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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2022 R.G. promossa
DA
( ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Lombardo;
Persona_1
appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. A. Privitera;
appellato
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1205/2021 del 28.9.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso con il quale – sostenendo di aver lavorato Persona_1
alle dipendenze di , titolare della ditta “Fattoria Cugno Lupo di Controparte_1
AL Vincenzo”, da gennaio 2010 a marzo 2013, senza che il rapporto fosse regolarizzato sotto il profilo contributivo ed assicurativo – chiedeva condannarsi l'asserito datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 16.315,00 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte.
Il decidente riteneva che dall'istruttoria orale espletata non era emerso, in maniera univoca e precisa, l'assoggettamento del al potere direttivo e Pt_1
disciplinare del qualificante il rapporto di lavoro subordinato alla base CP_1
delle pretese economiche avanzate, sebbene i testi avessero confermato lo svolgimento di un'attività lavorativa del ricorrente presso i terreni del resistente.
Compensava le spese di lite tenuto conto della condizione soggettiva delle parti, nonché della complessità e della contraddittorietà degli accertamenti di fatto.
Con ricorso del 27.3.2022, il lavoratore soccombente appellava la citata sentenza. Resisteva al gravame . Controparte_1
Con ordinanza del 21.3.2024, il collegio, vista la dichiarazione del procuratore di parte appellante circa il decesso di , dichiarava l'interruzione del Persona_1
procedimento.
Con ricorso del 29.4.2024, nella qualità di erede del de cuius Parte_1
riassumeva il giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Premesso che lo stesso tribunale aveva ritenuto che i testi addotti dal lavoratore avevano invero confermato lo svolgimento di un'attività lavorativa del presso i Pt_1
terreni di contrada Cugno Lupo di proprietà del l'appellante sostiene che, CP_1
contrariamente a quanto poi, contraddittoriamente, opinato dal primo decidente, dalle dichiarazioni rese dai testimoni era altresì emersa prova della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, quali: il coordinamento dell'attività in coerenza con l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro;
l'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale;
la continuità delle prestazioni rese;
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
il versamento in misura fissa di una retribuzione pattuita.
Insiste, quindi, per la condanna di al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 16.315,00 oltre accessori, nonché “oneri previdenziali ed assicurativi non versati”.
2. La Corte, in relazione alla domanda, originariamente proposta, di versamento degli oneri previdenziali ha sottoposto alle parti la questione della integrità del contraddittorio per assenza nel giudizio dell'ente previdenziale;
ciò in ragione della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17320/2020 e 8956/2020).
L'appellante ha insistito nella domanda di pagamento dei contributi ed ha chiesto la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado.
L'appellato, di contro, ha evidenziato la maturazione del termine di prescrizione dei contributi, nonché la carenza di interesse dell'erede, odierna appellante, rispetto all'adempimento dell'obbligazione contributiva in assenza di situazioni particolari che potrebbero determinare vantaggi dall'adempimento della stessa (diritto alla pensione di reversibilità o alla rendita vitalizia).
Sottoposte tali considerazioni all'appellante, la stessa nulla ha dedotto in merito.
Ritiene il collegio l'irrilevanza della questione della prescrizione, atteso che sul punto nulla può essere accertato in assenza del titolare del credito, unico legittimato ad interrompere la prescrizione.
Di contro appaiono condivisibili le argomentazioni riguardanti la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla domanda di regolarizzazione previdenziale, a seguito del decesso del titolare della posizione contributiva e dell'assenza di circostanze, non dedotte dall'erede, che potrebbero giustificare la permanenza dell'interesse ad una pronuncia in merito: “Qualora si verifichi, nel corso del giudizio per cassazione, la cessazione della materia del contendere essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse a impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato. (Nella specie era stato impugnato il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore di una eredità giacente. Dichiarata, dalla Corte di appello, inammissibile la impugnazione avverso tale provvedi mento, nelle more del giudizio di cassazione, l'originario provvedimento reclamato è stato annullato. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha ritenuto che la cassazione dell'originario provvedimento determinasse la caducazione della ordinanza dispositiva della inammissibilità della impugnazione e degli atti conseguenti per evidente venire meno dell'atto presupposto, con la conseguenza che lo svolgimento successivo al decreto di liquidazione e, quindi, anche l'ordinanza di inammissibilità dovevano ritenersi caducati e il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse”
(Cassazione civile sez. II, 05/02/2016, n.2292).
3. Per il resto, l'appello appare infondato.
La valutazione della prova da parte del tribunale è, infatti, corretta.
La teste , che afferma di aver accompagnato il padre tutti i giorni, Persona_1
di essere andata a riprenderlo e di essersi recata da lui anche nel corso della giornata, per portargli il caffè o il pranzo (circostanze già poco plausibili), rende anche delle dichiarazioni contraddittorie, laddove afferma di aver visto Controparte_1
pochissime volte e subito dopo “era che diceva a mio padre Controparte_1
quello che doveva fare”. afferma di aver lavorato insieme a per Parte_2 Pt_1 CP_1
da marzo a giugno - luglio degli anni dal 2010 al 2013. L'affermazione di
[...]
tale teste viene contraddetta radicalmente da quella del teste , il Testimone_1
quale dichiara di lavorare per il dal 2006, di occuparsi degli asini, di CP_1
conoscere solo per averlo visto in paese;
aggiunge che “da quando ci Persona_1
sono io non ha mai lavorato nei terreni di Cugno Lupo;
non ho neanche visto Pt_2 lavorare per . Io sono l'unico dipendente di
[...] Controparte_1 CP_1
”.
[...]
Infine , teste di parte resistente e fratello del ricorrente, ha Testimone_2
dichiarato: “Non ho mai visto lavorare il ricorrente nei terreni di Contrada Cugno
Lupo, di proprietà del resistente. Il ricorrente ha lavorato per AL Vincenzo, per circa uno, due o tre anni, ma non ricordo il periodo. Ho visto il ricorrente che lavorava nei terreni di Cugno Marina. Talvolta andavo a raccogliere dei pomodori o degli ortaggi che aveva coltivato nei terreni che il gli aveva messo a CP_1
disposizione”.
Il teste che, contraddittoriamente riferisce di un rapporto di lavoro tra le parti subito dopo aver affermato che il ricorrente non ha mai lavorato nei terreni di c.da
Cugno Lupo, conferma poi il rapporto in virtù del quale, in altra contrada, il
AL aveva messo a disposizione del Gallo un terreno perché lo coltivasse ad ortaggi, rapporto allegato dalla difesa del resistente.
Si conferma, dunque, la valutazione riguardo alla mancanza di prova delle asserzioni poste a base della domanda, atteso l'insanabile contrasto tra le affermazioni dei vari testimoni.
4. La pronuncia impugnata va, quindi, confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di regolarizzazione contributiva;
rigetta, nel resto, l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi