Articolo 109 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 108Articolo 110
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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