Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 19.01.2024 al n. r. g.
215/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. PATRIZIA PARISE, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. )1, con l'Avv. ORNELLA Controparte_1 C.F._2
COLOMBO, con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede e dell'avv. Katia Broggini nella qualità di curatrice speciale dei minori2 (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] e C.F._3 CP_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], residenti in [...]C.F._4
(MI), Via Martiri Dairaghesi 23.
Conclusioni: come precisate ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c., entro il termine perentorio scaduto in data 10.01.2025, di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“1) disporre la separazione personale dei coniugi con addebito alla Sig.ra Parte_3
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
presso la madre;
4) assegnare la casa coniugale sita in Dairago (MI), Via Martiri Dairaghesi n. 23, di proprietà del
Sig. alla Sig.ra affinché ivi viva con i minori Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e ;
[...] CP_2
5) disporre l'esercizio del diritto di visita del padre con le seguenti modalità:
- il padre terrà con sé i figli e a fine settimana alternati, da sabato mattina alle ore Pt_2 CP_2
10.00 e fino alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola dei medesimi al pomeriggio e sino alla sera dopo cena;
- con riguardo alle vacanze natalizie, i genitori terranno con sé i figli minori e per una Pt_2 CP_2
settimana consecutiva ciascuno, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- con riguardo alle feste pasquali, i genitori terranno con sé alternativamente i figli minori e Pt_2
dall'inizio delle vacanze scolastiche sino a Pasqua e da Sant'Angelo sino alla ripresa della CP_2
scuola;
- con riguardo alle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli due settimane consecutive da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
6) disporre a carico del sig. il versamento dell'importo mensile di Euro 350,00 per Parte_1
ciascun figlio (per complessivi Euro 700,00) a titolo di contributo per il loro mantenimento;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come disciplinate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) disporre che l'assegno unico venga assegnato alla Sig.ra già beneficiaria del Parte_3
medesimo;
8) disporre che la Sig.ra si occupi interamente del pagamento delle spese di sua Pt_3
competenza, ossia utenze e spese condominiali, escluse quelle di proprietà spettanti al Sig. Pt_2
9) disporre la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento della sig.ra Parte_3
posto a carico del sig. per la somma di Euro 300,00 al mese, disposto con Parte_1
provvedimento del 15.03.2024, attesa la sua giovane età, la sua idoneità e capacità lavorativa.
In via istruttoria:
Pag. 2 di 21 si formula istanza affinché il Giudice Voglia ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova, espunte le eventuali espressioni inammissibili:
1) Vero che la Sig.ra a maggio 2023 ha frequentato un uomo presso l'abitazione Controparte_1
coniugale, durante le ore di lavoro del Sig. Pt_1
2) Vero che, in data 8.05.2023, dal balcone dell'abitazione coniugale è uscito un uomo che, calandosi dal balcone, aveva i pantaloni strappati;
3) Vero che, in data 8.05.2023, la Sig.ra ha chiuso la porta di casa dall'interno, lasciando CP_1
inserite le chiavi, così bloccando l'accesso al Sig. Pt_1
4) Vero che la Sig.ra prima del 8.05.2023 era una moglie accudente;
CP_1
5) Vero che la Sig.ra in data 8.05.2023, ha aggredito fisicamente il marito, strappandogli il CP_1
suo cellulare e gettando quest'ultimo dal balcone;
6) Vero che la Sig.ra in data 8 maggio 2023 e nei giorni seguenti, ha aggredito il marito CP_1
sottraendo i suoi effetti personali, come il borsello e le carte di credito;
7) Vero che agli episodi di cui ai capitoli 5 e 6 assisteva il figlio Parte_2
8) Vero che nei giorni successivi all'8.05.2023, la Sig.ra tratteneva le chiavi delle porte CP_1
interne delle stanze di casa, chiudendo sé stessa e il marito all'interno dei locali;
9) Vero che il Sig. deambula, in casa, mediante carrozzina;
Pt_1
10) Vero che, per i motivi di cui al capitolo 6, il Sig. affidava i suoi documenti personali Pt_1
all'amico Persona_1
11) Vero da settembre 2023 e sino ad oggi il Sig. attende i figli all'inizio della via, avendo la Pt_1
Sig.ra impedito al marito di sostare nei pressi dell'abitazione coniugale. CP_1
Si indicano a teste:
- residente in [...] B;
Persona_1
- , residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Testimone_2
- Dairago, Via Martiri Dairaghesi n. 15. Testimone_3
Si chiede di valutare l'opportunità di nominare un esperto, ex art. 473 bis 26 c.p.c., al fine di fornire ausilio per la ripresa e il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli, oltre che per superare i conflitti tra i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Pag. 3 di 21 Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta qualsivoglia domanda, istanza ed eccezione ex adverso proposta e premessa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito:
▪ rigettarsi la richiesta declaratoria di addebito della separazione alla resistente, così come ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di giudizio;
▪ dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1
della responsabilità al marito;
▪ confermare l'affidamento congiunto di e ad entrambi i genitori con prevalente Pt_2 CP_2
collocamento presso la madre;
▪ confermare l'assegnazione della casa coniugale con tutto quanto l'arreda alla resistente che vi abiterà unitamente ai figli. Il padre potrà stare con quest'ultimi a fine settimana alterni a partire dal sabato mattina ad ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 nel periodo estivo e alle 20,00 nel periodo invernale, nonché un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, avendo cura di prelevarli fuori da scuola e di riportarli dalla madre dopo cena entro le ore 20,00 nel periodo invernale e 21,00 nel periodo estivo.
e trascorreranno con ciascun genitore, in base al criterio dell'alternanza, le vacanze Pt_2 CP_2
Natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, nonché quelle Pasquali dal termine della scuola sino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera di Pasqua sino all'inizio delle lezioni, avendo cura di accompagnarli a scuola.
Il criterio dell'alternanza troverà applicazione anche per altre vacanze, festività e “ponti” dell'anno.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, previe intese da definire con la madre entro il mese di maggio di ogni anno e impegnandosi le parti a comunicarsi i recapiti e i luoghi di soggiorno dei ragazzi. ▪ disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di un assegno mensile della somma di € 600,00= ciascuno (complessivi € 1.200,00) o di quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa. La cifra indicata sarà rivalutabile secondo gli indici Istat – costo vita e dovrà versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, unitamente - finché la resistente non avrà rinvenuto un'attività lavorativa - al 100% delle
Pag. 4 di 21 spese straordinarie extra assegno come da linee giuda della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 da ritenersi parte integrante della presente.
▪ confermare l'integrale versamento dell'assegno unico alla madre collocataria della prole.
▪ disporre che il contribuisca al mantenimento della moglie con la corresponsione di un assegno Pt_1
mensile della somma di € 400,00= o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat – costo vita e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
▪ Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria:
▪ disporre, ove ritenuto opportuno, l'audizione del figlio minore Pt_2
▪ ammettersi prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che dall'agosto 2009 sino al maggio 2017 la signora ha vissuto in Tunisia con CP_1
mentre il viveva a Dairago (Mi). Moglie e figli si sono ricongiunti con il padre Pt_2 CP_2 Pt_1
in Italia nel maggio 2017”;
2) “Vero che i coniugi dall'agosto 2009 sino al maggio 2017 si incontravano in Tunisia in occasione delle feste Natalizie e Pasquali oppure durante le vacanze estive, ad anni alterni, in Italia per 2 mesi circa ovvero in Tunisia per tre settimane”;
3) “Vero che (figlia di primo letto del dall'agosto 2009 sino alla nascita di Tes_4 Pt_1 CP_2
(febbraio 2016) ha vissuto in Tunisia insieme alla e Dal febbraio 2016 sino CP_1 Pt_2
all'agosto 2019 è stata accolta dallo zio paterno, mentre da agosto 2019 fino al febbraio 2021 ha abitato in Italia nella casa del padre insieme alla e ai due fratellastri”; CP_1
4) “Vero che nell'estate 2015 la e hanno raggiunto il a Dairago e in CP_1 Pt_2 Tes_4 Pt_1
almeno due occasioni - fine giugno e metà luglio - l'uomo ha sollecitato la moglie, in attesa del secondo figlio, ad abortire, insistendo nel contempo affinché tornasse in Tunisia”;
5) “Vero che nel giugno/luglio 2015 tutte le volte che, alla guida della sua vettura, il si Pt_1
avvicinava ad un dosso accelerava per far sì che la moglie trasportata perdesse il figlio”;
6) “Vero che il 2 novembre 2017 il contrariato dal fatto che la volesse vedere un Pt_1 CP_1
programma televisivo Tunisino mentre lui assisteva ad una partita di calcio, afferrava il telecomando e glielo lanciava contro colpendola alla spalla”;
Pag. 5 di 21 7) “Vero che nel giugno 2015 durante la gravidanza, nell'aprile e agosto 2016 in Tunisia e più volte da quando la resistente è arrivata in Italia, il marito ha avuto con lei rapporti sessuali prendendola con la forza”;
8) “Vero che da quando la è arrivata in Italia il marito ha iniziato ad aggredirla CP_1
verbalmente anche solo ad esempio per la compilazione dei moduli d'iscrizione dei figli a scuola”;
9) “Vero che il 9 maggio 2023 la resistente è stata presa per un braccio dal marito e spinta contro il muro, rimanendo intrappolata tra il muro stesso e lo stendi biancheria”;
10) “Vero che a seguito dell'aggressione la resistente ha accusato dolori e riportato lesioni all'avambraccio destro e alla parte alta della gamba sinistra”;
11) “Vero che il 14 maggio 2023 il ha colpito la con un pugno sull'avambraccio Pt_1 CP_1
destro perché la donna, mentre lui vedeva la televisione sul divano, le si era avvicinata per sistemare la coperta”;
12) “Vero che il 2 giugno 2023 il ha telefonato all'amico e gli ha raccontato Pt_1 Persona_2
che la moglie aveva una relazione con un altro uomo, qualificandola come una “poco di buono” e apostrofandola con il termine “puttana”;
12 bis) “Vero che l'audio prodotto dalla resistente sub. doc. 5 che le si fa ascoltare è stato registrato il 2 giugno da e trasmesso in pari data al signor;
Persona_3 Pt_1
12 ter) “Vero che quanto riportato nel documento 5 di parte resistente che le si rammostra è fedele trascrizione e traduzione dell'audio indicato al capitolo che precede”;
12 quater) “Vero che l'audio di cui ai precedenti capitoli è stato inoltrato alla in data 2 CP_1
giugno 2023 alle ore 23:15 circa dalla moglie di;
Persona_2 Persona_4
12 quinquies) “Vero che ha successivamente rimosso il messaggio, comunque precedentemente Per_4
salvato dalla resistente”;
13) “Vero che il 3 giugno 2023 il ha telefonato a fratello della resistente e al Pt_1 Persona_5
proprio fratello, che vive in Tunisia, raccontando loro quanto indicato nel precedente Persona_6
capitolo 12 e utilizzando contro la moglie i medesimi termini ivi indicati;
14) “Vero che il 3 giugno 2023 il verso l'1:30 di notte, ha seguito la moglie recatasi in bagno e Pt_1
bloccandola sulla soglia l'ha colpita con due schiaffi al volto”;
15) “Vero che il 14 giugno 2023 i coniugi hanno litigato per il passaporto dei figli a detta del Pt_1
troppo costoso”;
Pag. 6 di 21 16) “Vero che l'8 maggio 2023 il ha strappato il kit per il permesso di soggiorno della moglie e Pt_1
nel settembre 2023 le ha sottratto il libretto postale smart”;
17) “Vero che il si metteva la protesi alla gamba sinistra per deambulare all'interno della casa Pt_1
coniugale a seconda delle necessità e così tutt'ora accade nella sua nuova dimora”;
Si indica a teste:
- - Castellanza, Piazza Castegnate n. 29 Persona_4
▪ Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte avversa nell'atto introduttivo del giudizio e in memoria ex art. 473-bis co. I c.p.c. datata 04.03.2024 in quanto generici, irrilevanti e contenenti giudizi e in ogni caso per i motivi tutti esplicitati nella memoria ex art. 473-bis co. II c.p.c. dell'08.03.2024 qui da intendersi integralmente riportati.
Nella denegata ipotesi di loro eventuale ammissione anche parziale si chiede essere abilitati alla prova contraria con la teste sopra indicata”.
Per la curatrice speciale dei minori3:
“si riserva di chiedere al Giudice, ogni ulteriore e diverso provvedimento che si rendesse necessario nell'interesse dei minori, dopo aver preso visione anche del contenuto della relazione di aggiornamento che i SS depositeranno prima della prossima udienza, dopo la conoscenza diretta dei minori e delle parti e la verifica che la resistente abbia adempiuto alle disposizioni del Giudice in punto assegno unico e volture
(vedi verbale ud. 12/6/2024)”.
Pa 3 Tardivamente, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 11.02.2025, la dei minori ha chiesto: “il Curatore speciale, ritiene che, recepita e decisa la domanda di separazione dei genitori, il Tribunale possa confermare i provvedimenti in essere, relativi, ad affido, collocamento, diritti di visita, mantenimento dei minori (decreto 15/3/2024) e, quindi, che venga disposto: 1) l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, dei figli minori e 2) il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione Parte_2 CP_2 materna confermando l'assegnazione della casa familiare alla signora 3) il padre vedrà e terrà con sé i figli e a fine CP_1 Pt_2 CP_2 settimana alterni, a partire dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 21 in estate e alle ore 20 nel periodo invernale oltre ad un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì avendo cura di prelevarli all'uscita dalla scuola e di riportarli dalla madre, dopo cena, alle ore 21 in estate e alle ore 20 in inverno. Trascorreranno con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza le vacanze natalizie, pasquali ed estive, periodo quest'ultimo di quindici giorni consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio. 4) il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole versando alla resistente la somma mensile di €. 350,00 per figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 90% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato, al quale le parti faranno riferimento per tipologia di spesa, necessità o meno del preventivo accordo, relativa modalità di richiesta e tempi di rimborso. L'assegno unico e ogni altra diversa o futura misura a sostegno delle famiglie con figli, comunque denominata, così come le detrazioni per figli a carico e l'eventuale indennità di frequenza per i minori erogata da INPS, verrà richiesta e percepita, dalla madre, nella misura del 100%; 5) i Servizi Sociali del Comune di Dairago, o di eventuale altro Comune in cui la madre dovesse trasferirsi ad abitare con i minori, continuino a monitorare il nucleo familiare in cui sono presenti i figli, verificando il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori;
6) disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare a favore di e Parte_2 con onere per i medesimi del deposito di relazione semestrale di aggiornamento o anticipatamente in caso di criticità; 7) con CP_2 e delle spese di lite”
Pag. 7 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 12.08.2009, sono genitori di , nato il [...] e di Pt_2
nato il [...], entrambi con doppia cittadinanza italiana e tunisina, rimasti CP_2
a vivere con la madre nella casa coniugale, di cui il padre è proprietario pieno ed esclusivo, non più gravata da mutuo, sita in Dairago, Via Martiri Dairaghesi 23, da cui il ricorrente si è definitivamente allontanato in data 01.09.2023 trasferendosi a vivere, in attesa di reperire una soluzione abitativa più idonea, nell'immobile condotto in locazione sito in Busto Arsizio, Via Asti 1.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata di fatto ante causam dall'01.09.2023).
***
I coniugi hanno formulato reciproche domande di addebito della loro separazione personale.
Il ricorrente ha imputato la crisi coniugale alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla coniuge “scoperta casualmente e del tutto inaspettatamente” in data 08.05.2023 e ha allegato di avere denunciato la moglie in data 31.05.2023 e di essersi opposto all'archiviazione del procedimento penale iscritto al n. r. g. n. r. 4082/2023 chiesta dal PM Sede in data
08.11.2023 (cui è stato riunito quello iscritto al n. r. g. n. r. 989/2023 aperto a seguito della denuncia formalizzata dalla resistente in data 26.05.2023).
La resistente (che non si è opposta all'archiviazione del procedimento innanzi citato) ha imputato al coniuge condotte aggressive a partire dall'anno 2017 e, comunque, ha sostenuto che i primi problemi coniugali risalgono al 2015 ovvero al concepimento del secondo figlio.
Il predetto procedimento penale è stato archiviato dal GIP di questo Tribunale in data
09.05.2024
Pag. 8 di 21 Anche nella presente sede, le prove orali ammesse dal giudice istruttore a mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.07.20244 non sono idonee a suffragare le domande di addebito reciprocamente formulate dai coniugi.
In primis, in sede di interrogatorio formale, i coniugi non hanno reso dichiarazioni confessorie (a sé sfavorevoli).
Pag. 9 di 21 Rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni citati dal ricorrente (limitatamente ai capitoli ammessi), valga ricordare che “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del
20/02/2025).
Ne consegue che il valore delle dichiarazioni rese dal testimone su Testimone_5
quanto riferitogli dal ricorrente è “sostanzialmente nullo”; mentre quanto dal medesimo appreso dalla “signora che abita di fronte” (di cui non conosce il nome) non è sufficiente a dimostrare la relazione extraconiugale in tesi intrattenuta dalla resistente e scoperta dal marito in data 08.05.2023. Infatti, al riguardo, la testimone ha Testimone_3
dichiarato: “ho visto un uomo scappare dalla recinzione/ringhiera condominiale [valga inserire il carattere sottolineato] non dal balcone della ricorrente. Penso che le parti abitino al piano terra ma non ne sono sicura. L'ho visto saltare dalla ringhiera. Ho pensato che fosse un ladro. C'era la luce solare, non ricordo se fosse mattina o pomeriggio”.
La sola testimone citata da parte resistente escussa non ha reso alcuna dichiarazione utile a dimostrare la risalente crisi dei coniugi e la sua imputabilità alla mancata accettazione della seconda gravidanza della moglie da parte del ricorrente (che pure ha ammesso di non aspettarsi).
D'altro canto, le risultanze dei documenti in atti ritualmente versati dalle parti smentiscono le tesi sostenute da entrambi i coniugi (o svelano versioni alquanto contraddittorie).
Nel dettaglio, in data 14.05.2023 i Carabinieri intervenuti nell'abitazione coniugale hanno sentito i coniugi “separatamente” e verbalizzato quanto segue:
Pag. 10 di 21 In estrema sintesi, la resistente ha dichiarato che “nell'ultimo periodo” il coniuge si mostrava sempre più nervoso e prepotente nei suoi confronti e che “negli anni precedenti erano solo avvenute liti verbali mai sfociate in violenza fisica” e il ricorrente, pur ammettendo di avere afferrato il braccio della moglie, ha dichiarato che il rapporto coniugale era ormai deteriorato a causa di “probabili tradimenti” della moglie (v. doc. 8 resistente). Negli stessi termini il ricorrente si è espresso in occasione del successivo intervento dei Carabinieri presso l'abitazione coniugale in data 03.06.2023 (doc. 9 resistente).
Nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita né al doc. n. 5 offerto dalla resistente che, certamente, non proviene dal ricorrente e, certamente, è di formazione successiva all'08.05.2023, né al doc. 7 offerto dalla resistente (non avendo i sanitari del PS riscontrato “segni esterni di trauma”).
***
Le parti costituite (ivi compresa la CS dei minori) sono concordi nel chiedere la parziale conferma dei provvedimenti adottati, in via provvisoria e urgente, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 14/15.03.2024 ovvero nel chiedere la conferma dell'affido condiviso dei minori ai genitori, del collocamento prevalente della prole presso la madre, dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in Dairago (MI), Via Martiri
Pag. 11 di 21 Dairaghesi n. 23, di proprietà del ricorrente, affinché ivi abiti con e e della Pt_2 CP_2
percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della resistente.
Le parti costituite (ivi compresa la CS dei minori) sono sostanzialmente concordi nel regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno come segue: il padre terrà con sé i figli minorenni a fine settimana alternati, da sabato mattina alle ore 10.00 circa alla domenica sera alle ore 20:00 nel periodo invernale (21:00 nel periodo estivo), oltre a un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena (entro le ore 20:00 nel periodo invernale ed entro le ore 21:00 nel periodo estivo); e trascorreranno, in base al criterio dell'alternanza annuale, le Pt_2 CP_2
vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre (con un genitore) e dal 31 al 6 gennaio (con l'altro) e quelle Pasquali dal termine della scuola sino alla mattina del Lunedì dell'Angelo verso le ore 10:00 (con un genitore) e dalla mattina del Lunedì dell'Angelo verso le ore
10:00 sino alla ripresa delle lezioni (con l'altro che avrà cura di accompagnarli a scuola); le ulteriori festività scolastiche e ponti scolastici verranno trascorsi dai minori secondo la regola dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore;
con riguardo alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrete con i figli tre settimane anche non consecutive da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicarsi i recapiti e i luoghi di soggiorno dei minori.
Devono essere fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale saprà siglare avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale della prole (eventualmente con l'ausilio dei SS in caso di contrasti non sanabili).
***
In data 13.02.2025 i SS del Comune di Dairago, tra l'altro, hanno riferito quanto segue:
“tutt'oggi permangono grandi difficoltà di comunicazione tra i genitori, tanto che le stesse avvengono solamente mediante mail. Il signor ha affermato di aver effettuato un primo incontro con il Pt_1
servizio di mediazione famigliare sito a Busto Arsizio nel mese di dicembre u.s. e di essere in attesa di un nuovo appuntamento. […] il padre fatica ancora oggi a sintonizzarsi con i loro bisogni, soprattutto quelli di mostrando, anche nell'ultimo periodo, delle difficoltà nella gestione del figlio maggiore. In Pt_2
particolare, riferisce di non riuscire a far rispettare alcune regole (ad esempio l'uso eccessivo del telefono e
Pag. 12 di 21 svolgimento dei compiti). In merito a ciò, le scriventi hanno provato a riflettere con il padre facendo riferimento alle sfide, tipiche della fase adolescenziale, che il figlio potrebbe riscontrare, tra cui l'affermarsi opponendosi alle regole imposte. L'uomo, però, fatica ad accettare i rimandi dati, affermando che a suo avviso tende ad approfittarsi della separazione con la ex moglie e del fatto che ad oggi stia Pt_2
trascorrendo del tempo inferiore con lui. In merito a ciò, il signor teme che il figlio possa avere Pt_1
un'immagine negativa del padre e per questo tenderebbe ad assecondare le richieste di La madre, Pt_2
signora ha riportato nuovamente che spesso le comunicazioni con il signor CP_1 Pt_1
coinvolgerebbero non essendo in grado i genitori di gestire il loro rapporto. Rispetto al percorso di Pt_2
mediazione famigliare, anche la madre ha affermato di aver effettuato un solo incontro, spiegando che la mediatrice avrebbe riferito ad entrambi i genitori l'impossibilità di portare avanti il percorso a causa della conflittualità in essere. Tale aspetto è stato confermato alle scriventi da parte della curatrice dei minori. Per quanto riguarda la gestione dei figli, anche la madre ha indicato alcune problematiche rispetto a derivate, secondo il Servizio scrivente, dalla difficoltà della donna nell'affrontare i Pt_2
comportamenti oppositivi messi in atto dal figlio, nel momento in cui lo stesso non vuole accettare determinate regole. La madre riconduce i momenti di contrasto con il figlio unicamente al periodo adolescenziale dello stesso, faticando a riconoscere che la situazione familiare (separazione e riassetto del nucleo, coinvolgimento dei servizi sociali, mancanza di comunicazione tra i genitori, …) ormai presente da un anno, possa interferire con il suo benessere psico-emotivo. Infatti, la madre ha riportato che Pt_2
si è opposto, negli ultimi mesi, a venire ai colloqui con le scriventi affermando di essere “stanco”, riferendosi al suo coinvolgimento in colloqui che riguardano la situazione famigliare che sta vivendo. […] il Servizio scrivente ritiene importante che possa usufruire di uno spazio individuale in cui Pt_2
confrontarsi, potendo far riferimento ad un supporto psicologico, sfruttando come primo approccio lo sportello dello psicologo scolastico. Proposto tale intervento ai genitori, entrambi lo hanno accolto positivamente, anche se, a detta della madre, non sarebbe d'accordo con la proposta indicata. Le Pt_2
scriventi hanno organizzato una visita domiciliare finalizzata ad un colloquio con entrambi i minori, orientato anche a proporre tale intervento a Rispetto al peggioramento dell'andamento scolastico Pt_2
del figlio, la signora ha riportato di essersi rivolta ad una signora per aiutare nella CP_1 Pt_2
gestione dello studio a casa, mostrandosi però più preoccupata per le difficoltà che starebbe riscontrando come genitore in riferimento al sentirsi “una mamma sola” piuttosto che per i risultati e i voti ottenuti a scuola. In considerazione delle fatiche e fragilità sopra riportate, in accordo con il pedagogista, le stesse
Pag. 13 di 21 verranno affrontate durante il percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da poter supportare la signora nella gestione dei figli e dei cambiamenti correlati alla loro crescita. Entrambi i genitori all'interno dei colloqui hanno manifestato una preoccupazione per il figlio maggiore, verbalizzato di non riscontrare alcuna difficoltà con Le scriventi hanno fornito diversi appuntamenti per entrambi i CP_2
minori, che sono stati annullati per problemi di salute, sarà comunque cura delle scriventi, come sopra riportato effettuare un colloquio con entrambi i minori. Le scriventi hanno avuto modo di svolgere un incontro di rete con l'Istituto scolastico frequentato da Le docenti hanno riportato un Pt_2
peggioramento a livello didattico, affermando che dall'inizio dell'anno il minore ha accumulato una serie di insufficienze che ad oggi non è stato in grado di recuperare. Hanno riferito inoltre che non sono presenti difficoltà di apprendimento, ma uno scarso interesse di nello studio, a differenza dello Pt_2
scorso anno in cui aveva un andamento positivo. Rispetto a ciò entrambi i genitori si sono mostrati preoccupati con i docenti rispetto al cambiamento che ha manifestato nell'ambito scolastico. Allo Pt_2
stesso modo all'interno dei colloqui con i docenti entrambi i genitori hanno riportato delle difficoltà di gestione del figlio: la madre ha indicato delle difficoltà nel dare delle regole al figlio, derivate dal cambiamento che ha manifestato nell'ultimo periodo, in quanto in precedenza il minore non aveva Pt_2
manifestato particolari difficoltà nel rispetto delle regole. Anche il signor ha mostrato delle Pt_1
difficoltà nella gestione di attribuendo però le responsabilità alla madre, in quanto a suo dire, Pt_2
essendo la madre il genitore collocatario dovrebbe essere la stessa a dare delle regole a e a far sì che Pt_2
lo stesso le possa rispettare. Per quanto riguarda le scriventi hanno calendarizzato una rete con CP_2
l'istituto scolastico del minore, non essendo stato possibile organizzare l'incontro prima dell'udienza.
[…] Nel mese di novembre 2024 ha preso avvio l'intervento di sostegno genitoriale a favore dei genitori di e gestito dal pedagogista interno all'équipe che, coerentemente con il mandato Per_7 CP_2
dell'Autorità Giudiziaria, si è declinato nell'attivazione di due percorsi individuali. Ad oggi si sono svolti due incontri con la mamma e tre con il papà dei minori, ai quali entrambi si sono presentati con puntualità e con un atteggiamento collaborativo. Dagli incontri con entrambi emerge con chiarezza come l'aspetto di maggior problematicità riguardi la relazione tra i genitori e la loro comunicazione, tema che però non può certamente essere affrontato all'interno di tale contesto e formato di lavoro, ma che comunque incide in modo significativo sull'esercizio separato della genitorialità da parte di ciascuno dei due. Nello specifico il papà ritiene che l'esiguo tempo che trascorre con i figli non gli permetta di poter agire in modo incisivo la propria funzione genitoriale, mentre la mamma si percepisce sostanzialmente
Pag. 14 di 21 come un genitore solo, sentendone il peso. Nel lavoro con sig. , questi ha evidenziato come unico CP_3
aspetto problematico nella relazione con i figli la gestione della dimensione normativa con nello Per_7
specifico rispetto all'uso del cellulare e allo svolgimento dei compiti, portando tra l'altro la propria preoccupazione per i suoi scarsi risultati scolastici. In merito a tali tematiche, sollecitato nella direzione di ipotizzare interventi contenitivi nei confronti del figlio maggiore che potrebbero comportare l'aprirsi di momenti di conflitto tra i due, il papà valuta inopportuno considerare tali suggestioni. Egli motiva tale scelta spiegando come ciò potrebbe portare ad un'ingestibile escalation tra lui ed il figlio, mettendo in pericolo la loro relazione, sottolineando tra l'altro come l'esiguo tempo che trascorre con lui non gli Per_7
permetta di poter essere incisivo nella sua educazione, palesando di fatto la propria impotenza nel tale situazione. Nel suo rapporto con il secondogenito il papà non riscontra nessuna criticità. Preso CP_2
atto dell'insussistenza di un sostanziale spazio di lavoro, si definisce con il sig. una frequenza CP_3
diradata degli incontri, anche al fine di monitorare la situazione e verificare se, nel tempo, il padre possa riconsiderare l'opportunità di farsi sostenere nel mettere a punto una strategia educativa per fronteggiare le difficoltà da lui evidenziate nella sua relazione con il figlio maggiore. Per quel che concerne il percorso avviato con la signora i due incontri sin qui svolti hanno permesso di mettere a fuoco i temi Pt_3
educativi di lavoro con la mamma, a partire dall'esplorazione delle eventuali criticità che la signora rileva nella relazione con i figli. In tal senso, al momento, è emersa come principale questione su cui sostenere la mamma le difficoltò che incontra nella gestione dell'uso del cellulare da parte di È verosimile Per_7
ipotizzare che nei successivi incontri possa palesarsi da parte della signora la necessità di confrontarsi anche sulle questioni scolastiche riguardanti alla luce di quanto recentemente riferito dalla scuola Per_7
ai Servizi sull'andamento del ragazzo”.
I SS hanno concluso ritenendo “utile che entrambi i genitori possano continuare il percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di supportarli nel trovare delle strategie utili nella gestione dei figli, anche alla luce del fallimento del percorso di mediazione famigliare [e] necessario mantenere un monitoraggio attivo sul nucleo per poter intervenire attivando, ad esempio, un sostegno psicologico per e poter meglio indagare lo stato di benessere psico-emotivo di . Pt_2 CP_2
La CS dei minori ha documentato in data 26.02.2025 la prematura chiusura del percorso di mediazione familiare avviato con la dott.ssa perché CP_4
Pag. 15 di 21 La CS dei minori ha altresì documentato il buon andamento scolastico di che, CP_2
tra l'altro, “rispetta persone, cose e regole della convivenza civile”.
Da ultimo, in data 12.03.2025, la CS dei minori ha riferito che
Ne consegue che, come anche richiesto dalla CS dei Minori, i SS del Comune di Dairago devo essere incaricati di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno dei nuclei familiari materno e paterno, assicurando la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità avviato con entrambi i genitori e l'avvio di un percorso di sostegno psicologico (all'interno o all'esterno della scuola) e di sostegno scolastico (post scuola e/o centro diurno) per il figlio primogenito ovvero, dove ritenuto più efficace, un intervento educativo presso le abitazioni di entrambi i genitori (fermo restando il confronto periodico con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate dai minori sia rispetto all'impegno/andamento scolastico, che rispetto al loro comportamento).
I SS relazioneranno semestralmente al GT di questo Tribunale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.10.2025, fatta salva l'urgenza).
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Le parti hanno formulato differenti domande di contributo economico.
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In ordine al mantenimento ordinario indiretto della prole, il ricorrente e la CS dei minori hanno chiesto quantificare il contributo paterno nell'importo mensile di € 350,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge i. e. hanno chiesto confermare il provvedimento vigente dal mese di gennaio 2024 (giusta ordinanza assunta in data 15.03.2024).
La resistente ha chiesto quantificare detto contributo nel maggiore importo mensile di €
600,00 per ciascun figlio.
Valga ricordare che in data 15.03.2024 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole era stato quantificato nell'importo mensile di € 350,00, oltre rivalutazione come per legge, dal mese di gennaio 2024, tenuto conto che * il ricorrente è anche padre di orfana di madre, nata il [...] dal primo matrimonio, Tes_4
studentessa universitaria a Padova, cui verserebbe l'importo mensile di € 500,00; * il
Pag. 16 di 21 ricorrente ha avuto un infortunio sul lavoro in data 03.11.2017 che, tra l'altro, gli ha cagionato l'amputazione dell'arto inferiore sinistro e un danno biologico permanente al
75%; * il ricorrente ha percepito un'ingente somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni riportati a causa dell'infortunio sul lavoro innanzi citato con la quale ha estinto il mutuo gravante sulla casa coniugale e ha acquistato l'ulteriore immobile sito in Dairago,
Piazza Giuseppe Mazzini 5C, nonché n. 14 buoni dematerializzati postali per complessivi
€ 176.000,00; * il ricorrente è titolare di redditi da lavoro dipendente (in forza di contratto part-time a tempo indeterminato dal mese di agosto dell'anno 2011) dell'importo mensile medio netto di € 1.000,00 circa e di una rendita INAIL dell'importo mensile di circa € 2.800,00; * pacificamente la resistente non ha svolto attività lavorativa retribuita dal 2013, ha vissuto stabilmente in Italia con il marito e i figli dal 2017
(occupandosi anche della figlia primogenita del marito), non è titolare di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati, né di quote sociali, né di conti correnti bancari, è stata intestataria di un libretto postale aperto il 27.01.2020 e chiuso il 30.01.2024 ed è intestataria di una Carta Postepay aperta l'01.05.2021 sulla quale il ricorrente ha accreditato, dal mese di settembre 2023, il contributo per il mantenimento dei figli minori e della moglie dal medesimo autodeterminato nell'importo mensile di circa €
450,00/500,00; * pacificamente la famiglia (ricongiuntasi in Italia nel 2017) ha “goduto” delle “sole” entrate (fisse) del ricorrente;
* altrettanto pacificamente la resistente ha continuato ad assumere e ad assolvere, come già in passato, i maggiori oneri di cura e di accudimento della prole (che continuerà ad assumere e assolvere anche nel prossimo futuro anche in forza delle richieste formulate dal ricorrente e dalla CS dei minori) e, pertanto, dovrà/potrà reperire un'occupazione compatibile con le esigenze dei minori e
* il ricorrente continuerà a soddisfare direttamente e integralmente le esigenze abitative della prole (e della coniuge) rinunciando al godimento della casa coniugale (di cui è il proprietario pieno ed esclusivo).
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 07.02.2025, per quello che qui rileva, la resistente ha evidenziato che il ricorrente non ha debiti, né mutui/né finanziamenti in corso, non ha documentato di sostenere esborsi per la sua assistenza e, post marzo 2024, non sostiene più esborsi fissi periodici per soddisfare le sue esigenze
Pag. 17 di 21 abitative giacché gode dell'immobile sito in Dairago, Piazza Giuseppe Mazzini 5C, di cui
è proprietario pieno ed esclusivo (dove si è trasferito a vivere rilasciando l'immobile dapprima condotto in locazione in Busto Arsizio dietro il versamento del canone mensile di € 450,00: doc. 7 ricorrente).
La sperequazione patrimoniale e reddituale esistente tra i genitori impone quantificare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole nel maggiore importo mensile di € 400,00 per figlio, rivalutato come per legge (con decorrenza dal mese di aprile 2024).
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Per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni straordinari dei minori, il ricorrente ha chiesto ripartire le relative spese nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, la resistente ha chiesto porle a carico esclusivo del padre e la CS dei minori ha chiesto confermare i provvedimenti vigenti.
Reputa il Collegio che, dalla data della presente pronuncia, le spese straordinarie da sostenere per i figli minori, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, debbano essere ripartite come segue: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre
(anche ai fini di un più equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale che, in primis, i genitori dei minori hanno chiesto sia condivisa).
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Infine, deve essere confermato l'assegno di mantenimento riconosciuto a favore del coniuge economicamente debole (i. e. la resistente) in data 15.03.2024.
La convivenza coniugale delle parti non ha avuto una breve durata, la (turbolenta) cessazione della stessa è relativamente recente e i compiti di cura e di accudimento dei minori (di cui di soli anni nove) non agevolano certamente l'inserimento della CP_2
madre nel mercato del lavoro “italiano” (dove non si è mai affacciata dal 2017).
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La soccombenza reciproca dei coniugi impone e, comunque, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite dai medesimi sostenute.
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Pag. 18 di 21 Le spese di lite sostenute dalla CS dei minori, secondo la c.d. regola della causalità, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata (in un breve arco temporale) e della nota spese in atti versata, sono poste a carico solidale della coppia genitoriale (riconoscendo i valori minimi tabellari per ciascuna delle quattro fasi del giudizio e l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.M.).
Le spese delle prime due fasi del giudizio saranno rifuse all'avv. Katia Broggini (stante la tardiva presentazione dell'istanza al COA di Busto Arsizio, in data 27/30.09.2024, dopo la costituzione in giudizio in data 05.09.2024).
Le spese della terza e della quarta fase del giudizio saranno rifuse all'Erario (dovendosi confermare l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato post
27/30.09.2024 ai sensi dell'art. 76, comma 4, TUSG).
Nei rapporti interni, le predette spese saranno a carico del ricorrente nella misura del
70% e della resistente nella minore misura del 30% (tenuto conto della maggiore resistenza opposta dal padre alla ripresa di un dialogo “fluido” con la madre nell'interesse dei minori anche con la guida di professionisti/specialisti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione in atti formulate;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) CONFERMA l'affido condiviso dei minori ai genitori, il collocamento prevalente della prole presso la madre, l'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in
Dairago (MI), Via Martiri Dairaghesi n. 23, di proprietà del ricorrente e la percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della resistente;
Pag. 19 di 21 5) DISPONE CHE il diritto di visita paterno sia esercitato nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate in parte motiva;
6) DISPONE CHE i SS del Comune di Dairago adempiano al mandato loro conferito in parte motiva e depositino la prima relazione semestrale al GT di questo
Tribunale entro e non oltre il 31.10.2025 (fatta salva l'urgenza);
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo
Tribunale a favore di (C.F. ) nato a [...]_2 C.F._3
(Tunisia) il 21.04.2010 e (C.F. ) nato a [...] C.F._4
Tunisi (Tunisia) il 05.01.2016, residenti in [...];
8) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di € 400,00 per figlio, rivalutato come per legge (dal mese di aprile 2024);
9) DISPONE CHE, dalla pubblicazione della presente pronuncia, le spese straordinarie da sostenere per i figli minori, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, vengano ripartite tra i due genitori come segue: il 70% a carico del padre e il
30% a carico della madre;
10) CONFERMA l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento;
11) COMPENSA tra i coniugi le spese di lite;
12) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in solido tra loro, a rifondere all'avv.
Katia Broggini le spese di lite delle prime due fasi del giudizio liquidate in complessivi €
1.888,90, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite della terza e della quarta fase del giudizio liquidate in complessivi €
3.062,80, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) DISPONE CHE, nei rapporti interni, le spese di cui ai precedenti capi n. 12 e 13 siano a carico del ricorrente nella misura del 70% e della resistente nella minore misura del 30%;
Pag. 20 di 21 15) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di
Dairago e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
02/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, dal COA di Busto Arsizio in data 08.02.2024 2 Ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, dal COA di Busto Arsizio in data 03.10.2024 in forza dell'istanza presentata in data 27/30.09.2024 dopo la costituzione in giudizio in data 05.09.2024 4 “ammette la prova orale per interrogatorio formale e per testimoni articolata dal ricorrente in data 18.01.2024 e in data 04.03.2024 limitatamente a due testimoni sui capitoli n. 1, 2, 6 e 9, esclusi gli ulteriori perché o vertenti su circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere o implicanti valutazioni o formulati in termini generici;
ammette la prova orale per interrogatorio formale articolata dalla resistente in data 27.02.2024 e in data 08.03.2024 limitatamente ai capitoli n. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e quella per testimoni limitatamente a due testimoni sui capitoli n. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, esclusi gli ulteriori perché o vertenti su circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere o implicanti valutazioni o formulati in termini generici”