Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1201 del R.G. per l'anno 2024, avente ad oggetto: assegno sociale, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, difeso dall'avv. Gianluca De Santis;
C.F._1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia CP_1
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di aver presentato domanda all' diretta CP_1 alla fruizione dell'assegno sociale, sussistendone i presupposti di legge;
che l' gli comunicava la reiezione della domanda a causa dell'assenza di CP_1
documentazione comprovante la sua stabile residenza e dimora effettiva in
Italia; che egli, preso atto delle ragioni del diniego, provvedeva a trasmettere
“la documentazione necessaria per il riconoscimento della prestazione”; che, ciò nonostante, l'ente, con nota del 23.04.2024, respingeva l'istanza di riesame
1
che il provvedimento di rigetto era illegittimo in quanto egli aveva provato il possesso di tutti i requisiti legali per accedere all'assegno sociale;
tanto premesso, ha chiesto: “In via preliminare Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento di reiezione dell'assegno sociale, sì come presentata apposita richiesta in data 21.04.2023; e per l'effetto riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere l'Assegno Sociale fin dalla maturazione del diritto, per tutte le considerazioni di cui in premessa, non essendovi motivi ostativi alla sottesa liquidazione, con interessi fin dalla maturazione del diritto;
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito l' , resistendo alla domanda. CP_1
Il ricorso va respinto.
Gli artt. 3, co. 6, L. n. 335/95 e 20 L. n. 133/2008 prescrivono, quali requisiti del diritto all'assegno sociale, la cittadinanza italiana, la residenza effettiva stabile e continuativa in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale, l'età di 67 anni, nonché le condizioni reddituali personali e del coniuge.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi riferiti all'anno in corso rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, segnatamente, i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, etc.), nonché quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nella specie, difetta la prova del requisito reddituale.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal
Tribunale di Messina, con sentenza n. 625/2022 emessa dal giudice Roberta
Rando, in data 15.03.2022, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
2 Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale.
Nella resistenza dell'ente previdenziale, che enuclea i motivi di insussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della provvidenza richiesta, il giudizio viene definito come segue, previo deposito delle note di trattazione scritta.
Il ricorso giudiziale va respinto, per i motivi che seguono.
Invero, per ottenere l'assegno sociale è necessario che il richiedente dimostri che il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge non ecceda il limite massimo previsto dall'art. 3, comma 6 l.335/1995, che per l'anno 2018 è pari ad € 11.788,00.
Né all'atto della presentazione della domanda amministrativa, né nel corso del giudizio tale prova è stata fornita.
A nulla rileva il requisito anagrafico si sia perfezionato in quanto non vi è prova della sussistenza del requisito reddituale.
Tale prova è a carico dell'istante, come egregiamente specificato dalla
Suprema Corte nella seguente massima: “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato). Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477”.
Ed ancora, si evidenzia che in tema di assegno sociale, l'onere della prova va attribuito secondo i criteri ordinari, in base ai quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge.
Nel caso specifico in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata, tra i requisiti per
l'ottenimento del beneficio figura anche la certificazione attestante la mancata percezione di redditi nel paese di origine, da produrre in modo conforme a
3 quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U.
445/2000 (Tribunale Parma sez. lav., 06/11/2020, n.132)
Alla luce di quanto esposto, va rigettata la domanda, non essendo sufficiente la prova del solo requisito di permanenza in Italia da parte dell'interessato”.
Applicando al caso concreto il principio enucleato nella suddetta pronuncia, si osserva che la documentazione attestante il mancato possesso, oppure la presenza di redditi esteri prodotti nel paese di origine, riferiti all'anno 2023, doveva essere certificata mediante attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità italiana che ne attesti la conformità all'originale, atteso che, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 D.P.R. n. 445/2000, “3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Ne consegue che i redditi di cui trattasi, in mancanza della citata convenzione internazionale, non potevano essere autocertificati dal ricorrente.
Come l' ha correttamente rilevato, l'istante, con riguardo ai redditi CP_1
posseduti nel Paese di origine, ha allegato soltanto la certificazione relativa al mancato possesso di beni immobili in capo al coniuge, ma non quella relativa al proprio eventuale reddito estero, sicché tale documentazione non è, da sé sola, idonea a comprovare il possesso delle condizioni reddituali di cui all'art. art. 3, co. 6, L. n. 335 del 1995.
Sul punto, si osserva ancora che il Tribunale Parma Sez. Lav., 06.11.2020, n.
132, ha statuito che “In tema di assegno sociale, l'onere della prova va attribuito secondo i criteri ordinari, in base ai quali spetta all'interessato che
4 ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge. Nel caso specifico in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata, tra i requisiti per l'ottenimento del beneficio figura anche la certificazione attestante la mancata percezione di redditi nel paese di origine, da produrre in modo conforme a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R.
394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U. 445/2000. Alla luce di quanto esposto, va rigettata la domanda del cittadino extracomunitario che abbia prodotto certificazioni rilasciate da enti di Stati esteri non legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e che non tradotte”.
In conclusione, poiché, nella specie, il ricorrente non ha presentato una certificazione attestante la mancata percezione dei redditi prodotti nel paese di origine, in ossequio alle forme richieste dall'art. 2 D.P.R. 394/1999 e dagli artt.
3 e 33 T.U. 445/2000, manca la prova del requisito di reddito previsto dagli artt. 3, co. 6, L. n. 335/95 e 20 L. n. 133/2008 ai fini della percezione dell'assegno sociale.
La domanda va pertanto respinta, potendo esimere la carenza del requisito reddituale da ogni valutazione circa la sussistenza in capo al ricorrente del requisito, parimenti oggetto di contestazione da parte dell' , della CP_1
residenza effettiva stabile e continuativa in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Le spese di lite vanno compensate, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 20.03.2025
5 IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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