spendibile in Italia, non conoscendo nemmeno la lingua e trovandosi in una condizione di fragilità psicofisica, in sede presidenziale le era stato riconosciuto un assegno di € 500,00 mensili.
In corso di causa, la quantificazione veniva aumentata ad € 750,00 mensili su istanza della convenuta, la quale aveva chiesto sul punto una modifica allegando che il Servizio Sociale del Comune di Padova, che si era fatto carico della retta per l'accoglienza presso la comunità in considerazione dello stato di emergenza della SI.ra nel 2022, non avrebbe più potuto sostenere i costi necessari sia al suo CP_1
inserimento in comunità, sia al percorso di graduale autonomizzazione sociale e lavorativa per lei previsto (lezioni di alfabetizzazione, corso della scuola secondaria di primo grado, con successiva progettualità di frequentare il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario).
In tale sede, il contributo veniva aumentato sulla base dei seguenti elementi: la non imputabilità alla convenuta del mancato reperimento di una soluzione lavorativa e la necessità di proseguire i percorsi intrapresi, funzionali alla sua salute e al suo inserimento in società proprio per rendersi autonoma;
la vigenza della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti della SI.ra , con prescrizione CP_1 di non allontanarsi dal territorio della Regione del Veneto senza autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria (e non più nell'ambito del Comune di Padova), proprio al fine di consentire più agevolmente la partecipazione alle attività organizzate dalla comunità (cfr. ordinanza confermativa della misura di sicurezza del 18.12.2023 sub doc. 57 parte attrice); la possibilità, in capo al marito tenendo conto della situazione economica emergente dagli atti, di corrispondere mensilmente una somma maggiore rispetto a quella prevista in sede presidenziale (cfr. ordinanza Giudice istruttore del
5.9.2025).
Nella medesima sede, il Giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale formulate dalle parti, in quanto relative a fatti irrilevanti ai fini della decisione e rigettava gli ordini di esibizione documentale formulati dalla convenuta, ritenendo la documentazione agli atti sulla situazione economica delle parti esaustiva ai fini della decisione, salvo l'ordine a parte attrice di produrre le dichiarazioni dei redditi e la percezione degli assegni vitalizi nel 2024 e, a parte convenuta, buste paga ed eventuali contratti di lavoro che potessero medio tempore sopraggiungere.
pagina 5 di 8 Premesso che il Collegio condivide, anche in punto di motivazione, i provvedimenti istruttori sopra richiamati, si osserva che la situazione della convenuta è ulteriormente mutata rispetto all'ordinanza di modifiche sopra richiamata.
La SI.ra , che attualmente ha 26 anni, dal luglio del 2024 ha sottoscritto un contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato con la Fondazione Opera Immacolata Concezione, con la qualifica di “operatore generico di assistenza”; il contratto è stato prorogato rispetto all'originario termine previsto, per la durata complessiva di un anno (cfr. docc. 30 e 31 convenuta).
In tale periodo, la convenuta ha percepito uno stipendio medio di circa € 850,00/900,00 mensili, sostenendo la spesa di € 250,00 di compartecipazione alla retta della comunità di accoglienza, che le ha chiesto tale contribuzione a seguito dell'aumento dell'assegno corrisposto dal marito;
dall'aprile del
2023, la SI.ra si trova presso struttura di sgancio (cfr. doc. 29 convenuta) ed è pacificamente CP_1
venuta meno la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Con riferimento, invece, alla situazione economica dell'attore, dall'ultima Certificazione Unica agli atti risulta che egli percepisca redditi esenti, quale pensionato e vittima di terrorismo, per € 29.191,76 (cfr. doc. 83 attore); egli è comproprietario, insieme al padre e al fratello di tre immobili (per le quote di 1/3
e 1/9) ricevendo, dalla locazione di uno di questi (cfr. doc. 54), redditi pro quota derivanti dai canoni di locazione tra € 100 ed € 250,00 mensili calcolati su dodici mensilità, come da dichiarazioni dei redditi agli atti.
Sin dalla fase presidenziale è stato inoltre evidenziato che il SI. percepisce due assegni vitalizi, Pt_1 di € 500,00 ed € 1.033,00 mensili con decorrenza dal 2009; ora, per quanto la difesa del SI. non Pt_1
abbia depositato documentazione aggiornata su tali assegni, dal doc. 5 emerge che i relativi importi erano stati stabiliti con decorrenza dal 2009 e sono soggetti a perequazione automatica, di talché è evidente che le somme ivi indicate debbano considerarsi ad oggi aumentate;
già in sede presidenziale era stata valutata la percezione da parte dell'attore, nel 2021, di € 37.000,00 a titolo di arretrati, atteso il ridotto importo percepito negli anni precedenti (cfr. docc. 14, 15 e 16 ricorso); infine, l'attore è proprietario di un furgone, come da visura allegata dalla convenuta.
Tanto premesso, si rileva che la convenuta in memoria di replica ha dedotto che la SI.ra ha CP_1
avuto delle ricadute sul piano della salute, a causa di una deflessione del tono dell'umore che ha comportato un aumento della terapia e un periodo di riposo dal lavoro, producendo la relativa documentazione.
pagina 6 di 8 Ora, non vi è bisogno di considerare tali documenti (prodotti al di fuori del contraddittorio) ai fini della valutazione della capacità lavorativa della convenuta, che deve in ogni caso tenere in considerazione
“ogni fattore individuale e ambientale” del soggetto richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 24049/2021); in altri termini, è già noto che la SI.ra stia seguendo una terapia farmacologica ed è in carico al CSM, CP_1
ciò che senza dubbio condiziona la sua capacità lavorativa.
Per quanto il lavoro da lei prestato non possa rappresentare una stabilizzazione economica, idonea di per sé a garantirle sin da ora di essere autonoma, lo svolgimento di attività retribuita per € 850,00 mensili per un anno è circostanza quantomeno indicativa di una capacità di guadagno, conforme alla formazione che ella sta acquisendo e che, in corso di causa, era stata invece considerata sostanzialmente nulla.
Sempre ai fini della quantificazione, occorre poi considerare che la disparità reddituale tra coniugi è chiaramente rilevante, ma non costituisce l'unico criterio cui attenersi nella valutazione in esame.
Ed infatti, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n.25618/2007); recentemente, con riferimento ai matrimoni di durata molto contenuta, la Cassazione ha anche specificato che, se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude, di per sé, il diritto all'assegno, quest'ultimo potrebbe anche essere escluso, in caso di mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. Cass. n. 16737/2018; Cass. n.
20507/2024).
Nel caso di specie, si ritiene che l'affectio coniugalis si fosse costituita tra le parti, considerandosi il progetto per la moglie di trasferirsi in Italia dalla Tanzania con il marito e tenendo conto delle fotografie e della corrispondenza prodotte da parte attrice, da cui emerge la sussistenza di una comunione di affetti;
nondimeno, la breve durata del matrimonio, di appena undici mesi, rappresenta un dato importante ai fini della quantificazione, anche perché tale arco temporale è incompatibile con il godimento di un consolidato tenore di vita matrimoniale che, peraltro, non era nemmeno agiato.
La coppia viveva infatti in locazione con un canone di € 350,00 mensili, faceva molto sport all'aria aperta in autonomia e gli spostamenti per viaggi erano spesso in furgone e in luoghi vicini alla loro residenza (la prenotazione del viaggio in Thailandia, mai realizzato, di per sé non può certo rappresentare prova di un tenore di vita elevato).
Tenendo conto di tutte le circostanze sopra esposte, pertanto, il Collegio stima congruo porre definitivamente a carico di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, PA
pagina 7 di 8 annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza trattandosi di decisione assunta all'esito dell'istruttoria.
3.
Venendo alle spese di lite, considerate le ragioni della decisione, la quantificazione richiesta dalla convenuta e la domanda subordinata di parte attrice, si stima congruo compensare le spese del giudizio.
Il difetto del presupposto della soccombenza in capo alla convenuta esclude la valutazione della domanda formulata da controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né si ravvisano elementi di mala fede o colpa grave nella sua condotta processuale ai fini delle statuizioni ex art. 136 D.P.R. 115/2002 sollecitate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dispone che corrisponda a , a titolo di assegno di PA Controparte_1
mantenimento, la somma di € 500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 23 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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