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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11851/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRTJRM001120 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3481/2025 depositato il 19/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente 1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo alla maggiore Irpef dovuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilato nell'esercizio 2016.
La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, osservando che la somma di 24.000 euro ripresa a tassazione corrispondeva in realtà a quanto versato dall'ex coniuge nel 2016 per il mantenimento dei figli, e non già a titolo di assegno divorzile.
2. Con sentenza n. 11851, depositata il 1° dicembre 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che il versamento effettuato dall'ex coniuge alla ricorrente, pur avendo una causale generica, ed anche se illegittimamente da quest'ultimo portato in detrazione, considerato il tenore della sentenza di divorzio, andava considerato quale imputabile per intero al mantenimento dei figli, essendo addirittura inferiore all'ammontare di quanto stabilito a tale titolo nella sentenza di divorzio.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio osserva che nel 2016 effettivamente il coniuge della ricorrente ha versato una tantum alla ex moglie un importo di 24.000 euro a fronte di una somma stabilita in sentenza di divorzio di euro 3.000 mensili da versare direttamente all'ex coniuge da destinare indistintamente al mantenimento dei figli e di assegno divorzile.
L'Ufficio ha provveduto ad uno sgravio parziale proprio nel presupposto che fosse stato stabilito un assegno divorzile di 1.000 euro al mese.
La rideterminazione del reddito dell'appellata corrisponde alle somme portate in deduzione dall'ex coniuge nel 2016.
Come risulta dalle istruzioni al modello 730, le somme dovute per il mantenimento dei figli non possono infatti essere portate in detrazione.
Il recupero erariale è fondato proprio su tale previsione. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del TUIR, se l'importo a carico dell'ex coniuge è indicato in modo generico, si considera destinato al mantenimento dei figli il 50% dell'importo totale. Nessuna prova contraria è stata fornita dalla Resistente_1, quale ad esempio quella di un'azione da lei esperita per la mancata ricezione del proprio assegno di mantenimento.
4. Con controdeduzioni la contribuente chiede la conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio non ha adempiuto al proprio onere probatorio di indicare in modo puntuale le violazioni contestate. Stante il chiaro contenuto della sentenza di divorzio, l'importo di euro 24.000 corrisponde a quanto l'ex coniuge della contribuente era tenuto a versarle per il mantenimento dei figli.
Il mancato espletamento di azioni da parte della signora Resistente_1 nei confronti dell'ex coniuge si rivela motivo nuovo, non consentito in appello, e, comunque, non conclusivo per decidere la questione oggi all'esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'Agenzia delle Entrate non è fondato e va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1.1. Risulta agli atti che con sentenza n. 1971 del 2017 della Corte d'Appello di Roma è stato posto a carico dell'ex coniuge della signora Resistente_1 un assegno di mantenimento dei due figli pari ad euro 3500 mensili, di cui 1500 da versare direttamente ai figli (750 euro ciascuno), e 2000, sempre per la medesima finalità, da versare sul conto corrente della Resistente_1.
Nel confermare quanto statuito dal Tribunale Civile di Roma, alla Resistente_1 a titolo di assegno divorzile veniva attribuita l'ulteriore somma di euro 1000 al mese.
1.2. A fronte di quanto sopra, risulta che nel 2016 la contribuente appellata ha ricevuto dall'ex coniuge la somma di 24.000 euro. L'Ufficio ha ripreso a tassazione tale importo nel presupposto che, in mancanza di una causale specifica dell'unico bonifico effettuato, l'importo fosse da addebitare, quanto meno in parte, anche all'assegno divorzile dovuto nei confronti dell'ex coniuge.
A supporto di tale assunto l'Ufficio osserva che il marito dell'appellata ha portato in deduzione i versamenti effettuati, essendo, come noto, preclusa tale possibilità per le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli.
1.3. L'assunto dell'Ufficio non è fondato.
A differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, la CTR Lazio con sentenza n. 1980 del 2021, ha statuito il principio che le somme versate all'ex coniuge devono essere prioritariamente attribuite al mantenimento dei figli, a nulla rilevando il fatto che illegittimamente quest'ultimo, nella propria dichiarazione dei redditi, abbia portato le stesse in deduzione.
Nel caso di specie, del resto, l'importo totale versato alla signora Resistente_1 corrisponde esattamente a quanto, secondo la sentenza di divorzio, l'ex coniuge doveva versare direttamente alla Resistente_1 per il mantenimento dei figli (2.000 euro al mese, cioè proprio 24.000 annui).
Aderendo alla predetta giurisprudenza, il Collegio ritiene di confermare la sentenza di primo grado.
2. Considerato lo svolgimento del processo e le questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11851/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRTJRM001120 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3481/2025 depositato il 19/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente 1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo alla maggiore Irpef dovuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilato nell'esercizio 2016.
La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, osservando che la somma di 24.000 euro ripresa a tassazione corrispondeva in realtà a quanto versato dall'ex coniuge nel 2016 per il mantenimento dei figli, e non già a titolo di assegno divorzile.
2. Con sentenza n. 11851, depositata il 1° dicembre 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
Osservava la Commissione che il versamento effettuato dall'ex coniuge alla ricorrente, pur avendo una causale generica, ed anche se illegittimamente da quest'ultimo portato in detrazione, considerato il tenore della sentenza di divorzio, andava considerato quale imputabile per intero al mantenimento dei figli, essendo addirittura inferiore all'ammontare di quanto stabilito a tale titolo nella sentenza di divorzio.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio osserva che nel 2016 effettivamente il coniuge della ricorrente ha versato una tantum alla ex moglie un importo di 24.000 euro a fronte di una somma stabilita in sentenza di divorzio di euro 3.000 mensili da versare direttamente all'ex coniuge da destinare indistintamente al mantenimento dei figli e di assegno divorzile.
L'Ufficio ha provveduto ad uno sgravio parziale proprio nel presupposto che fosse stato stabilito un assegno divorzile di 1.000 euro al mese.
La rideterminazione del reddito dell'appellata corrisponde alle somme portate in deduzione dall'ex coniuge nel 2016.
Come risulta dalle istruzioni al modello 730, le somme dovute per il mantenimento dei figli non possono infatti essere portate in detrazione.
Il recupero erariale è fondato proprio su tale previsione. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del TUIR, se l'importo a carico dell'ex coniuge è indicato in modo generico, si considera destinato al mantenimento dei figli il 50% dell'importo totale. Nessuna prova contraria è stata fornita dalla Resistente_1, quale ad esempio quella di un'azione da lei esperita per la mancata ricezione del proprio assegno di mantenimento.
4. Con controdeduzioni la contribuente chiede la conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio non ha adempiuto al proprio onere probatorio di indicare in modo puntuale le violazioni contestate. Stante il chiaro contenuto della sentenza di divorzio, l'importo di euro 24.000 corrisponde a quanto l'ex coniuge della contribuente era tenuto a versarle per il mantenimento dei figli.
Il mancato espletamento di azioni da parte della signora Resistente_1 nei confronti dell'ex coniuge si rivela motivo nuovo, non consentito in appello, e, comunque, non conclusivo per decidere la questione oggi all'esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello dell'Agenzia delle Entrate non è fondato e va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1.1. Risulta agli atti che con sentenza n. 1971 del 2017 della Corte d'Appello di Roma è stato posto a carico dell'ex coniuge della signora Resistente_1 un assegno di mantenimento dei due figli pari ad euro 3500 mensili, di cui 1500 da versare direttamente ai figli (750 euro ciascuno), e 2000, sempre per la medesima finalità, da versare sul conto corrente della Resistente_1.
Nel confermare quanto statuito dal Tribunale Civile di Roma, alla Resistente_1 a titolo di assegno divorzile veniva attribuita l'ulteriore somma di euro 1000 al mese.
1.2. A fronte di quanto sopra, risulta che nel 2016 la contribuente appellata ha ricevuto dall'ex coniuge la somma di 24.000 euro. L'Ufficio ha ripreso a tassazione tale importo nel presupposto che, in mancanza di una causale specifica dell'unico bonifico effettuato, l'importo fosse da addebitare, quanto meno in parte, anche all'assegno divorzile dovuto nei confronti dell'ex coniuge.
A supporto di tale assunto l'Ufficio osserva che il marito dell'appellata ha portato in deduzione i versamenti effettuati, essendo, come noto, preclusa tale possibilità per le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli.
1.3. L'assunto dell'Ufficio non è fondato.
A differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, la CTR Lazio con sentenza n. 1980 del 2021, ha statuito il principio che le somme versate all'ex coniuge devono essere prioritariamente attribuite al mantenimento dei figli, a nulla rilevando il fatto che illegittimamente quest'ultimo, nella propria dichiarazione dei redditi, abbia portato le stesse in deduzione.
Nel caso di specie, del resto, l'importo totale versato alla signora Resistente_1 corrisponde esattamente a quanto, secondo la sentenza di divorzio, l'ex coniuge doveva versare direttamente alla Resistente_1 per il mantenimento dei figli (2.000 euro al mese, cioè proprio 24.000 annui).
Aderendo alla predetta giurisprudenza, il Collegio ritiene di confermare la sentenza di primo grado.
2. Considerato lo svolgimento del processo e le questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo