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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 05/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 387/2022
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli alla via Benedetto
Cariteo n. 8 è elettivamente domiciliato;
Appellante principale-Appellato incidentale
E
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n.1, in persona del Controparte_1 procuratore e legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Roberto Pessi e dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace sito in Napoli, Via Duomo,152; Appellato principale-Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della dal 1.9.2007 con contratto a tempo indeterminato, Controparte_1 attualmente inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria, aveva dedotto di essere impiegato con ruolo tecnico e, pur svolgendo almeno dal 1.1.2009 mansioni riconducibili alla qualifica di
“specialista di attività tecniche integrate” rientranti nel superiore 5° livello, la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento.
Aveva pertanto adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel livello 5° con la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, con la condanna della società convenuta al riconoscimento della qualifica rivendicata nonché al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, da quantificarsi in separato giudizio.
Nel resistere alla domanda, la società aveva eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti;
nel merito aveva evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda e la correttezza dell'inquadramento ricevuto dal lavoratore. Aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 4745/2021 pubblicata il 7.9.2021, il Tribunale adito, ritenuta la parziale fondatezza delle ragioni esposte in ricorso, ha accolto la domanda per quanto di ragione e così statuito: “1) In accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore con la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate” a far data dal 1.01.2009 e, per l'effetto, condanna la resistente ad attribuire al ricorrente la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, con la suddetta decorrenza;
2) Condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra il livello posseduto e quello spettante a decorrere dal 14.11.2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
Con tempestivo ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 2.3.2022, il lavoratore ha proposto appello parziale, nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il periodo antecedente al 14.11.2013. Ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro ed ha chiesto il riconoscimento, a far data dal
1.1.2009, ovvero dalla diversa data ritenuta di Giustizia, delle differenze retributive e contributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° livello richiesto con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle stesse, da quantificarsi in separato giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha argomentato nel merito sull'infondatezza della pretesa attorea. Ha invocato il rigetto integrale della domanda di primo grado. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note scritte dalle parti costituite e alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
1.L'appello incidentale, da esaminarsi logicamente in via preliminare, va rigettato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in precedenti decisioni rese in analoghe controversie tra le parti, allegate anche in atti.
Va premesso che il ricorrente aveva dedotto di essere dipendente della convenuta dal 2007, attualmente inquadrato nel livello 4° del CCNL delle Telecomunicazioni;
di occuparsi, dopo vari percorsi formativi, sin dal gennaio 2009, in maniera costante e continuativa, della installazione presso i clienti di impianti, apparati, servizi e prodotti, esercizio, manutenzione della rete fissa e quella dati (internet), della configurazione e riconfigurazione dei software (modem, router, Pc del cliente per installare servizi e prodotti), risoluzione di guasti e/o anomalie su prodotti e sistemi;
di operare dalla Centrale alla rete e fino al cliente finale, per gestione guasti, installazione impianti, attivazione servizi legati alla tecnologia dati e fonia. Aveva precisato che, da sempre aggiornato sulle nuove tecnologie mediante corsi in aula o on the job, opera su impianti di ultima generazione spaziando dagli impianti di fonia a quelli dati
(internet) di qualsiasi tipo e genere;
che tale variegata attività – che può esplicarsi tanto nella costituzione di collegamenti o riparazione e manutenzione degli stessi, tanto nel collaudo di impianti ed apparati trasmissivi, ovvero nella manutenzione e riparazione di guasti di apparati
ROUTER ADSL e VDSL/EVDSL per servizi FTTCab e per i servizi VPBX/ADSL e
VPBX/FTTCab – richiede la conoscenza ed il costante aggiornamento nell'ambito delle tecnologie ADSL, delle linee dati, dell'ICT; che nell'esercizio delle sue mansioni, svolte sia a favore della clientela privata che presso i clienti business e TOP (come Istituti di credito, P.A., le grandi aziende, la Lottomatica, etc), utilizza apparecchi di ultima generazione quale PC portatile, smartphone, modem, strumenti più o meno sofisticati di misura e diagnosi per i singoli apparati di rete.
Aveva rilevato che, conformemente all'evoluzione della tecnologia, veniva introdotta la figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”, figura professionale inserita con il CCNL del 3/12/2005 (art. 23), rientrante tra i profili inquadrabili nel 5° livello, che si differenzia dallo
“Specialista di attività tecniche” di cui al 4° livello di inquadramento proprio per la conoscenza della tecnologia ADSL, delle linee dati, dell'ICT (Information Communication Technology) in generale. Aveva sostenuto la riconducibilità al livello superiore delle mansioni in concreto svolte.
La società sostiene l'erroneità della decisione per avere accolto la domanda di inquadramento superiore nel 5° livello, addirittura dal gennaio 2009, sulla base di una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che erano generiche ed inidonee, e del CCNL di riferimento. Ha osservato che il ricorrente, assunto nel settembre 2007 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 42 mesi ed inquadramento al 2° livello del CCNL di settore, nel mese di aprile 2011 è stato inquadrato al 3° livello con la qualifica di “Addetto ad attività tecniche”, solo in data 1.3.2014 è stato inquadrato al 4° livello con mansioni di “Specialista di attività tecniche” e ha ottenuto il ruolo di Tecnico on field solo dal febbraio 2016; che è stato formato per intervenire sia sui servizi di telefonia tradizionale (RTG) che per il servizio dati inteso come Adsl, VDSL, EVDSL, linee dati a 2 Mbit/s, installazione e manutenzione di ONU CAB;
che come ogni Tecnico on Field, ha prestato e presta la propria attività singolarmente, e non in coppia (o in squadra) con colleghi.
La società ha ribadito che le mansioni svolte rientravano nel 4° livello rivestito, e comunque nei livelli di volta in volta riconosciuti, e ha contestato il livello di autonomia e il contenuto specialistico che avrebbe accompagnato le attività svolte dal ricorrente, sostanzialmente ordinarie e ripetitive, guidate dai protocolli e dalle procedure telematiche fornite dall'azienda.
Il Collegio reputa invece corretto il riconoscimento del superiore inquadramento, così come avvenuto per altri cd. tecnici on field, svolgenti mansioni analoghe a quelle dell'appellato incidentale, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Ed invero l'istruttoria svolta in primo grado, analiticamente esaminata dal primo giudice con il dovuto grado di attendibilità, ha appurato che i compiti svolti dal lavoratore non si sostanziavano solo nella risoluzione delle anomalie (malfunzionamenti o guasti), come previsto per il tecnico di
4° livello, ma anche nello svolgimento di interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, con specifiche competenze di ICT (Information Comunication Tecnology), attività questa tipica del livello superiore e precisamente della figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”.
Come evidenziato e sintetizzato nella sentenza appellata i testi escussi ( e Tes_1 [...]
, colleghi di lavoro del ricorrente nel periodo oggetto di causa;
cfr. anche Tes_2 [...]
e ) hanno riferito che il ricorrente riceveva un gestionale ogni giorno Tes_3 Testimone_4 sul proprio palmare, con l'indicazione dell'intervento da svolgere: individuazione del guasto con gli strumenti in dotazione e riparazione, attivazione linee, realizzazione impianto fibra o ADSL e relativa manutenzione presso clienti privati e business, installazione e configurazione di modem e dei dispositivi privati ad esso connessi, collaudo delle operazioni svolte. Secondo le deposizioni il ricorrente aveva ricevuto formazione in aula e in affiancamento per svolgere tale attività (cfr. testi e ); inoltre poteva avvalersi di applicativi e protocolli/procedure forniti dalla Tes_1 Tes_4 azienda nell'esecuzione dei compiti assegnati e dei servizi presso la clientela ma in ogni caso le attività svolte sono prive di carattere ripetitivo, rimangono di contenuto altamente specialistico ed applicative di competenze tecniche innovative. Infine, la prova ha acclarato l'avvenuto svolgimento delle attività presso il cliente finale con autonomia operativa.
Il 4° livello del CCNL Telecomunicazioni posseduto dal lavoratore attribuisce la qualifica di
“specialista di attività tecniche” ai lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza
e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Il profilo dell' “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche” è così descritto
“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Diversamente, il 5° livello reclamato comprende “le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Esso include il tecnico on field, con profilo professionale di “Specialista di attività tecniche integrate”. Come previsto dal CCNL applicato, appartiene a tale profilo il “Lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza di specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione del software)”. E' pacifico tra le parti che le attività svolte dalla figura professionale di tecnico on field possono presentare gradi di autonomia e specializzazione alquanto diversi ed in tal senso si giustifica l'inquadramento nei diversi livelli previsti dalla declaratoria contrattuale.
Ciò che contraddistingue la declaratoria dello “Specialista di attività tecniche integrate” (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone
- come prescritto dal CCNL - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in
Information Communication Technology-ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica che su linea dati (servizi integrati).
Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° livello riconosciuto dall'azienda, comporta: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie (4° liv.) ma anche alla attivazione e assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di ITC, per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza (4° liv.); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale.
Sul punto, si osserva che le parti collettive hanno valorizzato lo svolgimento delle attività presso il cliente finale evidentemente perché oggettivamente indicativo di un più elevato livello di professionalità; che esse non hanno individuato una tipologia particolare di cliente finale che, pertanto, può essere tanto un'abitazione privata quanto ad esempio una banca o un ospedale;
che l'acronimo ICT implica l'operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, id est sulla linea telefonica e linea dati;
che la configurazione e riconfigurazione dei software deve essere evidentemente rapportata al tipo di attività in questione.
Orbene, a fronte delle analitiche allegazioni delle mansioni contenute nel ricorso introduttivo, la contestazione della società non ha riguardato il fatto - che può quindi ritenersi pacifico - che il lavoratore operi sia sulla linea tradizionale sia su quella moderna integrata (linea dati o internet), che provveda in autonomia ad interventi di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, come confermato anche dai testi escussi.
Del resto, come sopra precisato, la declaratoria contrattuale non richiede una autonomia decisionale, ma una adeguata autonomia, che è sempre una autonomia di tipo tecnico ed operativo, per cui non possono condividersi le censure della in proposito;
l'elevata CP_1 specializzazione è inoltre il frutto delle competenze acquisite anche attraverso percorsi formativi e/o mediante affiancamento, non negati dalla società.
2. E', invece, fondato l'appello principale sulla prescrizione, che il primo giudice ha ritenuto che potesse decorrere in corso di rapporto di lavoro, prendendo in considerazione – quale primo atto interruttivo - la messa in mora del 14.11.2018 e limitando quindi la condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 14.11.2013 (fatto salvo il diritto al superiore inquadramento dal 1.1.2009 soggetto al termine decennale di prescrizione).
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte, nella recente sentenza n. 26246 del 2022 ha affermato il seguente principio: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr., di recente, anche Cass Ordinanza n. 18008 del 2024 e Ordinanza n. 16069 del 2024).
La Corte di Cassazione ha osservato che “
7. occorre verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto dell'odierna controversia, una volta che si dia atto del superamento, per effetto delle significative riforme sopravvenute, della esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 l. 300/1970, che detta stabilità ha garantito con la rimozione degli effetti di un'illegittima risoluzione del rapporto (come illustrato al superiore p.to 4).
7.1. Non è dubbio che le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 92 del 2012, e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, all'art.18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento
a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero
“attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in motivazione, p.to 9.2).
Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il giudice deve, come è noto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (bene esemplificato, in particolare da: Cass. 9 maggio
2019, n. 12365, in motivazione, al p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad una valutazione più articolata in ordine alla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo), rispetto al periodo precedente;
specialmente, accertando se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012 “modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo” (così: Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 8). Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve quindi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”): dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal quinto comma dell'art. 18, “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale” (ancora Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 10.). 7.2. Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4
d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo.
Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza
“manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59).
Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”… 8. Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro.
Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega
l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico. Non costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d'appello di BR (dal secondo capoverso di pg. 5 al terz'ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, primo comma), tanto con il
d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, primo comma), per il licenziamento (non tanto discriminatorio, impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza;
ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453)… Ebbene, esso rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. Sentenza n. 26246 del 2022 cit.).
Con riferimento al caso in esame, poiché all'entrata in vigore della legge OR (18 luglio 2012) il credito (risalente a gennaio 2009) non era prescritto ed essendo il rapporto di lavoro ancora in corso alla data della domanda, va escluso che sia maturata la prescrizione quinquennale, dovendosi riconoscere – in parziale riforma della gravata sentenza - le differenze retributive in favore del lavoratore sin dal 1.1.2009.
Le spese del presente grado vanno poste interamente a carico di in base al Controparte_1 principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Sussistono per l'appellante incidentale i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- CP_1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_2 differenze retributive sin dall'1.1.2009 per il titolo di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
-rigetta l'appello incidentale;
-condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1984,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante incidentale Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
[...] norma del comma 1-bis del medesmo art. 13, se dovuto.
Napoli, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 05/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 387/2022
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli alla via Benedetto
Cariteo n. 8 è elettivamente domiciliato;
Appellante principale-Appellato incidentale
E
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n.1, in persona del Controparte_1 procuratore e legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Roberto Pessi e dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace sito in Napoli, Via Duomo,152; Appellato principale-Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della dal 1.9.2007 con contratto a tempo indeterminato, Controparte_1 attualmente inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria, aveva dedotto di essere impiegato con ruolo tecnico e, pur svolgendo almeno dal 1.1.2009 mansioni riconducibili alla qualifica di
“specialista di attività tecniche integrate” rientranti nel superiore 5° livello, la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento.
Aveva pertanto adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel livello 5° con la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, con la condanna della società convenuta al riconoscimento della qualifica rivendicata nonché al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, da quantificarsi in separato giudizio.
Nel resistere alla domanda, la società aveva eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti;
nel merito aveva evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda e la correttezza dell'inquadramento ricevuto dal lavoratore. Aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 4745/2021 pubblicata il 7.9.2021, il Tribunale adito, ritenuta la parziale fondatezza delle ragioni esposte in ricorso, ha accolto la domanda per quanto di ragione e così statuito: “1) In accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore con la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate” a far data dal 1.01.2009 e, per l'effetto, condanna la resistente ad attribuire al ricorrente la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, con la suddetta decorrenza;
2) Condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra il livello posseduto e quello spettante a decorrere dal 14.11.2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
Con tempestivo ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 2.3.2022, il lavoratore ha proposto appello parziale, nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il periodo antecedente al 14.11.2013. Ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro ed ha chiesto il riconoscimento, a far data dal
1.1.2009, ovvero dalla diversa data ritenuta di Giustizia, delle differenze retributive e contributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° livello richiesto con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle stesse, da quantificarsi in separato giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha argomentato nel merito sull'infondatezza della pretesa attorea. Ha invocato il rigetto integrale della domanda di primo grado. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note scritte dalle parti costituite e alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
1.L'appello incidentale, da esaminarsi logicamente in via preliminare, va rigettato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in precedenti decisioni rese in analoghe controversie tra le parti, allegate anche in atti.
Va premesso che il ricorrente aveva dedotto di essere dipendente della convenuta dal 2007, attualmente inquadrato nel livello 4° del CCNL delle Telecomunicazioni;
di occuparsi, dopo vari percorsi formativi, sin dal gennaio 2009, in maniera costante e continuativa, della installazione presso i clienti di impianti, apparati, servizi e prodotti, esercizio, manutenzione della rete fissa e quella dati (internet), della configurazione e riconfigurazione dei software (modem, router, Pc del cliente per installare servizi e prodotti), risoluzione di guasti e/o anomalie su prodotti e sistemi;
di operare dalla Centrale alla rete e fino al cliente finale, per gestione guasti, installazione impianti, attivazione servizi legati alla tecnologia dati e fonia. Aveva precisato che, da sempre aggiornato sulle nuove tecnologie mediante corsi in aula o on the job, opera su impianti di ultima generazione spaziando dagli impianti di fonia a quelli dati
(internet) di qualsiasi tipo e genere;
che tale variegata attività – che può esplicarsi tanto nella costituzione di collegamenti o riparazione e manutenzione degli stessi, tanto nel collaudo di impianti ed apparati trasmissivi, ovvero nella manutenzione e riparazione di guasti di apparati
ROUTER ADSL e VDSL/EVDSL per servizi FTTCab e per i servizi VPBX/ADSL e
VPBX/FTTCab – richiede la conoscenza ed il costante aggiornamento nell'ambito delle tecnologie ADSL, delle linee dati, dell'ICT; che nell'esercizio delle sue mansioni, svolte sia a favore della clientela privata che presso i clienti business e TOP (come Istituti di credito, P.A., le grandi aziende, la Lottomatica, etc), utilizza apparecchi di ultima generazione quale PC portatile, smartphone, modem, strumenti più o meno sofisticati di misura e diagnosi per i singoli apparati di rete.
Aveva rilevato che, conformemente all'evoluzione della tecnologia, veniva introdotta la figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”, figura professionale inserita con il CCNL del 3/12/2005 (art. 23), rientrante tra i profili inquadrabili nel 5° livello, che si differenzia dallo
“Specialista di attività tecniche” di cui al 4° livello di inquadramento proprio per la conoscenza della tecnologia ADSL, delle linee dati, dell'ICT (Information Communication Technology) in generale. Aveva sostenuto la riconducibilità al livello superiore delle mansioni in concreto svolte.
La società sostiene l'erroneità della decisione per avere accolto la domanda di inquadramento superiore nel 5° livello, addirittura dal gennaio 2009, sulla base di una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che erano generiche ed inidonee, e del CCNL di riferimento. Ha osservato che il ricorrente, assunto nel settembre 2007 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 42 mesi ed inquadramento al 2° livello del CCNL di settore, nel mese di aprile 2011 è stato inquadrato al 3° livello con la qualifica di “Addetto ad attività tecniche”, solo in data 1.3.2014 è stato inquadrato al 4° livello con mansioni di “Specialista di attività tecniche” e ha ottenuto il ruolo di Tecnico on field solo dal febbraio 2016; che è stato formato per intervenire sia sui servizi di telefonia tradizionale (RTG) che per il servizio dati inteso come Adsl, VDSL, EVDSL, linee dati a 2 Mbit/s, installazione e manutenzione di ONU CAB;
che come ogni Tecnico on Field, ha prestato e presta la propria attività singolarmente, e non in coppia (o in squadra) con colleghi.
La società ha ribadito che le mansioni svolte rientravano nel 4° livello rivestito, e comunque nei livelli di volta in volta riconosciuti, e ha contestato il livello di autonomia e il contenuto specialistico che avrebbe accompagnato le attività svolte dal ricorrente, sostanzialmente ordinarie e ripetitive, guidate dai protocolli e dalle procedure telematiche fornite dall'azienda.
Il Collegio reputa invece corretto il riconoscimento del superiore inquadramento, così come avvenuto per altri cd. tecnici on field, svolgenti mansioni analoghe a quelle dell'appellato incidentale, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Ed invero l'istruttoria svolta in primo grado, analiticamente esaminata dal primo giudice con il dovuto grado di attendibilità, ha appurato che i compiti svolti dal lavoratore non si sostanziavano solo nella risoluzione delle anomalie (malfunzionamenti o guasti), come previsto per il tecnico di
4° livello, ma anche nello svolgimento di interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, con specifiche competenze di ICT (Information Comunication Tecnology), attività questa tipica del livello superiore e precisamente della figura dello “Specialista di attività tecniche integrate”.
Come evidenziato e sintetizzato nella sentenza appellata i testi escussi ( e Tes_1 [...]
, colleghi di lavoro del ricorrente nel periodo oggetto di causa;
cfr. anche Tes_2 [...]
e ) hanno riferito che il ricorrente riceveva un gestionale ogni giorno Tes_3 Testimone_4 sul proprio palmare, con l'indicazione dell'intervento da svolgere: individuazione del guasto con gli strumenti in dotazione e riparazione, attivazione linee, realizzazione impianto fibra o ADSL e relativa manutenzione presso clienti privati e business, installazione e configurazione di modem e dei dispositivi privati ad esso connessi, collaudo delle operazioni svolte. Secondo le deposizioni il ricorrente aveva ricevuto formazione in aula e in affiancamento per svolgere tale attività (cfr. testi e ); inoltre poteva avvalersi di applicativi e protocolli/procedure forniti dalla Tes_1 Tes_4 azienda nell'esecuzione dei compiti assegnati e dei servizi presso la clientela ma in ogni caso le attività svolte sono prive di carattere ripetitivo, rimangono di contenuto altamente specialistico ed applicative di competenze tecniche innovative. Infine, la prova ha acclarato l'avvenuto svolgimento delle attività presso il cliente finale con autonomia operativa.
Il 4° livello del CCNL Telecomunicazioni posseduto dal lavoratore attribuisce la qualifica di
“specialista di attività tecniche” ai lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza
e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Il profilo dell' “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche” è così descritto
“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Diversamente, il 5° livello reclamato comprende “le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Esso include il tecnico on field, con profilo professionale di “Specialista di attività tecniche integrate”. Come previsto dal CCNL applicato, appartiene a tale profilo il “Lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza di specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione del software)”. E' pacifico tra le parti che le attività svolte dalla figura professionale di tecnico on field possono presentare gradi di autonomia e specializzazione alquanto diversi ed in tal senso si giustifica l'inquadramento nei diversi livelli previsti dalla declaratoria contrattuale.
Ciò che contraddistingue la declaratoria dello “Specialista di attività tecniche integrate” (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone
- come prescritto dal CCNL - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in
Information Communication Technology-ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica che su linea dati (servizi integrati).
Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° livello riconosciuto dall'azienda, comporta: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie (4° liv.) ma anche alla attivazione e assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di ITC, per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza (4° liv.); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale.
Sul punto, si osserva che le parti collettive hanno valorizzato lo svolgimento delle attività presso il cliente finale evidentemente perché oggettivamente indicativo di un più elevato livello di professionalità; che esse non hanno individuato una tipologia particolare di cliente finale che, pertanto, può essere tanto un'abitazione privata quanto ad esempio una banca o un ospedale;
che l'acronimo ICT implica l'operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, id est sulla linea telefonica e linea dati;
che la configurazione e riconfigurazione dei software deve essere evidentemente rapportata al tipo di attività in questione.
Orbene, a fronte delle analitiche allegazioni delle mansioni contenute nel ricorso introduttivo, la contestazione della società non ha riguardato il fatto - che può quindi ritenersi pacifico - che il lavoratore operi sia sulla linea tradizionale sia su quella moderna integrata (linea dati o internet), che provveda in autonomia ad interventi di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, come confermato anche dai testi escussi.
Del resto, come sopra precisato, la declaratoria contrattuale non richiede una autonomia decisionale, ma una adeguata autonomia, che è sempre una autonomia di tipo tecnico ed operativo, per cui non possono condividersi le censure della in proposito;
l'elevata CP_1 specializzazione è inoltre il frutto delle competenze acquisite anche attraverso percorsi formativi e/o mediante affiancamento, non negati dalla società.
2. E', invece, fondato l'appello principale sulla prescrizione, che il primo giudice ha ritenuto che potesse decorrere in corso di rapporto di lavoro, prendendo in considerazione – quale primo atto interruttivo - la messa in mora del 14.11.2018 e limitando quindi la condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 14.11.2013 (fatto salvo il diritto al superiore inquadramento dal 1.1.2009 soggetto al termine decennale di prescrizione).
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte, nella recente sentenza n. 26246 del 2022 ha affermato il seguente principio: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr., di recente, anche Cass Ordinanza n. 18008 del 2024 e Ordinanza n. 16069 del 2024).
La Corte di Cassazione ha osservato che “
7. occorre verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto dell'odierna controversia, una volta che si dia atto del superamento, per effetto delle significative riforme sopravvenute, della esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 l. 300/1970, che detta stabilità ha garantito con la rimozione degli effetti di un'illegittima risoluzione del rapporto (come illustrato al superiore p.to 4).
7.1. Non è dubbio che le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 92 del 2012, e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, all'art.18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento
a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero
“attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in motivazione, p.to 9.2).
Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il giudice deve, come è noto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (bene esemplificato, in particolare da: Cass. 9 maggio
2019, n. 12365, in motivazione, al p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad una valutazione più articolata in ordine alla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo), rispetto al periodo precedente;
specialmente, accertando se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012 “modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo” (così: Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 8). Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve quindi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”): dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal quinto comma dell'art. 18, “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale” (ancora Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 10.). 7.2. Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4
d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo.
Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza
“manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59).
Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”… 8. Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro.
Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega
l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico. Non costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d'appello di BR (dal secondo capoverso di pg. 5 al terz'ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, primo comma), tanto con il
d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, primo comma), per il licenziamento (non tanto discriminatorio, impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza;
ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453)… Ebbene, esso rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. Sentenza n. 26246 del 2022 cit.).
Con riferimento al caso in esame, poiché all'entrata in vigore della legge OR (18 luglio 2012) il credito (risalente a gennaio 2009) non era prescritto ed essendo il rapporto di lavoro ancora in corso alla data della domanda, va escluso che sia maturata la prescrizione quinquennale, dovendosi riconoscere – in parziale riforma della gravata sentenza - le differenze retributive in favore del lavoratore sin dal 1.1.2009.
Le spese del presente grado vanno poste interamente a carico di in base al Controparte_1 principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Sussistono per l'appellante incidentale i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- CP_1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_2 differenze retributive sin dall'1.1.2009 per il titolo di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
-rigetta l'appello incidentale;
-condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1984,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante incidentale Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
[...] norma del comma 1-bis del medesmo art. 13, se dovuto.
Napoli, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano