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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/03/2025, assunto in decisione in data 21/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PETRONE ANNA FRANCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
c.f. ) nato nella FEDERAZIONE RUSSA il 03/01/1986, Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato SAIA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e del sig. mandando alla Parte_1 Parte_2 cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza agli Ufficiali di Stato Civile dei rispettivi pagina 1 di 7 Comuni di residenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 5 marzo 2025 che si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano per l'affido condiviso della figlia minore (C.F. ), Per_1 C.F._3 con collocamento prevalente presso la madre ove risiede;
3) la casa coniugale sita in Paderno Dugnano alla Via Sabotino n. 7/10, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata con i mobili che l'arredano alla signora che vi vivrà con la figlia;
Pt_1 Pt_1
4) Il signor i è trasferito dalla casa coniugale dal luglio 2024 e attualmente ha in affitto una stanza Pt_2 in un appartamento in condivisione con altre persone sito in Desio alla Via Giacomo Matteotti n. 37 per la quale paga un canone mensile di € 400,00;
5) Il signor 'impegna a ritirare gli effetti personali ancora rimasti presso la cantina dell'abitazione Pt_2 coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, scaduto tale termine la signora si Pt_1 ritiene libera di sbarazzarsi dei suddetti effetti personali;
6) Il signor s'impegna, sin d'ora, a intraprendere un percorso psichiatrico- psicoterapeutico di Pt_2 sostegno presso un centro abilitato o un professionista, dandone ai legali delle parti formale comunicazione periodica di attestazione della frequentazione;
7) Le parti così regolamentano il diritto di visita della figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori,
Per_1 il padre potrà vedere e stare con la figlia tutte le domeniche per un minino di 3 ore prelevando la
Per_1 figlia dalla casa coniugale e ivi riportandola al termine della visita con possibilità di pranzare con la figlia;
in caso di impegni e/o impedimenti di ciascuno dei genitori che dovranno essere immediatamente comunicati all'altro genitore o di impegni e/o impedimenti della figlia a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Per_1 malattia della bambina, impegni scolastici o ludici etc, il padre potrà vedere e stare con la figlia in
Per_1 un'altra giornata indicativamente il sabato pomeriggio verso le 16.00 per riportarla alle 19.00 o anche infrasettimanale dopo la scuola, ove compatibile con gli orari di lavoro e le trasferte del papà, che i genitori stabiliranno di comune accordo per tempo onde poter fissare un minimo di organizzazione,
Le parti convengono che le visite del padre con la figlia dovranno svolgersi fuori dalla casa coniugale.
8) durante le Festività Natalizie il padre terrà con sè il 25 dicembre o il 1° gennaio ad anni alterni a Per_1 partire dalla tarda mattinata pranzando con la figlia e riportandola a casa la sera entro le 16,00 la stessa cosa avverrà per le vacanze Pasquale in cui, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo con il papà che la preleverà a metà mattina e la riporterà a casa entro le 16,00. Il suddetto diritto di visita potrà essere diversamente stabilito dai genitori in accordo tra loro nel caso di viaggi durante le vacanze di Natale e Pasqua;
9) durante i ponti scolastici il padre potrà tenere con sé la figlia per un minimo di tre ore, sempre concordandole previamente con la madre;
il padre potrà inoltre stare con la figlia e partecipare alla eventuale pagina 2 di 7 festicciola, ove organizzata con compagni e amici nel giorno del suo compleanno previo accordo tra i genitori.
10) durante le vacanze scolastiche estive il Sig. potrà vedere e stare con la figlia recandosi Pt_2 Per_1 ove la minore soggiornerà per tre/quattro ore al giorno per un paio di giorni la settimana, previo accordo tra i genitori. Nel periodo di vacanze estive se la minore si trova in Sicilia presso i nonni materni, senza la presenza della mamma, il signor ovrà accordarsi per le suddette visite direttamente con la madre Pt_2
e queste avverranno non all'interno della casa dei nonni materni ma in lugo da concordare tra le parti;
La signora entro la fine di maggio comunicherà al signor a data di partenza e di rientro Pt_1 Pt_2 della bambina e la località ove soggiornerà. Per_1
11) le parti s'impegnano a rivedere il diritto di visita della figlia come sopra formulato, quando il Per_1 signor vrà terminato il percorso psichiatrico e psicoterapeutico con relativa attestazione da parte Pt_2 dell'ente che lo segue e comunque quando il signor avrà reperito un'abitazione propria ad uso Pt_2 esclusivo;
12) a titolo di mantenimento della figlia minore il Signor si obbliga a corrispondere alla Per_1 Pt_2 signora un importo mensile che viene stabilito secondo i seguenti scaglioni di reddito del signor Pt_1
Pt_2 da €. 900,00 a €. 1.200,00 mantenimento di €. 200,00; da €. 1.201, a €. 1.300,00 mantenimento di €. 250,00 da €. 1.301,00 ad €. 1.400,00 mantenimento di €. 300,00 da €. 1.401,00 ad €. 1.500,00 mantenimento di €. 350,00 da €. 1.501,00 ad €. 1.600,00 mantenimento di €. 400,00 da €. 1.601,00 ad €. 1.800,00 mantenimento di €. 450,00 da €. 1.801,00 ad €. 2.200,00 mantenimento di €. 500,00 va da sé che, nei mesi in attesa di erogazione della Naspi, il mantenimento dovrà essere garantito nella fascia minima.
L'importo titolo di mantenimento verrà versato al 15 di ogni mese tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo n. 1377/18 del 7.5.18 del
Tribunale di Monza che, siglato dalle parti, si allega al presente ricorso (doc. 3);
13) L'assegno unico che ad oggi ammonta ad euro 233,50 (duecentotrentatre/cinquanta) mensili verrà percepito in via esclusiva nella misura del 100% dalla signora Pt_1
14) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta d'identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia impegnandosi a non portare quest'ultima all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici;
pagina 3 di 7 15) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro e di essere economicamente autosufficienti.
CHIEDONO inoltre, che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche e previ incombenti di rito, di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio celebrato in Palermo il 5 ottobre Parte_2
2019, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte II S.A, n. 560 Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, come da estratto integrale di matrimonio (cfr. doc. 1); dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime seguenti condizioni:
- i coniugi concordano per l'affido condiviso della figlia minore (C.F. ), con Per_1 C.F._3 collocamento prevalente presso la madre ove risiede;
- la casa coniugale sita in Paderno Dugnano alla Via Sabotino n. 7/10, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata con i mobili che l'arredano alla signora che vi vivrà con la figlia;
Pt_1 Pt_1
- Il signor i è trasferito dalla casa coniugale dal luglio 2024 e attualmente ha in affitto una stanza in Pt_2 un appartamento in condivisione con altre persone sito in Desio alla Via Giacomo Matteotti n. 37 per la quale paga un canone mensile di € 400,00;
- Il signor s'impegna a ritirare gli effetti personali ancora rimasti presso la cantina dell'abitazione Pt_2 coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, scaduto tale termine la signora si Pt_1 ritiene libera di sbarazzarsi dei suddetti effetti personali;
- Il signor s'impegna, sin d'ora, a intraprendere un percorso psichiatrico- psicoterapeutico di Pt_2 sostegno presso un centro abilitato o un professionista, dandone ai legali delle parti formale comunicazione periodica di attestazione della frequentazione;
- Le parti così regolamentano il diritto di visita della figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori,
Per_1 il padre potrà vedere e stare con la figlia tutte le domeniche per un minino di 3 ore prelevando la
Per_1 figlia dalla casa coniugale e ivi riportandola al termine della visita con possibilità di pranzare con la figlia;
in caso di impegni e/o impedimenti di ciascuno dei genitori che dovranno essere immediatamente comunicati all'altro genitore o di impegni e/o impedimenti della figlia a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Per_1 malattia della bambina, impegni scolastici o ludici etc, il padre potrà vedere e stare con la figlia in
Per_1 un'altra giornata indicativamente il sabato pomeriggio verso le 16.00 per riportarla alle 19.00 o anche infrasettimanale dopo la scuola, ove compatibile con gli orari di lavoro e le trasferte del papà, che i genitori stabiliranno di comune accordo per tempo onde poter fissare un minimo di organizzazione, pagina 4 di 7 Le parti convengono che le visite del padre con la figlia dovranno svolgersi fuori dalla casa coniugale.
Durante le Festività Natalizie il padre terrà con sè il 25 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni a partire Per_1 dalla tarda mattinata pranzando con la figlia e riportandola a casa la sera entro le 16,00 la stessa cosa avverrà per le vacanze Pasquale in cui, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo con il papà che la preleverà a metà mattina e la riporterà a casa entro le 16,00. Il suddetto diritto di visita potrà essere diversamente stabilito dai genitori in accordo tra loro nel caso di viaggi durante le vacanze di Natale e Pasqua;
durante i ponti scolastici il padre potrà tenere con sé la figlia per un minimo di tre ore, sempre concordandole previamente con la madre;
il padre potrà inoltre stare con la figlia e partecipare alla eventuale festicciola, ove organizzata con compagni e amici nel giorno del suo compleanno previo accordo tra i genitori. durante le vacanze scolastiche estive il Sig. otrà vedere e stare con la figlia recandosi ove la Pt_2 Per_1 minore soggiornerà per tre/quattro ore al giorno per un paio di giorni la settimana, previo accordo tra i genitori. Nel periodo di vacanze estive se la minore si trova in Sicilia presso i nonni materni, senza la presenza della mamma, il signor dovrà accordarsi per le suddette visite direttamente con la madre e queste Pt_2 avverranno non all'interno della casa dei nonni materni ma in lugo da concordare tra le parti;
La signora entro la fine di maggio comunicherà al signor a data di partenza e di rientro Pt_1 Pt_2 della bambina e la località ove soggiornerà. Per_1
- le parti s'impegnano a rivedere il diritto di visita della figlia come sopra formulato, quando il signor Per_1 vrà terminato il percorso psichiatrico e psicoterapeutico con relativa attestazione da parte dell'ente Pt_2 che lo segue e comunque quando il signor vrà reperito un'abitazione propria ad uso esclusivo;
Pt_2
- a titolo di mantenimento della figlia minore il Signor i obbliga a corrispondere alla signora Per_1 Pt_2 un importo mensile che viene stabilito secondo i seguenti scaglioni di reddito del signor Pt_1 Pt_2 da €. 900,00 a €. 1.200,00 mantenimento di €. 200,00; da €. 1.201, a €. 1.300,00 mantenimento di €. 250,00 da €. 1.301,00 ad €. 1.400,00 mantenimento di €. 300,00 da €. 1.401,00 ad €. 1.500,00 mantenimento di €. 350,00 da €. 1.501,00 ad €. 1.600,00 mantenimento di €. 400,00 da €. 1.601,00 ad €. 1.800,00 mantenimento di €. 450,00 da €. 1.801,00 ad €. 2.200,00 mantenimento di €. 500,00 va da sé che, nei mesi in attesa di erogazione della Naspi, il mantenimento dovrà essere garantito nella fascia minima.
L'importo titolo di mantenimento verrà versato al 15 di ogni mese tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo n. 1377/18 del 7.5.18 del
Tribunale di Monza che, siglato dalle parti, si allega al presente ricorso (cfr. doc. 3); pagina 5 di 7 - l'assegno unico che ad oggi ammonta ad euro 233,50 (duecentotrentatre/cinquanta) mensili verrà percepito in via esclusiva nella misura del 100% dalla signora Pt_1
- le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta d'identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia impegnandosi a non portare quest'ultima all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici;
- i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro e di essere economicamente autosufficienti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 05.10.2019 a Palermo Parte_1 Parte_2
(PA);
- Dall'unione è nata la figlia (26.05.2021); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 21.05.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA), per le annotazioni di legge (atto n.
560, parte II, serie A, anno 2019); pagina 6 di 7 3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/03/2025, assunto in decisione in data 21/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PETRONE ANNA FRANCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
c.f. ) nato nella FEDERAZIONE RUSSA il 03/01/1986, Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato SAIA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e del sig. mandando alla Parte_1 Parte_2 cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza agli Ufficiali di Stato Civile dei rispettivi pagina 1 di 7 Comuni di residenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 5 marzo 2025 che si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano per l'affido condiviso della figlia minore (C.F. ), Per_1 C.F._3 con collocamento prevalente presso la madre ove risiede;
3) la casa coniugale sita in Paderno Dugnano alla Via Sabotino n. 7/10, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata con i mobili che l'arredano alla signora che vi vivrà con la figlia;
Pt_1 Pt_1
4) Il signor i è trasferito dalla casa coniugale dal luglio 2024 e attualmente ha in affitto una stanza Pt_2 in un appartamento in condivisione con altre persone sito in Desio alla Via Giacomo Matteotti n. 37 per la quale paga un canone mensile di € 400,00;
5) Il signor 'impegna a ritirare gli effetti personali ancora rimasti presso la cantina dell'abitazione Pt_2 coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, scaduto tale termine la signora si Pt_1 ritiene libera di sbarazzarsi dei suddetti effetti personali;
6) Il signor s'impegna, sin d'ora, a intraprendere un percorso psichiatrico- psicoterapeutico di Pt_2 sostegno presso un centro abilitato o un professionista, dandone ai legali delle parti formale comunicazione periodica di attestazione della frequentazione;
7) Le parti così regolamentano il diritto di visita della figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori,
Per_1 il padre potrà vedere e stare con la figlia tutte le domeniche per un minino di 3 ore prelevando la
Per_1 figlia dalla casa coniugale e ivi riportandola al termine della visita con possibilità di pranzare con la figlia;
in caso di impegni e/o impedimenti di ciascuno dei genitori che dovranno essere immediatamente comunicati all'altro genitore o di impegni e/o impedimenti della figlia a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Per_1 malattia della bambina, impegni scolastici o ludici etc, il padre potrà vedere e stare con la figlia in
Per_1 un'altra giornata indicativamente il sabato pomeriggio verso le 16.00 per riportarla alle 19.00 o anche infrasettimanale dopo la scuola, ove compatibile con gli orari di lavoro e le trasferte del papà, che i genitori stabiliranno di comune accordo per tempo onde poter fissare un minimo di organizzazione,
Le parti convengono che le visite del padre con la figlia dovranno svolgersi fuori dalla casa coniugale.
8) durante le Festività Natalizie il padre terrà con sè il 25 dicembre o il 1° gennaio ad anni alterni a Per_1 partire dalla tarda mattinata pranzando con la figlia e riportandola a casa la sera entro le 16,00 la stessa cosa avverrà per le vacanze Pasquale in cui, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo con il papà che la preleverà a metà mattina e la riporterà a casa entro le 16,00. Il suddetto diritto di visita potrà essere diversamente stabilito dai genitori in accordo tra loro nel caso di viaggi durante le vacanze di Natale e Pasqua;
9) durante i ponti scolastici il padre potrà tenere con sé la figlia per un minimo di tre ore, sempre concordandole previamente con la madre;
il padre potrà inoltre stare con la figlia e partecipare alla eventuale pagina 2 di 7 festicciola, ove organizzata con compagni e amici nel giorno del suo compleanno previo accordo tra i genitori.
10) durante le vacanze scolastiche estive il Sig. potrà vedere e stare con la figlia recandosi Pt_2 Per_1 ove la minore soggiornerà per tre/quattro ore al giorno per un paio di giorni la settimana, previo accordo tra i genitori. Nel periodo di vacanze estive se la minore si trova in Sicilia presso i nonni materni, senza la presenza della mamma, il signor ovrà accordarsi per le suddette visite direttamente con la madre Pt_2
e queste avverranno non all'interno della casa dei nonni materni ma in lugo da concordare tra le parti;
La signora entro la fine di maggio comunicherà al signor a data di partenza e di rientro Pt_1 Pt_2 della bambina e la località ove soggiornerà. Per_1
11) le parti s'impegnano a rivedere il diritto di visita della figlia come sopra formulato, quando il Per_1 signor vrà terminato il percorso psichiatrico e psicoterapeutico con relativa attestazione da parte Pt_2 dell'ente che lo segue e comunque quando il signor avrà reperito un'abitazione propria ad uso Pt_2 esclusivo;
12) a titolo di mantenimento della figlia minore il Signor si obbliga a corrispondere alla Per_1 Pt_2 signora un importo mensile che viene stabilito secondo i seguenti scaglioni di reddito del signor Pt_1
Pt_2 da €. 900,00 a €. 1.200,00 mantenimento di €. 200,00; da €. 1.201, a €. 1.300,00 mantenimento di €. 250,00 da €. 1.301,00 ad €. 1.400,00 mantenimento di €. 300,00 da €. 1.401,00 ad €. 1.500,00 mantenimento di €. 350,00 da €. 1.501,00 ad €. 1.600,00 mantenimento di €. 400,00 da €. 1.601,00 ad €. 1.800,00 mantenimento di €. 450,00 da €. 1.801,00 ad €. 2.200,00 mantenimento di €. 500,00 va da sé che, nei mesi in attesa di erogazione della Naspi, il mantenimento dovrà essere garantito nella fascia minima.
L'importo titolo di mantenimento verrà versato al 15 di ogni mese tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo n. 1377/18 del 7.5.18 del
Tribunale di Monza che, siglato dalle parti, si allega al presente ricorso (doc. 3);
13) L'assegno unico che ad oggi ammonta ad euro 233,50 (duecentotrentatre/cinquanta) mensili verrà percepito in via esclusiva nella misura del 100% dalla signora Pt_1
14) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta d'identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia impegnandosi a non portare quest'ultima all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici;
pagina 3 di 7 15) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro e di essere economicamente autosufficienti.
CHIEDONO inoltre, che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche e previ incombenti di rito, di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio celebrato in Palermo il 5 ottobre Parte_2
2019, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte II S.A, n. 560 Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, come da estratto integrale di matrimonio (cfr. doc. 1); dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime seguenti condizioni:
- i coniugi concordano per l'affido condiviso della figlia minore (C.F. ), con Per_1 C.F._3 collocamento prevalente presso la madre ove risiede;
- la casa coniugale sita in Paderno Dugnano alla Via Sabotino n. 7/10, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata con i mobili che l'arredano alla signora che vi vivrà con la figlia;
Pt_1 Pt_1
- Il signor i è trasferito dalla casa coniugale dal luglio 2024 e attualmente ha in affitto una stanza in Pt_2 un appartamento in condivisione con altre persone sito in Desio alla Via Giacomo Matteotti n. 37 per la quale paga un canone mensile di € 400,00;
- Il signor s'impegna a ritirare gli effetti personali ancora rimasti presso la cantina dell'abitazione Pt_2 coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, scaduto tale termine la signora si Pt_1 ritiene libera di sbarazzarsi dei suddetti effetti personali;
- Il signor s'impegna, sin d'ora, a intraprendere un percorso psichiatrico- psicoterapeutico di Pt_2 sostegno presso un centro abilitato o un professionista, dandone ai legali delle parti formale comunicazione periodica di attestazione della frequentazione;
- Le parti così regolamentano il diritto di visita della figlia minore salvo diverso accordo tra i genitori,
Per_1 il padre potrà vedere e stare con la figlia tutte le domeniche per un minino di 3 ore prelevando la
Per_1 figlia dalla casa coniugale e ivi riportandola al termine della visita con possibilità di pranzare con la figlia;
in caso di impegni e/o impedimenti di ciascuno dei genitori che dovranno essere immediatamente comunicati all'altro genitore o di impegni e/o impedimenti della figlia a titolo esemplificativo ma non esaustivo
Per_1 malattia della bambina, impegni scolastici o ludici etc, il padre potrà vedere e stare con la figlia in
Per_1 un'altra giornata indicativamente il sabato pomeriggio verso le 16.00 per riportarla alle 19.00 o anche infrasettimanale dopo la scuola, ove compatibile con gli orari di lavoro e le trasferte del papà, che i genitori stabiliranno di comune accordo per tempo onde poter fissare un minimo di organizzazione, pagina 4 di 7 Le parti convengono che le visite del padre con la figlia dovranno svolgersi fuori dalla casa coniugale.
Durante le Festività Natalizie il padre terrà con sè il 25 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni a partire Per_1 dalla tarda mattinata pranzando con la figlia e riportandola a casa la sera entro le 16,00 la stessa cosa avverrà per le vacanze Pasquale in cui, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo con il papà che la preleverà a metà mattina e la riporterà a casa entro le 16,00. Il suddetto diritto di visita potrà essere diversamente stabilito dai genitori in accordo tra loro nel caso di viaggi durante le vacanze di Natale e Pasqua;
durante i ponti scolastici il padre potrà tenere con sé la figlia per un minimo di tre ore, sempre concordandole previamente con la madre;
il padre potrà inoltre stare con la figlia e partecipare alla eventuale festicciola, ove organizzata con compagni e amici nel giorno del suo compleanno previo accordo tra i genitori. durante le vacanze scolastiche estive il Sig. otrà vedere e stare con la figlia recandosi ove la Pt_2 Per_1 minore soggiornerà per tre/quattro ore al giorno per un paio di giorni la settimana, previo accordo tra i genitori. Nel periodo di vacanze estive se la minore si trova in Sicilia presso i nonni materni, senza la presenza della mamma, il signor dovrà accordarsi per le suddette visite direttamente con la madre e queste Pt_2 avverranno non all'interno della casa dei nonni materni ma in lugo da concordare tra le parti;
La signora entro la fine di maggio comunicherà al signor a data di partenza e di rientro Pt_1 Pt_2 della bambina e la località ove soggiornerà. Per_1
- le parti s'impegnano a rivedere il diritto di visita della figlia come sopra formulato, quando il signor Per_1 vrà terminato il percorso psichiatrico e psicoterapeutico con relativa attestazione da parte dell'ente Pt_2 che lo segue e comunque quando il signor vrà reperito un'abitazione propria ad uso esclusivo;
Pt_2
- a titolo di mantenimento della figlia minore il Signor i obbliga a corrispondere alla signora Per_1 Pt_2 un importo mensile che viene stabilito secondo i seguenti scaglioni di reddito del signor Pt_1 Pt_2 da €. 900,00 a €. 1.200,00 mantenimento di €. 200,00; da €. 1.201, a €. 1.300,00 mantenimento di €. 250,00 da €. 1.301,00 ad €. 1.400,00 mantenimento di €. 300,00 da €. 1.401,00 ad €. 1.500,00 mantenimento di €. 350,00 da €. 1.501,00 ad €. 1.600,00 mantenimento di €. 400,00 da €. 1.601,00 ad €. 1.800,00 mantenimento di €. 450,00 da €. 1.801,00 ad €. 2.200,00 mantenimento di €. 500,00 va da sé che, nei mesi in attesa di erogazione della Naspi, il mantenimento dovrà essere garantito nella fascia minima.
L'importo titolo di mantenimento verrà versato al 15 di ogni mese tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo n. 1377/18 del 7.5.18 del
Tribunale di Monza che, siglato dalle parti, si allega al presente ricorso (cfr. doc. 3); pagina 5 di 7 - l'assegno unico che ad oggi ammonta ad euro 233,50 (duecentotrentatre/cinquanta) mensili verrà percepito in via esclusiva nella misura del 100% dalla signora Pt_1
- le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta d'identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia impegnandosi a non portare quest'ultima all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici;
- i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro e di essere economicamente autosufficienti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 05.10.2019 a Palermo Parte_1 Parte_2
(PA);
- Dall'unione è nata la figlia (26.05.2021); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 21.05.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA), per le annotazioni di legge (atto n.
560, parte II, serie A, anno 2019); pagina 6 di 7 3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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