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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
217/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera relatrice
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2020 R. G
tra
, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Parte_1
S.p.A., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia, PEC: P.IVA_1
; Email_1 appellante
contro
; CP_1 appellato contumace
Oggetto: Risarcimento danni – Appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n. 1051/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento n. r.g. 453/2017;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo e notificato il 16 marzo 2017, conveniva in CP_1 giudizio affinché venisse condannata al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni. A sostegno della sua domanda l'attore deduceva di essere proprietario di un fondo sito in agro del Comune di Rosarno, località “Zomine”, riportato al catasto terreni nel medesimo Comune al foglio n. 48, particelle n.ri 843 ed 844, sul quale la parte convenuta aveva installato cinque pali ed un traliccio per la rete elettrica, con cavi di alta tensione, senza mai corrispondergli alcun indennizzo e senza ottenere alcun'autorizzazione per tale occupazione. Chiedeva, dunque, il risarcimento di tutti i danni nella somma di € 10.000,00 o in quella da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, gravandola di interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
In data 19.6.2017 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, mancando la prova della titolarità del bene, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, con vittoria e competenze del giudizio.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva solleva dal convenuto poiché dalla documentazione allegata all'atto di citazione emergeva chiaramente che l'attore era il titolare di un diritto di livello sul fondo per essergli lo stesso pervenuto, in virtù di atto di donazione, dal padre
CP_1
Nel merito, collocava la domanda posta dal nello schema dell'art. 2043 c.c., con CP_1 conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c. circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. Evidenziava che la convenuta non aveva fornito alcuna prova né dell'esistenza di una servitù o di un contratto, né tantomeno del consenso o di una qualche indennità corrisposta a parte attrice.
Pertanto, non avendo nemmeno parte convenuta contestato di aver collocato i pali sul terreno posseduto dall'istante, il Giudice di prime cure riteneva accertato, come anche da riproduzioni fotografiche in atti, la presenza dei suddetti pali;
in conclusione, non vi era stato alcun provvedimento che avesse dichiarato la pubblica utilità dell'opera, né che la società convenuta avesse compiuto le opere in presenza di un provvedimento autorizzativo, dovendo così riconoscersi la facoltà dell'attore di adire il giudice ordinario anche con domanda di risarcimento del danno, atteso che si verteva in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.
In ordine al quantum, l'elaborato peritale dell'Arch. depositato in data 29.5.2019 Persona_1 aveva quantificato il danno in complessivi € 3.284,19. Detta somma, tuttavia, andava decurtata dalle seguenti tipologie di danno: € 1.000,00 quale “valore dei danni dovuti alla stesa dell'impianto”, atteso che detta voce restava assorbita nelle altre voci di danno, causati al fondo dalle opere della convenuta;
€ 752,40, quale “capitalizzazione tributi”, in quanto non documentati dall'attore; € 612,29 quale danno per la diminuita appetibilità del fondo, non rientrando tra i poteri dell'enfiteuta quello di vendere il bene.
Per tali ragioni, l'ammontare spettante all'attore si riduceva a complessivi € 919,50, con conseguente condanna di l pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.610,00 Controparte_2 oltre accessori come per legge, spese di CTU, liquidate come da separato decreto in corso di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.4.2020, chiede di Controparte_2 riformare la sentenza condannando parte appellata alle spese di lite, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonchè alla restituzione della somma di € 1.917,90 pagata al procuratore distrattario a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
In particolare, la società appellante propone cinque motivi di gravame:
1. ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL CASO
SPECICIFICO.
Con il primo motivo d'appello la società contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice CP_2 laddove avrebbe confuso le comunicazioni elettroniche con le reti elettriche ed applicato al caso specifico una normativa non pertinente. Evidenzia che la normativa sugli impianti elettrici è dettata dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche oltre che dalle norme del Codice civile che regolano la materia delle servitù e del risarcimento del danno nonché del relativo onere della prova. Chiede, pertanto, che la Corte accerti e dichiari che le norme relative al Codice delle comunicazioni elettroniche, richiamate nella sentenza impugnata, non sono pertinenti e non trovano applicazione nel caso di specie relativo alla materia delle servitù di elettrodotto.
2. CARENZA DI PROVA SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTORE.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante evidenzia che con atto di donazione del 15.12.1983
, livellario al Comune di Rosarno, aveva trasferito per donazione al figlio il Persona_2 CP_1 suo diritto di livello sulle particelle 2 - 372 e 2 - 373 (oggi 843).
Successivamente, con atto di compravendita del 27.8.1985 , livellario al Comune di Persona_3
Rosarno, aveva trasferito a il suo diritto di livello sulla particella n. 371 (oggi 844). CP_1
Tuttavia, secondo parte appellante, le visure catastali allegate alla citazione evidenziano che il Comune di Rosarno è titolare dell'intero diritto di proprietà delle suddette particelle mentre è titolare del diritto di enfiteusi. CP_1
Dunque, dall'esame della documentazione prodotta in allegato al fascicolo di parte attrice, il primo
Giudice avrebbe potuto rilevare come la proprietà dei terreni oggetto di giudizio appartenesse, in realtà, al Comune di Rosarno. Il dato, sempre secondo parte appellante, sarebbe confermato dalle visure catastali aggiornate (cfr. doc. all. 4 - 5 alla comparsa di costituzione di primo grado).
Tra i documenti allegati alla citazione, ancora, sostiene esservi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiarava proprietario dei suddetti terreni, circostanza non CP_1 corrispondente alla documentazione notarile e catastale in atti. Ancora, tra la documentazione prodotta vi sarebbe una nota del 14 maggio 2009 a firma dell'avv. Spasari con la quale, nell'interesse dei sigg. e , si chiedeva l'indennità di servitù sui medesimi terreni. CP_1 Persona_4
Le incongruenze sopra evidenziate, secondo l'appellante, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accertare la legittimazione dell'appellato ad agire nei confronti dell'odierna Società convenuta per ottenere il ristoro di asseriti danni che presuppongono un diritto esclusivo sui fondi in questione;
pertanto, sarebbe stato necessario, prima di ogni altra indagine, fornire adeguata prova del rapporto contrattuale intervenuto ed esistente tra il Comune di Rosarno e o il suo dante causa, CP_1 al fine di comprendere come l'appellato potesse definirsi proprietario o comunque titolare dei diritti dominicali sui terreni oggetto di causa.
3. DOCUMENTI DI CAUSA – LEGGITIMA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Con il terzo motivo di gravame la società evidenzia che la linea elettrica contestata dall'attore CP_2 fornisce energia sia all'utenza intestata allo stesso (cfr. doc. all. 6 alla comparsa di CP_1 costituzione), che ad altre utenze (cfr. doc.all.7 alla comparsa di costituzione).
L'art. 1 delle condizioni generali del contratto di fornitura, (cfr. doc.all.8 alla comparsa di costituzione), dispone che “… la fornitura è subordinata all'ottenimento a cura dell'utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura stessa, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti, che restano di proprietà dell' potranno utilizzarsi anche per terzi CP_2
…”.
Nessun risarcimento, pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante, può essere accordato nel caso di specie difettando il presupposto dell'illegittima installazione e mantenimento degli impianti sul terreno oggetto di giudizio. Dall'esame delle condizioni generali del contratto è agevole rilevare l'infondatezza dell'affermazione avversaria allorquando sostiene che l'installazione dei conduttori sia avvenuta abusivamente.
La società appellante chiede, dunque, in riforma della sentenza di primo grado di accertare e dichiarare che la presenza dell'elettrodotto per cui è causa è legittimata dalla documentazione contrattuale prodotta in allegato alla comparsa di costituzione della Società convenuta nel giudizio di primo grado.
4. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL' ART. 2697 COD. CIV. - NULLITA' DELLA CTU PER VIOLAZIONE D EI TERMINI PROCEDURALI
A all'udienza del 20.3.2019 il Tribunale aveva conferito l'incarico al C.t.u. il quale aveva prestato il giuramento di rito e così testualmente dichiarava: “Il CTU dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il giorno 29 marzo 2019 alle ore 9,00. Presso i luoghi oggetto di causa.” Preso atto di quanto sopra il Giudice Istruttore aveva così disposto: “Il G.I. assegna al CTU termine di giorni 90 a decorrere dalla data inizio operazione per trasmettere la relazione alle parti costituite;
alle parti il termine di giorni 30 dalla scadenza del predetto termine per trasmettere al CTU le loro osservazioni in ordine alla relazione peritale;
al CTU termine di giorni 30 dalla scadenza del predetto termine per il deposito della relazione scritta in cancelleria la relazione, con le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse” .
Sulla base di quanto disposto dal Tribunale i termini da osservare erano i seguenti: 27.6.2019 per il deposito della relazione preliminare (90 giorni dal 29.3.19); 27.7.2019 per le osservazioni alla relazione preliminare.
Il Ctu trasmetteva a mezzo pec la relazione preliminare in data 25.4.2019 (dunque in anticipo rispetto al termine assegnato di 90 giorni) ma non osservava i termini assegnati dal Giudice
Istruttore per le osservazioni delle parti, depositando la relazione finale in data 25.5.2019.
Il 30 maggio 2019 l'odierna appellante depositava telematicamente le osservazioni alla relazione finale del Ctu evidenziando l'irritualità dell'operato del Consulente. All'udienza del 24.10.2019 la Società convenuta contestava l'operato del Ctu e le conclusioni da questi rassegnate riportandosi alle osservazioni depositate telematicamente in data 30.5.2019. Tale eccezione era stata ribadita con le note conclusionali. La relazione finale depositata dal CTU, in violazione dei termini procedurali e con la sola disamina delle osservazioni rese dal CTP di parte attrice, doveva, pertanto, considerarsi tamquam non esset.
Per quanto riguarda le conclusioni cui perveniva l'Arch. nella relazione finale, Per_1 sostanzialmente divergenti da quelle rassegnate con la relazione preliminare, l'appellante evidenzia che, in risposta alle osservazioni formulate da parte attrice, vengono introdotte voci di danno e criteri di calcolo del tutto non pertinenti con l'oggetto del giudizio. Invero, era la stessa parte attrice a precisare, resistendo alle eccezioni sollevate dalla Società convenuta, che il danno di cui si chiedeva il risarcimento non aveva nulla a che vedere con l'indennità per la potenziale diminuzione di valore del terreno.
Infine, secondo parte appellante la Ctu sarebbe evidentemente a carattere esplorativo e come tale non utilizzabile come fonte di prova. Chiede, dunque, che la sentenza venga riformata rilevando preliminarmente l'inammissibilità della Ctu per avere la stessa carattere esplorativo ed in subordine la nullità della stessa per viola zione dei termini procedurali. Nel merito la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata per mancanza di allegazioni e di prove.
5. ERRATA CONDANNA ALLE SPESE
L'appellante contesta, infine, la soccombenza e condanna alle spese processuali disposta dal primo Giudice. La Società appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto all'Avv.
quale distrattario, la somma di € 1.917,90 a saldo della fattura n.ro 01/2020, Controparte_3
(doc.all.B), con bonifico n.ro CRO: 2003120314442622480320303200IT, valuta del 31/01/2020,
(doc.all.C). Di detta somme chiede la condanna alla restituzione oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo.
benché ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la società elettrica contesta che il primo giudice abbia fatto riferimento al d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), afferente alla diversa materia delle comunicazioni elettroniche.
In effetti, il primo giudice fa riferimento ai principi generali di tale normativa nello specifico non applicabile, ma, in concreto, ciò non incide sul contenuto della decisione assunta, ne consegue che il motivo di appello non appare sorretto da adeguato interesse.
2. Il secondo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Assume parte appellante che il sarebbe privo di legittimazione attiva, essendo titolare CP_1 esclusivamente di un diritto di livello, ed essendo la proprietà dei terreni oggetto del procedimento del comune di Rosarno. Afferma ancora l'appellante che tale dato è confermato dalle visure catastali aggiornate (nelle quali in effetti il risulta titolare di un diritto di enfiteusi), ancorché tra i CP_1 documenti allegati alla citazione si rinvenga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara proprietario dei suddetti terreni, circostanza che non corrisponde alla CP_1 documentazione notarile e catastale.
Conclude parte appellante che tali incongruenze avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accertare la legittimazione del al fine di comprendere sulla scorta di quali atti egli potesse CP_1 qualificarsi in termini di proprietario o comunque titolare dei diritti dominicali sui terreni oggetto di causa.
In effetti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, assume essere il CP_1 proprietario delle particelle, salvo poi, in sede di prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., produrre in giudizio documentazione dalla quale emerge che egli avesse sulle stesse un diritto di livello e chiedere il risarcimento del danno subito sulla scorta della compressione dei diritti a lui spettanti in forza di tali titoli.
Dunque, sotto tale profilo, non è censurabile quanto ritenuto con la sentenza impugnata, secondo cui era legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in quanto CP_1 titolare di un diritto di livello sulle particelle in questione.
Al riguardo, non è pertinente il richiamo fatto da parte appellante ad una precedente sentenza avente simile oggetto emessa dalla Corte, poiché in quel caso - solo in sede di gravame - il richiedente aveva mutato il titolo in forza del quale chiedere il risarcimento, dichiarandosi tardivamente livellario piuttosto che proprietario.
Nel caso di specie, invece, tale modifica è tempestivamente avvenuta nei termini di cui all'art. 183
c.p.c.
Del resto, la qualità di livellario di non è messa in discussione da parte appellante CP_1 che pure non ritiene che tale titolo legittimi l'odierno appellato alla richiesta di risarcimento del danno.
Tale assunto non è però condivisibile. Ed invero, in assenza nel codice civile del 1942 di una disciplina apposita per il livello, la giurisprudenza di legittimità tende ad assimilare il relativo regime giuridico a quello dell'enfiteusi, osservando che “nell'evoluzione storica i nomi livello ed enfiteusi vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione anche ai livelli della generale disciplina sulla enfiteusi” (v. Cass. n. 64 del 1997, in motivazione, nonchè Cass. n. 9135 del 2012).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, il livello, pur essendo originariamente diverso dall'enfiteusi, nella sua evoluzione storica ha finito con l'identificarsi con quest'ultima. In effetti, entrambe le figure nascono da un atto di natura concessoria in forza del quale il livellario e l'enfiteuta diventano titolari di un diritto soggettivo perfetto sul bene, con pienezza di facoltà, salva la proprietà che rimane in capo al concedente, verso il pagamento di un canone periodico, il che giustifica, quantomeno in via analogica, l'applicazione al livello delle norme codicistiche e dei principi giurisprudenziali dettati per l'enfiteusi.
Secondo la giurisprudenza amministrativa formatasi nella materia, per certi versi sovrapponibile, di risarcimento del danno per effetto di illegittima espropriazione, il livellario ha legittimazione attiva in materia: “Anche il livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima espropriazione. In applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi, deve ritenersi che la previsione di cui all' art. 34, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 (l'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore) valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l'indennità di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l'indennità di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell'immobile da parte della Pubblica Amministrazione in occasione dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa”. (T.A.R., Lecce, sez. III, 27/11/2020, n. 1336).
Può dunque affermarsi che nella non contestata qualità di livellario, abbia CP_1 legittimazione ad agire nel presente giudizio, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di appello, assume parte appellante che alcun risarcimento è dovuto poiché la linea elettrica contestata dall'attore fornisce energia sia all'utenza intestata allo stesso che ad CP_1 altre utenze e che l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di fornitura dispone che “… la fornitura è subordinata all'ottenimento a cura dell'utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura stessa, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti, che restano di proprietà dell' e potranno utilizzarsi anche per terzi …”. Dunque, secondo la CP_2 prospettazione dell'appellante, l'attività di posa dei pali elettrici deve ritenersi autorizzata.
Al riguardo, tuttavia, la società elettrica non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare quanto sostenuto.
La circostanza che i pali apposti nei fondi oggetto di causa – ed eventualmente quali di essi - riforniscano di energia elettrica anche l'utenza dell'appellato non è stata data.
Invero, secondo la prospettazione difensiva, tale prova doveva essere fornita mediante l'escussione testimoniale (c.f.r. memoria di replica 183 c.p.c.: “Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “vero è la linea elettrica, con relativi sostegni, contestata dall'attore si riferisce ad una linea di bassa tensione che alimenta anche il terreno di proprietà dell'attore ed è stata realizzata da oltre venti anni? Si indicano quali testi i sig.ri sede di lavoro U.O Palmi - Gioia Tauro, Testimone_1
Via A. Volta N. 2 – Palmi e residente in [...] - Palmi (RC)”), ma i testi Testimone_2 escussi nulla hanno riferito al riguardo.
Ed infatti, ha affermato esclusivamente che “ADR: sono dipendente da Testimone_2 CP_2 dodici anni, sono andato sui luoghi di causa dopo aver ricevuto la citazione testimoniale per l'odierna udienza, non sono nelle condizioni di affermare che la linea elettrica che serve il terreno attoreo è stata realizzata da più di venti anni o meno”; il teste ha riferito: “ADR: Testimone_1 non sono in grado di dire se la linea elettrica che serve il terreno dell'attore è stata realizzata da più
o meno di venti anni anche perché sono stato assunto nel 2007.” (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2018).
Quanto al contratto di fornitura prodotto, ammesso che al predetto possano essere ricondotti effetti autorizzativi come sostenuto dall'appellante, quello in atti non è stato stipulato dall'appellato, né dai suoi danti causa, di tal che non assume rilevanza in tale sede.
Poiché, pertanto, parte appellante non ha fornito prova alcuna di avere legittimamente apposto il traliccio ed i pali nei terreni in questione, ne consegue che ha realizzato un'occupazione illegittima dell'area.
Principio consolidato in materia è quello secondo cui: “L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell' e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza CP_2 dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito - per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario -, consistente in un'attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione
d'illegittimità. Pertanto, il giudice del merito accertata la configurabilità dell'indicato illecito, non può desumere l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate (potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all'area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell'installazione delle stesse), ma deve verificarne l'esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996).
Ancora: “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore (o gestore) e il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta
(nella specie costituita dalla infissione di due pali con i relativi basamenti nel terreno e nell'attraversamento di una parte di esso dalle linee elettriche)” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 701 del 12/01/2023).
Tali principi, dettati con riferimento al diritto di proprietà, possono trovare applicazione anche nel caso specifico. Che la domanda risarcitoria formulata dal debba intendersi come implicita CP_1 rinuncia alla domanda di riduzione in pristino, può ricavarsi anche dalla circostanza che egli abbia agito espressamente chiedendo il ristoro del danno permanente subito per effetto della illecita condotta, con la conseguenza che gli è preclusa ogni ulteriore azione.
4. Accertato che l'attività posta in essere dalla società configura un illecito permanente, occorre quindi stabilire il quantum del risarcimento dovuto al CP_1
Assume parte appellante al riguardo che “nel caso di specie le allegazioni dell'attore in ordine alle situazioni pregiudizievoli per cui ha invocato il risarcimento sono del tutto vaghe ed imprecise, apparendo piuttosto quali mere petizioni di principio prive di concretezza, rispetto alle quali non ha nemmeno chiesto di offrire in giudizio alcuna prova, riferendosi quella testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 7.09.2012 a circostanze non concernenti propriamente un pregiudizio patrimoniale, e non potendo la sollecitazione di una c. t. u. (volta anche a accertare dei “danni”, non definiti nei loro elementi costitutivi fattuali) sopperire alla carenza di offerta probatoria, dal momento che, com'è noto, essa costituisce uno strumento a disposizione del Giudice come ausilio nella formulazione della decisione, non già un mezzo di acquisizione di prove,(…)”
I testi escussi hanno affermato che sul fondo sono stati collocati i pali ed il traliccio, che tale fondo è attraversato dai cavi elettrici, che vi sono alberi di agrumi ed ulivi (cfr verbale d'udienza del 12.12.2018: ha affermato: “ADR:n conosco i luoghi di causa e so che l' ha Testimone_3 CP_2 attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione”; ha Testimone_4 riferito: “ADR: sono proprietario di un terreno di fronte a quello di proprietà so che l'
CP_1 CP_2 ha attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione; ADR: la linea elettrica che passa sulla proprietà attraversa con la conduttura gli alberi;
ADR: credo che
CP_1 la linea in questione è stata realizzata nel 1983”; ha sostenuto: “ADR: conosco i Testimone_5 luoghi di causa perché passo dalla proprietà per accedere al mio terreno e so che l' ha
CP_1 CP_2 attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione; ADR: la linea elettrica che passa sulla proprietà attraversa con la conduttura gli alberi di clementini e di
CP_1 ulivo;
ADR: credo che la linea in questione è stata realizzata nel 1983”.)
In punto di risarcimento, la Corte di Cassazione ha affermato che il privato che ha chiesto di ottenere il risarcimento del pregiudizio permanente e irreversibile determinato dalla definitiva limitazione
e compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere, non ha l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, trattandosi di compensare il permanente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile privazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali e dai relativi basamenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica (Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 701 del 12/01/2023).
Tanto premesso, occorre considerare che non è titolare di un diritto di proprietà sui CP_1 fondi in questione, ma di un diritto reale di godimento e che, agendo in giudizio, ha chiesto di “a) riconoscere e dichiarare che l' ha illegittimamente ed arbitrariamente, Controparte_2 senza alcuna autorizzazione dell'attore e/o della Pubblica amministrazione, installato i pali ed il traliccio di sostegno per la rete elettrica indicati nella parte espositiva;
conseguenzialmente, b) ritenere e dichiarare la domanda legittima e fondata e, per l'effetto, c) condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento del danno per l'indebita compressione del diritto dominicale arrecato a parte attrice, liquidandolo nella somma di
€ 10.000,00, ovvero in quella da determinarsi in via equitativa, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 cc, nella misura ritenuta di giustizia, gravandola di interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
e) condannare inoltre, l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese tutte , competenze ed onorari di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
Più in particolare, egli affermava che la richiesta di risarcimento era afferente al danno, rilevante e permanente, a lui derivante dall'illegittima apposizione dei sostegni, dagli interventi per la loro periodica manutenzione, dalla reiterata violazione della privacy che ne conseguiva. Ancora, specificava che tali pali sono installati in posizione tale da impedire l'utile coltivazione del fondo e le linee elettriche che li sovrastano costituiscono un costante ostacolo e pericolo per l'attore e per coloro che si occupano della coltivazione del fondo.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha precisato che: “Appare quindi evidente che la convenuta ha omesso di riconoscere un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando al possessore dell'immobile indubbiamente un danno corrispondente al mancato ristoro per la deminutio subita della pienezza ed esclusività del suo diritto, che merita di essere risarcito in via d'equità, nella misura indicata in citazione, ovvero in quella che verrà ritenuta di Giustizia”.
Aggiungendo che “In ogni caso, qualora l'On.le Giudicante non volesse accordare la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, va ricordato che la Suprema Corte ha stabilito che … A) L'imposizione di una servitù o di altro diritto reale comporta la corresponsione di un'indennità che ha in questa materia, lo stesso fondamento e la stessa funzione che ha nell'espropriazione per pubblica utilità; B) l'obbligo dell'indennità ha un fondamento etico e teorico individuato generalmente in un principio di giustizia distributiva per cui l'onere necessario alla produzione d'una utilità collettiva anziché gravare su un solo soggetto, va proporzionalmente distribuito fra i membri della collettività (Cass. 22/1/1988 n. 481).”
Dunque, al fine di determinare il pregiudizio da lui subito per effetto della indebita compressione del diritto di godimento di cui è titolare, non è necessario fornire una specifica allegazione.
Al fine di stabilire quale sia il pregiudizio subito dall'appellato, titolare esclusivamente di un diritto di livello, ed in quale rapporto debba collocarsi tale pregiudizio con quello subito dal concedente, soccorre la disciplina dettata in materia di enfiteusi. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “L'art 963 cod. civ., ove stabilisce, con riguardo all'espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l'indennità va ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall'enfiteuta, l'applicabilità di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell'incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell'enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 15/11/1977).
In termini analoghi: “L'illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del "perimento del fondo" previsto dall'art. 963 cod. civ., con lesione del diritto sia del concedente che dell'enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4320 del 28/04/1998).
In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 963, primo comma, non considera le cause del perimento del fondo, sicché quando l'effetto di perimento fisico del fondo sia riconducibile al fatto illecito del terzo, i concorrenti diritti reali del concedente e dell'enfiteuta, oggetto della corrispondente lesione, esigono la riparazione a norma dell'art. 2043 C.C., necessariamente assicurata per equivalente con riferimento al “valore” rispettivo.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l'attribuzione all'enfiteuta della l'indennità di occupazione che costituisce il compenso per la perdita del reddito dovuta alla mancata percezione dei frutti del fondo, poiché quest'ultimo è titolare del diritto reale di godimento del fondo. L'indennità di occupazione è stata quindi determinata nella misura degli interessi legali sul valore venale del bene (come frutti civili del fondo) è stata integralmente attribuita agli enfiteuti.
Ne consegue, pertanto, che appare essere condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha limitato il danno risarcibile all'importo di € 919,50, escludendo dalla somma determinata dal consulente tecnico l'importo relativo al danno per la diminuita appetibilità del fondo, non rientrando tra i poteri dell'enfiteuta e/o del livellario quello di vendere il bene, nonché quello afferente al “valore dei danni dovuti alla stesa dell'impianto”, atteso che detta voce resta assorbita nelle altre voci di danno, e quella concernente la “capitalizzazione tributi”, in quanto la relativa spesa non è stata documentata dall'attore.
Privo di pregio è il motivo d'appello afferente alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed infatti, nell'elaborato depositato in data 22.07.2019, il consulente tiene conto delle osservazioni dell'odierna parte appellante. In ogni caso, non è stata sollevata alcuna eccezione all'udienza successiva al deposito della consulenza (Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.707: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del Cpc, avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.”) ed ancora, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il termine per la presentazione di osservazioni e rilievi critici al consulente ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria (Cassazione civile sez. I, 14/05/2025, n.12955: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 del Cpc, così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato articolo 195 del Cpc, il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex articolo 175 del Cpc, abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.)
5. Quanto alle spese del primo giudizio, il motivo di appello merita accoglimento.
Ed in effetti, la domanda dell'odierna parte appellata è stata accolta in misura significativamente ridotta: a fronte di una richiesta di risarcimento pari a € 10.000, è stata riconosciuta la somma di €
919,50.
Ritiene il Collegio che, all'accoglimento della domanda in misura nettamente inferiore all'iniziale prospettazione della parte attrice, unitamente alla particolarità della questione trattata, consegua la necessità di compensare le spese del giudizio di primo grado (“L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..” Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
- Spese processuali
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa ogni Controparte_2 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3. Nulla sulle spese del presente giudizio. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 19.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera relatrice
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2020 R. G
tra
, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Parte_1
S.p.A., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia, PEC: P.IVA_1
; Email_1 appellante
contro
; CP_1 appellato contumace
Oggetto: Risarcimento danni – Appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n. 1051/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento n. r.g. 453/2017;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo e notificato il 16 marzo 2017, conveniva in CP_1 giudizio affinché venisse condannata al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni. A sostegno della sua domanda l'attore deduceva di essere proprietario di un fondo sito in agro del Comune di Rosarno, località “Zomine”, riportato al catasto terreni nel medesimo Comune al foglio n. 48, particelle n.ri 843 ed 844, sul quale la parte convenuta aveva installato cinque pali ed un traliccio per la rete elettrica, con cavi di alta tensione, senza mai corrispondergli alcun indennizzo e senza ottenere alcun'autorizzazione per tale occupazione. Chiedeva, dunque, il risarcimento di tutti i danni nella somma di € 10.000,00 o in quella da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, gravandola di interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
In data 19.6.2017 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, mancando la prova della titolarità del bene, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, con vittoria e competenze del giudizio.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva solleva dal convenuto poiché dalla documentazione allegata all'atto di citazione emergeva chiaramente che l'attore era il titolare di un diritto di livello sul fondo per essergli lo stesso pervenuto, in virtù di atto di donazione, dal padre
CP_1
Nel merito, collocava la domanda posta dal nello schema dell'art. 2043 c.c., con CP_1 conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c. circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. Evidenziava che la convenuta non aveva fornito alcuna prova né dell'esistenza di una servitù o di un contratto, né tantomeno del consenso o di una qualche indennità corrisposta a parte attrice.
Pertanto, non avendo nemmeno parte convenuta contestato di aver collocato i pali sul terreno posseduto dall'istante, il Giudice di prime cure riteneva accertato, come anche da riproduzioni fotografiche in atti, la presenza dei suddetti pali;
in conclusione, non vi era stato alcun provvedimento che avesse dichiarato la pubblica utilità dell'opera, né che la società convenuta avesse compiuto le opere in presenza di un provvedimento autorizzativo, dovendo così riconoscersi la facoltà dell'attore di adire il giudice ordinario anche con domanda di risarcimento del danno, atteso che si verteva in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.
In ordine al quantum, l'elaborato peritale dell'Arch. depositato in data 29.5.2019 Persona_1 aveva quantificato il danno in complessivi € 3.284,19. Detta somma, tuttavia, andava decurtata dalle seguenti tipologie di danno: € 1.000,00 quale “valore dei danni dovuti alla stesa dell'impianto”, atteso che detta voce restava assorbita nelle altre voci di danno, causati al fondo dalle opere della convenuta;
€ 752,40, quale “capitalizzazione tributi”, in quanto non documentati dall'attore; € 612,29 quale danno per la diminuita appetibilità del fondo, non rientrando tra i poteri dell'enfiteuta quello di vendere il bene.
Per tali ragioni, l'ammontare spettante all'attore si riduceva a complessivi € 919,50, con conseguente condanna di l pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.610,00 Controparte_2 oltre accessori come per legge, spese di CTU, liquidate come da separato decreto in corso di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.4.2020, chiede di Controparte_2 riformare la sentenza condannando parte appellata alle spese di lite, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonchè alla restituzione della somma di € 1.917,90 pagata al procuratore distrattario a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
In particolare, la società appellante propone cinque motivi di gravame:
1. ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL CASO
SPECICIFICO.
Con il primo motivo d'appello la società contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice CP_2 laddove avrebbe confuso le comunicazioni elettroniche con le reti elettriche ed applicato al caso specifico una normativa non pertinente. Evidenzia che la normativa sugli impianti elettrici è dettata dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche oltre che dalle norme del Codice civile che regolano la materia delle servitù e del risarcimento del danno nonché del relativo onere della prova. Chiede, pertanto, che la Corte accerti e dichiari che le norme relative al Codice delle comunicazioni elettroniche, richiamate nella sentenza impugnata, non sono pertinenti e non trovano applicazione nel caso di specie relativo alla materia delle servitù di elettrodotto.
2. CARENZA DI PROVA SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTORE.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante evidenzia che con atto di donazione del 15.12.1983
, livellario al Comune di Rosarno, aveva trasferito per donazione al figlio il Persona_2 CP_1 suo diritto di livello sulle particelle 2 - 372 e 2 - 373 (oggi 843).
Successivamente, con atto di compravendita del 27.8.1985 , livellario al Comune di Persona_3
Rosarno, aveva trasferito a il suo diritto di livello sulla particella n. 371 (oggi 844). CP_1
Tuttavia, secondo parte appellante, le visure catastali allegate alla citazione evidenziano che il Comune di Rosarno è titolare dell'intero diritto di proprietà delle suddette particelle mentre è titolare del diritto di enfiteusi. CP_1
Dunque, dall'esame della documentazione prodotta in allegato al fascicolo di parte attrice, il primo
Giudice avrebbe potuto rilevare come la proprietà dei terreni oggetto di giudizio appartenesse, in realtà, al Comune di Rosarno. Il dato, sempre secondo parte appellante, sarebbe confermato dalle visure catastali aggiornate (cfr. doc. all. 4 - 5 alla comparsa di costituzione di primo grado).
Tra i documenti allegati alla citazione, ancora, sostiene esservi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiarava proprietario dei suddetti terreni, circostanza non CP_1 corrispondente alla documentazione notarile e catastale in atti. Ancora, tra la documentazione prodotta vi sarebbe una nota del 14 maggio 2009 a firma dell'avv. Spasari con la quale, nell'interesse dei sigg. e , si chiedeva l'indennità di servitù sui medesimi terreni. CP_1 Persona_4
Le incongruenze sopra evidenziate, secondo l'appellante, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accertare la legittimazione dell'appellato ad agire nei confronti dell'odierna Società convenuta per ottenere il ristoro di asseriti danni che presuppongono un diritto esclusivo sui fondi in questione;
pertanto, sarebbe stato necessario, prima di ogni altra indagine, fornire adeguata prova del rapporto contrattuale intervenuto ed esistente tra il Comune di Rosarno e o il suo dante causa, CP_1 al fine di comprendere come l'appellato potesse definirsi proprietario o comunque titolare dei diritti dominicali sui terreni oggetto di causa.
3. DOCUMENTI DI CAUSA – LEGGITIMA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Con il terzo motivo di gravame la società evidenzia che la linea elettrica contestata dall'attore CP_2 fornisce energia sia all'utenza intestata allo stesso (cfr. doc. all. 6 alla comparsa di CP_1 costituzione), che ad altre utenze (cfr. doc.all.7 alla comparsa di costituzione).
L'art. 1 delle condizioni generali del contratto di fornitura, (cfr. doc.all.8 alla comparsa di costituzione), dispone che “… la fornitura è subordinata all'ottenimento a cura dell'utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura stessa, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti, che restano di proprietà dell' potranno utilizzarsi anche per terzi CP_2
…”.
Nessun risarcimento, pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante, può essere accordato nel caso di specie difettando il presupposto dell'illegittima installazione e mantenimento degli impianti sul terreno oggetto di giudizio. Dall'esame delle condizioni generali del contratto è agevole rilevare l'infondatezza dell'affermazione avversaria allorquando sostiene che l'installazione dei conduttori sia avvenuta abusivamente.
La società appellante chiede, dunque, in riforma della sentenza di primo grado di accertare e dichiarare che la presenza dell'elettrodotto per cui è causa è legittimata dalla documentazione contrattuale prodotta in allegato alla comparsa di costituzione della Società convenuta nel giudizio di primo grado.
4. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL' ART. 2697 COD. CIV. - NULLITA' DELLA CTU PER VIOLAZIONE D EI TERMINI PROCEDURALI
A all'udienza del 20.3.2019 il Tribunale aveva conferito l'incarico al C.t.u. il quale aveva prestato il giuramento di rito e così testualmente dichiarava: “Il CTU dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il giorno 29 marzo 2019 alle ore 9,00. Presso i luoghi oggetto di causa.” Preso atto di quanto sopra il Giudice Istruttore aveva così disposto: “Il G.I. assegna al CTU termine di giorni 90 a decorrere dalla data inizio operazione per trasmettere la relazione alle parti costituite;
alle parti il termine di giorni 30 dalla scadenza del predetto termine per trasmettere al CTU le loro osservazioni in ordine alla relazione peritale;
al CTU termine di giorni 30 dalla scadenza del predetto termine per il deposito della relazione scritta in cancelleria la relazione, con le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse” .
Sulla base di quanto disposto dal Tribunale i termini da osservare erano i seguenti: 27.6.2019 per il deposito della relazione preliminare (90 giorni dal 29.3.19); 27.7.2019 per le osservazioni alla relazione preliminare.
Il Ctu trasmetteva a mezzo pec la relazione preliminare in data 25.4.2019 (dunque in anticipo rispetto al termine assegnato di 90 giorni) ma non osservava i termini assegnati dal Giudice
Istruttore per le osservazioni delle parti, depositando la relazione finale in data 25.5.2019.
Il 30 maggio 2019 l'odierna appellante depositava telematicamente le osservazioni alla relazione finale del Ctu evidenziando l'irritualità dell'operato del Consulente. All'udienza del 24.10.2019 la Società convenuta contestava l'operato del Ctu e le conclusioni da questi rassegnate riportandosi alle osservazioni depositate telematicamente in data 30.5.2019. Tale eccezione era stata ribadita con le note conclusionali. La relazione finale depositata dal CTU, in violazione dei termini procedurali e con la sola disamina delle osservazioni rese dal CTP di parte attrice, doveva, pertanto, considerarsi tamquam non esset.
Per quanto riguarda le conclusioni cui perveniva l'Arch. nella relazione finale, Per_1 sostanzialmente divergenti da quelle rassegnate con la relazione preliminare, l'appellante evidenzia che, in risposta alle osservazioni formulate da parte attrice, vengono introdotte voci di danno e criteri di calcolo del tutto non pertinenti con l'oggetto del giudizio. Invero, era la stessa parte attrice a precisare, resistendo alle eccezioni sollevate dalla Società convenuta, che il danno di cui si chiedeva il risarcimento non aveva nulla a che vedere con l'indennità per la potenziale diminuzione di valore del terreno.
Infine, secondo parte appellante la Ctu sarebbe evidentemente a carattere esplorativo e come tale non utilizzabile come fonte di prova. Chiede, dunque, che la sentenza venga riformata rilevando preliminarmente l'inammissibilità della Ctu per avere la stessa carattere esplorativo ed in subordine la nullità della stessa per viola zione dei termini procedurali. Nel merito la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata per mancanza di allegazioni e di prove.
5. ERRATA CONDANNA ALLE SPESE
L'appellante contesta, infine, la soccombenza e condanna alle spese processuali disposta dal primo Giudice. La Società appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto all'Avv.
quale distrattario, la somma di € 1.917,90 a saldo della fattura n.ro 01/2020, Controparte_3
(doc.all.B), con bonifico n.ro CRO: 2003120314442622480320303200IT, valuta del 31/01/2020,
(doc.all.C). Di detta somme chiede la condanna alla restituzione oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo.
benché ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la società elettrica contesta che il primo giudice abbia fatto riferimento al d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), afferente alla diversa materia delle comunicazioni elettroniche.
In effetti, il primo giudice fa riferimento ai principi generali di tale normativa nello specifico non applicabile, ma, in concreto, ciò non incide sul contenuto della decisione assunta, ne consegue che il motivo di appello non appare sorretto da adeguato interesse.
2. Il secondo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Assume parte appellante che il sarebbe privo di legittimazione attiva, essendo titolare CP_1 esclusivamente di un diritto di livello, ed essendo la proprietà dei terreni oggetto del procedimento del comune di Rosarno. Afferma ancora l'appellante che tale dato è confermato dalle visure catastali aggiornate (nelle quali in effetti il risulta titolare di un diritto di enfiteusi), ancorché tra i CP_1 documenti allegati alla citazione si rinvenga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara proprietario dei suddetti terreni, circostanza che non corrisponde alla CP_1 documentazione notarile e catastale.
Conclude parte appellante che tali incongruenze avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accertare la legittimazione del al fine di comprendere sulla scorta di quali atti egli potesse CP_1 qualificarsi in termini di proprietario o comunque titolare dei diritti dominicali sui terreni oggetto di causa.
In effetti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, assume essere il CP_1 proprietario delle particelle, salvo poi, in sede di prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., produrre in giudizio documentazione dalla quale emerge che egli avesse sulle stesse un diritto di livello e chiedere il risarcimento del danno subito sulla scorta della compressione dei diritti a lui spettanti in forza di tali titoli.
Dunque, sotto tale profilo, non è censurabile quanto ritenuto con la sentenza impugnata, secondo cui era legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in quanto CP_1 titolare di un diritto di livello sulle particelle in questione.
Al riguardo, non è pertinente il richiamo fatto da parte appellante ad una precedente sentenza avente simile oggetto emessa dalla Corte, poiché in quel caso - solo in sede di gravame - il richiedente aveva mutato il titolo in forza del quale chiedere il risarcimento, dichiarandosi tardivamente livellario piuttosto che proprietario.
Nel caso di specie, invece, tale modifica è tempestivamente avvenuta nei termini di cui all'art. 183
c.p.c.
Del resto, la qualità di livellario di non è messa in discussione da parte appellante CP_1 che pure non ritiene che tale titolo legittimi l'odierno appellato alla richiesta di risarcimento del danno.
Tale assunto non è però condivisibile. Ed invero, in assenza nel codice civile del 1942 di una disciplina apposita per il livello, la giurisprudenza di legittimità tende ad assimilare il relativo regime giuridico a quello dell'enfiteusi, osservando che “nell'evoluzione storica i nomi livello ed enfiteusi vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione anche ai livelli della generale disciplina sulla enfiteusi” (v. Cass. n. 64 del 1997, in motivazione, nonchè Cass. n. 9135 del 2012).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, il livello, pur essendo originariamente diverso dall'enfiteusi, nella sua evoluzione storica ha finito con l'identificarsi con quest'ultima. In effetti, entrambe le figure nascono da un atto di natura concessoria in forza del quale il livellario e l'enfiteuta diventano titolari di un diritto soggettivo perfetto sul bene, con pienezza di facoltà, salva la proprietà che rimane in capo al concedente, verso il pagamento di un canone periodico, il che giustifica, quantomeno in via analogica, l'applicazione al livello delle norme codicistiche e dei principi giurisprudenziali dettati per l'enfiteusi.
Secondo la giurisprudenza amministrativa formatasi nella materia, per certi versi sovrapponibile, di risarcimento del danno per effetto di illegittima espropriazione, il livellario ha legittimazione attiva in materia: “Anche il livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima espropriazione. In applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi, deve ritenersi che la previsione di cui all' art. 34, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 (l'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore) valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l'indennità di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l'indennità di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell'immobile da parte della Pubblica Amministrazione in occasione dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa”. (T.A.R., Lecce, sez. III, 27/11/2020, n. 1336).
Può dunque affermarsi che nella non contestata qualità di livellario, abbia CP_1 legittimazione ad agire nel presente giudizio, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di appello, assume parte appellante che alcun risarcimento è dovuto poiché la linea elettrica contestata dall'attore fornisce energia sia all'utenza intestata allo stesso che ad CP_1 altre utenze e che l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di fornitura dispone che “… la fornitura è subordinata all'ottenimento a cura dell'utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura stessa, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti, che restano di proprietà dell' e potranno utilizzarsi anche per terzi …”. Dunque, secondo la CP_2 prospettazione dell'appellante, l'attività di posa dei pali elettrici deve ritenersi autorizzata.
Al riguardo, tuttavia, la società elettrica non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare quanto sostenuto.
La circostanza che i pali apposti nei fondi oggetto di causa – ed eventualmente quali di essi - riforniscano di energia elettrica anche l'utenza dell'appellato non è stata data.
Invero, secondo la prospettazione difensiva, tale prova doveva essere fornita mediante l'escussione testimoniale (c.f.r. memoria di replica 183 c.p.c.: “Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “vero è la linea elettrica, con relativi sostegni, contestata dall'attore si riferisce ad una linea di bassa tensione che alimenta anche il terreno di proprietà dell'attore ed è stata realizzata da oltre venti anni? Si indicano quali testi i sig.ri sede di lavoro U.O Palmi - Gioia Tauro, Testimone_1
Via A. Volta N. 2 – Palmi e residente in [...] - Palmi (RC)”), ma i testi Testimone_2 escussi nulla hanno riferito al riguardo.
Ed infatti, ha affermato esclusivamente che “ADR: sono dipendente da Testimone_2 CP_2 dodici anni, sono andato sui luoghi di causa dopo aver ricevuto la citazione testimoniale per l'odierna udienza, non sono nelle condizioni di affermare che la linea elettrica che serve il terreno attoreo è stata realizzata da più di venti anni o meno”; il teste ha riferito: “ADR: Testimone_1 non sono in grado di dire se la linea elettrica che serve il terreno dell'attore è stata realizzata da più
o meno di venti anni anche perché sono stato assunto nel 2007.” (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2018).
Quanto al contratto di fornitura prodotto, ammesso che al predetto possano essere ricondotti effetti autorizzativi come sostenuto dall'appellante, quello in atti non è stato stipulato dall'appellato, né dai suoi danti causa, di tal che non assume rilevanza in tale sede.
Poiché, pertanto, parte appellante non ha fornito prova alcuna di avere legittimamente apposto il traliccio ed i pali nei terreni in questione, ne consegue che ha realizzato un'occupazione illegittima dell'area.
Principio consolidato in materia è quello secondo cui: “L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell' e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza CP_2 dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito - per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario -, consistente in un'attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione
d'illegittimità. Pertanto, il giudice del merito accertata la configurabilità dell'indicato illecito, non può desumere l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate (potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all'area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell'installazione delle stesse), ma deve verificarne l'esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996).
Ancora: “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore (o gestore) e il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta
(nella specie costituita dalla infissione di due pali con i relativi basamenti nel terreno e nell'attraversamento di una parte di esso dalle linee elettriche)” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 701 del 12/01/2023).
Tali principi, dettati con riferimento al diritto di proprietà, possono trovare applicazione anche nel caso specifico. Che la domanda risarcitoria formulata dal debba intendersi come implicita CP_1 rinuncia alla domanda di riduzione in pristino, può ricavarsi anche dalla circostanza che egli abbia agito espressamente chiedendo il ristoro del danno permanente subito per effetto della illecita condotta, con la conseguenza che gli è preclusa ogni ulteriore azione.
4. Accertato che l'attività posta in essere dalla società configura un illecito permanente, occorre quindi stabilire il quantum del risarcimento dovuto al CP_1
Assume parte appellante al riguardo che “nel caso di specie le allegazioni dell'attore in ordine alle situazioni pregiudizievoli per cui ha invocato il risarcimento sono del tutto vaghe ed imprecise, apparendo piuttosto quali mere petizioni di principio prive di concretezza, rispetto alle quali non ha nemmeno chiesto di offrire in giudizio alcuna prova, riferendosi quella testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 7.09.2012 a circostanze non concernenti propriamente un pregiudizio patrimoniale, e non potendo la sollecitazione di una c. t. u. (volta anche a accertare dei “danni”, non definiti nei loro elementi costitutivi fattuali) sopperire alla carenza di offerta probatoria, dal momento che, com'è noto, essa costituisce uno strumento a disposizione del Giudice come ausilio nella formulazione della decisione, non già un mezzo di acquisizione di prove,(…)”
I testi escussi hanno affermato che sul fondo sono stati collocati i pali ed il traliccio, che tale fondo è attraversato dai cavi elettrici, che vi sono alberi di agrumi ed ulivi (cfr verbale d'udienza del 12.12.2018: ha affermato: “ADR:n conosco i luoghi di causa e so che l' ha Testimone_3 CP_2 attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione”; ha Testimone_4 riferito: “ADR: sono proprietario di un terreno di fronte a quello di proprietà so che l'
CP_1 CP_2 ha attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione; ADR: la linea elettrica che passa sulla proprietà attraversa con la conduttura gli alberi;
ADR: credo che
CP_1 la linea in questione è stata realizzata nel 1983”; ha sostenuto: “ADR: conosco i Testimone_5 luoghi di causa perché passo dalla proprietà per accedere al mio terreno e so che l' ha
CP_1 CP_2 attraversato il terreno del Sig, con cinque pali ed un traliccio, non so se è stato
CP_1 indennizzato per l'attraversamento né so se gli è stata chiesta l'autorizzazione; ADR: la linea elettrica che passa sulla proprietà attraversa con la conduttura gli alberi di clementini e di
CP_1 ulivo;
ADR: credo che la linea in questione è stata realizzata nel 1983”.)
In punto di risarcimento, la Corte di Cassazione ha affermato che il privato che ha chiesto di ottenere il risarcimento del pregiudizio permanente e irreversibile determinato dalla definitiva limitazione
e compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere, non ha l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, trattandosi di compensare il permanente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile privazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali e dai relativi basamenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica (Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 701 del 12/01/2023).
Tanto premesso, occorre considerare che non è titolare di un diritto di proprietà sui CP_1 fondi in questione, ma di un diritto reale di godimento e che, agendo in giudizio, ha chiesto di “a) riconoscere e dichiarare che l' ha illegittimamente ed arbitrariamente, Controparte_2 senza alcuna autorizzazione dell'attore e/o della Pubblica amministrazione, installato i pali ed il traliccio di sostegno per la rete elettrica indicati nella parte espositiva;
conseguenzialmente, b) ritenere e dichiarare la domanda legittima e fondata e, per l'effetto, c) condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento del danno per l'indebita compressione del diritto dominicale arrecato a parte attrice, liquidandolo nella somma di
€ 10.000,00, ovvero in quella da determinarsi in via equitativa, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 cc, nella misura ritenuta di giustizia, gravandola di interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
e) condannare inoltre, l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese tutte , competenze ed onorari di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
Più in particolare, egli affermava che la richiesta di risarcimento era afferente al danno, rilevante e permanente, a lui derivante dall'illegittima apposizione dei sostegni, dagli interventi per la loro periodica manutenzione, dalla reiterata violazione della privacy che ne conseguiva. Ancora, specificava che tali pali sono installati in posizione tale da impedire l'utile coltivazione del fondo e le linee elettriche che li sovrastano costituiscono un costante ostacolo e pericolo per l'attore e per coloro che si occupano della coltivazione del fondo.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha precisato che: “Appare quindi evidente che la convenuta ha omesso di riconoscere un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando al possessore dell'immobile indubbiamente un danno corrispondente al mancato ristoro per la deminutio subita della pienezza ed esclusività del suo diritto, che merita di essere risarcito in via d'equità, nella misura indicata in citazione, ovvero in quella che verrà ritenuta di Giustizia”.
Aggiungendo che “In ogni caso, qualora l'On.le Giudicante non volesse accordare la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, va ricordato che la Suprema Corte ha stabilito che … A) L'imposizione di una servitù o di altro diritto reale comporta la corresponsione di un'indennità che ha in questa materia, lo stesso fondamento e la stessa funzione che ha nell'espropriazione per pubblica utilità; B) l'obbligo dell'indennità ha un fondamento etico e teorico individuato generalmente in un principio di giustizia distributiva per cui l'onere necessario alla produzione d'una utilità collettiva anziché gravare su un solo soggetto, va proporzionalmente distribuito fra i membri della collettività (Cass. 22/1/1988 n. 481).”
Dunque, al fine di determinare il pregiudizio da lui subito per effetto della indebita compressione del diritto di godimento di cui è titolare, non è necessario fornire una specifica allegazione.
Al fine di stabilire quale sia il pregiudizio subito dall'appellato, titolare esclusivamente di un diritto di livello, ed in quale rapporto debba collocarsi tale pregiudizio con quello subito dal concedente, soccorre la disciplina dettata in materia di enfiteusi. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “L'art 963 cod. civ., ove stabilisce, con riguardo all'espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l'indennità va ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall'enfiteuta, l'applicabilità di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell'incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell'enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 15/11/1977).
In termini analoghi: “L'illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del "perimento del fondo" previsto dall'art. 963 cod. civ., con lesione del diritto sia del concedente che dell'enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4320 del 28/04/1998).
In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 963, primo comma, non considera le cause del perimento del fondo, sicché quando l'effetto di perimento fisico del fondo sia riconducibile al fatto illecito del terzo, i concorrenti diritti reali del concedente e dell'enfiteuta, oggetto della corrispondente lesione, esigono la riparazione a norma dell'art. 2043 C.C., necessariamente assicurata per equivalente con riferimento al “valore” rispettivo.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l'attribuzione all'enfiteuta della l'indennità di occupazione che costituisce il compenso per la perdita del reddito dovuta alla mancata percezione dei frutti del fondo, poiché quest'ultimo è titolare del diritto reale di godimento del fondo. L'indennità di occupazione è stata quindi determinata nella misura degli interessi legali sul valore venale del bene (come frutti civili del fondo) è stata integralmente attribuita agli enfiteuti.
Ne consegue, pertanto, che appare essere condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha limitato il danno risarcibile all'importo di € 919,50, escludendo dalla somma determinata dal consulente tecnico l'importo relativo al danno per la diminuita appetibilità del fondo, non rientrando tra i poteri dell'enfiteuta e/o del livellario quello di vendere il bene, nonché quello afferente al “valore dei danni dovuti alla stesa dell'impianto”, atteso che detta voce resta assorbita nelle altre voci di danno, e quella concernente la “capitalizzazione tributi”, in quanto la relativa spesa non è stata documentata dall'attore.
Privo di pregio è il motivo d'appello afferente alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed infatti, nell'elaborato depositato in data 22.07.2019, il consulente tiene conto delle osservazioni dell'odierna parte appellante. In ogni caso, non è stata sollevata alcuna eccezione all'udienza successiva al deposito della consulenza (Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.707: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del Cpc, avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.”) ed ancora, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il termine per la presentazione di osservazioni e rilievi critici al consulente ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria (Cassazione civile sez. I, 14/05/2025, n.12955: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 del Cpc, così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato articolo 195 del Cpc, il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex articolo 175 del Cpc, abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.)
5. Quanto alle spese del primo giudizio, il motivo di appello merita accoglimento.
Ed in effetti, la domanda dell'odierna parte appellata è stata accolta in misura significativamente ridotta: a fronte di una richiesta di risarcimento pari a € 10.000, è stata riconosciuta la somma di €
919,50.
Ritiene il Collegio che, all'accoglimento della domanda in misura nettamente inferiore all'iniziale prospettazione della parte attrice, unitamente alla particolarità della questione trattata, consegua la necessità di compensare le spese del giudizio di primo grado (“L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..” Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
- Spese processuali
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa ogni Controparte_2 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3. Nulla sulle spese del presente giudizio. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 19.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone