Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 114
Versione
15 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

AI personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, e' data facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

SEGNI

TREMELLONI FANFANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 15 marzo 1963