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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22524/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt. 281sexies e
281terdececies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso deposita- to il 17.6.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Alberico Albricci n. 3
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via principale
1) accertare e dichiarare che è erede universale di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto,
2) ordinare all'avv. Lara Aranzulla, in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_1
di restituire l'immobile sito in Milano - via Alzaia Naviglio Pavese n. 11, e così
[...]
catastalmente censito: foglio 546, mappale 348, subalterno 8, piano S 1-2, categoria
A/3, classe 3, e annesso posto auto uso perpetuo contraddistinto al foglio 546, mappale
556;
3) accettare e dichiarare che ha subito ulteriori danni economici in ragione Parte_1 della mancata vendita dell'immobile e per le ulteriori spese vive poste per ovviare a ogni incombenza venuta in essere per la dichiarazione di decadenza dal diritto di accet- tare l'eredità ex art. 481 c.c.; in ogni caso
4) con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 17.6.2024, conveniva Parte_1
in giudizio l' giacente CP_1 Controparte_1
Esponeva di essere erede del defunto marito deceduto a Worcester (Inghilterra) CP_1
il 12.8.2017, che l'aveva designata erede universale con testamento olografo datato 5.8.2017 e pubblicato in data 20.11.2017 (cfr. doc. 2).
L'accettazione da parte della ricorrente era intervenuta in forma tacita ai sensi dell'art. 476
c.c., come si poteva ricavare da plurimi fatti.
In primo luogo, la ricorrente aveva presentato in data 20.12.2017 la dichiarazione di succes- sione del marito, manifestando in tal senso la chiara volontà di accettare l'eredità (cfr. doc. 3).
In secondo luogo, in data successiva al decesso aveva concesso in locazione, riscuotendone i canoni, l'immobile di proprietà esclusiva del de cuius - sito in Milano, via Alzaia Naviglio
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Pavese 116 - come risultava dai contratti di locazione datati 11.10.2017 e del 7.11.2019, rego- larmente registrati. Aveva anche pagato le spese condominiali ordinarie e straordinarie (cfr. doc. 5-6).
Infine, in data 9.1.2024 aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita e un contratto di comodato gratuito, con i quali si impegnava a vendere il detto immobile entro il 10.10.2023 a la quale aveva a sua volta versato caparra confirmatoria con immissione Persona_1
nella detenzione dell'immobile contestualmente alla sottoscrizione del preliminare (cfr. doc.
10).
Nelle more, la ricorrente era venuta a conoscenza dell'esistenza della procedura di eredità giacente del marito e di un precedente procedimento ex art. 481 c.c. avviato nei suoi confronti, all'esito del quale era stata dichiarata decaduta dal diritto di accettazione dell'eredità del de cuius.
La ricorrente non aveva avuto contezza del procedimento ex art. 481 c.c. in quanto, pur vi- vendo in Inghilterra, non aveva modificato la propria residenza anagrafica, con la conseguen- za che la notifica del ricorso si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza che ne fosse venuta a conoscenza, con conseguente impossibilità di allegare e documentare già in quella sede l'intervenuta accettazione dell'eredità del marito.
Il provvedimento del 23.9.2021 adottato dal Tribunale all'esito dell'actio interrogatoria era quindi inefficace poiché a tale data era già intervenuta l'accettazione tacita dell'eredità da par- te della ricorrente, ai sensi dell'art. 476 c.c..
Concludeva chiedendo: (i) l'accertamento dell'accettazione tacita e della conseguente qualità di erede, con ordine di trascrizione del provvedimento presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
(ii) la condanna della curatela dell'Eredità giacente alla restituzione dell'immobile sito in Milano - via Alzaia Naviglio Pavese n. 116; (iii) la condanna della cura- tela al dell'Eredità giacente al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 20.3.2025 ai sensi dell'art. 281sexies e
281terdecies c.p.c..
2. Le domande svolte dalla ricorrente sono parzialmente fondate per le motivazioni che se- guono.
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Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione,
l'accettazione tacita di eredità - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qua- lità di erede - può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, il quale abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5569).
Nel caso di specie vi è la prova documentale che la ricorrente ha concesso in locazione l'immobile di esclusiva proprietà del de cuius: (i) con un contratto di locazione stipulato in data 11.10.2017, regolarmente registrato in pari data, prorogato sino al 10.10.2019 con suc- cessivo contratto di locazione registrato in data 18.10.2018; (ii) con un successivo contratto di locazione stipulato in data 10.10.2019, regolarmente registrato in data 10.11.2019 (cfr. doc.
5).
La stipula di un contratto di locazione di un bene ereditario costituisce atto dispositivo non meramente conservativo, significativo della volontà di accettare l'eredità e incompatibile con la volontà di rinunciare, dal quale si può quindi desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del marito da parte della moglie, odierna ricorrente.
Quanto agli effetti del procedimento ex art. 481 c.c., la Corte di Cassazione ha specificato che
“in base al principio semel heres, semper heres […] la qualità di erede non può essere di- smessa per volontà o inerzia dell'erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato” (v. Cass. 16 gennaio 2024, n. 1735).
Pertanto, l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del marito da parte della ricorrente in data antecedente alla scadenza del termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 481 c.c. con provvedimento del 23.9.2021, esclude in radice ogni possibile sopravvenuta decadenza dal di- ritto di accettare l'eredità.
3. La ricorrente ha altresì chiesto di ordinare alla convenuta la restituzione dell'immobile sito in Milano - via Alzaia Naviglio Pavese n. 116.
La domanda non può trovare accoglimento in questa sede in quanto tale richiesta deve essere svolta all'interno della procedura di Eredità giacente di non potendo l'odierno CP_1
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giudicante conoscere eventuali cause impeditive alla devoluzione del bene (ad esempio per la sua intervenuta vendita) né la presenza di eventuali altri eredi e/o legatari.
4. Parimenti, la domanda di risarcimento dei danni è infondata e non può essere accolta.
Non è dato comprendere a quale titolo la convenuta dovrebbe risarcire i danni lamentati dalla ricorrente, peraltro solo genericamente indicati nei “danni economici in ragione della manca- ta vendita dell'immobile e per le ulteriori spese vive poste per ovviare ad ogni incombenza venuta in essere per la dichiarazione di decadenza dal diritto di accettare l'eredità ex art.
481 c.c.” e in alcun modo quantificati.
Inoltre, è doveroso sottolineare che il ricorso ex art. 481 c.c. è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza anagrafica della odierna ricorrente che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato di non averla modificata pur vivendo all'estero.
Pertanto, le conseguenze derivanti dal procedimento ex art. 481 c.c., come anche quindi l'apertura della procedura di eredità giacente, non sono in alcun modo imputabili alla conve- nuta bensì alla condotta della ricorrente, che ben avrebbe potuto - e dovuto - modificare la re- sidenza anagrafica.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso risulta parzialmente fondato e deve es- sere parzialmente accolto, con (i) l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., (ii) l'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni e
(iii) il rigetto delle restanti domande.
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della sua minima difficol- tà, dell'assenza di una fase istruttoria e della contumacia della convenuta, si liquidano in favo- re di complessivi 2.166 Euro, di cui 786 Euro per anticipazioni, 1.200 Euro per Parte_1
compenso delle prestazioni professionali forensi e 180 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
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- accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità del marito Parte_1 CP_1
deceduto a Worcester il 12.8.2017;
[...]
- ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità;
- respinge le ulteriori domande svolte da nei confronti della curatela Parte_1 dell'Eredità giacente di CP_1
- condanna la curatela dell'Eredità giacente di al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.166,00 Euro, di cui 786,00 Parte_1
Euro per anticipazioni, 1.200,00 Euro per compenso delle prestazioni professionali fo- rensi e 180,00 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti e spese di registrazione della presente sentenza.
Così deciso in Milano il 28 marzo 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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