Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
812/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcelo Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'avv. Parte_1
Francesco Giorgini per mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difesa dall'avv. CP_1 Controparte_2
per procura allegate digitalmente alla
[...] comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
E CONTRO
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI Contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia
l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In riforma e/o annullamento totale
e/o parziale della sentenza n. 172/2024,
1
l'effetto:
In via istruttoria ammettere, se ritenuto, CTU medico legale in rinnovazione, per la parte relativa alla valutazione dell'eventuale invalidità lavorativa generica e specifica residuata all'attrice, con nomina di diverso consulente rispetto al primo grado. c) Nel merito ed in via principale, dichiarare satisfattive le somme già percepite da CP_1 per danno non patrimoniale prima del procedimento
e dopo il deposito della sentenza, pari rispettivamente ad € 19'400,00 + € 15'962,99, quindi complessivamente € 35'362,99, vinte od integralmente compensate le spese ed onorari di giudizio di primo grado, vinte o compensate le spese del presente grado di giudizio, con spese di
CTU medica e contabile a carico di parte attrice o compensate tra le parti. d) Sempre in via principale, respingere ogni pretesa risarcitoria formulata da in relazione al danno patrimoniale (per CP_1 emolumenti non percepiti, contributi non percepiti, danno pensionistico reclamato ed altre somme connesse) asseritamente subito in cons eguenza dei fatti di causa, vinte od integralmente compensate le spese ed onorari di giudizio di primo grado, vinte
o compensate le spese del presente grado di giudizio, con spese di CTU medica e contabile a carico di parte attrice o compensate tra le parti. e)
In via ulteriormente subordinata, adeguatamente e
2 drasticamente ridurre gli importi pretesi dall'attrice
a titolo di danno patrimoniale (per emolumenti non percepiti, contributi non percepiti, danno pensionistico reclamato ed al 1tre somme connesse) asseritamente subito in conseguenza dei fatti di causa, in base anche alle considerazioni contabili svolte dalla difesa nella CTU, Parte_1 compensando o adeguatamente riducendo le spese di giudizio di primo grado, come riconosciute da lla sentenza impugnata, vinte o compensate le spese del presente grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, Reiectis contrariis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi inclusa
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello
e/o di suoi singoli motivi: - rigettare
l'impugnazione avversaria, ivi inclusa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza e, per l'effetto, confermarla in ogni sua parte. Con vittoria delle spese processuali e degli onorari del giudizio”.
MOTIVI ha citato in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Savona, la , Parte_1 [...]
e ed ha Controparte_4 Controparte_3 sostenuto:
• che il 10 agosto 2020, verso le 14.00, era alla guida del proprio motociclo, quando era caduta a terra a seguito di scontro con la Lancia tg.
BP829GN, condotta da e di Controparte_3 proprietà di assicurata Controparte_4
Parte_1
• di aver riportato lesioni in un incidente stradale
3 causato dall'autovettura;
• che, a causa delle lesioni riportate, aveva superato il periodo di comporto, per cui il rapporto lavorativo in essere (commessa presso un negozio per animali) era stato interrotto;
• di non essere in grado di svolgere ulteriore attività lavorativa;
l'attrice ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa subiti. si è costituita in giudizio ed ha dato atto Parte_1 di aver versato l'importo di 19.400,00 euro a risarcimento integrale dei danni patiti dalla controparte.
La causa è stata istruita con ctu, prove testimoniali e documentali ed all'esito è stata decisa con la sentenza 172/24, datata 19 febbraio
2024, che ha così statuito in dispositivo “-Accoglie la domanda spiegata dall'attrice e, per CP_1
l'effetto, “Condanna , Controparte_5
e in Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 552.991,27 oltre interessi compensativi decorrenti sul solo importo pari ad € 15.469,00 ad un tasso medio del
1% annuo, da calcolarsi dalla data del sinistro fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente, in base ai coefficienti ISTAT , fino all'importo liquidato in sentenza, oltre interessi legali sull'intera somma decorrenti dalla data
4 odierna fino all'integrale soddisfo;
- Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che qui si liquidano in €
29.193,00 per compensi professionali ed €
1.241,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa;
-
Pone le spese delle due CTU definitivamente a carico dei convenuti”.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dell'incidente ed ha liquidato il danno non patrimoniale e quello patrimoniale.
Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza ha sostenuto che, a causa delle lesioni conseguenti all'incidente, la donna non poteva più svolgere l'attività lavorativa precedentemente esercitata
(commessa). Di conseguenza, il non aver la sig.ra richiesto una proroga del periodo di CP_1 comporto, ai sensi degli artt. 186 e 192 del CCNL, era circostanza irrilevante. Infatti, quand'anche l'attrice avesse esercitato tale facoltà, “con elevata probabilità”, “all'esito dei successivi quattro mesi la lavoratrice non avrebbe superato la visita medica INPS e sarebbe stata licenziata comunque per superamento dell'ulteriore periodo di aspettativa”, come poteva desumersi sia dalla ctu che dalla ctp di parte attrice.
Secondo il Tribunale, poi, il mancato reperimento di attività lavorativa analoga a quella precedentemente svolta non era imputabile all'attrice, dal momento che “nell'odierno mercato del lavoro, purtroppo, difficilmente vi accedono
5 giovani muniti dei migliori curriculum, motivo per cui non si vede come possa valere diversamente per una commessa alle soglie dei 50 anni, con una funzionalità dell'arto superiore dominante significativamente ridotta”.
In ordine alla quantificazione del reddito perduto, il Tribunale ha richiamato la ctu che Per_1 aveva determinato il reddito perduto ai sensi dell'art. 137 cod. ass. priv. L'importo risultante dalla perizia è stato decurtato del 30% in via equitativa, onde tener conto della “perdurante possibilità di procurarsi in futuro altri redditi idonei a soddisfare le proprie esigenze”. Per queste ragioni, “considerando l'età della danneggiata e le esperienze professionali pregresse, si ritiene che
l'importo complessivamente ottenuto debba essere equitativamente decurtato nella misura del 30%, tenuto conto della esigua ma comunque sussistente possibilità per la danneggiata di produrre reddito di lavoro in futuro e di versare i relativi contributi”.
2 Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in esame ed Parte_1 ha chiesto, in riforma del provvedimento appellato, di respingere le domande proposte dalla controparte e, comunque, di ridurre gli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale. si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
Le altre parti sono rimaste contumaci.
Disposta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza al 50% dalla Corte di Appello ex art. 351 e 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria,
6 in data 12 marzo 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato la “erroneità della decisione e vizio di motivazione circa i motivi del licenziamento”.
La sig.ra era stata licenziata per CP_1 superamento del periodo di comporto;
ciò non dipendeva dall'infortunio patito nell'incidente, come sostenuto dalla sentenza impugnata, bensì dalla decisione della donna di non avvalersi della procedura prevista dall'art. 192 CCNL, che consentiva di prolungare il periodo di aspettativa, di 120 gg. All'epoca dei fatti, nessun documento medico indicava l'impossibilità della controparte di riprendere l'attività lavorativa. Nulla escludeva che il datore di lavoro volesse proseguire il rapporto lavorativo con la sig.ra magari CP_1 destinandola ad altre mansioni ed affiancandole un altro dipendente, in adempimento dell'obbligo su di lui incombente di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori.
Solo ove ciò non fosse stato possibile, il datore di lavoro avrebbe potuto licenziare la dipendente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “erroneità della decisione e vizio di motivazione circa l'impossibilità dell'attrice di reperire un'altra occupazione e circa il periodo per il quale concedere il risarcimento degli emolumenti e contributi non percepiti”.
Il Tribunale aveva sbagliato a ritenere che l'eccezione secondo cui l'attrice non aveva dato prova di essersi data da fare per trovare un lavoro era tardiva, in quanto tale argomentazione era
7 stata formulata sin dalla la comparsa di costituzione. aveva prodotto una lunga Parte_1 lista di occupazioni possibili, quanto meno praticabili, da parte dell'attrice (stesse mansioni e stessa zona di residenza). L'età della donna non era un ostacolo all'assunzione, in quanto è possibile trovare occupazione a 50 anni, per una maggiore richiesta di esperienza, anche a scapito della giovane età dei lavoratori. L'attrice aveva fornito unicamente la prova di essersi iscritta alla procedura dell'ufficio locale di collocamento e poi aveva semplicemente e passivamente atteso che qualcosa le fosse proposto dalla CPI di Savona. La documentazione prodotta dimostrava che la donna non aveva tentato seriamente di reperire un impiego alternativo, né aveva cercato una su a riqualificazione lavorativa.
Con il terzo motivo di appello, relativo alla ctu medico legale ed al danno non patrimoniale, ha chiesto di disporre il rinnovo della Parte_1 ctu, nella parte in cui aveva valutato la menomazione della capacità lavorativa specifica dell'attrice nella misura del 70%, a fronte di una lesione che (come sostenuto dallo stesso ctu) "... dal punto di vista anatomo-funzionale si tratta di una menomazione abbastanza contenuta". Le conclusioni del ctu non erano supportate da idonei accertamenti compiuti sul luogo di lavoro, ma si basavano su considerazioni eccessivamente generalizzate, anche e soprattutto in forza della valutazione effettiva delle prove testimoniali, che non avevano provato né la fondatezza delle asserzioni dell'attrice sulla incapacità lavorativa,
8 né, ancor meno, le conclusioni del CTU . Per_2
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha contestato la ctu contabile. Secondo l'appellante, il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere quantificato quale differenza fra quello che l'attrice percepiva prima del sinistro e quello percepito dalla per due anni. Al termine CP_6 della Naspi, o al più, entro 5 anni, la donna avrebbe dovuto trovare un nuovo lavoro, magari con altre qualifiche o funzioni, per cui il danno avrebbe dovuto coprire solo tale limitato periodo di tempo. In ogni caso, la ctu aveva conteggiato il danno prevedendo come data per la pensione 73 anni e 2 mesi compiuti, mentre l'INPS stessa offriva una possibilità di pensionamento, magari con qualche riduzione, a 65 anni e 6 mesi. Tale ultima ipotesi avrebbe potuto essere realizzata anche con il versamento di contributi volontari. La sentenza non aveva adeguatamente considerato, laddove aveva ridotto gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, la perdurante possibilità di procurarsi in futuro altri redditi idonei a soddisfare le proprie esigenze.
4 la richiesta di rinnovo della ctu medico legale
Per ragioni logiche, deve essere esaminato prioritariamente il terzo motivo di appello, in quanto l'esame degli altri motivi passa necessariamente attraverso la valutazione dell'attendibilità della ctu medico legale.
Il motivo, per come è formulato, è inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellante non ha fornito alcun argomento mirato per disattendere le conclusioni del ctu,
9 limitandosi a richiamare le deposizioni testimoniali ed una presunta genericità della perizia, non meglio motivata e contraddetta dalla semplice lettura dell'elaborato.
Nelle osservazioni svolte dal ctp nei confronti dell'elaborato peritale, non è stata spesa nessuna critica in punto capacità lavorativa specifica, essendosi, in quell'occasione, il medico legale incaricato dall'appellante limitato a contestare il grado di invalidità permanente riscontrato (10% in luogo del riconosciuto 11%). Nei chiarimenti del ctu, il ctp ha contestato la perizia non tanto in relazione alla descrizione delle disabilità funzionali, ma in merito alla percentuale di riduzione della capacità l avorativa specifica riconosciuta (percentuale, in sè, peraltro, non decisiva se non irrilevante;
Cass. 28071/20), ricevendo, comunque adeguate risposte da parte del perito nominato dal Tribunale.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la specificità dei motivi di appello comporta che la parte non può limitarsi ad esprimere il proprio dissenso dalle conclusioni del ctu, formulando dubbi sull'attendibilità della perizia, ma deve svolgere critiche che evidenzino decisive insufficienze nelle argomentazioni del perito sul piano scientifico e logico (Cass. 14268/17; Cass.
25588/10 e Cass. 7773/04 e Corte d'Appello
Genova, Sez. III, Sent., 26/02/2019).
Tale onere non risulta assolto.
All'esito, quindi, deve concludersi in merito alla piena attendibilità della ctu, la quale ha convincentemente risposto ai (limitati) profili di
10 censura mossi.
Il dato da cui, quindi, bisogna partire, nella decisione dei diversi motivi di appello, è che, a causa del sinistro occorsole, la sig.ra CP_1 all'epoca dei fatti 46enne, riportò una frattura con distacco del trochite omerale destro, con una diagnosi di capsulite adesiva della spalla destra, con un'IP dell'11%.
In conseguenza di ciò, la donna ha, oggi, una forte limitazione nei movimenti della spalla, così descritti nella ctu: abduzione possibile fino a 90°, con forza ridotta e dolore ai gradi medio -estremi; flessione possibile fino a 100°-110°; extrarotazione e intrarotazione limitate di circa la metà, con dolore. Deficit di forza (3+ su 5) nelle prove contro resistenza. In sintesi, l'arto superiore destro (che, nel caso dell'interessata, è quello dominante) può compiere solo attività di modesto impegno fisico e con un'escursione molto limitata (sono preclusi i movimenti con il braccio che supera l'altezza delle spalle, e in ogni caso gli sforzi). In altri termini, la donna non può sollevare pesi (circostanza ammessa anche dal ctp di parte appellante nelle osservazioni ai chiarimenti).
Si può, ora passare ad esaminare gli altri motivi di appello.
5 l'ammontare del danno patrimoniale
Il primo motivo di appello è infondato.
Unipolsai ha sostenuto che la sig.ra avrebbe CP_1 potuto evitare il licenziamento, semplicemente avvalendosi di una facoltà riconosciutale dal
CCNL, che le avrebbe consentito di prorogare il periodo di comporto.
11 A tale argomentazione, il Tribunale ha già convincentemente risposto, sostenendo, in estrema sintesi, che, se anche l'attrice si fosse avvalsa della procedura di cui all'art. 192 CCNL, sarebbe stata licenziata all'esito del relativo periodo, in quanto, non idonea allo svolgimento delle mansioni cui era precedentemente adibita.
Tali conclusioni sono, peraltro, quelle del ctu: “La menomazione […] in sede di visita di assunzione comporterebbe quanto meno un giudizio di idoneità con rilevanti limitazioni da parte del medico competente, tale da rendere poco probabile
l'instaurazione di un rapporto di lavoro” (ctu, pag.
17) e sono state congruamente motivate.
Si è detto sopra che l'attrice non può compiere sforzi, né sollevare pacchi, a causa delle limitazioni funzionali alla spalla destra ad oggi riscontrate (e, quindi, ancor più invalidanti al momento della proroga dell'aspettativa).
Diversamente, “L'attività di commessa, nella generalità delle situazioni, comporta il rifornimento degli scaffali e, se si eccettuano i supermercati, il recupero della merce dagli scaffali per la consegna al cliente. Detti scaffali comprendono, per loro natura, ripiani posti anche molto in alto. Ciò è stato anche ben descritto dai testi sentiti nel presente procedimento, con specifico riferimento al negozio in cui la perizianda prestava la sua opera. E' dunque indubbio che una parte rilevante dell'attività di commessa attualmente non può essere espletata” (ctu, pag. 16).
La ctu, in sede di chiarimenti, ha ulteriormente evidenziato che le attuali condizioni di salute della
12 donna comportano “difficoltà o impossibilità di utilizzare scaffali in altezza, di effettuare il carico - scarico merci e in parte la distribuzione delle stesse nei reparti – in particolare, difficoltà importanti nella movimentazione manuale di carichi –, di svolgere il servizio al banco e, in qualche misura, difficoltà alla cassa (ove in genere
è richiesto un uso di entrambi gli arti superiori con escursioni ampie degli stessi)” (chiarimenti, pag.
4). “Nella concreta quotidianità di un esercizio commerciale – e non solo nel caso di un piccolo esercizio come quello in cui l'interessata lavorava prima dell'incidente –, è del tutto irrealistico separare la mobilizzazione di merci leggere da quelle pesanti, anche perché i colli in arrivo sono sempre comunque pesanti e perché risulterebbe complicato separare le collocazioni sugli scaffali in alto da quelle in basso. Perciò, di fatto, una lavoratrice con queste limitazioni sarebbe utilizzata solo in cassa;
dove, peraltro, non può mai essere evitata almeno saltuariamente la movimentazione di merci di dimensioni o peso significativi, che, per la conformazione abituale dei banchi o dei nastri trasportatori, richiede di solito movimenti di sollevamento da effettuars i intorno all'altezza delle spalle”.
Parte appellante ha evidenziato che, all'epoca del licenziamento non c'erano documenti medici che attestavano l'inidoneità della sig.ra CP_1 all'attività lavorativa e che il datore di lavoro non era stato ascoltato in merito alle sue determinazioni in relazione alla prosecuzione del rapporto lavorativo;
infine, ha posto in rilievo che
13 i pacchi di grandi dimensioni e peso erano collocati in basso e non in alto.
Tuttavia, il primo ed il terzo argomento non tengono conto delle argomentazioni del ctu.
Peraltro, la donna non solo non può sollevare pesi sopra la spalla, ma ha una generale difficoltà nel compiere sforzi con il braccio dominante.
Quanto al secondo profilo, l'ipotesi dell'appellante, secondo cui la sig.ra CP_1 avrebbe potuto proseguire nel rapporto lavorativo, mutando mansioni e con l'affiancamento di un collega, risulta inverosimile. Il datore di lavoro avrebbe dovuto rivoluzionare l'organizzazione aziendale del negozio, per reimpiegare una commessa a mezzo servizio, con maggiori inevitabili costi.
Nella specie, in ogni caso, siamo nel campo della causalità; si tratta, infatti, di valutare se l'incidente fu o meno la causa della cessazione del rapporto.
La conclusione, alla luce di quanto precede, è che l'ipotesi affermativa “è più probabile che non”, nel senso che gli elementi probatori raccolti fanno ipotizzare che, più verosimilmente, se anche l'attrice avesse chiesto ed ottenuto una proroga del periodo di comporto, sarebbe stata egualmente licenziata.
6 La capacità di guadagno della sig.ra CP_1
Il secondo motivo di appello può essere esaminato unitamente al quarto.
Essi sono infondati.
La giurisprudenza, sul punto, afferma che “In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato
14 dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”. (Cass.
19355/23; Cass. 14241/23; Cass. 28071/20).
Nella specie, il Tribunale ha quantificato, tramite ctu, i presumibili redditi perduti, secondo le indicazioni dell'art. 137 cod. ass. priv. ed ha, poi, ridotto l'importo così ottenuto in una percentuale, pari al 30%, sul presupposto che la capacità di guadagno non è stata azzerata, ma è stata notevolmente ridotta e che, quindi, la donna ha conservato una limitata capacità reddituale potenziale.
Da quanto precede, quindi, discende che deve dimostrare che la sig.ra Parte_1 Pt_2
15 avrebbe potuto o potrà avere guadagni superiori al 30% dell'ultimo reddito considerato dal
Tribunale.
Tale prova è fallita.
In primo luogo, si osserva che, concettualmente, non v'è motivo per negare che, ad una lesione permanente “lieve”, consegua un'incapacità lavorativa specifica, anche di intensa entità. La gravità della lesione, semmai, attenua l'onere probatorio incombente sull'attore, nel senso che si può presumere la riduzione della capacità di guadagno, ma, in difetto della gravità delle lesioni, non può escludersi a priori che una lesione della capacità di guadagno sia intervenuta. Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto: “non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza” (Cass.
19537/07).
In secondo luogo, nel valutare l'incidenza della menomazione sulle possibilità di guadagno futuro del danneggiato, bisogna aver riguardo alle concrete possibilità di reperire una occupazione lavorativa che consenta di ottenere quel livello reddituale verosimilmente raggiunto in assenza della lesione. Nel compiere tale valutazione, bisogna aver riguardo alle attitudini personali del
16 danneggiato (Cass. 10074/14), alla formazione ed alla preparazione del danneggiato ed alle esperienze maturate (Cass. 14241/23).
Sotto tale profilo, le precedenti esperienze lavorative della sig.ra furono svolte nel CP_1 settore commercio, ove la donna lavorò come commessa e nella ristorazione e, per un limitato periodo, quale insegnate e quale segretaria.
Ebbene, esclusa l'assunzione come commessa in un piccolo esercizio commerciali, per le ragioni già indicate in risposta al primo motivo di appello, si nota che analoghe difficoltà si riscontrerebbero anche per esercizi commerciali di grandi dimensioni, “in quanto generalmente gli addetti alle vendite sono inquadrati come operatori polivalenti, e sono adibiti secondo le necessità del momento al carico-scarico merci, al rifornimento scaffali, ai banchi di servizio (es. panetteria o gastronomia, con necessità di movimentare oggetti anche pesanti come i prosciutti), al confezionamento (se esistente), alla cassa (con movimenti di abduzione-elevazione del braccio e possibili sforzi, ad es. cestelli di acqua” (ctu, pag.
16 e 17).
Anche gli impieghi nel settore della ristorazione richiedono “movimenti per i quali è necessaria
l'integrità di entrambi gli arti superiori. Qualche compito minore (ad es. cassa, raccolta ordinazioni, attività semplici di servizio ai tavoli) potrebbe essere svolto in condizioni di particolare favore, ove vi fosse necessità di mansioni così limitate”
(ctu, pag. 17), per cui ad oggi essi sono del tutto improbabili.
17 Come segretaria o come insegnante, la donna non ha specifiche esperienze (ed è lo stesso appellante ad avere evidenziato l'importanza, per l'assunzione dell'esperienza professionale), cui si associa un'età non da primo impiego;
il diploma acquisito (alberghiero) è estremamente settoriale;
infine, tali attività verrebbero, comunque, svolte
“a mezzo servizio”, visto che, come segretaria,
“permarrebbe la difficoltà o impossibilità di utilizzare scaffali in altezza”; “con riferimento all'attività di insegnante, difficoltà o impossibilità di scrivere alla lavagna” (chiarimenti alla ctu, pag.
4).
Altra questione riguarda l'età della pensione della donna.
La ctu ha considerato, come età di pensionamento più probabile, 73 anni, ricevendo critiche da parte di Parte_1
Si tratta di determinare un danno futuro, ora per allora, che dovrà essere liquidato in via equitativa, fermo restando che, ovviamente, nessuno è in grado di prevedere l'evoluzione futura dei rapporti pensionistici.
La soluzione proposta dal ctu e fatta propria dalla sentenza di primo grado si basa su dati oggettivi, quali l'età della donna, i contributi effettivamente versati (inferiori a 20 anni) ed il presumibile incremento dell'aspettativa di vita media (cui corrisponde inevitabilmente un innalzamento dell'età pensionabile), incremento interrotto, si presume, solo nel periodo Covid.
Parte appellante ha proposto un criterio equitativo alternativo (fondato su presumibili contributi
18 volontari che la parte avrebbe potuto versare), ma non ha fornito argomenti per ritenere che questo sia più attendibile (nel senso che saprà meglio fotografare la realtà futura) di quello proposto dal ctu, tenuto conto del fatto che non esiste alcun principio, quale quello invocato dall'appellante
(pag. 43 della citazione di appello), per cui il risarcimento deve essere calcolato nel minore fra i risarcimenti che ristorino il patrimonio del danneggiato, dovendosi escludere che il danneggiato possa ricavare vantaggi diversi dal ripristino dello status quo.
Tuttavia, non c'è prova che il criterio utilizzato dal ctu determini vantaggi che la donna, in un'ipotetica vita senza infortunio, non avrebbe ricevuto.
Inoltre, non si possono pretendere dal danneggiato sforzi superiori a quelli richiedibili sulla base della coscienza sociale (Cass.
2758/15), quali, ad es., il pagamento di contributi volontari.
Anche tali motivi devono, pertanto, essere respinti.
7 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (parametri medi esclusa la fase istruttoria, valore sul liquidatum).
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Savona n. 172/2024, pubblicata il 19/02/2024, comunicata alle parti costituite via PEC il 19/04/2024, non notificata;
condanna e Parte_1 CP_3
19 e a rifondere a CP_3 Controparte_4 le spese di lite, che liquida in CP_1
18.511,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 18 marzo 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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