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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 129/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ELISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2019, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' notificato in data 8 settembre 2016, CP_1 con cui gli veniva comunicato un indebito pensionistico pari a € 20.152,30 relativamente al periodo 1° gennaio 2005 - 31 agosto 2016, riveniente – secondo l' – dalla indebita corresponsione dell'indennità di accompagnamento in CP_2 costanza di prestazione pensionistica d'invalidità civile non spettante.
1 L'indebito era fondato sulla revoca, con provvedimento del 15 aprile 2016, del riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento, provvedimento successivamente annullato dal Tribunale di Vibo Valentia del 4 gennaio
2019, che ha riconosciuto nuovamente al ricorrente il diritto alla prestazione.
Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/1990, e per violazione degli artt. 3 e 10 della medesima legge, oltre che la prescrizione delle somme richieste, in particolare per il periodo 2005-
2011.
L' si è costituito, eccependo la decadenza dell'azione in caso di mancato CP_1
esaurimento del procedimento amministrativo, e nel merito ha evidenziato che una parte dell'indebito era già stata compensata d'ufficio con somme dovute al ricorrente a seguito della riliquidazione della pensione, e che l'importo di € 3.047,17 riferito al 2005 era in fase di ulteriore verifica. Per quanto concerne gli anni 2009, 2010 e 2011, ha sostenuto che le somme erano dovute per superamento dei limiti reddituali e che non risultava decorso il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione avverso il provvedimento notificato in data 8 Parte_2 settembre 2016, con cui l' gli ha comunicato un indebito pensionistico pari a euro CP_1
20.152,30, relativo alla pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n. 04068876) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 agosto 2016.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento per difetto di motivazione, per violazione della legge n. 241/1990, nonché per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Istituto. Ha altresì evidenziato che l'indennità di accompagnamento, la cui revoca ha generato l'indebito, è stata successivamente ripristinata per effetto di sentenza favorevole del Tribunale di Vibo Valentia del 4 gennaio 2019, con conseguente perdita di efficacia del presupposto del provvedimento impugnato.
3. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta decadenza e sostenendo la CP_1 legittimità della pretesa, evidenziando che parte dell'indebito è già stata compensata
2 con arretrati dovuti al ricorrente e che le somme riferite agli anni 2009, 2010 e 2011 sono dovute per superamento dei limiti reddituali.
4. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
5. In primo luogo, la censura di nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione non è accoglibile, poiché dallo stesso risultano, seppur sinteticamente, gli elementi essenziali dell'addebito (periodo, importo, tipologia della prestazione indebita), risultando dunque soddisfatti i minimi requisiti motivazionali imposti dall'art. 3 della legge n. 241/1990 secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 17004/2009).
6. Tuttavia, il ricorso merita accoglimento sotto due distinti profili: prescrizione parziale del credito e illegittimità sopravvenuta del provvedimento per venir meno del presupposto giustificativo.
7. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. lav., n. 14211/2015; n. 22084/2021), il diritto dell' al recupero di CP_1
somme indebitamente erogate è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data del singolo pagamento, salvo prova della mala fede del percipiente, non allegata né dimostrata nel caso di specie. Ne consegue che devono ritenersi prescritte le somme eventualmente corrisposte anteriormente all'8 settembre
2006, tra cui quelle relative all'anno 2005, per un importo indicato in € 3.047,17.
8. Inoltre, deve ritenersi venuto meno il fondamento sostanziale del provvedimento impugnato, essendo stato annullato, con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento su cui l' aveva CP_1 fondato l'adozione dell'atto di indebito. L'intervenuta riliquidazione della pensione e il ripristino della prestazione assistenziale – riconosciuta spettante sin dall'origine – comportano l'illegittimità parziale dell'avviso di indebito, nei limiti delle somme erogate per il periodo oggetto di tale sentenza (dal 2013 in poi).
9. Quanto alle ulteriori somme relative agli anni 2009, 2010 e 2011, si rileva che l' ha allegato il superamento dei limiti reddituali come causa dell'indebito, CP_2 senza tuttavia depositare la documentazione reddituale comprovante l'effettiva sussistenza del presupposto per il recupero. Inoltre, parte di tali somme risulta già compensata d'ufficio con spettanze successive, circostanza che, sebbene ammissibile,
3 impone comunque una verifica puntuale, non completamente documentata dall' . CP_2
10. Pertanto, l'avviso di indebito deve essere annullato:
• per intervenuta prescrizione relativamente alle somme anteriori all'8 settembre 2006;
• per sopravvenuta illegittimità derivante dal ripristino giudiziale della prestazione indebitamente revocata;
• con riserva, per le restanti somme, di una eventuale nuova valutazione amministrativa conforme ai principi richiamati.
11. Possono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda e della parziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
2.Dichiara prescritto il diritto dell' al recupero delle somme erogate CP_1 anteriormente all'8 settembre 2006, e per l'effetto annulla il provvedimento di indebito in relazione a tali importi;
3. Annulla altresì il provvedimento impugnato nella parte in cui si fonda sulla revoca dell'indennità di accompagnamento successivamente annullata con Decreto di Omologa passato in giudicato;
4. Dichiara inammissibile o improcedibile, per difetto di prova, il recupero delle somme relative agli anni 2009, 2010 e 2011, fatto salvo il potere dell' di CP_2
procedere, ove ne ricorrano i presupposti, a nuova valutazione conforme ai principi di cui in motivazione;
5.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della complessità della vicenda e della parziale reciproca soccombenza.
4 Così deciso, 23/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 129/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA ELISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2019, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il provvedimento dell' notificato in data 8 settembre 2016, CP_1 con cui gli veniva comunicato un indebito pensionistico pari a € 20.152,30 relativamente al periodo 1° gennaio 2005 - 31 agosto 2016, riveniente – secondo l' – dalla indebita corresponsione dell'indennità di accompagnamento in CP_2 costanza di prestazione pensionistica d'invalidità civile non spettante.
1 L'indebito era fondato sulla revoca, con provvedimento del 15 aprile 2016, del riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento, provvedimento successivamente annullato dal Tribunale di Vibo Valentia del 4 gennaio
2019, che ha riconosciuto nuovamente al ricorrente il diritto alla prestazione.
Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/1990, e per violazione degli artt. 3 e 10 della medesima legge, oltre che la prescrizione delle somme richieste, in particolare per il periodo 2005-
2011.
L' si è costituito, eccependo la decadenza dell'azione in caso di mancato CP_1
esaurimento del procedimento amministrativo, e nel merito ha evidenziato che una parte dell'indebito era già stata compensata d'ufficio con somme dovute al ricorrente a seguito della riliquidazione della pensione, e che l'importo di € 3.047,17 riferito al 2005 era in fase di ulteriore verifica. Per quanto concerne gli anni 2009, 2010 e 2011, ha sostenuto che le somme erano dovute per superamento dei limiti reddituali e che non risultava decorso il termine di prescrizione decennale.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione avverso il provvedimento notificato in data 8 Parte_2 settembre 2016, con cui l' gli ha comunicato un indebito pensionistico pari a euro CP_1
20.152,30, relativo alla pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n. 04068876) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 agosto 2016.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento per difetto di motivazione, per violazione della legge n. 241/1990, nonché per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Istituto. Ha altresì evidenziato che l'indennità di accompagnamento, la cui revoca ha generato l'indebito, è stata successivamente ripristinata per effetto di sentenza favorevole del Tribunale di Vibo Valentia del 4 gennaio 2019, con conseguente perdita di efficacia del presupposto del provvedimento impugnato.
3. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta decadenza e sostenendo la CP_1 legittimità della pretesa, evidenziando che parte dell'indebito è già stata compensata
2 con arretrati dovuti al ricorrente e che le somme riferite agli anni 2009, 2010 e 2011 sono dovute per superamento dei limiti reddituali.
4. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
5. In primo luogo, la censura di nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione non è accoglibile, poiché dallo stesso risultano, seppur sinteticamente, gli elementi essenziali dell'addebito (periodo, importo, tipologia della prestazione indebita), risultando dunque soddisfatti i minimi requisiti motivazionali imposti dall'art. 3 della legge n. 241/1990 secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 17004/2009).
6. Tuttavia, il ricorso merita accoglimento sotto due distinti profili: prescrizione parziale del credito e illegittimità sopravvenuta del provvedimento per venir meno del presupposto giustificativo.
7. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. lav., n. 14211/2015; n. 22084/2021), il diritto dell' al recupero di CP_1
somme indebitamente erogate è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data del singolo pagamento, salvo prova della mala fede del percipiente, non allegata né dimostrata nel caso di specie. Ne consegue che devono ritenersi prescritte le somme eventualmente corrisposte anteriormente all'8 settembre
2006, tra cui quelle relative all'anno 2005, per un importo indicato in € 3.047,17.
8. Inoltre, deve ritenersi venuto meno il fondamento sostanziale del provvedimento impugnato, essendo stato annullato, con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento su cui l' aveva CP_1 fondato l'adozione dell'atto di indebito. L'intervenuta riliquidazione della pensione e il ripristino della prestazione assistenziale – riconosciuta spettante sin dall'origine – comportano l'illegittimità parziale dell'avviso di indebito, nei limiti delle somme erogate per il periodo oggetto di tale sentenza (dal 2013 in poi).
9. Quanto alle ulteriori somme relative agli anni 2009, 2010 e 2011, si rileva che l' ha allegato il superamento dei limiti reddituali come causa dell'indebito, CP_2 senza tuttavia depositare la documentazione reddituale comprovante l'effettiva sussistenza del presupposto per il recupero. Inoltre, parte di tali somme risulta già compensata d'ufficio con spettanze successive, circostanza che, sebbene ammissibile,
3 impone comunque una verifica puntuale, non completamente documentata dall' . CP_2
10. Pertanto, l'avviso di indebito deve essere annullato:
• per intervenuta prescrizione relativamente alle somme anteriori all'8 settembre 2006;
• per sopravvenuta illegittimità derivante dal ripristino giudiziale della prestazione indebitamente revocata;
• con riserva, per le restanti somme, di una eventuale nuova valutazione amministrativa conforme ai principi richiamati.
11. Possono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda e della parziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
2.Dichiara prescritto il diritto dell' al recupero delle somme erogate CP_1 anteriormente all'8 settembre 2006, e per l'effetto annulla il provvedimento di indebito in relazione a tali importi;
3. Annulla altresì il provvedimento impugnato nella parte in cui si fonda sulla revoca dell'indennità di accompagnamento successivamente annullata con Decreto di Omologa passato in giudicato;
4. Dichiara inammissibile o improcedibile, per difetto di prova, il recupero delle somme relative agli anni 2009, 2010 e 2011, fatto salvo il potere dell' di CP_2
procedere, ove ne ricorrano i presupposti, a nuova valutazione conforme ai principi di cui in motivazione;
5.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della complessità della vicenda e della parziale reciproca soccombenza.
4 Così deciso, 23/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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