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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2018 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldi Crescenzo Giuseppe (c.f. ), giusta C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato. APPELLANTE E (c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv.to Sagnella Lucia (c.f. ), giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione in appello. APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 9/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto n. 597/2010, emesso in data 30.03.2010 ad istanza della il Parte_1
Tribunale di Nola ingiungeva a , titolare dell'impresa individuale Controparte_1 [...]
di pagare la somma di € 12.644,00, oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, somma dovuta per € 12.500,00, a titolo di corrispettivo per la fornitura di serramenti, giusta contratto dell'08.01.2007, e per € 144,69 per spese di protesto dell'assegno bancario emesso in data 30.11.2007 tratto sulla banca popolare di Ancona. Avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo la Controparte_1 nullità del provvedimento opposto e asserendo che, quale titolare della ditta edile
[...]
in passato aveva avuto rapporti commerciali con la per la fornitura CP_1 Parte_1 di materiale inerente all'esercizio della propria attività, come risultante dalla copia del contratto stipulato in data 8.01.2007 relativo alla fornitura di serramenti e posa in opera per la realizzazione delle sedi dei negozi LIDL di Telese Terme e di Afragola. Il specificava, inoltre, che, in relazione alla posizione debitoria richiamata nel decreto CP_1 ingiuntivo opposto, controparte aveva emesso 2 fatture, la n. 5 del 28.02.2007 di € 42.000, e la
1 n. 19 del 30.08.2007 di € 32.000,00, a fronte delle quali erano stati dati in pagamento i seguenti assegni:
-assegno tratto su Banca di Roma n. 0807541546-06 del 31.03.07 di € 10.000,00;
-assegno tratto su Banca di Roma n. 0807541547-07 del 30.04.07 di € 10.000,00;
-assegno tratto su Banca Popolare di Novara n. 0790147871-06 del 12.06.07 di € 12.500,00 (oltre spese per ritardato pagamento di € 1.267,12);
-assegno tratto su Banca Popolare di Novara n. 0790147878-00 del 31.07.07 di € 10.000,00;
-assegno tratto su Benca Popolare di Ancona n. 5.515.430.157-03 del 30.09.07 di € 12.500,00 di giro;
-assegno tratto su assegno tratto su Benca Popolare di Ancona n 5.516.589.995-07 del 30.11.07 di € 12.500,00 a firma della Sig.ra risultato insoluto e protestato e posto Persona_1
a fondamento della procedura monitoria, rinegoziato con assegno tratto su Banca Sviluppo n. 0002464506-05 del 30.11.07 di 12.500,00 a propria firma, regolarmente incassato;
-assegno tratto su n. 5412885213-02 del 31.12.07 di € 10.000,00. CP_2
Il affermava, dunque, di aver pagato alla un importo complessivo di € CP_1 Parte_1
77.500,00 (oltre spese per ritardato pagamento di € 1.267,12), a fronte di quello effettivamente dovuto di € 74.000,00. L'opponente, dunque, asserendo di aver già pagato il suddetto importo tramite assegno emesso in rinegoziazione di quello protestato tratto sulla Banca Di Sviluppo n. 0002464506– 05 del 30.11.2007 per € 12.500,00, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite. 1.2. Si costituiva in giudizio la la quale, contestando in fatto ed in diritto Parte_1
l'avverso dedotto, ne chiedeva l'integrale rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, quanto al merito della pretesa azionata, la opposta affermava che: “La società opponente sostiene l'avvenuto pagamento dell'assegno posto a base del D.I. con una presunta rinegoziazione con altro assegno di pari importo. Tale assunto è privo di qualsiasi risultanza probatoria nonché inverosimile. Preliminarmente questa difesa eccepisce la carenza di qualsiasi valenza probatoria a tutto quanto depositato in copia ex art. 2719 c.c. e chiede che il Giudicante ordini, ex art. 210 c.p.c., a parte opponente la esibizione degli originali della documentazione depositata anche al fine di formalizzare il disconoscimento delle sottoscrizioni”.
1.3. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1420/2017, pubblicata il 14/06/2017, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la al Parte_1 pagamento delle spese processuali. Il Giudice di prime cure, in sintesi e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, evidenziava che le circostanze prospettate dal fin dall'atto di opposizione, non erano CP_1 mai state contestate dalla né nella propria comparsa di costituzione, né nelle Controparte_3 memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Conseguentemente, ad avviso del Giudice di prime cure, poteva ritenersi acclarato:
- che tra le parti erano intervenuti due rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di serramenti, l'uno relativo allo stabilimento LIDL sito in Telese Terme, l'altro relativo allo stabilimento sito in Afragola;
2 - che l'assegno emesso in rinegoziazione n. 0002464506-05 del 30.11.2007, come confessato dal legale rappresentate della nel corso del proprio interrogatorio formale, era stato Parte_1 incassato avendo riguardo alla fattura n. 19 relativa alla fornitura di serramenti effettuata presso lo stabilimento di Afragola. Pertanto, ad avviso del Tribunale, il era riuscito a provare di aver corrisposto alla CP_1 [...] un importo totale pari ad € 77.500,00, anche superiore a quanto effettivamente Parte_1 dovuto all'opposta per la fornitura di serramenti. Il primo Giudice specificava, infatti, che:
-circa il primo contratto, la sottoscrizione apposta in calce alla dicitura “pagato a saldo 42.500,00” non era stata disconosciuta;
-circa il secondo contratto, non era stato effettuato alcun disconoscimento e non erano state allegate altre fatture.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello la Parte_1
Mediante il primo motivo, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il contratto stipulato con il relativo alla fornitura di serramenti in CP_1
Telese Terme non aveva un importo pari ad € 42.500,00, ma di € 50.000,00, come verificabile dalla lettura dell'originale del contratto in questione allegato al ricorso monitorio. La società appellante ha, dunque, specificato che:
-il nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato una copia del medesimo CP_1 contratto modificato con delle annotazioni che fissavano il prezzo in € 42.500,00 ma che nella propria comparsa di costituzione in primo grado essa aveva evidenziato la carenza di qualsiasi valenza probatoria di quanto depositato in copia dal ai sensi dell'art. 2719 c.c.; CP_1
-la presenza tra gli atti dell'originale del predetto contratto aveva reso superflue ulteriori contestazioni. Mediante il secondo motivo l'appellante ha affermato che, avendo nella propria comparsa di costituzione disconosciuto la conformità della copia del contratto prodotta dal rispetto CP_1 all'originale e non avendo quest'ultimo proposto istanza di verificazione, il Giudice di primo grado non poteva attribuire alcun valore probatorio agli atti depositati in copia. Quanto alla quantificazione dell'ammontare dei pagamenti effettuati dal la CP_1 Parte_1 ha evidenziato che l'importo accertato dal Giudice di prime cure in relazione ai pagamenti effettuati dal pari ad € 77.500,00, era erroneo essendo addirittura superiore CP_1 all'ammontare del suo credito. Sulla base degli esposti motivi, la società appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
• Accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza confermare il d.i. n.597/2010 reso dal Tribunale di Nola in data 30.03.2010; Pt_
• In subordine accertare la somma dovuta in pagamento delle forniture effettuate dalla soc. nella Pt_1 misura che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare;
• per l'effetto, condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi giudizi.”
3 2.1. L'appellato, costituitosi nel presente giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo pec poiché privo di mandato alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. Quanto, invece, ai motivi di appello formulati da controparte il ha ribadito le CP_1 circostanze già prospettate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado evidenziando che, in occasione del suo interrogatorio, , amministratore della Persona_2 Parte_1 aveva confessato l'avvenuto incasso dell'assegno emesso in rinegoziazione n. 00002464506-05 del 30.11.2007 riguardo alla fattura n. 19 relativa alla fornitura di serramenti effettuata ad Afragola. Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare la ammissibilità e/o nullità dell'atto di appello notificato a mezzo PEC per la mancata allegazione del mandato alle liti avendo il procuratore di parte appellante semplicemente richiamato quello apposto sul decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 83, comma 3, del codice di procedura civile.
1- Accertare e dichiarare improponibile ed inammissibile l'appello spiegato dalla in persona del suo Parte_1 legale rapp.te p.t. in quanto palesemente infondato in punta di fatto e di diritto per Persona_2
l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e pertanto confermare la sentenza n. 1420/2017 emessa dal Tribunale di Nola G.U. Dott.ssa Federica Girfatti, con ogni conseguenza di legge;
2- Confermare la sentenza n. 1420/2017 emessa dal in ogni sua parte stante l'avvenuto pagamento delle CP_4 somme richieste, così come accertate da documentazione in atti e dalla prova testimoniale racconta nel giudizio di I° grado e per tutte le motivazioni innanzi esposte;
3-Ordinare alla in persona del suo legale rapp.te p.t. la restituzione Parte_1 Persona_2 dell'assegno posto a fondamento del D.I. 597/2010 n 5.516.589.995-07 del 30.11.07 di € 12.500,00 a firma della Sig.ra in quanto debitamente pagato;
Persona_1
4-Condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t. al risarcimento dei Parte_1 Persona_2 danni prodotti all'istante che secondo sua giustizia l'On.le Giudicante riterrà di quantificare e liquidare, stante la duplicazione di pagamento richiesta e non dovuta;
4-Condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle Parte_1 Persona_2 spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge e statuito nella sentenza di I^ grado nonchè i diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio con attribuzione all'Avv. Lucia Sagnella, quale procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;”. All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente osserva il Collegio che la mancata allegazione della procura alle liti al messaggio PEC contenente la notifica dell'atto di appello non incide sulla validità dell'atto atteso che l'appellante ha espressamente richiamato la procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo con espresso conferimento del potere di proporre appello. Nel merito, l'appello è infondato e va, conseguentemente, rigettato. In estrema sintesi l'appellante lamenta che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il prezzo pattuito nel primo contratto, relativo alla fornitura di serramenti per lo stabilimento sito in Telese Terme, non sarebbe stato di € 42.500,00 – come indicato nel documento prodotto in copia – ma di € 50.000,00, come risultante dal documento prodotto dalla – in originale – in sede di procedimento monitorio. Il primo Giudice, Parte_1
4 infatti, erroneamente non avrebbe tenuto conto della circostanza che, nella propria comparsa di costituzione e risposta, la società aveva contestato la valenza probatoria di tutto quanto depositato in copia da controparte ex art. 2719 c.c. chiedendo l'esibizione degli originali della relativa documentazione;
in ogni caso, sempre secondo l'appellante, la presenza nella documentazione allegata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dell'originale di tale contratto, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che il prezzo pattuito tra le parti fosse effettivamente quello di € 50.000,00. In questi termini l'appello risulta inammissibile atteso che non si confronta con il contenuto effettivo della ratio decidendi della sentenza impugnata. Il primo Giudice, infatti, ha evidenziato che, i fatti prospettati dall'opponente, salvo che la rinegoziazione dell'assegno protestato, non erano stati contestati da parte opposta nella comparsa di costituzione, né nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e che parte opposta non aveva prodotto altre fatture emesse in relazione al titolo azionato in sede monitoria. Inoltre, il Tribunale ha affermato che la società opposta non aveva contestato la sottoscrizione, apposta sul contratto relativo alla fornitura per lo stabilimento di Telese Terme, in calce alla dicitura “pagato a saldo”.
L'appellante non ha formulato nessuna censura rispetto a tali parti della sentenza con la conseguenza che ogni ulteriore profilo relativo al disconoscimento della documentazione prodotta in copia dal risulta irrilevante ai fini della decisione perché irrilevante ai fini CP_1 del rigetto dell'eccezione di pagamento formulata dalla parte opposta. In ogni caso, per completezza, va aggiunto che il disconoscimento della conformità agli originali di tutta la documentazione prodotta dal effettuato da parte opposta nella CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta risultava oltre modo generico. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019 e Cass 26200/24). Né, come sostenuto dall'appellante, tale onere di specificità del disconoscimento poteva ritenersi superato dall'allegazione dell'asserito originale del contratto di fornitura nel fascicolo del giudizio monitorio che, peraltro, la parte opposta nemmeno aveva richiamato nella propria comparsa di costituzione in giudizio. L'appello proposto dalla quindi, deve essere certamente rigettato ma non Parte_1 sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellato, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è
5 evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass. 19948/2023).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, come sopra comporta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1420/2017, Controparte_1 pubblicata in data 14.06.2017, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto: Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione in favore del procuratore di parte appellata avv. Lucia Sagnella, dichiaratasene antistataria ex art. 93 c.p.c.
3) Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione integralmente respinta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 17.9.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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